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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/09/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1378/2024 R.G. promosso con ricorso ex art. 473 bis. 12 e 473 bis. 47
c.p.c. da: nata a [...] il [...], ivi residente in [...]\a, Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Colombari C.F._1
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Ferrara, Via Don Minzoni n. 17 (PEC: FAX 0532791147 Email_1 per le comunicazioni), come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP C.F._3 alla Via dei Cedri n. 28, elettivamente domiciliato in Ferrara (FE), Corso della Giovecca, n.73 presso lo
Studio dell'Avv. Maria Cristina Zampollo (c.f. , che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti, con dichiarazione espressa di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla corrente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Le conclusioni di parte ricorrente: “La scrivente in nome e nell'interesse di cui sopra chiede che il
Tribunale modifichi la sentenza di divorzio n. 471\2020 stabilendo l'affidamento super esclusivo di
alla madre sig. La scrivente chiede che il Tribunale modifichi la CP_2 Parte_1 suddetta sentenza differenziando i tempi di permanenza con il padre in tempo scolastico o quando non
c'è scuola. Precisamente chiede che durante il periodo scolastico la sentenza sia modificata riguardo i giorni di permanenza di presso il padre nei seguenti termini: il mercoledì sempre con il padre
CP_2 sino alle ore 19.00 e a week end alternati dal venerdì sino alla domenica alle ore 19.00. In periodo non scolastico starà con il padre il martedì dalle ore 10.00 sino al mercoledì alle ore 10.00 e a
CP_2 week end alternati dal venerdì alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30. I genitori devono assecondare e rispettare gli impegni di riguardanti lo studio, lo sport e le attività ricreative e
CP_2 condurvelo durante il week end di competenza. Per le vacanze estive starà tre settimane per le
CP_2 vacanze con la madre e due con il padre, anche non consecutive. I rispettivi periodi vanno comunicati entro il 15 aprile. Nel resto dell'anno altre due settimane con la madre e una settimana con il padre, anche con i giorni non consecutivi, da comunicarsi con un anticipo di 30 giorni. Le giornate del 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Ordinare al sig. di autorizzare comunque le vacanze e CP anche le vacanze di studio di all'estero insieme con la madre o insieme con accompagnatori
CP_2 qualificati. Voglia il Tribunale disporre che le Autorità competenti rilascino al minore i
CP_2 documenti: sia la Carta di identità valida per l'espatrio, che il Passaporto nonostante la mancata autorizzazione del padre. Voglia il Tribunale ordinare ai genitori di di non bloccare mai il
CP_2 telefono cellulare del figlio nei confronti del contatto dell'altro genitore. Per l'istruttoria: Si chiede che venga ascoltato il minore ”.
CP_2
Le conclusioni di parte resistente: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: -
Respinga le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e meramente pretestuose;
- Disponga un ampliamento del diritto di visita del sig. al figlio minore CP
, in considerazione dell'età adolescenziale, che richiede una maggiore presenza della figura CP_2 paterna, nelle modalità seguenti: • Weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dal venerdì ore 10.00 (in periodo non scolastico) sino alla domenica sera dopo cena (orientativamente ore 21.00); • Tutti i martedì e giovedì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dalle 10.00 (in periodo non scolastico) con pernotto;
• Il provvederà ad accompagnare CP_2 il figlio a scuola, dopo i pernotti del martedì e giovedì (in periodo scolastico); mentre in CP_2 periodo non scolastico, la madre provvederà a prelevare il figlio dall'abitazione del Parte_1 padre, alle ore 10.00 del mattino successivo ai pernotti del martedì e giovedì; • Sulle festività e le pagina 2 di 9 vacanze estive, ci si riporta a quanto già statuito in sede di divorzio, chiedendo venga mantenuta la regolamentazione riportata nella sentenza n.471/2020, R.G. 2413/2017. - Condanni controparte al risarcimento danni da lite temeraria, ex art.96, comma 1, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, in quanto la stessa ha agito in giudizio in mala fede e sulla base di motivazioni infondate;
In via istruttoria: si chiede sin d'ora che vengano sentiti i seguenti testimoni: residente in [...]
Ferrara via dei Cedri 28, sui capitoli da 1 a 4: 1) Vero che lei attualmente vive a Ferrara, in un appartamento adiacente all'abitazione di suo figlio;
2) Vero che, sin dalla nascita di CP
, si è occupata della cura e della gestione dello stesso, quando i genitori erano impossibilitati;
CP_2
3) Vero che, a far data dalla separazione personale tra suo figlio e la sig.ra CP [...]
, ha continuato ad occuparsi della cura e della gestione di suo PO , nei momenti in Pt_1 CP_2 cui è con;
4) Vero che, nei giorni in cui sta presso il padre, come statuito dalla CP CP_2 sentenza di divorzio e quest'ultimo, per impegni lavorativi è costretto ad allontanarsi dall'abitazione, lei gestisce suo PO;
con riserva di ulteriormente dedurre nonché indicare nuovi testimoni a prova contraria sulle prove che saranno dedotte dal patrocinio avverso”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
***
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 3 luglio 2024, ritualmente notificato, domandava la modifica della sentenza di divorzio n. 47/2020, pronunciata in Parte_1 data 31/08/2020 dall'intestato Tribunale, nel senso di disporre in proprio favore l'affidamento super esclusivo del figlio minore , nato dalla unione coniugale fra le parti il 22 ottobre 2011, CP_2 adducendo che il regime di affidamento condiviso e le modalità di visita col padre, così come regolate in sentenza, si erano rivelate pregiudizievoli per il minore.
La ricorrente, in particolare, lamentava il disagio del figlio , ormai tredicenne, nel vedersi CP_2 impedita la possibilità di vivere normalmente come i propri coetanei, negandogli il padre, spesso con linguaggio e modalità violente, ogni attività sportiva e ricreativa;
evidenziava come l'atteggiamento oppositivo dell'ex marito nei propri confronti avesse ripercussioni negative sul figlio minore, frustrandone i bisogni e alterando il rapporto con lui;
che il regime di affidamento condiviso si sta perciò rivelando gravoso, dovendo la madre ricorrere ad estenuanti contrattazioni con l'ex marito o, in mancanza del consenso di questi, rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere le autorizzazioni nell'interesse del figlio (gite, viaggi all'estero, attività sportive …); che attualmente frequenta CP_2
pagina 3 di 9 il padre a week end alternati, rientrando presso la madre alle ore 20.30 della domenica, spesso ritrovandosi con tutti i compiti ancora da svolgere;
che quando ciò si verifica il minore inizia a disperarsi perché non vuole giungere l'indomani a scuola impreparato, così madre e figlio si dedicano allo svolgimento dei compiti e alle attività assegnate dalla scuola, terminando sempre la domenica a notte fonda;
che il padre ha vietato ad di portare con sé i libri scolastici nel week end di sua CP_2 spettanza, e non condivide con il figlio la sua vita scolastica, sportiva o amicale.
Concludeva, quindi, per l'affido super esclusivo del minore e la differenziazione dei tempi di permanenza di con il padre in tempo scolastico ed extrascolastico, precisamente: durante il CP_2 periodo scolastico, ogni mercoledì con il padre sino alle ore 19.00 e a week end alternati dal venerdì sino alla domenica alle ore 19.00. In periodo non scolastico starà con il padre il martedì dalle CP_2 ore 10.00 sino al mercoledì alle ore 10.00 e a week end alternati dal venerdì alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda CP riconvenzionale tesa ad ottenere un ampliamento della permanenza del figlio presso di sé e CP_2 quindi del proprio diritto di visita.
Spiegava il resistente che durante le fasi istruttorie del procedimento di separazione e di quello successivo di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano state espletate ben due C.T.U. dirette a valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti, le condizioni ottimali di collocamento del minore e le modalità di frequentazione con i genitori;
che , al contrario di quanto asserito in ricorso, è CP_2 un ragazzo che vive serenamente i suoi 13 anni, come i propri coetanei, ha una vita sociale attiva, non palesa alcun tipo di frustrazione e trascorre serenamente i momenti col padre, il quale cerca di organizzare frequenti attività col medesimo, in un'ottica di condivisione e di partecipazione attiva del proprio ruolo genitoriale;
che la propria azienda ha chiuso, per il 2023, con un bilancio di esercizio in perdita e che, pertanto, egli si ritrova impossibilitato a corrispondere quanto dovuto a titolo di spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , poiché in serie difficoltà economiche e non per CP_2 ostacolare le passioni del figlio;
che con l'interposta azione l'ex moglie continua a rivelare tutta la propria ostinazione nel denigrare la figura paterna, frapponendosi nel rapporto tra quest'ultimo ed il figlio minore, con tutte le criticità che tale atteggiamento ostativo comporta;
di essere un genitore presente e accogliente, che ascolta ogni esigenza del figlio, che cerca di educarlo impartendogli regole di comportamento e trasmettendogli dei valori;
che la madre si atteggia nei confronti del figlio come una mamma-chioccia, con l'intento di controllare ogni mossa del medesimo, sovraccaricandolo di una mole di attività da svolgere che risulta insostenibile per un minore di soli 13 anni;
di aver sempre pagina 4 di 9 stimolato il figlio a condurre con impegno gli studi, senza mai trascurare gli impegni CP_2 curriculari.
Si opponeva, perciò, alla richiesta di affido esclusivo del minore alla madre e, sulla scorta delle osservazioni conclusive della consulenza tecnica svolta nel procedimento di divorzio (“In particolare, il rapporto tra il sig. ed il figlio , spesso banalizzato e addirittura ritenuto superfluo CP_2 CP_2 dalla sig.ra è fondamentale per la crescita del minore. Il ruolo della madre è di certo preminente Pt_1 nei primi mesi di vita di un figlio;
tuttavia, la figura paterna assume rilevanza centrale per favorire
l'emancipazione di un bambino dal dualismo madre-figlio che, in alcuni casi, può divenire anche patologico. In sostanza, il ruolo del padre è di fondamentale importanza nelle dinamiche familiari, soprattutto per un figlio maschio che vede il padre come un vero e proprio modello di riferimento”), domandava un ampliamento del proprio diritto di visita, in considerazione dell'età adolescenziale, che richiede una maggiore presenza della figura paterna, con le seguenti modalità: • Weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dal venerdì ore 10.00 (in periodo non scolastico) sino alla domenica sera dopo cena (orientativamente ore 21.00); • Tutti i martedì e giovedì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dalle 10.00 (in periodo non scolastico) con pernotto;
• Il CP_2 provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, dopo i pernotti del martedì e giovedì (in periodo CP_2 scolastico); mentre in periodo non scolastico, la madre provvederà a prelevare il figlio Parte_1 dall'abitazione del padre, alle ore 10.00 del mattino successivo ai pernotti del martedì e giovedì; ferma per le vacanze estive la regolamentazione riportata nella sentenza di divorzio.
Intervenuto il P.M. le parti venivano personalmente sentite dal giudice relatore all'udienza in data 27 novembre 2024, all'esito della quale, con ordinanza del 19 dicembre 2024, previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti, ritenuto necessario svolgere indagini sul dedotto malessere del minore al fine di verificarne la attuale, eventuale, sussistenza, di comprenderne le cause e di farvi fronte con l'assunzione dei migliori provvedimenti a tutela del medesimo, si incaricava il S.S. di Ferrara “affinché
(…) procedano ad una indagine sociale sul minore, assumendo informazioni da parte degli insegnanti di scuola (Istituto paritario San Vincenzo di Ferrara), degli educatori sportivi (in particolare dell'allenatore di calcio, il cui nominativo verrà indicato agli A.S. direttamente dai procuratori delle parti), eventualmente - se ritenuto opportuno dal S.S. - anche da parte dei genitori dei più stretti amici
e/o compagni di scuola di , sull'esistenza di un reale ed effettivo disagio e/o malessere del CP_2 ragazzino e sulle relative cause (…) qualora nelle more dei predetti accertamenti, il S.S. incaricato dovesse appurare l'esistenza di un evidente e grave disagio/malessere del minore, lo stesso S.S. trasmetta senza ritardo una segnalazione a questo giudice che valuterà se disporre a favore del minore un supporto psicologico da parte dell' ”. Pt_2
pagina 5 di 9 Depositata la relazione da parte del S.S., all'udienza del 17 settembre 2025 le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
******
Non si ritiene nell'interesse del minore la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso disposto con sentenza di divorzio n. 47/2020, pronunciata in data 31/08/2020 dall'intestato Tribunale all'esito della C.T.U. espletata dalla dott.ssa nel corso del relativo Persona_1 giudizio.
Ed invero, anche all'esito degli accertamenti svolti dal S.S. di Ferrara e dell'indagine sociale sul minore
, è emersa la permanenza, a tutt'oggi, delle medesime criticità genitoriali e dinamiche familiari CP_2 riscontrate dalla C.T.U. dott.ssa nella propria relazione peritale. Persona_1
La C.T.U. aveva messo in evidenza, sin dal procedimento di separazione giudiziale, l'esistenza fra le parti di una “conflittualità inaccettabile e insostenibile psicologicamente per il minore”, che già all'epoca manifestava un forte disagio malgrado la giovane età, tanto che il conflitto genitoriale lo stava esponendo costantemente ad un elevato rischio psicopatologico.
Qualsiasi decisione, anche relativa alla salute del minore, costituiva fonte di aspre discussioni, contestazioni, diffide, minacce di querele. I genitori, anche se messi al cospetto di tale evidenza, hanno continuato (e verosimilmente la situazione ad oggi non è minimamente cambiata) a rimpallarsi le responsabilità.
La C.T.U. aveva, tuttavia, concluso (confermandolo, successivamente, anche in sede di divorzio) ritenendo i genitori adeguati sotto il profilo affettivo “ma la persistente centralità del conflitto nelle dinamiche relazionali limita la loro capacità di assicurare il benessere morale e psicologico del figlio”.
Il conflitto genitoriale permaneva anche al tempo del divorzio, sicché si rendeva necessaria una seconda C.T.U., risalente all'anno 2019, dalla quale emergeva che e “sono persone Pt_1 CP_2 estremamente rigide, incapaci di comunicare e pervase da una reciproca, incrollabile diffidenza sulla reale capacità dell'altro di accudire il figlio”.
La consulenza evidenziava anche: a) un conflitto di lealtà del minore verso la madre, tanto che CP_2 riusciva ad esplicitare il desiderio di trascorrere più tempo col padre solo alle proprie insegnanti, faticando la madre a comprendere ed accettare questo bisogno;
b) l'assunzione da parte del minore di meccanismi di difesa per sopravvivere psicologicamente ad un conflitto genitoriale insostenibile e senza soluzione di continuità (fra cui la capacità di manipolare i genitori per trarre beneficio dalla situazione, in forza della loro incapacità di comunicare); c) l'incapacità dei genitori di anteporre al conflitto i bisogni del minore, nonostante le sollecitazioni dei consulenti;
d) come le distorte dinamiche pagina 6 di 9 genitoriali stessero impedendo ad di attuare un sano percorso di maturazione, ciò rendendo CP_2 indispensabile la ripresa dei colloqui con psicologo dell' con cui il minore era riuscito ad Pt_2 esternare le proprie difficoltà.
Come rilevato con ordinanza del giudice delegato del 19 dicembre 2024, dal 2019 ad oggi il conflitto genitoriale non si è minimamente assopito. da allora si trova in balia di distorte dinamiche CP_2 familiari, tanto da aver manifestato ai genitori (come dai medesimi confermato all'udienza in data
27/11/2024) un profondo disagio anche solo all'idea di dover essere sentito da un giudice.
Il minore è stato comunque sentito dal S.S. incaricato ed ha manifestato un'apertura verso gli operatori, con i quali ha condiviso aspetti della propria vita, anche di particolare rilevanza. ha riportato CP_2 positive relazioni con i compagni di classe, di intrattenere ottime amicizie, di avere interesse per la
Formula 1, i go-kart e i cani;
ha riferito che la madre è sempre gentile, buona e comprensiva, sempre presente;
il padre anche, “però ogni tanto … riesce a confortarmi dicendo che riuscirò a fare meglio;
ma a casa, quando mi dimentico di fare qualche cosa, ha delle reazioni esagerate … mi riprende per la più piccola cosa mentre la mamma mi fa capire cosa ho sbagliato”.
Dalle parole di si percepisce il differente metodo educativo dei due genitori, così come il CP_2 diverso approccio che madre e padre hanno con lui. Ciò evidentemente non può esitare in un giudizio di inadeguatezza del padre perché percepito dal minore come meno accondiscendente e/o più rigido rispetto alla figura materna, percepita al contrario come più accogliente.
La conflittualità genitoriale e le carenze sia della madre che del padre ben evidenziate nella relazione della dott.ssa non hanno per fortuna avuto ripercussioni sul percorso scolastico di , i Per_1 CP_2 cui insegnanti, sentiti dal Servizio, hanno descritto un percoreso positivo ed una maturazione significativa del ragazzo. La coordinatrice in particolare ha sottolineato come pur essendo di CP_2 carattere introverso e riservato, abbia acquisito progressivamente maggiore sicurezza mostrando un'apertura e una partecipazione più spontanea alle lezioni. La sua frequenza è sempre stata regolare e puntuale, con pochissime assenze e dal punto di vista del rendimento scolastico è stato registratoun miglioramento costante. Nessun elemento di pregiudizio è stato segnalato. Nel corso dell'anno scolastico appena trascorso, nonostante le particolari dinamiche genitoriali, è apparso più CP_2 sereno rispetto agli anni scorsi, senza più le problematiche di ansia legate alla gestione dei compiti e del materiale scolastico, ad oggi risolte attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei genitori da parte della scuola.
ha manifestato al Servizio adesione alla proposta di ricevere un sostegno professionale con cui CP_2 condividere i propri stati d'animo.
pagina 7 di 9 Il minore si è mostrato legato ad entrambe le figure genitoriali, sviluppando, però, con loro rapporti differenti in ragione delle differenze caratteriali, modalità di approccio e divergenze educative.
Dimostra di essersi ormai adattato a dinamiche familiari consolidate e di aver trovato le proprie strategie per gestire le difficoltà derivanti dal conflitto presente nella coppia genitoriale.
Il S.S. ha inoltre riportato che nel corso dei colloqui svolti coi genitori non sono emerse sostanziali modifiche delle modalità già ampiamente descritte nel corso delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate negli anni precedenti: persiste, infatti, una conflittualità ed una visione molto diversa sugli eventi del presente e del passato, persistono sentimenti di rancore e una impossibilità a comunicare che non permette alla coppia di condividere le scelte più appropriate per il minore.
Ciò non significa che quelle effettuate dalla madre siano migliori o più giuste rispetto a quelle del padre, o che le scelte del padre siano inadeguate o non rispettose del minore, proprio perché corrispondenti a scelte educative divergenti.
Ciò che entrambi i genitori all'esito del percorso col Servizio sembrano aver condiviso è la convinzione che l'intervento del Servizio abbia prodotto una modifica nell'altro, determinando dal dicembre 2024 una maggiore flessibilità e capacità di venirsi incontro in merito agli aspetti organizzativi della vita del minore.
Per questo motivo, fermo il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori non essendo CP_2 emerse criticità tali da giustificarne la deroga, appare quanto mai opportuno che le problematiche familiari ed in particolare modo la mai sopita conflittualità genitoriale venga affrontata conferendo al
Servizio Sociale territorialmente competente un incarico di vigilanza attiva del nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità, con avvio di un percorso psicologico individuale per il minore attraverso l'UONPIA dell'Ausl di Ferrara.
Quanto alla frequentazione, si rammenta che la C.T.U. dott.ssa aveva concluso per un Per_1 ampliamento della frequentazione padre figlio, condividendo con i CTP, la seguente calendarizzazione degli incontri, poi recepita dalla sentenza di divorzio: week end alternati col padre dal giovedì dopo la scuola fino alle 20.30 della domenica;
nella settimana col week end del padre, starà col padre il martedì dopo la scuola fino alle 20.30; nella settimana col week end di spettanza della madre, col padre il martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina successivo e dal giovedì al venerdì con le stesse modalità.
Sulla frequentazione , sentito dal S.S., è stato scostante, in quanto ha più volte palesato agli CP_2 operatori il desiderio di stare col padre alle argomentazioni della madre sull'opportunità di ampliare le visite in periodo non scolastico, limitandole nel periodo scolastico.
pagina 8 di 9 L'andamento scolastico del minore, che si è rivelato più che positivo nell'ultimo anno, in uno con le osservazioni della C.T.U. in merito alla centralità della figura paterna (soprattutto nella fase Per_1 adolescenziale “specialmente per un figlio maschio, per il quale l'uomo è chiamato a rappresentare il primo – nonché più importante – modello di riferimento”) e i desiderata di che non ha mai CP_2 espresso realmente l'esigenza, neppure organizzativa, di ridurre i tempi di permanenza presso il padre, portano a ritenere ad oggi ancora valida e nell'interesse del minore alla bigenitorialità la regolamentazione di cui sopra.
Non vi sono motivi né per limitarla né per ampliarla, né per modificare nuovamente un assetto che ha già da diversi anni sperimentato, trovando ad oggi un proprio equilibrio. CP_2
L'unica osservazione che questo Collegio ritiene di fare è sulla flessibilità negli orari di rientro del minore a casa della madre nella giornata della domenica e del martedì pomeriggio: anziché alle 20,30,
potrebbe rincasare un po' prima, ad esempio intorno alle ore 18.30 nel caso lo stesso lo CP_2 ritenesse più comodo per organizzarsi con lo studio e i compiti per il giorno dopo.
In conclusione, fatta eccezione per il conferimento al S.S. della vigilanza attiva di cui sopra si è detto, le domande delle parti vanno rigettate e confermate le condizioni relative alla prole di cui alla sentenza di divorzio.
La reciproca soccombenza e l'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Conferisce al S.S. territorialmente competente l'incarico di cui in narrativa.
2) Rigetta ogni domanda delle parti.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al S.S. di Ferrara.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 17 settembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERRARA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1378/2024 R.G. promosso con ricorso ex art. 473 bis. 12 e 473 bis. 47
c.p.c. da: nata a [...] il [...], ivi residente in [...]\a, Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Colombari C.F._1
) del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Ferrara, Via Don Minzoni n. 17 (PEC: FAX 0532791147 Email_1 per le comunicazioni), come da procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente CP C.F._3 alla Via dei Cedri n. 28, elettivamente domiciliato in Ferrara (FE), Corso della Giovecca, n.73 presso lo
Studio dell'Avv. Maria Cristina Zampollo (c.f. , che lo rappresenta e difende, C.F._4 giusta procura in atti, con dichiarazione espressa di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla corrente procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 9 Le conclusioni di parte ricorrente: “La scrivente in nome e nell'interesse di cui sopra chiede che il
Tribunale modifichi la sentenza di divorzio n. 471\2020 stabilendo l'affidamento super esclusivo di
alla madre sig. La scrivente chiede che il Tribunale modifichi la CP_2 Parte_1 suddetta sentenza differenziando i tempi di permanenza con il padre in tempo scolastico o quando non
c'è scuola. Precisamente chiede che durante il periodo scolastico la sentenza sia modificata riguardo i giorni di permanenza di presso il padre nei seguenti termini: il mercoledì sempre con il padre
CP_2 sino alle ore 19.00 e a week end alternati dal venerdì sino alla domenica alle ore 19.00. In periodo non scolastico starà con il padre il martedì dalle ore 10.00 sino al mercoledì alle ore 10.00 e a
CP_2 week end alternati dal venerdì alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30. I genitori devono assecondare e rispettare gli impegni di riguardanti lo studio, lo sport e le attività ricreative e
CP_2 condurvelo durante il week end di competenza. Per le vacanze estive starà tre settimane per le
CP_2 vacanze con la madre e due con il padre, anche non consecutive. I rispettivi periodi vanno comunicati entro il 15 aprile. Nel resto dell'anno altre due settimane con la madre e una settimana con il padre, anche con i giorni non consecutivi, da comunicarsi con un anticipo di 30 giorni. Le giornate del 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo ad anni alterni con ciascun genitore. Ordinare al sig. di autorizzare comunque le vacanze e CP anche le vacanze di studio di all'estero insieme con la madre o insieme con accompagnatori
CP_2 qualificati. Voglia il Tribunale disporre che le Autorità competenti rilascino al minore i
CP_2 documenti: sia la Carta di identità valida per l'espatrio, che il Passaporto nonostante la mancata autorizzazione del padre. Voglia il Tribunale ordinare ai genitori di di non bloccare mai il
CP_2 telefono cellulare del figlio nei confronti del contatto dell'altro genitore. Per l'istruttoria: Si chiede che venga ascoltato il minore ”.
CP_2
Le conclusioni di parte resistente: “Che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: -
Respinga le domande avanzate da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e meramente pretestuose;
- Disponga un ampliamento del diritto di visita del sig. al figlio minore CP
, in considerazione dell'età adolescenziale, che richiede una maggiore presenza della figura CP_2 paterna, nelle modalità seguenti: • Weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dal venerdì ore 10.00 (in periodo non scolastico) sino alla domenica sera dopo cena (orientativamente ore 21.00); • Tutti i martedì e giovedì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dalle 10.00 (in periodo non scolastico) con pernotto;
• Il provvederà ad accompagnare CP_2 il figlio a scuola, dopo i pernotti del martedì e giovedì (in periodo scolastico); mentre in CP_2 periodo non scolastico, la madre provvederà a prelevare il figlio dall'abitazione del Parte_1 padre, alle ore 10.00 del mattino successivo ai pernotti del martedì e giovedì; • Sulle festività e le pagina 2 di 9 vacanze estive, ci si riporta a quanto già statuito in sede di divorzio, chiedendo venga mantenuta la regolamentazione riportata nella sentenza n.471/2020, R.G. 2413/2017. - Condanni controparte al risarcimento danni da lite temeraria, ex art.96, comma 1, c.p.c. da liquidarsi in via equitativa, in quanto la stessa ha agito in giudizio in mala fede e sulla base di motivazioni infondate;
In via istruttoria: si chiede sin d'ora che vengano sentiti i seguenti testimoni: residente in [...]
Ferrara via dei Cedri 28, sui capitoli da 1 a 4: 1) Vero che lei attualmente vive a Ferrara, in un appartamento adiacente all'abitazione di suo figlio;
2) Vero che, sin dalla nascita di CP
, si è occupata della cura e della gestione dello stesso, quando i genitori erano impossibilitati;
CP_2
3) Vero che, a far data dalla separazione personale tra suo figlio e la sig.ra CP [...]
, ha continuato ad occuparsi della cura e della gestione di suo PO , nei momenti in Pt_1 CP_2 cui è con;
4) Vero che, nei giorni in cui sta presso il padre, come statuito dalla CP CP_2 sentenza di divorzio e quest'ultimo, per impegni lavorativi è costretto ad allontanarsi dall'abitazione, lei gestisce suo PO;
con riserva di ulteriormente dedurre nonché indicare nuovi testimoni a prova contraria sulle prove che saranno dedotte dal patrocinio avverso”.
Il P.M. seppur intervenuto non ha rassegnato conclusioni.
***
Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex artt. 473 bis 12 e 473 bis 47 c.p.c. depositato in data 3 luglio 2024, ritualmente notificato, domandava la modifica della sentenza di divorzio n. 47/2020, pronunciata in Parte_1 data 31/08/2020 dall'intestato Tribunale, nel senso di disporre in proprio favore l'affidamento super esclusivo del figlio minore , nato dalla unione coniugale fra le parti il 22 ottobre 2011, CP_2 adducendo che il regime di affidamento condiviso e le modalità di visita col padre, così come regolate in sentenza, si erano rivelate pregiudizievoli per il minore.
La ricorrente, in particolare, lamentava il disagio del figlio , ormai tredicenne, nel vedersi CP_2 impedita la possibilità di vivere normalmente come i propri coetanei, negandogli il padre, spesso con linguaggio e modalità violente, ogni attività sportiva e ricreativa;
evidenziava come l'atteggiamento oppositivo dell'ex marito nei propri confronti avesse ripercussioni negative sul figlio minore, frustrandone i bisogni e alterando il rapporto con lui;
che il regime di affidamento condiviso si sta perciò rivelando gravoso, dovendo la madre ricorrere ad estenuanti contrattazioni con l'ex marito o, in mancanza del consenso di questi, rivolgersi al Giudice tutelare per ottenere le autorizzazioni nell'interesse del figlio (gite, viaggi all'estero, attività sportive …); che attualmente frequenta CP_2
pagina 3 di 9 il padre a week end alternati, rientrando presso la madre alle ore 20.30 della domenica, spesso ritrovandosi con tutti i compiti ancora da svolgere;
che quando ciò si verifica il minore inizia a disperarsi perché non vuole giungere l'indomani a scuola impreparato, così madre e figlio si dedicano allo svolgimento dei compiti e alle attività assegnate dalla scuola, terminando sempre la domenica a notte fonda;
che il padre ha vietato ad di portare con sé i libri scolastici nel week end di sua CP_2 spettanza, e non condivide con il figlio la sua vita scolastica, sportiva o amicale.
Concludeva, quindi, per l'affido super esclusivo del minore e la differenziazione dei tempi di permanenza di con il padre in tempo scolastico ed extrascolastico, precisamente: durante il CP_2 periodo scolastico, ogni mercoledì con il padre sino alle ore 19.00 e a week end alternati dal venerdì sino alla domenica alle ore 19.00. In periodo non scolastico starà con il padre il martedì dalle CP_2 ore 10.00 sino al mercoledì alle ore 10.00 e a week end alternati dal venerdì alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e proponendo domanda CP riconvenzionale tesa ad ottenere un ampliamento della permanenza del figlio presso di sé e CP_2 quindi del proprio diritto di visita.
Spiegava il resistente che durante le fasi istruttorie del procedimento di separazione e di quello successivo di cessazione degli effetti civili del matrimonio erano state espletate ben due C.T.U. dirette a valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti, le condizioni ottimali di collocamento del minore e le modalità di frequentazione con i genitori;
che , al contrario di quanto asserito in ricorso, è CP_2 un ragazzo che vive serenamente i suoi 13 anni, come i propri coetanei, ha una vita sociale attiva, non palesa alcun tipo di frustrazione e trascorre serenamente i momenti col padre, il quale cerca di organizzare frequenti attività col medesimo, in un'ottica di condivisione e di partecipazione attiva del proprio ruolo genitoriale;
che la propria azienda ha chiuso, per il 2023, con un bilancio di esercizio in perdita e che, pertanto, egli si ritrova impossibilitato a corrispondere quanto dovuto a titolo di spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio , poiché in serie difficoltà economiche e non per CP_2 ostacolare le passioni del figlio;
che con l'interposta azione l'ex moglie continua a rivelare tutta la propria ostinazione nel denigrare la figura paterna, frapponendosi nel rapporto tra quest'ultimo ed il figlio minore, con tutte le criticità che tale atteggiamento ostativo comporta;
di essere un genitore presente e accogliente, che ascolta ogni esigenza del figlio, che cerca di educarlo impartendogli regole di comportamento e trasmettendogli dei valori;
che la madre si atteggia nei confronti del figlio come una mamma-chioccia, con l'intento di controllare ogni mossa del medesimo, sovraccaricandolo di una mole di attività da svolgere che risulta insostenibile per un minore di soli 13 anni;
di aver sempre pagina 4 di 9 stimolato il figlio a condurre con impegno gli studi, senza mai trascurare gli impegni CP_2 curriculari.
Si opponeva, perciò, alla richiesta di affido esclusivo del minore alla madre e, sulla scorta delle osservazioni conclusive della consulenza tecnica svolta nel procedimento di divorzio (“In particolare, il rapporto tra il sig. ed il figlio , spesso banalizzato e addirittura ritenuto superfluo CP_2 CP_2 dalla sig.ra è fondamentale per la crescita del minore. Il ruolo della madre è di certo preminente Pt_1 nei primi mesi di vita di un figlio;
tuttavia, la figura paterna assume rilevanza centrale per favorire
l'emancipazione di un bambino dal dualismo madre-figlio che, in alcuni casi, può divenire anche patologico. In sostanza, il ruolo del padre è di fondamentale importanza nelle dinamiche familiari, soprattutto per un figlio maschio che vede il padre come un vero e proprio modello di riferimento”), domandava un ampliamento del proprio diritto di visita, in considerazione dell'età adolescenziale, che richiede una maggiore presenza della figura paterna, con le seguenti modalità: • Weekend alternati, dal venerdì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dal venerdì ore 10.00 (in periodo non scolastico) sino alla domenica sera dopo cena (orientativamente ore 21.00); • Tutti i martedì e giovedì dopo la scuola (in periodo scolastico), oppure dalle 10.00 (in periodo non scolastico) con pernotto;
• Il CP_2 provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, dopo i pernotti del martedì e giovedì (in periodo CP_2 scolastico); mentre in periodo non scolastico, la madre provvederà a prelevare il figlio Parte_1 dall'abitazione del padre, alle ore 10.00 del mattino successivo ai pernotti del martedì e giovedì; ferma per le vacanze estive la regolamentazione riportata nella sentenza di divorzio.
Intervenuto il P.M. le parti venivano personalmente sentite dal giudice relatore all'udienza in data 27 novembre 2024, all'esito della quale, con ordinanza del 19 dicembre 2024, previo rigetto delle istanze istruttorie delle parti, ritenuto necessario svolgere indagini sul dedotto malessere del minore al fine di verificarne la attuale, eventuale, sussistenza, di comprenderne le cause e di farvi fronte con l'assunzione dei migliori provvedimenti a tutela del medesimo, si incaricava il S.S. di Ferrara “affinché
(…) procedano ad una indagine sociale sul minore, assumendo informazioni da parte degli insegnanti di scuola (Istituto paritario San Vincenzo di Ferrara), degli educatori sportivi (in particolare dell'allenatore di calcio, il cui nominativo verrà indicato agli A.S. direttamente dai procuratori delle parti), eventualmente - se ritenuto opportuno dal S.S. - anche da parte dei genitori dei più stretti amici
e/o compagni di scuola di , sull'esistenza di un reale ed effettivo disagio e/o malessere del CP_2 ragazzino e sulle relative cause (…) qualora nelle more dei predetti accertamenti, il S.S. incaricato dovesse appurare l'esistenza di un evidente e grave disagio/malessere del minore, lo stesso S.S. trasmetta senza ritardo una segnalazione a questo giudice che valuterà se disporre a favore del minore un supporto psicologico da parte dell' ”. Pt_2
pagina 5 di 9 Depositata la relazione da parte del S.S., all'udienza del 17 settembre 2025 le parti concludevano come in epigrafe e la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio.
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Non si ritiene nell'interesse del minore la modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso disposto con sentenza di divorzio n. 47/2020, pronunciata in data 31/08/2020 dall'intestato Tribunale all'esito della C.T.U. espletata dalla dott.ssa nel corso del relativo Persona_1 giudizio.
Ed invero, anche all'esito degli accertamenti svolti dal S.S. di Ferrara e dell'indagine sociale sul minore
, è emersa la permanenza, a tutt'oggi, delle medesime criticità genitoriali e dinamiche familiari CP_2 riscontrate dalla C.T.U. dott.ssa nella propria relazione peritale. Persona_1
La C.T.U. aveva messo in evidenza, sin dal procedimento di separazione giudiziale, l'esistenza fra le parti di una “conflittualità inaccettabile e insostenibile psicologicamente per il minore”, che già all'epoca manifestava un forte disagio malgrado la giovane età, tanto che il conflitto genitoriale lo stava esponendo costantemente ad un elevato rischio psicopatologico.
Qualsiasi decisione, anche relativa alla salute del minore, costituiva fonte di aspre discussioni, contestazioni, diffide, minacce di querele. I genitori, anche se messi al cospetto di tale evidenza, hanno continuato (e verosimilmente la situazione ad oggi non è minimamente cambiata) a rimpallarsi le responsabilità.
La C.T.U. aveva, tuttavia, concluso (confermandolo, successivamente, anche in sede di divorzio) ritenendo i genitori adeguati sotto il profilo affettivo “ma la persistente centralità del conflitto nelle dinamiche relazionali limita la loro capacità di assicurare il benessere morale e psicologico del figlio”.
Il conflitto genitoriale permaneva anche al tempo del divorzio, sicché si rendeva necessaria una seconda C.T.U., risalente all'anno 2019, dalla quale emergeva che e “sono persone Pt_1 CP_2 estremamente rigide, incapaci di comunicare e pervase da una reciproca, incrollabile diffidenza sulla reale capacità dell'altro di accudire il figlio”.
La consulenza evidenziava anche: a) un conflitto di lealtà del minore verso la madre, tanto che CP_2 riusciva ad esplicitare il desiderio di trascorrere più tempo col padre solo alle proprie insegnanti, faticando la madre a comprendere ed accettare questo bisogno;
b) l'assunzione da parte del minore di meccanismi di difesa per sopravvivere psicologicamente ad un conflitto genitoriale insostenibile e senza soluzione di continuità (fra cui la capacità di manipolare i genitori per trarre beneficio dalla situazione, in forza della loro incapacità di comunicare); c) l'incapacità dei genitori di anteporre al conflitto i bisogni del minore, nonostante le sollecitazioni dei consulenti;
d) come le distorte dinamiche pagina 6 di 9 genitoriali stessero impedendo ad di attuare un sano percorso di maturazione, ciò rendendo CP_2 indispensabile la ripresa dei colloqui con psicologo dell' con cui il minore era riuscito ad Pt_2 esternare le proprie difficoltà.
Come rilevato con ordinanza del giudice delegato del 19 dicembre 2024, dal 2019 ad oggi il conflitto genitoriale non si è minimamente assopito. da allora si trova in balia di distorte dinamiche CP_2 familiari, tanto da aver manifestato ai genitori (come dai medesimi confermato all'udienza in data
27/11/2024) un profondo disagio anche solo all'idea di dover essere sentito da un giudice.
Il minore è stato comunque sentito dal S.S. incaricato ed ha manifestato un'apertura verso gli operatori, con i quali ha condiviso aspetti della propria vita, anche di particolare rilevanza. ha riportato CP_2 positive relazioni con i compagni di classe, di intrattenere ottime amicizie, di avere interesse per la
Formula 1, i go-kart e i cani;
ha riferito che la madre è sempre gentile, buona e comprensiva, sempre presente;
il padre anche, “però ogni tanto … riesce a confortarmi dicendo che riuscirò a fare meglio;
ma a casa, quando mi dimentico di fare qualche cosa, ha delle reazioni esagerate … mi riprende per la più piccola cosa mentre la mamma mi fa capire cosa ho sbagliato”.
Dalle parole di si percepisce il differente metodo educativo dei due genitori, così come il CP_2 diverso approccio che madre e padre hanno con lui. Ciò evidentemente non può esitare in un giudizio di inadeguatezza del padre perché percepito dal minore come meno accondiscendente e/o più rigido rispetto alla figura materna, percepita al contrario come più accogliente.
La conflittualità genitoriale e le carenze sia della madre che del padre ben evidenziate nella relazione della dott.ssa non hanno per fortuna avuto ripercussioni sul percorso scolastico di , i Per_1 CP_2 cui insegnanti, sentiti dal Servizio, hanno descritto un percoreso positivo ed una maturazione significativa del ragazzo. La coordinatrice in particolare ha sottolineato come pur essendo di CP_2 carattere introverso e riservato, abbia acquisito progressivamente maggiore sicurezza mostrando un'apertura e una partecipazione più spontanea alle lezioni. La sua frequenza è sempre stata regolare e puntuale, con pochissime assenze e dal punto di vista del rendimento scolastico è stato registratoun miglioramento costante. Nessun elemento di pregiudizio è stato segnalato. Nel corso dell'anno scolastico appena trascorso, nonostante le particolari dinamiche genitoriali, è apparso più CP_2 sereno rispetto agli anni scorsi, senza più le problematiche di ansia legate alla gestione dei compiti e del materiale scolastico, ad oggi risolte attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei genitori da parte della scuola.
ha manifestato al Servizio adesione alla proposta di ricevere un sostegno professionale con cui CP_2 condividere i propri stati d'animo.
pagina 7 di 9 Il minore si è mostrato legato ad entrambe le figure genitoriali, sviluppando, però, con loro rapporti differenti in ragione delle differenze caratteriali, modalità di approccio e divergenze educative.
Dimostra di essersi ormai adattato a dinamiche familiari consolidate e di aver trovato le proprie strategie per gestire le difficoltà derivanti dal conflitto presente nella coppia genitoriale.
Il S.S. ha inoltre riportato che nel corso dei colloqui svolti coi genitori non sono emerse sostanziali modifiche delle modalità già ampiamente descritte nel corso delle consulenze tecniche d'ufficio effettuate negli anni precedenti: persiste, infatti, una conflittualità ed una visione molto diversa sugli eventi del presente e del passato, persistono sentimenti di rancore e una impossibilità a comunicare che non permette alla coppia di condividere le scelte più appropriate per il minore.
Ciò non significa che quelle effettuate dalla madre siano migliori o più giuste rispetto a quelle del padre, o che le scelte del padre siano inadeguate o non rispettose del minore, proprio perché corrispondenti a scelte educative divergenti.
Ciò che entrambi i genitori all'esito del percorso col Servizio sembrano aver condiviso è la convinzione che l'intervento del Servizio abbia prodotto una modifica nell'altro, determinando dal dicembre 2024 una maggiore flessibilità e capacità di venirsi incontro in merito agli aspetti organizzativi della vita del minore.
Per questo motivo, fermo il regime di affido condiviso di ad entrambi i genitori non essendo CP_2 emerse criticità tali da giustificarne la deroga, appare quanto mai opportuno che le problematiche familiari ed in particolare modo la mai sopita conflittualità genitoriale venga affrontata conferendo al
Servizio Sociale territorialmente competente un incarico di vigilanza attiva del nucleo familiare e di sostegno alla genitorialità, con avvio di un percorso psicologico individuale per il minore attraverso l'UONPIA dell'Ausl di Ferrara.
Quanto alla frequentazione, si rammenta che la C.T.U. dott.ssa aveva concluso per un Per_1 ampliamento della frequentazione padre figlio, condividendo con i CTP, la seguente calendarizzazione degli incontri, poi recepita dalla sentenza di divorzio: week end alternati col padre dal giovedì dopo la scuola fino alle 20.30 della domenica;
nella settimana col week end del padre, starà col padre il martedì dopo la scuola fino alle 20.30; nella settimana col week end di spettanza della madre, col padre il martedì dall'uscita di scuola fino al mercoledì mattina successivo e dal giovedì al venerdì con le stesse modalità.
Sulla frequentazione , sentito dal S.S., è stato scostante, in quanto ha più volte palesato agli CP_2 operatori il desiderio di stare col padre alle argomentazioni della madre sull'opportunità di ampliare le visite in periodo non scolastico, limitandole nel periodo scolastico.
pagina 8 di 9 L'andamento scolastico del minore, che si è rivelato più che positivo nell'ultimo anno, in uno con le osservazioni della C.T.U. in merito alla centralità della figura paterna (soprattutto nella fase Per_1 adolescenziale “specialmente per un figlio maschio, per il quale l'uomo è chiamato a rappresentare il primo – nonché più importante – modello di riferimento”) e i desiderata di che non ha mai CP_2 espresso realmente l'esigenza, neppure organizzativa, di ridurre i tempi di permanenza presso il padre, portano a ritenere ad oggi ancora valida e nell'interesse del minore alla bigenitorialità la regolamentazione di cui sopra.
Non vi sono motivi né per limitarla né per ampliarla, né per modificare nuovamente un assetto che ha già da diversi anni sperimentato, trovando ad oggi un proprio equilibrio. CP_2
L'unica osservazione che questo Collegio ritiene di fare è sulla flessibilità negli orari di rientro del minore a casa della madre nella giornata della domenica e del martedì pomeriggio: anziché alle 20,30,
potrebbe rincasare un po' prima, ad esempio intorno alle ore 18.30 nel caso lo stesso lo CP_2 ritenesse più comodo per organizzarsi con lo studio e i compiti per il giorno dopo.
In conclusione, fatta eccezione per il conferimento al S.S. della vigilanza attiva di cui sopra si è detto, le domande delle parti vanno rigettate e confermate le condizioni relative alla prole di cui alla sentenza di divorzio.
La reciproca soccombenza e l'esito complessivo del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
1) Conferisce al S.S. territorialmente competente l'incarico di cui in narrativa.
2) Rigetta ogni domanda delle parti.
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al S.S. di Ferrara.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile il giorno 17 settembre
2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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