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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/06/2025, n. 5931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5931 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25642/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 25642/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del GDP di Barra n.
2972/2023, depositata il 28.4.2023
promossa da:
(C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Caprera n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Siciliano, presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Maria della Libera n. 34/42, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di prime cure
APPELLANTE
contro
:
nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la Campania alla gestione del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, p. IVA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza P.IVA_1
Bovio n. 8 presso il procuratore costituito Avv. Bruno
- 1 - Ricciardelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti (per notar di Treviso- n. rep. Persona_1
186905- n. racc. 30367);
APPELLATA
Conclusioni
La causa è stata assegnata in decisione in data 21.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
OT OS: “In via preliminare,1) dichiarare
l'ammissibilità dell'atto di appello;
nel merito 2) in riforma integrale della sentenza n. 2972/2023, dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato in merito alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
3) in conseguenza, sempre in riforma integrale della sentenza n.
2972/2023, condannare la – Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dall'istante nel sinistro de quo nella misura di € 9.155,61 così distinta: danno biologico nella stima percentuale del 4% per un importo pari ad euro 4.569,21; giorni 14 di I.T.P. al 75% pari ad euro 575,40; giorni 10 di I.T.P. al 50% pari ad euro 274,00, giorni 10 di
I.T.P. al 25% pari ad euro 137,00, € 3.600,00 per trattamenti odontoiatrici, come da risultanze della C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino a quello dell'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio con espressa rinuncia all'attribuzione.”
1) rigettare il gravame, del tutto Controparte_1 infondato, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
2) in via del tutto gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, ridurre
- 2 - congruamente la richiesta di risarcimento, con conseguente graduazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.11.2019, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Barra la quale impresa Controparte_1 designata per la Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada (d'ora in avanti anche solo F.G.V.S.), per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni asseritamente riportate a seguito di un sinistro occorsole in data 4.1.2019, alle ore
15.00 circa, in San Giovanni a Teduccio (NA), al Corso
Protopisani e, precisamente, all'incrocio con il Corso San
Giovanni, allorquando l'odierna appellante, mentre attraversava la strada servendosi delle strisce pedonali, era stata investita, alla sua parte sinistra, da un autoveicolo di colore scuro che, nel provenire dal Corso San Giovanni, si era immesso in Corso Protopisani omettendo di concedere la precedenza al pedone in fase di attraversamento;
che, a seguito dell'impatto, l'istante era rovinata al suolo sul suo lato destro, mentre la vettura si era allontanata repentinamente, rimanendo, quindi, non identificata. Si costituiva regolarmente con comparsa di costituzione e risposta la convenuta società, che eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda in relazione alle formalità prescritte dagli artt. 148 e 287 d.lgs. n. 209/2005; eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'attrice per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283, lett.
a), d.lgs. cit. e la nullità della domanda per genericità della stessa;
nel merito, essa contestava le dinamiche del sinistro così come descritte in citazione in quanto sguarnite di prova, sì da infirmare la sussistenza del nesso di causalità tra
- 3 - condotta dell'autore della violazione e danno lamentato;
in punto di quantum debeatur, si contestava l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con sentenza n. 2972/23, depositata il 28 aprile 2023, il
Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea
(compensando le spese di lite, tranne quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di parte istante), in ragione del mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sull'attrice; in particolare, il giudice di prime cure riteneva che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non fossero idonee a provare la ricollegabilità delle lesioni riportate e refertate al comportamento, doloso o colposo, del conducente del veicolo rimasto non identificato, non essendo nemmeno suffragate, in alcuni punti, da quanto asserito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio libero.
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato il 27.11.2023, la soccombente ha impugnato la predetta sentenza per chiederne la riforma integrale, al fine di sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente rimasto ignoto in merito alla produzione dell'evento dannoso, con la condanna della società assicuratrice, quale impresa designata dal FGVS, al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 9.155,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. In specie, l'appellante ha contestato le motivazioni poste a base dell'impugnata sentenza, assumendo che il
Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto non provata la dedotta dinamica del sinistro mal interpretando le risultanze istruttorie e, segnatamente, la dichiarazione testimoniale resa, senza neppure tener conto del giudizio di compatibilità tra lesioni riportate e modalità del sinistro
- 4 - espresso dal CTU medico-legale. Si è costituita anche la società appellata, che ha riproposto le eccezioni non accolte dal primo Giudice ed ha dedotto l'assoluta infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto. In particolare, parte appellata ha evidenziato che la controparte non aveva mai denunziato il sinistro alle Autorità competenti, non agevolando in tal modo la ricerca del responsabile e, in ogni caso l'assenza di prova in merito al verificarsi dell'evento lesivo. In subordine, l'appellata ha chiesto una congrua riduzione del risarcimento eventualmente spettante alla controparte ed in ogni caso ha chiesto non riconoscersi alcun indennizzo in relazione ai traumi non accertati attraverso esami clinici strumentali obiettivi.
Prodotti i verbali di causa di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni ut supra riportate.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni in senso ampio riproposte dall'appellata. Va rigettata, anzitutto, l'eccezione di nullità della domanda originaria perché generica, oltre che infondata. Va considerato, infatti, che, avendo l'originaria attrice compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti), l'atto di citazione di primo grado non è affetto da alcuna nullità.
L'appellata ha sollevato, inoltre, l'eccezione di improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145, 148, 283 comma 1 lett. a) e 287 D. Leg.vo
209/2005. L'art. 287 cit. prescrive, al co. 1: “
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il
- 5 - risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Orbene, l'originaria attrice ha dato prova di avere correttamente adempiuto a quanto imposto ex lege, essendovi agli atti sia la richiesta risarcitoria datata 18.2.2019 sia la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita datata 3.9.2019 ed inviata a mezzo pec in data 10.9.2019 alla Controparte_1
Inoltre, tra la data di notifica della richiesta risarcitoria
[...]
e la data di notifica dell'atto di citazione (7/11/2019) risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art. 287 del citato decreto legislativo (cfr. Trib. Napoli, Sentenza
n. 6043/2022 del 15-06-2022).
Ancora, del tutto infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellata, posto che la
[...]
è, come dedotto dalla medesima, l'impresa CP_1 designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., come tale soggetto passivo della pretesa risarcitoria (cfr., ex aliis, sent. Tribunale Nola n. 1739/2019).
Mette conto, poi, evidenziare l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal
Giudice di prime cure e posta a fondamento della decisione della domanda: invero, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste.
Nel merito, passando alla disamina dei motivi di impugnazione, l'appellante ha sostanzialmente contestato la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Giudice di prime cure, assumendo che dal materiale istruttorio acquisito sarebbe emersa la sussistenza di tutti i presupposti
- 6 - previsti dalla legge al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 287 D.Lgs. 209/2005. In particolare, nell'impugnata sentenza non sarebbe stato valorizzato il giudizio di compatibilità tra lesioni e dinamica del sinistro, espresso dal CTU medico-legale ed, inoltre, sarebbe stata erroneamente ritenuta non attendibile la dichiarazione dell'unica testimone escussa, pur avendo la stessa assistito al sinistro e prestato soccorso alla Pt_1
Orbene, ad avviso del Tribunale, l'appello è infondato e va rigettato. E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del F.G.V.S., essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato
(Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01).
Quanto, in particolare, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre evidenziato che la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiato ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità
- 7 - investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie
(Cass. n. 8467/99); in un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90).
Resta dunque in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondono a verità e se il predetto ha diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto: tale prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09, n. 18532/07, n.
3019/2016).
Ciò premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, pur con le opportune precisazioni ed integrazioni di seguito esposte.
In primo luogo, non v'è motivo di discostarsi dall'orientamento seguito da buona parte della giurisprudenza di merito, e recepito anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), secondo cui, al fine di evitare
- 8 - frodi assicurative, si impone, in tali ipotesi, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni personali subite dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Ebbene, tanto premesso, il riportato onere probatorio a carico di parte istante non può ritenersi soddisfatto atteso che l'allegata dinamica dell'incidente per cui è causa, alla stregua di una valutazione complessiva delle acquisizioni probatorie di primo grado in atti, non appare convincentemente provata, dovendosi dubitare delle stesse reali circostanze in cui l'odierna appellante ebbe ad infortunarsi.
In particolare suscita più di una perplessità la circostanza che la teste escussa, dopo aver riferito di aver visto un'autovettura di colore scuro sopraggiungere e investire al lato sinistro la (che la precedeva di un paio di metri), Pt_1 facendola rovinare al suolo con la parte destra del corpo, di fatto non sia riuscita – da una posizione ottimale da cui aveva avuto il tempo di veder sopraggiungere l'autovettura ed in pieno giorno - ad identificare in alcun modo non tanto la targa, ma neppure soltanto la marca ed il modello del veicolo investitore, per quanto non arrestatosi. Ancora, non può non rilevarsi, come già evidenziato dal Giudice di prima istanza, che quanto dichiarato dalla teste non si concilia perfettamente con le asserzioni della stessa rese in Pt_1 sede di interrogatorio libero. A tal riguardo, occorre rilevare che l'appellante ha dichiarato che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ad un'amica che procedeva alla sua sinistra, la quale era tuttavia rimasta illesa. Orbene della presenza di tale amica (di nome ) Tes_1
- 9 - non ha fatto stranamente alcun cenno la teste che pur ha riferito di aver assistito l'istante dopo l'investimento, di averla fatta accomodare su di una sedia di un bar posto nelle vicinanze e di aver addirittura chiamato con il suo cellulare una parente della stessa;
peraltro, non si spiega come sia possibile che l'amica, pur procedendo alla sinistra della non ebbe ad essere anch'ella investita, laddove Pt_1
l'odierna soccombente sarebbe stata attinta proprio sul lato sinistro del suo corpo dal veicolo “pirata”. Non appare, altresì, verosimile, così come già condivisibilmente evidenziato dal G.d.P., che, nonostante la violenza dell'urto con la fiancata dell'autoveicolo riferita dall'unica teste escussa, nessuna lesione, neppure un'ecchimosi, sia stata refertata all'istante sul lato sinistro del corpo, senza che tale osservazione risulti evidentemente inficiata dalla compatibilità delle lesioni acclarate con il sinistro de quo ritenuta dal c.t.u. medico-legale (sulla scorta, peraltro, di una dinamica del sinistro descritta del tutto sommariamente dall'istante: cfr. pag. 2 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Del pari anomala è la circostanza che, a dispetto della presenza al momento del verificarsi del sinistro sia della predetta amica che della teste (messasi da subito a Tes_1 disposizione), le stesse non siano state indicate come possibili testimoni nella messa in mora stragiudiziale in atti.
Sulla scorta di tali plurimi rilievi, il Tribunale ritiene dunque di condividere l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui l'istante non abbia comunque assolto il rigoroso onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito piena e convincente prova dei fatti dedotti in giudizio.
Tenuto conto in ogni caso dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
- 10 - Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del T.U. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto come in narrativa, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del presente grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002.
Napoli, 12 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Marcello Sinisi
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Fiorella Scarola (D.M. CP_2
22.10.2024), in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio.
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE IX CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del dott. Marcello Sinisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. n. 25642/2023, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del GDP di Barra n.
2972/2023, depositata il 28.4.2023
promossa da:
(C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Caprera n. 14, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Siciliano, presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via S. Maria della Libera n. 34/42, giusta mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di prime cure
APPELLANTE
contro
:
nella qualità di impresa designata Controparte_1 per la Campania alla gestione del FGVS, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n. 14, p. IVA
, elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza P.IVA_1
Bovio n. 8 presso il procuratore costituito Avv. Bruno
- 1 - Ricciardelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti (per notar di Treviso- n. rep. Persona_1
186905- n. racc. 30367);
APPELLATA
Conclusioni
La causa è stata assegnata in decisione in data 21.5.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle seguenti conclusioni:
OT OS: “In via preliminare,1) dichiarare
l'ammissibilità dell'atto di appello;
nel merito 2) in riforma integrale della sentenza n. 2972/2023, dichiarare la esclusiva responsabilità del conducente il veicolo non identificato in merito alla produzione dell'evento dannoso per cui è causa;
3) in conseguenza, sempre in riforma integrale della sentenza n.
2972/2023, condannare la – Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni per le lesioni riportate dall'istante nel sinistro de quo nella misura di € 9.155,61 così distinta: danno biologico nella stima percentuale del 4% per un importo pari ad euro 4.569,21; giorni 14 di I.T.P. al 75% pari ad euro 575,40; giorni 10 di I.T.P. al 50% pari ad euro 274,00, giorni 10 di
I.T.P. al 25% pari ad euro 137,00, € 3.600,00 per trattamenti odontoiatrici, come da risultanze della C.T.U., oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino a quello dell'effettivo pagamento;
4) con vittoria di spese e competenze del primo e del secondo grado di giudizio con espressa rinuncia all'attribuzione.”
1) rigettare il gravame, del tutto Controparte_1 infondato, con condanna dell'appellante al pagamento di spese e competenze di lite, oltre spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge;
2) in via del tutto gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame, ridurre
- 2 - congruamente la richiesta di risarcimento, con conseguente graduazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.11.2019, la sig.ra conveniva in giudizio innanzi al Giudice Parte_1 di Pace di Barra la quale impresa Controparte_1 designata per la Campania alla gestione del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada (d'ora in avanti anche solo F.G.V.S.), per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni asseritamente riportate a seguito di un sinistro occorsole in data 4.1.2019, alle ore
15.00 circa, in San Giovanni a Teduccio (NA), al Corso
Protopisani e, precisamente, all'incrocio con il Corso San
Giovanni, allorquando l'odierna appellante, mentre attraversava la strada servendosi delle strisce pedonali, era stata investita, alla sua parte sinistra, da un autoveicolo di colore scuro che, nel provenire dal Corso San Giovanni, si era immesso in Corso Protopisani omettendo di concedere la precedenza al pedone in fase di attraversamento;
che, a seguito dell'impatto, l'istante era rovinata al suolo sul suo lato destro, mentre la vettura si era allontanata repentinamente, rimanendo, quindi, non identificata. Si costituiva regolarmente con comparsa di costituzione e risposta la convenuta società, che eccepiva, in via preliminare, l'improponibilità della domanda in relazione alle formalità prescritte dagli artt. 148 e 287 d.lgs. n. 209/2005; eccepiva, altresì, la carenza di legittimazione passiva dell'attrice per carenza dei requisiti previsti dall'art. 283, lett.
a), d.lgs. cit. e la nullità della domanda per genericità della stessa;
nel merito, essa contestava le dinamiche del sinistro così come descritte in citazione in quanto sguarnite di prova, sì da infirmare la sussistenza del nesso di causalità tra
- 3 - condotta dell'autore della violazione e danno lamentato;
in punto di quantum debeatur, si contestava l'ammontare del risarcimento richiesto.
Con sentenza n. 2972/23, depositata il 28 aprile 2023, il
Giudice di Pace adito rigettava la domanda attorea
(compensando le spese di lite, tranne quelle di c.t.u. poste definitivamente a carico di parte istante), in ragione del mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sull'attrice; in particolare, il giudice di prime cure riteneva che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso non fossero idonee a provare la ricollegabilità delle lesioni riportate e refertate al comportamento, doloso o colposo, del conducente del veicolo rimasto non identificato, non essendo nemmeno suffragate, in alcuni punti, da quanto asserito dalla stessa attrice in sede di interrogatorio libero.
Con atto di appello ritualmente e tempestivamente notificato il 27.11.2023, la soccombente ha impugnato la predetta sentenza per chiederne la riforma integrale, al fine di sentire dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente rimasto ignoto in merito alla produzione dell'evento dannoso, con la condanna della società assicuratrice, quale impresa designata dal FGVS, al risarcimento dei danni patiti nella misura di euro 9.155,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dì del sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze di ambo i gradi di giudizio. In specie, l'appellante ha contestato le motivazioni poste a base dell'impugnata sentenza, assumendo che il
Giudice di pace avrebbe erroneamente ritenuto non provata la dedotta dinamica del sinistro mal interpretando le risultanze istruttorie e, segnatamente, la dichiarazione testimoniale resa, senza neppure tener conto del giudizio di compatibilità tra lesioni riportate e modalità del sinistro
- 4 - espresso dal CTU medico-legale. Si è costituita anche la società appellata, che ha riproposto le eccezioni non accolte dal primo Giudice ed ha dedotto l'assoluta infondatezza dell'atto di appello, chiedendone il rigetto. In particolare, parte appellata ha evidenziato che la controparte non aveva mai denunziato il sinistro alle Autorità competenti, non agevolando in tal modo la ricerca del responsabile e, in ogni caso l'assenza di prova in merito al verificarsi dell'evento lesivo. In subordine, l'appellata ha chiesto una congrua riduzione del risarcimento eventualmente spettante alla controparte ed in ogni caso ha chiesto non riconoscersi alcun indennizzo in relazione ai traumi non accertati attraverso esami clinici strumentali obiettivi.
Prodotti i verbali di causa di primo grado, la causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni ut supra riportate.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni in senso ampio riproposte dall'appellata. Va rigettata, anzitutto, l'eccezione di nullità della domanda originaria perché generica, oltre che infondata. Va considerato, infatti, che, avendo l'originaria attrice compiutamente indicato sia le ragioni a base della domanda che il bene della vita richiesto (risarcimento dei danni subìti), l'atto di citazione di primo grado non è affetto da alcuna nullità.
L'appellata ha sollevato, inoltre, l'eccezione di improponibilità della domanda ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145, 148, 283 comma 1 lett. a) e 287 D. Leg.vo
209/2005. L'art. 287 cit. prescrive, al co. 1: “
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 283, comma 1, lettere a), b), d), d bis) e d ter), l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il
- 5 - risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all'impresa designata, inviandone copia contestuale alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada”. Orbene, l'originaria attrice ha dato prova di avere correttamente adempiuto a quanto imposto ex lege, essendovi agli atti sia la richiesta risarcitoria datata 18.2.2019 sia la proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita datata 3.9.2019 ed inviata a mezzo pec in data 10.9.2019 alla Controparte_1
Inoltre, tra la data di notifica della richiesta risarcitoria
[...]
e la data di notifica dell'atto di citazione (7/11/2019) risulta ampiamente trascorso il termine di gg. 60 previsto dall'art. 287 del citato decreto legislativo (cfr. Trib. Napoli, Sentenza
n. 6043/2022 del 15-06-2022).
Ancora, del tutto infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'appellata, posto che la
[...]
è, come dedotto dalla medesima, l'impresa CP_1 designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., come tale soggetto passivo della pretesa risarcitoria (cfr., ex aliis, sent. Tribunale Nola n. 1739/2019).
Mette conto, poi, evidenziare l'ammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. in quanto contenente la chiara indicazione delle censure mosse nei riguardi della motivazione svolta dal
Giudice di prime cure e posta a fondamento della decisione della domanda: invero, l'atto di citazione di appello contiene la precisa formulazione delle parti della sentenza impugnata oggetto di doglianza e delle modifiche della pronuncia concretamente richieste.
Nel merito, passando alla disamina dei motivi di impugnazione, l'appellante ha sostanzialmente contestato la valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Giudice di prime cure, assumendo che dal materiale istruttorio acquisito sarebbe emersa la sussistenza di tutti i presupposti
- 6 - previsti dalla legge al fine di ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 287 D.Lgs. 209/2005. In particolare, nell'impugnata sentenza non sarebbe stato valorizzato il giudizio di compatibilità tra lesioni e dinamica del sinistro, espresso dal CTU medico-legale ed, inoltre, sarebbe stata erroneamente ritenuta non attendibile la dichiarazione dell'unica testimone escussa, pur avendo la stessa assistito al sinistro e prestato soccorso alla Pt_1
Orbene, ad avviso del Tribunale, l'appello è infondato e va rigettato. E' opportuno premettere che il danneggiato che promuova domanda di risarcimento del danno alla persona nei confronti del F.G.V.S., essendo dedotto in lite un sinistro cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare – ex art. 2697 c.c. – che il sinistro è stato prodotto dalla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo, che questi sia rimasto sconosciuto nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza nel tentativo di identificazione, nonché il nesso di causalità tra il sinistro ed il danno alla persona lamentato
(Cass. n. 10762/92, n. 8086/95, n. 10484/01).
Quanto, in particolare, al presupposto relativo alla non identificabilità del veicolo danneggiante, in dottrina si è sempre evidenziato che la disposizione in esame va interpretata in modo logico-sistematico e non strettamente letterale, per cui l'istante ha l'onere di provare che la mancata identificazione del veicolo danneggiante sia dipesa da impossibilità incolpevole;
in buona sostanza, il danneggiato ha l'onere di provare non solo il fondamento della pretesa risarcitoria (e cioè la responsabilità del sinistro da parte del conducente antagonista rimasto non identificato), ma anche di aver cercato di identificare con l'uso dell'ordinaria diligenza il veicolo danneggiante, segnalando, ad esempio, la notizia dell'incidente alle autorità
- 7 - investigative, anche se in modo incompleto, in relazione in ogni caso alle concrete circostanze e difficoltà della fattispecie
(Cass. n. 8467/99); in un altro arresto, la Suprema Corte ha ritenuto che tale ultimo onere probatorio può (e non deve) essere soddisfatto anche dando dimostrazione che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate e complesse (Cass. n. 1860/90).
Resta dunque in ogni caso affidato al giudice di merito il compito di accertare, motivando le proprie conclusioni, se i fatti esposti dal danneggiato corrispondono a verità e se il predetto ha diligentemente tentato di individuare il responsabile dell'accaduto: tale prova può essere offerta anche mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma – ovviamente – senza automatismi, nel senso che il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. n. 11054/09, n. 18532/07, n.
3019/2016).
Ciò premesso in punto di diritto e venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene di condividere le valutazioni compiute dal giudice di prime cure, pur con le opportune precisazioni ed integrazioni di seguito esposte.
In primo luogo, non v'è motivo di discostarsi dall'orientamento seguito da buona parte della giurisprudenza di merito, e recepito anche dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. n. 24449/05), secondo cui, al fine di evitare
- 8 - frodi assicurative, si impone, in tali ipotesi, una rigorosa verifica delle circostanze di fatto descritte dal danneggiato, della compatibilità delle lesioni personali subite dal danneggiato con la dinamica dell'incidente, nonché delle stesse condizioni psicofisiche del danneggiato in relazione alla dedotta incolpevole impossibilità di procedere all'identificazione del veicolo responsabile.
Ebbene, tanto premesso, il riportato onere probatorio a carico di parte istante non può ritenersi soddisfatto atteso che l'allegata dinamica dell'incidente per cui è causa, alla stregua di una valutazione complessiva delle acquisizioni probatorie di primo grado in atti, non appare convincentemente provata, dovendosi dubitare delle stesse reali circostanze in cui l'odierna appellante ebbe ad infortunarsi.
In particolare suscita più di una perplessità la circostanza che la teste escussa, dopo aver riferito di aver visto un'autovettura di colore scuro sopraggiungere e investire al lato sinistro la (che la precedeva di un paio di metri), Pt_1 facendola rovinare al suolo con la parte destra del corpo, di fatto non sia riuscita – da una posizione ottimale da cui aveva avuto il tempo di veder sopraggiungere l'autovettura ed in pieno giorno - ad identificare in alcun modo non tanto la targa, ma neppure soltanto la marca ed il modello del veicolo investitore, per quanto non arrestatosi. Ancora, non può non rilevarsi, come già evidenziato dal Giudice di prima istanza, che quanto dichiarato dalla teste non si concilia perfettamente con le asserzioni della stessa rese in Pt_1 sede di interrogatorio libero. A tal riguardo, occorre rilevare che l'appellante ha dichiarato che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme ad un'amica che procedeva alla sua sinistra, la quale era tuttavia rimasta illesa. Orbene della presenza di tale amica (di nome ) Tes_1
- 9 - non ha fatto stranamente alcun cenno la teste che pur ha riferito di aver assistito l'istante dopo l'investimento, di averla fatta accomodare su di una sedia di un bar posto nelle vicinanze e di aver addirittura chiamato con il suo cellulare una parente della stessa;
peraltro, non si spiega come sia possibile che l'amica, pur procedendo alla sinistra della non ebbe ad essere anch'ella investita, laddove Pt_1
l'odierna soccombente sarebbe stata attinta proprio sul lato sinistro del suo corpo dal veicolo “pirata”. Non appare, altresì, verosimile, così come già condivisibilmente evidenziato dal G.d.P., che, nonostante la violenza dell'urto con la fiancata dell'autoveicolo riferita dall'unica teste escussa, nessuna lesione, neppure un'ecchimosi, sia stata refertata all'istante sul lato sinistro del corpo, senza che tale osservazione risulti evidentemente inficiata dalla compatibilità delle lesioni acclarate con il sinistro de quo ritenuta dal c.t.u. medico-legale (sulla scorta, peraltro, di una dinamica del sinistro descritta del tutto sommariamente dall'istante: cfr. pag. 2 della relazione tecnica d'ufficio in atti).
Del pari anomala è la circostanza che, a dispetto della presenza al momento del verificarsi del sinistro sia della predetta amica che della teste (messasi da subito a Tes_1 disposizione), le stesse non siano state indicate come possibili testimoni nella messa in mora stragiudiziale in atti.
Sulla scorta di tali plurimi rilievi, il Tribunale ritiene dunque di condividere l'assunto del Giudice di prime cure secondo cui l'istante non abbia comunque assolto il rigoroso onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo fornito piena e convincente prova dei fatti dedotti in giudizio.
Tenuto conto in ogni caso dell'oggettiva controvertibilità in fatto della lite, appare giustificata l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado.
- 10 - Ricorrono, infine, i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del T.U. n. 115/02.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto come in narrativa, ogni altra eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del presente grado;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del T.U. n. 115/2002.
Napoli, 12 giugno 2025 Il Giudice
Dott. Marcello Sinisi
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott.ssa Fiorella Scarola (D.M. CP_2
22.10.2024), in tirocinio mirato presso l'intestato Ufficio.
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