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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 02/07/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 559 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Milano ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Secci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
pagina 1 di 43 (c.f. ), (c.f. C.F._2 Controparte_3
, quest'ultimo in proprio e quale genitore della minore C.F._3
(c.f. nonché Persona_1 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ), in proprio e quale genitore del minore C.F._5 Per_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati a Padova, presso lo studio dell'avv. Massimo Palisi,
che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellati/appellanti incidentali
e nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_5 C.F._7 CP_6
), residenti a [...], C.F._8
appellati-contumaci
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, ogni avversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in riforma della sentenza appellata:
IN VIA PRINCIPALE
1) ACCERTARE il concorso di colpa della vittima nella Persona_3
causazione del sinistro a causa dell'esposizione volontaria ad un rischio, o,
comunque, della consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguisse pagina 2 di 43 la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole e,
per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante,
nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
IN OGNI CASO
2) ACCERTARE i danni - patrimoniali e non - patiti dagli attori/appellati nei limiti di verità e giustizia in considerazione di quanto argomentato nella superiore espositiva e, per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
3) ACCERTARE il versamento in data 15.05.2018 della complessiva somma di € 100.000,00 in favore degli attori/appellati (ed in particolare, €
40.000,00 a favore di ciascun genitore ed € 10.000,00 a favore di ciascun fratello), nonché di € 457.887,12 in data 13.12.2021 da parte della CP_7
e per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto
[...]
percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, o, per lo meno, con compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e pagina 3 di 43 vittoria delle spese relative al secondo grado.
Nell'interesse di Controparte_1 CP_2 CP_3
e voglia la Corte adita:
[...] Controparte_4 Persona_1 Persona_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettata ogni richiesta avversariamente proposta in ordine alla riforma dell'impugnata sentenza, in quanto tutte infondate in diritto ed in fatto, per quanto diffusamente esposto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, confermare di conseguenza l'impugnata sentenza n. 2975/21 emessa dal Tribunale di Cagliari
in ordine ai punti ed alle disposizioni oggetto dell'impugnazione avversaria, sia implicita che esplicita, anche se con motivazione diversa;
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla scrivente difesa, riformare parzialmente la sentenza n. 2975/21, unicamente nella parte in cui la stessa ha:
1) accertato la sussistenza del mancato utilizzo delle cinture da parte del defunto e/o del nesso causale tra tale violazione e le lesioni conseguite, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro o, in subordine, comunque di un concorso CP_8
prevalente del medesimo (pari all'80%);
2) escluso il risarcimento del danno a favore dei minori e Persona_1
con conseguente accertamento e dichiarazione del richiesto Persona_2
risarcimento di tale voce;
pagina 4 di 43 3) omessa l'applicazione, come richiesto, dei criteri di cui alla tabella di
Roma, per la quantificazione dei danni a favore dei congiunti del defunto, ma ciò solo nell'ipotesi in cui la Corte accogliesse la censura avversaria in ordine alla supposta carente motivazione in ordine alla quantificazione del danno da perdita del vincolo parentale;
e, per l'effetto, condannare in solido con il responsabile CP_5
civile e il legale rappresentante della CP_6 Parte_1
al pagamento delle ulteriori somme, a favore delle parti
[...]
appellanti incidentali, conseguenti all'accoglimento dei predetti motivi di impugnazione;
Con trasmissione dell'emittenda sentenza all'IVASS ai sensi ed effetti del decimo comma dell'art. 148 C.d.A.
NELL'AMBITO PROCESSUALE: condannare l'appellante principale all'integrale rifusione di ogni spesa, diritto, onorari ed oneri di legge, relativa all'attuale difesa, da distrarsi a favore dell'avv. Massimo Palisi, dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e nonché Controparte_1 CP_2 CP_3
(con la figlia e (con il figlio
[...] Per_1 Controparte_4 Per_2
, rispettivamente genitori e fratelli di deceduto
[...] Persona_3
in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Decimoputzu in pagina 5 di 43 data 21 gennaio 2018, convennero in giudizio CP_5
e la per chiederne la CP_6 Parte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori esposero che, al momento del sinistro, si trovava, quale terzo trasportato, a bordo Persona_3
dell'automobile Renault Clio targata DM 809 TE, di proprietà di CP_6
e condotta dal figlio il quale, non munito della patente di guida CP_5
e sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva perso il controllo del veicolo che era finito fuori strada, causando la morte del loro congiunto.
*
Pur non contestando la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo,
e censurano i criteri invocati dagli attori per la CP_6 CP_5
liquidazione del danno (patrimoniale e non) e sostennero che, nella liquidazione del danno, si sarebbe dovuto tenere conto del concorso colposo della vittima, che aveva tenuto una condotta imprudente consistente nel mancato allaccio delle cinture di sicurezza e nella consapevole accettazione di esser trasportato su un mezzo guidato da persona non munita della patente di guida, oltre che in stato di alterazione.
Alla luce di tali difese, i convenuti chiesero il rigetto della domanda,
sull'assunto della congruità dell'offerta formulata dalla compagnia assicurativa pagina 6 di 43 per il risarcimento dei danni.
Anche resistette, con difese sostanzialmente Parte_1
sovrapponibili a quelle degli altri due convenuti.
*
Istruita solo con produzioni documentali, la causa venne decisa con sentenza n. 2975, pubblicata il 6 ottobre 2021, con la quale il Tribunale ritenne la responsabilità del nella causazione del sinistro e condannò i convenuti in CP_5
solido al risarcimento del danno.
La dinamica del sinistro, ricostruita dai carabinieri nella relazione di servizio in atti, in quanto non contestata, venne reputata pacifica dal primo giudice: il 21 gennaio 2018 alle ore 17.15 si trovava in qualità di Persona_3
terzo trasportato nell'automobile Renault Clio tg. DM 809 TE, di proprietà di e condotta dal figlio e la vettura, a causa della CP_6 CP_5
perdita di controllo da parte del conducente, era finita fuori strada e si era ribaltata, provocando la morte del passeggero.
Il Tribunale osservò che lo stesso autore del fatto dannoso, che nelle dichiarazioni spontanee rese ai militari nell'immediatezza dei fatti aveva ammesso di essersi posto alla guida nonostante fosse privo di patente, non aveva provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il primo giudice, peraltro, ritenne la sussistenza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avendo i convenuti dimostrato che il Per_3
pagina 7 di 43 viaggiasse senza cinture di sicurezza;
siffatta circostanza riferita dal e CP_5
ritenuta pacifica in quanto non contestata, era stata confermata dal rapporto di servizio dei militari nell'ambito del procedimento penale a carico del (i CP_5
quali avevano confermato che al momento del sinistro il non aveva la Per_3
cintura di sicurezza allacciata) e trovava conferma nelle fotografie dell'automobile scattate dal perito assicurativo (che avevano evidenziato l'assenza di segni di deterioramento della cintura di sicurezza del lato passeggero).
Il primo giudice non riconobbe, invece, il concorso colposo del danneggiato per avere accettato di essere trasportato da un soggetto privo di titolo di abilitazione alla guida e in stato di alterazione (cooperazione di tipo passivo),
non potendo rilevare sotto il profilo causale la mera accettazione della vittima di essere trasportata nonostante il conducente si trovasse in stato di alterazione alcolica e/o da stupefacenti o perché non munito di patente di guida.
L'art. 1227, primo comma, c.c. concernente il concorso colposo del danneggiato –argomentò il giudice- è configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.
Il Tribunale, in conclusione, accertò la responsabilità del sinistro in capo al e condannò a rispondere del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1917 CP_5
c.c., anche in forza della polizza per la responsabilità Parte_1
civile del veicolo da lui condotto, nella misura del 50% in ragione del concorso pagina 8 di 43 colposo del passeggero per il mancato allaccio della cintura di sicurezza.
In ordine alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dai familiari del il giudice fece Per_3
ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano, escludendo una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi.
Il Tribunale escluse, invece, il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale per lesione al bene della vita subito da Persona_3
poiché il decesso della vittima si era verificato immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali.
Il Tribunale riconobbe i danni patrimoniali documentati per le spese del funerale sostenute dai genitori conviventi (euro 5.650,00, cifra poi dimezzata
ex art. 1227 c.c.), le spese di assistenza stragiudiziale (complessivi euro
12.200,00), e anche –a favore dei soli genitori- il risarcimento del danno patrimoniale relativo al lucro cessante (anche esso poi oggetto di riduzione alla metà), dovuto al mancato apporto al bilancio familiare del reddito del figlio convivente nella misura di euro 54.360,00.
L'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai genitori e dai fratelli venne così liquidato:
1) per ciascuno dei genitori conviventi:
i. danno non patrimoniale: euro 333.427,80;
ii. danno emergente (spese del funerale dimezzate): euro pagina 9 di 43 2.825,00;
iii. lucro cessante (quota parte di euro 54.360,00): euro
27.180,00,
per un totale di euro 363.432,80, da riconoscere al 50% ex art. 1227 c.c.
e, così, in complessivi euro 181.716,40, di cui euro 40.000,00 di acconto, con un residuo di 141.716,40 (ciascuno);
2) per ciascuno dei fratelli (non conviventi):
i. danno non patrimoniale: euro 147.100,50 da riconoscere al 50%
ex art. 1227 c.c. e, così, in complessivi euro 73.550,25, di cui euro
10.000,00 di acconto, con un residuo di 63.550,25.
Il Tribunale negò il risarcimento del danno ai nipoti della vittima (figli dei fratelli), in quanto soggetti estranei allo stretto nucleo familiare e non conviventi e per i quali non sussisteva la prova di uno stabile e duraturo rapporto affettivo con la vittima, data anche la loro età (circa un anno) al momento del sinistro.
Le somme riconosciute furono soggette a rivalutazione, in base alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Oltre che al pagamento delle spese processuali, il Tribunale condannò i convenuti anche al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute per la gestione del sinistro.
pagina 10 di 43 *
2. Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione, Parte_1
affidata a sei motivi d'appello.
2.1 Con un primo motivo, ha censurato il mancato riconoscimento Pt_1
del concorso di colpa del danneggiato per accettazione del rischio insito nel salire a bordo di una vettura condotta da soggetto non munito di patente di guida e sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, considerata la necessità di una valutazione non solo dell'incidente in sé considerato, ma anche dell'intera serie causale da cui è scaturito il sinistro, tenuto conto della lesione
del bene giuridico tutelato, ossia dell'integrità psico-fisica del danneggiato e della dinamica del sinistro, determinato solo dalla perdita di controllo dell'automobile da parte del conducente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
L'appellante ha concluso, dunque, che l'esposizione volontaria a un rischio,
o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, sarebbe idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre,
proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto verrebbe a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità della pagina 11 di 43 sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante ha rilevato che il primo giudice aveva indicato semplicemente di applicare le tabelle del Tribunale di Milano e di volere escludere il ricorso alla liquidazione equitativa pura, ma non aveva sviluppato alcun ragionamento in merito alla liquidazione degli importi, con conseguente difetto assoluto di motivazione.
In ogni caso –ha argomentato nelle tabelle milanesi relative al Parte_1
danno da perdita del rapporto parentale non si fa ricorso alla tecnica del punto variabile, ma è prevista una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili (quali convivenza,
qualità del legame familiare etc.), di cui il giudice deve dar conto nella motivazione, mentre nella fattispecie:
▪ con riferimento ai fratelli della vittima, il giudice si era limitato a liquidare euro 147.100,50, (superiore al massimo previsto in tabella) senza considerare l'età degli attori stessi (41 e 37 anni), la mancanza di convivenza, l'esistenza di altri congiunti (circostanze che avrebbero giustificato una liquidazione prossima ai minimi tabellari);
▪ in relazione agli importi attribuiti ai genitori il giudice non aveva tenuto conto della presenza di altri familiari superstiti.
pagina 12 di 43 2.3 Con il terzo motivo di appello, ha invocato la Parte_1
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ai genitori di Per_3
per omessa motivazione sul punto ed errato riconoscimento dello stesso
[...]
danno, in quanto insussistente e carente di prova.
L'appellante ha rilevato la mancanza di riscontri probatori concernenti la capacità reddituale di riconosciuta dal Tribunale malgrado: Persona_3
- la mancanza di un reddito stabile in capo al defunto, in una situazione di totale assenza di documentazione sul punto;
- la mancata prova dell'effettiva sua contribuzione al bilancio familiare dei genitori, peraltro in una situazione nella quale non era stata neanche allegata una loro condizione di assenza di redditi.
Data la carenza di un reddito stabile o saltuario della vittima e la convivenza con i genitori, l'appellante ha indicato che -secondo l'id quod plerumque
accidit– fosse realistico ritenere che, al contrario, fossero proprio i genitori a mantenere il figlio.
Ancora, l'appellante ha rilevato l'errore di calcolo contenuto nella sentenza,
in quanto –senza ricorrere ad un coefficiente di capitalizzazione– il primo giudice aveva semplicisticamente moltiplicato il triplo della pensione sociale annua per dieci, riducendo il risultato di terzo, presumibilmente per tenere conto della quota sibi pari a due terzi.
pagina 13 di 43 2.4 Con il quarto motivo di appello, ha rilevato la Parte_1
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in merito al riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, stante la totale omessa motivazione nonché il suo errato riconoscimento, data la carenza della relativa prova.
ha contestato che le spese fossero state effettivamente Parte_1
provate sotto i profili dell'effettivo esborso (non riuscendo sufficiente la mera nota spesa o la fattura, non confortata da idoneo supporto istruttorio attestante l'effettivo esborso patrimoniale), dell'identificazione e qualità dell'attività
svolta e della sua utilità ai fini del giudizio e ha contestato i parametri per la loro quantificazione.
In ogni caso –ha concluso l'appellante- anche tali spese avrebbero dovuto essere decurtate del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
2.5 Con il quinto motivo di appello, ha censurato la sentenza per Pt_1
mancato adeguamento degli acconti da essa versati e per errato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
Sotto il primo profilo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse provveduto a decurtare dal dovuto l'acconto senza attualizzarlo al periodo in cui era intercorso il pagamento.
Sotto l'altro profilo, l'appellante ha osservato che, trattandosi di debito di pagina 14 di 43 valore liquidato secondo la tabella dell'anno 2021, la somma riconosciuta avrebbe dovuto ritenersi liquidata all'attualità, senza necessità di rivalutazione,
sicché su di essa sarebbero decorsi i soli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
2.6 Con il sesto motivo di appello, ha censurato il governo delle Pt_1
spese processuali, per non aver il Tribunale compensato almeno parzialmente le spese legali, considerati il concorso colposo della vittima e il forte ridimensionamento delle pretese azionate (partite inizialmente da oltre euro
800.000,00), rilevanti ai fini della parziale compensazione di cui all'art. 92,
secondo comma, c.p.c.
Infine, l'appellante ha chiesto la condanna della parte attrice in primo grado alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto.
*
3. Gli attori in primo grado hanno resistito all'impugnazione e, a loro volta,
hanno proposto appello incidentale.
3.1 Per quanto riguarda il merito delle avverse doglianze, gli appellati:
1. hanno condiviso l'interpretazione del primo giudice sull'esclusione del concorso di colpa del danneggiato di tipo omissivo e hanno sottolineato come non sussistesse prova dell'effettiva conoscenza (o conoscibilità) dello stato di alterazione del conducente e della mancanza di patente di guida;
pagina 15 di 43 2. circa la liquidazione delle somme, gli appellati hanno richiamato la notorietà dei parametri delle tabelle del Tribunale di Milano e osservato come il giudice possa fare ricorso anche a presunzioni, a massime di esperienza e al fatto notorio;
3. in tema di spese stragiudiziali, gli appellati hanno dedotto come il loro rimborso fosse giustificato per il fatto che il sinistro presentava particolari problemi giuridici e la parte non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore;
4. sulla questione degli acconti non attualizzati, gli appellati hanno rilevato che non aveva sollevato alcuna Parte_1
lamentela in ordine alla differente voce di danno, pure liquidata in sentenza, conseguente al ritardato adempimento, ossia quella che il primo giudice aveva definito come risarcimento del danno provocato
dal ritardato pagamento della suddetta somma, ossia il lucro cessante
derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
con conseguente formazione del giudicato;
5. circa il riparto delle spese processuali, gli appellati hanno ribadito che col proprio comportamento aveva reso Parte_1
necessario il processo.
3.2.1 Col primo motivo d'appello incidentale, i hanno lamentato Per_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato il mancato utilizzo pagina 16 di 43 delle cinture di sicurezza da parte di e in ordine alla mancata Persona_3
prova dell'efficacia causale di tale mancato uso ed in subordine l'erronea individuazione dell'apporto causale della violazione.
Gli appellati hanno argomentato che le cinture di sicurezza erano allacciate,
in quanto in caso contrario non sarebbe stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del trasportato, che si trovava all'interno e non all'esterno dell'abitacolo.
Circa la prova dell'efficienza causale, sarebbe spettato ai convenuti dimostrare che il mancato uso della cintura avesse concorso (e in quale grado)
a determinare il danno subito dal trasportato, attraverso la prova dello stato delle lesioni subite e di quelle che l'avevano condotto al decesso sicché, in un rigoroso giudizio controfattuale, il debitore avrebbe dovuto dare la prova del
nesso causale tra la mancata adozione della cintura e il danno e del fatto che le lesioni che non si sarebbero verificate con l'adozione della misura di ritenzione in rapporto alla specifica dinamica del sinistro.
La presunzione di protezione delle cinture di sicurezza –hanno argomentato gli appellati- vale esclusivamente nel caso di impatto frontale, mentre nel caso di specie l'incidente si sarebbe evoluto con il cappottamento dell'autovettura,
con urti laterali e contro il tettuccio dell'abitacolo, urti non evitabili dall'utilizzo delle cinture.
Infine, gli appellanti incidentali hanno contestato il concorso del pagina 17 di 43 danneggiato nella misura del 50%, in quanto la responsabilità del sarebbe CP_5
dovuta essere dell'80%, posto che il conducente di un autoveicolo non può
porre o tenere in circolazione lo stesso se qualcuno dei trasportati non si conforma alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale (nel caso in esame, nell'allaccio delle cinture di sicurezza).
3.2.2. Con il secondo motivo, ed hanno Persona_1 Persona_2
censurato la sentenza per l'erronea esclusione del risarcimento del danno a loro favore.
Gli appellanti incidentali hanno rilevato che nel riconoscimento di tale risarcimento deve essere superato il concetto di famiglia nucleare e accolto,
invece, il riconoscimento della sussistenza del vincolo affettivo.
3.2.3. Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali hanno lamentato la mancata trasmissione della sentenza all'IVASS, in forza del disposto ex art. 148 c.d.a., poiché la somma offerta dalla compagnia assicurativa era risultata inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, visto che l'ulteriore risarcimento dell'importo complessivo di euro
410.533,30, è superiore al doppio della somma di euro 100.000,00, offerta in via transattiva.
3.2.4. In via condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello di circa la quantificazione del danno da perdita parentale, con il quarto Pt_1
motivo gli appellanti incidentali hanno lamentato l'erroneità della sentenza per pagina 18 di 43 mancato utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma e chiesto la loro applicazione in luogo di quelle di Milano.
*
4. e sono rimasti contumaci malgrado la CP_5 CP_6
regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello.
* * *
5. Il primo motivo dell'appello principale non è fondato e non può trovare accoglimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità marca un sensibile disallineamento rispetto a quella precedente (cfr. Cass., 7 dicembre 2005, n.
27010) che accoglieva una nozione di concorso di colpa del danneggiato eccessivamente ristretta in quanto ridotta alla sola azione positiva, con esclusione della rilevanza del comportamento omissivo.
La Suprema Corte ha progressivamente riconosciuto la rilevanza causale della condotta —attiva o omissiva- in tutti i casi in cui il danneggiato accetti volontariamente di esporsi a un rischio gratuito, cioè non necessitato e neppure giustificato dall'attività che egli debba svolgere (ad esempio una attività
sportiva, pericolosa ma svolta secondo le regole); egli vìola una norma giuridica o si pone consapevolmente in contrapposizione a una regola dì
prudenza comportamentale avvertita come vincolante dalla comunità
sottoponendosi in tal modo ad un rischio anormale, quindi ad un rischio pagina 19 di 43 gratuito, consapevole, dovuto ad una scelta voluttuaria e gravemente imprudente.
In questi casi si ha una accettazione consapevole che si traduce nella partecipazione anche senza un ruolo attivo a una attività contra legem, o anche se non vietata dalla legge contraria ad una regola di prudenza avvertita come esistente e vincolante nella coscienza sociale del tempo, che il giudice si limita a registrare.
In questo caso, l'esposizione volontaria al rischio (anche se passiva ovvero non associata ad un comportamento attivo idoneo a provocare il possibile evento dannoso) supera la soglia del comportamento consentito e può rilevare come colposa e come tale è compiuta sotto la responsabilità di ciascuno di noi.
Le eventuali conseguenze dannose, pertanto, non possono essere fatte ricadere integralmente su un altro soggetto, in quanto il comportamento tenuto si inserisce nel processo causale che porta all'evento dannoso divenendo un segmento della catena causale (in tal senso Cass., 26 maggio 2014, n. 11698
con riguardo alla consapevole partecipazione a una gara clandestina;
Cass.,
ord. 18 gennaio 2023, n. 1386; Cass., 17 settembre 2024, n. 24920 relativa alla domanda di danni di soggetto traportato da conducente ubriaco;
Cass. ord. 4
dicembre 2024, n. 31111 relativa alla consapevole fuga in moto da una volante della polizia).
Richiamati i principi (parzialmente diversi da quelli applicati dal primo pagina 20 di 43 giudice) sotto cui sussumere la fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per riconoscere, con riguardo all'accettazione da parte del del trasporto da parte di un soggetto privo di titolo abilitante Per_3
alla guida e in stato di ebbrezza da alcol e stupefacenti, una condotta causalmente rilevante nella determinazione del danno.
Sempre la S.C. ha spiegato che, in ragione delle indicazioni ricavabili dalla sentenza 30 giugno 2005 della Corte di giustizia (casao c. CP_9
in causa C-537/03) l'eventuale concorso CodiceFiscale_9
colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori e non con giudizio analitico a priori. Si tratterà
dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente;
l'entità del tasso alcolemico;
le circostanze di tempo e di luogo;
la prevedibilità del rischio.
Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo o estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva (Cass., n. 24920/2024 cit.).
Nella fattispecie, la pressoché totale mancanza di indicazioni e prove in ordine ai citati elementi fattuali non consente di verificare se, realmente, il potesse avere avuto contezza delle condizioni di alterazione dell'amico e Per_3
della mancanza della patente.
pagina 21 di 43 Dall'imputazione della sentenza di patteggiamento del (prodotta sub 5 CP_5
in primo grado da ) risultano soltanto: Pt_1
CP_1
- i valori di etanolo nel sangue e nelle urine del superiori sì a quelli di legge ma non in misura esorbitante;
CP_1
- la presenza nel sangue e nelle urine del di tracce di sostanze stupefacenti, senza indicazione però delle relative concentrazioni,
sicché, in difetto di ulteriori elementi fattuali (ad esempio circa quanto compiuto nelle ore precedenti il sinistro), non può ritenersi che il Per_3
potesse avvedersi con certezza dello stato alterato del conducente del mezzo.
Allo stesso modo non v'è prova che il potesse, effettivamente, sapere Per_3
che l'amico non aveva conseguito il titolo di abilitazione alla guida, sicché
anche sotto questo punto di vista il motivo di impugnazione deve essere respinto.
*
5. Il secondo motivo dell'appello principale va trattato unitariamente al
quarto motivo di appello incidentale, in quanto condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.
5.1 Innegabilmente, il Tribunale si è limitato a dichiarare di fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, liquidando sic et simpliciter
determinati importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, senza pagina 22 di 43 però dare conto, neanche in maniera sintetica, dei parametri applicati e delle valutazioni compiute.
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione resa dal primo giudice è
certamente inidonea a far comprendere i meccanismi e i criteri di liquidazione applicati.
Alla luce di tale rilievo, s'impone la necessità di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, facendo applicazione delle vigenti tabelle milanesi
(Cass., ord. 13 settembre 2018, n. 22265).
Tanto comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello incidentale volto a ottenere l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma.
Le (più recenti) tabelle del Tribunale di Milano, che hanno sempre costituito punto di riferimento per la liquidazione del danno, nella versione aggiornata al
2024 sono conformi alle indicazione date dalla Corte di Cassazione nella pronuncia invocata dai atteso che prevedono un sistema a punti (che Per_3
supera quello cassato basato su un'ampia forbice), variabile a seconda del soggetto richiedente il risarcimento (genitore o fratello) e che tiene conto di diversi indici di riferimento, quali l'età della vittima primaria e di quella secondaria, l'eventuale convivenza, l'eventuale sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva, per cui il calcolo risulta preciso e fortemente personalizzato al caso concreto.
5.2 Per quanto attiene alla liquidazione del danno, occorre differenziare la pagina 23 di 43 posizione dei genitori di rispetto a quella dei di lui fratelli. Persona_3
All'epoca del sinistro, e avevano, Controparte_1 CP_2
rispettivamente, sessanta e cinquantotto anni, sicché, ai fini del punteggio previsto dalle tabelle, si collocano entrambi nella fascia 51-60 anni;
loro figlio aveva ventidue anni, sicché va a collocarsi nella fascia 21-30 anni.
Tanto precisato, l'operazione matematica da svolgere è la seguente:
- valore del punto euro 3.911,00;
- età della vittima primaria 24 punti;
- età della vittima secondaria 18 punti;
- convivenza 16 punti;
- altri superstiti (coniuge e due figli) 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE PUNTI (24+18+16+9+15) = 82 punti.
Per quanto attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria, occorre considerare come tutti gli attori si siano limitati a un articolato inquadramento dei principi regolanti la materia ma non abbiano svolto alcuna allegazione circa la intensità
e la qualità del loro rapporto con , sicché non ricorrono i presupposti per Per_3
discostarsi dal parametro medio dei quindici punti previsto dalle tabelle.
pagina 24 di 43 La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a e è pari al valore del punto di Controparte_1 CP_2
euro 3.911,00 moltiplicato per 82 punti, ovverosia euro 320.702,00 a testa.
5.3 Sulla base degli stessi principi, pur con differenti parametri, deve essere liquidato il danno non patrimoniale a favore dei fratelli della vittima.
5.3.1 Per quanto concerne la somma dovuta ad che aveva Controparte_3
quarantuno anni al momento dell'illecito, l'operazione matematica è la seguente:
- valore del punto euro 1.698,00;
- età della vittima primaria 18 punti;
- età della vittima secondaria 14 punti;
- convivenza 0 punti;
- sopravvivenza di altri congiunti 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE PUNTI (18+14+0+9+15) = 56 punti.
La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante ad è pari al valore del punto euro 1.698,00 Controparte_3
moltiplicato per 56 punti e, dunque, euro 95.088,00.
5.3.2 Per quanto concerne la somma dovuta a che aveva Controparte_4
trentasette anni al momento dell'illecito, l'operazione matematica è la seguente:
pagina 25 di 43 - valore del punto euro 1.698,00;
- età della vittima primaria 18 punti;
- età della vittima secondaria 16 punti;
- convivenza 0 punti;
- sopravvivenza di altri congiunti 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE 18+16+0+9+15) = 58 punti Pt_2
La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a è pari al valore del punto euro 1.698,00 moltiplicato Controparte_4
per 58 punti e, dunque, euro 98.484,00.
*
6. Il terzo motivo dell'appello principale è fondato e merita accoglimento.
Oltre che immotivata, non è affatto condivisibile la decisione del primo giudice di riconoscere il risarcimento del danno da lucro cessante in favore dei genitori della vittima per mancato apporto del reddito del defunto al bilancio familiare.
Una ferma giurisprudenza, con la quale il primo giudice non si è
confrontato, riconosce che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo,
competa anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo,
sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso pagina 26 di 43 concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (cfr., Cass., 25 febbraio 2020, n. 5099).
In questa prospettiva, il giudice è chiamato a valutare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospettasse come effettivamente probabile,
sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore dei genitori da parte della vittima del sinistro stradale;
in particolare se,
sulla base delle circostanze del caso concreto e non del mero rapporto di figliolanza (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa, cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.
Nella fattispecie, gli attori non hanno svolto alcuna allegazione (non nell'atto introduttivo né nella prima memoria 183 c.p.c.) che consenta di ritenere anche solo verosimile che il figlio avrebbe in qualche modo dato loro un sostegno (ad esempio, allegando e provando che, prima di costituirsi una propria famiglia, avessero provveduto a tale contribuzione gli altri figli, tra l'altro più grandi di età, o allegando e provando che in passato avesse Per_3
dato loro parte dei guadagni degli sporadici lavori effettuati).
Anche con riguardo a tale profilo, gli attori si sono limitati a richiamare principi giurisprudenziali relativi a forme di sostentamento provenienti (però)
dal genitore (venuto a mancare) a favore dei figli e non hanno svolto alcuna deduzione circa elementi fattuali rilevanti ai fini che ci occupano.
pagina 27 di 43 La relativa decisione del primo giudice deve essere, pertanto, revocata.
*
7. Il quarto motivo dell'appello principale è solo parzialmente fondato.
In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale (o da una società di consulenza, cfr. Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14444), diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché
detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo
1223 c.c. (Cass., 7 settembre 2022, n. 26368).
Tanto considerato, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente riconosciute dovute le spese invocate dagli attori.
infatti, si è limitata a liquidare ai danneggiati Parte_1
complessivi euro 100.000,00 con la speranza di tacitazione di ogni pretesa e non ha dimostrato di avere prestato assistenza agli attori nella gestione del sinistro, come, invece, sarebbe stato suo onere.
Non rileva la circostanza che questi ultimi non abbiano provato di avere già
sostenuto l'esborso relativo, in quanto è certamente pacifica l'attività
stragiudiziale svolta dalla società incaricata della gestione del sinistro (cfr. il carteggio prodotto dagli attori e le fatture commerciali) e la sussistenza di un debito in capo agli attori per l'attività svolta da quest'ultima integra certamente pagina 28 di 43 un danno suscettibile di risarcimento.
L'appello è, peraltro, fondato con riguardo alla mancata decurtazione dell'importo per via dell'accertata cooperazione del nella causazione del Per_3
sinistro.
Al pari delle altre voci di danno, anche il danno emergente per le spese stragiudiziali sostenute complessivamente dai deve essere oggetto di Per_3
decurtazione per la metà, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
*
8. Il quinto motivo dell'appello principale è fondato.
8.1 Nel determinare il risarcimento dovuto ai creditori, il Tribunale ha detratto le somme corrisposte in data 15 maggio 2028 da
[...]
a titolo di acconto, per la complessiva somma di euro Parte_1
100.000,00 (in particolare euro 40.000,00 ai genitori del ed euro Per_3
10.000,00 a favore di ciascun fratello) senza attualizzarle, ossia senza operare la rivalutazione monetaria alla data della liquidazione del danno.
Ha ragione l'appellante a dolersi della non correttezza di tale operazione.
Come insegna costante giurisprudenza di legittimità, il pagamento di acconti deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
pagina 29 di 43 (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (da ultimo, Cass. ord., 18
febbraio 2025, n. 4257).
Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto rivalutare alla data di decisione e liquidazione del danno gli acconti versati agli odierni attori e solo alla luce di tale calcolo avrebbe dovuto detrarre l'acconto.
L'ulteriore motivo di impugnazione circa la disposta generale rivalutazione dei crediti risarcitori pur oggetto di liquidazione alla data della decisione è
assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello che ha comportato la rideterminazione del danno non patrimoniale.
8.2 La (invero non chiarissima) eccezione degli appellati, secondo la quale non avrebbe sollevato alcuna doglianza in ordine alla Parte_1
diversa voce di danno conseguente al ritardato adempimento sicché si sarebbe verificato il giudicato su tale aspetto, è infondata.
Il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza,
pagina 30 di 43 costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene a essa coessenziali,
non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (per la rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, del grado di invalidità a carico della vittima, cfr.
Cass., ord. 14 dicembre 2024, n. 32563).
Nella fattispecie all'esame, la rideterminazione delle singole voci di danno e l'applicazione della rivalutazione agli acconti versati riaprono la cognizione di questa Corte sull'intera questione della determinazione del danno, sicché
l'eccezione deve essere respinta.
8.3 Alla luce delle regole che precedono, occorre provvedere alla esatta determinazione delle somme spettanti agli attori al netto degli acconti percepiti,
procedendo alla devalutazione alla data del sinistro delle somme liquidate in questo giudizio, alla decurtazione degli acconti e alla determinazione degli interessi compensativi.
Le somme complessivamente liquidate (ai valori attuali) agli attori ammontano:
pagina 31 di 43 i. per ciascuno dei genitori a: (euro 320.702,00 per danno non patrimoniale + quota parte di euro 5.650,00 per spese funerale e così euro 2.825,00 + le spese stragiudiziali di euro 4.880,00): 2
ex art. 1127 c.c. = euro 164.203,50;
ii. per a: (euro 95.088,00 per danno non Controparte_3
patrimoniale + le spese stragiudiziali di euro 1.220,00): 2 ex art. 1127 c.c. = euro 48.154,00;
iii. per a: (euro 98.484,00 per danno non Controparte_4
patrimoniale + le spese stragiudiziali di euro 1.220,00): 2 ex art. 1127 c.c. = euro 49.852,00.
Devalutati alla data del sinistro (21 gennaio 2018) tali importi corrispondono a: a:
i. euro 137.523,87 per ciascuno dei genitori;
ii. euro 40.329,98 per Controparte_3
iii. euro 41.752,09 per Controparte_4
Su tali importi bisogna calcolare gli interessi compensativi (parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. ex
Cass., 5 luglio 2023, n. 19063) maturati sino al momento del pagamento degli acconti e, successivamente, gli interessi compensativi sulla differenza tra il pagina 32 di 43 capitale spettante e gli acconti.
Conseguentemente, gli interessi compensativi sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito 21 gennaio 2018) sino al pagamento degli acconti (15 maggio
2018) ammontano a:
- euro 128,86 (solo interessi legali) per ciascuno dei genitori;
- euro 37,79 (solo interessi legali) per Controparte_3
- euro 39,12 (solo interessi legali) per Controparte_4
Gli interessi compensativi sul capitale residuo dal giorno successivo alla data del pagamento dell'acconto sino alla presente pronuncia ammontano a:
- euro 10.679,37 (di cui euro 10.369,33 di interessi legali ed euro 310,04
di maggior danno) per ciascuno dei genitori;
- euro 3.321,29 (di cui euro 3.224,87 di interessi legali ed euro 96,42 di maggior danno) per Controparte_3
- euro 3.477,11 (di cui euro 3.376,07 di interessi legali ed euro 100,94 di maggior danno) per Controparte_4
*
9. Il primo motivo dell'appello incidentale è infondato.
9.1 Il Tribunale ha ricavato dagli elementi fattuali acquisiti al giudizio il convincimento che, in occasione del sinistro, non avesse il Persona_3
dispositivo di sicurezza allacciato e che tale condizione avesse avuto un'incidenza causale sull'evento morte pari alla condotta del conducente.
pagina 33 di 43 Precisato che nessuna delle parti ha indicato, neanche in maniera generica o indiretta, quale sia stata la causa del decesso della vittima (gli allegati al rapporto dei carabinieri non risultano prodotti in atti), deve osservarsi che il
Tribunale ha preso in considerazione il fatto noto del ritrovamento del corpo del all'interno dell'abitacolo, libero dalle cinture (come indirettamente Per_3
ricavabile dal citato rapporto dei militari intervenuti nell'immediatezza del sinistro, secondo cui risultava che gli occupanti del veicolo non indossassero la
cintura di sicurezza, doc. 3 ), e lo ha posto in correlazione con un altro Pt_1
fatto noto ovvero il rinvenimento delle cinture anteriori di sicurezza funzionanti e prive di segni di deterioramento (pag. 6 e s. sentenza).
Da tali elementi il giudice ha tratto in via di inferenza probabilistica -con valutazione corroborata dal fatto che, in caso di utilizzazione, esse avrebbero dovuto presentare strappi o rotture almeno del meccanismo di ritenuta- che il mancato uso delle cinture da parte del passeggero avesse contribuito al decesso
(cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione del perito doc. Pt_1
6).
Tale conclusione è confermata da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, quali:
▪ il fatto che il veicolo condotto dal sia pacificamente uscito dalla CP_5
carreggiata e si sia ribaltato senza però subire particolari danni e,
soprattutto, senza deformarsi (cfr. documentazione fotografica citata),
pagina 34 di 43 sicché si può ragionevolmente escludere che il sia deceduto in Per_3
conseguenza di uno schiacciamento dell'automezzo o dell'inserimento all'interno dell'abitacolo di corpi contendenti estranei;
▪ la circostanza che nel montante lato destro del mezzo sia presente,
all'altezza del poggiatesta del sedile, una vistosa macchia di sangue
(cfr. documentazione fotografica citata).
Tanto fonda la conclusione che il decesso del sia causalmente legato Per_3
al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, le quali, ove allacciate, avrebbero certamente trattenuto sul sedile il soggetto trasportato e avrebbero impedito che fosse proiettato in maniera scomposta e incontrollata contro le parti più dure dell'abitacolo.
Sotto questo punto di vista non convince il rilievo degli appellanti per cui la presunzione di protezione delle cinture di sicurezza varrebbe esclusivamente nel caso di impatto frontale.
In realtà, può ritenersi che l'uso del dispositivo sia idoneo a garantire una sostanziale tutela in tutti i casi di lesioni che potrebbe derivare dalla scomposta proiezione, in un qualunque direzione, degli occupanti il veicolo e non già solo in caso di scontro frontale.
L'utilizzo delle cinture avrebbe assicurato al sedile, evitando Persona_3
non solo che egli fosse catapultato al di fuori della vettura (o contro il vetro frontale), ma anche che subisse scuotimenti incontrollabili all'interno del pagina 35 di 43 mezzo, con conseguente urto contro parti dure dello stesso.
9.2 Quanto alla misura del concorso tra il fatto del danneggiante e quello del danneggiato, occorre muovere dall'insegnamento per cui, con generale riferimento al concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo,
c.c., occorre diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore e valutare:
- quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra;
- quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno,
secondo una valutazione condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale e, dunque, ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite (Cass., ord. 4
settembre 2024, n. 23804).
In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter
logico da seguire deve essere:
a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto se il responsabile pagina 36 di 43 avesse tenuto una condotta corretta e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).
In applicazione di tali indicazioni deve ritenersi che:
a) se il fosse riuscito a controllare il mezzo senza farlo andare fuori CP_5
strada, il non avrebbe subito danni, a dispetto del mancato uso Per_3
della cintura di sicurezza;
b) se il avesse utilizzato il dispositivo di sicurezza, pur a fronte della Per_3
condotta colposa del egli non avrebbe subito le lesioni che ne CP_5
hanno causato il decesso, per quanto illustrato al sotto paragrafo che precede;
c) conseguentemente, deve confermarsi la valutazione del primo giudice in ordine al concorso di danneggiante e danneggiato nella determinazione per pari colpa delle conseguenze dannose a carico del Per_3
*
10. Il secondo motivo dell'appello incidentale, avente ad oggetto l'esclusione del risarcimento dei danni a favore dei figli dei fratelli del è Per_3
infondato.
pagina 37 di 43 Al riguardo, gli appellanti incidentali non si sono confrontati con il chiaro e specifico ragionamento del primo giudice, il quale ha negato il risarcimento dei danni ai figli dei fratelli non soltanto per l'assenza di convivenza, ma anche,
sotto il profilo sostanziale, per la mancanza di uno stabile e duraturo rapporto affettivo tra la vittima e i nipoti.
Nell'esplicazione del motivo gli appellanti incidentali hanno chiesto che venisse considerato il principio del riconoscimento del vincolo sostanziale di una relazione affettiva con la vittima, parametro che il Tribunale ha pienamente considerato nel ragionamento, determinando però l'esclusione del risarcimento a favore di e per carenza di un rapporto affettivo Persona_1 Persona_2
duraturo nel tempo.
Pertanto, non può non aderirsi all'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, in quanto, considerato il grado di parentela e l'assenza di convivenza, i figli dei fratelli (i quali avevano poco più di un anno al momento del sinistro)
avrebbero dovuto maturare, nella sostanza, un legame affettivo forte e duraturo nel tempo e una particolare intensità del rapporto tale da determinare un reale sconvolgimento esistenziale conseguente alla perdita del familiare.
Risulta pacifica l'inesistenza di uno stabile e duraturo rapporto affettivo di ed con la vittima, in considerazione della Persona_1 Persona_2
tenerissima età degli stessi, i quali all'epoca del sinistro non avevano neanche potuto avere una piena comprensione dell'accaduto sia dal punto di vista pagina 38 di 43 fattuale sia emotivo o mentale.
In questa prospettiva, non portano a conclusione diversa le produzioni documentali degli attori, che consistono in semplici fotografie che ritraggono la vittima insieme ai nipoti ma che nulla dimostrano in relazione al fatto del rapporto affettivo.
*
11. Il terzo motivo dell'appello incidentale è inammissibile.
Sebbene non risulti che il primo giudice abbia trasmesso la sentenza all'IVASS, l'accoglimento di tale motivo non avrebbe alcuna conseguenza sostanziale o effetto utile nel mutamento del decisum a favore degli appellanti incidentali.
Da ciò deriva la mancanza di interesse degli stessi a impugnare sul punto la sentenza.
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c.- va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse,
un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche,
pagina 39 di 43 sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass., sez. lavoro 23 maggio 2008, n. 13373).
*
12. Atteso che gli acconti di euro 40.000,00 per ciascuno dei genitori e quello di euro 10.000,00 per ciascuno dei fratelli di devono essere Persona_3
rivalutati, rispettivamente, in euro 47.520,00 e in euro 11.880,00, le somme complessivamente spettanti agli attori a titolo di capitale e interessi compensativi ammontano a:
- euro 127.491,70 per ciascuno dei genitori (euro 164.203,50-47.520,00
+128,86+10.679,37);
- euro 39.633,10 per (euro 48.154,00- Controparte_3
11.880,00+37,79+3.321,29);
- euro 41.488,20 per (euro 49.852,00– Controparte_4
11.880,00+39,12+3.477,11).
Atteso che l'appellante ha pacificamente già corrisposto agli appellati importi superiori a quelli liquidati in questa sede, i devono essere Parte_3
condannati alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e gli importi indicati in questo paragrafo, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (Cass., 12 novembre 2021, n. 34011).
*
pagina 40 di 43 13. Il sesto motivo, vertente sul supposto errato regime delle spese processuali, è assorbito, atteso che il parziale accoglimento dell'appello principale impone di provvedere a un nuovo consequenziale governo delle spese dei due gradi di giudizio.
A tale riguardo occorre considerare come le pretese creditorie degli attori si siano rivelate del tutto infondate per quanto riguarda i due nipotini di Per_3
e fondate solo in parte fondate per quanto riguarda gli altri attori.
[...]
A fronte della domanda di pagamento di complessivi euro 800.000,00, il credito risarcitorio è risultato ammontare a circa 340.000,00, ossia a meno della metà della richiesta iniziale.
Tanto comporta l'opportunità di una compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna di al pagamento della restante parte. Parte_1
Sullo scaglione euro 260.001,00-520.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per le ulteriori due fasi del giudizio di primo grado, con la maggiorazione per il numero di parti aventi la stessa posizione processuale, e ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, con la maggiorazione per il numero di parti, del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 41 di 43 1.
2.
3.
4.
5.
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 2975/2021 del Tribunale Parte_1
di Cagliari e, per l'effetto,
liquida nella seguente misura il credito degli attori:
i. euro 127.491,70 per ciascuno dei genitori;
ii. euro 39.633,10 per Controparte_3
iii. euro 41.488,20 per Controparte_4
condanna gli appellati alla restituzione della differenza tra quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado e gli importi liquidati al capo che precede, oltre interessi dalla data del pagamento;
rigetta l'appello incidentale proposto dagli appellati;
dispone la compensazione per la metà delle spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna alla rifusione Parte_1
della restante parte che liquida in:
a) euro 7.085 per compensi, in euro 4.463,55 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma,
euro 843,00 per spese esenti, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. per il primo grado di giudizio;
b) euro 5.295,00 per compensi, in euro 3.336,30 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma,
pagina 42 di 43 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. per il presente grado di giudizio;
6. ordina la trasmissione della presente sentenza all'IVASS.
Cagliari, 30 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 43 di 43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 559 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Milano ed Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata a Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampaolo
Secci che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 CP_2
pagina 1 di 43 (c.f. ), (c.f. C.F._2 Controparte_3
, quest'ultimo in proprio e quale genitore della minore C.F._3
(c.f. nonché Persona_1 C.F._4 Controparte_4
(c.f. ), in proprio e quale genitore del minore C.F._5 Per_2
(c.f. ), residenti a [...]ed
[...] C.F._6
elettivamente domiciliati a Padova, presso lo studio dell'avv. Massimo Palisi,
che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
appellati/appellanti incidentali
e nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_5 C.F._7 CP_6
), residenti a [...], C.F._8
appellati-contumaci
La causa è decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, ogni avversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'appello proposto per i motivi tutti dedotti in narrativa ed in riforma della sentenza appellata:
IN VIA PRINCIPALE
1) ACCERTARE il concorso di colpa della vittima nella Persona_3
causazione del sinistro a causa dell'esposizione volontaria ad un rischio, o,
comunque, della consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguisse pagina 2 di 43 la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole e,
per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante,
nella misura che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
IN OGNI CASO
2) ACCERTARE i danni - patrimoniali e non - patiti dagli attori/appellati nei limiti di verità e giustizia in considerazione di quanto argomentato nella superiore espositiva e, per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
3) ACCERTARE il versamento in data 15.05.2018 della complessiva somma di € 100.000,00 in favore degli attori/appellati (ed in particolare, €
40.000,00 a favore di ciascun genitore ed € 10.000,00 a favore di ciascun fratello), nonché di € 457.887,12 in data 13.12.2021 da parte della CP_7
e per l'effetto, CONDANNARE parte attrice alla restituzione di quanto
[...]
percepito in eccedenza rispetto al dovuto in favore della odierna appellante;
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento sino al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze dei due gradi del giudizio, o, per lo meno, con compensazione delle spese relative al primo grado di giudizio e pagina 3 di 43 vittoria delle spese relative al secondo grado.
Nell'interesse di Controparte_1 CP_2 CP_3
e voglia la Corte adita:
[...] Controparte_4 Persona_1 Persona_2
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettata ogni richiesta avversariamente proposta in ordine alla riforma dell'impugnata sentenza, in quanto tutte infondate in diritto ed in fatto, per quanto diffusamente esposto ed argomentato nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, confermare di conseguenza l'impugnata sentenza n. 2975/21 emessa dal Tribunale di Cagliari
in ordine ai punti ed alle disposizioni oggetto dell'impugnazione avversaria, sia implicita che esplicita, anche se con motivazione diversa;
IN VIA INCIDENTALE: in accoglimento dell'appello incidentale spiegato dalla scrivente difesa, riformare parzialmente la sentenza n. 2975/21, unicamente nella parte in cui la stessa ha:
1) accertato la sussistenza del mancato utilizzo delle cinture da parte del defunto e/o del nesso causale tra tale violazione e le lesioni conseguite, con conseguente accertamento e dichiarazione dell'esclusiva responsabilità del nella causazione del sinistro o, in subordine, comunque di un concorso CP_8
prevalente del medesimo (pari all'80%);
2) escluso il risarcimento del danno a favore dei minori e Persona_1
con conseguente accertamento e dichiarazione del richiesto Persona_2
risarcimento di tale voce;
pagina 4 di 43 3) omessa l'applicazione, come richiesto, dei criteri di cui alla tabella di
Roma, per la quantificazione dei danni a favore dei congiunti del defunto, ma ciò solo nell'ipotesi in cui la Corte accogliesse la censura avversaria in ordine alla supposta carente motivazione in ordine alla quantificazione del danno da perdita del vincolo parentale;
e, per l'effetto, condannare in solido con il responsabile CP_5
civile e il legale rappresentante della CP_6 Parte_1
al pagamento delle ulteriori somme, a favore delle parti
[...]
appellanti incidentali, conseguenti all'accoglimento dei predetti motivi di impugnazione;
Con trasmissione dell'emittenda sentenza all'IVASS ai sensi ed effetti del decimo comma dell'art. 148 C.d.A.
NELL'AMBITO PROCESSUALE: condannare l'appellante principale all'integrale rifusione di ogni spesa, diritto, onorari ed oneri di legge, relativa all'attuale difesa, da distrarsi a favore dell'avv. Massimo Palisi, dichiaratosi antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e nonché Controparte_1 CP_2 CP_3
(con la figlia e (con il figlio
[...] Per_1 Controparte_4 Per_2
, rispettivamente genitori e fratelli di deceduto
[...] Persona_3
in conseguenza di un incidente stradale avvenuto a Decimoputzu in pagina 5 di 43 data 21 gennaio 2018, convennero in giudizio CP_5
e la per chiederne la CP_6 Parte_1
condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A sostegno delle proprie ragioni, gli attori esposero che, al momento del sinistro, si trovava, quale terzo trasportato, a bordo Persona_3
dell'automobile Renault Clio targata DM 809 TE, di proprietà di CP_6
e condotta dal figlio il quale, non munito della patente di guida CP_5
e sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, aveva perso il controllo del veicolo che era finito fuori strada, causando la morte del loro congiunto.
*
Pur non contestando la dinamica del sinistro esposta nell'atto introduttivo,
e censurano i criteri invocati dagli attori per la CP_6 CP_5
liquidazione del danno (patrimoniale e non) e sostennero che, nella liquidazione del danno, si sarebbe dovuto tenere conto del concorso colposo della vittima, che aveva tenuto una condotta imprudente consistente nel mancato allaccio delle cinture di sicurezza e nella consapevole accettazione di esser trasportato su un mezzo guidato da persona non munita della patente di guida, oltre che in stato di alterazione.
Alla luce di tali difese, i convenuti chiesero il rigetto della domanda,
sull'assunto della congruità dell'offerta formulata dalla compagnia assicurativa pagina 6 di 43 per il risarcimento dei danni.
Anche resistette, con difese sostanzialmente Parte_1
sovrapponibili a quelle degli altri due convenuti.
*
Istruita solo con produzioni documentali, la causa venne decisa con sentenza n. 2975, pubblicata il 6 ottobre 2021, con la quale il Tribunale ritenne la responsabilità del nella causazione del sinistro e condannò i convenuti in CP_5
solido al risarcimento del danno.
La dinamica del sinistro, ricostruita dai carabinieri nella relazione di servizio in atti, in quanto non contestata, venne reputata pacifica dal primo giudice: il 21 gennaio 2018 alle ore 17.15 si trovava in qualità di Persona_3
terzo trasportato nell'automobile Renault Clio tg. DM 809 TE, di proprietà di e condotta dal figlio e la vettura, a causa della CP_6 CP_5
perdita di controllo da parte del conducente, era finita fuori strada e si era ribaltata, provocando la morte del passeggero.
Il Tribunale osservò che lo stesso autore del fatto dannoso, che nelle dichiarazioni spontanee rese ai militari nell'immediatezza dei fatti aveva ammesso di essersi posto alla guida nonostante fosse privo di patente, non aveva provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il primo giudice, peraltro, ritenne la sussistenza del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avendo i convenuti dimostrato che il Per_3
pagina 7 di 43 viaggiasse senza cinture di sicurezza;
siffatta circostanza riferita dal e CP_5
ritenuta pacifica in quanto non contestata, era stata confermata dal rapporto di servizio dei militari nell'ambito del procedimento penale a carico del (i CP_5
quali avevano confermato che al momento del sinistro il non aveva la Per_3
cintura di sicurezza allacciata) e trovava conferma nelle fotografie dell'automobile scattate dal perito assicurativo (che avevano evidenziato l'assenza di segni di deterioramento della cintura di sicurezza del lato passeggero).
Il primo giudice non riconobbe, invece, il concorso colposo del danneggiato per avere accettato di essere trasportato da un soggetto privo di titolo di abilitazione alla guida e in stato di alterazione (cooperazione di tipo passivo),
non potendo rilevare sotto il profilo causale la mera accettazione della vittima di essere trasportata nonostante il conducente si trovasse in stato di alterazione alcolica e/o da stupefacenti o perché non munito di patente di guida.
L'art. 1227, primo comma, c.c. concernente il concorso colposo del danneggiato –argomentò il giudice- è configurabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante.
Il Tribunale, in conclusione, accertò la responsabilità del sinistro in capo al e condannò a rispondere del risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1917 CP_5
c.c., anche in forza della polizza per la responsabilità Parte_1
civile del veicolo da lui condotto, nella misura del 50% in ragione del concorso pagina 8 di 43 colposo del passeggero per il mancato allaccio della cintura di sicurezza.
In ordine alla quantificazione della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dai familiari del il giudice fece Per_3
ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano, escludendo una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi.
Il Tribunale escluse, invece, il diritto al risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale per lesione al bene della vita subito da Persona_3
poiché il decesso della vittima si era verificato immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali.
Il Tribunale riconobbe i danni patrimoniali documentati per le spese del funerale sostenute dai genitori conviventi (euro 5.650,00, cifra poi dimezzata
ex art. 1227 c.c.), le spese di assistenza stragiudiziale (complessivi euro
12.200,00), e anche –a favore dei soli genitori- il risarcimento del danno patrimoniale relativo al lucro cessante (anche esso poi oggetto di riduzione alla metà), dovuto al mancato apporto al bilancio familiare del reddito del figlio convivente nella misura di euro 54.360,00.
L'importo dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dai genitori e dai fratelli venne così liquidato:
1) per ciascuno dei genitori conviventi:
i. danno non patrimoniale: euro 333.427,80;
ii. danno emergente (spese del funerale dimezzate): euro pagina 9 di 43 2.825,00;
iii. lucro cessante (quota parte di euro 54.360,00): euro
27.180,00,
per un totale di euro 363.432,80, da riconoscere al 50% ex art. 1227 c.c.
e, così, in complessivi euro 181.716,40, di cui euro 40.000,00 di acconto, con un residuo di 141.716,40 (ciascuno);
2) per ciascuno dei fratelli (non conviventi):
i. danno non patrimoniale: euro 147.100,50 da riconoscere al 50%
ex art. 1227 c.c. e, così, in complessivi euro 73.550,25, di cui euro
10.000,00 di acconto, con un residuo di 63.550,25.
Il Tribunale negò il risarcimento del danno ai nipoti della vittima (figli dei fratelli), in quanto soggetti estranei allo stretto nucleo familiare e non conviventi e per i quali non sussisteva la prova di uno stabile e duraturo rapporto affettivo con la vittima, data anche la loro età (circa un anno) al momento del sinistro.
Le somme riconosciute furono soggette a rivalutazione, in base alla variazione degli indici Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Oltre che al pagamento delle spese processuali, il Tribunale condannò i convenuti anche al pagamento delle spese stragiudiziali sostenute per la gestione del sinistro.
pagina 10 di 43 *
2. Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione, Parte_1
affidata a sei motivi d'appello.
2.1 Con un primo motivo, ha censurato il mancato riconoscimento Pt_1
del concorso di colpa del danneggiato per accettazione del rischio insito nel salire a bordo di una vettura condotta da soggetto non munito di patente di guida e sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti, considerata la necessità di una valutazione non solo dell'incidente in sé considerato, ma anche dell'intera serie causale da cui è scaturito il sinistro, tenuto conto della lesione
del bene giuridico tutelato, ossia dell'integrità psico-fisica del danneggiato e della dinamica del sinistro, determinato solo dalla perdita di controllo dell'automobile da parte del conducente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.
L'appellante ha concluso, dunque, che l'esposizione volontaria a un rischio,
o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, sarebbe idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre,
proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto verrebbe a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c.
2.2 Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la nullità della pagina 11 di 43 sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale.
L'appellante ha rilevato che il primo giudice aveva indicato semplicemente di applicare le tabelle del Tribunale di Milano e di volere escludere il ricorso alla liquidazione equitativa pura, ma non aveva sviluppato alcun ragionamento in merito alla liquidazione degli importi, con conseguente difetto assoluto di motivazione.
In ogni caso –ha argomentato nelle tabelle milanesi relative al Parte_1
danno da perdita del rapporto parentale non si fa ricorso alla tecnica del punto variabile, ma è prevista una forbice edittale risarcitoria che consente di tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto tipizzabili (quali convivenza,
qualità del legame familiare etc.), di cui il giudice deve dar conto nella motivazione, mentre nella fattispecie:
▪ con riferimento ai fratelli della vittima, il giudice si era limitato a liquidare euro 147.100,50, (superiore al massimo previsto in tabella) senza considerare l'età degli attori stessi (41 e 37 anni), la mancanza di convivenza, l'esistenza di altri congiunti (circostanze che avrebbero giustificato una liquidazione prossima ai minimi tabellari);
▪ in relazione agli importi attribuiti ai genitori il giudice non aveva tenuto conto della presenza di altri familiari superstiti.
pagina 12 di 43 2.3 Con il terzo motivo di appello, ha invocato la Parte_1
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione alla liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante ai genitori di Per_3
per omessa motivazione sul punto ed errato riconoscimento dello stesso
[...]
danno, in quanto insussistente e carente di prova.
L'appellante ha rilevato la mancanza di riscontri probatori concernenti la capacità reddituale di riconosciuta dal Tribunale malgrado: Persona_3
- la mancanza di un reddito stabile in capo al defunto, in una situazione di totale assenza di documentazione sul punto;
- la mancata prova dell'effettiva sua contribuzione al bilancio familiare dei genitori, peraltro in una situazione nella quale non era stata neanche allegata una loro condizione di assenza di redditi.
Data la carenza di un reddito stabile o saltuario della vittima e la convivenza con i genitori, l'appellante ha indicato che -secondo l'id quod plerumque
accidit– fosse realistico ritenere che, al contrario, fossero proprio i genitori a mantenere il figlio.
Ancora, l'appellante ha rilevato l'errore di calcolo contenuto nella sentenza,
in quanto –senza ricorrere ad un coefficiente di capitalizzazione– il primo giudice aveva semplicisticamente moltiplicato il triplo della pensione sociale annua per dieci, riducendo il risultato di terzo, presumibilmente per tenere conto della quota sibi pari a due terzi.
pagina 13 di 43 2.4 Con il quarto motivo di appello, ha rilevato la Parte_1
nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in merito al riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, stante la totale omessa motivazione nonché il suo errato riconoscimento, data la carenza della relativa prova.
ha contestato che le spese fossero state effettivamente Parte_1
provate sotto i profili dell'effettivo esborso (non riuscendo sufficiente la mera nota spesa o la fattura, non confortata da idoneo supporto istruttorio attestante l'effettivo esborso patrimoniale), dell'identificazione e qualità dell'attività
svolta e della sua utilità ai fini del giudizio e ha contestato i parametri per la loro quantificazione.
In ogni caso –ha concluso l'appellante- anche tali spese avrebbero dovuto essere decurtate del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato.
2.5 Con il quinto motivo di appello, ha censurato la sentenza per Pt_1
mancato adeguamento degli acconti da essa versati e per errato riconoscimento della rivalutazione monetaria.
Sotto il primo profilo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale avesse provveduto a decurtare dal dovuto l'acconto senza attualizzarlo al periodo in cui era intercorso il pagamento.
Sotto l'altro profilo, l'appellante ha osservato che, trattandosi di debito di pagina 14 di 43 valore liquidato secondo la tabella dell'anno 2021, la somma riconosciuta avrebbe dovuto ritenersi liquidata all'attualità, senza necessità di rivalutazione,
sicché su di essa sarebbero decorsi i soli interessi legali dalla data della decisione al saldo.
2.6 Con il sesto motivo di appello, ha censurato il governo delle Pt_1
spese processuali, per non aver il Tribunale compensato almeno parzialmente le spese legali, considerati il concorso colposo della vittima e il forte ridimensionamento delle pretese azionate (partite inizialmente da oltre euro
800.000,00), rilevanti ai fini della parziale compensazione di cui all'art. 92,
secondo comma, c.p.c.
Infine, l'appellante ha chiesto la condanna della parte attrice in primo grado alla restituzione di quanto percepito in eccedenza rispetto al dovuto.
*
3. Gli attori in primo grado hanno resistito all'impugnazione e, a loro volta,
hanno proposto appello incidentale.
3.1 Per quanto riguarda il merito delle avverse doglianze, gli appellati:
1. hanno condiviso l'interpretazione del primo giudice sull'esclusione del concorso di colpa del danneggiato di tipo omissivo e hanno sottolineato come non sussistesse prova dell'effettiva conoscenza (o conoscibilità) dello stato di alterazione del conducente e della mancanza di patente di guida;
pagina 15 di 43 2. circa la liquidazione delle somme, gli appellati hanno richiamato la notorietà dei parametri delle tabelle del Tribunale di Milano e osservato come il giudice possa fare ricorso anche a presunzioni, a massime di esperienza e al fatto notorio;
3. in tema di spese stragiudiziali, gli appellati hanno dedotto come il loro rimborso fosse giustificato per il fatto che il sinistro presentava particolari problemi giuridici e la parte non aveva ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore;
4. sulla questione degli acconti non attualizzati, gli appellati hanno rilevato che non aveva sollevato alcuna Parte_1
lamentela in ordine alla differente voce di danno, pure liquidata in sentenza, conseguente al ritardato adempimento, ossia quella che il primo giudice aveva definito come risarcimento del danno provocato
dal ritardato pagamento della suddetta somma, ossia il lucro cessante
derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima,
con conseguente formazione del giudicato;
5. circa il riparto delle spese processuali, gli appellati hanno ribadito che col proprio comportamento aveva reso Parte_1
necessario il processo.
3.2.1 Col primo motivo d'appello incidentale, i hanno lamentato Per_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva affermato il mancato utilizzo pagina 16 di 43 delle cinture di sicurezza da parte di e in ordine alla mancata Persona_3
prova dell'efficacia causale di tale mancato uso ed in subordine l'erronea individuazione dell'apporto causale della violazione.
Gli appellati hanno argomentato che le cinture di sicurezza erano allacciate,
in quanto in caso contrario non sarebbe stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il corpo del trasportato, che si trovava all'interno e non all'esterno dell'abitacolo.
Circa la prova dell'efficienza causale, sarebbe spettato ai convenuti dimostrare che il mancato uso della cintura avesse concorso (e in quale grado)
a determinare il danno subito dal trasportato, attraverso la prova dello stato delle lesioni subite e di quelle che l'avevano condotto al decesso sicché, in un rigoroso giudizio controfattuale, il debitore avrebbe dovuto dare la prova del
nesso causale tra la mancata adozione della cintura e il danno e del fatto che le lesioni che non si sarebbero verificate con l'adozione della misura di ritenzione in rapporto alla specifica dinamica del sinistro.
La presunzione di protezione delle cinture di sicurezza –hanno argomentato gli appellati- vale esclusivamente nel caso di impatto frontale, mentre nel caso di specie l'incidente si sarebbe evoluto con il cappottamento dell'autovettura,
con urti laterali e contro il tettuccio dell'abitacolo, urti non evitabili dall'utilizzo delle cinture.
Infine, gli appellanti incidentali hanno contestato il concorso del pagina 17 di 43 danneggiato nella misura del 50%, in quanto la responsabilità del sarebbe CP_5
dovuta essere dell'80%, posto che il conducente di un autoveicolo non può
porre o tenere in circolazione lo stesso se qualcuno dei trasportati non si conforma alle regole stabilite dalla normativa sulla circolazione stradale (nel caso in esame, nell'allaccio delle cinture di sicurezza).
3.2.2. Con il secondo motivo, ed hanno Persona_1 Persona_2
censurato la sentenza per l'erronea esclusione del risarcimento del danno a loro favore.
Gli appellanti incidentali hanno rilevato che nel riconoscimento di tale risarcimento deve essere superato il concetto di famiglia nucleare e accolto,
invece, il riconoscimento della sussistenza del vincolo affettivo.
3.2.3. Con il terzo motivo, gli appellanti incidentali hanno lamentato la mancata trasmissione della sentenza all'IVASS, in forza del disposto ex art. 148 c.d.a., poiché la somma offerta dalla compagnia assicurativa era risultata inferiore alla metà di quella liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, visto che l'ulteriore risarcimento dell'importo complessivo di euro
410.533,30, è superiore al doppio della somma di euro 100.000,00, offerta in via transattiva.
3.2.4. In via condizionata all'accoglimento del secondo motivo di appello di circa la quantificazione del danno da perdita parentale, con il quarto Pt_1
motivo gli appellanti incidentali hanno lamentato l'erroneità della sentenza per pagina 18 di 43 mancato utilizzo delle tabelle del Tribunale di Roma e chiesto la loro applicazione in luogo di quelle di Milano.
*
4. e sono rimasti contumaci malgrado la CP_5 CP_6
regolarità della notificazione dell'atto di citazione in appello.
* * *
5. Il primo motivo dell'appello principale non è fondato e non può trovare accoglimento.
La più recente giurisprudenza di legittimità marca un sensibile disallineamento rispetto a quella precedente (cfr. Cass., 7 dicembre 2005, n.
27010) che accoglieva una nozione di concorso di colpa del danneggiato eccessivamente ristretta in quanto ridotta alla sola azione positiva, con esclusione della rilevanza del comportamento omissivo.
La Suprema Corte ha progressivamente riconosciuto la rilevanza causale della condotta —attiva o omissiva- in tutti i casi in cui il danneggiato accetti volontariamente di esporsi a un rischio gratuito, cioè non necessitato e neppure giustificato dall'attività che egli debba svolgere (ad esempio una attività
sportiva, pericolosa ma svolta secondo le regole); egli vìola una norma giuridica o si pone consapevolmente in contrapposizione a una regola dì
prudenza comportamentale avvertita come vincolante dalla comunità
sottoponendosi in tal modo ad un rischio anormale, quindi ad un rischio pagina 19 di 43 gratuito, consapevole, dovuto ad una scelta voluttuaria e gravemente imprudente.
In questi casi si ha una accettazione consapevole che si traduce nella partecipazione anche senza un ruolo attivo a una attività contra legem, o anche se non vietata dalla legge contraria ad una regola di prudenza avvertita come esistente e vincolante nella coscienza sociale del tempo, che il giudice si limita a registrare.
In questo caso, l'esposizione volontaria al rischio (anche se passiva ovvero non associata ad un comportamento attivo idoneo a provocare il possibile evento dannoso) supera la soglia del comportamento consentito e può rilevare come colposa e come tale è compiuta sotto la responsabilità di ciascuno di noi.
Le eventuali conseguenze dannose, pertanto, non possono essere fatte ricadere integralmente su un altro soggetto, in quanto il comportamento tenuto si inserisce nel processo causale che porta all'evento dannoso divenendo un segmento della catena causale (in tal senso Cass., 26 maggio 2014, n. 11698
con riguardo alla consapevole partecipazione a una gara clandestina;
Cass.,
ord. 18 gennaio 2023, n. 1386; Cass., 17 settembre 2024, n. 24920 relativa alla domanda di danni di soggetto traportato da conducente ubriaco;
Cass. ord. 4
dicembre 2024, n. 31111 relativa alla consapevole fuga in moto da una volante della polizia).
Richiamati i principi (parzialmente diversi da quelli applicati dal primo pagina 20 di 43 giudice) sotto cui sussumere la fattispecie per cui è causa, deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per riconoscere, con riguardo all'accettazione da parte del del trasporto da parte di un soggetto privo di titolo abilitante Per_3
alla guida e in stato di ebbrezza da alcol e stupefacenti, una condotta causalmente rilevante nella determinazione del danno.
Sempre la S.C. ha spiegato che, in ragione delle indicazioni ricavabili dalla sentenza 30 giugno 2005 della Corte di giustizia (casao c. CP_9
in causa C-537/03) l'eventuale concorso CodiceFiscale_9
colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori e non con giudizio analitico a priori. Si tratterà
dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente;
l'entità del tasso alcolemico;
le circostanze di tempo e di luogo;
la prevedibilità del rischio.
Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo o estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva (Cass., n. 24920/2024 cit.).
Nella fattispecie, la pressoché totale mancanza di indicazioni e prove in ordine ai citati elementi fattuali non consente di verificare se, realmente, il potesse avere avuto contezza delle condizioni di alterazione dell'amico e Per_3
della mancanza della patente.
pagina 21 di 43 Dall'imputazione della sentenza di patteggiamento del (prodotta sub 5 CP_5
in primo grado da ) risultano soltanto: Pt_1
CP_1
- i valori di etanolo nel sangue e nelle urine del superiori sì a quelli di legge ma non in misura esorbitante;
CP_1
- la presenza nel sangue e nelle urine del di tracce di sostanze stupefacenti, senza indicazione però delle relative concentrazioni,
sicché, in difetto di ulteriori elementi fattuali (ad esempio circa quanto compiuto nelle ore precedenti il sinistro), non può ritenersi che il Per_3
potesse avvedersi con certezza dello stato alterato del conducente del mezzo.
Allo stesso modo non v'è prova che il potesse, effettivamente, sapere Per_3
che l'amico non aveva conseguito il titolo di abilitazione alla guida, sicché
anche sotto questo punto di vista il motivo di impugnazione deve essere respinto.
*
5. Il secondo motivo dell'appello principale va trattato unitariamente al
quarto motivo di appello incidentale, in quanto condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.
5.1 Innegabilmente, il Tribunale si è limitato a dichiarare di fare applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, liquidando sic et simpliciter
determinati importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, senza pagina 22 di 43 però dare conto, neanche in maniera sintetica, dei parametri applicati e delle valutazioni compiute.
Sotto tale profilo, dunque, la motivazione resa dal primo giudice è
certamente inidonea a far comprendere i meccanismi e i criteri di liquidazione applicati.
Alla luce di tale rilievo, s'impone la necessità di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, facendo applicazione delle vigenti tabelle milanesi
(Cass., ord. 13 settembre 2018, n. 22265).
Tanto comporta l'assorbimento del quarto motivo di appello incidentale volto a ottenere l'applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma.
Le (più recenti) tabelle del Tribunale di Milano, che hanno sempre costituito punto di riferimento per la liquidazione del danno, nella versione aggiornata al
2024 sono conformi alle indicazione date dalla Corte di Cassazione nella pronuncia invocata dai atteso che prevedono un sistema a punti (che Per_3
supera quello cassato basato su un'ampia forbice), variabile a seconda del soggetto richiedente il risarcimento (genitore o fratello) e che tiene conto di diversi indici di riferimento, quali l'età della vittima primaria e di quella secondaria, l'eventuale convivenza, l'eventuale sopravvivenza di altri congiunti e l'intensità della relazione affettiva, per cui il calcolo risulta preciso e fortemente personalizzato al caso concreto.
5.2 Per quanto attiene alla liquidazione del danno, occorre differenziare la pagina 23 di 43 posizione dei genitori di rispetto a quella dei di lui fratelli. Persona_3
All'epoca del sinistro, e avevano, Controparte_1 CP_2
rispettivamente, sessanta e cinquantotto anni, sicché, ai fini del punteggio previsto dalle tabelle, si collocano entrambi nella fascia 51-60 anni;
loro figlio aveva ventidue anni, sicché va a collocarsi nella fascia 21-30 anni.
Tanto precisato, l'operazione matematica da svolgere è la seguente:
- valore del punto euro 3.911,00;
- età della vittima primaria 24 punti;
- età della vittima secondaria 18 punti;
- convivenza 16 punti;
- altri superstiti (coniuge e due figli) 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE PUNTI (24+18+16+9+15) = 82 punti.
Per quanto attiene alla qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, sia in termini di sofferenza interiore patita (da provare anche in via presuntiva) sia in termini di stravolgimento della vita della vittima secondaria, occorre considerare come tutti gli attori si siano limitati a un articolato inquadramento dei principi regolanti la materia ma non abbiano svolto alcuna allegazione circa la intensità
e la qualità del loro rapporto con , sicché non ricorrono i presupposti per Per_3
discostarsi dal parametro medio dei quindici punti previsto dalle tabelle.
pagina 24 di 43 La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a e è pari al valore del punto di Controparte_1 CP_2
euro 3.911,00 moltiplicato per 82 punti, ovverosia euro 320.702,00 a testa.
5.3 Sulla base degli stessi principi, pur con differenti parametri, deve essere liquidato il danno non patrimoniale a favore dei fratelli della vittima.
5.3.1 Per quanto concerne la somma dovuta ad che aveva Controparte_3
quarantuno anni al momento dell'illecito, l'operazione matematica è la seguente:
- valore del punto euro 1.698,00;
- età della vittima primaria 18 punti;
- età della vittima secondaria 14 punti;
- convivenza 0 punti;
- sopravvivenza di altri congiunti 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE PUNTI (18+14+0+9+15) = 56 punti.
La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante ad è pari al valore del punto euro 1.698,00 Controparte_3
moltiplicato per 56 punti e, dunque, euro 95.088,00.
5.3.2 Per quanto concerne la somma dovuta a che aveva Controparte_4
trentasette anni al momento dell'illecito, l'operazione matematica è la seguente:
pagina 25 di 43 - valore del punto euro 1.698,00;
- età della vittima primaria 18 punti;
- età della vittima secondaria 16 punti;
- convivenza 0 punti;
- sopravvivenza di altri congiunti 9 punti;
- intensità della relazione affettiva 15 punti;
TOTALE 18+16+0+9+15) = 58 punti Pt_2
La somma complessiva del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a è pari al valore del punto euro 1.698,00 moltiplicato Controparte_4
per 58 punti e, dunque, euro 98.484,00.
*
6. Il terzo motivo dell'appello principale è fondato e merita accoglimento.
Oltre che immotivata, non è affatto condivisibile la decisione del primo giudice di riconoscere il risarcimento del danno da lucro cessante in favore dei genitori della vittima per mancato apporto del reddito del defunto al bilancio familiare.
Una ferma giurisprudenza, con la quale il primo giudice non si è
confrontato, riconosce che in favore dei prossimi congiunti di un soggetto in giovane età, deceduto in conseguenza del fatto illecito addebitabile ad un terzo,
competa anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro qualora questo,
sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso pagina 26 di 43 concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale (cfr., Cass., 25 febbraio 2020, n. 5099).
In questa prospettiva, il giudice è chiamato a valutare se, sulla base delle circostanze del caso concreto, si prospettasse come effettivamente probabile,
sulla base di parametri di regolarità causale, un futuro sostegno patrimoniale in favore dei genitori da parte della vittima del sinistro stradale;
in particolare se,
sulla base delle circostanze del caso concreto e non del mero rapporto di figliolanza (cosa che condurrebbe ad un inammissibile riconoscimento di danno in re ipsa, cfr. Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233), si possa inferire in via presuntiva il danno patrimoniale futuro nei termini indicati.
Nella fattispecie, gli attori non hanno svolto alcuna allegazione (non nell'atto introduttivo né nella prima memoria 183 c.p.c.) che consenta di ritenere anche solo verosimile che il figlio avrebbe in qualche modo dato loro un sostegno (ad esempio, allegando e provando che, prima di costituirsi una propria famiglia, avessero provveduto a tale contribuzione gli altri figli, tra l'altro più grandi di età, o allegando e provando che in passato avesse Per_3
dato loro parte dei guadagni degli sporadici lavori effettuati).
Anche con riguardo a tale profilo, gli attori si sono limitati a richiamare principi giurisprudenziali relativi a forme di sostentamento provenienti (però)
dal genitore (venuto a mancare) a favore dei figli e non hanno svolto alcuna deduzione circa elementi fattuali rilevanti ai fini che ci occupano.
pagina 27 di 43 La relativa decisione del primo giudice deve essere, pertanto, revocata.
*
7. Il quarto motivo dell'appello principale è solo parzialmente fondato.
In tema di responsabilità civile da circolazione, il costo sopportato dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da un legale (o da una società di consulenza, cfr. Cass., ord. 26 maggio 2021, n. 14444), diretta sia a prevenire il processo sia ad assicurarne un esito favorevole, ancorché
detta attività possa essere svolta personalmente, si deve considerare un danno emergente, che, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'articolo
1223 c.c. (Cass., 7 settembre 2022, n. 26368).
Tanto considerato, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente riconosciute dovute le spese invocate dagli attori.
infatti, si è limitata a liquidare ai danneggiati Parte_1
complessivi euro 100.000,00 con la speranza di tacitazione di ogni pretesa e non ha dimostrato di avere prestato assistenza agli attori nella gestione del sinistro, come, invece, sarebbe stato suo onere.
Non rileva la circostanza che questi ultimi non abbiano provato di avere già
sostenuto l'esborso relativo, in quanto è certamente pacifica l'attività
stragiudiziale svolta dalla società incaricata della gestione del sinistro (cfr. il carteggio prodotto dagli attori e le fatture commerciali) e la sussistenza di un debito in capo agli attori per l'attività svolta da quest'ultima integra certamente pagina 28 di 43 un danno suscettibile di risarcimento.
L'appello è, peraltro, fondato con riguardo alla mancata decurtazione dell'importo per via dell'accertata cooperazione del nella causazione del Per_3
sinistro.
Al pari delle altre voci di danno, anche il danno emergente per le spese stragiudiziali sostenute complessivamente dai deve essere oggetto di Per_3
decurtazione per la metà, in applicazione dell'art. 1227 c.c.
*
8. Il quinto motivo dell'appello principale è fondato.
8.1 Nel determinare il risarcimento dovuto ai creditori, il Tribunale ha detratto le somme corrisposte in data 15 maggio 2028 da
[...]
a titolo di acconto, per la complessiva somma di euro Parte_1
100.000,00 (in particolare euro 40.000,00 ai genitori del ed euro Per_3
10.000,00 a favore di ciascun fratello) senza attualizzarle, ossia senza operare la rivalutazione monetaria alla data della liquidazione del danno.
Ha ragione l'appellante a dolersi della non correttezza di tale operazione.
Come insegna costante giurisprudenza di legittimità, il pagamento di acconti deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
pagina 29 di 43 (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa:
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (da ultimo, Cass. ord., 18
febbraio 2025, n. 4257).
Il Tribunale avrebbe, dunque, dovuto rivalutare alla data di decisione e liquidazione del danno gli acconti versati agli odierni attori e solo alla luce di tale calcolo avrebbe dovuto detrarre l'acconto.
L'ulteriore motivo di impugnazione circa la disposta generale rivalutazione dei crediti risarcitori pur oggetto di liquidazione alla data della decisione è
assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di appello che ha comportato la rideterminazione del danno non patrimoniale.
8.2 La (invero non chiarissima) eccezione degli appellati, secondo la quale non avrebbe sollevato alcuna doglianza in ordine alla Parte_1
diversa voce di danno conseguente al ritardato adempimento sicché si sarebbe verificato il giudicato su tale aspetto, è infondata.
Il giudicato interno si determina su una statuizione minima della sentenza,
pagina 30 di 43 costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene a essa coessenziali,
non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame (per la rideterminazione complessiva, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, del grado di invalidità a carico della vittima, cfr.
Cass., ord. 14 dicembre 2024, n. 32563).
Nella fattispecie all'esame, la rideterminazione delle singole voci di danno e l'applicazione della rivalutazione agli acconti versati riaprono la cognizione di questa Corte sull'intera questione della determinazione del danno, sicché
l'eccezione deve essere respinta.
8.3 Alla luce delle regole che precedono, occorre provvedere alla esatta determinazione delle somme spettanti agli attori al netto degli acconti percepiti,
procedendo alla devalutazione alla data del sinistro delle somme liquidate in questo giudizio, alla decurtazione degli acconti e alla determinazione degli interessi compensativi.
Le somme complessivamente liquidate (ai valori attuali) agli attori ammontano:
pagina 31 di 43 i. per ciascuno dei genitori a: (euro 320.702,00 per danno non patrimoniale + quota parte di euro 5.650,00 per spese funerale e così euro 2.825,00 + le spese stragiudiziali di euro 4.880,00): 2
ex art. 1127 c.c. = euro 164.203,50;
ii. per a: (euro 95.088,00 per danno non Controparte_3
patrimoniale + le spese stragiudiziali di euro 1.220,00): 2 ex art. 1127 c.c. = euro 48.154,00;
iii. per a: (euro 98.484,00 per danno non Controparte_4
patrimoniale + le spese stragiudiziali di euro 1.220,00): 2 ex art. 1127 c.c. = euro 49.852,00.
Devalutati alla data del sinistro (21 gennaio 2018) tali importi corrispondono a: a:
i. euro 137.523,87 per ciascuno dei genitori;
ii. euro 40.329,98 per Controparte_3
iii. euro 41.752,09 per Controparte_4
Su tali importi bisogna calcolare gli interessi compensativi (parametro rappresentato dall'eventuale differenza tra il tasso di rendimento medio anno netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali per ogni anno, ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. ex
Cass., 5 luglio 2023, n. 19063) maturati sino al momento del pagamento degli acconti e, successivamente, gli interessi compensativi sulla differenza tra il pagina 32 di 43 capitale spettante e gli acconti.
Conseguentemente, gli interessi compensativi sul capitale (devalutato) alla data dell'illecito 21 gennaio 2018) sino al pagamento degli acconti (15 maggio
2018) ammontano a:
- euro 128,86 (solo interessi legali) per ciascuno dei genitori;
- euro 37,79 (solo interessi legali) per Controparte_3
- euro 39,12 (solo interessi legali) per Controparte_4
Gli interessi compensativi sul capitale residuo dal giorno successivo alla data del pagamento dell'acconto sino alla presente pronuncia ammontano a:
- euro 10.679,37 (di cui euro 10.369,33 di interessi legali ed euro 310,04
di maggior danno) per ciascuno dei genitori;
- euro 3.321,29 (di cui euro 3.224,87 di interessi legali ed euro 96,42 di maggior danno) per Controparte_3
- euro 3.477,11 (di cui euro 3.376,07 di interessi legali ed euro 100,94 di maggior danno) per Controparte_4
*
9. Il primo motivo dell'appello incidentale è infondato.
9.1 Il Tribunale ha ricavato dagli elementi fattuali acquisiti al giudizio il convincimento che, in occasione del sinistro, non avesse il Persona_3
dispositivo di sicurezza allacciato e che tale condizione avesse avuto un'incidenza causale sull'evento morte pari alla condotta del conducente.
pagina 33 di 43 Precisato che nessuna delle parti ha indicato, neanche in maniera generica o indiretta, quale sia stata la causa del decesso della vittima (gli allegati al rapporto dei carabinieri non risultano prodotti in atti), deve osservarsi che il
Tribunale ha preso in considerazione il fatto noto del ritrovamento del corpo del all'interno dell'abitacolo, libero dalle cinture (come indirettamente Per_3
ricavabile dal citato rapporto dei militari intervenuti nell'immediatezza del sinistro, secondo cui risultava che gli occupanti del veicolo non indossassero la
cintura di sicurezza, doc. 3 ), e lo ha posto in correlazione con un altro Pt_1
fatto noto ovvero il rinvenimento delle cinture anteriori di sicurezza funzionanti e prive di segni di deterioramento (pag. 6 e s. sentenza).
Da tali elementi il giudice ha tratto in via di inferenza probabilistica -con valutazione corroborata dal fatto che, in caso di utilizzazione, esse avrebbero dovuto presentare strappi o rotture almeno del meccanismo di ritenuta- che il mancato uso delle cinture da parte del passeggero avesse contribuito al decesso
(cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione del perito doc. Pt_1
6).
Tale conclusione è confermata da ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti, quali:
▪ il fatto che il veicolo condotto dal sia pacificamente uscito dalla CP_5
carreggiata e si sia ribaltato senza però subire particolari danni e,
soprattutto, senza deformarsi (cfr. documentazione fotografica citata),
pagina 34 di 43 sicché si può ragionevolmente escludere che il sia deceduto in Per_3
conseguenza di uno schiacciamento dell'automezzo o dell'inserimento all'interno dell'abitacolo di corpi contendenti estranei;
▪ la circostanza che nel montante lato destro del mezzo sia presente,
all'altezza del poggiatesta del sedile, una vistosa macchia di sangue
(cfr. documentazione fotografica citata).
Tanto fonda la conclusione che il decesso del sia causalmente legato Per_3
al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, le quali, ove allacciate, avrebbero certamente trattenuto sul sedile il soggetto trasportato e avrebbero impedito che fosse proiettato in maniera scomposta e incontrollata contro le parti più dure dell'abitacolo.
Sotto questo punto di vista non convince il rilievo degli appellanti per cui la presunzione di protezione delle cinture di sicurezza varrebbe esclusivamente nel caso di impatto frontale.
In realtà, può ritenersi che l'uso del dispositivo sia idoneo a garantire una sostanziale tutela in tutti i casi di lesioni che potrebbe derivare dalla scomposta proiezione, in un qualunque direzione, degli occupanti il veicolo e non già solo in caso di scontro frontale.
L'utilizzo delle cinture avrebbe assicurato al sedile, evitando Persona_3
non solo che egli fosse catapultato al di fuori della vettura (o contro il vetro frontale), ma anche che subisse scuotimenti incontrollabili all'interno del pagina 35 di 43 mezzo, con conseguente urto contro parti dure dello stesso.
9.2 Quanto alla misura del concorso tra il fatto del danneggiante e quello del danneggiato, occorre muovere dall'insegnamento per cui, con generale riferimento al concorso di colpa della vittima nella causazione del danno da essa sofferto, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 1227, comma primo,
c.c., occorre diminuire il risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità
delle conseguenze che ne sono derivate.
La legge impone dunque al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'offensore e valutare:
- quale tra le due colpe sia stata più grave in riferimento all'altra;
- quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno,
secondo una valutazione condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale e, dunque, ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verificato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta alternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite (Cass., ord. 4
settembre 2024, n. 23804).
In materia di sinistri stradali, quando il giudice di merito accerti un concorso colposo della vittima nella causazione del danno, per stabilirne la misura l'iter
logico da seguire deve essere:
a) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto se il responsabile pagina 36 di 43 avesse tenuto una condotta corretta e la vittima la condotta colposa che gli viene addebitata;
b) ipotizzare quale danno la vittima avrebbe sofferto se il responsabile avesse tenuto la condotta colposa che gli viene addebitata e la vittima la condotta alternativa corretta;
c) comparare gli esiti sub (a) con quelli sub (b).
In applicazione di tali indicazioni deve ritenersi che:
a) se il fosse riuscito a controllare il mezzo senza farlo andare fuori CP_5
strada, il non avrebbe subito danni, a dispetto del mancato uso Per_3
della cintura di sicurezza;
b) se il avesse utilizzato il dispositivo di sicurezza, pur a fronte della Per_3
condotta colposa del egli non avrebbe subito le lesioni che ne CP_5
hanno causato il decesso, per quanto illustrato al sotto paragrafo che precede;
c) conseguentemente, deve confermarsi la valutazione del primo giudice in ordine al concorso di danneggiante e danneggiato nella determinazione per pari colpa delle conseguenze dannose a carico del Per_3
*
10. Il secondo motivo dell'appello incidentale, avente ad oggetto l'esclusione del risarcimento dei danni a favore dei figli dei fratelli del è Per_3
infondato.
pagina 37 di 43 Al riguardo, gli appellanti incidentali non si sono confrontati con il chiaro e specifico ragionamento del primo giudice, il quale ha negato il risarcimento dei danni ai figli dei fratelli non soltanto per l'assenza di convivenza, ma anche,
sotto il profilo sostanziale, per la mancanza di uno stabile e duraturo rapporto affettivo tra la vittima e i nipoti.
Nell'esplicazione del motivo gli appellanti incidentali hanno chiesto che venisse considerato il principio del riconoscimento del vincolo sostanziale di una relazione affettiva con la vittima, parametro che il Tribunale ha pienamente considerato nel ragionamento, determinando però l'esclusione del risarcimento a favore di e per carenza di un rapporto affettivo Persona_1 Persona_2
duraturo nel tempo.
Pertanto, non può non aderirsi all'iter logico giuridico seguito dal primo giudice, in quanto, considerato il grado di parentela e l'assenza di convivenza, i figli dei fratelli (i quali avevano poco più di un anno al momento del sinistro)
avrebbero dovuto maturare, nella sostanza, un legame affettivo forte e duraturo nel tempo e una particolare intensità del rapporto tale da determinare un reale sconvolgimento esistenziale conseguente alla perdita del familiare.
Risulta pacifica l'inesistenza di uno stabile e duraturo rapporto affettivo di ed con la vittima, in considerazione della Persona_1 Persona_2
tenerissima età degli stessi, i quali all'epoca del sinistro non avevano neanche potuto avere una piena comprensione dell'accaduto sia dal punto di vista pagina 38 di 43 fattuale sia emotivo o mentale.
In questa prospettiva, non portano a conclusione diversa le produzioni documentali degli attori, che consistono in semplici fotografie che ritraggono la vittima insieme ai nipoti ma che nulla dimostrano in relazione al fatto del rapporto affettivo.
*
11. Il terzo motivo dell'appello incidentale è inammissibile.
Sebbene non risulti che il primo giudice abbia trasmesso la sentenza all'IVASS, l'accoglimento di tale motivo non avrebbe alcuna conseguenza sostanziale o effetto utile nel mutamento del decisum a favore degli appellanti incidentali.
Da ciò deriva la mancanza di interesse degli stessi a impugnare sul punto la sentenza.
L'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c.- va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata;
sicché è inammissibile, per difetto d'interesse,
un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche,
pagina 39 di 43 sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass., sez. lavoro 23 maggio 2008, n. 13373).
*
12. Atteso che gli acconti di euro 40.000,00 per ciascuno dei genitori e quello di euro 10.000,00 per ciascuno dei fratelli di devono essere Persona_3
rivalutati, rispettivamente, in euro 47.520,00 e in euro 11.880,00, le somme complessivamente spettanti agli attori a titolo di capitale e interessi compensativi ammontano a:
- euro 127.491,70 per ciascuno dei genitori (euro 164.203,50-47.520,00
+128,86+10.679,37);
- euro 39.633,10 per (euro 48.154,00- Controparte_3
11.880,00+37,79+3.321,29);
- euro 41.488,20 per (euro 49.852,00– Controparte_4
11.880,00+39,12+3.477,11).
Atteso che l'appellante ha pacificamente già corrisposto agli appellati importi superiori a quelli liquidati in questa sede, i devono essere Parte_3
condannati alla restituzione della differenza tra quanto già percepito e gli importi indicati in questo paragrafo, oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento (Cass., 12 novembre 2021, n. 34011).
*
pagina 40 di 43 13. Il sesto motivo, vertente sul supposto errato regime delle spese processuali, è assorbito, atteso che il parziale accoglimento dell'appello principale impone di provvedere a un nuovo consequenziale governo delle spese dei due gradi di giudizio.
A tale riguardo occorre considerare come le pretese creditorie degli attori si siano rivelate del tutto infondate per quanto riguarda i due nipotini di Per_3
e fondate solo in parte fondate per quanto riguarda gli altri attori.
[...]
A fronte della domanda di pagamento di complessivi euro 800.000,00, il credito risarcitorio è risultato ammontare a circa 340.000,00, ossia a meno della metà della richiesta iniziale.
Tanto comporta l'opportunità di una compensazione per la metà delle spese di lite e la condanna di al pagamento della restante parte. Parte_1
Sullo scaglione euro 260.001,00-520.000,00, i compensi sono liquidati ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per le ulteriori due fasi del giudizio di primo grado, con la maggiorazione per il numero di parti aventi la stessa posizione processuale, e ai valori medi per le fasi studio e introduttiva e al valore minimo per la fase di decisione, con la maggiorazione per il numero di parti, del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e richiesta disattesa:
pagina 41 di 43 1.
2.
3.
4.
5.
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da
[...]
contro la sentenza n. 2975/2021 del Tribunale Parte_1
di Cagliari e, per l'effetto,
liquida nella seguente misura il credito degli attori:
i. euro 127.491,70 per ciascuno dei genitori;
ii. euro 39.633,10 per Controparte_3
iii. euro 41.488,20 per Controparte_4
condanna gli appellati alla restituzione della differenza tra quanto già percepito in forza della sentenza di primo grado e gli importi liquidati al capo che precede, oltre interessi dalla data del pagamento;
rigetta l'appello incidentale proposto dagli appellati;
dispone la compensazione per la metà delle spese di lite dei due gradi di giudizio e condanna alla rifusione Parte_1
della restante parte che liquida in:
a) euro 7.085 per compensi, in euro 4.463,55 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma,
euro 843,00 per spese esenti, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. per il primo grado di giudizio;
b) euro 5.295,00 per compensi, in euro 3.336,30 per maggiorazione ai sensi dell'art. 4, secondo e quarto comma,
pagina 42 di 43 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. per il presente grado di giudizio;
6. ordina la trasmissione della presente sentenza all'IVASS.
Cagliari, 30 giugno 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 43 di 43