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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2361/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2361/2023 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Argenio Angela, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Argenio Angela;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato in data 7.7.23 ricorso con cui hanno chiesto separazione consensuale e divorzio congiunto.
Emessa sentenza di separazione e acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni di cui al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata riservata in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi pagina 1 di 2 innanzi al giudice delegato del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione terminato con sentenza del 30 gennaio 2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso introduttivo, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e non sono in contrasto con l'interesse del minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 aprile 2017 in
Sant'Angelo dei Lombardi (Registro atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi,
Anno 2017, Parte II, N. 1) tra , nato a [...] il [...], e nata ad Parte_1 Controparte_1
LD (AV) il 2.6.88, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 27 maggio 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 2361/2023 R.G.A.C.,
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Argenio Angela, in virtù di procura in atti;
Parte_1
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Argenio Angela;
Controparte_1
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato in data 7.7.23 ricorso con cui hanno chiesto separazione consensuale e divorzio congiunto.
Emessa sentenza di separazione e acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e di confermare le condizioni di cui al ricorso con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'udienza del 7 aprile 2025 la causa è stata riservata in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi pagina 1 di 2 innanzi al giudice delegato del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione terminato con sentenza del 30 gennaio 2024 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno concordato i patti di cui al ricorso introduttivo, che qui devono intendersi integralmente richiamati.
Poiché i patti concordati non sono contrari a norme imperative e non sono in contrasto con l'interesse del minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della legge.
Le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 22 aprile 2017 in
Sant'Angelo dei Lombardi (Registro atti di matrimonio del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi,
Anno 2017, Parte II, N. 1) tra , nato a [...] il [...], e nata ad Parte_1 Controparte_1
LD (AV) il 2.6.88, alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. 10, l. 1°.12.1970, n.
898, per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd', D.P.R. 3.11.2000, n. 396;
-nulla per le spese.
Benevento, 27 maggio 2025
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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