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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/12/2024, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1247/2023
N. SENT. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. , con domicilio in via delle magnolie n. 6. Parte_1 P.IVA_1
- assistita e difesa dall'avv. ANTONIETTA MANGHISI – c. f. Pt_2
- ; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Parte_3
, con domicilio in via F. De Mura n. 22, 73100 Lecce - C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE PASCALI - c. f.
-; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2632 in data 9 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – dipendente dell (d'ora in avanti Controparte_1
inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4, Pt_1 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria della , il quale lamentava che dal mese di maggio 2010 fino al CP_2 mese di aprile 2020 l' non aveva più correttamente liquidato in suo favore P_
l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – e, per l'effetto: I) condannava l a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo Pt_1 di euro 14.316,54 a titolo di indennità chilometrica dovuta nel periodo da maggio 2010 al 30 aprile 2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
II) condannava l' alla P_ rifusione delle spese di lite, con distrazione. In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- l'assoggettamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001 non era di ostacolo all'applicazione della contrattazione collettiva
1 privatistica né vi erano dubbi sulla legittimità della legge n. 3/2010, CP_2 che rendendo vincolante per gli operi addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune aveva attuato la volontà del legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed il principio di pari trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, del T.U.P.I.;
- era pacifico che il ricorrente – già dipendente di ruolo della dal 1° CP_2 marzo 2005 – fosse transitato nel 2010 alle dipendenze dell ai sensi dell'art. P_
12, comma 2, lett. a) della L.R. cit. ed era stato altresì allegato e documentato che avesse optato per l'inquadramento ai sensi del contratto collettivo di diritto comune a mezzo di apposita domanda dell'8 luglio 2011 (recapitata all' il 12 luglio P_ successivo);
- a ben vedere, era altresì pacifico che al suo rapporto di lavoro fosse stata applicata la contrattazione privatistica fin da quando era ancora alle dipendenze della CP_2
, come confermato dal chiaro tenore della D.G.R. n. 2408 del 4 dicembre 2009
[...]
e dall'art. 12, comma 2 quinquies, della L. n. 3/2010, sicché doveva ritenersi che l' avesse continuato ad applicare la contrattazione di diritto comune al suo P_ rapporto di lavoro;
- del resto, una disciplina analoga era di recente intervenuta anche sul piano nazionale per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali, ex art. 7 bis del D.L. n. 120/2021, conv. con modif. dalla L. n. 155/2021;
- alla luce di tali evidenze processuali doveva ritenersi che il trattamento economico del ricorrente per tutti gli anni in contesa non potesse che essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto comune, a nulla rilevando la sopravvenuta inefficacia dell'opzione per la sopravvenuta abrogazione nel 2012 del comma 5 dell'art. 12 cit., essendo stata l'opzione esercitata dal ricorrente sotto il vigore di una disciplina all'epoca vincolante;
- nella specie era incontestato, oltre che provato dalla documentazione acquisita al processo, che il ricorrente avesse utilizzato il proprio mezzo ed avesse percorso – nel periodo compreso tra maggio 2010 e la fine del 2014 – 26,6 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere in località Mercadante per le giornate indicate in ricorso e – nel periodo da inizio 2015 al 30 aprile 2020 – 44 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere di Gioia del Colle per le giornate parimenti indicate in ricorso;
- risultava altresì dimostrato tramite documentazione non contestata che la distanza utilizzata come parametro di calcolo dell'indennità pretesa per il primo periodo (dalla residenza al centro lavorativo) era inferiore a quella tra il centro di raccolta ed il centro lavorativo e per il secondo periodo (dal centro di raccolta al centro lavorativo) era inferiore a quella tra la residenza ed il centro lavorativo;
- nessun rilievo poteva attribuirsi alla contestazione del ricorrente sull'applicabilità della norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 sul contenimento della spesa pubblica, trattandosi di una disposizione non immediatamente precettiva rispetto
2 alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche;
- in mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dal ricorrente l' P_ doveva essere condannata ad erogargli la somma di euro 14.316,54 oltre accessori. 2. Con ricorso del 27 ottobre 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria. Parte_3
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono. 4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza gravata per avere ritenuto Pt_1 applicabile al rapporto di lavoro in esame la contrattazione di diritto comune (e, in particolare, gli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria) ancorché il CCNL di riferimento non sia stato sottoscritto dall o dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e sia stato di CP_3 conseguenza sottratto alla procedimentalizzazione di cui agli artt. 40 e ss.gg. del T.U.P.I. e all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021; stigmatizza, pertanto, la statuizione di prime cure per il suo contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 40 e ss.gg. del D. Lgs. n. 165/2001, evidenziando che l'ordinamento civile del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a. è materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. l, Cost.) e soggiungendo che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 la volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall'ARAN, non derogabile attraverso il rinvio alla disciplina di cui alla legge n. 124/85 – avente natura transitoria - né alla disposizione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021 – attesa la sua efficacia non retroattiva - . 4.2. Con il secondo motivo l censura la sentenza gravata per non avere rilevato Pt_1 che il lavoratore era sempre stato alle esclusive dipendenze della in quanto CP_2 con la Deliberazione n. 863 del 23 marzo 2010 la Giunta Regionale aveva proceduto soltanto ad individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 3 del 2010 ma non aveva adottato alcuna determinazione CP_2 conseguente attraverso la quale avesse effettivamente provveduto ad eseguire in concreto il trasferimento del personale all' sicché, secondo l pur Pt_1 P_ prestando il lavoratore la propria attività per conto dell in regime di Pt_1 avvalimento, egli continuava ad essere dipendente regionale inquadrato nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con l'ulteriore conseguenza che in suo favore non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di percorrenza chilometrica perché non prevista nel citato CCNL di Comparto.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante reitera la doglianza di prime cure sulla necessità di applicare le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 12,
3 del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale - a suo avviso - a partire dall'anno 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non avrebbe più potuto essere erogata. 5. I richiamati motivi di gravame sono nel loro complesso infondati. 5.1. Il lavoratore è stato inquadrato nei ruoli della mediante un contratto CP_2 di lavoro a tempo indeterminato - con assegnazione alla categoria A, posizione economica A/4, e attribuzione del profilo professionale di “operaio specializzato” - ed il suo nominativo è inserito nell'elenco all. A alla Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, sicché risulta incluso fra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della di cui all'art.12, comma 2, lett. a) CP_2 della n. 3 del 2010 (v. docc. in atti). CP_4
L'art.12 della citata L.R. istitutiva dell rubricato “Risorse umane”, così Pt_1 recita: «
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l si dota di proprio personale P_ tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5. 2. In fase di prima istituzione l si avvale: P_
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti alle attività forestali e irrigue, che CP_2 transitano alle dipendenze dell ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo P_
31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue CP_2 trasferite all' , in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 P_ quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo P_ determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l opera, a partire dall'anno P_
2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e
3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera
4 esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e CP_2 all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e CP_2 trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale…». Non v'è dubbio che l'odierno appellato rientri nella categoria dei lavoratori di cui alla riportata lett. a) del comma 2 cit., trattandosi – come detto – di operaio inserito nei ruoli della , assunto tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato e “già CP_2 addetto” all'espletamento di attività forestali e irrigue. Sul punto non sono in realtà conferenti le ampie deduzioni dell'appellato in ordine al fatto che egli è dipendente di e non della ed alla conseguente Pt_1 CP_2 applicazione dell'art. 2112 c.c., richiamato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia il già citato art. 12, comma 2, lett. a) della L. R. Puglia n. 3 del 2010. Ed infatti, se è vero che l'art. 31 cit. implica che al personale trasferito si applichi il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, è anche vero che nella specie la disciplina contrattuale applicabile è il frutto di una precisa scelta del legislatore regionale, il quale – come visto – ha stabilito che al personale assunto a tempo indeterminato ed inserito nei ruoli regionali continui ad applicarsi la contrattazione collettiva pubblicistica, salva la facoltà del dipendente di optare per quella privatistica (comma 5). In questo senso il rinvio alla disciplina di cui all'art. 31 cit. è quindi da intendersi nel più ristretto senso della garanzia di continuità giuridica del rapporto di lavoro. 5.2. Né in senso contrario rileva il fatto che nella citata delibera di Giunta si autorizzi il Servizio Personale ad emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento di tale personale «… con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla (v. punto 5 della deliberazione). CP_2
E, invero, sarebbe stato onere dell' in quanto parte appellante, dimostrare la Pt_1 fondatezza della propria allegazione (v. ex multis Cass. n. 40606 del 2021: «Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma assume le caratteristiche di una revisio prioris instantiae, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado …»). A tale scopo l avrebbe dovuto produrre la documentazione Pt_1 idonea ad asseverare il fatto dedotto, ossia che, nonostante la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale, il Servizio Personale dello stesso Ente aveva omesso (o comunque ritardato rispetto al periodo di tempo oggetto di causa) l'adozione degli atti
5 necessari per assicurare il transito all'Agenzia dei dipendenti assunti dalla CP_2 tanto più che allo stato, a distanza oltre dieci anni dalla cennata delibera, ben non si comprende quale ulteriore atto amministrativo avrebbe dovuto essere emanato per il perfezionamento di un transito, come visto, già deliberato dagli organi regionali nel marzo 2010 tramite l'analitica individuazione degli operati transitati e/o distaccati a mente della n. 3/2010 cit.. CP_4
Del resto, è la stessa che ammette che l'istante rientra fra gli operai a tempo Pt_1 indeterminato alle dipendenze della di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) CP_2 della L.R. n. 3 del 2010 (ovvero tra quelli poi transitati all' . CP_2 Pt_1
5.3. Nel caso di specie rilevano altresì i commi 3, 4 e 5 della citata L.R. n. 3 del CP_2
2010 (poi abrogati dall'art. 32 della n. 45 del 2012), secondo cui: CP_4
«
3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già P_ inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell . P_
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la . CP_2
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della CP_2
transitati alle dipendenze dell ai sensi del comma 2, lettera a), sono
[...] P_ inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale». In sostanza, ai dipendenti operai inquadrati nei ruoli regionali che sono transitati alle dipendenze dell' (come l'istante) si applica lo statuto giuridico e la disciplina Pt_1 contrattuale per i dipendenti di Regioni e Autonomie locali (comma 3, ultimo periodo), fatta salva la facoltà dei medesimi di chiedere di essere inquadrati nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con la conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale (comma 5). Nella specie, dagli atti di causa risulta che l'appellato – insieme a numerosi altri lavoratori – ha esercitato l'opzione prevista dal comma 5 dell'art.12 cit., atteso che con raccomandata A/R del 7 luglio 2011 (ricevuta dall il successivo 12 luglio) ha Pt_1
6 dichiarato di voler essere inquadrato nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con la conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (v. doc. 24 del fascicolo di primo grado). È evidente, quindi, che nei suoi confronti non può trovare applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di Regioni ed Autonomie locali bensì quella c.d. “privatistica” riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria. 5.4. Né si può dubitare della legittimità dell'art.12, comma 2 quinquies, della L. R. Puglia n. 3 del 2010 (secondo cui «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»), prospettata dall'appellante in virtù di un ipotizzato contrasto delle disposizioni della L. R. Puglia n. 3 del 2010 (con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell della contrattazione privatistica) con il criterio di riparto di competenza Pt_1 legislativa fissato dall'art. 117 della Costituzione, dovendo certamente escludersi che esse violino la riserva di legge statale imposta nella materia dell'ordinamento civile dall'art. 117 cit. Soccorrono al riguardo le condivisibili considerazioni rese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023, pronunciata in una controversia in cui era parte proprio l' e si discuteva dei limiti all'applicazione del CCNL privatistico nei confronti Pt_1 di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b) della L. R. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato CCNL, e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori a seguito dell'esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore. Per quanto qui rileva, sintetizzando l'articolato ragionamento della Suprema Corte – che questa Corte territoriale fa proprio – si può concludere che: a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto di lavoro dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione delle regole generali del D. Lgs. n. 165 del 2001; d) la legge regionale che prevede l'applicazione del CCNL privatistico può violare l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione solamente nel caso in cui essa realizzi un “disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria CP_2 dell'ordinamento civile, riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello Stato;
7 f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del CCNL privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico. Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dall Pt_1
Nel caso di specie, difatti, la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15 e 54) ed al conseguente CIRL (art. 23), per cui la contrattazione collettiva privatistica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto.
Di conseguenza, poiché la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale. 5.5. Non ha pregio la doglianza con cui l denuncia la violazione dell'art. 6, Pt_1 comma 12, del D. L. n. 78 del 2010, che reputa applicabile anche all in quanto P_ ente annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dovendosi la censura disattendere per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n. 1021/2022) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa, la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)». Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
8 sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art.1) e che in quanto tale non vincola direttamente gli Enti Locali;
ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20, che laddove esclude in modo espresso le Regioni non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo, cioè, gli enti “strumentali” delle Regioni tra i quali rientra espressamente l' ex art.1 della L. R. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010. Pt_1
Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata, sebbene con le enucleate integrazioni motivazionali. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le incertezze interpretative sulle questioni esaminate (con particolare riguardo all'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica ai dipendenti dell' Pt_1 già assunti dalla ), testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di CP_2 segno difforme, e la circostanza che soltanto di recente la Suprema Corte è intervenuta per chiarire alcuni aspetti fondamentali circa il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti dell cui si applica la contrattazione collettiva privatistica (v. Cass. Pt_1
n. 10811 del 2023 dinanzi ampiamente citata) inducono a ravvisare nel caso di specie la sussistenza di quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 avverso Pt_1 la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 ottobre 2023, nei confronti di osì provvede: Parte_3
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 18 novembre 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
10
N. SENT. 1603/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando - Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino - Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- c. f. , con domicilio in via delle magnolie n. 6. Parte_1 P.IVA_1
- assistita e difesa dall'avv. ANTONIETTA MANGHISI – c. f. Pt_2
- ; C.F._1
-appellante- E
- nato a [...] il [...], c. f. Parte_3
, con domicilio in via F. De Mura n. 22, 73100 Lecce - C.F._2 assistito e difeso dall'avv. ANNA MARIA DE PASCALI - c. f.
-; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con sentenza n. 2632 in data 9 ottobre 2023 il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva la domanda proposta dal ricorrente indicato in epigrafe – dipendente dell (d'ora in avanti Controparte_1
inquadrato come operaio specializzato categoria A, posizione economica A4, Pt_1 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria della , il quale lamentava che dal mese di maggio 2010 fino al CP_2 mese di aprile 2020 l' non aveva più correttamente liquidato in suo favore P_
l'indennità di percorrenza chilometrica prevista dalla contrattazione collettiva – e, per l'effetto: I) condannava l a corrispondere al lavoratore l'importo complessivo Pt_1 di euro 14.316,54 a titolo di indennità chilometrica dovuta nel periodo da maggio 2010 al 30 aprile 2020, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
II) condannava l' alla P_ rifusione delle spese di lite, con distrazione. In sintesi, a fondamento del decisum il Tribunale poneva le seguenti considerazioni:
- l'assoggettamento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 165/2001 non era di ostacolo all'applicazione della contrattazione collettiva
1 privatistica né vi erano dubbi sulla legittimità della legge n. 3/2010, CP_2 che rendendo vincolante per gli operi addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune aveva attuato la volontà del legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed il principio di pari trattamento contrattuale di cui all'art. 45, comma 2, del T.U.P.I.;
- era pacifico che il ricorrente – già dipendente di ruolo della dal 1° CP_2 marzo 2005 – fosse transitato nel 2010 alle dipendenze dell ai sensi dell'art. P_
12, comma 2, lett. a) della L.R. cit. ed era stato altresì allegato e documentato che avesse optato per l'inquadramento ai sensi del contratto collettivo di diritto comune a mezzo di apposita domanda dell'8 luglio 2011 (recapitata all' il 12 luglio P_ successivo);
- a ben vedere, era altresì pacifico che al suo rapporto di lavoro fosse stata applicata la contrattazione privatistica fin da quando era ancora alle dipendenze della CP_2
, come confermato dal chiaro tenore della D.G.R. n. 2408 del 4 dicembre 2009
[...]
e dall'art. 12, comma 2 quinquies, della L. n. 3/2010, sicché doveva ritenersi che l' avesse continuato ad applicare la contrattazione di diritto comune al suo P_ rapporto di lavoro;
- del resto, una disciplina analoga era di recente intervenuta anche sul piano nazionale per rendere vincolante l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune per gli addetti ai lavori agricoli e forestali, ex art. 7 bis del D.L. n. 120/2021, conv. con modif. dalla L. n. 155/2021;
- alla luce di tali evidenze processuali doveva ritenersi che il trattamento economico del ricorrente per tutti gli anni in contesa non potesse che essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto comune, a nulla rilevando la sopravvenuta inefficacia dell'opzione per la sopravvenuta abrogazione nel 2012 del comma 5 dell'art. 12 cit., essendo stata l'opzione esercitata dal ricorrente sotto il vigore di una disciplina all'epoca vincolante;
- nella specie era incontestato, oltre che provato dalla documentazione acquisita al processo, che il ricorrente avesse utilizzato il proprio mezzo ed avesse percorso – nel periodo compreso tra maggio 2010 e la fine del 2014 – 26,6 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere in località Mercadante per le giornate indicate in ricorso e – nel periodo da inizio 2015 al 30 aprile 2020 – 44 Km a/r dalla propria residenza in Cassano delle Murge fino al cantiere di Gioia del Colle per le giornate parimenti indicate in ricorso;
- risultava altresì dimostrato tramite documentazione non contestata che la distanza utilizzata come parametro di calcolo dell'indennità pretesa per il primo periodo (dalla residenza al centro lavorativo) era inferiore a quella tra il centro di raccolta ed il centro lavorativo e per il secondo periodo (dal centro di raccolta al centro lavorativo) era inferiore a quella tra la residenza ed il centro lavorativo;
- nessun rilievo poteva attribuirsi alla contestazione del ricorrente sull'applicabilità della norma di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 sul contenimento della spesa pubblica, trattandosi di una disposizione non immediatamente precettiva rispetto
2 alle percentuali di riduzione delle singole spese, quali quelle per le indennità chilometriche;
- in mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi prodotti dal ricorrente l' P_ doveva essere condannata ad erogargli la somma di euro 14.316,54 oltre accessori. 2. Con ricorso del 27 ottobre 2023 l ha interposto appello avverso la sentenza Pt_1 di primo grado, chiedendone la riforma per le ragioni che di seguito si riepilogano e si valutano. ha resistito al gravame con apposita memoria. Parte_3
3. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 18 novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono. 4.1. Con il primo motivo l censura la sentenza gravata per avere ritenuto Pt_1 applicabile al rapporto di lavoro in esame la contrattazione di diritto comune (e, in particolare, gli artt. 15 e 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria) ancorché il CCNL di riferimento non sia stato sottoscritto dall o dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e sia stato di CP_3 conseguenza sottratto alla procedimentalizzazione di cui agli artt. 40 e ss.gg. del T.U.P.I. e all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021; stigmatizza, pertanto, la statuizione di prime cure per il suo contrasto con l'art. 117 Cost. e con gli artt. 40 e ss.gg. del D. Lgs. n. 165/2001, evidenziando che l'ordinamento civile del quale fanno parte anche le norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della p.a. è materia demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lett. l, Cost.) e soggiungendo che in base al D. Lgs. n. 165 del 2001 la volontà del legislatore nazionale è quella di rendere applicabili ai rapporti di lavoro alle dipendenze dei soggetti di diritto pubblico solo gli accordi sindacali stipulati dall'ARAN, non derogabile attraverso il rinvio alla disciplina di cui alla legge n. 124/85 – avente natura transitoria - né alla disposizione di cui all'art. 7 bis del D.L. n. 120/2021 – attesa la sua efficacia non retroattiva - . 4.2. Con il secondo motivo l censura la sentenza gravata per non avere rilevato Pt_1 che il lavoratore era sempre stato alle esclusive dipendenze della in quanto CP_2 con la Deliberazione n. 863 del 23 marzo 2010 la Giunta Regionale aveva proceduto soltanto ad individuare il personale da trasferire ai sensi dell'art.12, comma 2, lett. a) della L.R. n. 3 del 2010 ma non aveva adottato alcuna determinazione CP_2 conseguente attraverso la quale avesse effettivamente provveduto ad eseguire in concreto il trasferimento del personale all' sicché, secondo l pur Pt_1 P_ prestando il lavoratore la propria attività per conto dell in regime di Pt_1 avvalimento, egli continuava ad essere dipendente regionale inquadrato nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, con l'ulteriore conseguenza che in suo favore non poteva essere riconosciuta alcuna indennità di percorrenza chilometrica perché non prevista nel citato CCNL di Comparto.
4.3. Con il terzo motivo l'appellante reitera la doglianza di prime cure sulla necessità di applicare le misure di contenimento della spesa pubblica di cui all'art. 6, comma 12,
3 del D.L. n. 78/2010, ai sensi del quale - a suo avviso - a partire dall'anno 2011 l'indennità chilometrica di percorrenza non avrebbe più potuto essere erogata. 5. I richiamati motivi di gravame sono nel loro complesso infondati. 5.1. Il lavoratore è stato inquadrato nei ruoli della mediante un contratto CP_2 di lavoro a tempo indeterminato - con assegnazione alla categoria A, posizione economica A/4, e attribuzione del profilo professionale di “operaio specializzato” - ed il suo nominativo è inserito nell'elenco all. A alla Delibera di Giunta Regionale n. 863 del 23 marzo 2010, sicché risulta incluso fra gli operai di ruolo e gli operai a tempo indeterminato alle dipendenze della di cui all'art.12, comma 2, lett. a) CP_2 della n. 3 del 2010 (v. docc. in atti). CP_4
L'art.12 della citata L.R. istitutiva dell rubricato “Risorse umane”, così Pt_1 recita: «
1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l si dota di proprio personale P_ tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo 16, comma 5. 2. In fase di prima istituzione l si avvale: P_
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti alle attività forestali e irrigue, che CP_2 transitano alle dipendenze dell ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo P_
31 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni); b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo svolgimento delle attività forestali e irrigue CP_2 trasferite all' , in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 P_ quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1 della l. 247/2007. A tal fine, l' opera, nel corso dell'anno 2010, la trasformazione da tempo P_ determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali forestali mediante la loro utilizzazione per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, al fine di assicurare il consolidamento e il miglioramento delle attività di cui agli articoli 2 e 3. Analogamente, l opera, a partire dall'anno P_
2010 e sino al 2012, la progressiva trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro degli operai stagionali irrigui, mediante la loro utilizzazione per una durata via via maggiore sino al raggiungimento di un numero pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, in corrispondenza dell'ampliamento e del miglioramento dei servizi e delle attività di cui agli articoli 2 e
3 nonché della integrazione su base territoriale delle attività irrigue con quelle forestali. La trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla presente lettera opera
4 esclusivamente per gli operai forestali e irrigui che nel corso dell'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative ovvero per gli operai forestali e irrigui che nel corso del triennio precedente all'anno 2009 abbiano prestato attività lavorativa per non meno di settanta giornate lavorative per ogni anno;
c) dei dipendenti di ruolo della già addetti all'organizzazione e CP_2 all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e CP_2 trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco. Tali dipendenti continuano a beneficiare del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento con oneri a carico del bilancio regionale…». Non v'è dubbio che l'odierno appellato rientri nella categoria dei lavoratori di cui alla riportata lett. a) del comma 2 cit., trattandosi – come detto – di operaio inserito nei ruoli della , assunto tramite contratto di lavoro a tempo indeterminato e “già CP_2 addetto” all'espletamento di attività forestali e irrigue. Sul punto non sono in realtà conferenti le ampie deduzioni dell'appellato in ordine al fatto che egli è dipendente di e non della ed alla conseguente Pt_1 CP_2 applicazione dell'art. 2112 c.c., richiamato dall'art. 31 del D. Lgs. n. 165 del 2001, cui rinvia il già citato art. 12, comma 2, lett. a) della L. R. Puglia n. 3 del 2010. Ed infatti, se è vero che l'art. 31 cit. implica che al personale trasferito si applichi il contratto collettivo in vigore per i dipendenti del cessionario, è anche vero che nella specie la disciplina contrattuale applicabile è il frutto di una precisa scelta del legislatore regionale, il quale – come visto – ha stabilito che al personale assunto a tempo indeterminato ed inserito nei ruoli regionali continui ad applicarsi la contrattazione collettiva pubblicistica, salva la facoltà del dipendente di optare per quella privatistica (comma 5). In questo senso il rinvio alla disciplina di cui all'art. 31 cit. è quindi da intendersi nel più ristretto senso della garanzia di continuità giuridica del rapporto di lavoro. 5.2. Né in senso contrario rileva il fatto che nella citata delibera di Giunta si autorizzi il Servizio Personale ad emanare gli opportuni provvedimenti per il trasferimento di tale personale «… con fissazione della relativa decorrenza in ponderata valutazione delle esigenze dell'Agenzia e della necessità di agevolare l'avvio delle relative attività con progressività e in modo tale da non interrompere e/o intralciare in alcun modo i servizi sin qui assicurati dalla (v. punto 5 della deliberazione). CP_2
E, invero, sarebbe stato onere dell' in quanto parte appellante, dimostrare la Pt_1 fondatezza della propria allegazione (v. ex multis Cass. n. 40606 del 2021: «Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma assume le caratteristiche di una revisio prioris instantiae, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado …»). A tale scopo l avrebbe dovuto produrre la documentazione Pt_1 idonea ad asseverare il fatto dedotto, ossia che, nonostante la deliberazione adottata dalla Giunta Regionale, il Servizio Personale dello stesso Ente aveva omesso (o comunque ritardato rispetto al periodo di tempo oggetto di causa) l'adozione degli atti
5 necessari per assicurare il transito all'Agenzia dei dipendenti assunti dalla CP_2 tanto più che allo stato, a distanza oltre dieci anni dalla cennata delibera, ben non si comprende quale ulteriore atto amministrativo avrebbe dovuto essere emanato per il perfezionamento di un transito, come visto, già deliberato dagli organi regionali nel marzo 2010 tramite l'analitica individuazione degli operati transitati e/o distaccati a mente della n. 3/2010 cit.. CP_4
Del resto, è la stessa che ammette che l'istante rientra fra gli operai a tempo Pt_1 indeterminato alle dipendenze della di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) CP_2 della L.R. n. 3 del 2010 (ovvero tra quelli poi transitati all' . CP_2 Pt_1
5.3. Nel caso di specie rilevano altresì i commi 3, 4 e 5 della citata L.R. n. 3 del CP_2
2010 (poi abrogati dall'art. 32 della n. 45 del 2012), secondo cui: CP_4
«
3. Al personale operaio dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Al restante personale dell' , ivi inclusi gli operai già P_ inquadrati nei ruoli regionali di cui alla lettera a) del comma 2 e salvo quanto disposto dal comma 5, si applica lo stato giuridico e la disciplina contrattuale per i dipendenti di regioni e autonomie locali e viene confermato il diritto al rientro in casi di mutamento della natura giuridica dell . P_
4. In sede di primo inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, gli operai irrigui a tempo indeterminato di cui al comma 2, lettera a), e gli operai irrigui a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), sono inquadrati secondo quanto stabilito nella tabella di equiparazione. Nulla è modificato per gli operai forestali di cui al comma 2, lettera b), rispetto agli inquadramenti già in atto presso la . CP_2
5. Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della CP_2
transitati alle dipendenze dell ai sensi del comma 2, lettera a), sono
[...] P_ inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale». In sostanza, ai dipendenti operai inquadrati nei ruoli regionali che sono transitati alle dipendenze dell' (come l'istante) si applica lo statuto giuridico e la disciplina Pt_1 contrattuale per i dipendenti di Regioni e Autonomie locali (comma 3, ultimo periodo), fatta salva la facoltà dei medesimi di chiedere di essere inquadrati nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con la conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale (comma 5). Nella specie, dagli atti di causa risulta che l'appellato – insieme a numerosi altri lavoratori – ha esercitato l'opzione prevista dal comma 5 dell'art.12 cit., atteso che con raccomandata A/R del 7 luglio 2011 (ricevuta dall il successivo 12 luglio) ha Pt_1
6 dichiarato di voler essere inquadrato nel CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con la conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale (v. doc. 24 del fascicolo di primo grado). È evidente, quindi, che nei suoi confronti non può trovare applicazione la contrattazione collettiva riservata ai dipendenti di Regioni ed Autonomie locali bensì quella c.d. “privatistica” riservata agli addetti a lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria. 5.4. Né si può dubitare della legittimità dell'art.12, comma 2 quinquies, della L. R. Puglia n. 3 del 2010 (secondo cui «Al personale forestale/agricolo, impiegato, ovvero operaio, dell'agenzia si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»), prospettata dall'appellante in virtù di un ipotizzato contrasto delle disposizioni della L. R. Puglia n. 3 del 2010 (con cui è stata consentita l'applicazione ad alcuni dipendenti dell della contrattazione privatistica) con il criterio di riparto di competenza Pt_1 legislativa fissato dall'art. 117 della Costituzione, dovendo certamente escludersi che esse violino la riserva di legge statale imposta nella materia dell'ordinamento civile dall'art. 117 cit. Soccorrono al riguardo le condivisibili considerazioni rese dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10811 del 2023, pronunciata in una controversia in cui era parte proprio l' e si discuteva dei limiti all'applicazione del CCNL privatistico nei confronti Pt_1 di un operaio dell'Agenzia stabilizzato a tempo indeterminato ex art. 12, comma 2, lett. b) della L. R. Puglia n. 3 del 2010; in particolare, nella causa si controverteva della possibilità di applicare in toto la disciplina del menzionato CCNL, e quindi anche il meccanismo dell'acquisizione delle mansioni superiori a seguito dell'esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore. Per quanto qui rileva, sintetizzando l'articolato ragionamento della Suprema Corte – che questa Corte territoriale fa proprio – si può concludere che: a) alla legge regionale è certamente consentito sottoporre il rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato;
b) ciò di per sé non comporta la fuoriuscita di tale rapporto di lavoro dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato;
c) è sempre necessaria, comunque, l'applicazione delle regole generali del D. Lgs. n. 165 del 2001; d) la legge regionale che prevede l'applicazione del CCNL privatistico può violare l'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione solamente nel caso in cui essa realizzi un “disallineamento” rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato;
e) solo in tale evenienza, difatti, la legifera in materia propria CP_2 dell'ordinamento civile, riservata – in virtù del richiamato art. 117 Cost. – alla legislazione esclusiva dello Stato;
7 f) tale “disallineamento” non si verifica allorquando l'applicazione del CCNL privatistico è strettamente inerente al “trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale”, come avviene in relazione alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori, alle mansioni esigibili ed al trattamento economico. Queste conclusioni consentono di fugare i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dall Pt_1
Nel caso di specie, difatti, la domanda ha per oggetto il diritto del lavoratore al pagamento di un emolumento accessorio, cioè l'indennità di percorrenza chilometrica disciplinata dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (artt. 15 e 54) ed al conseguente CIRL (art. 23), per cui la contrattazione collettiva privatistica viene in rilievo con riferimento ad aspetti relativi soltanto ai profili del trattamento economico del rapporto.
Di conseguenza, poiché la legislazione regionale che ammette la sottoposizione del rapporto di impiego alla contrattazione privatistica non genera alcun “disallineamento” rispetto ai principi basilari sanciti dal D. Lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi che essa non invada in alcun modo la sfera di competenza esclusiva della legislazione nazionale. 5.5. Non ha pregio la doglianza con cui l denuncia la violazione dell'art. 6, Pt_1 comma 12, del D. L. n. 78 del 2010, che reputa applicabile anche all in quanto P_ ente annoverabile tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, dovendosi la censura disattendere per le ragioni già enunciate da questa Corte territoriale in precedenti arresti (cfr. ex multis Corte di Appello di Bari, sent. n. 1021/2022) ai quali il Collegio ritiene di dover dare continuità. Per quanto qui interessa, la citata disposizione recita: «A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009… A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31.5.2010) gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d. lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi” (laddove l'art. 15 della L. n. 836/1973 disciplina l'autorizzazione del mezzo proprio ed il riconoscimento dell'indennità chilometrica, mentre l'art. 8 della L. n. 417/1978 individua i criteri di liquidazione della stessa)». Prevede tuttavia il successivo comma 20: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio
8 sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». Non v'è dubbio che la disposizione è riferibile alle sole amministrazioni statali (come risulta chiaramente anche dal contenuto dell'art.1) e che in quanto tale non vincola direttamente gli Enti Locali;
ciò in forza anche della cennata esimente del comma 20, che laddove esclude in modo espresso le Regioni non può che riferirsi all'intero comparto, ricomprendendo, cioè, gli enti “strumentali” delle Regioni tra i quali rientra espressamente l' ex art.1 della L. R. Puglia n. 3 del 25 febbraio 2010. Pt_1
Diversamente opinando si perverrebbe ad ingenerare situazioni discriminatorie, all'evidenza del tutto irragionevoli, tra dipendenti regionali e dipendenti di enti strumentali delle regioni.
6. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello dev'essere rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata, sebbene con le enucleate integrazioni motivazionali. Resta assorbita ogni altra questione.
7. Le incertezze interpretative sulle questioni esaminate (con particolare riguardo all'applicabilità della contrattazione collettiva privatistica ai dipendenti dell' Pt_1 già assunti dalla ), testimoniate dalla presenza di pronunce di merito di CP_2 segno difforme, e la circostanza che soltanto di recente la Suprema Corte è intervenuta per chiarire alcuni aspetti fondamentali circa il regime del rapporto di lavoro dei dipendenti dell cui si applica la contrattazione collettiva privatistica (v. Cass. Pt_1
n. 10811 del 2023 dinanzi ampiamente citata) inducono a ravvisare nel caso di specie la sussistenza di quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla nota sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla citata disposizione. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (cfr. Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari- Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 avverso Pt_1 la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 ottobre 2023, nei confronti di osì provvede: Parte_3
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di appello;
9 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso, se dovuto. Così deciso in Bari, il 18 novembre 2024
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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