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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dall'11 giugno 2025, ex art 281 sexies comma III cpc, a seguito dell'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2229/2022 di R.G., promossa da: sig. (CF: ) rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Luca Matrone (C.F. ) e presso il suo CodiceFiscale_2 studio domiciliato in Torre Annunziata (Napoli) al Corso Umberto I, 242 cui si rinvia per le comunicazioni e notificazioni previste dalla legge al numero di fax 081.1997.06.41 e all'indirizzo PEC:
giusta mandato in atti Email_1
- Opponente - contro
Sig. (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Daniela Lazzati (c.f.
) di Milano, Via Fontana n. 22 (fax 02/54.12.15.76, pec: C.F._4
, presso lo studio della quale elegge Email_2 domicilio ( comunicazioni / notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: oppure al Email_2 seguente numero di fax: 02/54.12.15.76)
- Opposto –
CONCLUSIONI
Per l'Opponente: “In via preliminare, in rito: a) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; b) dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle Imprese di Milano, con revoca del decreto ingiuntivo n. 375/2022; c) dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lodi, con revoca del medesimo decreto;
Nel merito: d) accertare e dichiarare la simulazione del contratto, con conseguente nullità o inefficacia nei confronti del sig. e revoca CP_1 del decreto ingiuntivo;
e) in subordine, revocare il decreto per difetto di prova del credito azionato;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'Opposto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione così giudicare: I) in via principale e preliminare1)
1 Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 375/2022, RG n. 800/2022, emesso da Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022 e notificato il 20/3/2022, essendo la proposta opposizione del tutto carente di prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché del tutto infondata, come ampiamente dimostrato dai documenti prodotti. 2) Rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio formulate da parte convenuta, essendo destituite di fondamento per i motivi tutti esposti in narrativa: per l'effetto confermare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Pavia. II) in via principale nel merito 3) Rigettare l'opposizione e le domande tutte con la stessa proposte dal Sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
375/2022, RG n. 800/2022 emesso dal Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022 e notificato il 29/3/2022, condannando l'opponente al pagamento in favore del Sig. CP dell'importo di € 407.597,00= oltre gli interessi moratori maturati e
[...] maturandi dalla data di scadenza dell'obbligazione al saldo ed oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 4.185,00= per compensi, € 634,00= per esborsi, spese generali 15%, cpa, iva oltre le successive occorrende. III) in via subordinata preliminare 4) Rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio formulate da parte opponente, essendo destituite di fondamento per i motivi tutti esposti in narrativa: per l'effetto confermare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Pavia. IV) in via subordinata nel merito 5) Rigettare l'opposizione e le domande tutte con la stessa proposte dal Sig. in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. 6) Previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 CP dell'importo di € 407.597,00= a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo. V) in ogni caso Con il riconoscimento del compenso professionale del presente giudizio, come da DM n. 147/2022”.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2022 il Sig Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2022, emesso dal Tribunale Civile di Pavia, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del Sig della somma di € 407.605,40 oltre interessi, Controparte_2 spese e compensi professionali, per la mancata restituzione di un prestito di denaro tra privati del 19.12.2018, da restituire entro e non oltre il 30.10.2019 .
In particolare Parte opponente, il Sig eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'incompetenza funzionale del favore del Tribunale delle Imprese di Milano, nonchè l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi e, nel merito, la simulazione relativa del citato contratto di prestito, e deduceva :
-di essere un noto manager nel campo dell'Industria farmaceutica e di aver per anni condotto l'area commerciale della Parte_1
2
[...] - che, dal 2017 sino al 31 gennaio 2019, dopo essere stato contattato dal sig.
[...]
, parte opposta, aveva ricoperto il ruolo di Direttore Generale CP della società RG CE s.r.l., rilevando il 15 % delle quote della stessa con la società VI S.r.l., di cui risultano azionisti i propri figli,
[...]
e CP_3 Controparte_4
- che le restanti quote di maggioranza, della BGR CE, pari all'85%, erano di proprietà della società fondata dai genitori di Controparte_5
Parte Opposta il Sig ( i Sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 [...]
) Parte_3
- che il Sig. , parte opposta, era stato amministratore della Controparte_2
RG, e di fatto amministratore della e, al fine di Controparte_5 risanare la situazione finanziaria, oramai quasi irrimediabilmente compromessa della RG CE s.r.l., aveva deciso di acquistare una società con sede in Spagna, la il desiderio di risollevare la Brg era Controparte_6 condiviso dal sig. parte opponente, che si mostrò disponibile a Controparte_1 ricoprire la carica di amministratore della nuova compagine societaria
- che la strategia del , parte opposta, per risollevare la RG Controparte_2 consisteva nell'acquistare attraverso suoi contatti, una società spagnola con referenze bancarie, per riuscire ad ottenere con essa un finanziamento e, con la liquidità della stessa, appianare la situazione debitoria della RG CE s.r.l., oltre che recuperare le somme anticipate: per ottenere i finanziamenti, la avrebbe dovuto avere della liquidità sul conto Controparte_6 bancario e il sig. si occupò di finanziare CP Controparte_6 con proprie risorse personali, salvo poi recuperarle una volta ottenuti i
[...] finanziamenti
- che il contratto azionato, in fase monitoria, dal , come Controparte_2 prestito personale tra privati, era, quindi, un contra tito: in questo contesto, per giustificare le ingenti somme che venivano bonificate dal sig. le parti pensarono di sottoscrivere un mutuo infruttifero, CP legando la restituzione dello stesso all'ottenimento del finanziamento da parte della , tali somme venivano bonificate sul conto Controparte_6 della lle del sig. il quale si Controparte_1 impegnava a girare le somme dal proprio conto personale alla
[...] così come avvenuto Controparte_6
-che il sig. riponendo piena fiducia nel , nonché interesse nel CP_1 CP salvataggio di RG CE ( oltre ad esserne il direttore deteneva con la società di famiglia il 15% delle quote), accettò di sottoscrivere il contratto
- che il sig. era il vero regista dell'operazione, in quanto non CP intendeva comparire in prima persona, attese le note vicende della RG CE S.r.l. di proprietà della sua famiglia da egli amministrata, ma soprattutto non voleva che, mediante un finanziamento diretto, le proprie risorse finanziarie fossero assorbite dai debiti della RG CE S.r.l. e, quindi, dai suoi creditori
3 - che il sig. pianificava l'operazione di salvataggio Controparte_2 dell'azienda, con la costituzione della rispetto Controparte_6 alla quale esercitava, in esclusiva, poteri di direzione, di gestione, di controllo contabile e finanziario : egli aveva sempre detenuto il dispositivo di home banking per emettere bonifici mediante i quali pagava i viaggi in Spagna ed a Londra, oltre a pagare i mediatori e ad organizzare riunioni ( in allegato clip audio n.0002448, nella quale il impartisce direttive sul come CP procedere per finanziamento della società che avrebbe salvato la RG CE s.r.l.; la n. 0002463 dove lo stesso interagisce con una persona con la quale ha organizzato il finanziamento e la n. 0002465, dove lo stesso dà istruzione sulle modalità di gestione dei rapporti per l'ottenimento dello stesso)
-che ad oggi però, la non ha ricevuto alcun Controparte_6 finanziamento e la società RG CE S.r.l. è fallita con sentenza n. 14/2020
- che il sig. , atteso il fallimento del suo progetto, intende ad oggi CP fraudolentemente recuperare le somme investite, facendo leva sul contratto simulato tra le parti ( fatti per i quali Parte opponente ha proposto querela ex art 640 cpc ).
Concludeva parte Opponente il Sig chiedendo, nel merito, di Controparte_1 accertare e dichiarare la simulazio ontratto di prestito del 19.12.2028 e, pertanto, la nullità e/o inefficacia dello stesso nei confronti del sig. , e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
375/2022, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Parte Opposta, il Sig , contro deducendo Controparte_2
l'infondatezza delle eccezioni preliminari, sul rilievo che il rapporto giuridico di cui è causa è intercorso tra privati ed è del tutto estraneo ad un rapporto societario , nonché che vi è una perfetta coincidenza tra contabili dei bonifici ed importo, di cui è stata chiesta la restituzione, con competenza del Giudice del domicilio del creditore, e, nel merito che:
-Parte Opponente il sig ha lavorato presso la per un Controparte_1 Pt_1 certo periodo e, proprio o, il Sig. , Parte Controparte_2
Opposta, lo conosceva;
non è, invece, vero che i due si conoscevano nel 2017 quando, a detta di controparte, il Sig. avrebbe contattato il Sig. CP per fargli ricoprire il ruolo di Direttore Generale della RG: in realtà CP_1
i due si conoscevano anni prima – più precisamente nel 2013 - quando il Sig. lavorava appunto in ed il Sig. era dipendente della CP_1 Pt_1 CP
CE IG RL (dal 2005 al 2014), di cui successivamente diventava Amministratore Delegato
-la CE IG RL era, all'epoca, cliente della e, per tale Pt_1 motivo, lavorando entrambi nel commerciale, i Sig.ri , parte opposta, CP
e parte opponente, si conoscevano nell'anno 2013. Si Controparte_1 in li stessi un buon rapporto, che con il tempo diventava non solo professionale, ma, anche, di amicizia
4 , già, nel 2014, investiva denaro in un progetto che il Sig. CP CP
– unitamente al Sig. – aveva in Brasile: occorreva Controparte_1 Persona_1 acquistare un terreno ed il Sig. che aveva necessità di Controparte_1 recuperare denaro, si rivolgeva al Sig. che investiva € Controparte_2
100.000,00 nel progetto, senza peraltro mai ottenere nulla dallo stesso
-quanto alla RG CE, con l'ausilio del Sig. ex Persona_2 informatore del farmaco presso la , il Sig. entrava in Pt_1 Controparte_1 contatto con la famiglia proprietaria della RG CE, sita a Per_3
Grosseto. Siccome la famiglia era impegnata anche su altri fronti, Per_3 aveva intenzione di vendere la RG
- il Sig. lavorava ancora in Pizeta Pharma, ed avendo paura che detta CP_1 società gli facesse causa per concorrenza sleale, non voleva in alcun modo comparire in prima persona, nell'acquisto della RG e non voleva assumere cariche, ancora una volta, lo stesso si rivolgeva al suo amico, il Sig. CP appunto, per ottenere ciò che voleva: ossia acquisire la RG CE e farne la propria società
-il Sig. non aveva alcun interesse ad acquisire la RG CE, CP essendo all'epoca (nel 2017) Amministratore Delegato della CE IG RL, che gli corrispondeva un compenso mensile di € 15.000,00 e che dunque impegnava per intero il suo tempo lavorativo: volendo aiutare il proprio amico, si diceva disponibile a fare l'operazione, con Controparte_2
l'accordo che – una volta acquisita la società BGR CE e portata la stessa a fare utili – avrebbe ceduto le quote al Sig. che ne Controparte_1 sarebbe divenuto così unico proprietario
-anche i genitori di avevano una società operante in ambito Controparte_2 farmaceutico, la , della quale però lui non faceva parte, né Controparte_5 come socio, né re, così proponeva agli stessi di effettuare l'acquisto della RG, per fare un piacere al suo amico ed i Controparte_1 genitori acconsentivano, trattandosi comunque di un investimento che avrebbero recuperato al momento della cessione della quota al Sig. CP_1
-quest'ultimo costituiva una società ad hoc per acquistare la Controparte_1 propria parte VI RL, nella quale non compariva per i motivi precisati, indicando come soci i due figli
-l'accordo veniva raggiunto e la RG CE veniva acquisita per l'85% da e per il 15% dalla VI: l'accordo tra il Sig. Controparte_5 CP_1 ed il Sig. era che, quando la RG avesse iniziato a produrre utili, CP vrebbe ceduto la propria quota alla VI o a lui Controparte_5 personalmente, che ne sarebbe quindi divenuto l'unico proprietario
-una volta acquisita la RG, il Sig. lasciava la Pizeta Pharma e si CP_1 assumeva come Dirigente. Il sig non voleva rivestire la carica di CP_1
Amministratore in RG CE, considerando che l'Inps – in caso di cumulo tra lavoro subordinato e cariche societarie (soprattutto di Amministratore Unico) nega la natura subordinata del rapporto e quindi non
5 accetta la contribuzione. Inoltre c'era il problema della Pizeta Pharma, dalla quale temeva un'azione di concorrenza sleale.
-così ha dovuto, anche, rivestire la carica di Amministratore Controparte_2
Unico, fino al momento in cui vi sarebbe stata la cessione della quota di
[...]
: il Sig. , che aveva molte reticenze ad accettare CP_5 CP carica, essendo già Amministratore della CE IG, si lasciava convincere dal Sig. il quale anzitutto lo rassicurava sul fatto che non CP_1 avrebbe dovuto fare nulla, in quanto si sarebbe occupato lui, il sig CP_1 della gestione della società RG CE, ed in secondo luogo – pur non riconoscendo al , alcun compenso per la carica – gli Controparte_2 assicurava che tutti i prodotti che avrebbe preso in gestione con la RG, li avrebbe fatti gestire dalla logistica della CE IG
-lo stesso non aveva alcun vantaggio personale dall'acquisto Controparte_2 dell'85% della RG ma, indirettamente, ne avrebbero beneficiato i suoi genitori quando la avrebbe ceduto la propria quota al Sig. o Controparte_5 CP_1 alla Vipha lle previsioni, avrebbe dovuto prendere l momento in cui la RG avesse iniziato a produrre utili.
-parte Opponente, il Sig. pertanto, pur avendo formalmente solo il CP_1 ruolo di dirigente della RG, ne era Amministratore di fatto, essendo lui a gestire la società e, come Dirigente – aveva uno stipendio di 4 mila euro netti al mese, auto aziendale come benefit, carta di credito aziendale, previdenza, assistenza, ecc. Inoltre apriva un ufficio della RG a Casalpusterlengo, a due passi dalla sua residenza, mentre a Pavia - dove invece lavorava e risiedeva il Sig. (per l'esattezza a Copiano, in provincia di Pavia) - la RG non CP aveva alcun ufficio: la RG era un progetto di Parte Opponente, il Sig.
e non di Parte Opposta, il Sig. vi si trovava coinvolto solo CP_1 CP ed esclusivamente per aiutare un amico
-inizialmente le cose andavano bene: la RG aumentava le vendite ed il fatturato, ma non faceva utili, perché le spese erano eccessive: il Sig. CP nulla percepiva per la carica formalmente rivestita di Amministratore, quindi non rappresentava un costo per la RG, che, purtroppo, essendo sempre in sofferenza, nel giro di poco tempo si trovava nella necessità di ottenere un finanziamento.
-a questo punto parte opponente il Sig. – che nella RG aveva CP_1 investito parecchio denaro, € 300.000,00, circostanza questa sottaciuta dallo stesso (cfr. finanziamento VI del 28/9/2017, doc.to n 30) iniziava a preoccuparsi, per cui si attivava per trovare un finanziamento presso diversi istituti bancari: richieste tutte rifiutate, , o perché la società aveva i bilanci in perdita, o perché era una start up, e non vi era pertanto fiducia nella stessa. Quando anche la – Banca del Sig. – rifiutava il CP_7 CP_1 finanziamento, lo stesso si rivolgeva, a parte Opposta, il Sig. ; CP
-visto dunque che, in Italia, il Sig. non riusciva ad ottenere un CP_1 finanziamento e la situazione della sempre più critica, lo stesso chiedeva al Sig. se poteva aiutarlo a trovare qualcuno che CP
6 finanziasse la RG, rivolgendosi anche all'estero, viste le difficoltà che aveva incontrato in Italia: così ed il Sig. venivano presentati al CP CP_1
Sig. una persona che gestiva società in Spagna e il Sig. Persona_4 CP_1 decideva di percorrere la strada spagnola, che gli aveva indicato lo stesso, e che gli avrebbe consentito di ottenere il finanziamento negatogli in Italia
-questo era dunque il progetto di Parte Opponente il Sig. Controparte_1 ottenere un finanziamento in Spagna (non riuscendo ad ottenerlo in Italia) per finanziare la RG, acquistare la quota della e mettere al Controparte_5 sicuro i 300.000,00 euro, che aveva già investito nella stessa e che temeva di perdere in caso di fallimento della RG
- non risponde pertanto al vero quanto affermato da Parte Opponente sig ossia che era la strategia di parte Opposta, del Sig, fosse CP_1 CP quella di acquisire - attraverso i suoi contatti - una società spagnola che potesse ottenere il finanziamento per ripianare la situazione debitoria della RG: l'interesse a ripianare la situazione debitoria della RG era del Sig.
visto che era stato lui a voler comprare la RG, che doveva diventare CP_1 la sua società, subentrando a , nella quota di proprietà e Controparte_5 visto che ci aveva già investito 300.000,00 euro.
- il Sig. non aveva alcun interesse personale all'operazione, anche in CP quanto estraneo alla , non essendone, né socio, né Controparte_5 amministratore, bensì orto di parentela ai soci. Il Sig. dava quindi il via all'operazione in Spagna - che sarebbe stata gestita CP_1 dal Sig. - che prevedeva l'acquisizione di una società in loco, la quale Per_4 avrebbe, poi, chiesto il finanziamento che serviva all'opponente per acquisire la RG e ripianare i debiti al fine di evitarne il fallimento.
-veniva così acquistata in Spagna la , di cui il Sig. Controparte_6 diveniva socio ed amminist nulla aveva CP_1 CP
a che vedere con detta società, essendone del tutto estraneo e restando estraneo anche alle formalità di acquisto
-il Sig. il Sig. ed il Sig. si recarono in CP_1 Persona_4 CP_8
Spagna per la predisposizione dei documenti necessari all'acquisto della società. Veniva anzitutto fatta la richiesta del c.d. N.I.E. - numero identificativo degli stranieri (che si produce quale doc.to n. 31) – rilasciato al Sig. CP_1 che gli avrebbe consentito di aprire il conto in banca, di acquistare la società, di firmare i contratti, insomma di operare in Spagna. Poi il Sig. CP_1 acquistava la (cfr. estratto atto di acquisto, che si Controparte_6 produce qual ministratore (cfr. informacion del la compania, che si produce quale doc.to n. 33). Il Sig. , pertanto, non CP aveva nulla a che fare con la e, come tale, non aveva alcuna CP_6 possibilità di disporre dei conti bancari della stessa, non risultando censito in banca e non potendo quindi compiere operazioni.
-una volta acquisita la , il Sig. faceva presente al Sig. CP_6 Per_4 CP_1 che, per ottenere il fi to, occ che sul conto della fossero disponibilità e che venisse movimentato;
l'opponente sig però CP_1
7 non aveva la necessaria liquidità e, pertanto, si rivolese al Sig. CP arrivando così alla stipula del contratto di prestito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
-il Sig. versava al Sig. l'integralità dell'importo di cui al CP CP_1 contrat ifici (doc.ti da n. ) intestati direttamente allo stesso ovvero alla (di cui era Amministratore Unico il Sig. CP_6 CP_1 ovvero ad altre società che l'opponente sig indicava, come da piano CP_1 allegato al contratto (cfr. sempre doc.to n. 2): il Sig. prestava, così, CP denaro al Sig. affinché lo stesso, tramite la , di cui era CP_1 CP_6
Amministrator socio), ottenesse il finanziame serviva per rilevare e sanare la RG, come indicato nel contratto di prestito. Gli importi prestati dal Sig. al Sig. servivano a quest'ultimo per CP CP_1 movimentare il conto della affinché le venisse concesso un CP_6 finanziamento
-la gran parte dei bonifici del Sig. era diretta al conto personale del CP
Sig. e non si sa dove sian i questi importi, considerando che CP_1 nell'atto di citazione quest'ultimo si è limitato ad affermare che si era impegnato a girare le somme dal proprio conto personale alla , ma di CP_6 ciò non viene data alcuna prova. Non vi è pertanto prova alcuna che l'opponente abbia trasferito quanto pervenuto sul suo conto personale alla
. Anzi, dal suddetto estratto conto, si evince che il Sig. CP_6 CP_1 effettuava bonifici dal conto della al proprio conto personale, come CP_6 avvenuto in data 22/10/2019 (per euro 2.000,00=) ed in data 28/11/2019 (per euro 650,00=).
-il Sig. non ha alcun potere di operare sulla banca spagnola della CP
, non essendo censito presso la stessa e non ha mai ricevuto alcunché CP_6 da detta banca
- il Sig. non aveva alcuna evidenza di quanto accadeva CP successivamente all'ultimo versamento, previsto dal contratto di prestito, avvenuto nel dicembre 2019; purtroppo l'inizio del 2020, era segnato dalla pandemia di Covid-19, e dai problemi che tutte le società incontravano. Il Sig.
all'epoca ancora amministratore delegato della CE CP
IG (e successivamente consulente esterno della stessa) era impegnato su questo fronte e, pochi mesi dopo, sul terribile rogo che – nel luglio 2020 – distruggeva gran parte della stessa (cfr. articoli di stampa, che si producono quali doc.to unico n. 34). Inoltre, sempre nel 2020, interveniva il fallimento della RG, situazione che – pur non avendo mai gestito la società - lo coinvolgeva in prima persona essendone formalmente l'amministratore
-mentre il Sig. si insinuava nel fallimento per recuperare i propri CP_1 crediti e non aveva alcuna responsabilità essendone solo di fatto l'amministratore, il Sig. non aveva alcun credito da recuperare – non CP avendo mai percepito nemmeno un euro di compenso – ed aveva tutte le responsabilità derivantigli dalla carica
8 non ha mai percepito un solo euro per la carica di amministratore CP della RG, risponde del fallimento della stessa in proprio quale formale amministratore ed ha perso oltre 400 mila euro, considerando l'incertezza sull'effettivo recupero delle somme, visto che non si sa dove sono andate a finire;
ha beneficiato della retribuzione da dirigente presso la RG (€ CP_1
4.000,00 netti/mese, auto aziendale come benefit, carta di credito aziendale, assistenza e previdenza da dirigente, ecc.), non comparendone come amministratore non ha alcuna responsabilità nell'ambito dell'intervenuto fallimento (pur avendo di fatto gestito la società), ha beneficiato di oltre 400 mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire.
-così, solo, nel 2021, a settembre, veniva formalmente chiesta la restituzione del prestito (cfr. doc.to n. 20): laddove le parti avessero inteso condizionare la restituzione del prestito, solo all'ottenimento del finanziamento, non avrebbero messo la parte finale della frase, ossia “si indica come data ultima il 30/10/2019”. L'indicazione di detta frase sta a significare che, laddove il finanziamento non si fosse ottenuto entro detta data, il prestito si sarebbe comunque dovuto restituire: se il Sig. avesse ottenuto il finanziamento prima del CP_1
30/10/2019, avrebbe dovuto restituire il prestito al Sig. in detto CP momento;
se il Sig. non avesse ottenuto il finanziamento, avrebbe CP_1 dovuto restituire il prestito al Sig. entro la data limite del CP
30/10/2019.
-il contratto stipulato tra le parti è assolutamente lecito e non dissimula alcunché; nel caso di specie non vi era alcun accordo, in senso differente, tra le parti, tanto è vero che non esiste la controdichiarazione;
la prova della simulazione relativa poteva essere data unicamente in un modo: ossia producendo la controdichiarazione.
- non sono rilevanti i files audio: file audio n. 2448 ( controparte non precisa né chi parla, né a chi era destinato il messaggio;
si tratta di un vocale WhattsApp registrato dal Sig. (la cui voce lo stesso riconosce) ma non si sa CP indirizzato a chi. Il vocale ha il seguente contenuto: “Comunque poi ci sarà da tornare su anche per ipoteticamente il 19 o il 18 e poi anche la settimana dopo dal 22 al 26 un'altra volta” ); file audio 2463 ( per questo file controparte non ha dato alcuna precisazione, non indicando nemmeno chi sono le persone che parlano, anche dalla telefonata emerge chiaramente che le operazioni bancarie e del finanziamento riguardavano il Sig. mentre il Sig. CP_1 CP doveva andare in Spagna per andare da clienti a consegnare dei campioni di merce ); file audio n. 2565 ( un messaggio vocale inviato dal Sig. al CP
Sig. in risposta ad un precedente messaggio di quest'ult n CP_1 viene prodotto); file audio 2498 ( vocale del Sig. , ma non si sa a chi CP indirizzato;
il contenuto dello stesso è del tutto avulso dal contesto odierno, nel senso che non si parla di finanziamenti, non si parla di conti correnti, non si parla di conto titoli, né di altro che possa in qualche modo essere collegato all'odierna vertenza); file audio 2568 ( vocale del Sig. a non si sa chi;
CP
9 messaggio del tutto generico, nell'ambito del quale non si parla di finanziamenti, di conti correnti, di conti titoli)
Concludeva, nel merito, chiedendo rigettarsi l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine condannarsi il Sig al Controparte_9 pagamento dell'importo di € 407.597,00 a titolo di restituzi a quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo.
All'udienza del 19.10.2022 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza del 20.10.2022 veniva respinta l'istanza ex art 648 cpc sul rilievo che il mutuo doveva ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, e pertanto, con riguardo agli interessi, la domanda avanzata in sede monitoria non poteva ritenersi fondata;
con ordinanza del 31 marzo 2023 veniva respinta l'istanza di ammissione di prove orali e fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
successivamente in data 4 dicembre 2023 il processo veniva riassegnato, con ordinanza del 21.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo “ visti i fatti dedotti e in specifica contestazione, per procedere ad interrogatorio formale del creditore opposto, il sig. come richiesto Controparte_2 da Parte opponente nella memoria ex art 183 n 2 cpc, nonché per interrogatorio libero di entrambe le Parti per chiarimenti”, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, in cui si svolgeva l'interpello del Sig , sentito, anche, in Controparte_2 interrogatorio libero, nonché altres bero del Sig
[...]
previa verifica di accordi conciliativi, il processo è stato trattenuto in CP_1 decisione l'11 giugno 2025, ex art 281 sexies comma III cpc, a seguito di note scritte di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, preliminarmente deve osservarsi che non risultano fondate , entrambe, le eccezioni di incompetenza sollevate da Parte Opponente, posto che il credito azionato in fase monitoria, in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, è basato su un contratto di prestito di denaro tra privati del 19/12/2018.
Né diversamente rileva ai fini della competenza, funzionale e inderogabile, del giudice dell'ingiunzione a conoscere della proposta opposizione la deduzione di Parte Opponente circa la simulazione relativa del citato contratto di prestito, in presenza di rapporti ed attività di carattere societario.
Né elide la competenza territoriale del Tribunale adito il rilievo di Parte Opposta, conseguente alla inesigibilità del credito, per effetto della mancata indicazione del termine di restituzione, e riflessi sulla determinazione degli interessi, posto che nell'ordinanza del 29 0ttobre 2023 risulta “ l'opposizione non risulta fondata su prova scritta in quanto, a prescindere dalla complessa ricostruzione dei rapporti tra le parti e con le società dalle medesime indicate, anche a voler seguire la ricostruzione dei fatti esposta da parte opponente, si dovrebbe escludere
10 l'esistenza di una fattispecie di simulazione relativa: invero l'obiettivo di finanziamento esposto dall'opponente medesimo rientrerebbe semmai nei motivi del contratto di mutuo (così come peraltro esposto nella premessa del contratto stesso) “.
Ancora sul punto nella medesima ordinanza risulta nello specifico “Al riguardo si osserva che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevede il pagamento della somma mutuata in diverse rate, l'ultima delle quali in data 10 dicembre 2019. Non può, pertanto, ritenersi che la data di restituzione sia quella del 30 ottobre 2019 (in quanto antecedente all'ultima rata dei versamenti a titolo di mutuo), che è invece riferita al tempo in cui si prevedeva l'ottenimento dei finanziamenti bancari. Ne deriva che il mutuo deve ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, che quindi deve essere fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.; al riguardo, ai sensi dell'art. 101, II comma, c.p.c., si invitano le parti a prendere posizione nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.. Con il decreto ingiuntivo è stato accolto il ricorso, con il quale sono stati domandati gli interessi a partire dal primo novembre 2019, ma tale domanda non può avere fondamento, proprio in quanto l'ultima rata per il pagamento da parte del mutuante era stata stabilita per il 10 dicembre 2019. Ne deriva che, con riguardo agli interessi, la domanda avanzata in via monitoria non può ritenersi fondata e il decreto ingiuntivo non deve, quindi, essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.”
Ebbene, la complessiva indicazione della predetta ordinanza denota che la provvisoria esecuzione ex art 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto non è stata concessa , con specifico riferimento alla determinazione del calcolo e relativo importo degli interessi, con riferimento al termine di restituzione, invitando i Difensori a prendere posizione sul punto nelle memorie ex art 183 comma VI cpc.
Ora devono compiersi le seguenti osservazioni sul punto
In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11437 del 08/04/2022
Si legge in motivazione della citata ordinanza “Codesta Corte aveva già statuito in epoca risalente - che qui si intende ribadire - che nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione (Cass. n. 2055/1972). Ancora, il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicchè la sentenza
o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un
11 implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020).
In secondo luogo deve osservarsi, nel caso in esame, che, proprio l'analisi testuale del contratto ove si usa l'espressione “ si indica come data ultima il 30/10/2019”, unitamente alla indicazione nell'allegato 1 di tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici, che termina con l'indicazione 10/12/2019 ( e prima 11/10/2019 ) abbia determinato un errore materiale nella indicazione della data ultima di restituzione da intendersi 30/12/2019 e non già 30/10/2019.
Venendo, quindi al merito, deve osservarsi che, testualmente, tale contratto di prestito, denominato nell'intestazione contratto di prestito di denaro tra privati, e stipulato in Lodi il 19 dicembre 2018 tra il signor Controparte_1
e il signor , indica: “premesso che il signor Controparte_2 Controparte_1
Amministratore unico della società spagnola con sede in Controparte_6 via Corsega 284, 08008 Barcelona (spa) vuole rilevare l'azienda italiana dove ad oggi opera come dirigente RG FARMACEUTICA SRL con sede legale in C.so Adda 65, 26900 Lodi, si è rivolto direttamente o indirettamente a più operatori bancari i quali per concedere un finanziamento a medio lungo termine alla
[...]
o al Sig. , chiedono garanzie, tutto ciò premesso, si Controparte_6 Controparte_1 conviene quanto segue: il signor con il presente contratto chiede un Controparte_1 prestito al signor per un importo pari a euro 407.605,40 da Controparte_2 versare sul suo conto o sui nominativi privati o aziende che egli indicherà con le relative date.
Le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la otterranno il Prestito;
si Controparte_1 Controparte_6 indica come data ultima il 30/10/2019.
Nell'allegato 1 indichiamo tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici maggiorate già delle commissioni.”
Ora, secondo quanto dedotto dall'Opponente, il sig Controparte_1 tale contratto di prestito è nullo/ inefficace per simulazione relativa poiché il contratto di prestito è una chiara ed evidente simulazione concordata dalle parti allorché il negozio dissimulato è rappresentato dal finanziamento da parte del sig.
[...] alla RG CE S.r.l., - società di famiglia - per tramite di una CP società estera acquistata ad hoc ed affidata al direttore generale della RG, il sig.
. Controparte_1
…In realtà, il sig. voleva movimentare il conto della CP [...] per ottenere il finanziamento, salvare l'azienda di famiglia e poi Controparte_6 riprendersi i propri soldi.
Parte opponente sottolinea, altresì, che nel contratto simulato – guarda caso – è stabilito che l'obbligo di restituzione del prestito è legato all'ottenimento del finanziamento da parte della Controparte_6
12 ….Ricapitolando, il contratto di prestito è chiaramente un negozio simulato mentre il negozio dissimulato è un atto di finanziamento da parte del sig. CP alla società di famiglia, per tramite di una società estera acquistata ad hoc ed affidata al direttore generale di RG CE S.r.l., il sig. . Controparte_1
Quindi secondo quanto dedotto da Parte Opponente il Sig
[...] sulla base, anche di quanto dettagliatamente sopra indicat CP_1 deduzioni in punto di fatto, tale contratto di prestito, a differenza di quanto testualmente ivi indicato, non aveva, come causa, il prestito della predetta somma di denaro di euro 407.605,40, da parte del Sig in Controparte_2 favore del Sig per consentire a quest'ultimo, già Dirigente di Controparte_1
RG Farmac vare tale azienda italiana, ma , bensì, per consentire al Sig , Amministratore della RG CE Controparte_2 RL di non figurare come diretto finanziatore, e salvare le sorti della società RG CE RL, poi dichiarata fallita con sentenza n 14/2020.
Secondo quanto contro dedotto da parte opposta, il sig CP
, il contratto di prestito non è simulato, perché corrispondente al
[...]
o di Parte Opponente, il Sig. non solo Dirigente, ma Controparte_1
Amministratore, di fatto, della RG CE RL, e che aveva investito una somma di euro 300.000,00 in tale società, di ottenere un finanziamento in Spagna (non riuscendo ad ottenerlo in Italia) per finanziare la RG, acquistare la quota della e mettere al sicuro i 300.000,00 euro, che aveva già Controparte_5 investito nella stessa e che temeva di perdere in caso di fallimento della RG.
Aggiunge sul punto specifico Parte Opposta sig , che Controparte_2 ciò risulta dalle premesse del contratto di prestito: “si addiveniva pertanto alla stipula del contratto di prestito di denaro tra privati (cfr. doc.to n. 2), nelle cui premesse si legge “che il Sig. Amministratore unico della Società Controparte_1 spagnola Districorp Mediterraneo SA con sede in via Corsega 284, 08008 Barcellona, vuole rilevare l'azienda italiana dove ad oggi opera come dirigente: RG FARMACEUTICA SRL, con sede legale in C.so Adda 65, 26900 Lodi;
si è rivolto direttamente o indirettamente a più operatori bancari i quali per concedere un Finanziamento a medio/lungo termine alla o al Sig. Controparte_6
chiedono garanzie”. Queste poche righe dimostrano, in modo Controparte_1 inconfutabile, che era il Sig. a voler rilevare la RG ed a necessitare di un CP_1 finanziamento.
Ebbene la prova dell'asserita simulazione relativa del contratto tra le parti non può essere fornita con testimoni (v. artt. 1417 c.c. e art. 2724 c.c.).
Deve rilevarsi che la finalità sottesa a tale contratto, di incidere finanziariamente sulla RG CE RL, è testuale, perché è indicato nelle premesse del contratto di prestito, che l'operazione di finanziamento doveva essere, in via diretta, in favore della società spagnola Districorp di cui il Sig
parte opponente , era Amministratore o, come si evince dalla CP_1 destinazione del prestito, anche, in favore direttamente del Sig e la CP_1 finalità, ultima, di tale finanziamento, rimaneva, comunque, quella, indicata nel contratto di prestito in favore del Sig di consentire a quest'ultimo, CP_1
13 attraverso tale finanziamento, con il denaro confluito sulla società spagnola di cui era Amministratore la , o confluito sui suoi conti, di CP_1 CP_6 poter, far figurare la consistenza del patrimonio di tale società o del CP_6 suo patrimonio, così ottenere all'estero un finanziamento, e indirettamente e successivamente, poter poi, così consentire al Sig di rilevare l'azienda CP_1 italiana RG FARMACEUTICA SRL, dove il Sig già, operava come CP_1 dirigente.
Di fatto questo progetto avrebbe risollevato il patrimonio della RG CE RL., ma non può non rilevarsi che le premesse del contratto di prestito citato appaiono chiare, e articolate, nell'indicare che il motivo del finanziamento risiedeva nella espressa difficoltà incontrata dal Sig CP_1 che voleva rilevare la BGR CE RL in Italia, nel trovare finanziamenti negli operatori bancari: “operatori bancari i quali per concedere un Finanziamento a medio/lungo termine alla o al Sig. Controparte_6 Controparte_1 chiedono garanzie”.
Quindi il prestito effettuato dal Sig alla Districorp Controparte_2 spagnola, di cui il sig era Amministratore, o il prestito confluito sui CP_1 conti del sig ome “ garanzia “ per poi avere finanziamenti in CP_1 favore della o dello stesso sig che così avrebbe potuto CP_6 CP_1 rilevare la RG CE RL.
Le premesse del contratto indicano chiaramente, e testualmente, che fosse Parte Opponente il Sig a chiedere un finanziamento al Controparte_1
Sig per rilevare l'azienda italiana dove operava come dirigente: Controparte_2
RG FARMACEUTICA SRL.
In questo contesto si inserisce la valutazione di un ulteriore elemento, ovverosia che è incontestato che Parte Opponente il Sig Controparte_1 avesse investito nella predetta società RG CE considerevole di euro 300.000,00 ed è documentalmente provato che la predetta società fosse partecipata , non solo, per l'85% da , Controparte_5 ma, per il 15% dalla VI, quest'ultima riferibile al Sig Controparte_1 essendone come soci i due figli del Sig CP_1
Certamente può ritenersi provato, anche in via di logica deduttiva, ed è in parte incontestato, che vi sia stato un interesse economico della
[...]
( i cui soci sono i genitori del Sig ) alla CP_5 Controparte_2 remuneratività dell'investimento nella RG CE RL , di tal chè , tale partecipazione era finalizzata alla produzione degli utili da parte della RG CE RL .
Tuttavia tali elementi di complessiva analisi dei rapporti commerciali tra le due società non elidono la rilevanza, sia dei dati testuali del contratto di prestito, sia le specifiche, e sopra indicate, deduzioni di parte opposta il Sig
[...]
, che in modo dettagliato, sia negli atti, sia nell'interpello e CP nell'interrogatorio libero, ha indicato nello specifico, come sia sorta la partecipazione della ( i cui soci sono i genitori del Sig Controparte_5
14 ) nella RG CE RL;
come sia nato l'incarico di Controparte_2
Amministratore della RG CE RL in capo al e di Controparte_2
Dirigente in capo al Sig e come sia giunti al citato contratto di CP_1 prestito tra le Parti.
Le predette risultanze sono riscontrate all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024 in cui si è svolto interpello del Sig , sentito, Controparte_2 anche in interrogatorio libero, nonché altresì, interrogatorio libero del Sig
Controparte_1
In interpello il Sig ha dichiarato, “Sul capitolo 9) : “ Controparte_2 non era una scrittura simulata, era un prestito vero e proprio al Sig per CP_1 consentire alla società spagnola del Sig di poter ricevere un finanziamento CP_1 importante, perché in Italia non vi erano banche disposte a concederlo .
Invece, in Spagna, sembrava che vi fossero queste possibilità : ampliando il capitale sociale della società spagnola di tale società sarebbe potuta apparire CP_1 più solida, e, quindi, avrebbe potuto, in questo modo, accedere al credito.
La società RG CE, invece, era una creatura del preciso CP_1
“sulla carta no , non lo era : sulla carta non risulta come socio“. CP_1
Sulla carta era partecipata da società ( riferibile ai miei Controparte_5 genitori ) e da VI ( riconducibile ai figli di ). CP_1
Invece, nella realtà, la RG CE era nata dopo che era CP_1 uscito da altra società , aveva dei problemi di salute , era teso per il suo futuro, e quindi aveva cercato aiuto per acquisire una piccola società e rilanciarla tramite i suoi collaboratori.
Infatti i collaboratori facevano i colloqui per RG CE direttamente con e prendevano accordi con lui. Io, nel momento dell'acquisizione di RG CP_1
CE, sono diventato Amministratore, perché mi ha chiesto questa CP_1 cortesia, perché godendo di fondi pensione, non voleva assumere questo ruolo, volendo continuare a versare i contributi.
Infatti, percepiva uno stipendio ed aveva l'auto aziendale, e tutti CP_1 benefit, a differenza mia, che non percepivo nulla.
Il motivo per cui si è inserita la società dei miei genitori è Controparte_5 questo: siccome RG era una startup e doveva, come da accordi tra e i suoi CP_1 capi area, dare della auto aziendali, non potendo RG accedere al leasing, è dovuta intervenire una società storica come quella dei miei genitori.
Il business plan di in RG non stava raggiungendo i risultati CP_1 preventivati, e siccome i collaboratori, che aveva inserito, percepivano uno CP_1 stipendio considerevole ( parliamo di circa 50 persone con una media di circa 3500,00 euro al mese, più rimborsi e auto aziendali ) la società, non fatturando il preventivato, ha iniziato ad avere delle difficoltà, e dopo un anno e mezzo, ha iniziato a ritardare i pagamenti ai collaboratori.
15 Da lì, si arriva al finanziamento della società spagnola di perché le CP_1 banche in Italia non finanziavano RG CE, e un consulente, che collaborava con RG, ha suggerito questa soluzione, ovverosia questo finanziamento : questo consulente si chiama era all'epoca un consulente. Questo Persona_5 consulente sapeva che questa era la causa del finanziamento.
Sul capitolo 10) no, non è vero , il consulente ci ha presentato questa alternativa e poi, sia io, sia abbiamo incontrato , che ci aveva CP_1 Persona_6 indicato e lui, a sua volta, essendo una persona che si occupa di finanziario, ci Per_5 ha presentato che è poi la persona, che è andata in Spagna con Persona_4 CP_1
e ha gestito tutto con Preciso che io sono andato in Spagna, una sola volta, CP_1 con ma perché ero a Barcellona per motivi di lavoro, ma non mi sono mai CP_1 occupato dei rapporti con gli Istituti di credito.
Sul capitolo 11) no non è vero è registrato a nome di , preciso inoltre CP_1 che vi è un'uscita con prelievo di fatto direttamente da lui e arrivato a lui CP_1
Sul capitolo 12) è stata aperta questa strada della Spagna ed essendo desiderio di risollevare RG CE, in questo percorso, è stato naturale che CP_1 ricoprisse il ruolo di Amministratore. CP_1
Poi, probabilmente, la scelta, tra il fatto che ricoprisse il ruolo di Amministratore, o lui o il Sig dipende da loro questioni. era un Pt_4 Pt_4 collaboratore e uomo di fiducia di e si sentiva in colpa per come era CP_1 CP_1 andata RG CE, perché aveva coinvolto tanti suoi ex collaboratori e aveva chiesto a costoro di lasciare il precedente posto di lavoro e seguirlo nel sogno di RG CE.
Preciso che è sempre stato restio a ricoprire il ruolo di CP_1
Amministratore: gli ho comprato anche un terreno in Brasile, non intestato a lui, però riferibile a ( come indicato nei messaggi in atti ). Non ero presente, CP_1 comunque, al momento dell'atto in Spagna innanzi al Notaio.
Il Sig è stato sentito anche in interrogatorio libero. CP
Il Giudice procede ad interrogatorio libero del Sig CP
Viene esaminato il contratto di finanziamento del 19 dicembre 2018
-Quanti anni aveva all'epoca ? 33
-Che ruolo rivestiva in CE ? Consigliere delegato
-Chi era l'Amministratore all'epoca ? c'era un Cda e Amministratore era
CP_10
-Quindi il prestito era con denaro suo ? sì denaro personale, era l'ultimo aiuto dopo il l'aiuto del Brasile
-Il contratto in rapporto anche all'entità del prestito è molto sintetico , come avete predisposto tale contratto ?
16 un Commercialista ci ha detto che era sufficiente redigere una piccola scrittura privata, poiché il valore dei bonifici, già, denota che via sia un prestito, quindi avevamo redatto questa scrittura, per giustificare i bonifici, anche di fronte alla banca, ma ribadisco che era un finanziamento “
In sede di interrogatorio libero Parte Opponente il Sig Controparte_1 ha dichiarato :
“-Lei ha presentato una querela nei confronti del Sig per i fatti CP oggetto di questo finanziamento ritenendo che tale finanziamento abbia integrato in realtà una truffa ai suoi danni ? Sì è corretto
-Nel rispetto del segreto istruttorio, è stato chiamato per essere sentito a sommarie informazioni , o comunque ha ricevuto avviso di richiesta di archiviazione o decreto di citazione a giudizio ? no nulla di tutto questo, so solo che il nome del Sig
[...]
è stato iscritto nel Registro Noti. CP
-Con riferimento all'oggetto di questo processo e, quindi, alla sussistenza o meno, del credito azionato con decreto ingiuntivo opposto , lei ha ricevuto questa somma di denaro ?
Formalmente questa somma di denaro è stata accreditata su un conto a me intestato, ma nella sostanza non avendo io le credenziali per la gestione anche dell'home banking di questo conto, di fatto, questa somma è stata gestita, solo, dal Sig
CP
Preciso che RG era un progetto e sogno di entrambi, mio e di io CP da parte mia, con i miei capitali, ho introdotto in RG euro 300.000,00 di liquidità e con ha sostenuto delle spese, tra cui le spese delle auto aziendali, ma, CP CP_5 dal canto suo, tutti i contratti fatti da RG se li è presi , quindi le attività patrimoniali, la : quindi è vero che la sosteneva della spese, Controparte_5 CP_5 ma i vari contratti e quindi clienti, diventavano, di fatto, pacchetto clienti della CP_5
e della CE, di cui era Amministratore. CP
-Lei che ruolo aveva in RG ? ero Direttore Generale
-Sceglieva lei i collaboratori di RG? Esercito la mia attività nel settore farmaceutico da oltre trenta anni, e ho avuto importanti esperienze professionali, quindi io mi occupavo dei rapporti con i collaboratori di RG e della operatività della società come Direttore generale per la mia esperienza professionale. Comunque
[...] gestiva la parte finanziaria. CP
-Lei che interesse aveva nel contratto di finanziamento ?
Preciso che la somma indicata nel finanziamento è confluita non su un mio conto personale, ma sul conto intestato alla società spagnola di cui ero Amministratore. Tuttavia le credenziali e la gestione di questo conto è stata effettuata dal e CP lo scopo era solo quello di risollevare RG .
-Ha proposto a di diventare Amministratore della società CP spagnola? Si l'ho detto, ma mi ha detto che era, già, amministratore di RG e di CE IG, e quindi, non voleva ricoprire anche questo ruolo.”
17 Deve osservarsi che è documentalmente provato che le somme indicate nel contratto di prestito siano state versate su conti personali del Sig CP_1
e della società spagnola da lui amministrata: € 128.585,00 su due CP_6
c/c a lui intestati in Italia, presso Banca Centropadana Credito Cooperativo e Mediolanum;
€ 220.000,00 sul c/c di , di cui lo stesso Controparte_6 era Amministratore Unico;
€ 31.500,00 sul c/c intestato a € Per_7
27.500,00 confluivano sul c/c intestato a . Controparte_11
La valutazione complessiva di tali elementi consente di ritenere provato che, come dedotto da Parte Opposta e riscontrato nelle premesse del contratto di prestito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'accordo tra il Sig. CP_1 ed il Sig. era che, quando la RG avesse iniziato a produrre utili, CP avrebbe ceduto la propria quota alla VI o a lui personalmente, che ne sarebbe quindi divenuto l'unico proprietario, ed è in questo complessivo contesto che si colloca il contratto di prestito.
Né diversamente rileva la proposizione della querela da parte del Sig ex art 640 cpc per la quale, allo stato, risulta, già, presentata richiesta CP_1 di archiviazione con opposizione del Sig ex art 408 cpc. CP_1
Né può ritenersi che la restituzione del prestito fosse sospensivamente condizionata all'effettivo conseguimento del finanziamento, giacchè il contratto testualmente prevedeva, come una endiadi, le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la Controparte_1 [...] otterranno il Prestito;
si indica come data ultima il 30/10/2019. CP_6
L'interpretazione letterale e sistematica di tali espressioni non consente di ritenere che l'ottenimento del finanziamento da parte del Sig CP_1 costituisse una condizione cui era subordinata la restituzione del prestito, ma che , l'ottenimento del prestito, così come la data del 30 ottobre 2019 rilevavano come momento a partire dal quale doveva essere restituito il prestito.
Tuttavia deve, sul punto osservarsi, quanto, infine, al termine del contratto di mutuo, e quindi in ordine alla data ultima di restituzione del prestito, che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevedeva , sul punto, le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la otterranno il Controparte_1 Controparte_6
Prestito; si indica come data ultima il 30/10/2019.
Nell'allegato 1 indichiamo tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici maggiorate già delle commissioni”
Dal citato allegato 1 risulta che il pagamento della somma mutuata sarebbe avvenuto, in diverse rate, l'ultima delle quali scadeva in data 10 dicembre 2019.
Ora, esiste quindi una discrasia, già rilevata nell'ordinanza del 20.10.2023 “Al riguardo si osserva che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevede il pagamento della somma mutuata in diverse rate, l'ultima delle quali in data 10 dicembre 2019. Non può, pertanto, ritenersi che la data di
18 restituzione sia quella del 30 ottobre 2019 (in quanto antecedente all'ultima rata dei versamenti a titolo di mutuo), che è invece riferita al tempo in cui si prevedeva l'ottenimento dei finanziamenti bancari. Ne deriva che il mutuo deve ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, che quindi deve essere fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.”
Ancora sul punto risulta nella medesima ordinanza “Con il decreto ingiuntivo è stato accolto il ricorso, con il quale sono stati domandati gli interessi a partire dal primo novembre 2019, ma tale domanda non può avere fondamento, proprio in quanto l'ultima rata per il pagamento da parte del mutuante era stata stabilita per il 10 dicembre 2019”.
Come già rilevato nell'incipit della motivazione della sentenza, esaminando le eccezioni preliminari di incompetenza, l'assenza del termine per la restituzione, non elide l'esigibilità immediata del credito in restituzione della somma mutuata in caso di insolvenza, e tale esigibilità immediata , non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicchè la sentenza
o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020).
Ora, parimenti come precedentemente indicato, ritenuto che la restituzione della somma mutuata non era condizionata all'ottenimento del finanziamento, ma il conseguimento del finanziamento segnava il momento della restituzione ( ove avvenuto in epoca antecedente al 30.10.2019 ), considerato che la somma mutuata doveva essere corrisposta sino al 10 dicembre 2019, deve ritenersi che, nel caso in esame, proprio l'analisi testuale del contratto ove si usa l'espressione “ si indica come data ultima il 30/10/2019”, unitamente alla indicazione nell'allegato 1 di tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici, che termina con l'indicazione 10/12/2019 ( e prima 11/10/2019 ) abbia determinato un errore materiale nella indicazione della data ultima di restituzione: da intendersi 30/12/2019 e, non già, 30/10/2019.
Sotto questo profilo, posto che nel ricorso in fase monitoria gli interessi erano stati richiesti dal 1.11.2019, anziché come sopra indicato da calcolarsi successivamente al termine ultimo di restituzione da indentificarsi nel 30/12/2019, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, limitatamente al calcolo degli interessi, secondo tale ricostruzione della scadenza, dovendosi invece confermare in punto accertamento del credito relativo alla somma oggetto del prestito del 19.12.2018.
In conclusione, deve ritenersi provato il credito del Sig CP
dell'importo di euro 407.597,00 a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al Sig con il contratto del 19/12/2018 Controparte_1 per somma capitale oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza da indentificarsi nel 30.12.2019, ed in parziale accoglimento
19 dell'opposizione proposta dal Sig avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 375/2022, emesso da Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, limitatamente alla data di scadenza e correlativo calcolo degli interessi, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, con condanna del Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 CP
dell'importo di € 407.597,00, a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo.
Le spese di lite in ragione della complessità della ricostruzione in punto di fatto e della soccombenza reciproca in punto fissazione termine per la restituzione, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2022, emesso da CP_1
Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, 2. accertato il credito del Sig dell'importo di euro Controparte_2
407.597,00 a titolo di restituz quest'ultimo prestato al Sig con il contratto del 19/12/2018 per somma Controparte_1 capitale oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza da indentificarsi nel 30.12.2019
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022
4. condanna il Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...] dell'importo di € 407.597,00, a titolo di restituzione CP dell'importo da quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo 5. compensa interamente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso il 10.9.2025.
Sentenza depositata il 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
20
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2229/2022 di R.G., promossa da: sig. (CF: ) rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Luca Matrone (C.F. ) e presso il suo CodiceFiscale_2 studio domiciliato in Torre Annunziata (Napoli) al Corso Umberto I, 242 cui si rinvia per le comunicazioni e notificazioni previste dalla legge al numero di fax 081.1997.06.41 e all'indirizzo PEC:
giusta mandato in atti Email_1
- Opponente - contro
Sig. (c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._3 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Daniela Lazzati (c.f.
) di Milano, Via Fontana n. 22 (fax 02/54.12.15.76, pec: C.F._4
, presso lo studio della quale elegge Email_2 domicilio ( comunicazioni / notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: oppure al Email_2 seguente numero di fax: 02/54.12.15.76)
- Opposto –
CONCLUSIONI
Per l'Opponente: “In via preliminare, in rito: a) sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c.; b) dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale delle Imprese di Milano, con revoca del decreto ingiuntivo n. 375/2022; c) dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Lodi, con revoca del medesimo decreto;
Nel merito: d) accertare e dichiarare la simulazione del contratto, con conseguente nullità o inefficacia nei confronti del sig. e revoca CP_1 del decreto ingiuntivo;
e) in subordine, revocare il decreto per difetto di prova del credito azionato;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'Opposto: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione così giudicare: I) in via principale e preliminare1)
1 Concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 375/2022, RG n. 800/2022, emesso da Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022 e notificato il 20/3/2022, essendo la proposta opposizione del tutto carente di prova scritta e/o di pronta soluzione, nonché del tutto infondata, come ampiamente dimostrato dai documenti prodotti. 2) Rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio formulate da parte convenuta, essendo destituite di fondamento per i motivi tutti esposti in narrativa: per l'effetto confermare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Pavia. II) in via principale nel merito 3) Rigettare l'opposizione e le domande tutte con la stessa proposte dal Sig. e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
375/2022, RG n. 800/2022 emesso dal Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Mariaelena Cunati, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022 e notificato il 29/3/2022, condannando l'opponente al pagamento in favore del Sig. CP dell'importo di € 407.597,00= oltre gli interessi moratori maturati e
[...] maturandi dalla data di scadenza dell'obbligazione al saldo ed oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 4.185,00= per compensi, € 634,00= per esborsi, spese generali 15%, cpa, iva oltre le successive occorrende. III) in via subordinata preliminare 4) Rigettare le eccezioni di incompetenza per materia e per territorio formulate da parte opponente, essendo destituite di fondamento per i motivi tutti esposti in narrativa: per l'effetto confermare la competenza per materia e per territorio del Tribunale di Pavia. IV) in via subordinata nel merito 5) Rigettare l'opposizione e le domande tutte con la stessa proposte dal Sig. in Controparte_1 quanto infondate in fatto ed in diritto. 6) Previa fissazione del termine ex art. 1817 c.c., condannare il Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 CP dell'importo di € 407.597,00= a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo. V) in ogni caso Con il riconoscimento del compenso professionale del presente giudizio, come da DM n. 147/2022”.
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2022 il Sig Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2022, emesso dal Tribunale Civile di Pavia, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento in favore del Sig della somma di € 407.605,40 oltre interessi, Controparte_2 spese e compensi professionali, per la mancata restituzione di un prestito di denaro tra privati del 19.12.2018, da restituire entro e non oltre il 30.10.2019 .
In particolare Parte opponente, il Sig eccepiva, Controparte_1 preliminarmente, l'incompetenza funzionale del favore del Tribunale delle Imprese di Milano, nonchè l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Lodi e, nel merito, la simulazione relativa del citato contratto di prestito, e deduceva :
-di essere un noto manager nel campo dell'Industria farmaceutica e di aver per anni condotto l'area commerciale della Parte_1
2
[...] - che, dal 2017 sino al 31 gennaio 2019, dopo essere stato contattato dal sig.
[...]
, parte opposta, aveva ricoperto il ruolo di Direttore Generale CP della società RG CE s.r.l., rilevando il 15 % delle quote della stessa con la società VI S.r.l., di cui risultano azionisti i propri figli,
[...]
e CP_3 Controparte_4
- che le restanti quote di maggioranza, della BGR CE, pari all'85%, erano di proprietà della società fondata dai genitori di Controparte_5
Parte Opposta il Sig ( i Sigg.ri e Controparte_2 Parte_2 [...]
) Parte_3
- che il Sig. , parte opposta, era stato amministratore della Controparte_2
RG, e di fatto amministratore della e, al fine di Controparte_5 risanare la situazione finanziaria, oramai quasi irrimediabilmente compromessa della RG CE s.r.l., aveva deciso di acquistare una società con sede in Spagna, la il desiderio di risollevare la Brg era Controparte_6 condiviso dal sig. parte opponente, che si mostrò disponibile a Controparte_1 ricoprire la carica di amministratore della nuova compagine societaria
- che la strategia del , parte opposta, per risollevare la RG Controparte_2 consisteva nell'acquistare attraverso suoi contatti, una società spagnola con referenze bancarie, per riuscire ad ottenere con essa un finanziamento e, con la liquidità della stessa, appianare la situazione debitoria della RG CE s.r.l., oltre che recuperare le somme anticipate: per ottenere i finanziamenti, la avrebbe dovuto avere della liquidità sul conto Controparte_6 bancario e il sig. si occupò di finanziare CP Controparte_6 con proprie risorse personali, salvo poi recuperarle una volta ottenuti i
[...] finanziamenti
- che il contratto azionato, in fase monitoria, dal , come Controparte_2 prestito personale tra privati, era, quindi, un contra tito: in questo contesto, per giustificare le ingenti somme che venivano bonificate dal sig. le parti pensarono di sottoscrivere un mutuo infruttifero, CP legando la restituzione dello stesso all'ottenimento del finanziamento da parte della , tali somme venivano bonificate sul conto Controparte_6 della lle del sig. il quale si Controparte_1 impegnava a girare le somme dal proprio conto personale alla
[...] così come avvenuto Controparte_6
-che il sig. riponendo piena fiducia nel , nonché interesse nel CP_1 CP salvataggio di RG CE ( oltre ad esserne il direttore deteneva con la società di famiglia il 15% delle quote), accettò di sottoscrivere il contratto
- che il sig. era il vero regista dell'operazione, in quanto non CP intendeva comparire in prima persona, attese le note vicende della RG CE S.r.l. di proprietà della sua famiglia da egli amministrata, ma soprattutto non voleva che, mediante un finanziamento diretto, le proprie risorse finanziarie fossero assorbite dai debiti della RG CE S.r.l. e, quindi, dai suoi creditori
3 - che il sig. pianificava l'operazione di salvataggio Controparte_2 dell'azienda, con la costituzione della rispetto Controparte_6 alla quale esercitava, in esclusiva, poteri di direzione, di gestione, di controllo contabile e finanziario : egli aveva sempre detenuto il dispositivo di home banking per emettere bonifici mediante i quali pagava i viaggi in Spagna ed a Londra, oltre a pagare i mediatori e ad organizzare riunioni ( in allegato clip audio n.0002448, nella quale il impartisce direttive sul come CP procedere per finanziamento della società che avrebbe salvato la RG CE s.r.l.; la n. 0002463 dove lo stesso interagisce con una persona con la quale ha organizzato il finanziamento e la n. 0002465, dove lo stesso dà istruzione sulle modalità di gestione dei rapporti per l'ottenimento dello stesso)
-che ad oggi però, la non ha ricevuto alcun Controparte_6 finanziamento e la società RG CE S.r.l. è fallita con sentenza n. 14/2020
- che il sig. , atteso il fallimento del suo progetto, intende ad oggi CP fraudolentemente recuperare le somme investite, facendo leva sul contratto simulato tra le parti ( fatti per i quali Parte opponente ha proposto querela ex art 640 cpc ).
Concludeva parte Opponente il Sig chiedendo, nel merito, di Controparte_1 accertare e dichiarare la simulazio ontratto di prestito del 19.12.2028 e, pertanto, la nullità e/o inefficacia dello stesso nei confronti del sig. , e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
375/2022, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituita Parte Opposta, il Sig , contro deducendo Controparte_2
l'infondatezza delle eccezioni preliminari, sul rilievo che il rapporto giuridico di cui è causa è intercorso tra privati ed è del tutto estraneo ad un rapporto societario , nonché che vi è una perfetta coincidenza tra contabili dei bonifici ed importo, di cui è stata chiesta la restituzione, con competenza del Giudice del domicilio del creditore, e, nel merito che:
-Parte Opponente il sig ha lavorato presso la per un Controparte_1 Pt_1 certo periodo e, proprio o, il Sig. , Parte Controparte_2
Opposta, lo conosceva;
non è, invece, vero che i due si conoscevano nel 2017 quando, a detta di controparte, il Sig. avrebbe contattato il Sig. CP per fargli ricoprire il ruolo di Direttore Generale della RG: in realtà CP_1
i due si conoscevano anni prima – più precisamente nel 2013 - quando il Sig. lavorava appunto in ed il Sig. era dipendente della CP_1 Pt_1 CP
CE IG RL (dal 2005 al 2014), di cui successivamente diventava Amministratore Delegato
-la CE IG RL era, all'epoca, cliente della e, per tale Pt_1 motivo, lavorando entrambi nel commerciale, i Sig.ri , parte opposta, CP
e parte opponente, si conoscevano nell'anno 2013. Si Controparte_1 in li stessi un buon rapporto, che con il tempo diventava non solo professionale, ma, anche, di amicizia
4 , già, nel 2014, investiva denaro in un progetto che il Sig. CP CP
– unitamente al Sig. – aveva in Brasile: occorreva Controparte_1 Persona_1 acquistare un terreno ed il Sig. che aveva necessità di Controparte_1 recuperare denaro, si rivolgeva al Sig. che investiva € Controparte_2
100.000,00 nel progetto, senza peraltro mai ottenere nulla dallo stesso
-quanto alla RG CE, con l'ausilio del Sig. ex Persona_2 informatore del farmaco presso la , il Sig. entrava in Pt_1 Controparte_1 contatto con la famiglia proprietaria della RG CE, sita a Per_3
Grosseto. Siccome la famiglia era impegnata anche su altri fronti, Per_3 aveva intenzione di vendere la RG
- il Sig. lavorava ancora in Pizeta Pharma, ed avendo paura che detta CP_1 società gli facesse causa per concorrenza sleale, non voleva in alcun modo comparire in prima persona, nell'acquisto della RG e non voleva assumere cariche, ancora una volta, lo stesso si rivolgeva al suo amico, il Sig. CP appunto, per ottenere ciò che voleva: ossia acquisire la RG CE e farne la propria società
-il Sig. non aveva alcun interesse ad acquisire la RG CE, CP essendo all'epoca (nel 2017) Amministratore Delegato della CE IG RL, che gli corrispondeva un compenso mensile di € 15.000,00 e che dunque impegnava per intero il suo tempo lavorativo: volendo aiutare il proprio amico, si diceva disponibile a fare l'operazione, con Controparte_2
l'accordo che – una volta acquisita la società BGR CE e portata la stessa a fare utili – avrebbe ceduto le quote al Sig. che ne Controparte_1 sarebbe divenuto così unico proprietario
-anche i genitori di avevano una società operante in ambito Controparte_2 farmaceutico, la , della quale però lui non faceva parte, né Controparte_5 come socio, né re, così proponeva agli stessi di effettuare l'acquisto della RG, per fare un piacere al suo amico ed i Controparte_1 genitori acconsentivano, trattandosi comunque di un investimento che avrebbero recuperato al momento della cessione della quota al Sig. CP_1
-quest'ultimo costituiva una società ad hoc per acquistare la Controparte_1 propria parte VI RL, nella quale non compariva per i motivi precisati, indicando come soci i due figli
-l'accordo veniva raggiunto e la RG CE veniva acquisita per l'85% da e per il 15% dalla VI: l'accordo tra il Sig. Controparte_5 CP_1 ed il Sig. era che, quando la RG avesse iniziato a produrre utili, CP vrebbe ceduto la propria quota alla VI o a lui Controparte_5 personalmente, che ne sarebbe quindi divenuto l'unico proprietario
-una volta acquisita la RG, il Sig. lasciava la Pizeta Pharma e si CP_1 assumeva come Dirigente. Il sig non voleva rivestire la carica di CP_1
Amministratore in RG CE, considerando che l'Inps – in caso di cumulo tra lavoro subordinato e cariche societarie (soprattutto di Amministratore Unico) nega la natura subordinata del rapporto e quindi non
5 accetta la contribuzione. Inoltre c'era il problema della Pizeta Pharma, dalla quale temeva un'azione di concorrenza sleale.
-così ha dovuto, anche, rivestire la carica di Amministratore Controparte_2
Unico, fino al momento in cui vi sarebbe stata la cessione della quota di
[...]
: il Sig. , che aveva molte reticenze ad accettare CP_5 CP carica, essendo già Amministratore della CE IG, si lasciava convincere dal Sig. il quale anzitutto lo rassicurava sul fatto che non CP_1 avrebbe dovuto fare nulla, in quanto si sarebbe occupato lui, il sig CP_1 della gestione della società RG CE, ed in secondo luogo – pur non riconoscendo al , alcun compenso per la carica – gli Controparte_2 assicurava che tutti i prodotti che avrebbe preso in gestione con la RG, li avrebbe fatti gestire dalla logistica della CE IG
-lo stesso non aveva alcun vantaggio personale dall'acquisto Controparte_2 dell'85% della RG ma, indirettamente, ne avrebbero beneficiato i suoi genitori quando la avrebbe ceduto la propria quota al Sig. o Controparte_5 CP_1 alla Vipha lle previsioni, avrebbe dovuto prendere l momento in cui la RG avesse iniziato a produrre utili.
-parte Opponente, il Sig. pertanto, pur avendo formalmente solo il CP_1 ruolo di dirigente della RG, ne era Amministratore di fatto, essendo lui a gestire la società e, come Dirigente – aveva uno stipendio di 4 mila euro netti al mese, auto aziendale come benefit, carta di credito aziendale, previdenza, assistenza, ecc. Inoltre apriva un ufficio della RG a Casalpusterlengo, a due passi dalla sua residenza, mentre a Pavia - dove invece lavorava e risiedeva il Sig. (per l'esattezza a Copiano, in provincia di Pavia) - la RG non CP aveva alcun ufficio: la RG era un progetto di Parte Opponente, il Sig.
e non di Parte Opposta, il Sig. vi si trovava coinvolto solo CP_1 CP ed esclusivamente per aiutare un amico
-inizialmente le cose andavano bene: la RG aumentava le vendite ed il fatturato, ma non faceva utili, perché le spese erano eccessive: il Sig. CP nulla percepiva per la carica formalmente rivestita di Amministratore, quindi non rappresentava un costo per la RG, che, purtroppo, essendo sempre in sofferenza, nel giro di poco tempo si trovava nella necessità di ottenere un finanziamento.
-a questo punto parte opponente il Sig. – che nella RG aveva CP_1 investito parecchio denaro, € 300.000,00, circostanza questa sottaciuta dallo stesso (cfr. finanziamento VI del 28/9/2017, doc.to n 30) iniziava a preoccuparsi, per cui si attivava per trovare un finanziamento presso diversi istituti bancari: richieste tutte rifiutate, , o perché la società aveva i bilanci in perdita, o perché era una start up, e non vi era pertanto fiducia nella stessa. Quando anche la – Banca del Sig. – rifiutava il CP_7 CP_1 finanziamento, lo stesso si rivolgeva, a parte Opposta, il Sig. ; CP
-visto dunque che, in Italia, il Sig. non riusciva ad ottenere un CP_1 finanziamento e la situazione della sempre più critica, lo stesso chiedeva al Sig. se poteva aiutarlo a trovare qualcuno che CP
6 finanziasse la RG, rivolgendosi anche all'estero, viste le difficoltà che aveva incontrato in Italia: così ed il Sig. venivano presentati al CP CP_1
Sig. una persona che gestiva società in Spagna e il Sig. Persona_4 CP_1 decideva di percorrere la strada spagnola, che gli aveva indicato lo stesso, e che gli avrebbe consentito di ottenere il finanziamento negatogli in Italia
-questo era dunque il progetto di Parte Opponente il Sig. Controparte_1 ottenere un finanziamento in Spagna (non riuscendo ad ottenerlo in Italia) per finanziare la RG, acquistare la quota della e mettere al Controparte_5 sicuro i 300.000,00 euro, che aveva già investito nella stessa e che temeva di perdere in caso di fallimento della RG
- non risponde pertanto al vero quanto affermato da Parte Opponente sig ossia che era la strategia di parte Opposta, del Sig, fosse CP_1 CP quella di acquisire - attraverso i suoi contatti - una società spagnola che potesse ottenere il finanziamento per ripianare la situazione debitoria della RG: l'interesse a ripianare la situazione debitoria della RG era del Sig.
visto che era stato lui a voler comprare la RG, che doveva diventare CP_1 la sua società, subentrando a , nella quota di proprietà e Controparte_5 visto che ci aveva già investito 300.000,00 euro.
- il Sig. non aveva alcun interesse personale all'operazione, anche in CP quanto estraneo alla , non essendone, né socio, né Controparte_5 amministratore, bensì orto di parentela ai soci. Il Sig. dava quindi il via all'operazione in Spagna - che sarebbe stata gestita CP_1 dal Sig. - che prevedeva l'acquisizione di una società in loco, la quale Per_4 avrebbe, poi, chiesto il finanziamento che serviva all'opponente per acquisire la RG e ripianare i debiti al fine di evitarne il fallimento.
-veniva così acquistata in Spagna la , di cui il Sig. Controparte_6 diveniva socio ed amminist nulla aveva CP_1 CP
a che vedere con detta società, essendone del tutto estraneo e restando estraneo anche alle formalità di acquisto
-il Sig. il Sig. ed il Sig. si recarono in CP_1 Persona_4 CP_8
Spagna per la predisposizione dei documenti necessari all'acquisto della società. Veniva anzitutto fatta la richiesta del c.d. N.I.E. - numero identificativo degli stranieri (che si produce quale doc.to n. 31) – rilasciato al Sig. CP_1 che gli avrebbe consentito di aprire il conto in banca, di acquistare la società, di firmare i contratti, insomma di operare in Spagna. Poi il Sig. CP_1 acquistava la (cfr. estratto atto di acquisto, che si Controparte_6 produce qual ministratore (cfr. informacion del la compania, che si produce quale doc.to n. 33). Il Sig. , pertanto, non CP aveva nulla a che fare con la e, come tale, non aveva alcuna CP_6 possibilità di disporre dei conti bancari della stessa, non risultando censito in banca e non potendo quindi compiere operazioni.
-una volta acquisita la , il Sig. faceva presente al Sig. CP_6 Per_4 CP_1 che, per ottenere il fi to, occ che sul conto della fossero disponibilità e che venisse movimentato;
l'opponente sig però CP_1
7 non aveva la necessaria liquidità e, pertanto, si rivolese al Sig. CP arrivando così alla stipula del contratto di prestito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo;
-il Sig. versava al Sig. l'integralità dell'importo di cui al CP CP_1 contrat ifici (doc.ti da n. ) intestati direttamente allo stesso ovvero alla (di cui era Amministratore Unico il Sig. CP_6 CP_1 ovvero ad altre società che l'opponente sig indicava, come da piano CP_1 allegato al contratto (cfr. sempre doc.to n. 2): il Sig. prestava, così, CP denaro al Sig. affinché lo stesso, tramite la , di cui era CP_1 CP_6
Amministrator socio), ottenesse il finanziame serviva per rilevare e sanare la RG, come indicato nel contratto di prestito. Gli importi prestati dal Sig. al Sig. servivano a quest'ultimo per CP CP_1 movimentare il conto della affinché le venisse concesso un CP_6 finanziamento
-la gran parte dei bonifici del Sig. era diretta al conto personale del CP
Sig. e non si sa dove sian i questi importi, considerando che CP_1 nell'atto di citazione quest'ultimo si è limitato ad affermare che si era impegnato a girare le somme dal proprio conto personale alla , ma di CP_6 ciò non viene data alcuna prova. Non vi è pertanto prova alcuna che l'opponente abbia trasferito quanto pervenuto sul suo conto personale alla
. Anzi, dal suddetto estratto conto, si evince che il Sig. CP_6 CP_1 effettuava bonifici dal conto della al proprio conto personale, come CP_6 avvenuto in data 22/10/2019 (per euro 2.000,00=) ed in data 28/11/2019 (per euro 650,00=).
-il Sig. non ha alcun potere di operare sulla banca spagnola della CP
, non essendo censito presso la stessa e non ha mai ricevuto alcunché CP_6 da detta banca
- il Sig. non aveva alcuna evidenza di quanto accadeva CP successivamente all'ultimo versamento, previsto dal contratto di prestito, avvenuto nel dicembre 2019; purtroppo l'inizio del 2020, era segnato dalla pandemia di Covid-19, e dai problemi che tutte le società incontravano. Il Sig.
all'epoca ancora amministratore delegato della CE CP
IG (e successivamente consulente esterno della stessa) era impegnato su questo fronte e, pochi mesi dopo, sul terribile rogo che – nel luglio 2020 – distruggeva gran parte della stessa (cfr. articoli di stampa, che si producono quali doc.to unico n. 34). Inoltre, sempre nel 2020, interveniva il fallimento della RG, situazione che – pur non avendo mai gestito la società - lo coinvolgeva in prima persona essendone formalmente l'amministratore
-mentre il Sig. si insinuava nel fallimento per recuperare i propri CP_1 crediti e non aveva alcuna responsabilità essendone solo di fatto l'amministratore, il Sig. non aveva alcun credito da recuperare – non CP avendo mai percepito nemmeno un euro di compenso – ed aveva tutte le responsabilità derivantigli dalla carica
8 non ha mai percepito un solo euro per la carica di amministratore CP della RG, risponde del fallimento della stessa in proprio quale formale amministratore ed ha perso oltre 400 mila euro, considerando l'incertezza sull'effettivo recupero delle somme, visto che non si sa dove sono andate a finire;
ha beneficiato della retribuzione da dirigente presso la RG (€ CP_1
4.000,00 netti/mese, auto aziendale come benefit, carta di credito aziendale, assistenza e previdenza da dirigente, ecc.), non comparendone come amministratore non ha alcuna responsabilità nell'ambito dell'intervenuto fallimento (pur avendo di fatto gestito la società), ha beneficiato di oltre 400 mila euro che non ha alcuna intenzione di restituire.
-così, solo, nel 2021, a settembre, veniva formalmente chiesta la restituzione del prestito (cfr. doc.to n. 20): laddove le parti avessero inteso condizionare la restituzione del prestito, solo all'ottenimento del finanziamento, non avrebbero messo la parte finale della frase, ossia “si indica come data ultima il 30/10/2019”. L'indicazione di detta frase sta a significare che, laddove il finanziamento non si fosse ottenuto entro detta data, il prestito si sarebbe comunque dovuto restituire: se il Sig. avesse ottenuto il finanziamento prima del CP_1
30/10/2019, avrebbe dovuto restituire il prestito al Sig. in detto CP momento;
se il Sig. non avesse ottenuto il finanziamento, avrebbe CP_1 dovuto restituire il prestito al Sig. entro la data limite del CP
30/10/2019.
-il contratto stipulato tra le parti è assolutamente lecito e non dissimula alcunché; nel caso di specie non vi era alcun accordo, in senso differente, tra le parti, tanto è vero che non esiste la controdichiarazione;
la prova della simulazione relativa poteva essere data unicamente in un modo: ossia producendo la controdichiarazione.
- non sono rilevanti i files audio: file audio n. 2448 ( controparte non precisa né chi parla, né a chi era destinato il messaggio;
si tratta di un vocale WhattsApp registrato dal Sig. (la cui voce lo stesso riconosce) ma non si sa CP indirizzato a chi. Il vocale ha il seguente contenuto: “Comunque poi ci sarà da tornare su anche per ipoteticamente il 19 o il 18 e poi anche la settimana dopo dal 22 al 26 un'altra volta” ); file audio 2463 ( per questo file controparte non ha dato alcuna precisazione, non indicando nemmeno chi sono le persone che parlano, anche dalla telefonata emerge chiaramente che le operazioni bancarie e del finanziamento riguardavano il Sig. mentre il Sig. CP_1 CP doveva andare in Spagna per andare da clienti a consegnare dei campioni di merce ); file audio n. 2565 ( un messaggio vocale inviato dal Sig. al CP
Sig. in risposta ad un precedente messaggio di quest'ult n CP_1 viene prodotto); file audio 2498 ( vocale del Sig. , ma non si sa a chi CP indirizzato;
il contenuto dello stesso è del tutto avulso dal contesto odierno, nel senso che non si parla di finanziamenti, non si parla di conti correnti, non si parla di conto titoli, né di altro che possa in qualche modo essere collegato all'odierna vertenza); file audio 2568 ( vocale del Sig. a non si sa chi;
CP
9 messaggio del tutto generico, nell'ambito del quale non si parla di finanziamenti, di conti correnti, di conti titoli)
Concludeva, nel merito, chiedendo rigettarsi l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto, in subordine condannarsi il Sig al Controparte_9 pagamento dell'importo di € 407.597,00 a titolo di restituzi a quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo.
All'udienza del 19.10.2022 venivano concessi i termini ex art 183 comma VI cpc, con ordinanza del 20.10.2022 veniva respinta l'istanza ex art 648 cpc sul rilievo che il mutuo doveva ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, e pertanto, con riguardo agli interessi, la domanda avanzata in sede monitoria non poteva ritenersi fondata;
con ordinanza del 31 marzo 2023 veniva respinta l'istanza di ammissione di prove orali e fissata udienza di precisazione delle conclusioni;
successivamente in data 4 dicembre 2023 il processo veniva riassegnato, con ordinanza del 21.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo “ visti i fatti dedotti e in specifica contestazione, per procedere ad interrogatorio formale del creditore opposto, il sig. come richiesto Controparte_2 da Parte opponente nella memoria ex art 183 n 2 cpc, nonché per interrogatorio libero di entrambe le Parti per chiarimenti”, all'esito dell'udienza dell'11.12.2024, in cui si svolgeva l'interpello del Sig , sentito, anche, in Controparte_2 interrogatorio libero, nonché altres bero del Sig
[...]
previa verifica di accordi conciliativi, il processo è stato trattenuto in CP_1 decisione l'11 giugno 2025, ex art 281 sexies comma III cpc, a seguito di note scritte di trattazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ora, preliminarmente deve osservarsi che non risultano fondate , entrambe, le eccezioni di incompetenza sollevate da Parte Opponente, posto che il credito azionato in fase monitoria, in relazione al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, è basato su un contratto di prestito di denaro tra privati del 19/12/2018.
Né diversamente rileva ai fini della competenza, funzionale e inderogabile, del giudice dell'ingiunzione a conoscere della proposta opposizione la deduzione di Parte Opponente circa la simulazione relativa del citato contratto di prestito, in presenza di rapporti ed attività di carattere societario.
Né elide la competenza territoriale del Tribunale adito il rilievo di Parte Opposta, conseguente alla inesigibilità del credito, per effetto della mancata indicazione del termine di restituzione, e riflessi sulla determinazione degli interessi, posto che nell'ordinanza del 29 0ttobre 2023 risulta “ l'opposizione non risulta fondata su prova scritta in quanto, a prescindere dalla complessa ricostruzione dei rapporti tra le parti e con le società dalle medesime indicate, anche a voler seguire la ricostruzione dei fatti esposta da parte opponente, si dovrebbe escludere
10 l'esistenza di una fattispecie di simulazione relativa: invero l'obiettivo di finanziamento esposto dall'opponente medesimo rientrerebbe semmai nei motivi del contratto di mutuo (così come peraltro esposto nella premessa del contratto stesso) “.
Ancora sul punto nella medesima ordinanza risulta nello specifico “Al riguardo si osserva che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevede il pagamento della somma mutuata in diverse rate, l'ultima delle quali in data 10 dicembre 2019. Non può, pertanto, ritenersi che la data di restituzione sia quella del 30 ottobre 2019 (in quanto antecedente all'ultima rata dei versamenti a titolo di mutuo), che è invece riferita al tempo in cui si prevedeva l'ottenimento dei finanziamenti bancari. Ne deriva che il mutuo deve ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, che quindi deve essere fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.; al riguardo, ai sensi dell'art. 101, II comma, c.p.c., si invitano le parti a prendere posizione nelle memorie ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c.. Con il decreto ingiuntivo è stato accolto il ricorso, con il quale sono stati domandati gli interessi a partire dal primo novembre 2019, ma tale domanda non può avere fondamento, proprio in quanto l'ultima rata per il pagamento da parte del mutuante era stata stabilita per il 10 dicembre 2019. Ne deriva che, con riguardo agli interessi, la domanda avanzata in via monitoria non può ritenersi fondata e il decreto ingiuntivo non deve, quindi, essere dichiarato provvisoriamente esecutivo.”
Ebbene, la complessiva indicazione della predetta ordinanza denota che la provvisoria esecuzione ex art 648 cpc del decreto ingiuntivo opposto non è stata concessa , con specifico riferimento alla determinazione del calcolo e relativo importo degli interessi, con riferimento al termine di restituzione, invitando i Difensori a prendere posizione sul punto nelle memorie ex art 183 comma VI cpc.
Ora devono compiersi le seguenti osservazioni sul punto
In tema di mutuo senza indicazione del termine, sussiste il diritto del creditore di esigere immediatamente l'adempimento restitutorio da parte del mutuatario, laddove quest'ultimo sia divenuto insolvente, risultando invece superflua la preventiva fissazione giudiziale del termine per l'adempimento. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 11437 del 08/04/2022
Si legge in motivazione della citata ordinanza “Codesta Corte aveva già statuito in epoca risalente - che qui si intende ribadire - che nel mutuo senza prefissione del termine è applicabile il principio secondo cui è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento, qualora il debitore sia insolvente, essendo in tal caso il creditore abilitato a esigere immediatamente la prestazione (Cass. n. 2055/1972). Ancora, il diritto del creditore di avvalersi della decadenza del debitore dal beneficio del termine e di esigere immediatamente la prestazione ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicchè la sentenza
o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un
11 implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020).
In secondo luogo deve osservarsi, nel caso in esame, che, proprio l'analisi testuale del contratto ove si usa l'espressione “ si indica come data ultima il 30/10/2019”, unitamente alla indicazione nell'allegato 1 di tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici, che termina con l'indicazione 10/12/2019 ( e prima 11/10/2019 ) abbia determinato un errore materiale nella indicazione della data ultima di restituzione da intendersi 30/12/2019 e non già 30/10/2019.
Venendo, quindi al merito, deve osservarsi che, testualmente, tale contratto di prestito, denominato nell'intestazione contratto di prestito di denaro tra privati, e stipulato in Lodi il 19 dicembre 2018 tra il signor Controparte_1
e il signor , indica: “premesso che il signor Controparte_2 Controparte_1
Amministratore unico della società spagnola con sede in Controparte_6 via Corsega 284, 08008 Barcelona (spa) vuole rilevare l'azienda italiana dove ad oggi opera come dirigente RG FARMACEUTICA SRL con sede legale in C.so Adda 65, 26900 Lodi, si è rivolto direttamente o indirettamente a più operatori bancari i quali per concedere un finanziamento a medio lungo termine alla
[...]
o al Sig. , chiedono garanzie, tutto ciò premesso, si Controparte_6 Controparte_1 conviene quanto segue: il signor con il presente contratto chiede un Controparte_1 prestito al signor per un importo pari a euro 407.605,40 da Controparte_2 versare sul suo conto o sui nominativi privati o aziende che egli indicherà con le relative date.
Le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la otterranno il Prestito;
si Controparte_1 Controparte_6 indica come data ultima il 30/10/2019.
Nell'allegato 1 indichiamo tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici maggiorate già delle commissioni.”
Ora, secondo quanto dedotto dall'Opponente, il sig Controparte_1 tale contratto di prestito è nullo/ inefficace per simulazione relativa poiché il contratto di prestito è una chiara ed evidente simulazione concordata dalle parti allorché il negozio dissimulato è rappresentato dal finanziamento da parte del sig.
[...] alla RG CE S.r.l., - società di famiglia - per tramite di una CP società estera acquistata ad hoc ed affidata al direttore generale della RG, il sig.
. Controparte_1
…In realtà, il sig. voleva movimentare il conto della CP [...] per ottenere il finanziamento, salvare l'azienda di famiglia e poi Controparte_6 riprendersi i propri soldi.
Parte opponente sottolinea, altresì, che nel contratto simulato – guarda caso – è stabilito che l'obbligo di restituzione del prestito è legato all'ottenimento del finanziamento da parte della Controparte_6
12 ….Ricapitolando, il contratto di prestito è chiaramente un negozio simulato mentre il negozio dissimulato è un atto di finanziamento da parte del sig. CP alla società di famiglia, per tramite di una società estera acquistata ad hoc ed affidata al direttore generale di RG CE S.r.l., il sig. . Controparte_1
Quindi secondo quanto dedotto da Parte Opponente il Sig
[...] sulla base, anche di quanto dettagliatamente sopra indicat CP_1 deduzioni in punto di fatto, tale contratto di prestito, a differenza di quanto testualmente ivi indicato, non aveva, come causa, il prestito della predetta somma di denaro di euro 407.605,40, da parte del Sig in Controparte_2 favore del Sig per consentire a quest'ultimo, già Dirigente di Controparte_1
RG Farmac vare tale azienda italiana, ma , bensì, per consentire al Sig , Amministratore della RG CE Controparte_2 RL di non figurare come diretto finanziatore, e salvare le sorti della società RG CE RL, poi dichiarata fallita con sentenza n 14/2020.
Secondo quanto contro dedotto da parte opposta, il sig CP
, il contratto di prestito non è simulato, perché corrispondente al
[...]
o di Parte Opponente, il Sig. non solo Dirigente, ma Controparte_1
Amministratore, di fatto, della RG CE RL, e che aveva investito una somma di euro 300.000,00 in tale società, di ottenere un finanziamento in Spagna (non riuscendo ad ottenerlo in Italia) per finanziare la RG, acquistare la quota della e mettere al sicuro i 300.000,00 euro, che aveva già Controparte_5 investito nella stessa e che temeva di perdere in caso di fallimento della RG.
Aggiunge sul punto specifico Parte Opposta sig , che Controparte_2 ciò risulta dalle premesse del contratto di prestito: “si addiveniva pertanto alla stipula del contratto di prestito di denaro tra privati (cfr. doc.to n. 2), nelle cui premesse si legge “che il Sig. Amministratore unico della Società Controparte_1 spagnola Districorp Mediterraneo SA con sede in via Corsega 284, 08008 Barcellona, vuole rilevare l'azienda italiana dove ad oggi opera come dirigente: RG FARMACEUTICA SRL, con sede legale in C.so Adda 65, 26900 Lodi;
si è rivolto direttamente o indirettamente a più operatori bancari i quali per concedere un Finanziamento a medio/lungo termine alla o al Sig. Controparte_6
chiedono garanzie”. Queste poche righe dimostrano, in modo Controparte_1 inconfutabile, che era il Sig. a voler rilevare la RG ed a necessitare di un CP_1 finanziamento.
Ebbene la prova dell'asserita simulazione relativa del contratto tra le parti non può essere fornita con testimoni (v. artt. 1417 c.c. e art. 2724 c.c.).
Deve rilevarsi che la finalità sottesa a tale contratto, di incidere finanziariamente sulla RG CE RL, è testuale, perché è indicato nelle premesse del contratto di prestito, che l'operazione di finanziamento doveva essere, in via diretta, in favore della società spagnola Districorp di cui il Sig
parte opponente , era Amministratore o, come si evince dalla CP_1 destinazione del prestito, anche, in favore direttamente del Sig e la CP_1 finalità, ultima, di tale finanziamento, rimaneva, comunque, quella, indicata nel contratto di prestito in favore del Sig di consentire a quest'ultimo, CP_1
13 attraverso tale finanziamento, con il denaro confluito sulla società spagnola di cui era Amministratore la , o confluito sui suoi conti, di CP_1 CP_6 poter, far figurare la consistenza del patrimonio di tale società o del CP_6 suo patrimonio, così ottenere all'estero un finanziamento, e indirettamente e successivamente, poter poi, così consentire al Sig di rilevare l'azienda CP_1 italiana RG FARMACEUTICA SRL, dove il Sig già, operava come CP_1 dirigente.
Di fatto questo progetto avrebbe risollevato il patrimonio della RG CE RL., ma non può non rilevarsi che le premesse del contratto di prestito citato appaiono chiare, e articolate, nell'indicare che il motivo del finanziamento risiedeva nella espressa difficoltà incontrata dal Sig CP_1 che voleva rilevare la BGR CE RL in Italia, nel trovare finanziamenti negli operatori bancari: “operatori bancari i quali per concedere un Finanziamento a medio/lungo termine alla o al Sig. Controparte_6 Controparte_1 chiedono garanzie”.
Quindi il prestito effettuato dal Sig alla Districorp Controparte_2 spagnola, di cui il sig era Amministratore, o il prestito confluito sui CP_1 conti del sig ome “ garanzia “ per poi avere finanziamenti in CP_1 favore della o dello stesso sig che così avrebbe potuto CP_6 CP_1 rilevare la RG CE RL.
Le premesse del contratto indicano chiaramente, e testualmente, che fosse Parte Opponente il Sig a chiedere un finanziamento al Controparte_1
Sig per rilevare l'azienda italiana dove operava come dirigente: Controparte_2
RG FARMACEUTICA SRL.
In questo contesto si inserisce la valutazione di un ulteriore elemento, ovverosia che è incontestato che Parte Opponente il Sig Controparte_1 avesse investito nella predetta società RG CE considerevole di euro 300.000,00 ed è documentalmente provato che la predetta società fosse partecipata , non solo, per l'85% da , Controparte_5 ma, per il 15% dalla VI, quest'ultima riferibile al Sig Controparte_1 essendone come soci i due figli del Sig CP_1
Certamente può ritenersi provato, anche in via di logica deduttiva, ed è in parte incontestato, che vi sia stato un interesse economico della
[...]
( i cui soci sono i genitori del Sig ) alla CP_5 Controparte_2 remuneratività dell'investimento nella RG CE RL , di tal chè , tale partecipazione era finalizzata alla produzione degli utili da parte della RG CE RL .
Tuttavia tali elementi di complessiva analisi dei rapporti commerciali tra le due società non elidono la rilevanza, sia dei dati testuali del contratto di prestito, sia le specifiche, e sopra indicate, deduzioni di parte opposta il Sig
[...]
, che in modo dettagliato, sia negli atti, sia nell'interpello e CP nell'interrogatorio libero, ha indicato nello specifico, come sia sorta la partecipazione della ( i cui soci sono i genitori del Sig Controparte_5
14 ) nella RG CE RL;
come sia nato l'incarico di Controparte_2
Amministratore della RG CE RL in capo al e di Controparte_2
Dirigente in capo al Sig e come sia giunti al citato contratto di CP_1 prestito tra le Parti.
Le predette risultanze sono riscontrate all'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024 in cui si è svolto interpello del Sig , sentito, Controparte_2 anche in interrogatorio libero, nonché altresì, interrogatorio libero del Sig
Controparte_1
In interpello il Sig ha dichiarato, “Sul capitolo 9) : “ Controparte_2 non era una scrittura simulata, era un prestito vero e proprio al Sig per CP_1 consentire alla società spagnola del Sig di poter ricevere un finanziamento CP_1 importante, perché in Italia non vi erano banche disposte a concederlo .
Invece, in Spagna, sembrava che vi fossero queste possibilità : ampliando il capitale sociale della società spagnola di tale società sarebbe potuta apparire CP_1 più solida, e, quindi, avrebbe potuto, in questo modo, accedere al credito.
La società RG CE, invece, era una creatura del preciso CP_1
“sulla carta no , non lo era : sulla carta non risulta come socio“. CP_1
Sulla carta era partecipata da società ( riferibile ai miei Controparte_5 genitori ) e da VI ( riconducibile ai figli di ). CP_1
Invece, nella realtà, la RG CE era nata dopo che era CP_1 uscito da altra società , aveva dei problemi di salute , era teso per il suo futuro, e quindi aveva cercato aiuto per acquisire una piccola società e rilanciarla tramite i suoi collaboratori.
Infatti i collaboratori facevano i colloqui per RG CE direttamente con e prendevano accordi con lui. Io, nel momento dell'acquisizione di RG CP_1
CE, sono diventato Amministratore, perché mi ha chiesto questa CP_1 cortesia, perché godendo di fondi pensione, non voleva assumere questo ruolo, volendo continuare a versare i contributi.
Infatti, percepiva uno stipendio ed aveva l'auto aziendale, e tutti CP_1 benefit, a differenza mia, che non percepivo nulla.
Il motivo per cui si è inserita la società dei miei genitori è Controparte_5 questo: siccome RG era una startup e doveva, come da accordi tra e i suoi CP_1 capi area, dare della auto aziendali, non potendo RG accedere al leasing, è dovuta intervenire una società storica come quella dei miei genitori.
Il business plan di in RG non stava raggiungendo i risultati CP_1 preventivati, e siccome i collaboratori, che aveva inserito, percepivano uno CP_1 stipendio considerevole ( parliamo di circa 50 persone con una media di circa 3500,00 euro al mese, più rimborsi e auto aziendali ) la società, non fatturando il preventivato, ha iniziato ad avere delle difficoltà, e dopo un anno e mezzo, ha iniziato a ritardare i pagamenti ai collaboratori.
15 Da lì, si arriva al finanziamento della società spagnola di perché le CP_1 banche in Italia non finanziavano RG CE, e un consulente, che collaborava con RG, ha suggerito questa soluzione, ovverosia questo finanziamento : questo consulente si chiama era all'epoca un consulente. Questo Persona_5 consulente sapeva che questa era la causa del finanziamento.
Sul capitolo 10) no, non è vero , il consulente ci ha presentato questa alternativa e poi, sia io, sia abbiamo incontrato , che ci aveva CP_1 Persona_6 indicato e lui, a sua volta, essendo una persona che si occupa di finanziario, ci Per_5 ha presentato che è poi la persona, che è andata in Spagna con Persona_4 CP_1
e ha gestito tutto con Preciso che io sono andato in Spagna, una sola volta, CP_1 con ma perché ero a Barcellona per motivi di lavoro, ma non mi sono mai CP_1 occupato dei rapporti con gli Istituti di credito.
Sul capitolo 11) no non è vero è registrato a nome di , preciso inoltre CP_1 che vi è un'uscita con prelievo di fatto direttamente da lui e arrivato a lui CP_1
Sul capitolo 12) è stata aperta questa strada della Spagna ed essendo desiderio di risollevare RG CE, in questo percorso, è stato naturale che CP_1 ricoprisse il ruolo di Amministratore. CP_1
Poi, probabilmente, la scelta, tra il fatto che ricoprisse il ruolo di Amministratore, o lui o il Sig dipende da loro questioni. era un Pt_4 Pt_4 collaboratore e uomo di fiducia di e si sentiva in colpa per come era CP_1 CP_1 andata RG CE, perché aveva coinvolto tanti suoi ex collaboratori e aveva chiesto a costoro di lasciare il precedente posto di lavoro e seguirlo nel sogno di RG CE.
Preciso che è sempre stato restio a ricoprire il ruolo di CP_1
Amministratore: gli ho comprato anche un terreno in Brasile, non intestato a lui, però riferibile a ( come indicato nei messaggi in atti ). Non ero presente, CP_1 comunque, al momento dell'atto in Spagna innanzi al Notaio.
Il Sig è stato sentito anche in interrogatorio libero. CP
Il Giudice procede ad interrogatorio libero del Sig CP
Viene esaminato il contratto di finanziamento del 19 dicembre 2018
-Quanti anni aveva all'epoca ? 33
-Che ruolo rivestiva in CE ? Consigliere delegato
-Chi era l'Amministratore all'epoca ? c'era un Cda e Amministratore era
CP_10
-Quindi il prestito era con denaro suo ? sì denaro personale, era l'ultimo aiuto dopo il l'aiuto del Brasile
-Il contratto in rapporto anche all'entità del prestito è molto sintetico , come avete predisposto tale contratto ?
16 un Commercialista ci ha detto che era sufficiente redigere una piccola scrittura privata, poiché il valore dei bonifici, già, denota che via sia un prestito, quindi avevamo redatto questa scrittura, per giustificare i bonifici, anche di fronte alla banca, ma ribadisco che era un finanziamento “
In sede di interrogatorio libero Parte Opponente il Sig Controparte_1 ha dichiarato :
“-Lei ha presentato una querela nei confronti del Sig per i fatti CP oggetto di questo finanziamento ritenendo che tale finanziamento abbia integrato in realtà una truffa ai suoi danni ? Sì è corretto
-Nel rispetto del segreto istruttorio, è stato chiamato per essere sentito a sommarie informazioni , o comunque ha ricevuto avviso di richiesta di archiviazione o decreto di citazione a giudizio ? no nulla di tutto questo, so solo che il nome del Sig
[...]
è stato iscritto nel Registro Noti. CP
-Con riferimento all'oggetto di questo processo e, quindi, alla sussistenza o meno, del credito azionato con decreto ingiuntivo opposto , lei ha ricevuto questa somma di denaro ?
Formalmente questa somma di denaro è stata accreditata su un conto a me intestato, ma nella sostanza non avendo io le credenziali per la gestione anche dell'home banking di questo conto, di fatto, questa somma è stata gestita, solo, dal Sig
CP
Preciso che RG era un progetto e sogno di entrambi, mio e di io CP da parte mia, con i miei capitali, ho introdotto in RG euro 300.000,00 di liquidità e con ha sostenuto delle spese, tra cui le spese delle auto aziendali, ma, CP CP_5 dal canto suo, tutti i contratti fatti da RG se li è presi , quindi le attività patrimoniali, la : quindi è vero che la sosteneva della spese, Controparte_5 CP_5 ma i vari contratti e quindi clienti, diventavano, di fatto, pacchetto clienti della CP_5
e della CE, di cui era Amministratore. CP
-Lei che ruolo aveva in RG ? ero Direttore Generale
-Sceglieva lei i collaboratori di RG? Esercito la mia attività nel settore farmaceutico da oltre trenta anni, e ho avuto importanti esperienze professionali, quindi io mi occupavo dei rapporti con i collaboratori di RG e della operatività della società come Direttore generale per la mia esperienza professionale. Comunque
[...] gestiva la parte finanziaria. CP
-Lei che interesse aveva nel contratto di finanziamento ?
Preciso che la somma indicata nel finanziamento è confluita non su un mio conto personale, ma sul conto intestato alla società spagnola di cui ero Amministratore. Tuttavia le credenziali e la gestione di questo conto è stata effettuata dal e CP lo scopo era solo quello di risollevare RG .
-Ha proposto a di diventare Amministratore della società CP spagnola? Si l'ho detto, ma mi ha detto che era, già, amministratore di RG e di CE IG, e quindi, non voleva ricoprire anche questo ruolo.”
17 Deve osservarsi che è documentalmente provato che le somme indicate nel contratto di prestito siano state versate su conti personali del Sig CP_1
e della società spagnola da lui amministrata: € 128.585,00 su due CP_6
c/c a lui intestati in Italia, presso Banca Centropadana Credito Cooperativo e Mediolanum;
€ 220.000,00 sul c/c di , di cui lo stesso Controparte_6 era Amministratore Unico;
€ 31.500,00 sul c/c intestato a € Per_7
27.500,00 confluivano sul c/c intestato a . Controparte_11
La valutazione complessiva di tali elementi consente di ritenere provato che, come dedotto da Parte Opposta e riscontrato nelle premesse del contratto di prestito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, l'accordo tra il Sig. CP_1 ed il Sig. era che, quando la RG avesse iniziato a produrre utili, CP avrebbe ceduto la propria quota alla VI o a lui personalmente, che ne sarebbe quindi divenuto l'unico proprietario, ed è in questo complessivo contesto che si colloca il contratto di prestito.
Né diversamente rileva la proposizione della querela da parte del Sig ex art 640 cpc per la quale, allo stato, risulta, già, presentata richiesta CP_1 di archiviazione con opposizione del Sig ex art 408 cpc. CP_1
Né può ritenersi che la restituzione del prestito fosse sospensivamente condizionata all'effettivo conseguimento del finanziamento, giacchè il contratto testualmente prevedeva, come una endiadi, le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la Controparte_1 [...] otterranno il Prestito;
si indica come data ultima il 30/10/2019. CP_6
L'interpretazione letterale e sistematica di tali espressioni non consente di ritenere che l'ottenimento del finanziamento da parte del Sig CP_1 costituisse una condizione cui era subordinata la restituzione del prestito, ma che , l'ottenimento del prestito, così come la data del 30 ottobre 2019 rilevavano come momento a partire dal quale doveva essere restituito il prestito.
Tuttavia deve, sul punto osservarsi, quanto, infine, al termine del contratto di mutuo, e quindi in ordine alla data ultima di restituzione del prestito, che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevedeva , sul punto, le parti concordano che la restituzione del prestito avverrà nel momento in cui il Sig. o la otterranno il Controparte_1 Controparte_6
Prestito; si indica come data ultima il 30/10/2019.
Nell'allegato 1 indichiamo tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici maggiorate già delle commissioni”
Dal citato allegato 1 risulta che il pagamento della somma mutuata sarebbe avvenuto, in diverse rate, l'ultima delle quali scadeva in data 10 dicembre 2019.
Ora, esiste quindi una discrasia, già rilevata nell'ordinanza del 20.10.2023 “Al riguardo si osserva che il contratto di mutuo, sottoscritto dalle parti il 19 dicembre 2018, prevede il pagamento della somma mutuata in diverse rate, l'ultima delle quali in data 10 dicembre 2019. Non può, pertanto, ritenersi che la data di
18 restituzione sia quella del 30 ottobre 2019 (in quanto antecedente all'ultima rata dei versamenti a titolo di mutuo), che è invece riferita al tempo in cui si prevedeva l'ottenimento dei finanziamenti bancari. Ne deriva che il mutuo deve ritenersi contratto senza un termine per la restituzione, che quindi deve essere fissato dal giudice ai sensi dell'art. 1817 c.c.”
Ancora sul punto risulta nella medesima ordinanza “Con il decreto ingiuntivo è stato accolto il ricorso, con il quale sono stati domandati gli interessi a partire dal primo novembre 2019, ma tale domanda non può avere fondamento, proprio in quanto l'ultima rata per il pagamento da parte del mutuante era stata stabilita per il 10 dicembre 2019”.
Come già rilevato nell'incipit della motivazione della sentenza, esaminando le eccezioni preliminari di incompetenza, l'assenza del termine per la restituzione, non elide l'esigibilità immediata del credito in restituzione della somma mutuata in caso di insolvenza, e tale esigibilità immediata , non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, ma può essere virtualmente dedotto con la domanda o con il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, sicchè la sentenza
o il decreto che accolgano quella domanda o ricorso devono ritenersi contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma (Cass. n. 1343/1978, Cass. 24330/2011, Cass. n. 20042/2020).
Ora, parimenti come precedentemente indicato, ritenuto che la restituzione della somma mutuata non era condizionata all'ottenimento del finanziamento, ma il conseguimento del finanziamento segnava il momento della restituzione ( ove avvenuto in epoca antecedente al 30.10.2019 ), considerato che la somma mutuata doveva essere corrisposta sino al 10 dicembre 2019, deve ritenersi che, nel caso in esame, proprio l'analisi testuale del contratto ove si usa l'espressione “ si indica come data ultima il 30/10/2019”, unitamente alla indicazione nell'allegato 1 di tutti gli importi con le relative date in cui effettuare i bonifici, che termina con l'indicazione 10/12/2019 ( e prima 11/10/2019 ) abbia determinato un errore materiale nella indicazione della data ultima di restituzione: da intendersi 30/12/2019 e, non già, 30/10/2019.
Sotto questo profilo, posto che nel ricorso in fase monitoria gli interessi erano stati richiesti dal 1.11.2019, anziché come sopra indicato da calcolarsi successivamente al termine ultimo di restituzione da indentificarsi nel 30/12/2019, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, limitatamente al calcolo degli interessi, secondo tale ricostruzione della scadenza, dovendosi invece confermare in punto accertamento del credito relativo alla somma oggetto del prestito del 19.12.2018.
In conclusione, deve ritenersi provato il credito del Sig CP
dell'importo di euro 407.597,00 a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al Sig con il contratto del 19/12/2018 Controparte_1 per somma capitale oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza da indentificarsi nel 30.12.2019, ed in parziale accoglimento
19 dell'opposizione proposta dal Sig avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
n. 375/2022, emesso da Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, limitatamente alla data di scadenza e correlativo calcolo degli interessi, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, con condanna del Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 CP
dell'importo di € 407.597,00, a titolo di restituzione dell'importo da
[...] quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo.
Le spese di lite in ragione della complessità della ricostruzione in punto di fatto e della soccombenza reciproca in punto fissazione termine per la restituzione, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal Sig
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2022, emesso da CP_1
Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022, 2. accertato il credito del Sig dell'importo di euro Controparte_2
407.597,00 a titolo di restituz quest'ultimo prestato al Sig con il contratto del 19/12/2018 per somma Controparte_1 capitale oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza da indentificarsi nel 30.12.2019
3. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 375/2022, emesso dal Tribunale di Pavia, in data 1/3/2022, pubblicato il 2/3/2022
4. condanna il Sig. al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...] dell'importo di € 407.597,00, a titolo di restituzione CP dell'importo da quest'ultimo prestato al primo con il contratto del 19/12/2018 per somma capitale, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza del termine al saldo 5. compensa interamente le spese di lite tra le Parti.
Così deciso il 10.9.2025.
Sentenza depositata il 10.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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