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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1175/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1175/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 9.11.2024, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che otteneva a decorrere dal 1.12.2020 la pensione CP_1
n.001- 050010067606 cat VO;
che in data 15.5.2024 riceveva da parte dell' CP_1 di Arezzo la comunicazione di restituzione dell'importo di € 19.378,31 erroneamente corrisposti a titolo di trattamento pensionistico anticipato cd.
“Quota 100” nel periodo intercorrente tra il 1.1.2023 e il 30.4.2024, motivando il provvedimento sulla base di una presunta rioccupazione del ricorrente nell'anno
2023 con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, incompatibile con il trattamento anticipato ai sensi dell'art. 14 co.3 D.L. 4/2019; che tali somme sarebbero state percepite a titolo di “Reddito di lavoro sportivo dilettantistico”.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituiva ritualmente l' resistente, chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che da una verifica è risultato che il ricorrente, pur titolare di quota 100, presterebbe attività lavorativa come collaboratore coordinato e continuativo;
che dal portale UNILAV del Ministero del Lavoro, in data
4.11.2023 perveniva dichiarazione telematica di svolgimento di tale attività di collaborazione coordinata e continuativa dal 6.11.2023 al 31.12.2024 presso la società sportiva OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA A.S.D, nonché al termine di tale rapporto, ulteriore comunicazione per nuovo rapporto dal
17.1.2024 al 30.6.2024, sempre presso la stessa società.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'art. 14 D.l. n. 4/2019 (conv. con modificazioni nella legge n. 26/2019) prevede, al comma 1, la possibilità per gli iscritti all'a.g.o. e alla gestione separata di conseguire il diritto a pensione anticipata qualora in possesso di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione quota 100).
Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019, con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità
2 del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, anche in considerazione delle pronunce delle Corti d'Appello di Firenze e Milano (Cfr.
CdA Firenze, sent. n. 604/2022; CdA Milano, sent. n. 993/2023), questo giudicante ritiene di aderire all'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale, che ha recentemente esaminato la disciplina contenuta nel menzionato art. 14 con la Sentenza n. 234/2022: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tal favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
Dunque, la Corte Costituzionale considera la percezione di redditi da lavoro come evento incompatibile con il mantenimento della pensione anticipata.
Tanto è vero che, se vi fosse un semplice regime di incumulabilità quanto agli importi, con applicazione di una semplice decurtazione, verrebbe vanificata la possibilità di premiare l'obiettivo di favorire un effettivo ricambio generazionale nelle attività produttive.
In maniera molto decisa, la Corte Costituzionale parla di “più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico”, all'interno del quale l'accesso alla pensione anticipata quota 100 configura un indubbio vantaggio per l'interessato, a fronte del quale non è illegittimo chiedere l'abbandono definitivo
3 dell'attività lavorativa dipendente.
La pronuncia della Corte esamina poi la questione della compatibilità di questo meccanismo con la parziale incumulabilità con i redditi da lavoro non dipendente (autonomo occasionale) inferiori alla soglia di € 5.000.
Infatti, l'art. 14, co. 3, prevede che “La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
La differenziazione delle due situazioni lavorative non rappresenta, in realtà, disparità di trattamento. Nel caso del lavoro dipendente (anche nelle forme più attenuate come il lavoro intermittente) è sostanziale e necessaria la presenza di una qualche forma di eterodirezione, che invece è del tutto assente nel lavoro occasionale, sprovvisto per questo di obblighi contributivi se i redditi percepiti sono inferiori alla soglia di € 5.000. Non è dunque corretto, secondo la Corte
Costituzionale, porre in raffronto le due figure di attività lavorativa produttiva di reddito in funzione del divieto di cumulo regolato dall'art. 14.
Quanto alla natura dell'attività lavorativa svolta, dalla documentazione allegata (nello specifico doc. n. 4 bis e 4 ter ricorso) risulta che l'attività svolta sia inquadrata come cooperazione coordinata e continuativa e non rientra, pertanto, nel novero delle collaborazioni occasionali di cui all'art. 2222 c.c.
Ai sensi degli articoli 25, co. 21, e 28, co. 2., del D.lgs. 36/2021, al ricorrere dei presupposti espressamente previsti, l'attività svolta dallo sportivo, in ambito dilettantistico, si presume sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 409, co. 1, n. 3 c.p.c., in alternativa al lavoro subordinato e assimilato e al lavoro autonomo occasionale o abituale. Le collaborazioni coordinate e continuative sono quindi la tipologia contrattuale di riferimento per il settore sportivo dilettantistico, per presunzione legale relativa, nel senso che l'onere della prova contraria spetta a chi vi abbia interesse.
In ogni caso, la prestazione come descritta nel ricorso risulta collocabile all'interno delle prestazioni dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 50/2017. Difatti, esiste
4 una sostanziale differenza tra lavoro autonomo occasionale (o prestazione autonoma occasionale) e prestazione occasionale: entrambe sono forme di lavoro non continuative, ma si differenziano per il vincolo di subordinazione. Mentre le prestazioni autonome occasionali sono svolte in modo non continuativo e senza vincolo di subordinazione o di coordinamento, le prestazioni occasionali
(disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017) sono svolte sotto il coordinamento del committente e vi è comunque un coordinamento da parte del soggetto che riceve la prestazione, mentre il lavoratore utilizza mezzi e organizzazione del datore di lavoro (non svolge l'attività con i propri mezzi).
Parte ricorrente non allega o prova circostanze da cui desumere la natura di lavoro occasionale ex art. 2222 c.c. Da qui la presunzione che si tratti di prestazione fuori dai limiti stretti del suddetto articolo.
Quanto agli effetti del divieto di cumulo, la scelta del legislatore non appare illegittima pur se in concreto possa verificarsi una sproporzione tra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa in applicazione dell'art. 14.
Ciò è conseguenza proprio della specialità della disciplina di favore, per cui la percezione di un reddito, quale esso sia, da lavoro dipendente comporta l'incompatibilità con il trattamento di anzianità anticipato. Cosa che non accade con la percezione di redditi inferiori alla soglia dei € 5.000, in quanto il lavoro autonomo occasionale non incide sulle dinamiche occupazionali o su quelle previdenziali (è esente da contribuzione obbligatoria).
Il principio della incumulabilità della pensione anticipata c.d. quota 100, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui) comporta, in caso di percezione di redditi da attività lavorativa, l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cfr. Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 4 dicembre
2024, n. 30994), in quanto “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per
5 tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea. Né la privazione del trattamento pensionistico, per
l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché
l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'oscillazione giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1175/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
PAOLO PRISCO, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. PAOLO PRISCO
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, CP_1 P.IVA_1 giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 9.11.2024, ricorre nei Parte_1
confronti di esponendo che otteneva a decorrere dal 1.12.2020 la pensione CP_1
n.001- 050010067606 cat VO;
che in data 15.5.2024 riceveva da parte dell' CP_1 di Arezzo la comunicazione di restituzione dell'importo di € 19.378,31 erroneamente corrisposti a titolo di trattamento pensionistico anticipato cd.
“Quota 100” nel periodo intercorrente tra il 1.1.2023 e il 30.4.2024, motivando il provvedimento sulla base di una presunta rioccupazione del ricorrente nell'anno
2023 con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, incompatibile con il trattamento anticipato ai sensi dell'art. 14 co.3 D.L. 4/2019; che tali somme sarebbero state percepite a titolo di “Reddito di lavoro sportivo dilettantistico”.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituiva ritualmente l' resistente, chiedendo la reiezione della CP_2
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che da una verifica è risultato che il ricorrente, pur titolare di quota 100, presterebbe attività lavorativa come collaboratore coordinato e continuativo;
che dal portale UNILAV del Ministero del Lavoro, in data
4.11.2023 perveniva dichiarazione telematica di svolgimento di tale attività di collaborazione coordinata e continuativa dal 6.11.2023 al 31.12.2024 presso la società sportiva OLMOPONTE AREZZO SANTA FIRMINA A.S.D, nonché al termine di tale rapporto, ulteriore comunicazione per nuovo rapporto dal
17.1.2024 al 30.6.2024, sempre presso la stessa società.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'art. 14 D.l. n. 4/2019 (conv. con modificazioni nella legge n. 26/2019) prevede, al comma 1, la possibilità per gli iscritti all'a.g.o. e alla gestione separata di conseguire il diritto a pensione anticipata qualora in possesso di una età anagrafica di almeno 62 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d. pensione quota 100).
Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019, con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità
2 del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, anche in considerazione delle pronunce delle Corti d'Appello di Firenze e Milano (Cfr.
CdA Firenze, sent. n. 604/2022; CdA Milano, sent. n. 993/2023), questo giudicante ritiene di aderire all'interpretazione fornita dalla Corte
Costituzionale, che ha recentemente esaminato la disciplina contenuta nel menzionato art. 14 con la Sentenza n. 234/2022: “Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tal favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale”.
Dunque, la Corte Costituzionale considera la percezione di redditi da lavoro come evento incompatibile con il mantenimento della pensione anticipata.
Tanto è vero che, se vi fosse un semplice regime di incumulabilità quanto agli importi, con applicazione di una semplice decurtazione, verrebbe vanificata la possibilità di premiare l'obiettivo di favorire un effettivo ricambio generazionale nelle attività produttive.
In maniera molto decisa, la Corte Costituzionale parla di “più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico”, all'interno del quale l'accesso alla pensione anticipata quota 100 configura un indubbio vantaggio per l'interessato, a fronte del quale non è illegittimo chiedere l'abbandono definitivo
3 dell'attività lavorativa dipendente.
La pronuncia della Corte esamina poi la questione della compatibilità di questo meccanismo con la parziale incumulabilità con i redditi da lavoro non dipendente (autonomo occasionale) inferiori alla soglia di € 5.000.
Infatti, l'art. 14, co. 3, prevede che “La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
La differenziazione delle due situazioni lavorative non rappresenta, in realtà, disparità di trattamento. Nel caso del lavoro dipendente (anche nelle forme più attenuate come il lavoro intermittente) è sostanziale e necessaria la presenza di una qualche forma di eterodirezione, che invece è del tutto assente nel lavoro occasionale, sprovvisto per questo di obblighi contributivi se i redditi percepiti sono inferiori alla soglia di € 5.000. Non è dunque corretto, secondo la Corte
Costituzionale, porre in raffronto le due figure di attività lavorativa produttiva di reddito in funzione del divieto di cumulo regolato dall'art. 14.
Quanto alla natura dell'attività lavorativa svolta, dalla documentazione allegata (nello specifico doc. n. 4 bis e 4 ter ricorso) risulta che l'attività svolta sia inquadrata come cooperazione coordinata e continuativa e non rientra, pertanto, nel novero delle collaborazioni occasionali di cui all'art. 2222 c.c.
Ai sensi degli articoli 25, co. 21, e 28, co. 2., del D.lgs. 36/2021, al ricorrere dei presupposti espressamente previsti, l'attività svolta dallo sportivo, in ambito dilettantistico, si presume sia oggetto di collaborazione coordinata e continuativa ex articolo 409, co. 1, n. 3 c.p.c., in alternativa al lavoro subordinato e assimilato e al lavoro autonomo occasionale o abituale. Le collaborazioni coordinate e continuative sono quindi la tipologia contrattuale di riferimento per il settore sportivo dilettantistico, per presunzione legale relativa, nel senso che l'onere della prova contraria spetta a chi vi abbia interesse.
In ogni caso, la prestazione come descritta nel ricorso risulta collocabile all'interno delle prestazioni dell'articolo 54 bis del D.Lgs. 50/2017. Difatti, esiste
4 una sostanziale differenza tra lavoro autonomo occasionale (o prestazione autonoma occasionale) e prestazione occasionale: entrambe sono forme di lavoro non continuative, ma si differenziano per il vincolo di subordinazione. Mentre le prestazioni autonome occasionali sono svolte in modo non continuativo e senza vincolo di subordinazione o di coordinamento, le prestazioni occasionali
(disciplinate dall'articolo 54-bis del D.L. 50/2017) sono svolte sotto il coordinamento del committente e vi è comunque un coordinamento da parte del soggetto che riceve la prestazione, mentre il lavoratore utilizza mezzi e organizzazione del datore di lavoro (non svolge l'attività con i propri mezzi).
Parte ricorrente non allega o prova circostanze da cui desumere la natura di lavoro occasionale ex art. 2222 c.c. Da qui la presunzione che si tratti di prestazione fuori dai limiti stretti del suddetto articolo.
Quanto agli effetti del divieto di cumulo, la scelta del legislatore non appare illegittima pur se in concreto possa verificarsi una sproporzione tra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa in applicazione dell'art. 14.
Ciò è conseguenza proprio della specialità della disciplina di favore, per cui la percezione di un reddito, quale esso sia, da lavoro dipendente comporta l'incompatibilità con il trattamento di anzianità anticipato. Cosa che non accade con la percezione di redditi inferiori alla soglia dei € 5.000, in quanto il lavoro autonomo occasionale non incide sulle dinamiche occupazionali o su quelle previdenziali (è esente da contribuzione obbligatoria).
Il principio della incumulabilità della pensione anticipata c.d. quota 100, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui) comporta, in caso di percezione di redditi da attività lavorativa, l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo (Cfr. Corte di cassazione, Sez. Lavoro, 4 dicembre
2024, n. 30994), in quanto “È la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per
5 tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea. Né la privazione del trattamento pensionistico, per
l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché
l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo”.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti stante l'oscillazione giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
2. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/01/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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