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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/01/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3123/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania alla via Marchesella 32/2 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall' Avv. Michele De Lise, c.f. , presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano 379 nonché in Mugnano di Napoli alla via Nicola
Capasso n. 31
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], c.f. , res.te in Controparte_1 C.F._3
Marano di Napoli (NA), alla Via Castel Belvedere n° 138, ed elett.te dom.to in Mugnano di Napoli, alla Via E. Montale n. 90 presso lo studio Carmen Cappuccio, c.f. , dalla quale C.F._4
è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 6 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse Parte_1 pronunciato l'affidamento e il mantenimento dei figli minori nati dalla relazione di fatto con il sig
Parte_2
che:
[...]
da una convivenza more uxorio con il resistente erano nati due figli , in data 01.05.2020 e Per_1
, in data 01.03.2022; che il sig. riconosceva entrambi i figli all'atto di nascita;
Per_2 CP_1 che nell'anno 2024 si interrompeva la convivenza e che in data 08.02.2024 la sig.ra Pt_1
denunciava il sig. per maltrattamenti in famiglia e successivamente in data 21.03.2024 la CP_1
stessa denunciava nuovamente il sig. in quanto si sentiva perseguitata dallo stesso e per CP_1
aver sottratto alla coppia la somma di euro 20.000 frutto di sacrifici di entrambi.
Chiedeva l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, confermare il calendario di visita previsto in ricorso e chiedeva un assegno di mantenimento a carico del resistente per euro 600,00 mensili.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto del ricorso, disporre l'affido condiviso dei minori con residenza preferenziale presso la madre, disciplinare le frequentazioni tra padre e figli e porre a carico del primo un assegno quale contributo al mantenimento dei minori non superiore ad € 400,00 mensili e condannare la ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Fissata la comparizione delle parti, quanto alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, la ricorrente dichiarava di lavorare saltuariamente come parrucchiera con un reddito di euro 300,00 al mese, e di percepire l'assegno unico per i figli di euro 300,00 ed un canone di locazione per la casa familiare di euro 380,00 oltre oneri condominiali per euro 30,00 mensili, mentre il resistente dichiarava di essere parrucchiere e anch'egli di lavorare saltuariamente con un reddito di euro 400,00/500,00 mensili.
Il P.M. apponeva il visto in data 07.05.2024
Sciolta la riserva il Giudice delegato con ordinanza del 27.09.24 disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come concordato dalle parti in udienza ovvero: a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 20.30 al lunedì fino alle 20.00, dopo cena, con obbligo del padre di portarli a scuola e riprenderli e anche nel fine settimana di non pagina 2 di 6 spettanza del padre ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; con il criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia o quello di Natale, il 31 o il 1° gennaio e per l'epifania con ciascun genitore metà giornata e sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis e viceversa, per 15 gg consecutivi durante il periodo di agosto da concordarsi con le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Inoltre il padre poteva trascorrere con i minori il giorno del suo compleanno ed onomastico e la Festa del Papà. I minori potevano trascorrere i propri onomastici e compleanni per mezza giornata con ciascun genitore e ove possibile con entrambi i genitori e la festa dei nonni con ciascun ramo genitoriale ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze scolastiche. Le parti concordavano che tale calendario entrava in vigore da lunedì 30.09.2024. e che i giorni in cui i minori si trovavano con il padre dovevano sempre essere raggiungibili telefonicamente dalla madre. Le parti concordavano altresì che i giorni della settimana non trascorsi con il padre quest'ultimo poteva fare una videochiamata ai bambini dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Raggiungevano un accordo altresì sulla visita neuro-psichiatrica infantile della minore ai fini del percorso di logopedia suggerito dalla pediatra e di essere sempre tempestivamente informate in caso di malattia dei minori e in tal caso di recuperare la visita del padre nel fine settimana successivo.
Il Giudice delegato determinava a carico del padre un contributo al mantenimento dei due minori nata il [...] e nato il [...], nella misura di euro 450,00 mensili ( 225,00 Per_1 Per_2
per ciascun minore ) oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.19 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e in mancanza di richieste istruttorie rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c per la discussione all'udienza del 21.01.2025
All'udienza del 21.01.2025 la causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione
Sull'affido dei figli minori.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
pagina 3 di 6 Tanto premesso, nella specie, non sono emerse circostanza ostative al regime legale, richiesto anche dalle parti per cui va disposto l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare in Giugliano in Campania alla via
Marchesella 32/2 e con visite del padre come concordato dalla parti all'udienza del 27.09.24 e innanzi riportate
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito -circostanza non sussistente nel caso de quo - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto sussistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 4 e 2) , dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
pagina 4 di 6 In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre vede il padre vede i minori un giorno a settimana ed i weekend alterni.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'OR .
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti ( ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come parrucchiera con un reddito di euro 300,00 al mese, percepisce l'assegno di inclusione per euro 1000,00 circa e l'assegno unico per i figli di euro 390,00 e paga una canone di locazione di euro 380,00 oltre euro 30,00 per oneri condominiali, mentre il resistente di essere parrucchiere e di lavorare saltuariamente senza inquadramento con un reddito di euro 400/500,0 mensili) ritiene il Collegio equo determinare in euro 500,00 il contributo del padre al mantenimento dei minori da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i minori come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, le spese di giudizio sono dichiarate interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
pagina 5 di 6 residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e diritto di visita del padre come in parte motiva b) pone a carico di l'obbligo corrispondere ad entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei minori, somma ( euro 250,00 ciascuno ) che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.25;
c) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, come da Protocollo sottoscritto il 25-10-2019;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3123 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 21.01.2025, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio delle responsabilità genitoriale
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Giugliano in Campania alla via Marchesella 32/2 , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso dall' Avv. Michele De Lise, c.f. , presso cui è elettivamente domiciliata C.F._2
in Giugliano in Campania (NA), Corso Campano 379 nonché in Mugnano di Napoli alla via Nicola
Capasso n. 31
RICORRENTE
E
, nato a [...], il [...], c.f. , res.te in Controparte_1 C.F._3
Marano di Napoli (NA), alla Via Castel Belvedere n° 138, ed elett.te dom.to in Mugnano di Napoli, alla Via E. Montale n. 90 presso lo studio Carmen Cappuccio, c.f. , dalla quale C.F._4
è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata su foglio separato alla comparsa
RESISTENTE
NONCHÉ pagina 1 di 6 Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.04.2024 adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse Parte_1 pronunciato l'affidamento e il mantenimento dei figli minori nati dalla relazione di fatto con il sig
Parte_2
che:
[...]
da una convivenza more uxorio con il resistente erano nati due figli , in data 01.05.2020 e Per_1
, in data 01.03.2022; che il sig. riconosceva entrambi i figli all'atto di nascita;
Per_2 CP_1 che nell'anno 2024 si interrompeva la convivenza e che in data 08.02.2024 la sig.ra Pt_1
denunciava il sig. per maltrattamenti in famiglia e successivamente in data 21.03.2024 la CP_1
stessa denunciava nuovamente il sig. in quanto si sentiva perseguitata dallo stesso e per CP_1
aver sottratto alla coppia la somma di euro 20.000 frutto di sacrifici di entrambi.
Chiedeva l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, confermare il calendario di visita previsto in ricorso e chiedeva un assegno di mantenimento a carico del resistente per euro 600,00 mensili.
Si costituiva il resistente il quale chiedeva il rigetto del ricorso, disporre l'affido condiviso dei minori con residenza preferenziale presso la madre, disciplinare le frequentazioni tra padre e figli e porre a carico del primo un assegno quale contributo al mantenimento dei minori non superiore ad € 400,00 mensili e condannare la ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Fissata la comparizione delle parti, quanto alle condizioni reddituali delle parti emergenti allo stato, la ricorrente dichiarava di lavorare saltuariamente come parrucchiera con un reddito di euro 300,00 al mese, e di percepire l'assegno unico per i figli di euro 300,00 ed un canone di locazione per la casa familiare di euro 380,00 oltre oneri condominiali per euro 30,00 mensili, mentre il resistente dichiarava di essere parrucchiere e anch'egli di lavorare saltuariamente con un reddito di euro 400,00/500,00 mensili.
Il P.M. apponeva il visto in data 07.05.2024
Sciolta la riserva il Giudice delegato con ordinanza del 27.09.24 disponeva l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre e diritto di visita del padre come concordato dalle parti in udienza ovvero: a fine settimana alterni, dal sabato dalle ore 20.30 al lunedì fino alle 20.00, dopo cena, con obbligo del padre di portarli a scuola e riprenderli e anche nel fine settimana di non pagina 2 di 6 spettanza del padre ogni lunedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00; con il criterio dell'alternanza, il giorno della vigilia o quello di Natale, il 31 o il 1° gennaio e per l'epifania con ciascun genitore metà giornata e sempre con il criterio dell'alternanza, il giorno di Pasqua o del lunedì in Albis e viceversa, per 15 gg consecutivi durante il periodo di agosto da concordarsi con le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
Inoltre il padre poteva trascorrere con i minori il giorno del suo compleanno ed onomastico e la Festa del Papà. I minori potevano trascorrere i propri onomastici e compleanni per mezza giornata con ciascun genitore e ove possibile con entrambi i genitori e la festa dei nonni con ciascun ramo genitoriale ad anni alterni, compatibilmente con le esigenze scolastiche. Le parti concordavano che tale calendario entrava in vigore da lunedì 30.09.2024. e che i giorni in cui i minori si trovavano con il padre dovevano sempre essere raggiungibili telefonicamente dalla madre. Le parti concordavano altresì che i giorni della settimana non trascorsi con il padre quest'ultimo poteva fare una videochiamata ai bambini dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Raggiungevano un accordo altresì sulla visita neuro-psichiatrica infantile della minore ai fini del percorso di logopedia suggerito dalla pediatra e di essere sempre tempestivamente informate in caso di malattia dei minori e in tal caso di recuperare la visita del padre nel fine settimana successivo.
Il Giudice delegato determinava a carico del padre un contributo al mantenimento dei due minori nata il [...] e nato il [...], nella misura di euro 450,00 mensili ( 225,00 Per_1 Per_2
per ciascun minore ) oltre al 50% delle spese straordinarie così come previste e disciplinate dal protocollo di intesa di questo tribunale ed il locale consiglio dell'ordine sottoscritto in data 25.10.19 e rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e in mancanza di richieste istruttorie rinviava la causa ai sensi dell'art 473 bis 22 c.p.c per la discussione all'udienza del 21.01.2025
All'udienza del 21.01.2025 la causa veniva quindi riservata al Collegio per la decisione
Sull'affido dei figli minori.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
pagina 3 di 6 Tanto premesso, nella specie, non sono emerse circostanza ostative al regime legale, richiesto anche dalle parti per cui va disposto l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare in Giugliano in Campania alla via
Marchesella 32/2 e con visite del padre come concordato dalla parti all'udienza del 27.09.24 e innanzi riportate
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
Relativamente all'obbligo di mantenimento del resistente nei confronti dei figli minori il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore -tanto più di una persona giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito -circostanza non sussistente nel caso de quo - l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste.
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto sussistente l'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio, in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli
(nel caso di specie di anni 4 e 2) , dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass.
18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055;
Cass. n. 10119/2006).
pagina 4 di 6 In secondo luogo vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso l'altro genitore, nonché il minor impegno del non collocatario nella cura degli stessi, rispetto a quello del genitore collocatario (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Nel caso in esame è emerso che il padre vede il padre vede i minori un giorno a settimana ed i weekend alterni.
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti, come emersa dall'OR .
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico,
o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario (cfr.
Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Nel caso in esame, in considerazione degli elementi raccolti ( ricorrente ha dichiarato di lavorare saltuariamente come parrucchiera con un reddito di euro 300,00 al mese, percepisce l'assegno di inclusione per euro 1000,00 circa e l'assegno unico per i figli di euro 390,00 e paga una canone di locazione di euro 380,00 oltre euro 30,00 per oneri condominiali, mentre il resistente di essere parrucchiere e di lavorare saltuariamente senza inquadramento con un reddito di euro 400/500,0 mensili) ritiene il Collegio equo determinare in euro 500,00 il contributo del padre al mantenimento dei minori da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dallo stesso con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i minori come da Protocollo sottoscritto in data 25-10-2019.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, le spese di giudizio sono dichiarate interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dispone l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
pagina 5 di 6 residenza privilegiata presso la madre nella casa familiare a lei assegnata e diritto di visita del padre come in parte motiva b) pone a carico di l'obbligo corrispondere ad entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 05 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00 per il mantenimento dei minori, somma ( euro 250,00 ciascuno ) che sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai a decorrere dall'1.1.25;
c) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie occorrenti per il figlio minore, come da Protocollo sottoscritto il 25-10-2019;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 24.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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