Articolo 6 della Legge 22 ottobre 1981, n. 593
Articolo 5Articolo 7
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10 novembre 1981
Art. 6. Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti

A modifica di quanto disposto dall' articolo 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237 , per i danni indicati nelle lettere b) , c) e d) dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purche' la entita' dei danni denunciati per ciascuna domanda non superi L. 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'indennizzo e L. 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.
Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955 , sono elevati a L. 200.000 per l'indennizzo e a L. 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.
Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera L. 30.000 per ciascuna domanda.
In deroga agli articoli 16 , 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorieta' o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', anche ai fini della dimostrazione della proprieta' immobiliare.
Entrata in vigore il 10 novembre 1981