TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030/2022 R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Catalano Giulio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Houel, n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2
dall'Avv.to Luigi La Valle ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici della
Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente presso il “Presidio Ospedaliero - Giovanni Paolo II” di Sciacca, con la qualifica di infermiere professionale, conveniva in giudizio l' esponendo di CP_1
avere subito un infortunio sul luogo di lavoro in data 18.09.2020, mentre lo stesso, recandosi a vidimare la fine del turno lavorativo alle ore 20.00 circa, cadeva salendo le scale del Reparto di Medicina - Area Grigia del P.O.
Il ricorrente rappresentava che, subito soccorso dai presenti, non accusando sintomatologia faceva ritorno alla propria abitazione e che, a causa del persistere del dolore, si recava in data 21/09/2020 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca, dove veniva diagnosticato un trauma al ginocchio sinistro;
che, a seguito dei successivi accertamenti diagnostici, veniva riscontrata una sindrome meniscale esterna ginocchio sinistro ed una lesione L.C.A.
Deduceva, quindi, di aver inviato denuncia di infortunio all' competente per CP_1
territorio in data 21.09.2020, iscritto al n. 517990955, e che l' , con nota del CP_1
29/10/2020, rigettava la richiesta con la seguente motivazione: “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”.
Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente proponeva opposizione senza ottenere alcunché e, pertanto, concludeva con la domanda di accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro verificatosi in data 18.09.2020 e con la richiesta di riconoscimento dell'inabilità assoluta temporanea al lavoro e di un danno biologico permanente pari al
16% o comunque nella diversa percentuale accertata in corso di causa e, per l'effetto, con la condanna dell' alla corresponsione della relativa indennità per inabilità CP_1
assoluta temporanea e della relativa rendita o indennizzo, oltre interessi e spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1
il rigetto della domanda poiché l'occorso non era riconducibile ad un infortunio sul lavoro per mancanza di presupposti richiesti per accedere alla tutela assicurativa ed in particolare per l'assenza di causa violenta nella determinazione dello stesso;
in subordine contestava il danno biologico nella misura richiesta.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note. Il ricorso va parzialmente accolto nei termini di seguito esposti.
La prova testimoniale esperita a mezzo del sig. , sulla cui attendibilità Testimone_1
non si ha ragione di dubitare, confermava le modalità dell'infortunio e le circostanze del suo accadimento rappresentate dal ricorrente, avendo il teste riferito che: “ho conosciuto il ricorrente il giorno dell'infortunio occorso, in quanto mi trovavo lì vicino dove abbiamo l'ufficio ovvero in prossimità della controversa scala. La scala è attigua alla strada sulla quale si trova l'edificio in cui lavoro e dove c'è l'autoparco. Io mi trovavo in quel momento di fronte la scala ovvero sulla strada. Sono un autista di ambulanza dell'ospedale di Sciacca. Lo vidi cadere e mi avvicinai per chiedergli se avesse bisogno di aiuto lo aiuti ad alzarsi ma mi disse che non aveva niente e che non aveva bisogno di nulla e se ne andò zoppicando…era fine estate. Non ricordo l'anno preciso in quanto è passato un po' di tempo, ma era il periodo del covid. Sì confermo che sono quelle le scale di accesso al Reparto di Medicina - Area Grigia del P.O.
Giovanni Paolo II di Sciacca”.
All'esito della prova per testi che, come rilevato, confermava la dinamica del sinistro rappresentata dal ricorrente, dimostrando la caduta sul luogo del lavoro, veniva disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare se l'evento infortunistico avesse cagionato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente allo stesso eziologicamente riconducibile e se le lesioni refertate potessero risultare compatibili con la dinamica dell'infortunio, così come emersa.
Il c.t.u., sulla base della documentazione medica in atti e a seguito della visita peritale effettuata sul ricorrente, ha anzitutto evidenziato che “si ravvisa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro di cui in oggetto e le lesioni riportate dal
PE. Gli esiti accertati durante la visita medico-legale eseguita dal Sottoscritto sono riconducibili all'infortunio del 18.09.2020. Le lesioni documentate dal referto del
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sciacca (ASP Agrigento) e dai certificati medici delle visite specialistiche allegate sono compatibili con la dinamica del sinistro in oggetto. E' plausibile quindi che il PE, dopo aver perduto l'equilibrio, sia rovinosamente caduto dalle scale ed abbia riportato un trauma al ginocchio sinistro. L'evento “caduta dalle scale” è sicuramente una azione rapida, avvenuta in breve tempo, violenta e che può determinare una lesione delle strutture legamentose del ginocchio. Quanto riferito dal PE durante la raccolta anamnestica, è compatibile con la dinamica dell'incidente e con le lesioni documentate dai certificati medici prodotti dal Legale del ricorrente. Risulta oltremodo possibile che il
PE, aiutato dai presenti, dopo l'infortunio, sia stato accompagnato a casa e si sia recato in Pronto Soccorso dopo quasi tre giorni. La versione narrata dal PE
è anche confermata dal verbale di Pronto Soccorso del 21.09.2020 e dalle indagini strumentali che rilevano un ginocchio tumefatto, esito di recente trauma”.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, risulta affetto da “esiti di meniscectomia laterale artroscopica e di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In relazione a quanto sopra esposto, in considerazione della tipologia del trauma dell'entità e compromissione funzionale connesse al trauma avvenuto a seguito dell'infortunio sul lavoro, in base a quanto previsto dalle tabelle di legge vigenti, si ritiene che il PE abbia un danno biologico del 8 (otto) %. I giorni di inabilità temporanea assoluta sono stati valutati in 90 (novanta)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
La domanda, pertanto, deve trovare parziale accoglimento.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e un danno biologico nella misura dell'8%
e, per l'effetto, l' va condannato al pagamento della relativa indennità e del CP_1
relativo indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge.
La decorrenza dell'invalidità permanente va individuata nel momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74, comma secondo, e dell'art. 215, comma primo, del T.U. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni” (Cass. 12268/98; 3806/04; n. 26897 del
19/12/2014).
Visto il parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante parte, in virtù del principio della soccombenza, deve essere posta a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1
dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e un danno biologico nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità per CP_1
inabilità temporanea assoluta e il relativo indennizzo in capitale, a decorrere dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, oltre interessi come per legge;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 16/04/2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalle parti nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3030/2022 R.G.L. promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv.to Catalano Giulio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, Via Houel, n. 5, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del per la Sicilia, rappresentato e difeso CP_1 Controparte_2
dall'Avv.to Luigi La Valle ed elettivamente domiciliato presso gli Uffici della
Avvocatura Regionale Inail in Palermo, Viale Del Fante n. 58/D;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di essere dipendente presso il “Presidio Ospedaliero - Giovanni Paolo II” di Sciacca, con la qualifica di infermiere professionale, conveniva in giudizio l' esponendo di CP_1
avere subito un infortunio sul luogo di lavoro in data 18.09.2020, mentre lo stesso, recandosi a vidimare la fine del turno lavorativo alle ore 20.00 circa, cadeva salendo le scale del Reparto di Medicina - Area Grigia del P.O.
Il ricorrente rappresentava che, subito soccorso dai presenti, non accusando sintomatologia faceva ritorno alla propria abitazione e che, a causa del persistere del dolore, si recava in data 21/09/2020 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sciacca, dove veniva diagnosticato un trauma al ginocchio sinistro;
che, a seguito dei successivi accertamenti diagnostici, veniva riscontrata una sindrome meniscale esterna ginocchio sinistro ed una lesione L.C.A.
Deduceva, quindi, di aver inviato denuncia di infortunio all' competente per CP_1
territorio in data 21.09.2020, iscritto al n. 517990955, e che l' , con nota del CP_1
29/10/2020, rigettava la richiesta con la seguente motivazione: “non spetta alcuna indennità in quanto l'evento che ha determinato l'inabilità temporanea assoluta al lavoro non dipende da causa violenta, ma da malattia comune”.
Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente proponeva opposizione senza ottenere alcunché e, pertanto, concludeva con la domanda di accertamento dell'esistenza di un infortunio sul lavoro verificatosi in data 18.09.2020 e con la richiesta di riconoscimento dell'inabilità assoluta temporanea al lavoro e di un danno biologico permanente pari al
16% o comunque nella diversa percentuale accertata in corso di causa e, per l'effetto, con la condanna dell' alla corresponsione della relativa indennità per inabilità CP_1
assoluta temporanea e della relativa rendita o indennizzo, oltre interessi e spese.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_1
il rigetto della domanda poiché l'occorso non era riconducibile ad un infortunio sul lavoro per mancanza di presupposti richiesti per accedere alla tutela assicurativa ed in particolare per l'assenza di causa violenta nella determinazione dello stesso;
in subordine contestava il danno biologico nella misura richiesta.
Istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, con l'assunzione di prova testimoniale e con l'espletamento di consulenza tecnica medico-legale, la causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.02.2025 per il deposito di note. Il ricorso va parzialmente accolto nei termini di seguito esposti.
La prova testimoniale esperita a mezzo del sig. , sulla cui attendibilità Testimone_1
non si ha ragione di dubitare, confermava le modalità dell'infortunio e le circostanze del suo accadimento rappresentate dal ricorrente, avendo il teste riferito che: “ho conosciuto il ricorrente il giorno dell'infortunio occorso, in quanto mi trovavo lì vicino dove abbiamo l'ufficio ovvero in prossimità della controversa scala. La scala è attigua alla strada sulla quale si trova l'edificio in cui lavoro e dove c'è l'autoparco. Io mi trovavo in quel momento di fronte la scala ovvero sulla strada. Sono un autista di ambulanza dell'ospedale di Sciacca. Lo vidi cadere e mi avvicinai per chiedergli se avesse bisogno di aiuto lo aiuti ad alzarsi ma mi disse che non aveva niente e che non aveva bisogno di nulla e se ne andò zoppicando…era fine estate. Non ricordo l'anno preciso in quanto è passato un po' di tempo, ma era il periodo del covid. Sì confermo che sono quelle le scale di accesso al Reparto di Medicina - Area Grigia del P.O.
Giovanni Paolo II di Sciacca”.
All'esito della prova per testi che, come rilevato, confermava la dinamica del sinistro rappresentata dal ricorrente, dimostrando la caduta sul luogo del lavoro, veniva disposta C.T.U. medico-legale al fine di accertare se l'evento infortunistico avesse cagionato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del ricorrente allo stesso eziologicamente riconducibile e se le lesioni refertate potessero risultare compatibili con la dinamica dell'infortunio, così come emersa.
Il c.t.u., sulla base della documentazione medica in atti e a seguito della visita peritale effettuata sul ricorrente, ha anzitutto evidenziato che “si ravvisa la sussistenza di un nesso di causalità tra l'infortunio sul lavoro di cui in oggetto e le lesioni riportate dal
PE. Gli esiti accertati durante la visita medico-legale eseguita dal Sottoscritto sono riconducibili all'infortunio del 18.09.2020. Le lesioni documentate dal referto del
Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Sciacca (ASP Agrigento) e dai certificati medici delle visite specialistiche allegate sono compatibili con la dinamica del sinistro in oggetto. E' plausibile quindi che il PE, dopo aver perduto l'equilibrio, sia rovinosamente caduto dalle scale ed abbia riportato un trauma al ginocchio sinistro. L'evento “caduta dalle scale” è sicuramente una azione rapida, avvenuta in breve tempo, violenta e che può determinare una lesione delle strutture legamentose del ginocchio. Quanto riferito dal PE durante la raccolta anamnestica, è compatibile con la dinamica dell'incidente e con le lesioni documentate dai certificati medici prodotti dal Legale del ricorrente. Risulta oltremodo possibile che il
PE, aiutato dai presenti, dopo l'infortunio, sia stato accompagnato a casa e si sia recato in Pronto Soccorso dopo quasi tre giorni. La versione narrata dal PE
è anche confermata dal verbale di Pronto Soccorso del 21.09.2020 e dalle indagini strumentali che rilevano un ginocchio tumefatto, esito di recente trauma”.
Il c.t.u. ha, quindi, concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, per le patologie riportate in seguito all'incidente subito, risulta affetto da “esiti di meniscectomia laterale artroscopica e di lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. In relazione a quanto sopra esposto, in considerazione della tipologia del trauma dell'entità e compromissione funzionale connesse al trauma avvenuto a seguito dell'infortunio sul lavoro, in base a quanto previsto dalle tabelle di legge vigenti, si ritiene che il PE abbia un danno biologico del 8 (otto) %. I giorni di inabilità temporanea assoluta sono stati valutati in 90 (novanta)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazioni in atti).
La domanda, pertanto, deve trovare parziale accoglimento.
Va, dunque, dichiarato che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e un danno biologico nella misura dell'8%
e, per l'effetto, l' va condannato al pagamento della relativa indennità e del CP_1
relativo indennizzo in capitale, oltre interessi come per legge.
La decorrenza dell'invalidità permanente va individuata nel momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui “In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro, ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente. Tale principio - che trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 74, comma secondo, e dell'art. 215, comma primo, del T.U. n. 1124 del 1965 che, per quanto riguarda rispettivamente i lavoratori dell'industria e quelli dell'agricoltura, fissa la decorrenza della rendita per inabilità dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta - risponde ad evidenti criteri logici perché assicurare in ogni caso fin dal momento del verificarsi dell'infortunio la rendita per inabilità permanente finisce col tradursi in un'ingiustificata duplicità di prestazioni” (Cass. 12268/98; 3806/04; n. 26897 del
19/12/2014).
Visto il parziale accoglimento della domanda, sussistono giusti motivi per compensare per metà le spese di lite, mentre la restante parte, in virtù del principio della soccombenza, deve essere posta a carico dell' , nella misura liquidata in CP_1
dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno poste, inoltre, definitivamente a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando: dichiara che il ricorrente, a causa dell'infortunio subito, ha riportato una inabilità temporanea assoluta di giorni 90 e un danno biologico nella misura dell'8% e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la relativa indennità per CP_1
inabilità temporanea assoluta e il relativo indennizzo in capitale, a decorrere dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, oltre interessi come per legge;
compensa per metà le spese del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, della restante parte che liquida in complessivi € 900,00, oltre I.V.A.,
C.P.A. e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.
Termini Imerese, 16/04/2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo