Ordinanza cautelare 15 luglio 2021
Sentenza 13 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/07/2021, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/07/2021
N. 00580/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Biolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato, in base al sommario esame proprio della presenta fase di giudizio:
- che il provvedimento impugnato ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria;
- che la posizione del ricorrente potrà essere rivalutata dall’Amministrazione anche alla luce dell’esito del procedimento penale attivato a seguito della querela proposta dell’ ex convivente;
- che, in considerazione del necessario bilanciamento degli interessi coinvolti (ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e interesse all’esercizio di un’attività ricreativa, dall’altro lato), la domanda cautelare non è assistita dal necessario requisito del periculum in mora ;
- che pertanto allo stato non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che sussistono le condizioni per compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.