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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/12/2025, n. 3779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3779 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1214 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PE LL e ME RI De SA;
parte opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gianfranco Nunziata;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] Controparte_1 affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.04.2023, la società
[...] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Tanto premesso, nel corso dell'udienza celebrata in data 03.12.2025 (con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), parte opposta ha rappresentato di aver percepito la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto mediante pignoramento presso terzi.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da parte opponente. Ed invero, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
In applicazione delle dette coordinate ermeneutiche, va dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2023.
Tuttavia, occorre regolamentare le spese del presente giudizio.
Ed infatti, l'opposizione sarebbe stata rigettata in quanto le difese svolte dal Parte_1 risultano essere contraddette dal deposito della determina dirigenziale n. 90 del 22.12.2021, con la quale è stata approvata la somma ingiunta indicata nell'odierno decreto ingiuntivo opposto (vd. allegato n. 4 fascicolo parte opposta).
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione previste dal D.M. delle tariffe 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €.5.201,00 e
€.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) dichiara cessata la materia del contendere;
II) revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2023;
III) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di
€.3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 05.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1214 del ruolo generale per l'anno 2023 assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., tra
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
PE LL e ME RI De SA;
parte opponente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Gianfranco Nunziata;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società
[...] Controparte_1 affinché fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2023.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.04.2023, la società
[...] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in CP_1 fatto ed in diritto.
Tanto premesso, nel corso dell'udienza celebrata in data 03.12.2025 (con lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), parte opposta ha rappresentato di aver percepito la somma indicata nel decreto ingiuntivo opposto mediante pignoramento presso terzi.
Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da parte opponente. Ed invero, giova premettere che la giurisprudenza della Suprema Corte ha, al riguardo, precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. Sent. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
In applicazione delle dette coordinate ermeneutiche, va dichiarata la cessata materia del contendere e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 70/2023.
Tuttavia, occorre regolamentare le spese del presente giudizio.
Ed infatti, l'opposizione sarebbe stata rigettata in quanto le difese svolte dal Parte_1 risultano essere contraddette dal deposito della determina dirigenziale n. 90 del 22.12.2021, con la quale è stata approvata la somma ingiunta indicata nell'odierno decreto ingiuntivo opposto (vd. allegato n. 4 fascicolo parte opposta).
Pertanto, in virtù del principio della soccombenza virtuale, le spese del presente giudizio sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione previste dal D.M. delle tariffe 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €.5.201,00 e
€.26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, così provvede:
I) dichiara cessata la materia del contendere;
II) revoca il decreto ingiuntivo n. 70/2023;
III) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di
€.3.500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 05.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso