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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario R.G. n. 59-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con il quale (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig.ra con sede in Saluzzo (CN), Via Parte_1
Revello n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco GATTINO (C.F.
) del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1
in Cavallermaggiore (CN), Via Bra n. 10, come da delega in atti, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Bra (CN) Via Vittorio Emanuele n 296,
Esaminata la documentazione in atti;
1 Udita la relazione del Giudice Delegato;
Esaminata la documentazione della Camera di commercio;
Considerato che l'impresa non risulta cancellata dal registro delle imprese ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
Rilevato che la società debitrice, in persona del suo titolare e legale rappresentante, è stata ritualmente convocata (mediante notifica eseguita a mezzo pec in data 26.5.2025) innanzi al
Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che la stessa non si è costituita, né è
comparsa all'udienza del 23.6.2025;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società
debitrice sede legale in Bra, come da visura in atti;
Ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice,
desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese, dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019 e dall'insussistenza di elementi di segno contrario, non risultando, peraltro, depositati i bilanci successivi all'anno 2022, ciò che, in mancanza di ulteriore documentazione, non consente una verifica al riguardo);
2 Ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, manifestatosi attraverso il mancato pagamento,
nei confronti della creditrice istante, della somma di euro 6.200,00 (come da documentazione in atti);
Ritenuto che chiari indici dello stato di decozione si rinvengono altresì nel fatto che nei confronti dell'impresa convenuta risultano iscritti a ruolo debiti scaduti verso l'Amministrazione Finanziaria e gli Istituti previdenziali per un ammontare di euro
170.624,70 (come da documentazione in atti), e che la società risulta non avere depositato bilanci a partire dall'anno 2023;
Ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della ditta debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti né ha offerto idonee garanzie patrimoniali;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Bra (CN), Via Vittorio
[...] P.IVA_2
Emanuele n. 296, in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e il dott. curatore;
CP_3
AUTORIZZA
3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
il giorno 6.10.2025, ore 11,20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione
4 delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 25.6.2025
5 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott. Marco Bottallo Giudice dott. Andrea Carena Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con il quale (C.F./P. IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig.ra con sede in Saluzzo (CN), Via Parte_1
Revello n. 32, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Franco GATTINO (C.F.
) del Foro di Cuneo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1
in Cavallermaggiore (CN), Via Bra n. 10, come da delega in atti, ha chiesto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_2
(C.F./P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_2
legale in Bra (CN) Via Vittorio Emanuele n 296,
Esaminata la documentazione in atti;
1 Udita la relazione del Giudice Delegato;
Esaminata la documentazione della Camera di commercio;
Considerato che l'impresa non risulta cancellata dal registro delle imprese ed è dunque assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale;
Rilevato che la società debitrice, in persona del suo titolare e legale rappresentante, è stata ritualmente convocata (mediante notifica eseguita a mezzo pec in data 26.5.2025) innanzi al
Tribunale per essere sentita sui fatti relativi al ricorso e che la stessa non si è costituita, né è
comparsa all'udienza del 23.6.2025;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 D.Lgs n. 14/2019, avendo la società
debitrice sede legale in Bra, come da visura in atti;
Ritenuto che risulta dimostrata la qualità di imprenditore commerciale della debitrice,
desumibile dalle risultanze del Registro delle Imprese, dalla mancata contestazione circa la sussistenza degli indici stabiliti dall'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 14/2019 e dall'insussistenza di elementi di segno contrario, non risultando, peraltro, depositati i bilanci successivi all'anno 2022, ciò che, in mancanza di ulteriore documentazione, non consente una verifica al riguardo);
2 Ritenuto sussistente lo stato di insolvenza, manifestatosi attraverso il mancato pagamento,
nei confronti della creditrice istante, della somma di euro 6.200,00 (come da documentazione in atti);
Ritenuto che chiari indici dello stato di decozione si rinvengono altresì nel fatto che nei confronti dell'impresa convenuta risultano iscritti a ruolo debiti scaduti verso l'Amministrazione Finanziaria e gli Istituti previdenziali per un ammontare di euro
170.624,70 (come da documentazione in atti), e che la società risulta non avere depositato bilanci a partire dall'anno 2023;
Ritenuto che la situazione patrimoniale, quale risulta dalla documentazione in atti, è tale da delineare con chiarezza lo stato di insolvenza della ditta debitrice, la quale, a fronte delle obbligazioni contratte, non è stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti né ha offerto idonee garanzie patrimoniali;
Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 14/2019
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_2
(C.F./P. IVA ), con sede legale in Bra (CN), Via Vittorio
[...] P.IVA_2
Emanuele n. 296, in persona del legale rappresentante pro tempore;
NOMINA
Il Dott. Andrea Carena Giudice Delegato alla procedura, e il dott. curatore;
CP_3
AUTORIZZA
3 il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
il giorno 6.10.2025, ore 11,20, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione
4 delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
AUTORIZZA
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese,
ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 25.6.2025
5 Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Andrea Carena Dott. Gian Andrea Morbelli
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