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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/01/2024, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 4779/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4779/2020 R.G., vertente tra
(c.f. C.F. 1 e Parte_2 (c.f. Parte 1
elettivamente domiciliati in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 51 C.F. 2
,
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Milano che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c.
ATTORI
e
D
C CP 1 (c.f. C.F. 3 ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cava,
nella qualità di amministratore di sostegno, giusto decreto di nomina del Tribunale di Torre
Annunziata del 12.11.2021 e successivo decreto di immissione nelle funzioni del 09.06.2022,
procuratrice di sé stessa nella detta qualità, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellammare di Stabia alla Via R. Raiola n. 19, costituitasi in sostituzione del precedente procuratore, su espressa autorizzazione del Giudice Tutelare del 26 luglio 2022, depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTA
Oggetto: donazione;
azione di revocazione per ingratitudine.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 05/10/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 hanno agito in giudizio nei confronti della 1. Parte 1 e nelle forme del procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c., propria figlia CP_1
chiedendo che sia dichiarata la revocazione per ingratitudine della donazione da loro effettuata in favore della convenuta, con atto per Notaio Persona 1 del 25 gennaio 2012, rep.
27350 racc. 15795, dell'immobile sito in Massa Lubrense loc. Sant'Agata al Corso
Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184,
sub 6, cat. A/2, classe 5, vani 6, ed la conseguente restituzione del predetto immobile in loro favore.
A tal fine hanno premesso che: nonostante il predetto atto non preveda alcun diritto
(usufrutto/abitazione) a favore dei donanti, i ricorrenti, con il tacito consenso della resistente,
hanno continuato e continuano tutt'ora a vivere nella casa familiare donata, sia perché nella piccola frazione di Sant'Agata loro coltivano da decenni i propri affetti, le proprie amicizie e le proprie abitudini, sia per prendersi cura alla propria figlia, sin dalla nascita affetta da una grave forma di epilessia farmacoresistente e non operabile, per la quale la stessa necessita di continua assistenza.
I ricorrenti hanno poi precisato che le problematiche comportamentali a vario tipo legate anche allo stato di salute della figlia CP_1 ed in particolare l'intolleranza ad ogni forma di regola,
hanno trovato una valvola di sfogo nell'inseguimento di tutti i prodotti "gratta e vinci" e
Org_1 presenti sul mercato, fino a sfociare in una vera e propria sindrome ludopatica acclarata, come accertato da relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona 2 (doc.
3). Infine hanno dedotto che CP 1 ha maturato un vero e proprio sentimento di disistima,
finanche di odio ed avversione anche nei confronti dei genitori con lei conviventi. Tali
sentimenti sono spesso sfociati in atteggiamenti di scontrosità ed oppositività, anche aggressivi,
del tutto gratuiti, nei confronti dei predetti, oramai anziani e non più in grado di reagire alle continue provocazioni della figlia.
ha leso in più occasioni la dignità e l'onore dei suoi genitori Hanno aggiunto che CP 1
formalmente accusandoli con le seguenti false Parte_2 e Parte 1
ingiurie: ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1 di
occupare arbitrariamente ed illegittimamente l'appartamento di sua esclusiva proprietà (ovvero,
quello che ha ricevuto in donazione dagli stessi), diffidandoli a rilasciare immediatamente il predetto immobile, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria
Riccio del 13 giugno 2020 e successiva missiva a firma dell'Avv. Giovanni Sarnataro del 20
luglio 2020 (doc.ti 4-5); ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1
[...] di averle sottratto illegittimamente il bancomat e la corrispondenza postale e bancaria, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria Riccio del 13
giugno 2020; ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1 di
essersi appropriati indebitamente di preziosi di sua proprietà, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria Riccio del 13 giugno 2020 e successiva missiva a firma dell'Avv. Giovanni Sarnataro del 20 luglio 2020.
CP_1Hanno affermato che tali gravi ed infamanti accuse, mosse da verso i propri genitori attraverso veri e propri atti formali, sottoscritti e trasmessi dai legali cui, di volta in volta, la stessa si è rivolta, sono del tutto false e pretestuose, ed hanno aggiunto che, da ultimo, CP 1 ha lasciato la casa in Corso S. Agata n. 63 e si è introdotta furtivamente in una piccola abitazione in Massa Lubrense alla Via Torricella n. 41 di proprietà dei genitori [...]
all'insaputa degli stessi, nel contempo provvedendo aPt 2 e Parte 1
cambiare la serratura sia dell'appartamento che del cancelletto di ingresso al piccolo cortile,
così di fatto impedendo ai genitori di accedere in casa, nonché di recarsi nell'area cortilizia per prendersi cura di alcun animali domestici ivi ricoverati, il tutto come da verbale di ricezione di querela orale sporta da in data 5 agosto 2020 (cfr. doc. 7).Parte 1
Le deduzioni in fatto degli attori sono avvalorate dal deposito della seguente documentazione allegata al ricorso ex art. 702bis c.p.c. e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 di parte attrice: atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, a firma dell'avv. Consuelomaria Riccio, del
13.06.2020 (v. doc. n. 4); missiva richiesta di rilascio immobile occupato sine titulo, a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, del 20.07.2020 (v. doc. n. 5); relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona 2 (v. doc. n. 3); verbale di ricezione di querela orale del 05/08/20 (v. doc.
n. 7); ordinanza n. 3569/2021 del Tribunale di Torre Annunziata (v. doc. n. 4); verbale ratifica querela del 30.07.2021 (v. doc. n. 5); richiesta di indennità di occupazione sine titulo, a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, del 20.09.2021; missiva a firma dell'avv. Oronzo Vizzi del
23.04.2021.
Ritualmente notificato il ricorso ex art. 702bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a CP_1 quest'ultima si è costituita in giudizio, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha osservato che la donazione dell'immobile non prevedeva alcun onere o modus in capo alla donataria, ed i genitori donanti, pur avendo trasferito la proprietà, hanno continuato ad abitare presso la suddetta abitazione unitamente alla sig.ra CP 1 e al nucleo familiare
di quest'ultima composto dal marito Persona 3 e da due figli Per 4 e Per 5, fino
alla crisi coniugale, poi sfociata in un procedimento di separazione, allorquando il sig. Per_3
decideva di lasciare la casa coniugale, per andare a vivere altrove unitamente ai figli.
Inoltre, ha sottolineato che non ricorrevano i presupposti dell'azione intrapresa dagli attori non avendo ingiuriato i genitori ed essendo, peraltro, lei stessa stata vittima di comportamenti astiosi e di continui atteggiamenti persecutori da parte dei genitori, che per lungo tempo hanno cercato di imporle il loro volere.
Pertanto, l'ingiuria che si sarebbe manifestata con le false accuse formalizzate nelle diffide e negli atti di costituzione in mora inviati ai genitori e con le quali la sig.ra CP_1 ha chiesto sia la liberazione dell'immobile di sua proprietà quanto la restituzione di beni mobili non costituirebbe causa di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. ed assunta la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.10.2023, svolta con modalità cartolare, e all'esito trattenuta in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Nel merito
La domanda formulata dagli attori è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la revocazione per ingratitudine, disciplinata dall'art. 801 c.c., è una causa di scioglimento del contratto di donazione che mira a sanzionare taluni comportamenti del donatario considerati dal legislatore indicativi di irriconoscenza nei confronti del donante.
Deve trattarsi di comportamenti successivi alla donazione.
In particolare, la revocazione per ingratitudine è possibile ogniqualvolta si verifichi uno degli eventi indicati all'art. 801 c.c., ossia: quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c.; quando il donatario si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante;
quando il donatario abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
quando il donatario abbia rifiutato indebitamente al donante gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c..
L'ipotesi che viene richiamata nel caso in esame è quella della grave ingiuria: essa, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p.
Invero, in base all'ormai consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'ingiuria grave richiesta, ai sensi dell'art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento (cfr. Cass. 24 giugno 2008,
n. 17188; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016).
Più nel dettaglio, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, tuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità,
risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il donante tale da ripugnare alla coscienza comune (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7487 del 31/03/2011; Cass. 5 aprile 2005, n. 7033; Cass.
5 novembre 2001, n. 13632).
In sintesi, la grave ingiuria rilevante ai sensi dell'art. 801 c.c. è un comportamento che esteriorizza e rende percepibile a terzi l'ingratitudine del donatario verso il donante, nei cui confronti è maturata una opinione irriguardosa.
Il comportamento del donante va, dunque, valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente, di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale
(cfr. Cass. Sez. 2, n. 24965 del 10/10/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, si ritiene che parte istante abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti della chiesta revocazione.
In punto di fatto, è rimasto accertato, sulla scorta di quanto dedotto dalle parti nei propri scritti che la condotta della convenuta, difensivi e delle dichiarazioni rese dal teste Persona 3 ノ
anche per la reiterazione e modalità con la quale è stata compiuta, configura un'ipotesi di grave ingiuria di cui all'art. 801 c.c., manifestando chiaramente tale complessiva condotta un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità dei donanti,
contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.
In particolare, tale condotta consistita: nel richiedere svariate volte, mediante una serie di missive legali, il rilascio della casa in cui abitavano i genitori anziani e il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per un importo complessivo pari ad euro 87.000 (cfr.
missiva del 23.04.2021 a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice); nell'occupare abusivamente altro immobile di proprietà dei donatari (cfr. Ordinanza Tribunale di Torre Annunziata n. 3569/2021, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice); nell'arbitrario e ingiustificato distacco dell'energia elettrica presso l'abitazione dove risiedevano i genitori (cfr. dichiarazioni del teste [...]
Per 3, rese all'udienza del 03.11.2022), costituisce una condotta gravemente lesiva della dignità e delle qualità morali dei donanti, genitori della donataria, che evidenziano chiaramente avversione, ingratitudine e irriconoscenza verso di essi.
Nel caso in esame, infatti, i comportamenti della donataria integrano un contegno oltraggioso verso i donanti, tenuto altresì conto della loro età avanzata, delle loro condizioni e abitudini di vita, nonché della circostanza che confidavano nell'affetto della loro unica figlia e nella stabilità del loro nucleo familiare.
Ad abundantiam si evidenzia che, in tali circostanze, il comune senso del rispetto rende già
intollerabile, in sé e per sé, l'invio ai donanti da parte della donataria di una lettera formale di intimazione al rilascio dell'immobile e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione circa la legittimità o meno di un diritto alla restituzione dell'immobile donato (cfr. Cass. 20722/2018).
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata dagli attori in favore della convenuta CP 1 con l'atto pubblico del 25.01.2012, per notaio Persona 1
Per l'effetto e sulla base dell'accoglimento della domanda principale, deve essere altresì
accolta la domanda di Parte 2 e Parte 1 al rilascio in loro favore da parte di CP 1 dell'immobile sito in Massa Lubrense - loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63,
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2, classe
5, vani 6, R.C. € 542,28.
3. Spese di lite
All'esito della rilettura delle norme sulla soccombenza imposte da Corte Cost. n. 77 del 2018,
in ragione dello strettissimo legame di sangue tra le parti e nell'ottica di una auspicata pacificazione familiare che l'esito di questo giudizio non può e non deve contrastare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione disposta con atto pubblico, per notaio Persona 1 del 25.01.2012, rep.
27350 racc. 15795, registrato in data 17.02.2012 relativa all' dell'immobile sito in Massa
Lubrense loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2, classe 5, vani 6, R.C. € 542,28, e condanna CP 1 alla restituzione in favore di Parte 2 e Parte 1
dell'immobile sito in Massa Lubrense - loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2,classe 5,
vani 6, R.C. € 542,28;
- ordina al Conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione della sentenza;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Luisa Zicari
Tribunale di Torre Annunziata
SEZ. II CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sez. II civile, dott.ssa Luisa Zicari,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4779/2020 R.G., vertente tra
(c.f. C.F. 1 e Parte_2 (c.f. Parte 1
elettivamente domiciliati in Sorrento alla Via Degli Aranci n. 51 C.F. 2
,
presso lo studio dell'Avv. Gaetano Milano che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c.
ATTORI
e
D
C CP 1 (c.f. C.F. 3 ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cava,
nella qualità di amministratore di sostegno, giusto decreto di nomina del Tribunale di Torre
Annunziata del 12.11.2021 e successivo decreto di immissione nelle funzioni del 09.06.2022,
procuratrice di sé stessa nella detta qualità, elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Castellammare di Stabia alla Via R. Raiola n. 19, costituitasi in sostituzione del precedente procuratore, su espressa autorizzazione del Giudice Tutelare del 26 luglio 2022, depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTA
Oggetto: donazione;
azione di revocazione per ingratitudine.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta dell'udienza del 05/10/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 2 hanno agito in giudizio nei confronti della 1. Parte 1 e nelle forme del procedimento sommario ex art. 702bis c.p.c., propria figlia CP_1
chiedendo che sia dichiarata la revocazione per ingratitudine della donazione da loro effettuata in favore della convenuta, con atto per Notaio Persona 1 del 25 gennaio 2012, rep.
27350 racc. 15795, dell'immobile sito in Massa Lubrense loc. Sant'Agata al Corso
Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184,
sub 6, cat. A/2, classe 5, vani 6, ed la conseguente restituzione del predetto immobile in loro favore.
A tal fine hanno premesso che: nonostante il predetto atto non preveda alcun diritto
(usufrutto/abitazione) a favore dei donanti, i ricorrenti, con il tacito consenso della resistente,
hanno continuato e continuano tutt'ora a vivere nella casa familiare donata, sia perché nella piccola frazione di Sant'Agata loro coltivano da decenni i propri affetti, le proprie amicizie e le proprie abitudini, sia per prendersi cura alla propria figlia, sin dalla nascita affetta da una grave forma di epilessia farmacoresistente e non operabile, per la quale la stessa necessita di continua assistenza.
I ricorrenti hanno poi precisato che le problematiche comportamentali a vario tipo legate anche allo stato di salute della figlia CP_1 ed in particolare l'intolleranza ad ogni forma di regola,
hanno trovato una valvola di sfogo nell'inseguimento di tutti i prodotti "gratta e vinci" e
Org_1 presenti sul mercato, fino a sfociare in una vera e propria sindrome ludopatica acclarata, come accertato da relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona 2 (doc.
3). Infine hanno dedotto che CP 1 ha maturato un vero e proprio sentimento di disistima,
finanche di odio ed avversione anche nei confronti dei genitori con lei conviventi. Tali
sentimenti sono spesso sfociati in atteggiamenti di scontrosità ed oppositività, anche aggressivi,
del tutto gratuiti, nei confronti dei predetti, oramai anziani e non più in grado di reagire alle continue provocazioni della figlia.
ha leso in più occasioni la dignità e l'onore dei suoi genitori Hanno aggiunto che CP 1
formalmente accusandoli con le seguenti false Parte_2 e Parte 1
ingiurie: ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1 di
occupare arbitrariamente ed illegittimamente l'appartamento di sua esclusiva proprietà (ovvero,
quello che ha ricevuto in donazione dagli stessi), diffidandoli a rilasciare immediatamente il predetto immobile, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria
Riccio del 13 giugno 2020 e successiva missiva a firma dell'Avv. Giovanni Sarnataro del 20
luglio 2020 (doc.ti 4-5); ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1
[...] di averle sottratto illegittimamente il bancomat e la corrispondenza postale e bancaria, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria Riccio del 13
giugno 2020; ha accusato falsamente i genitori Parte 2 e Parte 1 di
essersi appropriati indebitamente di preziosi di sua proprietà, come da Atto stragiudiziale di diffida a firma dell'Avv. Consuelomaria Riccio del 13 giugno 2020 e successiva missiva a firma dell'Avv. Giovanni Sarnataro del 20 luglio 2020.
CP_1Hanno affermato che tali gravi ed infamanti accuse, mosse da verso i propri genitori attraverso veri e propri atti formali, sottoscritti e trasmessi dai legali cui, di volta in volta, la stessa si è rivolta, sono del tutto false e pretestuose, ed hanno aggiunto che, da ultimo, CP 1 ha lasciato la casa in Corso S. Agata n. 63 e si è introdotta furtivamente in una piccola abitazione in Massa Lubrense alla Via Torricella n. 41 di proprietà dei genitori [...]
all'insaputa degli stessi, nel contempo provvedendo aPt 2 e Parte 1
cambiare la serratura sia dell'appartamento che del cancelletto di ingresso al piccolo cortile,
così di fatto impedendo ai genitori di accedere in casa, nonché di recarsi nell'area cortilizia per prendersi cura di alcun animali domestici ivi ricoverati, il tutto come da verbale di ricezione di querela orale sporta da in data 5 agosto 2020 (cfr. doc. 7).Parte 1
Le deduzioni in fatto degli attori sono avvalorate dal deposito della seguente documentazione allegata al ricorso ex art. 702bis c.p.c. e alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 di parte attrice: atto stragiudiziale di diffida e messa in mora, a firma dell'avv. Consuelomaria Riccio, del
13.06.2020 (v. doc. n. 4); missiva richiesta di rilascio immobile occupato sine titulo, a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, del 20.07.2020 (v. doc. n. 5); relazione psicologica a firma della Dott.ssa Persona 2 (v. doc. n. 3); verbale di ricezione di querela orale del 05/08/20 (v. doc.
n. 7); ordinanza n. 3569/2021 del Tribunale di Torre Annunziata (v. doc. n. 4); verbale ratifica querela del 30.07.2021 (v. doc. n. 5); richiesta di indennità di occupazione sine titulo, a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, del 20.09.2021; missiva a firma dell'avv. Oronzo Vizzi del
23.04.2021.
Ritualmente notificato il ricorso ex art. 702bis c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione a CP_1 quest'ultima si è costituita in giudizio, opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
In particolare, ha osservato che la donazione dell'immobile non prevedeva alcun onere o modus in capo alla donataria, ed i genitori donanti, pur avendo trasferito la proprietà, hanno continuato ad abitare presso la suddetta abitazione unitamente alla sig.ra CP 1 e al nucleo familiare
di quest'ultima composto dal marito Persona 3 e da due figli Per 4 e Per 5, fino
alla crisi coniugale, poi sfociata in un procedimento di separazione, allorquando il sig. Per_3
decideva di lasciare la casa coniugale, per andare a vivere altrove unitamente ai figli.
Inoltre, ha sottolineato che non ricorrevano i presupposti dell'azione intrapresa dagli attori non avendo ingiuriato i genitori ed essendo, peraltro, lei stessa stata vittima di comportamenti astiosi e di continui atteggiamenti persecutori da parte dei genitori, che per lungo tempo hanno cercato di imporle il loro volere.
Pertanto, l'ingiuria che si sarebbe manifestata con le false accuse formalizzate nelle diffide e negli atti di costituzione in mora inviati ai genitori e con le quali la sig.ra CP_1 ha chiesto sia la liberazione dell'immobile di sua proprietà quanto la restituzione di beni mobili non costituirebbe causa di revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, assegnati i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c. ed assunta la prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 05.10.2023, svolta con modalità cartolare, e all'esito trattenuta in decisione previa assegnazione di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni
20 per il deposito delle memorie di replica.
2. Nel merito
La domanda formulata dagli attori è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che la revocazione per ingratitudine, disciplinata dall'art. 801 c.c., è una causa di scioglimento del contratto di donazione che mira a sanzionare taluni comportamenti del donatario considerati dal legislatore indicativi di irriconoscenza nei confronti del donante.
Deve trattarsi di comportamenti successivi alla donazione.
In particolare, la revocazione per ingratitudine è possibile ogniqualvolta si verifichi uno degli eventi indicati all'art. 801 c.c., ossia: quando il donatario abbia commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 463 c.c.; quando il donatario si sia reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante;
quando il donatario abbia dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio del donante;
quando il donatario abbia rifiutato indebitamente al donante gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436 c.c..
L'ipotesi che viene richiamata nel caso in esame è quella della grave ingiuria: essa, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l'individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p.
Invero, in base all'ormai consolidata elaborazione della giurisprudenza di legittimità, l'ingiuria grave richiesta, ai sensi dell'art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento (cfr. Cass. 24 giugno 2008,
n. 17188; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del 31/10/2016).
Più nel dettaglio, l'ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando il suo significato intrinseco dal diritto penale è, tuttavia, da questo autonoma sotto il profilo della concreta rilevabilità,
risultando, piuttosto, connessa ad una valutazione sociale ed etica del comportamento, che andrà rivolto, per l'effetto, contro la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, secondo manifestazioni e connotazioni di gravità e di potenzialità offensiva non soltanto oggettive, ma anche (e soprattutto) disvelanti un reale e perdurante sentimento di avversione, espressione di una ingratitudine verso il donante tale da ripugnare alla coscienza comune (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7487 del 31/03/2011; Cass. 5 aprile 2005, n. 7033; Cass.
5 novembre 2001, n. 13632).
In sintesi, la grave ingiuria rilevante ai sensi dell'art. 801 c.c. è un comportamento che esteriorizza e rende percepibile a terzi l'ingratitudine del donatario verso il donante, nei cui confronti è maturata una opinione irriguardosa.
Il comportamento del donante va, dunque, valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolto a ledere la sua sfera morale, tale da essere contrario a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l'atteggiamento del donatario.
Si tratta, evidentemente, di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale
(cfr. Cass. Sez. 2, n. 24965 del 10/10/2018).
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie in esame, si ritiene che parte istante abbia dimostrato la sussistenza dei presupposti della chiesta revocazione.
In punto di fatto, è rimasto accertato, sulla scorta di quanto dedotto dalle parti nei propri scritti che la condotta della convenuta, difensivi e delle dichiarazioni rese dal teste Persona 3 ノ
anche per la reiterazione e modalità con la quale è stata compiuta, configura un'ipotesi di grave ingiuria di cui all'art. 801 c.c., manifestando chiaramente tale complessiva condotta un sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità dei donanti,
contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la comune coscienza, dovrebbe invece improntarne l'atteggiamento.
In particolare, tale condotta consistita: nel richiedere svariate volte, mediante una serie di missive legali, il rilascio della casa in cui abitavano i genitori anziani e il pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo per un importo complessivo pari ad euro 87.000 (cfr.
missiva del 23.04.2021 a firma dell'avv. Giovanni Sarnataro, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice); nell'occupare abusivamente altro immobile di proprietà dei donatari (cfr. Ordinanza Tribunale di Torre Annunziata n. 3569/2021, allegata alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice); nell'arbitrario e ingiustificato distacco dell'energia elettrica presso l'abitazione dove risiedevano i genitori (cfr. dichiarazioni del teste [...]
Per 3, rese all'udienza del 03.11.2022), costituisce una condotta gravemente lesiva della dignità e delle qualità morali dei donanti, genitori della donataria, che evidenziano chiaramente avversione, ingratitudine e irriconoscenza verso di essi.
Nel caso in esame, infatti, i comportamenti della donataria integrano un contegno oltraggioso verso i donanti, tenuto altresì conto della loro età avanzata, delle loro condizioni e abitudini di vita, nonché della circostanza che confidavano nell'affetto della loro unica figlia e nella stabilità del loro nucleo familiare.
Ad abundantiam si evidenzia che, in tali circostanze, il comune senso del rispetto rende già
intollerabile, in sé e per sé, l'invio ai donanti da parte della donataria di una lettera formale di intimazione al rilascio dell'immobile e ciò a prescindere da qualsiasi valutazione circa la legittimità o meno di un diritto alla restituzione dell'immobile donato (cfr. Cass. 20722/2018).
Per tali ragioni, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la revocazione per ingratitudine della donazione effettuata dagli attori in favore della convenuta CP 1 con l'atto pubblico del 25.01.2012, per notaio Persona 1
Per l'effetto e sulla base dell'accoglimento della domanda principale, deve essere altresì
accolta la domanda di Parte 2 e Parte 1 al rilascio in loro favore da parte di CP 1 dell'immobile sito in Massa Lubrense - loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63,
riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2, classe
5, vani 6, R.C. € 542,28.
3. Spese di lite
All'esito della rilettura delle norme sulla soccombenza imposte da Corte Cost. n. 77 del 2018,
in ragione dello strettissimo legame di sangue tra le parti e nell'ottica di una auspicata pacificazione familiare che l'esito di questo giudizio non può e non deve contrastare, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la revocazione per ingratitudine della donazione disposta con atto pubblico, per notaio Persona 1 del 25.01.2012, rep.
27350 racc. 15795, registrato in data 17.02.2012 relativa all' dell'immobile sito in Massa
Lubrense loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di
Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2, classe 5, vani 6, R.C. € 542,28, e condanna CP 1 alla restituzione in favore di Parte 2 e Parte 1
dell'immobile sito in Massa Lubrense - loc. Sant'Agata - al Corso Sant'Agata n. 63, riportato nel N.C.E.U. del Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 1184, sub 6, cat. A/2,classe 5,
vani 6, R.C. € 542,28;
- ordina al Conservatore dei registri Immobiliari la trascrizione della sentenza;
- compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 19 gennaio 2024
Il Giudice
dott.ssa Luisa Zicari