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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/09/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2625/2024 promossa da:
(C.F.: in proprio e quale Parte_1 C.F._1 rappresentante legale della società (c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale a Riccione (RN) in via Michelangelo n. 31 ; rappresentata e difesa dagli avv. Davide Grassi ( e Gaia Email_1 Galeazzi ( entrambi del Foro di Rimini Email_2
(RN) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Rimini, Piazzetta C. Zavagli n. 1
- OPPONENTE -
CONTRO
Controparte_2 ( ) in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato P.IVA_2 e difeso dai funzionari Valentina Proto , Rossella Polino , Maria Lisa Orsini , Anna Piersanti e Antonio Boscarino ed elettivamente domiciliato presso la sede dello stesso in Rimini (RN), Piazzale Cesare Battisti n. 20
OPPOSTO
Le parti concludono come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
L'opposizione proposta da in proprio e quale rappresentante Parte_1 legale della società vverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 9728- Controparte_1 02 emessa dall' di Rimini-Forlì-Cesena in data Controparte_2 12/09/2024 (notificata nei confronti del trasgressore in data 19/09/2024 e nei
1 confronti della società obbligata in solido in data 12/09/2024) del valore di € 26.434,41 , è risultata infondata ed immeritevole di accoglimento .
L'Ordinanza Ingiunzione n. 9728-02 è fondata sulle obiettive risultanze del verbale unico di accertamento e notificazione n. RN00000/2019-748-03 del 15.10.2019 (protocollo n.25711 del 15.10.2019 notificato in data 16/10/2019) in cui viene contestata la violazione delle seguenti disposizioni normative :
1. art. 39, commi 1, 2 e 7 D.L. n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008, ulteriormente modificato dall'art. 22 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2015 – Infedeli registrazioni – Ipotesi base – poiché ha registrato in modo infedele sul Libro Unico del lavoro le prestazioni lavorative rese dalle lavoratrici e determinando Parte_2 Persona_1 Persona_2 differenti trattamenti retributivi, previdenziali e fiscali per quanto concerne la prestazione lavorativa resa da queste ultime da aprile a giugno 2019;
2. art. 3, co.3 e 3-quater del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015 come modificato dall'art.7, co.15-bis del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L.26/2019 – Ipotesi applicata fino a trenta giornate accertate di lavoro irregolare di un soggetto appartenente a un nucleo familiare percettore del Reddito di Cittadinanza – poiché ha impiegato irregolarmente, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, la lavoratrice Per_2
dal 08/06/2019 al 14/06/2019 la quale apparteneva ad un nucleo
[...] familiare risultante destinatario del beneficio del reddito di cittadinanza;
3. art. 3, co.3, D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015 - Ipotesi applicata fino a trenta giornate accertate di lavoro irregolare - per aver impiegato dal 15/05/2019 al Persona_3 17/05/2019 senza la preventiva comunicazione al centro per l'impiego per l'instaurazione del rapporto di lavoro;
4. art. 3, co.3 e 3-ter del D.L. 12/2002 convertito in L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.lgs. 151/2015 - Ipotesi applicata fino a trenta giornate accertate di lavoro irregolare - per aver impiegato le lavoratrici Persona_4 e in data 14/06/2019 senza la preventiva CP_3 Persona_5 comunicazione al centro per l'impiego per l'instaurazione del rapporto di lavoro;
5. art. 1, commi 910 e 911 della L.205/2017 – Modalità di corresponsione della retribuzione irregolare – poiché ha corrisposto parte della retribuzione dei lavoratori e per le mensilità da aprile Parte_2 Persona_1 a giugno 2019 nonché ad , per il mese di giugno 2019, per Persona_2 mezzo di denaro contante.
2 Va detto allora che la parte opponente – che non ha articolato mezzi di prova – nel ricorso non abbia specificamente contestato nel merito la sussistenza degli illeciti amministrativi dianzi indicati , essendosi limitata a sollevare esclusivamente eccezioni di tipo formale rivelatesi peraltro tutte inconsistenti .
Dovendo osservarsi in estrema sintesi :
a) quanto alla eccepita estinzione della obbligazione per non essere stati gli estremi della violazione notificati dalla P.A. nel termine ( nel caso di specie 90 giorni ) prescritto dall'art. 14 L. 689\81 , va qui richiamata la costante giurisprudenza di legittimità ( vedi da ultimo Cass. Sez. II n. 3043 del 6\02\2009 Rv. 606557) che è ferma nel ritenere come qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento − in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione − non coincida con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto , ma vada correttamente individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
risultando allora decisivo nel caso di specie come tra la data dell'accesso ispettivo del 14/06/2019 e quella in cui sono stati notificati al ricorrente gli illeciti amministrativi contestati (16\10\2019) l' abbia condotto diversi CP_2 accertamenti basati sulla documentazione richiesta e consegnata dagli opponenti solo in data 19\07\2019 quando sono stati consegnati, tra gli altri, i LUL mancanti, i permessi di soggiorno ed i pagamenti tracciati;
b) quanto alla eccepita prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689 , come nel caso di specie rilevi come atto interruttivo la rituale notifica avvenuta in data 16\10\2019 del verbale di illecito amministrativo ( cfr. Cass. Sez. II n. 9841 del 24/04/2010 Rv. 612618 ; conformi n. 9520\2001 e n. 4201\1999 ) ;
c) quanto alla eccepita nullità del verbale unico di accertamento per la omessa sottoscrizione da parte dei funzionari ispettivi , come al contrario il verbale unico di accertamento e notificazione risulti regolarmente sottoscritto da tutti e tre gli ispettori titolari del procedimento e legittimamente assegnatari dello stesso;
d) quanto alla eccepita nullità del verbale di accertamento ex art. 13 comma 4 del D.Lvo 124\2024 e 3 della legge 241/1990 , come il verbale di accertamento e notificazione - composto da 18 pagine - contenga gli esiti dettagliati dell'accertamento con la indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati e ricostruisca per ciascun lavoratore le risultanze dell'accertamento
3 costituite dalle dichiarazioni raccolte e dalla documentazione acquisita (LUL, tracciamenti bancari , comunicazioni obbligatorie UNILAV etc) ;
e) quanto alla eccepita nullità della Ordinanza Ingiunzione per la mancata indicazione dei criteri di determinazione dell'ammontare della sanzione ingiunta
, va detto come la DTL abbia congruamente motivato l'ammontare delle somme dovute per le violazioni riscontrate con particolare riferimento “ alla gravità delle violazioni , alla personalità dell'autore delle stesse e degli altri elementi di valutazione di cui all'art. 11 L. 689\81 ” : trattandosi in ogni caso di una valutazione discrezionale della P.A. non soggetta come al sindacato della A.G. ; a tale riguardo è sufficiente rilevare inoltre come il capoverso dell'art. 18 L. 689\81 si limiti a prevedere come “ …L'autorità competente …determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento …” senza imporre in capo alla P.A. alcun onere di specificazione e che in ogni caso l'Ordinanza Ingiunzione opposta contenga l'indicazione dettagliata sia delle norme violate che delle disposizioni sanzionatorie applicate . Va allora chiarito che non sussista alcun diritto del trasgressore ad ottenere l'applicazione delle sanzioni in misura minima , essendo tale beneficio consentito dall'art. 13 D.Lgs 124/04 solo nella prima parte del procedimento ispettivo a seguito dì adempimento della diffida a regolarizzare le violazioni accertate, regolarizzazione che nel caso di specie non si è verificata.
f) quanto al fatto che le dichiarazioni delle lavoratrici sarebbero state rese senza adeguata verbalizzazione, va detto al contrario come le dichiarazioni delle lavoratrici - che hanno tutte dichiarato di comprendere la lingua italiana − risultano ritualmente verbalizzate dagli ispettori;
g) quanto alla erronea applicazione della norma di cui all'art. 3 del D.L. 12/2002 in materia di lavoro irregolare , come le comunicazioni UNILAV acquisite agli atti siano tutte successive all'accesso ispettivo e, per tale ragione, irrilevanti ai fini dell'esonero da responsabilità .
In particolare le lavoratrici e Persona_4 Persona_6 Persona_5 risultano regolarizzate solo in data 15\06\2019 e quindi dopo che erano state trovate al lavoro nel corso dell'accesso ispettivo effettuto alle 23:30 del 14\06\2019 giorno precedente.
Circostanza quella dell'impiego irregolare delle lavoratrici Persona_4 e che è stata dunque oggetto della diretta Persona_6 Persona_5 percezione degli ispettori e ritualmente attestata dai pubblici ufficiali nel verbale ispettivo , che sul punto riveste quindi valore di piena prova fino a querela di falso ( Cass. Sez. Unite n. 916 del 03/02/1996 Rv. 495695 - conforme Cass. Civ. n. 17555 del 2002 riv. n. 559112 ) .
4 h) quanto infine alla erronea applicazione della norma di cui all'art. 1 commi 910 e 911 della L. 205/2017, come l'irrogazione della relativa sanzione sia fondata sulle dichiarazioni convergenti delle lavoratrici , Persona_2 [...] e le quali hanno dichiarato di avere percepito, Parte_2 Persona_1 oltre agli importi corrisposti tramite bonifico bancario e registrati nei LUL, ulteriori somme in contanti, non documentate in busta paga;
dichiarazioni queste che non risultano smentite sul punto dai pagamenti tracciati allegati alla memoria difensiva costituenti solo una parte della retribuzione effettivamente corrisposta alle lavoratrici .
Per questi motivi
la parte ricorrente soccombente sarà quindi tenuta a rimborsare Contr alla di Rimini le spese processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica
Visto l'art. 22 e segg. L. 689\81
Pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 in proprio e quale rappresentante legale della società con Controparte_1 ricorso depositato il giorno 11\10\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l' Controparte_2
di Rimini:
[...]
1) Rigetta l'opposizione .
2) Condanna la parte opponente alla rifusione in favore dell'
[...]
di Rimini delle spese processuali consistenti nel Controparte_2 compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 e tenuto conto del disposto di cui all'art. 152 bis cpc si liquidano in complessivi euro 1.248,00 ( di cui euro 263,00 a titolo di rimborso spese forfettarie ), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\09\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'
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