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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1037/2022 R.G. promosso
DA
(P. IVA ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
amministratore unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. G. P.
Boscarino
Appellante
CONTRO
(P. IVA ) in Controparte_1 P.IVA_2
persona legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Schilirò
Appellato
OGGETTO: sgravi contributivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29 novembre 2021 la società attiva nel Parte_1
settore edile, adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Catania chiedendo di accertare e riconoscere il suo diritto al recupero di quanto versato in favore dell' , accertando l'infondatezza della pretesa contributiva di quest'ultimo; CP_2
chiedeva, dunque, l'annullamento del provvedimento con il quale l' aveva CP_2 contestato un'irregolarità contributiva relativa al periodo 9/2019, per un debito complessivamente pari ad euro 3.819,96, e delle note di rettifica precedentemente emesse.
La società resistente esponeva che l' , tramite notifica del provvedimento CP_2
sopra citato, aveva contestava l'esistenza di un'irregolarità contributiva determinata dal venir meno dei requisiti di accesso alle agevolazioni fiscali previste per le nuove assunzioni, chiedendo il recupero degli sgravi contributivi. Riteneva, tuttavia, che tale circostanza fosse imputabile alla indicazione erronea, per mero disguido, della data di inizio dei lavori edili presso un cantiere sito in Pedara, mentre l'assunzione di un lavoratore, con la qualifica di muratore, era avvenuta correttamente in data antecedente l'inizio dei lavori.
Rappresentava, ancora, che, per la necessità di ottenere il rilascio di Per_1
positivo, nel frattempo sospeso, - pur ritenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (
ANPAL) del 19 aprile 2019, n. 178 denominato “Occupazione sviluppo Sud” per l'anno 2019 - si era risolta a saldare il debito, chiedendo, tuttavia, all' , con CP_2
successivo ricorso amministrativo del 21.01.2021 la restituzione di quanto pagato.
Il giudice così adito, con sentenza n.1784/2022, pubblicata in data 11 maggio
2022, ricostruito, sotto il profilo normativo, il sistema degli sgravi contributivi, rilevava che la L. n. 296 del 2006, per la fruizione del beneficio, oltre alle singole fattispecie giustificative, richiedeva il possesso del documento unico di regolarità contributiva;
che l , riscontrando un'irregolarità nella fruizione di tali CP_2
agevolazioni, correttamente procedeva a darne comunicazione, invitando, a norma degli artt. 6 e 7 del d.m. n.27 del 24 ottobre 2007, a sanare l'irregolarità; che la mancata sanatoria nei termini imposti dalla normativa aveva comportato la sospensione del il quale veniva rilasciato solo a seguito del versamento della Per_1
somma pretesa. Riteneva, tuttavia, che la società non avesse dato prova del possesso dei requisiti previsti dalla normativa richiamata per godere delle agevolazioni contributive, in particolare della veridicità dell'assunto secondo il quale l'indicazione della data di inizio dei lavori fosse imputabile ad un mero errore materiale e l'assunzione del dipendente in regime agevolato fosse avvenuta correttamente.
Avverso detta sentenza proponeva appello la con Parte_1
ricorso depositato in data 9 novembre 2022, cui resisteva l' . CP_2
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per totale carenza di motivazione in fatto e in diritto lamentando che il primo decidente, in violazione degli artt. 132 e 118 disp att. c.p.c. nonché dell'art. 36 del d.lgs.
31.12.1992 in relazione all'art. 360, primo comma n. 1 c.p.c. e, quindi, del principio costituzionalmente tutelato ex art. 111 Cost., concentrando in poche righe la motivazione della sentenza, è giunto a ritenere che non sia stata fornita prova del possesso dei requisiti previsti per godere delle agevolazioni, senza esplicitare le ragioni di tale conclusione e omettendo di esaminare delle circostanze che, ove valutate correttamente, avrebbero condotto ad un giudizio differente.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nella valutazione delle risultanze istruttorie. Rileva che il disconoscimento dei benefici contributivi da parte dell' è frutto di un mero CP_2
errore materiale, che il giudice avrebbe potuto giungere a questa conclusione se avesse correttamente valutato la documentazione prodotta in quanto idonea a provare la legittima fruizione delle agevolazioni. Rappresenta che, per mero disguido, il direttore dei lavori della società ha indicato erroneamente l'inizio di attività presso un cantiere sito in Pedara;
che, con nota dello stesso committente, è stato chiarito che la data di inizio denunciata riguardava l' esecuzione e posa in opera di impianti idrici ed elettrici, mentre l'inizio delle opere edili avveniva successivamente in data
10.09.2019; che in relazione a quella data l'assunzione del lavoratore con qualifica di muratore è avvenuta regolarmente, il 06.09.2019, prima dell'inizio dei lavori stessi;
che la Cassa Edile, dando atto dell'errore meramente formale, ha rilasciato Per_1
positivo in data 16.10.2019 e di nuovo in data 15.11.2019.
Deduce, infine, la mancata considerazione delle sentenze prodotte ritenute rilevanti ai fini della controversia, con particolare riferimento alle sentenze nn.
1373/2020 e 1957/2020, con le quali il Giudice del lavoro di Milano ha statuito che non bastano meri inadempimenti formali per revocare agevolazioni e per il diniego del DURC.
3. L'appello è infondato.
3.1 La prima censura non è condivisibile: il tribunale ha esplicitato chiaramente, sebbene sinteticamente, le ragioni della decisione richiamando il principio dell'onere della prova in materia di sgravi contributivi, posto a carico di chi invoca il diritto al beneficio e ritenendo che nel caso in esame la società non lo avesse assolto (“…a fronte dell'eccepita irregolarità contributiva quale causa ostativa alla fruizione degli sgravi contributivi, la società ricorrente non ha fornito mezzi di prova idonei a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alle agevolazioni contributive. In particolare nessun elemento di prova è stato a sostegno dell'assunto secondo cui l'indicazione della data di inizio dei lavori sia stata frutto di un mero disguido e che quindi l'assunzione del dipendente in regime agevolato sia avvenuta correttamente. In conclusione la ricorrente, che ha ottenuto il rilascio del
DURC positivo a seguito della tardiva sanatoria del debito, non ha fornito alcuna prova diretta a confutare nel merito la pretesa creditoria per l'indebito godimento delle agevolazioni contributive di cui chiede la restituzione”).
L'erroneità o meno di tale argomentazione riguarda il secondo motivo di appello e non si traduce certamente in difetto di motivazione della pronuncia.
3.2 Quanto al secondo motivo di appello l'istituto ha disconosciuto gli sgravi per la mancanza del presupposto previsto dall'art. 1 comma 1175 l. n. 296/2006, ai sensi del quale “1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
La norma, quindi, condiziona il godimento degli sgravi contributivi ad un ulteriore presupposto, ossia la regolarità contributiva;
la sua ratio è quella di favorire il regolare pagamento dei contributi ed evitare in tal modo ritardi od omissioni contributive.
Come già osservato dal primo giudice e non contestato dalla società appellante, al fine di affermare il diritto agli sgravi il contribuente ha l'onere di provarne tutti i presupposti, poiché “essendo il pagamento dei contributi un'obbligazione nascente dalla legge, spetta al debitore dimostrare il suo esatto adempimento e, quindi, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio contributivo l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2020, n.15639).
Nel caso di specie l'irregolarità contributiva che ha dato luogo al disconoscimento degli sgravi relativi al mese di settembre 2019, riguarda i versamenti da effettuare alla Cassa Edile non regolari, come emerge dal DURC negativo del 16.10.2019.
Dunque la società, in virtù della previsione dell'art. 1 comma 1175 l. n.
296/2006, avrebbe dovuto provare la regolarità dei versamenti alla Cassa Edile nei periodi precedenti il mese di settembre 2019.
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita. Invero, i DURC positivi prodotti dalla società appellante sono emessi il primo su richiesta del 18.6.2019, il secondo su richiesta 15.11.2019, mentre quello negativo allegato dall' è stato emesso su CP_2
richiesta del 16.10.2019. D'altro canto la stessa società riconosce che ci sia stata un'irregolarità con la Cassa Edile, ma l'addebita ad un errore nella dichiarazione della data di inizio dei lavori edili e a tal fine allega dichiarazione del committente, alla quale non può essere attribuito alcun valore probatorio. In ogni caso non è provato, in assenza di attestazione in merito della Cassa Edile, che il DURC negativo del 16.10.2019 sia dipeso da tale preteso errore. Infine, non assume rilevanza la circostanza che nel DURC negativo del 16.10.2019 l'importo della irregolarità con la
Cassa edile sia pari a zero, essendo specificato nello stesso documento che trattasi di importo non determinabile.
4. Non essendo stato assolto l'onere probatorio a carico della società, la pronuncia di rigetto del tribunale va confermata.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00 in ragione dell'attività difensiva espletata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in €
1.458,00, oltre spese generali;
ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025.
Il Presidente estensore
dott.ssa Graziella Parisi