Articolo 34 della Legge 14 giugno 1989, n. 234
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6 luglio 1989
Art. 34. 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 dicembre 1986, n. 856 , e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati".
Nota all'art. 34:
Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge n. 856/1986 , come risulta modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del codice della navigazione , puo' autorizzare l'armatore ad appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo delle navi adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi gia' indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati".
Entrata in vigore il 6 luglio 1989