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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2488 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 4888/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del 22.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 28.2.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
unipersonale CF in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te, rappresentata in giudizio dalla sua
mandataria Parte_2
[...]
[..
[...] dom.ta in Roma, via L. Lilio n. 95, presso lo studio
[...]
dell'Avvocato Michele Ferrari, che la rappresentata e difende in virtù di procura generale alle liti del 18.1.2017 per atto del Notaio
di Verona, repertorio n. 73455, raccolta n. 22387 Per_1
APPELLANTE
E
CF CP_1 C.F._1
CF Controparte_2 C.F._2
Elett.te dom.ti in Foggia, via Valentini Vista Franco n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Berardi che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
E
p.i.v.a. in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te dom.ta in Foggia, via Valentini Vista Franco n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe De Nicola che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2668/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 18.2.2022;
Conclusioni:
l'appellante ha concluso come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 18.4.2025;
i sig.ri e hanno concluso per l'inammissibilità CP_1 CP_2
dell'appello o, nel merito, per il suo rigetto;
con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario;
la società appellata ha concluso come i sig. e . CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. quale cessionaria di un portafoglio di Parte_1
crediti da in virtù del contratto di cessione Controparte_4
dell'11.11.2021, nel quale era compreso il credito di seguito indicato, convenne in giudizio dinanzi a questa Corte la società
nonché i sig.ri ed Controparte_3 CP_1
, proponendo appello avverso la sentenza in Controparte_2
3 epigrafe indicata, pronunciata tra queste ultime parti ed e chiedendo che, in riforma della stessa: Controparte_4
previo accertamento del credito della banca per la somma di euro 19.240,94 o per quella ritenuta di giustizia, la società appellata ed i sig.ri e , questi ultimi quali garanti CP_1 CP_2
della società sino all'importo di euro Controparte_3
84.000 come da fideiussione del 15.12.2015, fossero condannati in solido al pagamento della predetta somma in proprio favore;
con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. quanto segue. Controparte_5
Durante il giudizio di primo grado la società CP_3
aveva dedotto di intrattenere con sia il
[...] Controparte_4
rapporto di conto corrente n. 401001551, nonché, dall'anno
2004, il rapporto di conto corrente con affidamento, n.
65390132 con il Banco di Roma, divenuto poi Controparte_4
a decorrere dal primo febbraio 2008; nonché il contratto di conto corrente, nella specie di “conto anticipi” , n.
000101568131, con la medesima Controparte_4
La società aveva pertanto convenuto in giudizio la banca per sentirla condannare alla restituzione in Controparte_4
proprio favore di somme indebitamente addebitate sul predetto conto corrente.
4 Proseguì l'appellante nel senso che la banca si era costituita in primo grado, esponendo – per quanto rileva ai fini dell'appello - che: oltre al rapporto di conto corrente n. 40100155, la banca aveva concesso in favore della società attrice – in data 7.11.2021 - il mutuo chirografario di originari € 50.000,00, da rimborsarsi in sessanta mesi, garantito da fidejussione, fino al complessivo importo di € 84.000,00, rilasciata in data 15.12.2015 dai sig.
ed . CP_1 Controparte_2
La convenuta aveva pertanto chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice e dei garanti, dei quali aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, della somma di euro
39.404,87, di cui euro 20.163,93 quale saldo debitore del conto corrente ed euro 19.240,94 per residuo debito derivante dal suindicato prestito chirografario.
Il Tribunale, ad avviso dell'impugnante, laddove – con la sentenza impugnata - aveva condannato la banca al pagamento della somma di euro 18.910,92 in favore della società attrice,
a titolo di differenza a credito per quest'ultima, derivante dal conto corrente suindicato e laddove aveva respinto la domanda riconvenzionale, regolando le spese processuali in base al principio di soccombenza, avrebbe emesso una sentenza ingiusta, per i seguenti motivi:
5 la banca aveva allegato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di essere creditrice della società correntista, della somma di euro 20.163,93 per saldo negativo del predetto conto corrente, nonché dell'ulteriore somma di euro 19.240,94 per residuo debito derivante dal finanziamento, in quanto tutti gli affidamenti erano stati revocati nel corso del 2016. Tuttavia, il primo Giudice, nel respingere la domanda riconvenzionale della banca, nulla aveva statuito in ordine al credito riveniente dal finanziamento, peraltro incontestato da controparte e che, se considerato nella motivazione, avrebbe condotto alla compensazione con il credito accertato dal primo Giudice e fondato sul conto corrente;
erroneamente il Tribunale, pur avendo autorizzato la chiamata in causa dei garanti e pur essendosi questi ultimi costituiti, aveva in sentenza respinto la chiamata in causa dei garanti.
Si sono costituiti con distinte comparse, rispettivamente la società originaria attrice da un canto ed i garanti dall'altro, concludendo come in epigrafe e contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
6 Solo gli appellati hanno depositato comparsa conclusionale,
mentre entrambe le parti hanno depositato note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.910,92, quale accertata e quantificata dal c.t.u. nominato in primo grado, a seguito della verifica di una serie di voci indebite applicate sul conto corrente azionato dalla società attrice.
In particolare, il c.t.u., rispondendo ai quesiti posti dal
Tribunale, ha avuto quale riferimento i “ rapporti contestati con l'atto di citazione” e cioè il conto corrente;
alcune aperture di credito in conto corrente, rispettivamente del 26.9.2005;
4.12.2006; 27.10.2009; la riduzione di affidamento concessa il
15.7.2011; l'apertura del conto corrente anticipi n. 101568131 del 15.7.2011 e connessi estratti conto e “ scalari” ( cfr. le pagine 5 e 6 della c.t.u.) verificando anatocismo, usura,
commissioni di massimo scoperto ed accertando il saldo attivo di euro 18.910.92, invece di quello passivo risultante dall'estratto conto, pari ad euro – 20.239,33. 7 Il c.t.u. non ha fatto alcun riferimento al prestito chirografario concluso tra le parti il 7.11.2012.
Pertanto, il credito oggetto della condanna da parte del
Tribunale è stato unicamente quello accertato e dipendente dal conto corrente e dalle aperture di credito in esso regolate, quali azionati con la citazione.
Il residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n.
4254042, stipulato il 7.11.2012. per euro 50.000, azionato con la domanda riconvenzionale, non è stato in alcun modo esaminato dal Tribunale: non in occasione dell'esame della domanda attrice, poiché, come su riassunto, il finanziamento chirografario non ha formato neppure oggetto dell'esame del c.t.u., il quale si è concluso con la verifica della somma a credito dell'attrice, esattamente corrispondente a quella oggetto della condanna contenuta in sentenza;
non in occasione della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale;
tale rigetto è esposto quale mera conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice e senza alcuna valutazione del finanziamento chirografario. Invece, se il
Tribunale l'avesse esaminato, avrebbe quantomeno dovuto concludere se la domanda riconvenzionale fosse stata o meno fondata, respingendola anche avuto riguardo al finanziamento,
8 oppure avrebbe dovuto accoglierla ed operare la compensazione con l'accertato credito di parte attrice.
Ciò esposto, deve osservarsi che il residuo debito derivante dal finanziamento è rimasto del tutto incontestato sin dal primo grado, poiché le difese delle parti attrici e chiamate in causa si sono appuntate pressoché esclusivamente sulle voci indebite applicate sul conto corrente.
Ne deriva che, in assenza di contestazioni sul titolo e sul residuo debito, il credito dell'odierna appellante nella misura richiesta di euro 19.240,94 è risultato provato.
Tutti gli appellati, nelle rispettive qualità di debitrice principale e di garanti, devono in solido essere condannati al pagamento della predetta somma in favore dell'appellante, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda.
La sentenza di primo grado deve pertanto riformarsi, sia per quanto attiene alla pronuncia di rigetto integrale della domanda riconvenzionale, che invece è parzialmente accolta;
sia per quanto attiene al “ rigetto” della chiamata in causa dei garanti, da interpretarsi quale rigetto della domanda nei loro confronti, viceversa accolta nel presente appello per quanto attiene al residuo debito derivante dal suddetto credito chirografario.
9 Alla luce dell'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attrice, nonché dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese processuali del primo grado possono essere integralmente compensate tra le parti, restando a carico di ciascuna le spese di c.t.u.
Gli appellati devono invece condannarsi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, vittoriosa in appello.
Esse si liquidano come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
nonché dei sig.ri e : Controparte_2 CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata: condanna in solido gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 19.240,94 oltre interessi convenzionali dalla domanda;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio, disponendo che restino a loro rispettivo carico le spese di c.t.u.;
10 condanna in solido gli appellati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in euro 4.500 per onorari, oltre spese generali.
Roma, 22.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Specializzata in materia d'impresa
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente Relatore
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile di II grado, iscritto al n.r.g. 4888/2022, riservato in decisione all'udienza collegiale del 22.4.2025, sostituita dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti, ex art. 127 ter c.p.c., in virtù del decreto di questa Corte del 28.2.2025, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, vertente tra:
unipersonale CF in persona del Parte_1 P.IVA_1
suo legale rapp.te, rappresentata in giudizio dalla sua
mandataria Parte_2
[...]
[..
[...] dom.ta in Roma, via L. Lilio n. 95, presso lo studio
[...]
dell'Avvocato Michele Ferrari, che la rappresentata e difende in virtù di procura generale alle liti del 18.1.2017 per atto del Notaio
di Verona, repertorio n. 73455, raccolta n. 22387 Per_1
APPELLANTE
E
CF CP_1 C.F._1
CF Controparte_2 C.F._2
Elett.te dom.ti in Foggia, via Valentini Vista Franco n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Giovanni Berardi che li rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
E
p.i.v.a. in persona del suo legale Controparte_3 P.IVA_2
rapp.te
Elett.te dom.ta in Foggia, via Valentini Vista Franco n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe De Nicola che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
2 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2668/2022 del Tribunale di
Roma, pubblicata in data 18.2.2022;
Conclusioni:
l'appellante ha concluso come da atto d'appello, come ribadito nelle note depositate il 18.4.2025;
i sig.ri e hanno concluso per l'inammissibilità CP_1 CP_2
dell'appello o, nel merito, per il suo rigetto;
con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario;
la società appellata ha concluso come i sig. e . CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. quale cessionaria di un portafoglio di Parte_1
crediti da in virtù del contratto di cessione Controparte_4
dell'11.11.2021, nel quale era compreso il credito di seguito indicato, convenne in giudizio dinanzi a questa Corte la società
nonché i sig.ri ed Controparte_3 CP_1
, proponendo appello avverso la sentenza in Controparte_2
3 epigrafe indicata, pronunciata tra queste ultime parti ed e chiedendo che, in riforma della stessa: Controparte_4
previo accertamento del credito della banca per la somma di euro 19.240,94 o per quella ritenuta di giustizia, la società appellata ed i sig.ri e , questi ultimi quali garanti CP_1 CP_2
della società sino all'importo di euro Controparte_3
84.000 come da fideiussione del 15.12.2015, fossero condannati in solido al pagamento della predetta somma in proprio favore;
con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio. quanto segue. Controparte_5
Durante il giudizio di primo grado la società CP_3
aveva dedotto di intrattenere con sia il
[...] Controparte_4
rapporto di conto corrente n. 401001551, nonché, dall'anno
2004, il rapporto di conto corrente con affidamento, n.
65390132 con il Banco di Roma, divenuto poi Controparte_4
a decorrere dal primo febbraio 2008; nonché il contratto di conto corrente, nella specie di “conto anticipi” , n.
000101568131, con la medesima Controparte_4
La società aveva pertanto convenuto in giudizio la banca per sentirla condannare alla restituzione in Controparte_4
proprio favore di somme indebitamente addebitate sul predetto conto corrente.
4 Proseguì l'appellante nel senso che la banca si era costituita in primo grado, esponendo – per quanto rileva ai fini dell'appello - che: oltre al rapporto di conto corrente n. 40100155, la banca aveva concesso in favore della società attrice – in data 7.11.2021 - il mutuo chirografario di originari € 50.000,00, da rimborsarsi in sessanta mesi, garantito da fidejussione, fino al complessivo importo di € 84.000,00, rilasciata in data 15.12.2015 dai sig.
ed . CP_1 Controparte_2
La convenuta aveva pertanto chiesto in via riconvenzionale la condanna dell'attrice e dei garanti, dei quali aveva chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, della somma di euro
39.404,87, di cui euro 20.163,93 quale saldo debitore del conto corrente ed euro 19.240,94 per residuo debito derivante dal suindicato prestito chirografario.
Il Tribunale, ad avviso dell'impugnante, laddove – con la sentenza impugnata - aveva condannato la banca al pagamento della somma di euro 18.910,92 in favore della società attrice,
a titolo di differenza a credito per quest'ultima, derivante dal conto corrente suindicato e laddove aveva respinto la domanda riconvenzionale, regolando le spese processuali in base al principio di soccombenza, avrebbe emesso una sentenza ingiusta, per i seguenti motivi:
5 la banca aveva allegato, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, di essere creditrice della società correntista, della somma di euro 20.163,93 per saldo negativo del predetto conto corrente, nonché dell'ulteriore somma di euro 19.240,94 per residuo debito derivante dal finanziamento, in quanto tutti gli affidamenti erano stati revocati nel corso del 2016. Tuttavia, il primo Giudice, nel respingere la domanda riconvenzionale della banca, nulla aveva statuito in ordine al credito riveniente dal finanziamento, peraltro incontestato da controparte e che, se considerato nella motivazione, avrebbe condotto alla compensazione con il credito accertato dal primo Giudice e fondato sul conto corrente;
erroneamente il Tribunale, pur avendo autorizzato la chiamata in causa dei garanti e pur essendosi questi ultimi costituiti, aveva in sentenza respinto la chiamata in causa dei garanti.
Si sono costituiti con distinte comparse, rispettivamente la società originaria attrice da un canto ed i garanti dall'altro, concludendo come in epigrafe e contestando diffusamente l'appello in rito e nel merito.
In seguito, è stata fissata l'udienza odierna, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie conclusionali tra le parti.
6 Solo gli appellati hanno depositato comparsa conclusionale,
mentre entrambe le parti hanno depositato note sostitutive d'udienza.
E' stata pertanto emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
2.L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e deve essere accolto.
Il Tribunale ha condannato la banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 18.910,92, quale accertata e quantificata dal c.t.u. nominato in primo grado, a seguito della verifica di una serie di voci indebite applicate sul conto corrente azionato dalla società attrice.
In particolare, il c.t.u., rispondendo ai quesiti posti dal
Tribunale, ha avuto quale riferimento i “ rapporti contestati con l'atto di citazione” e cioè il conto corrente;
alcune aperture di credito in conto corrente, rispettivamente del 26.9.2005;
4.12.2006; 27.10.2009; la riduzione di affidamento concessa il
15.7.2011; l'apertura del conto corrente anticipi n. 101568131 del 15.7.2011 e connessi estratti conto e “ scalari” ( cfr. le pagine 5 e 6 della c.t.u.) verificando anatocismo, usura,
commissioni di massimo scoperto ed accertando il saldo attivo di euro 18.910.92, invece di quello passivo risultante dall'estratto conto, pari ad euro – 20.239,33. 7 Il c.t.u. non ha fatto alcun riferimento al prestito chirografario concluso tra le parti il 7.11.2012.
Pertanto, il credito oggetto della condanna da parte del
Tribunale è stato unicamente quello accertato e dipendente dal conto corrente e dalle aperture di credito in esso regolate, quali azionati con la citazione.
Il residuo debito derivante dal finanziamento chirografario n.
4254042, stipulato il 7.11.2012. per euro 50.000, azionato con la domanda riconvenzionale, non è stato in alcun modo esaminato dal Tribunale: non in occasione dell'esame della domanda attrice, poiché, come su riassunto, il finanziamento chirografario non ha formato neppure oggetto dell'esame del c.t.u., il quale si è concluso con la verifica della somma a credito dell'attrice, esattamente corrispondente a quella oggetto della condanna contenuta in sentenza;
non in occasione della statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale;
tale rigetto è esposto quale mera conseguenza dell'accoglimento della domanda attrice e senza alcuna valutazione del finanziamento chirografario. Invece, se il
Tribunale l'avesse esaminato, avrebbe quantomeno dovuto concludere se la domanda riconvenzionale fosse stata o meno fondata, respingendola anche avuto riguardo al finanziamento,
8 oppure avrebbe dovuto accoglierla ed operare la compensazione con l'accertato credito di parte attrice.
Ciò esposto, deve osservarsi che il residuo debito derivante dal finanziamento è rimasto del tutto incontestato sin dal primo grado, poiché le difese delle parti attrici e chiamate in causa si sono appuntate pressoché esclusivamente sulle voci indebite applicate sul conto corrente.
Ne deriva che, in assenza di contestazioni sul titolo e sul residuo debito, il credito dell'odierna appellante nella misura richiesta di euro 19.240,94 è risultato provato.
Tutti gli appellati, nelle rispettive qualità di debitrice principale e di garanti, devono in solido essere condannati al pagamento della predetta somma in favore dell'appellante, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda.
La sentenza di primo grado deve pertanto riformarsi, sia per quanto attiene alla pronuncia di rigetto integrale della domanda riconvenzionale, che invece è parzialmente accolta;
sia per quanto attiene al “ rigetto” della chiamata in causa dei garanti, da interpretarsi quale rigetto della domanda nei loro confronti, viceversa accolta nel presente appello per quanto attiene al residuo debito derivante dal suddetto credito chirografario.
9 Alla luce dell'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attrice, nonché dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, le spese processuali del primo grado possono essere integralmente compensate tra le parti, restando a carico di ciascuna le spese di c.t.u.
Gli appellati devono invece condannarsi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, vittoriosa in appello.
Esse si liquidano come in dispositivo, d'ufficio in mancanza di nota.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
nonché dei sig.ri e : Controparte_2 CP_1
accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata: condanna in solido gli appellati al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 19.240,94 oltre interessi convenzionali dalla domanda;
compensa tra le parti le spese del primo grado di giudizio, disponendo che restino a loro rispettivo carico le spese di c.t.u.;
10 condanna in solido gli appellati al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellante, liquidate in euro 4.500 per onorari, oltre spese generali.
Roma, 22.4.2025.
Il Presidente Estensore
Gianna Maria Zannella
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