Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 671/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
26/9/2024 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 671/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE ARGENTO;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso emesso dal
Tribunale di Palermo – Sezione del GIP-GUP, in data 6/11/2023 (e notificato in data 18/12/2023) - nell'ambito del procedimento penale n. 13084/2018
R.G.N.R., in cui la ricorrente ha svolto le funzioni di procuratore e difensore di
1
G.I.P. presso il medesimo Tribunale del 1/4/2020; premesso che il Giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione del compenso perché “alla stregua di quanto emergente dagli atti nel caso che ci occupa – gli effetti dell'ammissione d al patrocinio a spese dello Stato Per_1
decorrono dal 21.02.2020 (data di presentazione della relativa istanza); ritenuto che l'istanza di liquidazione in disamina – avuto riguardo, in particolare, alla data dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed alla data del decreto di citazione diretta al giudizio – si riferisce ad attività professionale prestata anteriormente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi prima dell'inizio della decorrenza degli effetti dell'ammissione al beneficio” (cfr. decreto di liquidazione in atti); considerato che la ricorrente deduce la violazione dell'art.12 DM 55/14
(così come aggiornato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37) e degli artt. 405 e 415 bis c.p.p.;
rilevato che il convenuto non si è costituito, sebbene CP_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale, stabilisce che
“Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; rilevato che, nel caso in specie, gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del decorrono dal 21/2/2020, data in cui è stata Per_1
presentata la relativa istanza (tale circostanza emerge dal decreto di liquidazione e non è oggetto di contestazione); considerato altresì che, come correttamente dedotto dalla ricorrente, le indagini preliminari non si concludono quando viene notificato all'indagato l'avviso della chiusura delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p.
2 ma si concludono quando viene esercitata l'azione penale (Titolo VIII del c.p.p.
“chiusura delle indagini preliminari”, art. 405 c.p.p.: “il Pubblico Ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio”); ritenuto, quindi, che nel caso di specie le indagini preliminari si siano chiuse alla data di notificazione all'indagato del decreto del pubblico ministero di citazione diretta in giudizio, vale a dire il 3.2.2022; rilevato dunque che l'istanza di liquidazione dei compensi va accolta;
considerato che la ricorrente ha chiesto la liquidazione del compenso in applicazione del “Protocollo di Intesa” sottoscritto in tale materia dal Tribunale di Palermo e dal Consiglio dell'Ordine della medesima città, punto 21 “sole indagini preliminari senza udienza (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla cancelleria del GIP o alla segreteria del PM, esame degli atti) già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R.
115/2002, € 400,00, oltre il rimborso spese generali in ragione del 15%, oltre
IVA e cassa avvocati”; che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore della ricorrente la somma di € 400,00 (punto 21), già ridotta ex art. 106 bis Dpr n. 115, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 462,00, competenza giudizi di cognizione innanzi al tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori medi, oltre €
125,00 per esborsi, spese generali (pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, annulla il Controparte_1
decreto impugnato e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'odierna ricorrente, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel giudizio penale dinanzi al Tribunale di Palermo n. 13084/2018 R.G.N.R. quale difensore di
3 , ammesso al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Persona_1
GIP-GUP del 1/4/2020, la somma di € 400,00, già ridotta ex art. 106 bis Dpr n.
115, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Dispone che la Cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 462,00, oltre € 125,00 per esborsi, spese generali (pari al
15%), IVA e CPA come per legge.
Palermo, 02/01/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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