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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N° 2491/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa LE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 2491 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, promossa da
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. Parte_1
193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_1 società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , giusta procura CP_3 per atti notaio di Roma del 22.06.2023 (rep. 180134 – racc. 12348), Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate C.F. che la rappresenta e difende per C.F._1 procura allegata in calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara di poter ricevere comunicazioni per il presente giudizio ex artt. 170, 2 comma, 133, 3 comma, 134, 3 comma e ss. al numero di fax 06.99585962 e all'indirizzo PEC: Email_1
- appellante
nei confronti di
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._2 residente a[...], Sc A;
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Forlì alla Via Jacopo Allegretti, n. 7, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
SC Albertini;
rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Darcavio del Foro di Brindisi
(c.f.: ), in virtù di mandato informaticamente congiunto alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo PEC: Email_2 - appellato
e di in persona del Sindaco p.t., (c.f.: – p.i.: Controparte_5 P.IVA_2
, con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, n. 3 (pec: P.IVA_3 Controparte_5
t), rappresentato e difeso nel giudizio di primo Email_3 grado dal Comandante della Polizia Locale, - appellato non Controparte_6 costituito (contumace)
CONCLUSIONI:
Con “Note conclusive” depositate in data 14/10/2025, l'appellante Parte_2
ha concluso come da atto di appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione per tutti motivi sopra illustrati voglia, in accoglimento del presente atto di appello, ed in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 2489/2024 emessa nel giudizio R.G.
n. 7671/2024 in data 25.03.2024 e depositata in data 22.04.2024
IN VIA PRELIMINARE:
RIFORMARE la sentenza impugnata e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado ex art. 27 c.p.c. in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto i crediti tributari, nonché la competenza esclusiva del Giudice di Pace di Brindisi dovendo ritenersi applicabile, per i principi richiamati, il foro di residenza del Sig. ; CP_4
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, la regolarità della notifica della cartella di pagamento n° 08020190015492017 nonché, per l'effetto, DICHIARARE la tardività delle eccezioni ex adverso svolte in quanto promosse oltre il termine decadenziale e la conseguente legittimità della successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
in accoglimento del presente appello, RIFORMARE la sentenza impugnata e, per
l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE l'annullamento unicamente della cartella n°
08020190015492017 - limitatamente alla partita di ruolo n° 2016000000000159001162 - impugnata in primo grado e, all'esito, CONFERMARE la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n° 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Con “Note conclusive” depositate in data 28/10/2025, l'appellato Controparte_4 rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'appello inammissibile per intervenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni spiegate al paragrafo n. 1) che precede.
2) Rigettare l'avversa eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Forlì
e confermare la competenza territoriale di esso Giudice per le ragioni di cui al paragrafo
2) della presente comparsa di costituzione.
3) Rigettare nel merito le ragioni di gravame e confermare l'illegittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. dei verbali di contravvenzione della Polizia Municipale del CP_5
e della successiva cartella di pagamento n. 08020190015492017000 e
[...] confermare sul punto l'appellata sentenza, per tutte le ragioni spiegate al paragrafo 3).
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e/o l'intervenuta decadenza dall'attività di riscossione. Per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare, per quanto di propria competenza per materia, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202300002230000.
5) Rigettare l'eccezione di ultra-petizione in quanto pure infondata per le ragioni spiegate nel paragrafo quattro che precede.
6) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 31/10/2024 e ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio ed il Parte_1 Controparte_4
chiedendo la integrale riforma della Sentenza n° 299/2024 Controparte_5 del 25.03.2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì e depositata in data 22.04.2024, n. cronol. 2489/2024 del 22/04/2024, in virtù della quale era stato disposto “l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 08080202300002230000 e dei verbali ad essa connessi”. Formulava l'appellante, mediante l'interposto gravame: in via preliminare in rito, eccezione di nullità per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado ex art. 27 c.p.c. e riproposta in appello;
nel merito, la predetta appellante domandava in via principale l'accertamento della regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 08020190015492017000 nonché, per l'effetto, la declaratoria della tardività delle eccezioni ex adverso svolte in quanto promosse oltre il termine decadenziale e della conseguente legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
in subordine, chiedeva l'annullamento unicamente della cartella predetta, limitatamente alla partita di ruolo n.
2016000000000159001162 impugnata in primo grado, e la conferma della Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte.
Si costituiva in giudizio in data 25/02/2025 l'appellato , eccependo in Controparte_4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere, in virtù dell'avvenuto annullamento del carico da parte dell'ente creditore;
chiedendo il rigetto dell'avversa eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Forlì e la conferma della competenza territoriale di esso Giudice;
insistendo per il rigetto nel merito delle ragioni di gravame, chiedendo la declaratoria di illegittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. dei verbali di contravvenzione della Polizia Municipale del CP_5
e della successiva cartella di pagamento n. 08020190015492017000, e la
[...] conferma sul punto dell'appellata sentenza;
infine, in via di ulteriore subordine, l'appellato domandava di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e/o l'intervenuta decadenza dall'attività di riscossione, e per l'effetto, l'appellato chiedeva di dichiarare nulla e/o annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202300002230000; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Non si costituiva in giudizio il dichiarato contumace alla Controparte_5 udienza del 14 maggio 2025.
* * * * *
Prima di esaminare la domanda di cessazione della materia del contendere avanzata da parte appellata, è necessario affrontare i motivi di appello attinenti al rito, in quanto essi appaiono essenziali anche al fine di comprendere l'esito finale del giudizio (Ord. Cass. Civ.
Sez. III, 15230/2025).
Il primo motivo di appello, con il quale parte appellante denuncia la nullità della impugnata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio dalla stessa formulata ex art. 27 c.p.c., non appare fondato. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (ex multis cfr. Cass Civ. II Sez. civ. 20 febbraio 2020 n. 4451) è da escludersi il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo: il Giudice di Pace, decidendo nel merito la controversia, ha implicitamente respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante (cfr. anche ordinanza 6 dicembre 2017 n. 29191, della sezione tributaria, nella quale la Corte di Cassazione ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). A tale proposito si veda, nello specifico, Cass. Ord. 10 giugno 2020, n. 11023: “…è poi ius receptum che un
“provvedimento” sulla competenza possa essere anche implicito, ossia contenuto in una pronuncia con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, disattende l'eccezione di incompetenza e risolve questioni di merito che implicano in maniera sicura ed inconfutabile l'affermazione (implicita) della sua competenza.”. Per ragioni più generali, il motivo d'appello è tanto più infondato, se si pone mente al principio, anch'esso ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente riaffermato dal S.C. (Cass. Ord. 18301/2022) secondo cui “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (…) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr., ex multis, 10267 del 2020; Cass. 958 del
2018; Cass. n. 321 del 2016; in senso analogo già Cass. 13649 del 2005 e n. 7406 del
2014)”.
Pertanto, non può rinvenirsi alcun vizio della sentenza in ordine alla “omessa pronuncia” sull'eccezione di incompetenza, evidentemente superata e implicitamente esclusa dal
Giudice nel pronunciarsi nel merito.
Occorre, dunque, scendere nel cuore dell'eccezione, per verificare se effettivamente possa ritenersi, come propugnato dall'appellante, sussistere una lesione effettiva dei criteri di giurisdizione e competenza previsti dalla legge. Deve ritenersi di dare risposta negativa a detto quesito.
A ben vedere, la competenza territoriale, infatti, si è esattamente radicata di fronte al
Giudice di Pace di Forlì, in ossequio al principio enunciato da Cass. SS.UU. n. 10261 del
27/04/2018, secondo cui, con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo che sottende crediti da sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento di infrazioni stradali, si applicano i criteri di competenza ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011, perché trattasi di atto di natura cautelare e/o coercitiva e non di un atto dell'esecuzione o prodromico all'esecuzione; ne consegue, nel caso di specie, la pacifica competenza per materia e territorio del Giudice di Pace di Forlì, ovvero del luogo in cui è stata commessa la violazione indirettamente sottesa al provvedimento impugnato. La autorevole pronuncia di legittimità di cui sopra ha investito il giudice di pace della competenza, secondo i criteri di radicamento territoriale di cui al citato articolo 7, a decidere sulla opposizione in funzione recuperatoria avverso il preavviso di fermo amministrativo, analogamente a quanto già previsto per l'opposizione alla cartella esattoriale. È importante evidenziare, secondo l'insegnamento contenuto nella Ordinanza Cass. n. 24091 del 2018, che quando, come nel caso di specie, “i motivi di opposizione (…) investono anche la formazione del titolo esecutivo, ed in particolare i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla
Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada (VAV), nonché delle cartelle di pagamento, ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti -in mancanza di notifica di atti interruttivi infraquinquennali (…)” non ci si trovi di fronte ad una ”opposizione alla esecuzione (preventiva od agli atti esecutivi)”, ma piuttosto a una “opposizione cd. recuperatoria volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione -tardiva- ai VAV (art. 204 bis TU n. 285/1992) ovvero alle ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011 (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella")”. Ne consegue che, dovendo l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso cartella esattoriale portante crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, essere proposta nelle forme e con le modalità previste dall' art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando
l'opponente non lamenta unicamente vizi formali della cartella di pagamento (nel caso di specie nullità della notifica in via derivata, in quanto atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo), ma prospetta anche la mancanza o la nullità della notificazione dell'atto prodromico alla cartella stessa, ovvero del verbale di accertamento della Polizia
Municipale, l'opposizione mantiene carattere recuperatorio anche ai fini della competenza. Si veda in proposito l'Ordinanza di accoglimento di Cassazione Civile Sez. II 2792/2025, riferita ad un caso in cui il ricorrente aveva dedotto non solo l'omessa notifica dei verbali presupposti, ma anche la prescrizione del credito ed altri vizi inerenti alla regolarità della cartella e della notifica: (…) “l'opposizione alla cartella di pagamento, lungi dal lamentare unicamente vizi formali di quest'ultima, prospettava la mancanza della notificazione dell'atto prodromico, ovvero del verbale di accertamento della Polizia
Municipale (assunto come divenuto esecutivo) , sicché l'opposizione aveva carattere recuperatorio. La competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione (…) di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art.
204 bis del codice della strada (v. Cass. n. 2657 del 2012 e Cass. n. 36968 del 2021). Va, pertanto, data continuità all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso intimazione di pagamento - anche nella forma di cartella esattoriale – di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità previste dall' art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 ed è competente il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, come, del resto, prevede espressamente il comma secondo della norma appena citata (Cass.
24091 del 2018).
Nel caso di specie, poiché il verbale di contestazione è stato elevato dalla Polizia
Municipale del , deve essere dichiarata la competenza per territorio Controparte_7 inderogabile del Giudice di Pace di La Spezia, innanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge”. Per la competenza per materia del giudice di pace del luogo della commessa violazione del CdS, nel caso di opposizione recuperatoria, si veda anche Ord. Cass. Civ. Sez. II, 10011/2025.
Il fatto che l'odierno appellato, analogamente alla fattispecie di cui alla ordinanza
2792/2025 sopra citata, instaurando il giudizio di primo grado avesse altresì lamentato anche l'intervenuta prescrizione, proponendo uno actu un'opposizione definibile come
“complessa” è circostanza che non muta la competenza territoriale, che appartiene inderogabilmente al Giudice di Pace di Forlì, per i motivi abbondantemente illustrati sopra: in caso di presentazione di ricorso in opposizione al preavviso di fermo amministrativo, per far valere, in via derivata, la nullità della notifica della cartella di pagamento portante crediti da sanzioni ammnistrative per violazioni stradali, in quanto atto presupposto e, con essa, in via di ulteriore derivazione, anche la nullità delle notifiche degli atti a loro volta prodromici alla cartella medesima, ovvero i verbali di accertamento delle suddette violazioni, la competenza territoriale si radica avanti il giudice di pace del luogo della commessa infrazione. Conclusivamente sul punto: il rilievo della nullità della notifica dei verbali sottesi può essere fatto valere solo impugnando tempestivamente la cartella di pagamento in quanto primo atto consequenziale, come allo stesso modo, la nullità della notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente l'atto consequenziale successivo, nel caso di specie il preavviso di fermo;
da ciò deriva la pacifica competenza del Giudice di Pace di Forlì. Tra le doglianze in rito, parte appellante ha denunciato anche l'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che risulta parimenti del tutto infondato, avendo il giudice di prime cure, in tutta evidenza, nell'annullare “i verbali connessi” sottesi alla cartella di pagamento n. 08020190015492017000, posta a base, assieme ad altre, del preavviso di fermo amministrativo de quo, fatto riferimento unicamente ai verbali di accertamento delle infrazioni stradali emessi dall'ente territoriale odierno contumace e oggetto di vittoriosa opposizione da parte dell'odierno appellato, e non certo ad ulteriori crediti, anche di natura tributaria, posti a base delle altre cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva in parola (e ovviamente neanche all'ulteriore credito relativo al recupero ticket della contenuto nella stessa cartella di pagamento n. Pt_3
08020190015492017000 portante i crediti riferibili ai predetti verbali di accertamento), ulteriori crediti che, in effetti, palesemente sfuggono alla sua giurisdizione. Nella parte dispositiva della sentenza di primo grado, interpretata alla luce del complesso delle argomentazioni sviluppate nella parte motiva, appare evidente che il Giudice di prime cure si sia limitato ad annullare la comunicazione de qua ritenendola illegittima in via derivata in virtù della nullità della notifica degli atti presupposti, tra cui i verbali di accertamento e la stessa cartella di pagamento n. 08020190015492017000, limitatamente al credito di natura non tributaria riportato dalla sottesa cartella di pagamento succitata, credito afferente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal per le Controparte_5 violazioni del C.d.S. accertate mediante i predetti verbali, come da ricorso in opposizione proposto a suo tempo dall'appellato. Tale interpretazione della sentenza appellata è comprovata dal fatto che il giudice di prime cure non ha minimamente trattato la questione, neppure sollevata dal ricorrente e oggetto di difformi orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito, circa la idoneità dell'annullamento di alcuni titoli esecutivi sottesi al preavviso di fermo amministrativo a travolgere l'intero atto, idoneità ritenuta insussistente dall'indirizzo maggioritario condiviso da questo Giudice, attesa la natura non già esecutiva, bensì meramente coercitiva del fermo amministrativo, cosa che lo differenzia dall'atto di precetto (Tribunale Teramo, 19/03/2025, n. 193, De Jure, Tribunale Roma,
28/04/2021, n. 4086, De;
contra Tribunale Brindisi n.1045/2021). Pertanto, la Pt_4 declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento del preavviso di fermo disposto dalla sentenza impugnata devono ovviamente intendersi come parziali, ovvero relativamente ai soli verbali di accertamento emessi dal In Controparte_5 conclusione, a riprova di quanto argomentato in precedenza sul punto, conviene citare testualmente la statuizione contenuta nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, che deve guidare l'interprete nell'esegesi del dispositivo (doc. n° 1 di parte appellante): “Considerato quanto sopra esposto, la comunicazione di fermo amministrativo
n. 08080202300002230000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione sede di Perugia viene annullata, come pure i verbali ad essa connessi”; è chiaro che il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento opposto limitatamente al credito amministrativo di cui ai verbali di contravvenzione connessi, oggetto di ampia contestazione in sede di opposizione recuperatoria da parte dell'odierno appellato, e non si è affatto pronunciato in merito agli altri crediti riportati nelle altre cartelle di pagamento (e nell'altro ruolo riportato nella stessa cartella di pagamento n. 08020190015492017000), tutte sottese alla
Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo di cui si tratta.
Neppure possiede alcun pregio il riferimento, contenuto nelle note conclusive di parte appellante, al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ai crediti sottesi alla totalità delle cartelle esattoriali poste a base del preavviso opposto, anche in rapporto alla eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dall'odierno appellato, riferimento chiaramente correlato alla questione di cui sopra, ovvero l'interpretazione attribuita da parte appellante alla impugnata sentenza, erroneamente intesa come dotata di un effetto integralmente caducatorio del preavviso de quo e degli atti presupposti, anche in riferimento al coacervo dei crediti di natura tributaria sottesi alle altre cartelle di pagamento relative al preavviso in parola, come elencate da parte appellante a pag.
2-3 delle note conclusive depositate in data 14/10/2025. A tale proposito, occorre rammentare che si tratta, come già visto in precedenza, di statuizioni in realtà riferibili solamente a crediti di natura non tributaria devoluti alla giurisdizione del G.O..
Parte appellata ha dedotto avanti il giudice di prime cure, e poi rinnovato la deduzione in appello, sia la nullità delle notifiche della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi
– in quanto tutte irritualmente eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c. poiché l'opponente non era un irreperibile assoluto, motivo di ricorso poi accolto dal Giudice di Pace con assorbimento degli altri motivi - sia l'estinzione della ragione creditoria dell'ente territoriale per intervenuta prescrizione, salvo poi allegare in via principale nella veste di convenuta nel presente giudizio il fatto nuovo della sopraggiunta estinzione della pretesa creditoria dell'ente pubblico territoriale odierno contumace, portata nella cartella di pagamento n°
08020190015492017000, per l'annullamento del carico nel frattempo deciso da quest'ultimo, allegazioni che non si vede come debbano essere considerate estranee alla giurisdizione del G.O., essendo relative a un credito per il quale tale giurisdizione pacificamente sussiste. In conclusione, non è revocabile in dubbio che la statuizione del
Giudice di Pace che ha annullato il preavviso di fermo de quo è da intendersi come parziale ed esclusivamente riferita alla nullità delle notifiche dei verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. e della successiva notifica della cartella di pagamento portante tali crediti e limitatamente ai crediti medesimi;
parimenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato in primo grado e rinnovata nel presente giudizio è da intendersi come esclusivamente riferita ai crediti relativi ai verbali predetti. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi di difetto di giurisdizione e improcedibilità della domanda attorea avanzati da parte appellante.
Esaurite le questioni di rito, si può procedere ad esaminare la questione relativa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, e di inammissibilità dell'appello, formulata in via preliminare da parte appellata in virtù del sopraggiunto annullamento del carico ad opera dell'ente creditore. Tale ente, quale titolare sostanziale della posizione creditoria, ha prestato acquiescenza alla appellata sentenza, non interponendo appello e rimanendo contumace nel presente giudizio.
La “Comunicazione ADER di annullamento e rimborso”, datata 12.7.2024, versata in atti da parte appellata, comunica l'annullamento del carico in relazione alla cartella di pagamento n. 08020190015492017000, atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo oggetto di ricorso, e di cui si lamenta l'omessa notifica come in atti. È vero che detta comunicazione, raffrontata con la cartella di pagamento (cfr. doc. 3f di parte appellante) e l'estratto della posizione debitoria della medesima (cfr. doc. 3e di parte appellante) fornisce la prova documentale dell'annullamento di una sola delle due partite del Ruolo 2019/3648, ovvero la partita contraddistinta dall'Identificativo F1
2016000000000158001161 C01VEU214 11052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601000 N.U/214 del 11/05/2016, NOT.11/07/2016 BE475LS, ma non della partita F1
2016000000000159001162 C01VEV4288 19052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601222 N.V/4288 del 19/05/2016, NOT. 08/09/2016 BE475LS; tuttavia, d'altra parte, l'appellante non ha specificamente contestato nella prima difesa utile, né a verbale né nelle note conclusive depositate in data 14/10/2025, la circostanza fattuale del completo annullamento del carico, allegata dalla controparte, in quanto fatto nuovo, con la comparsa depositata in data 25/02/2025; inoltre, per di più, nelle conclusioni di cui all'atto di appello
(cfr. pag. 8), ribadite con le note conclusive (cfr. pag. 9), in subordine rispetto ai motivi di merito che rimarrebbero comunque assorbiti in caso di accertamento della totale estinzione del credito in discussione, l'appellante ha testualmente aderito nel merito al riconoscimento dell'annullamento del carico relativo alla partita n° 2016000000000159001162 (“ACCERTARE E DICHIARARE l'annullamento unicamente della cartella n° 08020190015492017 - limitatamente alla partita di ruolo n°
2016000000000159001162 - impugnata in primo grado e, all'esito, CONFERMARE la
Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n° 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte”).
Deve ritenersi provato il fatto estintivo del completo annullamento del carico, anche con riferimento alla partita F1 2016000000000159001162, e di conseguenza accertata la avvenuta estinzione della pretesa creditoria del relativa al Controparte_5
Ruolo: 2019/ 3648, ovvero, più specificatamente, la pretesa relativa alle due partite di tale
Ruolo, contraddistinte rispettivamente dall'identificativo F1 2016000000000158001161
C01VEU214 11052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT. 1601000 N.U/214 del 11/05/2016, NOT.11/07/2016 BE475LS, e dall'identificativo F1
2016000000000159001162 C01VEV4288 19052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601222 N.V/4288 del 19/05/2016, NOT. 08/09/2016 BE475LS. Ne consegue la declaratoria di parziale inefficacia della Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo n° 08080202300002230000 limitatamente ai crediti sopra elencati sottesi alla cartella di pagamento n° 08020190015492017000.
Pertanto, precisato quanto sopra riportato, deve ritenersi acclarato che, in relazione all'oggetto del presente giudizio, la materia del contendere è cessata.
Va precisato che l'annullamento del carico, datato 12.7.2024, è avvenuto prima della notifica a mezzo Pec dell'atto di citazione in appello, avvenuta in data 22.10.2024.
Occorre dunque interrogarsi, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, se al momento dell'instaurazione del giudizio di appello sussistesse, o meno, per l'appellante,
l'interesse ad appellare la sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008).
Pertanto, occorre interrogarsi se, al momento dell'appello, sussistesse ancora la necessità per l'appellante di rivolgersi al giudice di appello per ottenere un pronunciamento finalizzato a un risultato non ottenibile se non rivolgendosi alla autorità giudiziaria. Deve ritenersi di sì.
In base alle evidenze versate in atti, la notifica dell'atto di appello risulta effettuata in data 22/10/2024, ventuno giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto annullamento del carico, che risale al 12/07/2024 (cfr. doc. di parte appellata “Comunicazione di CP_8 annullamento e rimborso”, pag. 2), ovvero in un momento successivo al verificarsi dell'evento estintivo che ha determinato la sopraggiunta cessazione della materia del contendere;
nondimeno, anche in tale frangente sussisteva l'interesse a impugnare in capo all'appellante, se non altro per ottenere la corretta interpretazione della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in merito alla portata dell'annullamento del preavviso di fermo oggetto di opposizione, considerata l'estrema stringatezza della formula utilizzata dal giudice di prime cure nel dispositivo, nel quale non viene esplicitamente delimitato l'oggetto del annullamento in esso disposto, che, è bene ricordarlo ancora una volta, riguarda solo la parte della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo de qua relativa ai crediti derivanti dai verbali di accertamento emessi dal CP_5
e sottesi alla cartella di pagamento in discussione.
[...]
Da ciò discende l'impossibilità per questo Giudice di ritenere l'appellante virtualmente soccombente, cosa che comporta la realizzazione di una fattispecie di soccombenza reciproca virtuale.
Del resto, neppure appare predicabile una soccombenza a carico della parte appellata, stante che il ricorso, a suo tempo intrapreso, era chiaramente circoscritto alla contestazione della cartella che è stata poi oggetto di annullamento come più volte citato.
Deve dunque disporsi la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'appello proposto da
[...]
, per le motivazioni tutte sviluppate in motivazione, Parte_5 compensa integralmente le spese di lite fra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Forlì, 1 dicembre 2025
Il Giudice
LE TI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore dott.ssa LE TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2° grado iscritta al n° 2491 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 avente ad oggetto “Altre controversie di diritto amministrativo”, promossa da
, ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 22/10/2016 n. Parte_1
193 convertito in legge dalla L. 1/12/2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Controparte_1 società del , con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, c.f. Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott. , giusta procura CP_3 per atti notaio di Roma del 22.06.2023 (rep. 180134 – racc. 12348), Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio dell'Avv. Antonio Labate C.F. che la rappresenta e difende per C.F._1 procura allegata in calce all'atto di citazione in appello, il quale dichiara di poter ricevere comunicazioni per il presente giudizio ex artt. 170, 2 comma, 133, 3 comma, 134, 3 comma e ss. al numero di fax 06.99585962 e all'indirizzo PEC: Email_1
- appellante
nei confronti di
(c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._2 residente a[...], Sc A;
elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Forlì alla Via Jacopo Allegretti, n. 7, presso e nello Studio Legale dell'Avv.
SC Albertini;
rappresentato e difeso dall'avv. Graziella Darcavio del Foro di Brindisi
(c.f.: ), in virtù di mandato informaticamente congiunto alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
il quale procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di legge presso l'indirizzo PEC: Email_2 - appellato
e di in persona del Sindaco p.t., (c.f.: – p.i.: Controparte_5 P.IVA_2
, con sede in Piazza Giuseppe Mazzini, n. 3 (pec: P.IVA_3 Controparte_5
t), rappresentato e difeso nel giudizio di primo Email_3 grado dal Comandante della Polizia Locale, - appellato non Controparte_6 costituito (contumace)
CONCLUSIONI:
Con “Note conclusive” depositate in data 14/10/2025, l'appellante Parte_2
ha concluso come da atto di appello, rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e deduzione per tutti motivi sopra illustrati voglia, in accoglimento del presente atto di appello, ed in totale riforma della Sentenza del Giudice di Pace di Forlì n. 2489/2024 emessa nel giudizio R.G.
n. 7671/2024 in data 25.03.2024 e depositata in data 22.04.2024
IN VIA PRELIMINARE:
RIFORMARE la sentenza impugnata e, per l'effetto, ACCERTARE E
DICHIARARE il difetto di competenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado ex art. 27 c.p.c. in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Forlì con riferimento alle cartelle aventi ad oggetto i crediti tributari, nonché la competenza esclusiva del Giudice di Pace di Brindisi dovendo ritenersi applicabile, per i principi richiamati, il foro di residenza del Sig. ; CP_4
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
ACCERTARE E DICHIARARE, in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, la regolarità della notifica della cartella di pagamento n° 08020190015492017 nonché, per l'effetto, DICHIARARE la tardività delle eccezioni ex adverso svolte in quanto promosse oltre il termine decadenziale e la conseguente legittimità della successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO:
in accoglimento del presente appello, RIFORMARE la sentenza impugnata e, per
l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE l'annullamento unicamente della cartella n°
08020190015492017 - limitatamente alla partita di ruolo n° 2016000000000159001162 - impugnata in primo grado e, all'esito, CONFERMARE la Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n° 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Con “Note conclusive” depositate in data 28/10/2025, l'appellato Controparte_4 rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) Dichiarare l'appello inammissibile per intervenuta cessazione della materia del contendere per le ragioni spiegate al paragrafo n. 1) che precede.
2) Rigettare l'avversa eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di
Forlì
e confermare la competenza territoriale di esso Giudice per le ragioni di cui al paragrafo
2) della presente comparsa di costituzione.
3) Rigettare nel merito le ragioni di gravame e confermare l'illegittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. dei verbali di contravvenzione della Polizia Municipale del CP_5
e della successiva cartella di pagamento n. 08020190015492017000 e
[...] confermare sul punto l'appellata sentenza, per tutte le ragioni spiegate al paragrafo 3).
4) Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e/o l'intervenuta decadenza dall'attività di riscossione. Per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare, per quanto di propria competenza per materia, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202300002230000.
5) Rigettare l'eccezione di ultra-petizione in quanto pure infondata per le ragioni spiegate nel paragrafo quattro che precede.
6) Condannare l'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 31/10/2024 e ritualmente notificato, l' conveniva in giudizio ed il Parte_1 Controparte_4
chiedendo la integrale riforma della Sentenza n° 299/2024 Controparte_5 del 25.03.2024 emessa dal Giudice di Pace di Forlì e depositata in data 22.04.2024, n. cronol. 2489/2024 del 22/04/2024, in virtù della quale era stato disposto “l'annullamento della Comunicazione Preventiva di Fermo Amministrativo n. 08080202300002230000 e dei verbali ad essa connessi”. Formulava l'appellante, mediante l'interposto gravame: in via preliminare in rito, eccezione di nullità per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito in primo grado ex art. 27 c.p.c. e riproposta in appello;
nel merito, la predetta appellante domandava in via principale l'accertamento della regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 08020190015492017000 nonché, per l'effetto, la declaratoria della tardività delle eccezioni ex adverso svolte in quanto promosse oltre il termine decadenziale e della conseguente legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo;
in subordine, chiedeva l'annullamento unicamente della cartella predetta, limitatamente alla partita di ruolo n.
2016000000000159001162 impugnata in primo grado, e la conferma della Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n. 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte.
Si costituiva in giudizio in data 25/02/2025 l'appellato , eccependo in Controparte_4 via preliminare l'inammissibilità dell'appello per intervenuta cessazione della materia del contendere, in virtù dell'avvenuto annullamento del carico da parte dell'ente creditore;
chiedendo il rigetto dell'avversa eccezione preliminare di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Forlì e la conferma della competenza territoriale di esso Giudice;
insistendo per il rigetto nel merito delle ragioni di gravame, chiedendo la declaratoria di illegittimità della notifica ex art. 143 c.p.c. dei verbali di contravvenzione della Polizia Municipale del CP_5
e della successiva cartella di pagamento n. 08020190015492017000, e la
[...] conferma sul punto dell'appellata sentenza;
infine, in via di ulteriore subordine, l'appellato domandava di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito e/o l'intervenuta decadenza dall'attività di riscossione, e per l'effetto, l'appellato chiedeva di dichiarare nulla e/o annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 08080202300002230000; il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, con distrazione.
Non si costituiva in giudizio il dichiarato contumace alla Controparte_5 udienza del 14 maggio 2025.
* * * * *
Prima di esaminare la domanda di cessazione della materia del contendere avanzata da parte appellata, è necessario affrontare i motivi di appello attinenti al rito, in quanto essi appaiono essenziali anche al fine di comprendere l'esito finale del giudizio (Ord. Cass. Civ.
Sez. III, 15230/2025).
Il primo motivo di appello, con il quale parte appellante denuncia la nullità della impugnata sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza per territorio dalla stessa formulata ex art. 27 c.p.c., non appare fondato. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (ex multis cfr. Cass Civ. II Sez. civ. 20 febbraio 2020 n. 4451) è da escludersi il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo: il Giudice di Pace, decidendo nel merito la controversia, ha implicitamente respinto l'eccezione di incompetenza sollevata da parte appellante (cfr. anche ordinanza 6 dicembre 2017 n. 29191, della sezione tributaria, nella quale la Corte di Cassazione ha ravvisato il rigetto implicito dell'eccezione di inammissibilità dell'appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame). A tale proposito si veda, nello specifico, Cass. Ord. 10 giugno 2020, n. 11023: “…è poi ius receptum che un
“provvedimento” sulla competenza possa essere anche implicito, ossia contenuto in una pronuncia con la quale il giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, disattende l'eccezione di incompetenza e risolve questioni di merito che implicano in maniera sicura ed inconfutabile l'affermazione (implicita) della sua competenza.”. Per ragioni più generali, il motivo d'appello è tanto più infondato, se si pone mente al principio, anch'esso ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, e recentemente riaffermato dal S.C. (Cass. Ord. 18301/2022) secondo cui “il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale (…) non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, ma può configurare un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr., ex multis, 10267 del 2020; Cass. 958 del
2018; Cass. n. 321 del 2016; in senso analogo già Cass. 13649 del 2005 e n. 7406 del
2014)”.
Pertanto, non può rinvenirsi alcun vizio della sentenza in ordine alla “omessa pronuncia” sull'eccezione di incompetenza, evidentemente superata e implicitamente esclusa dal
Giudice nel pronunciarsi nel merito.
Occorre, dunque, scendere nel cuore dell'eccezione, per verificare se effettivamente possa ritenersi, come propugnato dall'appellante, sussistere una lesione effettiva dei criteri di giurisdizione e competenza previsti dalla legge. Deve ritenersi di dare risposta negativa a detto quesito.
A ben vedere, la competenza territoriale, infatti, si è esattamente radicata di fronte al
Giudice di Pace di Forlì, in ossequio al principio enunciato da Cass. SS.UU. n. 10261 del
27/04/2018, secondo cui, con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo che sottende crediti da sanzioni amministrative derivanti dall'accertamento di infrazioni stradali, si applicano i criteri di competenza ex artt. 6 e 7 del D. Lgs. 150/2011, perché trattasi di atto di natura cautelare e/o coercitiva e non di un atto dell'esecuzione o prodromico all'esecuzione; ne consegue, nel caso di specie, la pacifica competenza per materia e territorio del Giudice di Pace di Forlì, ovvero del luogo in cui è stata commessa la violazione indirettamente sottesa al provvedimento impugnato. La autorevole pronuncia di legittimità di cui sopra ha investito il giudice di pace della competenza, secondo i criteri di radicamento territoriale di cui al citato articolo 7, a decidere sulla opposizione in funzione recuperatoria avverso il preavviso di fermo amministrativo, analogamente a quanto già previsto per l'opposizione alla cartella esattoriale. È importante evidenziare, secondo l'insegnamento contenuto nella Ordinanza Cass. n. 24091 del 2018, che quando, come nel caso di specie, “i motivi di opposizione (…) investono anche la formazione del titolo esecutivo, ed in particolare i fatti estintivi del diritto di credito fatto valere dalla
Amministrazione, venendo in questione nella specie la mancata notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada (VAV), nonché delle cartelle di pagamento, ed ancora la intervenuta estinzione dei crediti -in mancanza di notifica di atti interruttivi infraquinquennali (…)” non ci si trovi di fronte ad una ”opposizione alla esecuzione (preventiva od agli atti esecutivi)”, ma piuttosto a una “opposizione cd. recuperatoria volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione -tardiva- ai VAV (art. 204 bis TU n. 285/1992) ovvero alle ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011 (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n.
22080 del 22/09/2017 che ha enunciato il principio di diritto secondo cui "L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella")”. Ne consegue che, dovendo l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso cartella esattoriale portante crediti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, essere proposta nelle forme e con le modalità previste dall' art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, la competenza spetta al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando
l'opponente non lamenta unicamente vizi formali della cartella di pagamento (nel caso di specie nullità della notifica in via derivata, in quanto atto presupposto del preavviso di fermo amministrativo), ma prospetta anche la mancanza o la nullità della notificazione dell'atto prodromico alla cartella stessa, ovvero del verbale di accertamento della Polizia
Municipale, l'opposizione mantiene carattere recuperatorio anche ai fini della competenza. Si veda in proposito l'Ordinanza di accoglimento di Cassazione Civile Sez. II 2792/2025, riferita ad un caso in cui il ricorrente aveva dedotto non solo l'omessa notifica dei verbali presupposti, ma anche la prescrizione del credito ed altri vizi inerenti alla regolarità della cartella e della notifica: (…) “l'opposizione alla cartella di pagamento, lungi dal lamentare unicamente vizi formali di quest'ultima, prospettava la mancanza della notificazione dell'atto prodromico, ovvero del verbale di accertamento della Polizia
Municipale (assunto come divenuto esecutivo) , sicché l'opposizione aveva carattere recuperatorio. La competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di accertamento di infrazione (…) di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile ai sensi dell'art.
204 bis del codice della strada (v. Cass. n. 2657 del 2012 e Cass. n. 36968 del 2021). Va, pertanto, data continuità all'orientamento di questa Corte, secondo cui l'opposizione cd. “recuperatoria” avverso intimazione di pagamento - anche nella forma di cartella esattoriale – di importi relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria, deve essere proposta nelle forme e con le modalità previste dall' art. 7 del d.lgs. n. 150 del
2011 ed è competente il giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, come, del resto, prevede espressamente il comma secondo della norma appena citata (Cass.
24091 del 2018).
Nel caso di specie, poiché il verbale di contestazione è stato elevato dalla Polizia
Municipale del , deve essere dichiarata la competenza per territorio Controparte_7 inderogabile del Giudice di Pace di La Spezia, innanzi al quale vanno rimesse le parti, con riassunzione nel termine di legge”. Per la competenza per materia del giudice di pace del luogo della commessa violazione del CdS, nel caso di opposizione recuperatoria, si veda anche Ord. Cass. Civ. Sez. II, 10011/2025.
Il fatto che l'odierno appellato, analogamente alla fattispecie di cui alla ordinanza
2792/2025 sopra citata, instaurando il giudizio di primo grado avesse altresì lamentato anche l'intervenuta prescrizione, proponendo uno actu un'opposizione definibile come
“complessa” è circostanza che non muta la competenza territoriale, che appartiene inderogabilmente al Giudice di Pace di Forlì, per i motivi abbondantemente illustrati sopra: in caso di presentazione di ricorso in opposizione al preavviso di fermo amministrativo, per far valere, in via derivata, la nullità della notifica della cartella di pagamento portante crediti da sanzioni ammnistrative per violazioni stradali, in quanto atto presupposto e, con essa, in via di ulteriore derivazione, anche la nullità delle notifiche degli atti a loro volta prodromici alla cartella medesima, ovvero i verbali di accertamento delle suddette violazioni, la competenza territoriale si radica avanti il giudice di pace del luogo della commessa infrazione. Conclusivamente sul punto: il rilievo della nullità della notifica dei verbali sottesi può essere fatto valere solo impugnando tempestivamente la cartella di pagamento in quanto primo atto consequenziale, come allo stesso modo, la nullità della notifica della cartella di pagamento può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente l'atto consequenziale successivo, nel caso di specie il preavviso di fermo;
da ciò deriva la pacifica competenza del Giudice di Pace di Forlì. Tra le doglianze in rito, parte appellante ha denunciato anche l'asserito vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, che risulta parimenti del tutto infondato, avendo il giudice di prime cure, in tutta evidenza, nell'annullare “i verbali connessi” sottesi alla cartella di pagamento n. 08020190015492017000, posta a base, assieme ad altre, del preavviso di fermo amministrativo de quo, fatto riferimento unicamente ai verbali di accertamento delle infrazioni stradali emessi dall'ente territoriale odierno contumace e oggetto di vittoriosa opposizione da parte dell'odierno appellato, e non certo ad ulteriori crediti, anche di natura tributaria, posti a base delle altre cartelle di pagamento sottese alla comunicazione preventiva in parola (e ovviamente neanche all'ulteriore credito relativo al recupero ticket della contenuto nella stessa cartella di pagamento n. Pt_3
08020190015492017000 portante i crediti riferibili ai predetti verbali di accertamento), ulteriori crediti che, in effetti, palesemente sfuggono alla sua giurisdizione. Nella parte dispositiva della sentenza di primo grado, interpretata alla luce del complesso delle argomentazioni sviluppate nella parte motiva, appare evidente che il Giudice di prime cure si sia limitato ad annullare la comunicazione de qua ritenendola illegittima in via derivata in virtù della nullità della notifica degli atti presupposti, tra cui i verbali di accertamento e la stessa cartella di pagamento n. 08020190015492017000, limitatamente al credito di natura non tributaria riportato dalla sottesa cartella di pagamento succitata, credito afferente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal per le Controparte_5 violazioni del C.d.S. accertate mediante i predetti verbali, come da ricorso in opposizione proposto a suo tempo dall'appellato. Tale interpretazione della sentenza appellata è comprovata dal fatto che il giudice di prime cure non ha minimamente trattato la questione, neppure sollevata dal ricorrente e oggetto di difformi orientamenti in seno alla giurisprudenza di merito, circa la idoneità dell'annullamento di alcuni titoli esecutivi sottesi al preavviso di fermo amministrativo a travolgere l'intero atto, idoneità ritenuta insussistente dall'indirizzo maggioritario condiviso da questo Giudice, attesa la natura non già esecutiva, bensì meramente coercitiva del fermo amministrativo, cosa che lo differenzia dall'atto di precetto (Tribunale Teramo, 19/03/2025, n. 193, De Jure, Tribunale Roma,
28/04/2021, n. 4086, De;
contra Tribunale Brindisi n.1045/2021). Pertanto, la Pt_4 declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento del preavviso di fermo disposto dalla sentenza impugnata devono ovviamente intendersi come parziali, ovvero relativamente ai soli verbali di accertamento emessi dal In Controparte_5 conclusione, a riprova di quanto argomentato in precedenza sul punto, conviene citare testualmente la statuizione contenuta nella parte finale della motivazione della sentenza impugnata, che deve guidare l'interprete nell'esegesi del dispositivo (doc. n° 1 di parte appellante): “Considerato quanto sopra esposto, la comunicazione di fermo amministrativo
n. 08080202300002230000 emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione sede di Perugia viene annullata, come pure i verbali ad essa connessi”; è chiaro che il Giudice di primo grado ha annullato il provvedimento opposto limitatamente al credito amministrativo di cui ai verbali di contravvenzione connessi, oggetto di ampia contestazione in sede di opposizione recuperatoria da parte dell'odierno appellato, e non si è affatto pronunciato in merito agli altri crediti riportati nelle altre cartelle di pagamento (e nell'altro ruolo riportato nella stessa cartella di pagamento n. 08020190015492017000), tutte sottese alla
Comunicazione Preventiva di Fermo amministrativo di cui si tratta.
Neppure possiede alcun pregio il riferimento, contenuto nelle note conclusive di parte appellante, al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione ai crediti sottesi alla totalità delle cartelle esattoriali poste a base del preavviso opposto, anche in rapporto alla eccezione di prescrizione sollevata in via subordinata dall'odierno appellato, riferimento chiaramente correlato alla questione di cui sopra, ovvero l'interpretazione attribuita da parte appellante alla impugnata sentenza, erroneamente intesa come dotata di un effetto integralmente caducatorio del preavviso de quo e degli atti presupposti, anche in riferimento al coacervo dei crediti di natura tributaria sottesi alle altre cartelle di pagamento relative al preavviso in parola, come elencate da parte appellante a pag.
2-3 delle note conclusive depositate in data 14/10/2025. A tale proposito, occorre rammentare che si tratta, come già visto in precedenza, di statuizioni in realtà riferibili solamente a crediti di natura non tributaria devoluti alla giurisdizione del G.O..
Parte appellata ha dedotto avanti il giudice di prime cure, e poi rinnovato la deduzione in appello, sia la nullità delle notifiche della cartella di pagamento e dei verbali ad essa sottesi
– in quanto tutte irritualmente eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c. poiché l'opponente non era un irreperibile assoluto, motivo di ricorso poi accolto dal Giudice di Pace con assorbimento degli altri motivi - sia l'estinzione della ragione creditoria dell'ente territoriale per intervenuta prescrizione, salvo poi allegare in via principale nella veste di convenuta nel presente giudizio il fatto nuovo della sopraggiunta estinzione della pretesa creditoria dell'ente pubblico territoriale odierno contumace, portata nella cartella di pagamento n°
08020190015492017000, per l'annullamento del carico nel frattempo deciso da quest'ultimo, allegazioni che non si vede come debbano essere considerate estranee alla giurisdizione del G.O., essendo relative a un credito per il quale tale giurisdizione pacificamente sussiste. In conclusione, non è revocabile in dubbio che la statuizione del
Giudice di Pace che ha annullato il preavviso di fermo de quo è da intendersi come parziale ed esclusivamente riferita alla nullità delle notifiche dei verbali di accertamento di violazioni del C.d.S. e della successiva notifica della cartella di pagamento portante tali crediti e limitatamente ai crediti medesimi;
parimenti, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellato in primo grado e rinnovata nel presente giudizio è da intendersi come esclusivamente riferita ai crediti relativi ai verbali predetti. Ne consegue l'infondatezza dei rilievi di difetto di giurisdizione e improcedibilità della domanda attorea avanzati da parte appellante.
Esaurite le questioni di rito, si può procedere ad esaminare la questione relativa alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, e di inammissibilità dell'appello, formulata in via preliminare da parte appellata in virtù del sopraggiunto annullamento del carico ad opera dell'ente creditore. Tale ente, quale titolare sostanziale della posizione creditoria, ha prestato acquiescenza alla appellata sentenza, non interponendo appello e rimanendo contumace nel presente giudizio.
La “Comunicazione ADER di annullamento e rimborso”, datata 12.7.2024, versata in atti da parte appellata, comunica l'annullamento del carico in relazione alla cartella di pagamento n. 08020190015492017000, atto prodromico al preavviso di fermo amministrativo oggetto di ricorso, e di cui si lamenta l'omessa notifica come in atti. È vero che detta comunicazione, raffrontata con la cartella di pagamento (cfr. doc. 3f di parte appellante) e l'estratto della posizione debitoria della medesima (cfr. doc. 3e di parte appellante) fornisce la prova documentale dell'annullamento di una sola delle due partite del Ruolo 2019/3648, ovvero la partita contraddistinta dall'Identificativo F1
2016000000000158001161 C01VEU214 11052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601000 N.U/214 del 11/05/2016, NOT.11/07/2016 BE475LS, ma non della partita F1
2016000000000159001162 C01VEV4288 19052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601222 N.V/4288 del 19/05/2016, NOT. 08/09/2016 BE475LS; tuttavia, d'altra parte, l'appellante non ha specificamente contestato nella prima difesa utile, né a verbale né nelle note conclusive depositate in data 14/10/2025, la circostanza fattuale del completo annullamento del carico, allegata dalla controparte, in quanto fatto nuovo, con la comparsa depositata in data 25/02/2025; inoltre, per di più, nelle conclusioni di cui all'atto di appello
(cfr. pag. 8), ribadite con le note conclusive (cfr. pag. 9), in subordine rispetto ai motivi di merito che rimarrebbero comunque assorbiti in caso di accertamento della totale estinzione del credito in discussione, l'appellante ha testualmente aderito nel merito al riconoscimento dell'annullamento del carico relativo alla partita n° 2016000000000159001162 (“ACCERTARE E DICHIARARE l'annullamento unicamente della cartella n° 08020190015492017 - limitatamente alla partita di ruolo n°
2016000000000159001162 - impugnata in primo grado e, all'esito, CONFERMARE la
Comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n° 08080202300002230000 in relazione alle altre cartelle sottese non opposte”).
Deve ritenersi provato il fatto estintivo del completo annullamento del carico, anche con riferimento alla partita F1 2016000000000159001162, e di conseguenza accertata la avvenuta estinzione della pretesa creditoria del relativa al Controparte_5
Ruolo: 2019/ 3648, ovvero, più specificatamente, la pretesa relativa alle due partite di tale
Ruolo, contraddistinte rispettivamente dall'identificativo F1 2016000000000158001161
C01VEU214 11052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT. 1601000 N.U/214 del 11/05/2016, NOT.11/07/2016 BE475LS, e dall'identificativo F1
2016000000000159001162 C01VEV4288 19052016BE475LS, riferibile al VERB. PROT.
1601222 N.V/4288 del 19/05/2016, NOT. 08/09/2016 BE475LS. Ne consegue la declaratoria di parziale inefficacia della Comunicazione preventiva di Fermo
Amministrativo n° 08080202300002230000 limitatamente ai crediti sopra elencati sottesi alla cartella di pagamento n° 08020190015492017000.
Pertanto, precisato quanto sopra riportato, deve ritenersi acclarato che, in relazione all'oggetto del presente giudizio, la materia del contendere è cessata.
Va precisato che l'annullamento del carico, datato 12.7.2024, è avvenuto prima della notifica a mezzo Pec dell'atto di citazione in appello, avvenuta in data 22.10.2024.
Occorre dunque interrogarsi, anche ai fini della regolazione delle spese di lite, se al momento dell'instaurazione del giudizio di appello sussistesse, o meno, per l'appellante,
l'interesse ad appellare la sentenza.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13373 del 23/05/2008).
Pertanto, occorre interrogarsi se, al momento dell'appello, sussistesse ancora la necessità per l'appellante di rivolgersi al giudice di appello per ottenere un pronunciamento finalizzato a un risultato non ottenibile se non rivolgendosi alla autorità giudiziaria. Deve ritenersi di sì.
In base alle evidenze versate in atti, la notifica dell'atto di appello risulta effettuata in data 22/10/2024, ventuno giorni dopo la comunicazione dell'avvenuto annullamento del carico, che risale al 12/07/2024 (cfr. doc. di parte appellata “Comunicazione di CP_8 annullamento e rimborso”, pag. 2), ovvero in un momento successivo al verificarsi dell'evento estintivo che ha determinato la sopraggiunta cessazione della materia del contendere;
nondimeno, anche in tale frangente sussisteva l'interesse a impugnare in capo all'appellante, se non altro per ottenere la corretta interpretazione della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in merito alla portata dell'annullamento del preavviso di fermo oggetto di opposizione, considerata l'estrema stringatezza della formula utilizzata dal giudice di prime cure nel dispositivo, nel quale non viene esplicitamente delimitato l'oggetto del annullamento in esso disposto, che, è bene ricordarlo ancora una volta, riguarda solo la parte della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo de qua relativa ai crediti derivanti dai verbali di accertamento emessi dal CP_5
e sottesi alla cartella di pagamento in discussione.
[...]
Da ciò discende l'impossibilità per questo Giudice di ritenere l'appellante virtualmente soccombente, cosa che comporta la realizzazione di una fattispecie di soccombenza reciproca virtuale.
Del resto, neppure appare predicabile una soccombenza a carico della parte appellata, stante che il ricorso, a suo tempo intrapreso, era chiaramente circoscritto alla contestazione della cartella che è stata poi oggetto di annullamento come più volte citato.
Deve dunque disporsi la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Forlì – Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza anche istruttoria, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'appello proposto da
[...]
, per le motivazioni tutte sviluppate in motivazione, Parte_5 compensa integralmente le spese di lite fra le parti in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Forlì, 1 dicembre 2025
Il Giudice
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