Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 21
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Sentenza 14 gennaio 2025

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Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ha deciso la controversia promossa da un pensionato, titolare di pensione anticipata "Quota 100", nei confronti dell'ente previdenziale. Il ricorrente impugnava la comunicazione dell'ente che gli intimava la restituzione di € 19.378,31, importo indebitamente percepito a titolo di pensione tra il 1° gennaio 2023 e il 30 aprile 2024. L'ente motivava tale richiesta sulla base di una presunta rioccupazione del pensionato, incompatibile con il trattamento "Quota 100" ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019, in quanto i redditi percepiti sarebbero derivati da "Reddito di lavoro sportivo dilettantistico". L'ente resistente, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, allegando che da verifiche effettuate era emerso che il ricorrente aveva svolto attività lavorativa come collaboratore coordinato e continuativo presso una società sportiva dilettantistica, come attestato dalle dichiarazioni telematiche UNILAV, per il periodo dal 6 novembre 2023 al 30 giugno 2024, attività incompatibile con il regime di pensione anticipata.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Il giudice ha richiamato la disciplina dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019, che prevede la pensione anticipata "Quota 100" a fronte di specifici requisiti anagrafici e contributivi, e ha sottolineato la finalità del divieto di cumulo con redditi da lavoro, volto a garantire un'effettiva uscita dal mercato del lavoro per favorire la sostenibilità del sistema previdenziale e il ricambio generazionale. Il Tribunale ha aderito all'interpretazione della Corte Costituzionale (sentenza n. 234/2022), secondo cui la percezione di redditi da lavoro, indipendentemente dall'entità, contraddice il presupposto della pensione anticipata e mette a rischio l'obiettivo occupazionale, comportando la sospensione del trattamento pensionistico. La differenziazione tra lavoro dipendente/autonomo e lavoro autonomo occasionale entro i 5.000 euro annui è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, in quanto il lavoro occasionale non incide sulle dinamiche occupazionali o previdenziali. Nel caso di specie, l'attività svolta dal ricorrente è stata qualificata come collaborazione coordinata e continuativa, non rientrante nel lavoro autonomo occasionale, e pertanto incompatibile con la pensione "Quota 100". Il Tribunale ha altresì richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, n. 30994/2024) che conferma la perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui sono stati percepiti redditi da attività lavorativa, in virtù della ratio solidaristica della prestazione pensionistica. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, stante l'oscillazione giurisprudenziale sulla questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Arezzo, sentenza 14/01/2025, n. 21
    Giurisdizione : Trib. Arezzo
    Numero : 21
    Data del deposito : 14 gennaio 2025

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