Articolo 14 della Legge 27 febbraio 1967, n. 48
Articolo 13Articolo 15
Versione
17 marzo 1967
Art. 14. (Conferimento di incarichi professionali ed assunzioni di personale specializzato)

In relazione a particolari esigenze, il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e' autorizzato a conferire, prescindendo dalle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'Amministrazione dello Stato, con la remunerazione da stabilire con il decreto di conferimento dell'incarico, anche in deroga alle vigenti disposizioni.
Il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica puo' assumere personale specializzato per i compiti della programmazione con contratti a termine regolati dalle norme sull'impiego privato, da utilizzare entro e non oltre il primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il contingente di personale specializzato da assumere a contratto, ai sensi del comma precedente, e' determinato con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con apposito disciplinare da adottarsi con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno stabilite le modalita' di retribuzione e le altre norme necessarie ad integrare la disciplina del rapporto, al quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 , 6 , 7 , 9 e 12 della legge 23 giugno 1961, n. 520 .
Entrata in vigore il 17 marzo 1967