Sentenza breve 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 06/03/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00349/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 349 del 2026, proposto da
Itron Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B5B7F83326, rappresentata e difesa dagli avvocati Thomas Mambrini, Roberto Flavio Tirone, Luigi Langiu e Manuel Alessandro Deamici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Acquedotto Pugliese S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AD CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento prot. n. 4328 del 20 gennaio 2026 dell’Ufficio Direzione Procurement – Area Acquisti Altri Business – notificato in data 21 gennaio 2026 con cui l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha comunicato l’esclusione della società Itron Italia S.p.A. dal prosieguo delle operazioni della gara;
- del verbale recante il “resoconto della verifica dei campioni, modello della fornitura, del concorrente Itron, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 8.2.4 del Disciplinare di gara” trasmesso alla ricorrente il 4 dicembre 2025 e i relativi Allegati;
- dell’art. 8 del Disciplinare di Gara e dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto nella misura in cui dovessero essere anche solo interpretati nel senso di considerare la campionatura quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica, pertanto preclusivo al soccorso istruttorio, nonché nella parte in cui stabiliscono l’esclusione dalla gara in caso di asserito esito negativo delle verifiche di conformità condotte sui campioni prodotti;
- della nota prot. n. 13688/2026 del 19.02.2026 notificata il 19.02.2026 con la quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente;
- di tutti i verbali e di tutte le valutazioni compiute dalla Stazione Appaltante a seguito del provvedimento di esclusione della ricorrente, allo stato non conosciuti;
- del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, allo stato non conosciuto, che fosse stato adottato;
- di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto, ivi compresa la dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione degli stessi in favore dell’odierna ricorrente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.;
- con riserva di proporre motivi aggiunti e di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. RE ME e uditi per le parti i difensori, avv.ti Thomas Mambrini e Roberto Flavio Tirone per la parte ricorrente e AD CA per l’A.Q.P. resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la parte ricorrente, con atto notificato il 19.2.2026 e depositato il 23.2.2026:
- ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara recante protocollo n. 4328 del 20.01.2026, del verbale di verifica dei campioni, del diniego di autotutela del 19.02.2026 e delle relative clausole della legge di gara;
- ha allegato di aver partecipato alla procedura indetta per la fornitura di smart meter , di essersi classificata al primo posto in graduatoria provvisoria e di aver subito l'esclusione a seguito del mancato superamento dei test pratici di trasmissione dati su alcuni dispositivi;
- ha dedotto la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36 del 2023 per l'omessa attivazione del soccorso istruttorio, evidenziando che la campionatura ha natura meramente dimostrativa e che le anomalie riscontrate dipendevano da una semplice configurazione parametrica del firmware , facilmente risolvibile con il suo aggiornamento in relazione agli specifici settaggi richiesti dalla P.A. per il suo funzionamento concreto.
Premesso altresì, che l'Amministrazione resistente si è costituita, resistendo al ricorso e sostenendo la legittimità del provvedimento espulsivo sul presupposto che i campioni costituirebbero elemento essenziale dell'offerta e che la loro riconfigurazione tardiva determinerebbe una inammissibile modifica dell'offerta tecnica originaria.
Preso atto che all'udienza del 04.03.2026 la causa è passata in decisione, dando avviso alle parti di una possibile definizione del procedimento con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Ritenuto che la domanda sia fondata e meriti quindi accoglimento.
Considerato, anzitutto, che la campionatura richiesta dalla stazione appaltante assolve ad una funzione meramente dimostrativa delle caratteristiche del prodotto offerto e non costituisce un elemento integrativo o sostitutivo della documentazione tecnica.
Considerato inoltre, che l'assunto dell'Amministrazione, secondo cui la riconfigurazione informatica del campione equivarrebbe a un'illecita modifica dell'offerta, risulta destituito di fondamento poiché le qualità prestazionali del dispositivo erano già state indicate dalla ricorrente nella propria offerta tecnica e non risultano mutate rispetto ai prodotti messi concretamente in visione né tale fatto è stato oggetto di specifica allegazione da parte della P.A. resistente;
Rilevato invece, che gli hardware non sono stati semplicemente messi nelle condizioni di esprimere le proprie caratteristiche software a causa di un errato setting informatico, che non incide però sulla qualità e caratteristiche dell’offerta presentata e risultata già prima in graduatoria.
Rilevato altresì, che dalle allegazioni delle parti è emerso che si tratti di un episodio comunque contingente, quindi non ripetuto nel tempo e tale da far legittimamente propendere per la soluzione espulsiva di fronte ad un operatore economico non dimostratosi effettivamente in grado di offrire il prodotto dichiarato in sede di gara.
Ritenuto pertanto, che l'intervento richiesto dall'operatore economico in sede di verifica si traduce in un mero aggiornamento del firmware volto a consentire al dispositivo di mostrare le funzionalità già dichiarate, senza alterare l'intrinseca consistenza tecnologica del bene proposto.
Ritenuto infine, che in tale peculiare contesto l'Amministrazione, in ossequio al principio del risultato ex art. 1 D.lgs. 36/2023 e al dovere di leale collaborazione senza alcun aggravamento sensibile del procedimento, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo la nuova configurazione o comunque la trasmissione di nuovi dispositivi, al fine di testare l'effettiva rispondenza del misuratore alle specifiche di gara, anziché disporre un'esclusione formalistica, che risulta infine sproporzionata, non solo verso l’operatore ma anche rispetto all’interesse pubblico perseguito, diretto ad ottenere il miglior prodotto sul mercato alle condizioni economiche più vantaggiose, massimizzando il risparmio di spesa e di tempo nella conclusione della procedura di gara.
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso vada accolto, compensando le spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione dalla gara recante protocollo n. 4328 del 20.01.2026 e tutti gli atti conseguenti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO ND, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE ME | ZO ND |
IL SEGRETARIO