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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 28.3.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA mediante deposito contestuale della stessa nella causa per controversia di lavoro iscritta al n.
4023/2023del Ruolo Generale Lavoro, cui è stata riunita ai sensi dell'art 151 disp. att. cpc. la causa iscritta sub rg nr 10810/2023, vertenti
T R A
con l'avv. Michele Giagnorio ( costituito nel giudizio rg nr 4023/2023) e Parte_1
gli avv.ti Gabriele Romagnuolo e Stefano Campese ( costituiti nel giudizio rg nr 10810/2023)
- ricorrente -
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, con l'avv. Pierluigi Rizzo CP_1
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto in data 12.5.2023 sub rg nr 4023/2023, il ricorrente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze della società dal 15.06.2020 al 30.06.2022, presso la Controparte_1
sede operativa di Foggia e con la qualifica di guardia particolare giurata, inquadrato al IV
Livello del CCNL per i Dipendenti da Imprese e Istituti di Vigilanza Privata, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
che gli orari di lavoro che venivano osservati generalmente erano per 5 giorni alla settimana di 7,5 ore giornaliere, ossia dalle ore 2,30 alle ore 6,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30 e, la domenica, dalle ore 7,00 alle ore 13,00; che il contratto di lavoro prevedeva lo svolgimento dell'attività lavorativa settimanale per 40 ore e che il giorno di riposo veniva concesso a scalare rispetto alla settimana precedente;
che ha sempre svolto la propria attività lavorativa nel Comune di Foggia, sulle postazioni di volta in volta assegnate dal datore di lavoro, anche se con prevalenza l'attività è stata svolta presso il mercato ingrosso di Foggia;
che il rapporto di lavoro cessava in data 30.06.2022, a seguito di dimissioni rassegnate dal lavoratore;
che la società datrice di lavoro non provvedeva a corrispondere il TFR e che veniva attivata una procedura monitoria che si concludeva con l'emissione del decreto ingiuntivo n. 71/2023 emesso nel procedimento recante RG. 302/2023, con il quale si ingiungeva alla di corrispondere la somma di €. 1.966,32 a Controparte_1
titolo di TFR, relativo ai ratei maturati nel corso dell'anno 2021, risultando dunque ancora non saldati i ratei relativi all' anno 2022; che, nel corso del rapporto di lavoro, non ha potuto godere di tutti i giorni di ferie maturati, residuando 49 ore di ferie sull' ultimo prospetto paga elaborato e che ha diritto a vedersi corrispondere il pagamento della relativa indennità sostitutiva, pari ad
€. 374,36; che, inoltre, dall'ultimo prospetto si evidenzia il mancato pagamento di 87,5 ore per ex festività, 102 ore per permessi e 20,34 ore per permessi non goduti e che ha diritto a vedersi
Parte corrispondere la somma di €. 668,50 per le ex festività; €. 779,28 per ed €. 155,40 per permessi non goduti;
che nell'ultimo prospetto paga non venivano calcolati i ratei di tredicesima mensilità maturati nel corso dell'anno 2022, il cui importo è pari ad €. 733,83; che, tanto premesso, il datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto di lavoro avrebbe dovuto corrispondere la complessiva somma di €. 3.415,31 al lordo delle ritenute di legge per le causali citate;
che ha svolto ore di lavoro straordinario per cui non veniva retribuito integralmente e che non gli veniva corrisposta la giusta retribuzione per le ore di lavoro domenicale: precisamente, le ore di straordinario svolte oltre la 40^ ora settimanale andavano retribuite con una maggiorazione del 40%, e per le ore ordinarie svolte nel giorno domenicale andavano maggiorate di €. 0,71 ad ora;
che, dunque, dalla lettura dei prospetti paga si evidenziano delle differenze retributive tra le ore di lavoro straordinario effettivamente svolte - documentabili attraverso i prospetti orari elaborati dalla stessa società datrice di lavoro, che trovano corrispondenza nel registro presenze firmato dal lavoratore- e le ore di lavoro straordinario retribuite nei prospetti paga;
che non è stata correttamente corrisposta l'indennità giornaliera per piantonamento fisso notturno, con una differenza in favore del lavoratore pari ad €. 2.996,89 al lordo delle ritenute di legge;
che, dal 04.06.2021 al 09.06.2021, ha usufruito di un periodo di malattia, regolarmente comunicato all'azienda con certificato medico telematico n. 282200436 e non corrisposto dall'azienda per un importo di €. 305,14, come da allegato conteggio;
che, dunque, ha diritto a vedersi corrispondere la complessiva somma di €.
6.717,34, al lordo delle ritenute di legge, di cui €. 3.415,31 per gli emolumenti retributivi maturati in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, ed €. 2.996,89 per differenze retributive su lavoro straordinario, notturno e domenicale, ed €. 305,14 per l'indennità di malattia relativa al periodo dal 04.06.2021 al 09.06.2021.
Tanto premesso, chiedeva: “- In via preliminare accertare e dichiarare che tra il Sig. Pt_1
e la società (P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t.,
[...] Controparte_1 P.IVA_1
con sede in (83100) Avellino alla C.da Santorelli snc dal 15.06.2020 al 30.06.2022 è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo pieno ed indeterminato, secondo le modalità indicate in narrativa;
- Sempre in via preliminare accertare e dichiarare dovuto al Sig.
la complessiva somma di €. 6.717,34 al lordo delle ritenute di legge, di cui €. Parte_1
3.415,31 per gli emolumenti retributivi maturati in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, ed €. 2.996,89 per differenze retributive su lavoro straordinario, notturno e domenicale, ed €. 305,14 per l'indennità di malattia relativa al periodo dal 04.06.2021 al
09.06.2021; - Per l'effetto condannare la società (P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., con sede in (83100) Avellino alla C.da Santorelli snc a corrispondere in favore del Sig. la complessiva somma di €. 6.717,34, al Parte_1
lordo delle ritenute fiscali, per i titoli di cui ai conteggi analitici allegati al presente atto quale sua parte integrante, oltre interessi al tasso legale e svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalla data di insorgenza del credito sino all'effettivo soddisfo.”. Vinte le spese con distrazione.
1.1.Costituitasi in giudizio, la società resistente ha eccepito quanto segue: quanto al residuo sul trattamento di fine rapporto, ha eccepito il giudicato e l' illecito frazionamento del credito;
quanto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute ed i ratei della 13^ mensilità ha riconosciuto che gli importi lordi di € 374,36, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di € 733,83, per i ratei della 13 mensilità sono dovuti;
quanto ai crediti di € 668,50 per le festività, € 779,28 per rol ed € 155,40 per permessi non goduti, ha eccepito l' inammissibilità della domanda per “assoluta genericità in quanto non specificamente richiamate le clausole del c.c.n.l. che attribuirebbero gli invocati diritti”; quanto alle differenze per lavoro straordinario e lavoro domenicale, ha eccepito l' inammissibilità della domanda, non essendo indicate le clausole contrattuali che prevedono la maggiorazione del 40% per il lavoro prestato oltre la 40^ ora e la maggiorazione di € 0,71 per ciascuna ora di lavoro resa nel giorno domenicale;
ha, inoltre, contestato e disconosciuto i fogli di presenza prodotti dal ricorrente in quanto: “- riportanti dati difformi rispetto ai turni effettivamente resi;
- compilati e sottoscritti dallo stesso ricorrente;
- la Società non utilizza tale modulo per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro”; quanto alla indennità sostitutiva del preavviso, ha eccepito che il ricorrente si è dimesso il 28.6.2022, con effetto dal 1.7.2022 e che l'art. 139 del c.c.n.l. fissa il preavviso in 15 giorni, con la precisazione che “i termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine del mese”, sicchè lo stesso sarebbe debitore della Società dell'indennità sostitutiva del preavviso di 15 giorni, pari ad € 661,13 lordi, credito che ha eccepito in compensazione.
Ha concluso come segue: “- per l'accertamento e la dichiarazione dei crediti del ricorrente di €
374,36, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di € 733,83, per ratei di 13ma mensilità; - per l'accertamento e la dichiarazione del credito della Società di € 661,13 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- per la compensazione parziale dei rispettivi crediti e la condanna della Società al pagamento in favore del ricorrente della differenza di € 447,06 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in ragione della parziale soccombenza, per la compensazione della metà delle spese di lite e la condanna del ricorrente al pagamento dell'altra metà”.
2.Con distinto ricorso iscritto in data 4.12.2023 sub rg nr 10810/2023, il ricorrente ha dedotto: di non aver goduto dei permessi retribuiti di cu all'art. 84 del c.c.n.l., spettanti in virtù dell'applicazione del sistema dei turni c.d. “5+1”, né ricevuto la relativa indennità sostitutiva;
che l'afac è stata inserita come voce variabile della retribuzione e non fissa, con conseguente esclusione dal computo degli istituti indiretti.
Ha chiesto: “- riconoscere e dichiarare che tra il sig. e la è Parte_1 CP_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 09/06/2020 con inquadramento al livello 4 del CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, che si applica al rapporto di lavoro;
- per l'effetto condannare al CP_1
pagamento di tutte le differenze maturate sulla retribuzione mensile ordinaria corrispondenti ai permessi retribuiti non utilizzati e previsti dall'art. 84 del CCNL per dipendenti da istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari nell'anno 2020/2021, come da conteggi allegati e che costituiscono parte integrante del presente ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per un ammontare di euro 633,68 o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- dichiarare illegittimo l'inserimento dell'AFAC negli elementi della retribuzione variabile obbligando l'azienda all'inserimento della stessa negli elementi fissi della busta paga e per l'effetto obbligare la convenuta alla rielaborazione delle buste paga sin dalla data dell'assunzione con pagamento delle differenze che emergeranno dal calcolo perequativo”.
Vinte le spese, con distrazione.
2.1Si costituiva l'azienda resistente, eccependo l'inammissibilità del capo della domanda avente ad oggetto gli afac, non indicando gli istituti retributivi indiretti che sarebbero suscettibili del richiesto ricalcolo;
quanto ai permessi non goduti eccepiva l' inammissibilità della domanda in quanto il ricorrente “non ha formulato la domanda risarcitoria di pagamento dell'indennità sostitutiva dei permessi non goduti bensì ha richiesto il mero “pagamento di tutte le differenze maturate sulla retribuzione mensile ordinaria corrispondenti ai permessi retribuiti non utilizzati e previsti dall'art. 84 del c.c.n.l.” ed, inoltre, per avere già proposto la domanda nel ricorso precedentemente depositato.
Ha, dunque, concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda.
2.2.Con memoria del 25.3.2024, parte ricorrente dichiarava di rinunciare al capo della domanda avente ad oggetto gli Afac.
A seguito di riassegnazione alla scrivente del procedimento rg nr 4023/2023, con ordinanza del
12.7.2024, rilevati i profili di connessione soggettiva, si disponeva la riunione dei procedimenti in epigrafe indicati.
Fallito il tentativo di conciliazione, istruite mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché per mezzo dell'espletamento della prova testimoniale ammessa, le cause venivano rinviate alla data odierna per la decisione, previa acquisizione di note di trattazione scritta delle parti.
*****
3.La domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
Parte resistente ha espressamente riconosciuto di essere debitrice della somma di € 374,36, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute, e di € 733,83, per ratei di 13ma mensilità maturati fino al giugno del 2022 e non oggetto della precedente procedura monitoria.
Nulla ha eccepito in punto alla richiesta relativa all'indennità di malattia per il periodo dal
04.06.2021 al 09.06.2021, che pertanto deve ritenersi dovuta, applicato il principio di non contestazione.
Con riferimento alla domanda relativa ai ratei di TFR maturati nel periodo dal 01.01.2022 al
30.06.2022, che parte resistente qualifica inammissibile, si osserva quanto segue.
Rilevato che il decreto ingiuntivo n. 71/2023 emesso nel procedimento recante RG. 302/2023, conseguiva alla prova documentale costituita dalla certificazione unica 2022, contenente l'indicazione del TFR maturato sino al 31.12.2021, va rilevato che alla data di presentazione dello stesso non era ancora stata emessa la certificazione unica 2023 e, pertanto, non vi era alcuna prova documentale circa l'importo del TFR maturato nell' anno 2022, che viene in questa sede azionato.
In ogni caso, anche in caso di intervenuta formazione del giudicato su una parte della domanda, la giurisprudenza ha di recente precisato che il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla frazione di domanda non coperta dallo stesso ( cfr. Cass. S.U. nr 7299/2025). Anche il credito azionato a tale titolo, documentale e in ogni caso non contestato se non per il profilo già esaminato, in assenza di ogni allegazione e prova del saldo della somma azionata, va liquidato in favore del ricorrente.
Prive di fondamento risultano essere le eccezioni circa il mancato richiamo delle clausole del
CCNL relative alle festività, ai rol ed ai permessi non goduti, atteso che non solo il CCNL viene espressamente richiamato nel ricorso, ed allo stesso allegato, ma viene altresì analiticamente richiamato nei conteggi analitici allegati al ricorso e versati in atti, in relazione ai quali l'unica censura articolata è quella in esame.
A ciò si aggiunga che gli importi richiesti sono espressamente indicati nei prospetti paga, che costituiscono una ricognizione di debito, non essendo stata fornita la prova circa il pagamento degli emolumenti richiesti.
Quanto alle richieste relative alle differenze per lavoro straordinario e domenicale, i turni di lavoro posti a fondamento delle differenze retributive azionate sono documentalmente provati dai prospetti riepilogativi delle presenze allegati al fascicolo di parte ricorrente, il cui utilizzo veniva univocamente confermato dai testi escussi.
L' esito dell'istruttoria orale consente di ritenere provato che, come dedotto dal ricorrente, la turnazione osservata fosse quella riportata sui fogli presenze cartacei presenti sul luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, compilati dai lavoratori e poi ritirati da un preposto aziendale. La circostanza è stata univocamente confermata dai testi, tutti a diretta conoscenza dei fatti ( teste , dipendente di al giugno 2020 al giugno 2022. Testimone_1 CP_1
Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 del ricorso il testimone risponde: " Confermo, lo facevano con tutti anche con me”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 del ricorso il testimone risponde: " Confermo, riconosco il prospetto che mi viene esibito e che era presente in ogni postazione”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 3 del ricorso il testimone risponde:
" Per quanto a mia conoscenza, essendo postazioni comunali, i turni svolti venivano comunicati alla Polizia Municipale, che altrimenti non avrebbe potuto pagare le fatture relative.”…ADR: “
l' unica modalità di rilevazione delle presenze era quella di compilare i fogli presenze analoghi a quelli mostrati”; Circa il capitolo di prova ammesso sub del ricorso 4 il testimone risponde: "
Confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub del ricorso 5 il testimone risponde: “
Confermo, veniva l' ispettore sulle postazioni anche se non tutti i giorni”; ADR: “ non Tes_2 ho svolto turni con il ricorrente” ; ADR: “ per quanto amia conoscenza lo stipendio veniva erogato dall' azienda indipendentemente da eventuali contestazioni dl comune in merito ai fogli presenza inviatigli e redatti sulle postazioni”; ADR: “ sono a conoscenza di turni osservati dal ricorrente che ha sempre fatto quel turno perchè ero i contatto con il maresciallo , che Tes_3 è di Avellino e si occupava della redazione dei turni per l' azienda. Preciso che io stesso mi sono occupato delle redazione dei turni”; ADR: “ i turni svolti dal ricorrente erano al mercato:
2.30 6.30 e presso i servizi sociali di Foggia 16.00. 19,30 la domenica il turno 7.00 13.00 al mercato, poi in base al riposo i turni che ho riferito potevano cambiare nel senso che il giorno di riposto era variabile anche se i turni osservati erano sempre quelli”. teste dipendente di al 2020 al giugno 2022 circa. Testimone_4 CP_1
Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 del ricorso il testimone risponde: " posso dire che i turni a me personalmente venivano consegnati via mail”; ADR: “non so dire come venissero comunicati i turni agli altri colleghi”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 del ricorso il testimone risponde: “ io mettevo la firma di ingresso ed uscita e notavo che c' erano anche i fogli degli altri colleghi”; ADR: “ ho visto le firme sui fogli ma non ho visto che firmavano. Il teste riconosce il prospetto che gli viene esibito”; …Circa il capitolo di prova ammesso sub 4 del ricorso il testimone risponde: “riconosco il prospetto. L' unico modo per registrare le presenze era rappresentato dai prospetti, io quando andavo al mercato avvisavo telefonicamente la centrale che ero arrivato ma comunque dovevo mettere la firma sul prospetto”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 del ricorso il testimone risponde: “confermo, ma non ricordo il nome di chi effettuava i controlli, sulla mia postazione controllavano circa una volta a settimana in occasione dei controlli firmavamo un verbale di ispezione”;
teste di parte resistente, ammesso a prova contraria, , guardia giurata alle Testimone_5 dipendenze di dal 2014 all' attualità. Circa il capitolo di prova ammesso sub 1 del CP_1
ricorso il testimone risponde: “l'invio settimanale dei turni viene fato tramite un gestionale aziendale e viene inviato a tutti i lavoratori sulla mail personale”. Circa il capitolo di prova ammesso sub 2 del ricorso il testimone risponde: “confermo in quanto su ogni postazione sono presenti dei registri cartacei che quando sono completi previa segnalazione l' azienda sostituisce. All' epoca dei fatti oggetto di causa non esisteva altra modalità di rilevazione delle presenze. Il teste riconosce il prospetto che gli viene mostrato”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 3 del ricorso il testimone risponde: “ nulla so”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 4 del ricorso il testimone risponde: “ confermo”; Circa il capitolo di prova ammesso sub 5 del ricorso il testimone risponde: “ posso solo confermare che un delegato aziendale effettua il controllo qualità ma non so dire quali sono in concreto le sue mansioni”;
Testi
“ quello che ho riferito è a mia conoscenza perchè lavoro nella centrale operativa di
Avellino, posso aggiungere di essere venuto a Foggia sulle postazioni diverse volte negli ultimo anni anche a consegnare materiali necessari al servizio come il registro presenza”; ADR: “che io sappia veniva un responsabile aziendale da Avellino a ritirare i fogli presenze anche se non so ce fosse una cadenza periodica per tale adempimento, non so dire se i fogli presenza fossero inviati direttamente da Foggia”; ADR: “ non so dire se i fogli presenza venissero utilizzati per la redazione delle buste paga mensili”).
In merito, parte resistente ha solo contestato l'autenticità dei prospetti turni versati in atti, non articolando ulteriori censure in merito ai criteri di calcolo adoperati per la redazione dei conteggi.
L' indennità di piantonamento, pure richiesta dal ricorrente e riportata nei conteggi versati in atti, non appare specificamente contestata dall resistente. CP_2
Quanto, in ultimo, all' indennità di mancato preavviso, si osserva quanto segue.
Il ricorrente ha dedotto che il datore di lavoro, all'atto delle dimissioni, dovute al raggiungimento del limite di età, non provvedeva a trattenere il mancato preavviso in busta paga e, trattandosi di un credito liberamente rinunciabile, da tale rinuncia - implicitamente deducibile dalla citata condotta - non potrebbe sorgere, per definizione, una obbligazione a carico del recedente.
L' azienda resistente chiede che l'indennità predetta, quantificata in € 661,13, venga portata in compensazione sui crediti azionati, deducendo che il lavoratore non ha rispettato il termine di
15 giorni previsto dal CCNL applicabile.
Muovendo dall' analisi del dato testuale dell'art 124 CCNL, si rileva che: “in caso di mancato preavviso il recedente, datore di lavoro o lavoratore, dovrà corrispondere all' altra parte una indennità equivalente all' importo della retribuzione che sarebbe spettata per il relativo periodo”. Né ci sono evidenze documentali della volontà di parte resistente di rinunciare all' indennità predetta, come eccepito dal ricorrente che, invero, rassegnando le proprie dimissioni per sopraggiunti limiti di età ben avrebbe potuto programmare e comunicare le stesse in adempimento della prescrizione contrattuale richiamata.
Ne consegue che la somma corrispondente all' indennità predetta, nella misura quantificata da parte resistente, deve intendersi utilmente eccepita in compensazione e, dunque, va detratta dai crediti azionati dal lavoratore.
In definitiva, al ricorrente va liquidata la somma di euro 6.056,21 (€. 6.717,34 - € 661,13) al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: -accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la in persona CP_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di della Parte_1
somma di euro 6.056,21 al lordo delle ritenute di legge, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- liquida le spese di lite in complessivi euro 5.388,00, oltre accessori di legge, che pone a carico della in persona del legale rappresentante pro tempore, con distrazione. CP_1
Foggia, 28.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli