CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 40/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VACCARELLA PAOLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), Controparte_1
domiciliato in C/O AVV. GAEZZA NEREO VIA XX SETTEMBRE N. 45 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. , domiciliato in VIA ROMA, 87 AVOLA;
Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_1
esponeva che:
- in data 4.9.2007 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “istero annessiectomia totale con annessiectomia sinistra ed asportazione in blocco della neoformazione ovarica sinistra” presso l'
[...]
di Augusta;
Controparte_1 Controparte_1
- in data 8.9.2007 veniva dimessa;
- sin dall'epoca delle dimissioni avvertiva una sintomatologia dolorosa, con aggravamento nei giorni successivi, con ricorrenti dolori in sede pelvica e riacutizzazioni febbrili fino alla comparsa di metrorragia;
- la sera del 28.9.2007, in condizione di incoscienza, veniva trasportata dapprima presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Noto e alle ora 03.28 del 29.9.2007, mediante servizio di autombulanza privato, urgentemente ricoverata presso l' Controparte_1
pagina 2 di 8 di Augusta per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “evacuazione ematoma Controparte_1
pelvico”;
- successivamente trasferita in terapia intensiva, veniva sottoposta a due trasfusioni di concentrato eritrocitario;
- in data 1.10.2007 veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia Generale e sottoposta ad una serie di controlli TAC (il 02.10 , il 04.10 e l'11.10), l'ultimo del quali evidenziava quanto segue: “nel tessuto adiposo posto tra la parete anteriore del retto e la parete posteriore della vescica si nota un'area di forma allungata, con asse maggiore latero – laterale di cm 6,5 circa, dello spessore massimo di cm 3,5
circa, a margini irregolari ed in parte sfumati, ipodensa e con nel contesto, alcune minute bolle gassose,
come da postumi di recente intervento (“da ricontrollare”), la struttura del III distale dei muscoli retti dell'addome appare a tratti alterata, con tessuto adiposo circostante disomogeneo”;
- in data 13.10.2007 veniva dimessa, con prescrizione di terapia domiciliare;
- il descritto excursus era conseguenza della condotta colposa dei sanitari del reparto di Chirurgia
Generale dell' di Augusta, i quali trascorsi Controparte_1
quattro giorni dall'intervento l'avevano dimessa nonostante essa attrice lamentasse continuamente una sintomatologia dolorosa in sede pelvica, circostanza questa che i sanitari avrebbero dovuto approfondire, con esami idonei, durante un ulteriore periodo di degenza, che avrebbe scongiurato l'iter doloroso ed il corso pericolo di vita;
- presentava esiti riconducibili a detta condotta colposa, rappresentati da ricorrente dolenzia addominale in sede pelvica, incontinenza urinaria, dispareunia, crisi cefalalgiche e grave stato d'ansia generalizzato con timore di doversi sottoporre ad ulteriori interventi chirurgici, cui si aggiungevano disagio psichico, caratterizzato da fasi di depressione con ritiro sociale, apatia, abulia e fasi di rabbia e rassegnazione, disagio nella sfera intima con ripercussioni nella sfera sessuale. Emergevano, inoltre, i pagina 3 di 8 seguenti dati: regione addominale, caratterizzata da cicatrice chirurgica discromica, rilevata in sede sovra pubica, lunghezza cm 25. Deambulazione possibile autonomamente, a piccoli passi;
- tali postumi permanenti determinavano una compromissione della validità psicofisica valutabile globalmente nella misura del 10% di danno biologico;
inoltre, avendo subito a causa della condotta colposa dei sanitari un prolungamento dello stato di malattia, bisognava aggiungere un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) pari a gg. 60 e di Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di giorni 100;
- infruttuosi si erano rivelati la richiesta di risarcimento danni indirizzata all'
[...]
i contatti telefonici con la Controparte_1 Controparte_2
compagnia di assicurazioni del predetto , nonché, in ultimo, la procedura di mediazione del CP_1
19.6.2014.
Per tali motivi l'attrice chiedeva al Tribunale di Siracusa di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
detto , ex art. 1228 c.c. al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa CP_1
subiti per effetto delle imprudenti dimissioni, quantificati nel complessivo importo di €.30.109,00 così
distinto: €.19.488,15 per il 10% di danno biologico, €.5.760,00 per i 60 gg. di ITA, €.4.800,00 per i
100 gg. di ITP al 50%, €.61,00 per spese di mediazione, o in quell'altra somma, maggiore o minore che, alla luce della compiuta istruttoria, sarebbe risultata dovuta anche pro bono et aequo, oltre danno morale e danno esistenziale.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rilevando che parte attrice non aveva dedotto alcuna responsabilità
nosocomiale, ma esclusivamente, seppur in via meramente induttiva/presuntiva, una responsabilità
sanitaria direttamente ricollegata all'intervento chirurgico eseguito dal Dott. Parte_2
pagina 4 di 8 rilevava che il aveva prestato la sua opera professionale con la dovuta diligenza, essendo stati Pt_2
rispettati tutti i protocolli, le regole e gli accorgimenti tipici richiesti per l'esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data 4.9.2007; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva dell'istituto convenuto e comunque l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico dello stesso;
in via gradata, qualora fossero stati accertati nell'esecuzione degli interventi,
eseguiti in data 4.9.2007 e in data 29.9.2007, comportamenti colposi posti in essere da parte del spiegava domanda di manleva e rivalsa nei confronti del predetto, affinchè lo stesso fosse Pt_2
condannato a tenerlo indenne.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva contestando la fondatezza Parte_2
della domanda e deducendo che nei suoi confronti era stata proposta una chiamata di terzo in garanzia dalla struttura sanitaria, non verificandosi una estensione automatica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo;
aggiungeva che secondo l'art. 3
comma 1 della cd legge Balduzzi la responsabilità risarcitoria del medico per l'eventuale condotta lesiva attuata ai danni del paziente col quale era venuto in contatto presso la struttura sanitaria era ravvisabile solo allorché l'operato del professionista integrasse un fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, sicchè l' che agiva in regresso ex art. Controparte_1
2055 del codice civile, avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico;
eccepiva la estinzione per prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dall'attrice e dall' Controparte_1
Assunte le prove orali richieste dall'attrice e disposta una CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n.2378/22,
con la quale venivano rigettate le domande proposte dall'attrice.
pagina 5 di 8 Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
riforma.
Si sono costituiti entrambi gli appellati, che hanno invocato il rigetto del proposto gravame.
All'udienza del 13.11.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con l'unico motivo di appello la ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice Parte_1
“ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU, (pagina
3 della sentenza dal 20° al 27° rigo) ed ha errato nel non motivare in ordine alle ragioni per cui ha disatteso le circostanziate osservazioni del CTP di parte attrice, alla CTU. La locuzioni "conclusioni del
CTU immuni da vizio logico giuridico” e “le cui conclusioni vanno condivise” (pag. 3 della sentenza rigo 24 e 25) sono locuzioni che, nella loro assoluta apoditticità, non solo rappresentano vere e proprie petizioni di principio (e, come tali, del tutto incapaci di costituire fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi del Giudice, né a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito) ma soprattutto risultano impossibili da condividere in quanto fondate su un presupposto completamente errato, ossia la completezza d'indagine da parte del CTU”.
Le superiori lagnanze risultano errate e non condivisibili.
Osserva questa Corte come, per un verso, il primo Giudice ha adeguatamente argomentato le ragioni della propria decisione, escludendo profili di negligenza/imperizia a carico di sia in Parte_2
occasione del primo intervento del 4 settembre, che del successivo del 29.9 e ciò in forza delle valutazioni esposte dal CTU, che ha supportato le proprie conclusioni con ampi riferimenti dottrinali.
pagina 6 di 8 Per altro verso, anche a voler ammettere – siccome sostenuto dalla – che le proprie Parte_1
dimissioni siano state intempestive e che il decorso post operatorio, con precipuo riguardo ai valori dell'emoglobina, avrebbe suggerito un prolungamento del ricovero, risulta inesistente, o comunque non provato, il danno che ne è conseguito. Ed invero, per come chiaramente esposto dal nominato CTU
anche un ricovero protrattosi per un periodo più lungo non avrebbe scongiurato l'emorragia
“secondaria” (per tale dovendosi intendere quella che si verifica dopo più di una settimana dall'intervento e, generalmente si associa ad una infezione o ad un processo infiammatorio o ad una mancata o insufficiente osservanza delle indicazioni terapeutiche e diagnostiche impartite dai sanitari all'atto delle dimissioni). Al riguardo, il CTU ha chiarito essersi trattato di emorragia “a nappo”, che
“è una complicanza secondaria causata da uno stillicidio ematico e non da un difetto di emostasi chirurgica nel qual caso, infatti, la perdita ematica sarebbe stata ben maggiore e si sarebbe appalesata nell'immediato postoperatorio” ed ha aggiunto che “ciò trova dimostrazione sia nei tempi di produzione della raccolta ematica (20 giorni), che nel fatto che in occasione dell'evacuazione di essa,
non risultò reperito alcun grosso vaso sanguinante, ma solo una raccolta di sangue in gran parte coagulato quale esito di un precedente stillicidio lentamente prodottosi. Si legge chiaramente, infatti,
nella descrizione dell'intervento evacuativo, che il chirurgo reperì “sangue vecchio” insieme a coaguli.
Ciò sta ad indicare che il sanguinamento era avvenuto con estrema lentezza consentendo il prodursi e il prevalere dei fenomeni coagulativi per asportare i quali furono necessari diversi lavaggi del campo operatorio”.
La predetta emorragia, oltre a non essere eziologicamente collegata all'intervento del 4 settembre, che risulta essere stato condotto correttamente e nel rispetto dei protocolli in materia, non risulta né avere messo in pericolo di vita la , né, tanto meno, provocato danni ulteriori e permanenti;
al Parte_1
contrario all'intervento ha fatto seguito la guarigione della malattia di base e della complicanza che va pagina 7 di 8 considerata del tutto indipendente dall'atto del chirurgo. Inoltre, se anche le condizioni della Parte_1
la sera del 28 settembre in occasione dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto
fossero state quelle descritte nell'atto di appello, ciò non toglie che non è stato provato che la paziente abbia mai corso alcun effettivo pericolo di vita.
Per le esposte argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2378/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati liquidate, per ciascuno di essi, in euro
5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR
115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 40/2023
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. VACCARELLA PAOLA giusta procura in atti.
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 8 (C.F. ), Controparte_1
domiciliato in C/O AVV. GAEZZA NEREO VIA XX SETTEMBRE N. 45 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. ROSSITTO GIUSEPPE giusta procura in atti.
(C.F. , domiciliato in VIA ROMA, 87 AVOLA;
Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. ALESSI PAOLO giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13/11/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio l' Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ed Controparte_1
esponeva che:
- in data 4.9.2007 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di “istero annessiectomia totale con annessiectomia sinistra ed asportazione in blocco della neoformazione ovarica sinistra” presso l'
[...]
di Augusta;
Controparte_1 Controparte_1
- in data 8.9.2007 veniva dimessa;
- sin dall'epoca delle dimissioni avvertiva una sintomatologia dolorosa, con aggravamento nei giorni successivi, con ricorrenti dolori in sede pelvica e riacutizzazioni febbrili fino alla comparsa di metrorragia;
- la sera del 28.9.2007, in condizione di incoscienza, veniva trasportata dapprima presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Noto e alle ora 03.28 del 29.9.2007, mediante servizio di autombulanza privato, urgentemente ricoverata presso l' Controparte_1
pagina 2 di 8 di Augusta per essere sottoposta ad intervento chirurgico di “evacuazione ematoma Controparte_1
pelvico”;
- successivamente trasferita in terapia intensiva, veniva sottoposta a due trasfusioni di concentrato eritrocitario;
- in data 1.10.2007 veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia Generale e sottoposta ad una serie di controlli TAC (il 02.10 , il 04.10 e l'11.10), l'ultimo del quali evidenziava quanto segue: “nel tessuto adiposo posto tra la parete anteriore del retto e la parete posteriore della vescica si nota un'area di forma allungata, con asse maggiore latero – laterale di cm 6,5 circa, dello spessore massimo di cm 3,5
circa, a margini irregolari ed in parte sfumati, ipodensa e con nel contesto, alcune minute bolle gassose,
come da postumi di recente intervento (“da ricontrollare”), la struttura del III distale dei muscoli retti dell'addome appare a tratti alterata, con tessuto adiposo circostante disomogeneo”;
- in data 13.10.2007 veniva dimessa, con prescrizione di terapia domiciliare;
- il descritto excursus era conseguenza della condotta colposa dei sanitari del reparto di Chirurgia
Generale dell' di Augusta, i quali trascorsi Controparte_1
quattro giorni dall'intervento l'avevano dimessa nonostante essa attrice lamentasse continuamente una sintomatologia dolorosa in sede pelvica, circostanza questa che i sanitari avrebbero dovuto approfondire, con esami idonei, durante un ulteriore periodo di degenza, che avrebbe scongiurato l'iter doloroso ed il corso pericolo di vita;
- presentava esiti riconducibili a detta condotta colposa, rappresentati da ricorrente dolenzia addominale in sede pelvica, incontinenza urinaria, dispareunia, crisi cefalalgiche e grave stato d'ansia generalizzato con timore di doversi sottoporre ad ulteriori interventi chirurgici, cui si aggiungevano disagio psichico, caratterizzato da fasi di depressione con ritiro sociale, apatia, abulia e fasi di rabbia e rassegnazione, disagio nella sfera intima con ripercussioni nella sfera sessuale. Emergevano, inoltre, i pagina 3 di 8 seguenti dati: regione addominale, caratterizzata da cicatrice chirurgica discromica, rilevata in sede sovra pubica, lunghezza cm 25. Deambulazione possibile autonomamente, a piccoli passi;
- tali postumi permanenti determinavano una compromissione della validità psicofisica valutabile globalmente nella misura del 10% di danno biologico;
inoltre, avendo subito a causa della condotta colposa dei sanitari un prolungamento dello stato di malattia, bisognava aggiungere un periodo di
Inabilità Temporanea Assoluta (ITA) pari a gg. 60 e di Inabilità Temporanea Parziale (ITP) al 50% di giorni 100;
- infruttuosi si erano rivelati la richiesta di risarcimento danni indirizzata all'
[...]
i contatti telefonici con la Controparte_1 Controparte_2
compagnia di assicurazioni del predetto , nonché, in ultimo, la procedura di mediazione del CP_1
19.6.2014.
Per tali motivi l'attrice chiedeva al Tribunale di Siracusa di accertare e dichiarare la responsabilità dei sanitari dell' e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
detto , ex art. 1228 c.c. al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali da essa CP_1
subiti per effetto delle imprudenti dimissioni, quantificati nel complessivo importo di €.30.109,00 così
distinto: €.19.488,15 per il 10% di danno biologico, €.5.760,00 per i 60 gg. di ITA, €.4.800,00 per i
100 gg. di ITP al 50%, €.61,00 per spese di mediazione, o in quell'altra somma, maggiore o minore che, alla luce della compiuta istruttoria, sarebbe risultata dovuta anche pro bono et aequo, oltre danno morale e danno esistenziale.
Si costituiva in giudizio l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rilevando che parte attrice non aveva dedotto alcuna responsabilità
nosocomiale, ma esclusivamente, seppur in via meramente induttiva/presuntiva, una responsabilità
sanitaria direttamente ricollegata all'intervento chirurgico eseguito dal Dott. Parte_2
pagina 4 di 8 rilevava che il aveva prestato la sua opera professionale con la dovuta diligenza, essendo stati Pt_2
rispettati tutti i protocolli, le regole e gli accorgimenti tipici richiesti per l'esecuzione dell'intervento chirurgico effettuato in data 4.9.2007; chiedeva, quindi, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione passiva dell'istituto convenuto e comunque l'insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico dello stesso;
in via gradata, qualora fossero stati accertati nell'esecuzione degli interventi,
eseguiti in data 4.9.2007 e in data 29.9.2007, comportamenti colposi posti in essere da parte del spiegava domanda di manleva e rivalsa nei confronti del predetto, affinchè lo stesso fosse Pt_2
condannato a tenerlo indenne.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, si costituiva contestando la fondatezza Parte_2
della domanda e deducendo che nei suoi confronti era stata proposta una chiamata di terzo in garanzia dalla struttura sanitaria, non verificandosi una estensione automatica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo;
aggiungeva che secondo l'art. 3
comma 1 della cd legge Balduzzi la responsabilità risarcitoria del medico per l'eventuale condotta lesiva attuata ai danni del paziente col quale era venuto in contatto presso la struttura sanitaria era ravvisabile solo allorché l'operato del professionista integrasse un fatto illecito ex art. 2043 del codice civile, sicchè l' che agiva in regresso ex art. Controparte_1
2055 del codice civile, avrebbe dovuto provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico;
eccepiva la estinzione per prescrizione quinquennale del diritto fatto valere dall'attrice e dall' Controparte_1
Assunte le prove orali richieste dall'attrice e disposta una CTU medico legale, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa dal Tribunale di Siracusa con la sentenza n.2378/22,
con la quale venivano rigettate le domande proposte dall'attrice.
pagina 5 di 8 Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello per chiederne l'integrale Parte_1
riforma.
Si sono costituiti entrambi gli appellati, che hanno invocato il rigetto del proposto gravame.
All'udienza del 13.11.2024 la causa, sulle conclusioni rassegnate come in atti, è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
L'appello è infondato e merita di essere rigettato.
Con l'unico motivo di appello la ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice Parte_1
“ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU, (pagina
3 della sentenza dal 20° al 27° rigo) ed ha errato nel non motivare in ordine alle ragioni per cui ha disatteso le circostanziate osservazioni del CTP di parte attrice, alla CTU. La locuzioni "conclusioni del
CTU immuni da vizio logico giuridico” e “le cui conclusioni vanno condivise” (pag. 3 della sentenza rigo 24 e 25) sono locuzioni che, nella loro assoluta apoditticità, non solo rappresentano vere e proprie petizioni di principio (e, come tali, del tutto incapaci di costituire fulcro motivo di qualsivoglia sentenza, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi del Giudice, né a lasciar trasparire il percorso argomentativo da questi seguito) ma soprattutto risultano impossibili da condividere in quanto fondate su un presupposto completamente errato, ossia la completezza d'indagine da parte del CTU”.
Le superiori lagnanze risultano errate e non condivisibili.
Osserva questa Corte come, per un verso, il primo Giudice ha adeguatamente argomentato le ragioni della propria decisione, escludendo profili di negligenza/imperizia a carico di sia in Parte_2
occasione del primo intervento del 4 settembre, che del successivo del 29.9 e ciò in forza delle valutazioni esposte dal CTU, che ha supportato le proprie conclusioni con ampi riferimenti dottrinali.
pagina 6 di 8 Per altro verso, anche a voler ammettere – siccome sostenuto dalla – che le proprie Parte_1
dimissioni siano state intempestive e che il decorso post operatorio, con precipuo riguardo ai valori dell'emoglobina, avrebbe suggerito un prolungamento del ricovero, risulta inesistente, o comunque non provato, il danno che ne è conseguito. Ed invero, per come chiaramente esposto dal nominato CTU
anche un ricovero protrattosi per un periodo più lungo non avrebbe scongiurato l'emorragia
“secondaria” (per tale dovendosi intendere quella che si verifica dopo più di una settimana dall'intervento e, generalmente si associa ad una infezione o ad un processo infiammatorio o ad una mancata o insufficiente osservanza delle indicazioni terapeutiche e diagnostiche impartite dai sanitari all'atto delle dimissioni). Al riguardo, il CTU ha chiarito essersi trattato di emorragia “a nappo”, che
“è una complicanza secondaria causata da uno stillicidio ematico e non da un difetto di emostasi chirurgica nel qual caso, infatti, la perdita ematica sarebbe stata ben maggiore e si sarebbe appalesata nell'immediato postoperatorio” ed ha aggiunto che “ciò trova dimostrazione sia nei tempi di produzione della raccolta ematica (20 giorni), che nel fatto che in occasione dell'evacuazione di essa,
non risultò reperito alcun grosso vaso sanguinante, ma solo una raccolta di sangue in gran parte coagulato quale esito di un precedente stillicidio lentamente prodottosi. Si legge chiaramente, infatti,
nella descrizione dell'intervento evacuativo, che il chirurgo reperì “sangue vecchio” insieme a coaguli.
Ciò sta ad indicare che il sanguinamento era avvenuto con estrema lentezza consentendo il prodursi e il prevalere dei fenomeni coagulativi per asportare i quali furono necessari diversi lavaggi del campo operatorio”.
La predetta emorragia, oltre a non essere eziologicamente collegata all'intervento del 4 settembre, che risulta essere stato condotto correttamente e nel rispetto dei protocolli in materia, non risulta né avere messo in pericolo di vita la , né, tanto meno, provocato danni ulteriori e permanenti;
al Parte_1
contrario all'intervento ha fatto seguito la guarigione della malattia di base e della complicanza che va pagina 7 di 8 considerata del tutto indipendente dall'atto del chirurgo. Inoltre, se anche le condizioni della Parte_1
la sera del 28 settembre in occasione dell'accesso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Noto
fossero state quelle descritte nell'atto di appello, ciò non toglie che non è stato provato che la paziente abbia mai corso alcun effettivo pericolo di vita.
Per le esposte argomentazioni l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.2378/22 del Tribunale di Siracusa.
Condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati liquidate, per ciascuno di essi, in euro
5.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR
115/02.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello, il
6.2.2025.
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8