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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 5058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5058 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione V Civile- Specializzata in materia di impresa
Il giorno 15.12.2025 innanzi al GOP dott. Gabriele Leone viene chiamata la causa RG
15464/2024 promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Nonché contro
Controparte_2
Sono presenti l'Avvocato Rosalia Cusimano in sostituzione dell'Avvocato Maria Lavinia
Benigno per il ricorrente. E' presente il Procuratore dello Stato per il Persona_1 [...]
. La parte ricorrente conclude riportandosi alle note conclusive depositate in Controparte_2
data 05.10.2025 nonché alle note di trattazione scritta, depositate in data 12.10.2025, ed alle memorie 171 ter nr. 1 e nr 2 cpc. La parte ricorrente si oppone a tutti gli atti depositati dall'Avvocato Maggio per l' e si contesta la costituzione del CP_1 CP_1 [...]
poiché tardiva, e quindi si chiede l'inammissibilità della documentazione Controparte_2
avversa. Si insiste per la liquidazione dei compensi vista l'ammissione della parte al gratuito 1 patrocinio. Il Procuratore dello Stato contesta quando ex adverso esposto ed insiste per l'accoglimento di tutto quanto dedotto in comparsa e per l'ammissione della documentazione prodotta.
Il Gop
Dato atto di quanto sopra pone la causa in decisione.
Il Gop
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 15464/2024 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Piani 25 n. 6 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Lavinia Benigno, Cod.Fisc.
, C.F._1
Attore opponente
CONTRO
2 L' (P.IVA e C.F , con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_3 P.IVA_1
Grezar, 14, Cap. 00142, nella persona del sig. in qualità di Responsabile Atti Controparte_4
Introduttivi del Giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Maggio, CP_5
, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA), via Bognar n. 1/A, CodiceFiscale_2
Convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in
Palermo, Via Mariano Stabile, 182 è domiciliato per legge
Convenuta opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 15.12.2025
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249027207117000, il sig. agiva contro Parte_1 Controparte_1
e contro il . Controparte_2
La parte attrice rappresentava che veniva notificata, in data 20.11.2024, l'intimazione di pagamento nr. 29620249027207117000 con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 10989,46 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 2962023300601877667000 asseritamente notificata il
06.11.2023.
Il sig. dunque, motivava la propria opposizione deducendo la violazione del principio Parte_1 di uguaglianza formale, l'inidoneità del recupero crediti della PA mediante la concessionaria CP_6 la mancata notifica della cartella e l'antigiuridicità della intimazione di pagamento, proveniente da soggetto non abilitato e/o legittimato ex art 2 rd 639/1910
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -in via del tutto preliminare sospendere , sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, il provvedimento di intimazione di pagamento n. n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n 296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, 3 emessa quale ente impositore dal Tribunale di Palermo - - con cui Controparte_7 Controparte_8 ha inteso procedere esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a
[...] titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno 2019 per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesto Autorità Giudiziaria e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella di pagamento n 2962023300601877667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023 avente quale ente impositore Tribunale di Palermo Ufficio e relative a cassa depositi e prestiti- cassa ammende- Controparte_7 imposta di registro-spese processuali anno 2019 importo complessivo euro 10.989,46 perché illegittima;
2) accertare
e dichiarare che l'intimazione di pagamento n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n 296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, emessa quale ente impositore dal Tribunale di Palermo - - con cui Controparte_7 Controparte_8 ha inteso procedere esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno 2019 per la parte sopra specificata, che si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesta Autorità Giudiziaria e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente intimazione di pagamento n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n
296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, emessa quale ente impositore dal
Tribunale di Palermo – - con cui ha inteso procedere Controparte_7 Controparte_8 esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno è illegittimo, indebito ed infondato, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa, per cui nulla è dovuto alla convenuta e nessuna somma sarà esigibile per la causale dedotta;
-conseguentemente e, per l'effetto, porre nel nulla gli effetti dell'atto impugnato, con ogni conseguenziale statuizione;
-condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna dell'Erario dello Stato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, essendo stata la ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato .
L' si costituiva, in data 03.01.2025, rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'atto avverso.
In data 13.05.2025 si costituiva anche il che, contestando la domanda Controparte_2 attorea, così concludeva il proprio atto introduttivo Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione, giacché tardiva e priva dei requisiti fattuali e giuridici;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e accertare e dichiarare il diritto di credito del . Con vittoria Controparte_2 di spese, compensi e onorari di giudizio, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese anche ex art. 96 c.p.c.
4 A seguito dell'udienza del 28.01.2025 si rigettava l'istanza di sospensione.
Con provvedimento del 07.02.2025, si fissava udienza al 15.04.2025.
Cont Con provvedimento del 10.08.2025, la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10. 2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, poi differita al 01.12.2025 e quindi al 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
L'attuale giudizio si è instaurato a seguito dell'atto di citazione notificato il 14.12.2024 avverso l'atto di intimazione recante nr 29620249027207117000 notificato il 20.11.2024.
Orbene, appare da condividere il principio secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
(Cass. 10326/2014)
Ne consegue che i vizi formali del procedimento, essendo equiparati a vizi denunciabili ex art 617 cpc, dovevano essere oggetto di un'azione giudiziaria da incardinarsi entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stessa avvenuta in data 20.11.2024.
Poiché l'atto di citazione è stato notificato solo in data 14.12.2024 ne discende che debba ritenersi violato il termine previsto dall'art. 617 cpc e quindi solo le doglianze relative all'asserita nullità dell'intimazione, per non essere stata asseritamente proceduta dalla notifica della cartella di pagamento, e l'ipotizzata carenza di legittimazione dell possono essere Controparte_1
5 oggetto della presente statuizione visto che tali motivi vanno ad integrare un'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc.
Orbene, come indicato dal Tribunale nel provvedimento del 28.01.2025, l' ha documentato il CP_6 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta ai sensi degli art. 26 DPR
602/73 e 140 cpc ( Cfr. Allegati 3 e 4 della comparsa di costituzione infatti, la cartella è stata CP_6 notifica a mezzo messo notificatore comunale e sono state adempiute le formalità prescritte dall'art. 140 cpc;
è stato prodotto infatti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto nella Casa Comunale attestante che il destinatario, nuovamente assente al domicilio, venne avvisato.
Ne consegue che deve ritenersi provata l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento
29620230060187667000, visto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 DPR 602/1973 la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”
Inoltre appare infondata la doglianza relativa alla presunta carenza di legittimazione dell ad CP_6 avanzare la richiesta di pagamento poiché, per l'art. 1 comma 2 DL 193/2016 convertito in legge
225/2016, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto, dal 1 luglio 2017, proprio dall'ente pubblico economico denominato , sottoposto Controparte_1 all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo
II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr 602.
Pertanto, entrambi i motivi di opposizione, valutabili ex art 615 cpc, devono ritenersi infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000
(in considerazione del petitum) e così specificate: euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa, da corrispondersi in favore dell' e del . Controparte_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249027207117000
6 3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
4. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_2
Palermo lì 15.12.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
7
Sezione V Civile- Specializzata in materia di impresa
Il giorno 15.12.2025 innanzi al GOP dott. Gabriele Leone viene chiamata la causa RG
15464/2024 promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Nonché contro
Controparte_2
Sono presenti l'Avvocato Rosalia Cusimano in sostituzione dell'Avvocato Maria Lavinia
Benigno per il ricorrente. E' presente il Procuratore dello Stato per il Persona_1 [...]
. La parte ricorrente conclude riportandosi alle note conclusive depositate in Controparte_2
data 05.10.2025 nonché alle note di trattazione scritta, depositate in data 12.10.2025, ed alle memorie 171 ter nr. 1 e nr 2 cpc. La parte ricorrente si oppone a tutti gli atti depositati dall'Avvocato Maggio per l' e si contesta la costituzione del CP_1 CP_1 [...]
poiché tardiva, e quindi si chiede l'inammissibilità della documentazione Controparte_2
avversa. Si insiste per la liquidazione dei compensi vista l'ammissione della parte al gratuito 1 patrocinio. Il Procuratore dello Stato contesta quando ex adverso esposto ed insiste per l'accoglimento di tutto quanto dedotto in comparsa e per l'ammissione della documentazione prodotta.
Il Gop
Dato atto di quanto sopra pone la causa in decisione.
Il Gop
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di Pace, dott. Gabriele Leone della Sezione V Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo nr. 15464/2024 RGAC pendente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Piani 25 n. 6 rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Lavinia Benigno, Cod.Fisc.
, C.F._1
Attore opponente
CONTRO
2 L' (P.IVA e C.F , con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_3 P.IVA_1
Grezar, 14, Cap. 00142, nella persona del sig. in qualità di Responsabile Atti Controparte_4
Introduttivi del Giudizio rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Rosaria Maggio, CP_5
, presso il cui studio elett.te domicilia in Pozzuoli (NA), via Bognar n. 1/A, CodiceFiscale_2
Convenuta-opposta
NONCHE' CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, (C.F.: ), Controparte_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici in
Palermo, Via Mariano Stabile, 182 è domiciliato per legge
Convenuta opposta
CONCLUSIONI: le parti costituite concludevano all'udienza del 15.12.2025
FATTO
Con atto di citazione in opposizione ex art 615 cpc all'intimazione di pagamento nr.
29620249027207117000, il sig. agiva contro Parte_1 Controparte_1
e contro il . Controparte_2
La parte attrice rappresentava che veniva notificata, in data 20.11.2024, l'intimazione di pagamento nr. 29620249027207117000 con la quale era richiesto il pagamento della somma di euro 10989,46 di cui alla sottesa cartella di pagamento nr. 2962023300601877667000 asseritamente notificata il
06.11.2023.
Il sig. dunque, motivava la propria opposizione deducendo la violazione del principio Parte_1 di uguaglianza formale, l'inidoneità del recupero crediti della PA mediante la concessionaria CP_6 la mancata notifica della cartella e l'antigiuridicità della intimazione di pagamento, proveniente da soggetto non abilitato e/o legittimato ex art 2 rd 639/1910
Pertanto, la parte attrice chiedeva al Tribunale adito: Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: -in via del tutto preliminare sospendere , sussistendo il fumus boni iuris e il periculum in mora, il provvedimento di intimazione di pagamento n. n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n 296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, 3 emessa quale ente impositore dal Tribunale di Palermo - - con cui Controparte_7 Controparte_8 ha inteso procedere esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a
[...] titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno 2019 per la parte resistente sopra specificata, che si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesto Autorità Giudiziaria e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente cartella di pagamento n 2962023300601877667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023 avente quale ente impositore Tribunale di Palermo Ufficio e relative a cassa depositi e prestiti- cassa ammende- Controparte_7 imposta di registro-spese processuali anno 2019 importo complessivo euro 10.989,46 perché illegittima;
2) accertare
e dichiarare che l'intimazione di pagamento n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n 296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, emessa quale ente impositore dal Tribunale di Palermo - - con cui Controparte_7 Controparte_8 ha inteso procedere esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno 2019 per la parte sopra specificata, che si impugna e contesta limitatamente alle somme di competenza di codesta Autorità Giudiziaria e pertanto, in riferimento ai crediti riportati dalla seguente intimazione di pagamento n.29620249027207117000 notificata in data 20/11/2024 relativa alla cartella di pagamento n
296 20230060187667000 asseritamente notificata in data 06/11/2023, emessa quale ente impositore dal
Tribunale di Palermo – - con cui ha inteso procedere Controparte_7 Controparte_8 esecutivamente nei confronti dell'attore per il recupero di complessivi € 10.989,46, a titolo di cassa depositi e prestiti- cassa ammende- imposta di registro- atti giudiziari Regione Sicilia e spese processuali tutte relative all'anno è illegittimo, indebito ed infondato, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa, per cui nulla è dovuto alla convenuta e nessuna somma sarà esigibile per la causale dedotta;
-conseguentemente e, per l'effetto, porre nel nulla gli effetti dell'atto impugnato, con ogni conseguenziale statuizione;
-condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge. Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con condanna dell'Erario dello Stato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, essendo stata la ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato .
L' si costituiva, in data 03.01.2025, rilevando l'infondatezza Controparte_1 dell'atto avverso.
In data 13.05.2025 si costituiva anche il che, contestando la domanda Controparte_2 attorea, così concludeva il proprio atto introduttivo Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis:- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'odierna opposizione, giacché tardiva e priva dei requisiti fattuali e giuridici;
- in via ulteriormente subordinata, nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto e accertare e dichiarare il diritto di credito del . Con vittoria Controparte_2 di spese, compensi e onorari di giudizio, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese anche ex art. 96 c.p.c.
4 A seguito dell'udienza del 28.01.2025 si rigettava l'istanza di sospensione.
Con provvedimento del 07.02.2025, si fissava udienza al 15.04.2025.
Cont Con provvedimento del 10.08.2025, la causa era assegnata allo scrivente che, in data
20.08.2025, fissava l'udienza al 20.10. 2025 per discussione e decisione ex art 281 sexies cpc, poi differita al 01.12.2025 e quindi al 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione, appare opportuno specificare l'oggetto della presente pronuncia.
L'attuale giudizio si è instaurato a seguito dell'atto di citazione notificato il 14.12.2024 avverso l'atto di intimazione recante nr 29620249027207117000 notificato il 20.11.2024.
Orbene, appare da condividere il principio secondo cui “ alla stregua del criterio generale di distinzione tra opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, valido anche quando venga opposta dinanzi al giudice ordinario una cartella di pagamento emessa dall'Agente per la riscossione per pretese diverse da quelle tributarie
(riservate, queste ultime, alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie), si avrà opposizione agli atti esecutivi quando si farà valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto (la cartella di pagamento) allo scopo di ottenere
l'annullamento dell'atto successivo (le intimazioni di pagamento), poiché si tratterà di vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.; si avrà opposizione all'esecuzione quando la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella esattoriale (che cumula in sé, nel procedimento di riscossione coattiva, le funzioni, che nel procedimento esecutivo ordinario, sono riservate alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
(Cass. 10326/2014)
Ne consegue che i vizi formali del procedimento, essendo equiparati a vizi denunciabili ex art 617 cpc, dovevano essere oggetto di un'azione giudiziaria da incardinarsi entro 20 giorni dalla notifica dell'atto di intimazione stessa avvenuta in data 20.11.2024.
Poiché l'atto di citazione è stato notificato solo in data 14.12.2024 ne discende che debba ritenersi violato il termine previsto dall'art. 617 cpc e quindi solo le doglianze relative all'asserita nullità dell'intimazione, per non essere stata asseritamente proceduta dalla notifica della cartella di pagamento, e l'ipotizzata carenza di legittimazione dell possono essere Controparte_1
5 oggetto della presente statuizione visto che tali motivi vanno ad integrare un'opposizione ai sensi dell'art. 615 cpc.
Orbene, come indicato dal Tribunale nel provvedimento del 28.01.2025, l' ha documentato il CP_6 perfezionamento della notifica della cartella di pagamento presupposta ai sensi degli art. 26 DPR
602/73 e 140 cpc ( Cfr. Allegati 3 e 4 della comparsa di costituzione infatti, la cartella è stata CP_6 notifica a mezzo messo notificatore comunale e sono state adempiute le formalità prescritte dall'art. 140 cpc;
è stato prodotto infatti anche l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito dell'atto nella Casa Comunale attestante che il destinatario, nuovamente assente al domicilio, venne avvisato.
Ne consegue che deve ritenersi provata l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento
29620230060187667000, visto che, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 DPR 602/1973 la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale”
Inoltre appare infondata la doglianza relativa alla presunta carenza di legittimazione dell ad CP_6 avanzare la richiesta di pagamento poiché, per l'art. 1 comma 2 DL 193/2016 convertito in legge
225/2016, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto, dal 1 luglio 2017, proprio dall'ente pubblico economico denominato , sottoposto Controparte_1 all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha assunto la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo
II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nr 602.
Pertanto, entrambi i motivi di opposizione, valutabili ex art 615 cpc, devono ritenersi infondati.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in euro 3397,00 e determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5201 ed euro 26000
(in considerazione del petitum) e così specificate: euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa, da corrispondersi in favore dell' e del . Controparte_1 Controparte_2
PQM
Il Tribunale, ogni altra istanza e definitivamente pronunciando
1. Rigetta l'opposizione proposta dal sig. Parte_1
2. Conferma l'intimazione di pagamento nr. 29620249027207117000
6 3. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore dell Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_1
4. Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 [...]
liquidandole in euro 3397,00 oltre accessori di legge. Controparte_2
Palermo lì 15.12.2025
Il G.O.P dott. Gabriele Leone
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