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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 28/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 27.03.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2039 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2023
TRA
quale genitrice esercente la potestà sul minore Pt_1 Persona_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Francesco Cialella ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti dagli avv.ti Itala De Benedictis e
Luca Cuzzupoli resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va accolta la domanda che nella qualità di madre del minore , ha Pt_1 Persona_1
proposto con ricorso del 03.04.2023 per ottenere il riconoscimento del diritto alla reversibilità della pensione del proprio padre, (deceduto in data 22.12.2019), Per_2 in capo al minore, nipote del de cuius e con lui convivente all'epoca del decesso. A sostegno del ricorso ha dedotto, in particolare, che il defunto era titolare di pensione di vecchiaia categoria VO n° 10017490, di aver presentato domanda amministrativa in data
14.11.2022, cui era seguito il rigetto da parte dell' , con conseguente Controparte_2
presentazione del ricorso amministrativo in data 28.12.2022, rimasto privo di esito.
CP_ L' , dal canto suo, ha contestato la fondatezza della domanda attorea negando la sussistenza, in capo al minore, del requisito della “vivenza a carico” del nonno: si legge,
1 infatti, nella reiezione della domanda amministrativa che il minore “al momento del decesso avvenuto in data 22/12/2019” risultava appartenente al nucleo familiare della sig.ra come dichiarato dalla DSU presentata in data 5/6/2019 per il rilascio di CP_3 certificazione ISEE con scadenza 31/12/2019”; in altri termini, il minore , Persona_1 nell'anno 2019, risulterebbe a carico della zia ) anziché del nonno. CP_3
In via generale il diritto rivendicato dall'istante alla pensione di reversibilità in favore del figlio, quale nipote del nonno defunto, si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n.
180 del 1999, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della normativa in materia di pensione di reversibilità – art. 38 dpr 818\1957 contenente Norme di attuazione e di coordinamento della legge n. 118\1952 – nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità stessa i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti. Tale sentenza ha ritenuto che l'esclusione dei nipoti sia irragionevole e comporti la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto.
Pertanto, ai fini dell'erogazione del trattamento pensionistico di reversibilità, i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico dell'ascendente, sono equiparati ai figli legittimi.
In altre parole, la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 1999 ha subordinato la disposta estensione dei beneficiari alla sussistenza, anche nel caso del nipote di età inferiore ai diciotto anni, del requisito della vivenza a carico dell'assicurato, desumibile dallo stato di bisogno del beneficiario – determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari – e dal fatto che fosse il dante causa a provvedere al mantenimento del beneficiario, come può desumersi dall'effettivo comportamento del primo nei confronti dell'avente diritto.
In attuazione di tali principi, lo stesso previdenziale ha emesso diversi circolari. CP_2
CP_ Specificamente, con circolare 18.12.2000 n. 213, l ha precisato che “nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno o di entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto ai trattamenti di famiglia all'ascendente, purché sia accertata
2 l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non svolgono alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiano di altra fonte di reddito”. CP_ Con successiva circolare 7.12.2007 n. 132, l ha ribadito che “i nipoti minori diretti sono equiparati ai figli se viventi a carico dell'ascendente e …la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dell'ascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o di entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi. Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito, da intendersi quest'ultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita”.
Con ulteriore circolare del 18.11.2005 n. 185 è stato specificato che la “vivenza a carico” ricorre in presenza della duplice condizione dello stato di bisogno del minore, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza, con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso e alle sue fonti di reddito, nonché del mantenimento abituale da parte dell'ascendente.
Ebbene, ad avviso del giudicante la documentazione prodotta in atti consente di ritenere dimostrati i predetti requisiti.
In primo luogo, è soddisfatta l'ultima condizione menzionata, ossia che il nonno abbia mantenuto abitualmente il nipote in modo continuativo.
CP_ Invero, contrariamente a quanto prospettato dall' , risulta dagli atti di causa (v. cert. famiglia storico) che il nucleo familiare del defunto comprendeva la coniuge Per_2
( ), le figlie ( , e ed il nipote ( CP_4 CP_5 CP_3 Pt_1 Per_1
).
[...]
Vero è, quindi, che il minore risulta nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica per il CP_ calcolo dell'ISEE) formalmente presentata dalla zia, (cfr. all. ); ma è CP_3
altrettanto vero che la stessa dichiarante ( ) faceva parte del nucleo familiare CP_3
del padre di lei, , insieme alle sorelle e al nipote. Per_2
Peraltro, risulta dalla stessa DSU che i membri del nucleo familiare (comprese madre e zie del minore) erano tutti inoccupati, e che gli unici percettori di redditi da pensione erano proprio i coniugi;
il che è confermato anche dal reddito complessivo Persona_3
risultante dal modello ISEE 2019, pure versato in atti.
Pertanto, la minore età del , considerata in uno al comprovato stato di Per_1
inoccupazione della madre con lui convivente e degli altri membri del nucleo familiare,
3 inducono logicamente a presumere la dipendenza economica della ricorrente, e quindi del minore, dai nonni.
Sul punto è intervenuta a più riprese la Suprema Corte – ancorché con precipuo riferimento alla condizione del figlio maggiorenne inabile – per riaffermare il principio secondo cui il presupposto della vivenza a carico si realizza allorché sul lavoratore pensionato grava l'onere dell'effettivo mantenimento del familiare, in misura se non totale quantomeno prevalente, così che questi, a seguito della perdita del familiare, rimanga in qualche modo privo di mezzi atti a soddisfare bisogni essenziali della vita;
e se pure il mantenimento non deve essere esclusivamente a carico del pensionato, è necessario che vi sia stata una certa integrazione, nel senso che l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite
(cfr. Cass sez. lav. 21.5.94 n.5008). Principio, questo, ribadito anche recentemente nella sent. n. 9237 del 13.04.2018, in cui si legge: “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile”.
Appare inoltre provato, nel caso di specie, anche l'ulteriore requisito della sussistenza di uno stato di bisogno del minore, avuto riguardo alle capacità economiche dei propri genitori.
È bene chiarire che l'obbligo di mantenimento dei minori grava, in primo luogo, sui genitori ex art. 147 c.c., e solo in via sussidiaria sugli altri ascendenti ex art. 148 c.c., per cui il diritto alla quota di reversibilità per il decesso del nonno va escluso allorquando il minore può essere mantenuto da almeno un genitore, nei limiti delle sue esigenze medie alimentari e di vita quotidiana.
CP_ Tuttavia, come già evidenziato, dalla documentazione prodotta dall' con riferimento alla madre del minore, così come dall'ISEE e dall'autocertificazione versate in Pt_1
atti dalla parte ricorrente (per ordine del giudice) con riferimento alle annualità 2018 e
2019, non risulta la percezione di redditi da lavoro né di altra natura. Ciò consente di ritenere provato l'assunto attoreo circa la non autosufficienza della genitrice, emergendo dagli atti di causa l'assoluta prevalenza della capacità reddituale del de cuius rispetto a quella della figlia.
4 Ricorrono, quindi, nella fattispecie, le condizioni contemplate dall'art. 13 del r.d.l. 636/1939
(modificato prima dall'art. 2 della l. 218/'52, e poi sostituito dall'art. 22 della l. 903/'65) per CP_ consentire al minore l'accesso alla pensione di reversibilità ivi prevista, che l dovrà erogare in suo favore dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del de cuius, avvenuto il 22.12.2019, oltre interessi di legge (al riguardo, La Corte di
Cassazione, con ordinanza n. 18400 dell'8.06.2022, ha confermato che il figlio maggiorenne inabile a carico del defunto – e quindi il nipote minorenne – ha diritto ad CP_ ottenere dall' l'attribuzione della pensione di reversibilità quale superstite, con decorrenza dal mese successivo alla data del decesso del de cuius, senza che assuma rilievo la data di presentazione della domanda amministrativa diretta alla concessione del beneficio).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, previa compensazione di metà delle stesse, a fronte dell'integrazione documentale disposta per ordine di questo giudice.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce al minore il diritto alla Persona_1 pensione ai superstiti, ai sensi dell'art. 13 r.d.l. 636/'39, a decorrere dal 1° gennaio
2020;
CP_ b) Condanna l ad erogare in favore di i ratei di tale beneficio Persona_1
maturati dalla stessa data, aumentati degli interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda del 14.11.2022 e dalle successive singole scadenze mensili al soddisfo;
CP_ c) Compensa tra le parti metà delle spese di lite e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del difensore attoreo, si liquidano in complessivi € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 28.03.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa A. Cozzolino
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