TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8473 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13425/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2025 promossa da:
, n. il 01/01/1989 a SOMALIA Parte_1
( ), CUI rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO CodiceFiscale_1
RO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 nonché per il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentati Controparte_2
e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies cpc chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del tardivo rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare e del mancato rilascio del visto per motivi familiari. In via cautelare ed urgente, ha chiesto l'ordine al all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo di rilasciare il visto d'ingresso in CP_3 favore della moglie, Sig.ra e del figlio, Persona_1
, fissando un termine certo e una penale per l'ulteriore ritardo. Nel Persona_2 merito, ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle Amministrazioni convenute e la loro condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma non inferiore a euro 2.800,00 o nella misura ritenuta di giustizia.
Il e il Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2
1 eccependo l'infondatezza della domanda e la non automaticità del rilascio del visto a seguito del nulla osta, oltre all'inammissibilità/infondatezza della domanda di condanna al rilascio del visto e astreintes, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura si è costituita tardivamente e ha richiesto un rinvio dell'udienza.
In fatto
Il procedimento ha origine dalla domanda di ricongiungimento familiare presentata dal Sig. , nato in [...] il [...] e titolare di permesso di Parte_1 soggiorno per protezione sussidiaria, con la moglie, Sig.ra Persona_1
nata in [...] il [...] e residente in [...]. La domanda
[...] di nulla osta per la moglie è stata presentata il 06.03.2024, protocollata con il numero RM1409340256. Al momento della presentazione della domanda, la Sig.ra Per_1
si trovava in stato interessante. Il termine legale di novanta giorni per il rilascio
[...] del nulla osta, previsto dall'art. 29, comma 8, D.Lgs. 286/98, scadeva il 04.06.2024. Tuttavia, la Prefettura di Roma ha rilasciato il nulla osta solo in data 07.10.2024, con un ritardo di circa sette mesi rispetto al termine previsto. A seguito del rilascio del nulla osta, il Sig. e la moglie si sono immediatamente attivati, a partire Pt_1 dall'08.10.2024, per presentare la domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari presso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, sia tentando di accedere fisicamente sia tramite l'agenzia VFS Global Service/Almaviva. Nonostante numerosi tentativi e solleciti, non hanno ricevuto la convocazione per il rilascio del visto.
Nel frattempo, la Sig.ra ha dato alla luce il figlio, Persona_1 Persona_2
, il 30.10.2024, a Giza/Al Haram, Egitto. La madre e il neonato sono rimasti in
[...]
Egitto.
Il Sig. essendo l'unico percettore di reddito, non ha potuto recarsi in Egitto se Pt_1 non per brevi periodi, non potendo assistere la moglie durante la gravidanza, il parto e nella fase post-partum. Questa situazione gli ha causato profonda sofferenza psicologica, ansia, insonnia e frustrazione.
In data 27.11.2024, il Sig. ha richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare Pt_1 anche per il figlio, , ottenendolo il 28.04.2025, con protocollo P- Persona_2
RM/F/N/2024/149322. Anche per questa richiesta, il termine legale di novanta giorni è decorso.
L'Ambasciata d'Italia a Il Cairo è stata formalmente allertata circa lo stato di gravidanza della moglie e l'urgenza del rilascio del visto tramite email il 14.10.2024, ma non ha fornito riscontro né adottato misure urgenti.
CP_ In data 12.02.2025, il ricorrente, unitamente ad altri stranieri e associazioni tra cui e ha inviato una diffida collettiva ex art. 3 d.lgs 198/2009, segnalando CP_5 nuovamente la situazione e i ritardi sistematici nel rilascio dei visti. Anche questa missiva è rimasta senza riscontro.
Pag. 2 di 6 Successivamente, in data 06.03.2025, l'Avv. Gennaro Santoro ha inviato una PEC all'Ambasciata, al e al , allegando la documentazione e CP_3 Controparte_2 chiedendo l'immediato rilascio dei visti per la moglie e il figlio, preannunciando il ricorso giudiziario per risarcimento danni.
In data 19.03.2025 è stato avviato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 dl 132/2014, notificato via PEC al al . CP_3 Controparte_2
Non avendo ottenuto riscontri, il ricorrente ha depositato il ricorso giudiziario, notificato il 31.03.2025.
Nonostante il nulla osta per il figlio sia stato ottenuto, alla data delle note scritte (02.06.2025) e dell'udienza (04.06.2025), i visti per la moglie e il figlio non risultano ancora rilasciati. L'Avvocatura dello Stato, nella memoria di costituzione, ha contestato l'asserita automaticità del rilascio del visto dopo il nulla osta, sostenendo che l'autorità consolare debba verificare la situazione soggettiva e l'autenticità del legame familiare.
È emersa una comunicazione tra l'Avv. Santoro e l'ufficio visti dell'Ambasciata del Cairo in data 06.05.2025, in cui l'Avvocato ha segnalato questo caso analogo a quello della Sig.ra , per cui era pendente un ricorso giudiziario e per cui l'Ambasciata Pt_2 stava richiedendo recapiti telefonici per ottemperare a un'ordinanza del Tribunale di Roma.
Il
Minore
In diritto va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge e del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i
Pag. 3 di 6 minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
In particolare, l'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la Rappresentanza Consolare presso l'Ambasciata del Paese d'Origine, che verifica i requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18).
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e alla prole.
Nel caso di specie, la condotta della Pubblica Amministrazione ha manifestato ritardi e inerzie in entrambe le fasi del procedimento. La Prefettura di Roma ha rilasciato il nulla osta per la moglie con un ritardo di circa sette mesi rispetto al termine legale di novanta giorni, e anche per il nulla osta del figlio il termine è stato superato
Quanto alla seconda fase, l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo non ha rilasciato il visto d'ingresso per la moglie, né successivamente per il figlio, nonostante il rilascio del nulla osta per la moglie (avvenuto il 07.10.2024) e per il figlio (avvenuto il 28.04.2025), e nonostante la presentazione della documentazione necessaria e i numerosi solleciti. Il termine legale di trenta giorni per il rilascio del visto, previsto dall'art. 6, comma 5, DPR 394/99, è ampiamente decorso
Oltre al ritardo della resistente, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del visto. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le condizioni di legge. La presenza del nulla osta e la mancanza di una specifica contestazione sul punto consentono di reputare sussistente la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale. Parimenti si deve concludere sul requisito abitativo, reputando che l'alloggio sia stato verificato e che risponde ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati. Non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento: tra l'altro la resistente nemmeno ne ha fatto cenno.
Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la moglie e di parentela con la prole, nonché i relativi documenti di identità.
Sulla base delle informazioni contenute nelle fonti, il rapporto familiare tra
[...]
e la sua famiglia è provato principalmente attraverso la presentazione di Parte_1
Pag. 4 di 6 documenti specifici nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare e nel successivo ricorso legale. Nello specifico Il rapporto tra e Parte_1 come coniugi (moglie) è provato da un Persona_1 certificato di matrimonio tradotto e legalizzato. Le fonti includono immagini del certificato di matrimonio e della sua traduzione in inglese e italiano, attestando il matrimonio avvenuto in Somalia il 23/04/2022, con come marito e Parte_1 come moglie. Il documento include Persona_1 legalizzazioni e timbri di diverse autorità. Il rapporto tra e Pt_1 Persona_2 come genitori del figlio Persona_1 Persona_2
è provato da un certificato di nascita tradotto e legalizzato. Le fonti
[...] includono immagini del certificato di nascita, che indica , nato il Persona_2
30/10/2024 a Giza/Al Haram in Egitto, come figlio di (padre) e Parte_1
(madre). Anche questo documento Persona_1 presenta legalizzazioni e timbri (Egitto, traduzione). È stato presentato anche il passaporto del bambino.
Pertanto, la documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare.
Infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per il silenzio nella definizione del procedimento di rilascio del visto per ricongiungimento familiare deve essere respinta, in quanto il mero ritardo nell'adozione del provvedimento non configura di per sé un'ingiustizia risarcibile, in assenza di un pregiudizio concreto e specificamente provato. Inoltre, il danno lamentato non può ritenersi in re ipsa, ma richiede la dimostrazione di un'effettiva lesione di diritti fondamentali di rilievo costituzionale: a tal proposito, si evidenzia che la prolungata distanza dai familiari non può essere invocata come elemento fondante il risarcimento, in quanto non rappresenta una lesione autonoma del rapporto familiare, ma costituisce il presupposto stesso della richiesta di ricongiungimento. In mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare un'effettiva sofferenza o compromissione della sfera personale (serie e gravi modificazioni dei diritti costituzionalmente garantiti rispetto all'ordinario andamento della vita), la domanda risarcitoria risulta infondata. Ne consegue il rigetto della pretesa risarcitoria per carenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
Il ricorso va accolto in parte. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13425/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente , nato in [...] Parte_1 il 01.01.1989, all'unità familiare con la coniuge, Sig.ra Persona_1
Pag. 5 di 6 , nata in [...] il [...], e con il figlio minore, Persona_1
Sig. , nato a [...] / Al Haram (Egitto) il 30.10.2024 Persona_2
e, per l'effetto, ORDINA al Controparte_6
e, per esso, all'AMBASCIATA
[...]
D'ITALIA a IL CAIRO di rilasciare immediatamente il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della Sig.ra Persona_1
, nata in [...] il [...], e del Sig.
[...] [...]
, nato a [...] / Al Haram (Egitto) il 30.10.2024. Persona_2
2. Rigetta la domanda risarcitoria.
3. Compensa le spese.
Roma 04/06/2025
Il Giudice
SI AR
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 13425/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SI AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13425/2025 promossa da:
, n. il 01/01/1989 a SOMALIA Parte_1
( ), CUI rappresentato e difeso dall'avv. SANTORO CodiceFiscale_1
RO e dall'avv. ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
(cod. fisc. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 nonché per il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentati Controparte_2
e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato ricorso ex art. 281 decies cpc chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del tardivo rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare e del mancato rilascio del visto per motivi familiari. In via cautelare ed urgente, ha chiesto l'ordine al all'Ambasciata d'Italia a Il Cairo di rilasciare il visto d'ingresso in CP_3 favore della moglie, Sig.ra e del figlio, Persona_1
, fissando un termine certo e una penale per l'ulteriore ritardo. Nel Persona_2 merito, ha chiesto l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale delle Amministrazioni convenute e la loro condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di una somma non inferiore a euro 2.800,00 o nella misura ritenuta di giustizia.
Il e il Controparte_1 [...]
si sono costituiti in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, CP_2
1 eccependo l'infondatezza della domanda e la non automaticità del rilascio del visto a seguito del nulla osta, oltre all'inammissibilità/infondatezza della domanda di condanna al rilascio del visto e astreintes, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avvocatura si è costituita tardivamente e ha richiesto un rinvio dell'udienza.
In fatto
Il procedimento ha origine dalla domanda di ricongiungimento familiare presentata dal Sig. , nato in [...] il [...] e titolare di permesso di Parte_1 soggiorno per protezione sussidiaria, con la moglie, Sig.ra Persona_1
nata in [...] il [...] e residente in [...]. La domanda
[...] di nulla osta per la moglie è stata presentata il 06.03.2024, protocollata con il numero RM1409340256. Al momento della presentazione della domanda, la Sig.ra Per_1
si trovava in stato interessante. Il termine legale di novanta giorni per il rilascio
[...] del nulla osta, previsto dall'art. 29, comma 8, D.Lgs. 286/98, scadeva il 04.06.2024. Tuttavia, la Prefettura di Roma ha rilasciato il nulla osta solo in data 07.10.2024, con un ritardo di circa sette mesi rispetto al termine previsto. A seguito del rilascio del nulla osta, il Sig. e la moglie si sono immediatamente attivati, a partire Pt_1 dall'08.10.2024, per presentare la domanda di rilascio del visto d'ingresso per motivi familiari presso l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo, sia tentando di accedere fisicamente sia tramite l'agenzia VFS Global Service/Almaviva. Nonostante numerosi tentativi e solleciti, non hanno ricevuto la convocazione per il rilascio del visto.
Nel frattempo, la Sig.ra ha dato alla luce il figlio, Persona_1 Persona_2
, il 30.10.2024, a Giza/Al Haram, Egitto. La madre e il neonato sono rimasti in
[...]
Egitto.
Il Sig. essendo l'unico percettore di reddito, non ha potuto recarsi in Egitto se Pt_1 non per brevi periodi, non potendo assistere la moglie durante la gravidanza, il parto e nella fase post-partum. Questa situazione gli ha causato profonda sofferenza psicologica, ansia, insonnia e frustrazione.
In data 27.11.2024, il Sig. ha richiesto il nulla osta al ricongiungimento familiare Pt_1 anche per il figlio, , ottenendolo il 28.04.2025, con protocollo P- Persona_2
RM/F/N/2024/149322. Anche per questa richiesta, il termine legale di novanta giorni è decorso.
L'Ambasciata d'Italia a Il Cairo è stata formalmente allertata circa lo stato di gravidanza della moglie e l'urgenza del rilascio del visto tramite email il 14.10.2024, ma non ha fornito riscontro né adottato misure urgenti.
CP_ In data 12.02.2025, il ricorrente, unitamente ad altri stranieri e associazioni tra cui e ha inviato una diffida collettiva ex art. 3 d.lgs 198/2009, segnalando CP_5 nuovamente la situazione e i ritardi sistematici nel rilascio dei visti. Anche questa missiva è rimasta senza riscontro.
Pag. 2 di 6 Successivamente, in data 06.03.2025, l'Avv. Gennaro Santoro ha inviato una PEC all'Ambasciata, al e al , allegando la documentazione e CP_3 Controparte_2 chiedendo l'immediato rilascio dei visti per la moglie e il figlio, preannunciando il ricorso giudiziario per risarcimento danni.
In data 19.03.2025 è stato avviato il procedimento di negoziazione assistita ex art. 2 dl 132/2014, notificato via PEC al al . CP_3 Controparte_2
Non avendo ottenuto riscontri, il ricorrente ha depositato il ricorso giudiziario, notificato il 31.03.2025.
Nonostante il nulla osta per il figlio sia stato ottenuto, alla data delle note scritte (02.06.2025) e dell'udienza (04.06.2025), i visti per la moglie e il figlio non risultano ancora rilasciati. L'Avvocatura dello Stato, nella memoria di costituzione, ha contestato l'asserita automaticità del rilascio del visto dopo il nulla osta, sostenendo che l'autorità consolare debba verificare la situazione soggettiva e l'autenticità del legame familiare.
È emersa una comunicazione tra l'Avv. Santoro e l'ufficio visti dell'Ambasciata del Cairo in data 06.05.2025, in cui l'Avvocato ha segnalato questo caso analogo a quello della Sig.ra , per cui era pendente un ricorso giudiziario e per cui l'Ambasciata Pt_2 stava richiedendo recapiti telefonici per ottemperare a un'ordinanza del Tribunale di Roma.
Il
Minore
In diritto va premesso che il ricongiungimento familiare del coniuge e del minore è disciplinato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 286/1998, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Direttiva 2003/86/CE, i cui considerando 9, 10 e 11, insieme all'art. 4, riconoscono il ruolo centrale della famiglia e l'obbligo di salvaguardare l'interesse superiore del minore. Questo principio è ulteriormente evidenziato dall'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 24 novembre 1989, ratificata con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, secondo cui "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente." Inoltre, tale concetto è ribadito nell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, che, adeguata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo e in vigore grazie all'art. 6 del trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009, ha valore giuridico pari a quello dei trattati, stabilendo che "l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente" in tutti gli atti relativi ai minori, sia da parte di autorità pubbliche che di istituzioni private. Infine, tale principio è desumibile anche dagli articoli 2 e 30 della Costituzione italiana, applicabile anche agli stranieri, come confermato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (n. 199 del 1986; n. 203 del 1997; n. 376 del 2000), e si applica anche nella disciplina interna dell'immigrazione, come disposto dal 3° comma dell'art. 28 del D.Lgs. n. 286/1998, il quale stabilisce che "in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i
Pag. 3 di 6 minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo."
In particolare, l'art. 29 TUI stabilisce che il procedimento di ricongiungimento familiare si articola in due fasi: la prima fase avviene presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si occupa di verificare i requisiti oggettivi, quali il titolo di soggiorno, il reddito e l'idoneità abitativa, e di accertare l'assenza di circostanze ostative di ordine pubblico e pubblica sicurezza. La seconda fase si svolge presso la Rappresentanza Consolare presso l'Ambasciata del Paese d'Origine, che verifica i requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, in particolare i legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere (cfr. Cass. n.209/2005; Cass. n.3234/18).
Esaminate le circostanze di fatto e applicando le richiamate disposizioni di legge, emergono gli elementi necessari e sufficienti per accogliere la domanda di ricongiungimento familiare relativa al coniuge e alla prole.
Nel caso di specie, la condotta della Pubblica Amministrazione ha manifestato ritardi e inerzie in entrambe le fasi del procedimento. La Prefettura di Roma ha rilasciato il nulla osta per la moglie con un ritardo di circa sette mesi rispetto al termine legale di novanta giorni, e anche per il nulla osta del figlio il termine è stato superato
Quanto alla seconda fase, l'Ambasciata d'Italia a Il Cairo non ha rilasciato il visto d'ingresso per la moglie, né successivamente per il figlio, nonostante il rilascio del nulla osta per la moglie (avvenuto il 07.10.2024) e per il figlio (avvenuto il 28.04.2025), e nonostante la presentazione della documentazione necessaria e i numerosi solleciti. Il termine legale di trenta giorni per il rilascio del visto, previsto dall'art. 6, comma 5, DPR 394/99, è ampiamente decorso
Oltre al ritardo della resistente, parte ricorrente ha dimostrato la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del visto. Di fatti, il rilascio del nulla osta consente di ritenere che sono soddisfatti i requisiti oggettivi. Il richiedente è titolare di un valido permesso di soggiorno che soddisfa le condizioni di legge. La presenza del nulla osta e la mancanza di una specifica contestazione sul punto consentono di reputare sussistente la disponibilità di un reddito sufficiente, superiore alla soglia minima prevista, tale da assicurare il sostentamento del nucleo familiare senza oneri per il sistema di assistenza sociale. Parimenti si deve concludere sul requisito abitativo, reputando che l'alloggio sia stato verificato e che risponde ai requisiti di idoneità abitativa richiesti, garantendo spazi e condizioni igienico-sanitarie adeguati. Non sono emersi elementi ostativi di ordine pubblico o sicurezza che possano impedire il ricongiungimento: tra l'altro la resistente nemmeno ne ha fatto cenno.
Anche i requisiti soggettivi sono stati pienamente soddisfatti. Il ricorrente ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza di un valido matrimonio con la moglie e di parentela con la prole, nonché i relativi documenti di identità.
Sulla base delle informazioni contenute nelle fonti, il rapporto familiare tra
[...]
e la sua famiglia è provato principalmente attraverso la presentazione di Parte_1
Pag. 4 di 6 documenti specifici nell'ambito della procedura di ricongiungimento familiare e nel successivo ricorso legale. Nello specifico Il rapporto tra e Parte_1 come coniugi (moglie) è provato da un Persona_1 certificato di matrimonio tradotto e legalizzato. Le fonti includono immagini del certificato di matrimonio e della sua traduzione in inglese e italiano, attestando il matrimonio avvenuto in Somalia il 23/04/2022, con come marito e Parte_1 come moglie. Il documento include Persona_1 legalizzazioni e timbri di diverse autorità. Il rapporto tra e Pt_1 Persona_2 come genitori del figlio Persona_1 Persona_2
è provato da un certificato di nascita tradotto e legalizzato. Le fonti
[...] includono immagini del certificato di nascita, che indica , nato il Persona_2
30/10/2024 a Giza/Al Haram in Egitto, come figlio di (padre) e Parte_1
(madre). Anche questo documento Persona_1 presenta legalizzazioni e timbri (Egitto, traduzione). È stato presentato anche il passaporto del bambino.
Pertanto, la documentazione fornita dimostra in modo chiaro e inequivocabile l'esistenza di un valido vincolo matrimoniale tra il richiedente e il coniuge da ricongiungere, così come l'assenza di qualsiasi circostanza che possa compromettere il diritto all'unità familiare.
Infine, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per il silenzio nella definizione del procedimento di rilascio del visto per ricongiungimento familiare deve essere respinta, in quanto il mero ritardo nell'adozione del provvedimento non configura di per sé un'ingiustizia risarcibile, in assenza di un pregiudizio concreto e specificamente provato. Inoltre, il danno lamentato non può ritenersi in re ipsa, ma richiede la dimostrazione di un'effettiva lesione di diritti fondamentali di rilievo costituzionale: a tal proposito, si evidenzia che la prolungata distanza dai familiari non può essere invocata come elemento fondante il risarcimento, in quanto non rappresenta una lesione autonoma del rapporto familiare, ma costituisce il presupposto stesso della richiesta di ricongiungimento. In mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare un'effettiva sofferenza o compromissione della sfera personale (serie e gravi modificazioni dei diritti costituzionalmente garantiti rispetto all'ordinario andamento della vita), la domanda risarcitoria risulta infondata. Ne consegue il rigetto della pretesa risarcitoria per carenza dei presupposti richiesti dall'ordinamento.
Il ricorso va accolto in parte. Le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 13425/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. ACCERTA il diritto del ricorrente , nato in [...] Parte_1 il 01.01.1989, all'unità familiare con la coniuge, Sig.ra Persona_1
Pag. 5 di 6 , nata in [...] il [...], e con il figlio minore, Persona_1
Sig. , nato a [...] / Al Haram (Egitto) il 30.10.2024 Persona_2
e, per l'effetto, ORDINA al Controparte_6
e, per esso, all'AMBASCIATA
[...]
D'ITALIA a IL CAIRO di rilasciare immediatamente il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare in favore della Sig.ra Persona_1
, nata in [...] il [...], e del Sig.
[...] [...]
, nato a [...] / Al Haram (Egitto) il 30.10.2024. Persona_2
2. Rigetta la domanda risarcitoria.
3. Compensa le spese.
Roma 04/06/2025
Il Giudice
SI AR
Pag. 6 di 6