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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/09/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bacchi (c.f. , nello studio del quale in Perugia, Via Baglioni n. 36, è C.F._2 elettivamente domiciliato;
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. e p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per esso, la dott.ssa giusta procura Controparte_2 speciale rilasciata in data 01.10.2021 con atto a ministero Notaio in Roma, Persona_1 rep. n. 175858, racc. n. 11458, rappresentata e difesa, dall'avv. Prof. Fabrizio Cassella (c.f.
), nello studio del quale in Torino, via Susa n. 13, è elettivamente domiciliata;
C.F._3
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: come da atto di citazione: “In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
Nel merito - Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa. - In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, e per l'effetto annullarlo e/o
1 revocarlo. In via subordinata - Accertare come dovute le sole eventuali minor somme che risultassero non prescritte. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta: “In sede cautelare: Rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato per assoluta carenza di entrambi i requisiti;
Nel merito Accertare e dichiarare il diritto di credito come documentato da Controparte_1
nella procedura esecutiva e per l'effetto, respingere l'opposizione proposta dal signor
[...]
, con condanna del debitore al pagamento delle somme già pignorate con Parte_1 conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa;
In ogni caso: - Respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti di , in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto. Con riserva di ammissione dei mezzi istruttori qualora necessari. Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' notificata in data Controparte_3
20/12/2021, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento ad essa sottostanti, con esclusione della cartella di pagamento n. 08020020041703669000 per le ragioni di cui infra:
“1) n. 080200000032828978000, presumibilmente notificata il 23/01/2001, per €.660,82 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.); 2) n. 08020000045709882000, presumibilmente notificata il 09/06/2001, per €.5.922,61 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
3) n. 08020010056441358000, presumibilmente notificata il 19/12/2001, per €.25.269,40 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Imposta di bollo;
Registro Controparte_4 recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
4) n. 08020010068776188000, presumibilmente notificata il 19/12/2001, per €.1.396,90 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
5) n. 08020010087500328000, presumibilmente notificata il 21/11/2001, per €.1.139,04 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
[...
[...] [
), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_5 ammende);
6) n. 08020020018972045000, presumibilmente notificata il 15/08/2002, per €.2.242,37 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Ufficiali Giudiziari, aiutanti e Controparte_4 coadiutori;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria interessi;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
7) n. 08020020029811401000, presumibilmente notificata il 31/10/2002, per €.7.708,81 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia interessi;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
8) n. 08020030024942224000, presumibilmente notificata il 04/09/2003, per €.111,19 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale civile e penale Perugia – Uff. campione civile, penale), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Recupero multe e ammende);
9) n. 08020030045129789000, presumibilmente notificata il 08/10/2003, per €.203,42 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale civile e penale Perugia – Uff. campione civile, penale), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Spese processuali;
Imposta di bollo;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria);
10) n. 08020031004327345000, presumibilmente notificata il 18/02/2004, per €.570,93 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di Sorveglianza Perugia – Campione penale), Anno di riferimento del debito (1996), causale (Spese processuali;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Imposta di bollo);
11) n. 08020040008060275000, presumibilmente notificata il 01/04/2004, per €.1.092,04 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di Sorveglianza Perugia – Campione penale), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Recupero multe e ammende;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Imposta di bollo;
Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori);
12) n. 08020070030570466000, presumibilmente notificata il 15/12/2007, per €.1.598,39 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Corte di Appello Perugia Ufficio campione penale), Anno di riferimento del debito (2004), causale (Spese processuali;
Spese processuali- interessi);
13) n. 08020070033644928000, presumibilmente notificata il 15/12/2007, per €.3.497,42 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di sorveglianza di Perugia Campione penale), Anno di riferimento del debito (2003), causale (Spese processuali;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende)”.
3 Parte opponente, in particolare, a fondamento della spiegata opposizione ha dedotto i seguenti motivi: a) il difetto e/o la mancanza di prova della notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento, con la conseguenza che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
b) l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione delle singole pretese creditorie, anche relativamente agli interessi, in quanto, anche a volere considerare la data delle presunte notifiche, nel periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non sono stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento, la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della pretesa impositiva afferente all'intimazione di pagamento ed alle sottostanti cartelle oggetto di impugnativa, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, e, in subordine, per l'accertamento del minor importo eventualmente dovuto in relazione alle pretese non prescritte.
Con comparsa depositata in data 21/06/2022, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, rappresentando la
[...] regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione (fermi amministrativi notificati il 24/11/2008 e il 10/12/2010), nonché l'intervenuta sospensione ex lege dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 623, della l. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii. (tra cui l'art. 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 02/05/2014 n. 68) e dell'art. 68, comma 1, D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/4/2020 n. 27 e ss.mm.ii..
Alla prima udienza del 14/07/2022 ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla CP_4 cartella n. 1, perché riguardante imposte indirette, e, all'esito delle deduzioni svolte dalle parti, il Giudice ha concesso termine a parte opposta per il deposito dei files relativi alle notifiche, riservandosi sull'istanza di sospensione avanzata dall'attore opponente, nonché sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata.
Con ordinanza del 02/03/2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta “in riferimento alle cartelle n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000 -non parendo ravvisarsi la giurisdizione dell'a.g.o. in riferimento alla cartella n. 08020000032828978000, con riserva di adozione dei conseguenti provvedimenti all'esito dell'udienza di rinvio” e accolto l'istanza di sospensione “in riferimento alle cartelle n. 08020000032828978000, n. 08020020018972045000, n. 08020020029811401000, n. 08020020041703669000, n. 08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 0802003104327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000, n. 08020070033644928000 , n. 08020010087500328000”.
4 La causa, istruita mediante prove documentali, all'udienza del 13/04/2023 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 17/11/2023, con termine alle parti per note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate parte opponente ha dedotto ulteriormente la nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 relativamente alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'elencazione sopra indicata, non risultando dalla documentazione prodotta da parte avversa che l'agente notificatore avesse effettuato le dovute ricerche del contribuente “onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto”, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Rinviata l'udienza di discussione al 06/12/2024, con provvedimento del Presidente della Terza Sezione n. 36/2024 del 02/04/2024, di riassegnazione dei fascicoli in esecuzione di intervenuta variazione tabellare, il presente procedimento è pervenuto all'odierno magistrato che, dopo un iniziale differimento, con decreto del 15/01/2025 ha revocato la modalità di celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. disposta con provvedimento del 13/04/2023 e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., secondo la formulazione vigente prima della riforma c.d. “Cartabia”, alla data del 20/03/2025.
All'udienza del 20/03/2025, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessine dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Deve essere innanzitutto evidenziato e precisato, ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio, che, sebbene l'intimazione di pagamento opposta n. 08020219001277024000 sia stata emessa con riferimento a plurime cartelle esattoriali, dall'esame complessivo degli atti difensivi dell'attore opponente emerge come egli abbia inteso impugnare la stessa in relazione alle sole cartelle specificate nell'elencazione sopra riportata, con esclusione della cartella di pagamento n. 08020020041703669000. Ed invero, sebbene tale cartella sia stata citata al punto n. 8), pagina 6, dell'atto di citazione in opposizione, in realtà dalla lettura delle pagine 1 e 2 dell'atto introduttivo, delle note conclusive autorizzate e della comparsa conclusionale, si evince in maniera chiara ed evidente che la proposta opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha riguardato “l'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 08020000032828978000, n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000, n. 080200100687500328000, n. 08020020019872045000, n. 08020020029811401000, n. 08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 08020031004327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000, n. 08020070033644928000”. 5 2. Ciò posto, preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta opposta con riferimento alla cartella n. 080200000032828978000 (n.1 dell'elencazione). In particolare, secondo la prospettazione offerta da , non sussisterebbe la CP_4 giurisdizione ordinaria ma quella del giudice tributario in quanto la predetta cartella di pagamento ha ad oggetto imposte indirette.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale, attesa la natura dei crediti portati dalla cartella presupposta all'intimazione di pagamento opposta, come risultanti dalla stessa intimazione di pagamento e dall'estratto di ruolo asseverato conforme all'originale ai sensi del D.M. 03/09/1999 n. 321 (art. 5, comma 5, D.L. 31/12/1996, n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997) – cartella n. 080200000032828978000, causale “Cassa depositi e prestiti - cassa ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.” -. deve essere affermata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, non ravvisandosi nel caso di specie una controversia di natura tributaria, venendo in rilievo piuttosto un'attività di recupero crediti relativi a spese di giustizia. Ciò trova conferma anche nell'estratto di ruolo prodotto da , in cui, CP_4 con riferimento alla predetta cartella, vengono indicati i seguenti elementi: “cartella n. 080200000032828978000, Ruolo 2000/1075 ordinario;
identificativo partita: U873 2000R 000081000382000 08TRIBUNALE PERUGIA-C.P. 46186”.
2.2 Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende, ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U., n.18979/2017; v. tra le tante anche Sez. U., n. 3008/2008, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario - nella specie si trattava di una cartella esattoriale in cui la richiesta dell'Amministrazione, relativa “tasse e imposte indirette” e “registro recupero spese di giustizia ed accessori”, discendeva dall'esecuzione di una sentenza penale e riguardava il recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato -; Sez. U, n.1864/2011, secondo cui la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma (Corte cost. 2008/130) che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari - nella fattispecie si trattava di una cartella esattoriale relativa a “Ca. De. e. Pr., cassa ammende, Registro Multe - Ammende -Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia”; Sez. U, n. 20427/2016, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - nella specie la cartella concerneva “registro multe, ammende e sanzioni amministrative” relative a un giudizio civile per il recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia).
Peraltro, anche la giurisprudenza tributaria fonda il discrimen tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione del giudice tributario facendo riferimento e, dando rilievo, alla natura del credito azionato (cfr. Cass., Sez. Tributaria, n.11480/2022, che afferma che “la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa -
6 come nella specie - non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario”).
3. Passando ad analizzare il merito della controversia, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
3.1 Risulta dalla documentazione in atti che, mentre le cartelle n. 08020070030570466000 e n. 08020070033644928000 (nn. 12 e 13 dell'elencazione), sono state positivamente notificate a mezzo posta personalmente al contribuente, per tutte le altre cartelle oggetto di opposizione la notifica è stata invece eseguita nelle forme di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero con il rito previsto per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario. Trattasi, quest'ultima, di una forma di notificazione semplificata, che prevede che il messo notificatore, una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del soggetto destinatario della notifica, trasferitosi in località sconosciuta, provveda solo al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione, la notificazione si considera perfezionata.
3.1.1 In caso di contestazione della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'omessa prova della relativa notifica da parte del contribuente, grava sul Controparte_6
l'onere di provare l'avvenuta e regolare notificazione delle cartelle contestate.
Il Concessionario della riscossione, infatti, è tenuto a conservare, anche oltre i cinque anni, i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, con la conseguenza che, in assenza di tali produzioni documentali, l'onere probatorio a carico del non può ritenersi assolto (Cass. n.1302/2018; n. 6887/2016). CP_6
3.1.2 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973 - sostitutivo per il procedimento tributario, dell'art. 143 c.p.c. - quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti essere trasferito in luogo sconosciuto (ex plurimis Cass. n.10189/2003, n.762/2002, n.10799/1999, n.4587/1997). Alla luce di tale orientamento, pertanto, ogni volta che risulti sconosciuto il luogo di trasferimento del contribuente deve trovare applicazione il citato art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973, restando irrilevante a tali fini, proprio perché ignoto, il luogo del suddetto trasferimento (che potrebbe pertanto collocarsi anche nell'ambito del medesimo comune).
E' stato altresì sostenuto dalla stessa Suprema Corte che la notificazione effettuata ai sensi del citato art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973, è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel Comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale,
7 malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste - secondo un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - siano state sufficienti (cfr. ex plurimis Cass. n. 7120/2003, n.5100/1997, n.4654/1997, n.8363/1993).
La Suprema Corte poi (cfr. Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), nell'affrontare il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
Quanto al profilo relativo alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nonostante nessuna norma prescriva quali attività debbano esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, è comunque necessario che emerga che tali ricerche siano state effettuate e che esse siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) più volte citato in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14658/2024) ha ritenuto che la notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, risulti invalida, sebbene il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non sia disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato, non essendovi peraltro in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che potrebbero essere impugnate mediante querela
8 di falso. È stato, inoltre, sottolineato come debba considerarsi insufficiente la semplice dicitura
“sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
3.1.3 Ebbene, nel caso di specie, dalle relazioni di notificazione relative alle cartelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'elenco di cui sopra, è facilmente rilevabile come non vi sia traccia alcuna delle ricerche, anche anagrafiche, eventualmente svolte dall'agente notificatore, risultando solo (e non sempre) l'annotazione, effettuata in occasione di pregressi tentativi, che il contribuente risultava trasferito da tale indirizzo.
Ferma restando la già rilevata mancanza di una previsione normativa in ordine a quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, nella fattispecie in esame non solo non sono state in alcun modo illustrate le ricerche svolte, impedendone ogni controllo, ma nemmeno è stato attestato il compimento delle ricerche anagrafiche, essendosi limitato il messo meramente a compilare e a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni. Non può, quindi, ritenersi sufficiente ai fini della validità della notifica, alla luce dei principi suesposti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di ogni elemento utile da cui desumere le effettive attività di ricerca espletate, la mera dicitura rinveniente nelle relate “Il contribuente risulta trasferito” o “Il contribuente è trasferito”.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'elenco sopra indicato, per invalidità, nella specie nullità (in quanto vizio procedurale), delle rispettive notifiche.
3.1.4 Per quanto concerne invece le altre cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento qui contestata, la notifica è stata regolarmente eseguita: personalmente al contribuente, a mezzo posta, in data 15/12/2007, per le cartelle n. 12 e n.13, e, nelle forme dell'“irreperibilità assoluta” ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n.600/1973 per le cartelle di cui ai nn. 8, 9, 10 e 11 del suddetto elenco.
In particolare, le relazioni di notificazione relative a quest'ultime cartelle riportano, infatti, non solo l'annotazione operata in occasione di pregressi tentativi che il contribuente risultava trasferito dall'indirizzo di via della Pescara n. 20, ma altresì le schede dati individuo estrapolate dall'anagrafe del Comune di Perugia ed asseverate dal Concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 5, co.5, D.L. 31/12/1996 n. 669 conv. con mod. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, da cui risulta che l'indirizzo del contribuente era effettivamente quello di Perugia, via della Pescara n. 20, cosicché è possibile ritenere che il contribuente, non reperibile al proprio indirizzo di residenza, si fosse trasferito in luogo sconosciuto.
3.2 Accertata la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'elenco più volte richiamato, occorre a questo punto analizzare la questione attinente all'eventuale decorso, o meno, del termine di prescrizione decennale delle pretese creditorie ex art. 2946 c.c. e del termine di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 c.c. e art. 20, d. l.vo n. 472/1997.
3.2.1 Orbene, considerate le date di notifica delle cartelle di cui ai punti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'elenco (avvenute rispettivamente in data 04/09/2003, 08/10/2003, 18/02/2004, 01.04.2004, 15/12/2007 e 15/12/2007), e avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione pagamento n.
9 08020219001277024000 (20/12/2021), anche a volere tener conto dell'interruzione dei termini di prescrizione per effetto del fermo amministrativo notificato il 24/11/2008, in assenza di ulteriori atti interruttivi e considerata, altresì, la sospensione ex lege dei termini di riscossione come disposta dall'art. 1, comma 623, della l. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., il termine di prescrizione ordinario delle rispettive pretese creditorie – così come quello di cinque anni relativo agli accessori - risulta essere ampiamente decorso in data anteriore anche al periodo temporale preso in esame dall'altra sospensione ex lege dei termini di riscossione disposta dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.18/2020 conv. con mod. dalla L. 24/4/2020 n. 27.
3.2.2 Oltretutto, a rigore, il preavviso di fermo amministrativo notificato il 24/11/2008 non può ritenersi nemmeno atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto si è limitata a produrre CP_4 in giudizio una busta riferita ad una relata di notifica del 24/11/2008, con allegata documentazione, ma non anche l'atto notificato, ovvero la nota contenente il preavviso di fermo amministrativo con la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, sicché l'atto in questione non può spiegare alcuna efficacia interruttiva. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo specificamente affermato il principio – da ritenersi di portata generale – secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione” (Cass. n. 24677/2021; cfr. anche Cass. n. 15140/2021 e n. 15714/2018).
3.2.3 Deve dunque essere disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento di cui ai predetti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta opposta;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, in ragione della non particolare difficoltà dell'affare e della qualità degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
10 - dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' , notificata a Controparte_7 in data 20/12/2021, in relazione alle cartelle di pagamento n. Parte_1
080200000032828978000, n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000, n. 08020010087500328000, n. 08020020018972045000 e n. 08020020029811401000, per nullità delle rispettive notifiche;
- dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' , notificata a Controparte_7 in data 20/12/2021, in relazione alle cartelle di pagamento n. Parte_1
08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 08020031004327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000 e n. 08020070033644928000 per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti;
2) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_7 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per esborsi e in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia in data 19.09.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
11
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1056/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Bacchi (c.f. , nello studio del quale in Perugia, Via Baglioni n. 36, è C.F._2 elettivamente domiciliato;
ATTORE - OPPONENTE contro
(c.f. e p. iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e, per esso, la dott.ssa giusta procura Controparte_2 speciale rilasciata in data 01.10.2021 con atto a ministero Notaio in Roma, Persona_1 rep. n. 175858, racc. n. 11458, rappresentata e difesa, dall'avv. Prof. Fabrizio Cassella (c.f.
), nello studio del quale in Torino, via Susa n. 13, è elettivamente domiciliata;
C.F._3
CONVENUTA - OPPOSTA
Oggetto: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c..
CONCLUSIONI:
per parte attrice opponente: come da atto di citazione: “In via cautelare - Sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, il provvedimento gravato nella parte de qua ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e/o consequenziale;
Nel merito - Annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il provvedimento gravato ed ogni altro provvedimento connesso, presupposto e consequenziale per i motivi espressi in narrativa. - In ogni caso, accertare e dichiarare, per le ragioni espresse in narrativa, l'illegittimità del provvedimento gravato e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale, per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, e per l'effetto annullarlo e/o
1 revocarlo. In via subordinata - Accertare come dovute le sole eventuali minor somme che risultassero non prescritte. Con vittoria di spese e onorari di causa”;
per parte convenuta opposta: come da comparsa di costituzione e risposta: “In sede cautelare: Rigettare l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato per assoluta carenza di entrambi i requisiti;
Nel merito Accertare e dichiarare il diritto di credito come documentato da Controparte_1
nella procedura esecutiva e per l'effetto, respingere l'opposizione proposta dal signor
[...]
, con condanna del debitore al pagamento delle somme già pignorate con Parte_1 conseguente reiezione di qualsiasi domanda azionata a carico della stessa;
In ogni caso: - Respingere qualsivoglia domanda svolta nei confronti di , in quanto infondata Controparte_1 in fatto e in diritto. Con riserva di ammissione dei mezzi istruttori qualora necessari. Con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese, diritti e onorari di causa oltre oneri di legge”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione ex art. 615, Parte_1 comma 1, c.p.c., avverso l'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' notificata in data Controparte_3
20/12/2021, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento ad essa sottostanti, con esclusione della cartella di pagamento n. 08020020041703669000 per le ragioni di cui infra:
“1) n. 080200000032828978000, presumibilmente notificata il 23/01/2001, per €.660,82 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.); 2) n. 08020000045709882000, presumibilmente notificata il 09/06/2001, per €.5.922,61 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
3) n. 08020010056441358000, presumibilmente notificata il 19/12/2001, per €.25.269,40 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2000), causale (Imposta di bollo;
Registro Controparte_4 recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
4) n. 08020010068776188000, presumibilmente notificata il 19/12/2001, per €.1.396,90 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
5) n. 08020010087500328000, presumibilmente notificata il 21/11/2001, per €.1.139,04 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
[...
[...] [
), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_5 ammende);
6) n. 08020020018972045000, presumibilmente notificata il 15/08/2002, per €.2.242,37 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Ufficiali Giudiziari, aiutanti e Controparte_4 coadiutori;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria interessi;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
7) n. 08020020029811401000, presumibilmente notificata il 31/10/2002, per €.7.708,81 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (
[...]
), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Cassa depositi e prestiti - cassa Controparte_4 ammende;
Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia interessi;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.);
8) n. 08020030024942224000, presumibilmente notificata il 04/09/2003, per €.111,19 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale civile e penale Perugia – Uff. campione civile, penale), Anno di riferimento del debito (2002), causale (Recupero multe e ammende);
9) n. 08020030045129789000, presumibilmente notificata il 08/10/2003, per €.203,42 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale civile e penale Perugia – Uff. campione civile, penale), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Spese processuali;
Imposta di bollo;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria);
10) n. 08020031004327345000, presumibilmente notificata il 18/02/2004, per €.570,93 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di Sorveglianza Perugia – Campione penale), Anno di riferimento del debito (1996), causale (Spese processuali;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Imposta di bollo);
11) n. 08020040008060275000, presumibilmente notificata il 01/04/2004, per €.1.092,04 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di Sorveglianza Perugia – Campione penale), Anno di riferimento del debito (2001), causale (Recupero multe e ammende;
Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende;
Imposta di bollo;
Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori);
12) n. 08020070030570466000, presumibilmente notificata il 15/12/2007, per €.1.598,39 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Corte di Appello Perugia Ufficio campione penale), Anno di riferimento del debito (2004), causale (Spese processuali;
Spese processuali- interessi);
13) n. 08020070033644928000, presumibilmente notificata il 15/12/2007, per €.3.497,42 (comprensivi di interessi di mora, oneri di riscossione e diritti di notifica), Ente che ha emesso il ruolo (Tribunale di sorveglianza di Perugia Campione penale), Anno di riferimento del debito (2003), causale (Spese processuali;
Cassa depositi e prestiti – cassa ammende)”.
3 Parte opponente, in particolare, a fondamento della spiegata opposizione ha dedotto i seguenti motivi: a) il difetto e/o la mancanza di prova della notifica delle sopra indicate cartelle di pagamento, con la conseguenza che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato;
b) l'intervenuto decorso dei termini di prescrizione delle singole pretese creditorie, anche relativamente agli interessi, in quanto, anche a volere considerare la data delle presunte notifiche, nel periodo intercorrente tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta non sono stati posti in essere validi atti interruttivi della prescrizione.
Ha concluso, quindi, per l'annullamento, la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della pretesa impositiva afferente all'intimazione di pagamento ed alle sottostanti cartelle oggetto di impugnativa, previa sospensione della loro efficacia esecutiva, e, in subordine, per l'accertamento del minor importo eventualmente dovuto in relazione alle pretese non prescritte.
Con comparsa depositata in data 21/06/2022, si è costituita in giudizio Controparte_1
deducendo l'infondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto, rappresentando la
[...] regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta, la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione (fermi amministrativi notificati il 24/11/2008 e il 10/12/2010), nonché l'intervenuta sospensione ex lege dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 1, comma 623, della l. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii. (tra cui l'art. 2, comma 1, lettera d), del D.L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 02/05/2014 n. 68) e dell'art. 68, comma 1, D.L. n.18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 24/4/2020 n. 27 e ss.mm.ii..
Alla prima udienza del 14/07/2022 ha eccepito il difetto di giurisdizione con riferimento alla CP_4 cartella n. 1, perché riguardante imposte indirette, e, all'esito delle deduzioni svolte dalle parti, il Giudice ha concesso termine a parte opposta per il deposito dei files relativi alle notifiche, riservandosi sull'istanza di sospensione avanzata dall'attore opponente, nonché sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata.
Con ordinanza del 02/03/2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento opposta “in riferimento alle cartelle n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000 -non parendo ravvisarsi la giurisdizione dell'a.g.o. in riferimento alla cartella n. 08020000032828978000, con riserva di adozione dei conseguenti provvedimenti all'esito dell'udienza di rinvio” e accolto l'istanza di sospensione “in riferimento alle cartelle n. 08020000032828978000, n. 08020020018972045000, n. 08020020029811401000, n. 08020020041703669000, n. 08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 0802003104327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000, n. 08020070033644928000 , n. 08020010087500328000”.
4 La causa, istruita mediante prove documentali, all'udienza del 13/04/2023 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al 17/11/2023, con termine alle parti per note conclusive.
Nelle note conclusive autorizzate parte opponente ha dedotto ulteriormente la nullità delle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 relativamente alle cartelle di pagamento nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell'elencazione sopra indicata, non risultando dalla documentazione prodotta da parte avversa che l'agente notificatore avesse effettuato le dovute ricerche del contribuente “onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto”, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Rinviata l'udienza di discussione al 06/12/2024, con provvedimento del Presidente della Terza Sezione n. 36/2024 del 02/04/2024, di riassegnazione dei fascicoli in esecuzione di intervenuta variazione tabellare, il presente procedimento è pervenuto all'odierno magistrato che, dopo un iniziale differimento, con decreto del 15/01/2025 ha revocato la modalità di celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. disposta con provvedimento del 13/04/2023 e fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-quinquies, comma 1, c.p.c., secondo la formulazione vigente prima della riforma c.d. “Cartabia”, alla data del 20/03/2025.
All'udienza del 20/03/2025, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione con concessine dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
1.Deve essere innanzitutto evidenziato e precisato, ai fini della delimitazione del thema decidendum del presente giudizio, che, sebbene l'intimazione di pagamento opposta n. 08020219001277024000 sia stata emessa con riferimento a plurime cartelle esattoriali, dall'esame complessivo degli atti difensivi dell'attore opponente emerge come egli abbia inteso impugnare la stessa in relazione alle sole cartelle specificate nell'elencazione sopra riportata, con esclusione della cartella di pagamento n. 08020020041703669000. Ed invero, sebbene tale cartella sia stata citata al punto n. 8), pagina 6, dell'atto di citazione in opposizione, in realtà dalla lettura delle pagine 1 e 2 dell'atto introduttivo, delle note conclusive autorizzate e della comparsa conclusionale, si evince in maniera chiara ed evidente che la proposta opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ha riguardato “l'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000, con riferimento alle cartelle di pagamento n. 08020000032828978000, n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000, n. 080200100687500328000, n. 08020020019872045000, n. 08020020029811401000, n. 08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 08020031004327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000, n. 08020070033644928000”. 5 2. Ciò posto, preliminarmente merita di essere affrontata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta opposta con riferimento alla cartella n. 080200000032828978000 (n.1 dell'elencazione). In particolare, secondo la prospettazione offerta da , non sussisterebbe la CP_4 giurisdizione ordinaria ma quella del giudice tributario in quanto la predetta cartella di pagamento ha ad oggetto imposte indirette.
2.1 Ad avviso dell'adito Tribunale, attesa la natura dei crediti portati dalla cartella presupposta all'intimazione di pagamento opposta, come risultanti dalla stessa intimazione di pagamento e dall'estratto di ruolo asseverato conforme all'originale ai sensi del D.M. 03/09/1999 n. 321 (art. 5, comma 5, D.L. 31/12/1996, n. 669 conv. dalla legge n. 30/1997) – cartella n. 080200000032828978000, causale “Cassa depositi e prestiti - cassa ammende;
Imposta di bollo;
Registro recuperi spese giustizia;
Registro diritti cancelleria;
Registro interessi tasse e imp. ind.” -. deve essere affermata la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria, non ravvisandosi nel caso di specie una controversia di natura tributaria, venendo in rilievo piuttosto un'attività di recupero crediti relativi a spese di giustizia. Ciò trova conferma anche nell'estratto di ruolo prodotto da , in cui, CP_4 con riferimento alla predetta cartella, vengono indicati i seguenti elementi: “cartella n. 080200000032828978000, Ruolo 2000/1075 ordinario;
identificativo partita: U873 2000R 000081000382000 08TRIBUNALE PERUGIA-C.P. 46186”.
2.2 Ebbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende, ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U., n.18979/2017; v. tra le tante anche Sez. U., n. 3008/2008, secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella del giudice ordinario - nella specie si trattava di una cartella esattoriale in cui la richiesta dell'Amministrazione, relativa “tasse e imposte indirette” e “registro recupero spese di giustizia ed accessori”, discendeva dall'esecuzione di una sentenza penale e riguardava il recupero delle spese di giustizia anticipate dallo Stato -; Sez. U, n.1864/2011, secondo cui la giurisdizione delle Commissioni presuppone la natura tributaria della controversia, essendo stata, fra l'altro, dichiarata l'illegittimità della norma (Corte cost. 2008/130) che riservava loro anche la cognizione delle sanzioni comunque irrogate dagli uffici finanziari - nella fattispecie si trattava di una cartella esattoriale relativa a “Ca. De. e. Pr., cassa ammende, Registro Multe - Ammende -Sanzioni amm.ve e Registro recuperi Spese Giustizia”; Sez. U, n. 20427/2016, secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario - nella specie la cartella concerneva “registro multe, ammende e sanzioni amministrative” relative a un giudizio civile per il recupero di pene pecuniarie e spese di giustizia).
Peraltro, anche la giurisprudenza tributaria fonda il discrimen tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione del giudice tributario facendo riferimento e, dando rilievo, alla natura del credito azionato (cfr. Cass., Sez. Tributaria, n.11480/2022, che afferma che “la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l'impugnativa -
6 come nella specie - non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario”).
3. Passando ad analizzare il merito della controversia, l'opposizione è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito spiegate.
3.1 Risulta dalla documentazione in atti che, mentre le cartelle n. 08020070030570466000 e n. 08020070033644928000 (nn. 12 e 13 dell'elencazione), sono state positivamente notificate a mezzo posta personalmente al contribuente, per tutte le altre cartelle oggetto di opposizione la notifica è stata invece eseguita nelle forme di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero con il rito previsto per le ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario. Trattasi, quest'ultima, di una forma di notificazione semplificata, che prevede che il messo notificatore, una volta costatata la c.d. irreperibilità assoluta del soggetto destinatario della notifica, trasferitosi in località sconosciuta, provveda solo al deposito dell'atto nella casa comunale e all'affissione dell'avviso nell'albo dell'Ente territoriale;
decorso il termine di otto giorni dalla data di affissione, la notificazione si considera perfezionata.
3.1.1 In caso di contestazione della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e/o dell'omessa prova della relativa notifica da parte del contribuente, grava sul Controparte_6
l'onere di provare l'avvenuta e regolare notificazione delle cartelle contestate.
Il Concessionario della riscossione, infatti, è tenuto a conservare, anche oltre i cinque anni, i documenti che attestano la notifica della cartella di pagamento, come la relata o la ricevuta di ritorno della raccomandata, essendo esclusa la possibilità di ricorrere a documenti equipollenti, quali, ad esempio, registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale, con la conseguenza che, in assenza di tali produzioni documentali, l'onere probatorio a carico del non può ritenersi assolto (Cass. n.1302/2018; n. 6887/2016). CP_6
3.1.2 La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la notificazione dell'avviso di accertamento tributario deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'articolo 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, da dove tuttavia non risulta trasferito, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973 - sostitutivo per il procedimento tributario, dell'art. 143 c.p.c. - quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, il quale, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti essere trasferito in luogo sconosciuto (ex plurimis Cass. n.10189/2003, n.762/2002, n.10799/1999, n.4587/1997). Alla luce di tale orientamento, pertanto, ogni volta che risulti sconosciuto il luogo di trasferimento del contribuente deve trovare applicazione il citato art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973, restando irrilevante a tali fini, proprio perché ignoto, il luogo del suddetto trasferimento (che potrebbe pertanto collocarsi anche nell'ambito del medesimo comune).
E' stato altresì sostenuto dalla stessa Suprema Corte che la notificazione effettuata ai sensi del citato art. 60, lett. e), D.P.R. n.600/1973, è valida soltanto se non sia effettivamente possibile reperire l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente nel Comune ove il medesimo ha il domicilio fiscale,
7 malgrado le ricerche del messo notificatore, sempre che queste - secondo un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità - siano state sufficienti (cfr. ex plurimis Cass. n. 7120/2003, n.5100/1997, n.4654/1997, n.8363/1993).
La Suprema Corte poi (cfr. Cass. 30/10/2024, n. 28044, Cass. 03/04/2024, n. 8823, e Cass. 31/07/2023, n. 23183), nell'affrontare il tema delle modalità che devono seguirsi per attivare in modo rituale il meccanismo notificatorio di cui all'art. 60, comma primo, lett. e) cit., ha ripetutamente affermato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica nelle dette forme, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibili opzioni, del procedimento notificatorio;
deve accertare, infatti, se il mancato rinvenimento del destinatario sia dovuto ad irreperibilità relativa ovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale, il contribuente non ha più abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto. In sostanza, il messo o l'ufficiale giudiziario che procedono alla notifica devono pervenire all'accertamento del trasferimento del destinatario in luogo sconosciuto dopo aver effettuato ricerche nel Comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente.
Quanto al profilo relativo alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, nonostante nessuna norma prescriva quali attività debbano esattamente essere a tal fine compiute, né con quali espressioni verbali e in quale contesto documentale debba essere espresso il risultato di tali ricerche, è comunque necessario che emerga che tali ricerche siano state effettuate e che esse siano attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame. Pertanto, in definitiva, in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma primo, lett. e) più volte citato in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore deve svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione, né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale (ex multis, Cass. n. 2877/2018).
Si è, altresì, precisato che non è sufficiente, al fine di configurare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, l'attività di ricerca svolta dal messo notificatore presso il portiere dello stabile, che si sia limitato a dichiarare solamente che il destinatario si era trasferito altrove;
in tal caso, proprio per la genericità delle affermazioni del portiere, questa Corte ha ritenuto che sarebbe stata necessaria un'ulteriore attività di verifica volta ad acclarare se il trasferimento del contribuente fosse avvenuto all'interno del Comune o presso altro Comune, anche mediante l'esame dei registri anagrafici (Cass. 08/03/2019, n. 6765).
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.14658/2024) ha ritenuto che la notificazione semplificata di cui all'art. 60, primo comma, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, risulti invalida, sebbene il tipo di ricerche da effettuare per accertare l'irreperibilità assoluta non sia disciplinato da alcuna norma, qualora il messo notificatore non indichi in alcun modo le ricerche che ha svolto, in primo luogo quelle anagrafiche, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni, ed impedendo così ogni controllo del suo operato, non essendovi peraltro in tal caso attestazioni del pubblico ufficiale notificatore che potrebbero essere impugnate mediante querela
8 di falso. È stato, inoltre, sottolineato come debba considerarsi insufficiente la semplice dicitura
“sconosciuto” apposta sulla relata di notifica, senza indicazione delle concrete attività di ricerca espletate (cfr. Cass. n. 19769/2024).
3.1.3 Ebbene, nel caso di specie, dalle relazioni di notificazione relative alle cartelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'elenco di cui sopra, è facilmente rilevabile come non vi sia traccia alcuna delle ricerche, anche anagrafiche, eventualmente svolte dall'agente notificatore, risultando solo (e non sempre) l'annotazione, effettuata in occasione di pregressi tentativi, che il contribuente risultava trasferito da tale indirizzo.
Ferma restando la già rilevata mancanza di una previsione normativa in ordine a quali indagini il messo notificatore debba svolgere al fine di accertare l'irreperibilità assoluta del destinatario dell'atto, nella fattispecie in esame non solo non sono state in alcun modo illustrate le ricerche svolte, impedendone ogni controllo, ma nemmeno è stato attestato il compimento delle ricerche anagrafiche, essendosi limitato il messo meramente a compilare e a sottoscrivere un modello prestampato che riporta generiche espressioni. Non può, quindi, ritenersi sufficiente ai fini della validità della notifica, alla luce dei principi suesposti affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di ogni elemento utile da cui desumere le effettive attività di ricerca espletate, la mera dicitura rinveniente nelle relate “Il contribuente risulta trasferito” o “Il contribuente è trasferito”.
Deve pertanto essere dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'elenco sopra indicato, per invalidità, nella specie nullità (in quanto vizio procedurale), delle rispettive notifiche.
3.1.4 Per quanto concerne invece le altre cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento qui contestata, la notifica è stata regolarmente eseguita: personalmente al contribuente, a mezzo posta, in data 15/12/2007, per le cartelle n. 12 e n.13, e, nelle forme dell'“irreperibilità assoluta” ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. n.600/1973 per le cartelle di cui ai nn. 8, 9, 10 e 11 del suddetto elenco.
In particolare, le relazioni di notificazione relative a quest'ultime cartelle riportano, infatti, non solo l'annotazione operata in occasione di pregressi tentativi che il contribuente risultava trasferito dall'indirizzo di via della Pescara n. 20, ma altresì le schede dati individuo estrapolate dall'anagrafe del Comune di Perugia ed asseverate dal Concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 5, co.5, D.L. 31/12/1996 n. 669 conv. con mod. dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, da cui risulta che l'indirizzo del contribuente era effettivamente quello di Perugia, via della Pescara n. 20, cosicché è possibile ritenere che il contribuente, non reperibile al proprio indirizzo di residenza, si fosse trasferito in luogo sconosciuto.
3.2 Accertata la regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'elenco più volte richiamato, occorre a questo punto analizzare la questione attinente all'eventuale decorso, o meno, del termine di prescrizione decennale delle pretese creditorie ex art. 2946 c.c. e del termine di prescrizione quinquennale degli interessi ex art. 2948 c.c. e art. 20, d. l.vo n. 472/1997.
3.2.1 Orbene, considerate le date di notifica delle cartelle di cui ai punti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'elenco (avvenute rispettivamente in data 04/09/2003, 08/10/2003, 18/02/2004, 01.04.2004, 15/12/2007 e 15/12/2007), e avuto riguardo alla data di notificazione dell'intimazione pagamento n.
9 08020219001277024000 (20/12/2021), anche a volere tener conto dell'interruzione dei termini di prescrizione per effetto del fermo amministrativo notificato il 24/11/2008, in assenza di ulteriori atti interruttivi e considerata, altresì, la sospensione ex lege dei termini di riscossione come disposta dall'art. 1, comma 623, della l. 27/12/2013 n. 147 e ss.mm.ii., il termine di prescrizione ordinario delle rispettive pretese creditorie – così come quello di cinque anni relativo agli accessori - risulta essere ampiamente decorso in data anteriore anche al periodo temporale preso in esame dall'altra sospensione ex lege dei termini di riscossione disposta dall'art. 68, comma 1, del D.L. n.18/2020 conv. con mod. dalla L. 24/4/2020 n. 27.
3.2.2 Oltretutto, a rigore, il preavviso di fermo amministrativo notificato il 24/11/2008 non può ritenersi nemmeno atto idoneo ad interrompere la prescrizione, in quanto si è limitata a produrre CP_4 in giudizio una busta riferita ad una relata di notifica del 24/11/2008, con allegata documentazione, ma non anche l'atto notificato, ovvero la nota contenente il preavviso di fermo amministrativo con la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, sicché l'atto in questione non può spiegare alcuna efficacia interruttiva. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha al riguardo specificamente affermato il principio – da ritenersi di portata generale – secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l'intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all'obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione” (Cass. n. 24677/2021; cfr. anche Cass. n. 15140/2021 e n. 15714/2018).
3.2.3 Deve dunque essere disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta in relazione alle cartelle di pagamento di cui ai predetti nn. 8, 9, 10, 11, 12 e 13, per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta opposta;
esse sono liquidate secondo i parametri minimi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, in ragione della non particolare difficoltà dell'affare e della qualità degli scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
10 - dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' , notificata a Controparte_7 in data 20/12/2021, in relazione alle cartelle di pagamento n. Parte_1
080200000032828978000, n. 08020000045709882000, n. 08020010056441358000, n. 08020010068776188000, n. 08020010087500328000, n. 08020020018972045000 e n. 08020020029811401000, per nullità delle rispettive notifiche;
- dispone l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 08020219001277024000 - lotto di stampa n. 23478 del 26/11/2021, emessa dall' , notificata a Controparte_7 in data 20/12/2021, in relazione alle cartelle di pagamento n. Parte_1
08020030024942224000, n. 08020030045129789000, n. 08020031004327345000, n. 08020040008060275000, n. 08020070030570466000 e n. 08020070033644928000 per intervenuta prescrizione dei rispettivi crediti;
2) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_7 Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 786,00 per esborsi e in complessivi € 4.217,00 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia in data 19.09.2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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