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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 (cui sono riuniti i nn. 551/2024, 552/2024 e 556/2024 R.G.) trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c. all'udienza del 3.12.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), vertente TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) E C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Parte_4 C.F._4
Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Salvatore Leone, che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Ulpiano Morcavallo e Francesco Morcavallo, giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTI CAUSE RIUNITE NN. 550/2024, 551/2024, 552/2024 E 556/2024 R.G. CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Roma, via Barberini n. 38;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., con sede legale in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14; OPPOSTE CONTUMACI CAUSE RIUNITE NN. 550/2024, 551/2024, 552/2024 E 556/2024 R.G. OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.). CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con separati atti di citazione ritualmente notificati (cause nn. 550/2024, 551/2024, 552/2024 e 556/2024 R.G.), , , e , nelle loro rispettive Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di , proponevano separate opposizioni, ai sensi dell'art. 615, co. 1, Persona_1
c.p.c., avverso le cartelle esattoriali n. 030 2024 00059162 43 003, n. 030 2024 00059162 43 005, n. 030 2024 00059162 43 001 e n. 030 2024 00059162 43 002, notificate dall' Controparte_2 su istanza dell' , per un importo complessivo di euro 23.704.656,85. Controparte_1
Tale pretesa traeva origine dalla sentenza n. 1375/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 7.12.2023, con la quale gli opponenti erano stati condannati in solido al pagamento della somma di euro 20.771.474,06, oltre interessi, a titolo di indennità per l'occupazione “sine titulo” di un'area asseritamente demaniale. A fondamento delle proprie opposizioni, gli attori deducevano l'inesistenza del diritto della parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata per due principali motivi: 1) la carenza di idoneo titolo esecutivo, sostenendo che, per la riscossione coattiva di indennità da occupazione abusiva commisurata al c.d. "canone teorico", la normativa e la prassi amministrativa richiedono la formazione del giudicato sulla sentenza di condanna, giudicato nella specie mancante essendo stata la sentenza d'appello impugnata con ricorso per
1 cassazione;
2) la natura di pregiudiziale in senso tecnico “ex lege” della questione relativa all'accertamento della demanialità del bene, oggetto del capo principale della domanda originaria degli eredi e Parte_1 ancora “sub iudice” in Cassazione. La mancata definitività di tale accertamento, secondo gli opponenti, impedirebbe al capo di condanna al pagamento dell'indennità di acquisire autonoma efficacia esecutiva. 1.1. Non si costituivano nei separati giudizi di opposizione a precetto né l' né Controparte_1
l' , che restavano contumaci. L , diversamente, si Controparte_2 Controparte_1 costituiva nei vari sub-procedimenti di sospensiva decisi in maniera diversa dai vari Giudici originariamente assegnatari delle opposizioni. 1.2. Con provvedimento del 9.7.2024, il Presidente del Tribunale disponeva che i giudizi nn. 551/2024, 552/2024 e 556/2024 R.G. fossero chiamati davanti al Giudice del procedimento n. 550/2024 R.G., quale causa di più remota iscrizione, per l'eventuale riunione stante l'evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle cause. 1.3. Con ordinanza del 4.12.2024 il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti nn. 550/2024, 551/2024, 552/2024 e 556/2024 R.G. sussistendone i presupposti di legge. 1.4. Nelle more del giudizio, gli opponenti depositavano l'ordinanza n. 1308/2024 del 28.6.2024, con cui la Corte d'Appello di Catanzaro, adita ai sensi dell'art. 373 c.p.c., sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1375/2023 posta a fondamento delle cartelle opposte.
1.5. Ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e delle questioni di diritto sollevate, con la prefata ordinanza del 4.12.2024, il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e il deposito di scritti conclusionali in base al nuovo rito processuale, e rinviava la causa all'udienza del 3.12.2025 per la decisione ai sensi dell'art. 281- quinquies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell' e dell' Controparte_1 [...]
che non si sono costituite nei giudizi di opposizione a precetto nn. 550/2024, 551/2024, Controparte_2
552/2024 e 556/2024 R.G, nonostante la ritualità delle notifiche degli atti di citazione effettuate nei loro riguardi. 3. Le cause riunite in esame, di cui si impone una trattazione congiunta essendo fondate sulle medesime questioni di diritto e sui medesimi presupposti di fatto e giuridici, possono certamente essere qualificate come opposizioni all'esecuzione. 3.1. Al riguardo va rilevato che l'opposizione all'esecuzione (615 c.p.c.) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione, l'inesistenza o la modificazione del diritto riconosciuto nel titolo esecutivo, oppure ancora l'ammissibilità giuridica della pretesa coattiva. Rientrano in questa forma, le opposizioni che hanno ad oggetto la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione (quando il debitore contesta di essere il soggetto tenuto ad ottemperare all'obbligo, o quando è contestato il diritto di quel creditore a procedere ad esecuzione in base al titolo esecutivo). Altro caso che pregiudica il diritto all'esecuzione è quello della sentenza provvisoriamente esecutiva che venga nel frattempo riformata in appello, oppure del titolo che non sia dotato di esecutività, oppure ancora del diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo. L'opposizione all'esecuzione si differenzia dall'opposizione agli atti esecutivi in quanto, mentre la prima è finalizzata a contestare l'esistenza del diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), la seconda è lo strumento per contestare la regolarità formale del titolo, del precetto e dei singoli atti esecutivi (quomodo). L'opposizione all'esecuzione, quindi, è finalizzata a contestare il diritto del creditore a promuovere
2 l'esecuzione. Essa può avere ad oggetto l'esistenza del titolo esecutivo, ma non può tornare sul merito del contenuto del provvedimento che si è ormai formato, per contestarne la fondatezza. E' possibile contestare l'esistenza del titolo esecutivo se la sentenza è stata impugnata e riformata con revoca della provvisoria esecutività, e pertanto non ha più validità di titolo esecutivo, oppure se la sentenza non aveva ancora acquisito autorità di giudicato o se il decreto ingiuntivo non era munito di formula esecutiva o non era dotato della provvisoria esecutività, ma non è possibile utilizzare lo strumento dell'opposizione per ridiscutere il contenuto della sentenza o per contestare il contenuto del decreto ingiuntivo. Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione anche il caso della cartella esattoriale iscritta a ruolo in mancanza di notifica della stessa, oppure in caso di prescrizione del diritto sotteso intervenuta dopo la formazione del titolo esecutivo. Costituisce motivo di opposizione all'esecuzione, poi, pure il caso in cui, pur essendo valido il titolo esecutivo, l'azione esecutiva è stata promossa da soggetto diverso da colui a favore del quale era stato emesso il titolo, oppure contro un soggetto sbagliato. Può essere impugnata con l'opposizione all'esecuzione anche l'azione esecutiva esercitata per un diritto diverso da quello contenuto nel titolo esecutivo. Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, può essere promossa opposizione all'esecuzione quando nel precetto si richiedano al debitore importi superiori a quelli riconosciuti dal titolo esecutivo. In questo caso, secondo la giurisprudenza di merito prevalente, il giudice non deve dichiarare la nullità del precetto, ma ridurre l'importo del precetto a quello riconosciuto dal titolo esecutivo. 3.2. La domanda che viene proposta con l'opposizione all'esecuzione, apre un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass. 15 maggio 2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554). Giova ricordare, infatti, che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615 c.p.c., comma 1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre). 4. Tanto premesso, le opposizioni a precetto riunite proposte dai sono fondate e meritano Parte_1 accoglimento. 4.1. Come testè illustrato, l'opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 c.p.c., ha ad oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, sia per ragioni di merito che di rito attinenti al titolo esecutivo. Condizione indispensabile dell'azione esecutiva è, infatti, l'esistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, che deve sussistere non solo al momento dell'avvio della procedura, ma deve permanere per tutta la sua durata, in ossequio al principio “nulla executio sine titulo”. Nel caso di specie, l'azione esecutiva è stata minacciata dall' attraverso l'iscrizione a Controparte_1 CP_ ruolo e la conseguente notifica, per il tramite dell'Agente Riscossione, delle diverse cartelle di pagamento opposte. Il titolo esecutivo posto a fondamento di tale pretesa è la sentenza della Corte d'Appello
3 di Catanzaro n. 1375/2023, la quale, al momento dell'emissione delle cartelle, era provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c. Tuttavia, come documentalmente provato dagli opponenti, è intervenuto un fatto sopravvenuto e decisivo. Con ordinanza n. 1308/2024 del 28.6.2024, la stessa corte territoriale catanzarese, in accoglimento dell'istanza proposta dagli odierni opponenti ai sensi dell'art. 373 c.p.c., ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della prefata sentenza n. 1375/2023. La sospensione dell'esecutività del titolo giudiziale, disposta dal giudice dell'impugnazione, determina la sopravvenuta carenza di una condizione dell'azione esecutiva. Il titolo, pur esistente, viene privato “ex lege” di quella forza esecutiva che sola legittima la pretesa creditoria in via coattiva. Di conseguenza, ogni atto del processo esecutivo basato su tale titolo diviene illegittimo. Come correttamente evidenziato dalle difese degli opponenti, il venir meno dell'efficacia esecutiva del titolo in corso di causa comporta la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione, poiché l'accertamento del giudice dell'opposizione deve tenere conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione. La sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo non consente la prosecuzione, né tantomeno l'inizio, del processo esecutivo. Il provvedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. priva il creditore del potere di iniziare l'esecuzione forzata. Di conseguenza, il precetto, che è l'atto prodromico all'esecuzione, perde la sua funzione e la sua efficacia. Il giudice dell'opposizione, investito della questione, non può che prendere atto di questa situazione accertando che, al momento della decisione, il creditore non ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto il titolo su cui si fonda il precetto è privo di efficacia esecutiva. 4.2. La fondatezza dell'opposizione sulla base di tale dirimente e assorbente motivo, ovvero la sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, esime questo Giudice dall'esaminare le ulteriori e complesse questioni giuridiche sollevate dagli opponenti in via principale, relative alla necessità del passaggio in giudicato della sentenza per la riscossione di indennità da occupazione “sine titulo” e alla natura pregiudiziale della questione sulla demanialità del bene. 4.3. Pertanto, le opposizioni devono essere accolte e, per l'effetto, va dichiarato che l' Controparte_1
e, per essa, l' non hanno il diritto di procedere ad esecuzione forzata in Controparte_2 forza delle cartelle di pagamento opposte nei presenti giudizi riuniti. 5. Le spese di lite delle cause riunite devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa (anche con riguardo ai vari sub-procedimenti di sospensiva svoltisi nei diversi giudizi poi riuniti) in ragione della sostanziale novità delle questioni poste a base delle opposizioni, della sopravvenienza, in corso di causa, del provvedimento della Corte di Appello di Catanzaro che ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1375/2023 e della condotta processuale delle parti convenute che non costituendosi nei giudizi di merito delle opposizioni non si sono opposte all'effetto della sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nelle cause riunite di primo grado indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' e dell' nelle cause Controparte_1 Controparte_2 riunite nn. 550/2024, 551/2024, 552/2024 e 556/2024 R.G.;
2) accoglie le opposizioni proposte nelle cause riunite da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto dell' e Parte_3 Parte_4 Controparte_1 dell' a procedere ad esecuzione forzata in forza delle cartelle di Controparte_2 pagamento n. 030 2024 00059162 43 003, n. 030 2024 00059162 43 005, n. 030 2024 00059162 43 001 e n.
4 030 2024 00059162 43 002, oggetto dei giudizi riuniti;
3) compensa le spese di lite tra le parti in causa in tutti i giudizi riuniti e nei relativi sub-procedimenti di sospensiva;
4) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento. Lamezia Terme, 13 dicembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
La sentenza è redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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