Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/04/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.3792/2022 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3792/2022 R.G. avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASTELLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO e con domicilio eletto in Pavia in via Luigi Porta n. 12/A.
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
NEL MERITO:
1) CONFERMARE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO della figlia minore alla madre, Persona_1 con collocamento e residenza esclusive presso quest'ultima
pagina 1 di 6
ivi compreso il rilascio di passaporto valido per l'espatrio;
3)CONFERMARE che eventuali incontri tra padre e figlia possano avvenire previo accordo con la madre della minore e, comunque, adottare ogni provvedimento idoneo a salvaguardare l'interesse della minore nei rapporti col padre;
4)PORRE A CARICO del signor 'obbligo di versare, in via anticipata entro il 5 Controparte_1 di ogni mese, alla signora , a titolo di concorso al mantenimento della Parte_1 figlia minore, un assegno di € 500,00, onnicomprensivo delle spese extra;
importo da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat FOI come per legge, con decorrenza dalla domanda.
5) DISPORRE che l'Assegno Unico sia percepito per intero dalla madre, sig.ra Parte_1
, in ragione del collocamento esclusivo e, comunque, dei tempi di permanenza della minore
[...] presso la madre, precisando che la madre avrà diritto di presentare in via autonoma la relativa domanda.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Disporre, ex art. 210 c.p.c., nei confronti del signor e della compagna convivente , CP_1 Persona_2 ordine di esibizione e produzione in giudizio di:
- dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi 5 anni;
- buste paga degli ultimi 5 anni, nonché relative dichiarazioni C.U. rilasciate, nel medesimo periodo, dai datori di lavoro;
copia integrale degli estratti di conto corrente, conto postale, carte di pagamento (compresa carta PostePay), depositi titoli intestati e/o cointestati al resistente e alla compagna convivente per il periodo degli ultimi 5 anni.
Disporre, a mezzo della Polizia Tributaria/Guardia di Finanza, le più opportune ed ampie indagini sulla persona e sul patrimonio del signor nato a [...] il [...] e oggi Controparte_1 residente in [...] (c.f. , nonché – in ragione di C.F._2 quanto dedotto e documentato con i precedenti atti di causa – anche della sua convivente, signora
[...]
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 25 (c.f. ), volte ad accertare per entrambi C.F._3
1) la posizione lavorativa, autonoma o dipendente;
l'eventuale datore di lavoro;
2) i redditi di qualunque tipo nonché il patrimonio (mobiliare ed immobiliare);
3) l'effettivo tenore di vita.
pagina 2 di 6 affinché possa essere correttamente determinato – facendo applicazione del principio della proporzionalità nonché tenuto conto che l'impegno di accudimento della minore di anni 13 grava per intero sulla signora – il Pt_1 contributo mensile ordinario paterno per il mantenimento della figlia.
IN OGNI CASO: con vittoria di diritti, onorari e spese del presente giudizio, oltre a spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed I.V.A. come per Legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Va, inoltre, precisato che con sentenza non definitiva n. 1337/2023 è stato già pronunciato lo scioglimento del matrimonio e che il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice istruttore (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, come richiesto nelle conclusioni rassegnate dalla ricorrente.
Sull'affido della figlia minore
In ordine alla scelta della modalità di affido più conforme agli interessi della figlia minore (nata il Per_1
04/02/2010), va evidenziato che la madre, come già stabilito in occasione della separazione, ne ha chiesto l'affido esclusivo a sé deducendo il totale disinteresse, sia materiale che morale, del padre nei confronti della figlia con la quale avrebbe del tutto interrotto ogni rapporto sin dal 2014 (cfr. verbali di udienza del 7.3.2023 e sentenza di separazione doc. n. 4).
Al riguardo, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Nel caso di specie, la previsione dell'affido esclusivo alla madre appare conforme agli interessi della minore, considerato il comportamento, anche processuale, di disinteresse mostrato dal padre verso la figlia, avvalorato dal dato secondo cui lo stesso si è reso per diverso tempo del tutto irreperibile, con notevoli difficoltà per la ricorrente nella gestione delle questioni anche burocratiche e relative alle autorizzazioni necessarie per la figlia 8quali il rinnovo del passaporto). Inoltre, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del resistente anche ai propri obblighi di mantenimento perseguendo, peraltro, nel non coltivare un effettivo rapporto con la minore che incontra per una volta al mese, il pomeriggio del sabato o della domenica (v. verbale di udienza del 7.3.2023)
pagina 3 di 6 Sono, pertanto, senz'altro sussistenti gravi ed irreparabili carenze del padre nell'esercizio del suo ruolo genitoriale, che inducono ad optare per la conferma del regime dell'affido esclusivo a favore della madre.
Ed invero, i giudici di legittimità (cfr. Cass. Sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587, conforme a Cass. Civ. n. 16593) hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso, pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
Orbene, rilevato che nel caso di specie risulta provato – e non specificamente contestato - che il resistente non abbia esercitato negli anni il suo diritto-dovere di frequentazione della figlia, considerato, altresì, il sostanziale disinteresse mostrato anche sotto il profilo del suo mantenimento, cui va aggiunto il fatto di essersi reso per lungo tempo irreperibile, il Collegio ritiene contraria agli interessi della minore una condivisione delle scelte educative.
Deve, altresì, prevedersi che la ricorrente possa adottare tutte le decisioni, anche quelle più rilevanti che riguardano l'educazione, l'istruzione e la salute della minore e richiedere in via autonoma il rilascio / rinnovo del passaporto valido per l'espatrio (c.d. “affidamento super esclusivo”).
Quanto alla disciplina del diritto di visita del resistente nei confronti della figlia è opportuno prevedere che gli incontri tra loro, considerata l'età della minore, ormai adolescente, avvengano liberamente, secondo accordi diretti, previo avviso alla madre.
Sull'assegno di mantenimento in favore della figlia
Va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia.
Pertanto la madre, convivendo con la stessa, provvederà direttamente al suo mantenimento attraverso la cura ed il sostentamento della predetta, mentre va posto a carico del padre, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Al riguardo, va evidenziato che la ricorrente ha chiesto che venga previsto un assegno omnicomprensivo di ogni spesa da porre a carico del resistente dell'importo di Euro 500,00.
Orbene, nella determinazione dell'assegno per il figlio, l'articolo 337 ter c.c. pone al primo posto "le attuali esigenze del figlio". Tale scelta legislativa è indice del fatto che l'assegno va in primo luogo parametrato a quelle che sono le esigenze di spesa riguardanti il figlio, effettuando una quantificazione che attualizzi tutto ciò che periodicamente, di solito in ragione di mese, occorre pagare per far fronte alle esigenze del figlio minore. Sebbene
l'assegno di mantenimento non si basi solo sulle esigenze del figlio, ma anche su tutti gli altri parametri previsti all'articolo 337 ter c.c., la scelta primaria del legislatore determina l'effetto di attribuire all'assegno di mantenimento pagina 4 di 6 indiretto un carattere peculiare che si può chiamare di “omnicomprensività ordinaria”. Valorizzare l'aspetto omnicomprensivo dell'assegno di mantenimento risponde ad un'esigenza non solo di utilità sociale, ma anche di sicurezza per le parti le quali non dovranno affrontare una serie infinita di richieste, rifiuti, incomprensioni, recriminazioni, a cui tante volte, spesso, si assiste laddove l'assegno di mantenimento sia non definito nel suo ammontare, ma definito solo in parte e in parte delineato con riferimento ad ambigue formule.
Nel caso di specie, per quanto riguarda le risorse economiche dei genitori, va evidenziato che a seguito degli ordini di esibizione disposti all'Inps e all'Agenzia delle Entrate e della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro del sig. è emerso che lo stesso è regolarmente impiegato con contratto a tempo indeterminato CP_1
a decorrere dall'anno 2019 e retribuzione mensile pari a circa 1.600,00 euro (v. CU 2024 in cui emerge un reddito netto di euro 21.507,13).
La ricorrente, del pari, lavora come colf con retribuzione mensile di circa 700,00 euro (v. doc. n. 14 Cu 2024) e corrisponde un canone mensile di locazione pari a euro 390,00 per l'immobile nel quale vive da sola con la figlia
(v. doc. n. 7).
Orbene, ritiene il Collegio che alla luce delle evidenze indicate, quanto alla misura del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento della figlia, considerate le aumentate esigenze della stessa e che gli oneri quotidiani di cura gravano esclusivamente sulla madre, sia congrua all'attualità la somma mensile omnicomprensiva di ogni spesa di € 400,00 (quattrocento/00). Tale somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Sulla regolamentazione delle spese processuali
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza.
La condanna va pronunciata in favore dell'Erario in quanto la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
la liquidazione delle spese avviene in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva in concreto espletata, senza riduzione alla metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 115/2002, che riguarda il solo compenso da liquidare al difensore. Il tribunale ritiene, infatti, di aderire alla pronuncia della Suprema Corte che, innovando rispetto al precedente orientamento, ha precisato che non deve esserci coincidenza tra quanto l'Erario paga al difensore (i cui compensi devono essere dimezzati ai sensi della predetta norma) e quanto la parte soccombente deve versare allo Stato, osservando quanto segue: "Non si vede infatti perché nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altri parti soccombenti, mentre d'altro canto - come sottolinea il Tribunale nella sentenza impugnata - la circostanza che nella singola causa lo Stato possa incassare più di quanto liquida al singolo difensore compensa le situazioni in cui lo Stato non recupera quanto versa in favore dei difensori e contribuisce al funzionamento del sistema del gratuito patrocinio nella sua globalità” (Cass. n. 22017/2018).
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, richiamata la propria sentenza n.1337/2023 con cui è già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le parti, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dispone l'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore (nata il [...]), prevedendo Per_1 che la madre possa adottare, senza la necessità del consenso del padre, ogni decisione che riguarda la minore, secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone che gli incontri padre- figlia avvengano secondo i tempi e le modalità indicate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo Controparte_1 al mantenimento della figlia, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, un assegno onnicomprensivo di
€ 400,00 (quattrocento/00). Detta somma andrà automaticamente rivalutata secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di aprile 2026;
- condanna a rifondere all'Erario le spese di lite, che liquida in € 3.600,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 1/4/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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