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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1001/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. Ponte e D. Ponte)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Toffoletto, G. De Fazio, V.
Moriggi)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla condannare al pagamento CP_1 della somma di € 17.324,48, oltre ad interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale presa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dall'1.4.2001 al 31.12.2021 come autista ed inquadramento al livello 3S CCNL Autotrasporti, deduceva che con accordo collettivo aziendale del 18.7.2011 era stato previsto per un periodo di 18 mesi (quindi sino al
31.12.2012) la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti (personale viaggiante inquadrato nel livello 3S CCNL).
Il nel riferire che dall'1.1.2023 tale accordo non era Pt_1 stato rinnovato, chiariva di aver continuato a prestare lavoro straordinario, rispetto al quale rivendicava quindi il relativo pagamento con la maggiorazione del 30% (per le ore indicate in busta paga).
Il ricorrente formulava analoga richiesta rispetto all'indennità di trasferta, anch'essa corrisposta in maniera forfettizzata, e ne rivendicava il pagamento in base alla previsione di cui all'art. 62 CCNL. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La convenuta, nel richiamare l'accordo sindacale di forfettizzazione dello straordinario e della trasferta stipulato nel 2011, evidenziava come il sistema fosse rimasto invariato in tutti i successivi rinnovi dell'accordo.
La convenuta chiariva, in particolare, come l'accordo fosse stato rinnovato alla scadenza, quindi nel 2013, con efficacia siano al 2015.
Successivamente, l'efficacia dell'accordo del 2013 era stata tacitamente prorogata, posto che la società, in accordo con i rappresentanti sindacali aziendali, aveva continuato ad applicare la relativa disciplina.
La resistente riferiva, infine, che l'ultrattività dell'accordo del 2013 era proseguita sino al 2023, quanto era stato stipulato un nuovo accordo sindacale, rinnovato nel 2024
e tuttora vigente, sempre volto a regolare l'orario di lavoro dei dipendenti e recante una disciplina aggiornata del meccanismo di forfettizzazione. Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dall'1.4.2001 al 31.12.2021 come autista ed inquadramento al livello 3S CCNL
Autotrasporti. Con accordo collettivo aziendale del 18.7.2011 è stata prevista per un periodo di 18 mesi (dall'1.7.2011 al 31.12.2012) la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Con accordo collettivo aziendale dell'11.12.2013, avente durata di 24 mesi dall'1.1.2014 al 31.12.2015, è stata confermata la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL (v. doc. 2 fasc. resistente).
Il 20.1.2023 è stato sottoscritto un ulteriore accordo aziendale confermativo del sistema di forfettizzazione di straordinario e trasferta (v. doc. 3 fasc. resistente).
Nelle premesse di tale accordo le parti sociali hanno espressamente indicato: “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestone dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” (v. doc. 3 fasc. resistente).
Questo accordo avrebbe avuto durata dall'1.1.2023 al 31.12.2024 ed è stato poi rinnovato il 2.1.2024 sino al 31.12.2026 (v. doc. 4 fasc. resistente).
E' quindi pacifico che dall'1.7.2011 al 31.12.2012 la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL è stata prevista dall'accordo collettivo aziendale del 18.7.2011.
Analogamente è espressamente avvenuto per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2015, per effetto dell'accordo collettivo aziendale dell'11.12.2023.
Infine, è decisivo l'accordo aziendale del 20.1.2023, confermativo per il futuro del sistema di forfettizzazione di straordinario e trasferta e ricognitivo, per il pregresso, dell'assetto concordato dalle parti sociali.
Infatti, come già evidenziato, nelle premesse dell'accordo del
20.1.2023 (anch'esso ignorato da parte ricorrente) si legge espressamente: “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestone dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” (v. doc.
3 fasc. resistente).
Tale accordo è stato rinnovato il 2.1.2024 sino al 31.12.2026, per cui l'unico periodo rispetto al quale non sussiste un accordo collettivo aziendale stipulato in forma scritta è quello dall'1.1.2013 al 31.12.2013.
Tuttavia, esaminando le buste paga in atti si evince come in tale arco temporale siano state applicate le condizioni di forfettizzazione di straordinario e trasferta previste dall'accordo collettivo aziendale del 2011 (v. buste paga in atti).
E' allora opportuno richiamare i principi ricordati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 8378/18 laddove è stato affermato che “per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi di lavoro, una volta venuto meno l'ordinamento corporativo e, con esso, l'art. 2072 cod. civ., inizialmente
Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e Cass. n. 823/93 affermarono la necessità della forma scritta ad substantiam, desunta vuoi dal rispetto del principio dell'affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli artt. 2113 e 2077 cod. civ., l'art. 3 legge n.
741 del 1959 o l'art. 425 cod. proc. civ., che implicitamente presuppongono una forma scritta. Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87 nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della necessità della forma scritta per il mandato conferito dai lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la sospensione del rapporto: tale sentenza ritenne valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, in quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo aziendale (Cass. n. 8083/87). Ancora per la non configurabilità d'una forma scritta ad substantiam si pronunciò Cass. n. 4030/93. Si giunse, infine, alla sentenza
n. 3318/95, con cui le S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto. In senso conforme si pronunciò
Cass. n. 11111/97. Non si ravvisano ragioni idonee a mutare quest'ultimo indirizzo interpretativo, a tal fine non bastando le pur evidenti esigenze funzionalistiche che consigliano
l'adozione d'un testo scritto, ma che di per sé non possono imporlo in difetto d'una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall'autonomia privata. Per questa ragione non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 cod. civ., l'art. 3 legge
n. 741 del 1959, l'art. 425 cod. proc. civ. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi. In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione. Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325 n. 4 cod. civ.
(fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti etc.). Ne discende che è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione. È pur vero che in alcune ipotesi questa Corte ha statuito la necessità della forma scritta anche in assenza di espressa disposizione normativa, ma ciò è avvenuto in base ad un'interpretazione estensiva e non analogica di norme che imponevano la redazione per iscritto di atti connessi, come avvenuto – ad esempio – per il contratto che risolva un preliminare comportante l'obbligo di trasferire la proprietà o diritti reali su immobili (v. Cass. n. 13290/15 fino a risalire, indietro nel tempo, a Cass. S.U. n. 8878/90)” (così, in motivazione, Cass. civ. 8379/18, nonchè Cass. civ. n. 5601/2018
e n. 2601/2018).
Deve quindi ritenersi che nell'anno 2013 le parti abbiano di fatto tacitamente prorogato l'efficacia dell'accordo del 2011, come si evince dalle buste paga in atti.
Del resto, la proroga di un contratto altro non è che uno slittamento della data di efficacia del medesimo, mantenendone immutate le condizioni, come appunto è avvenuto in questo caso.
Con l'accordo collettivo aziendale del 2013 le parti sociali, nel confermare la forfettizzazione di straordinario e trasferta, hanno rivisto gli importi spettanti a tale titolo e così è avvenuto con gli accordi collettivi aziendali successivi, in cui è stato ribadito che il sistema di forfettizzazione era vigente anche dal 2013 (v. contratti in atti).
Infine, per quanto riguarda l'accordo dell'11.12.2013 va considerato che la pretesa inefficacia del medesimo è stata dedotta da parte ricorrente solo con le note difensive del
5.12.2025.
Tuttavia, si tratta di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che pertanto avrebbe dovuto essere puntualmente proposta nella prima difesa utile, ovvero alla prima udienza di comparizione, dopo la costituzione in giudizio della resistente, anche al fine di consentire a quest'ultima di prendere posizione sul punto (v. cass. civ. 14618/10; cass. civ. 2313/16; cass. civ. ord. 19753/25).
Inoltre, la disposizione del contratto collettivo invocata da parte ricorrente nella parte in cui stabilisce che “gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali”, sta a significare che questi accordi, già pienamente validi ed efficaci tra le parti che li hanno sottoscritti, per essere efficaci anche agli effetti previdenziali devono essere depositati presso le Direzioni del Lavoro e gli Istituti previdenziali.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, le domande del ricorrente non possono essere accolte.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, anche in considerazione del rifiuto di una congrua proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1001/25 R.G.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al N. 1001/25 R.G. e promossa da
Parte_1
(Avv.ti V. Ponte e D. Ponte)
CONTRO
CP_1
(Avv.ti R. De Luca Tamajo, F. Toffoletto, G. De Fazio, V.
Moriggi)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art. 127 ter c.p.c., viste le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, la per sentirla condannare al pagamento CP_1 della somma di € 17.324,48, oltre ad interessi e rivalutazione.
A fondamento di tale presa il ricorrente, premesso di aver lavorato per la convenuta dall'1.4.2001 al 31.12.2021 come autista ed inquadramento al livello 3S CCNL Autotrasporti, deduceva che con accordo collettivo aziendale del 18.7.2011 era stato previsto per un periodo di 18 mesi (quindi sino al
31.12.2012) la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti (personale viaggiante inquadrato nel livello 3S CCNL).
Il nel riferire che dall'1.1.2023 tale accordo non era Pt_1 stato rinnovato, chiariva di aver continuato a prestare lavoro straordinario, rispetto al quale rivendicava quindi il relativo pagamento con la maggiorazione del 30% (per le ore indicate in busta paga).
Il ricorrente formulava analoga richiesta rispetto all'indennità di trasferta, anch'essa corrisposta in maniera forfettizzata, e ne rivendicava il pagamento in base alla previsione di cui all'art. 62 CCNL. Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio la CP_1 resistendo alla domanda di cui chiedeva il rigetto. La convenuta, nel richiamare l'accordo sindacale di forfettizzazione dello straordinario e della trasferta stipulato nel 2011, evidenziava come il sistema fosse rimasto invariato in tutti i successivi rinnovi dell'accordo.
La convenuta chiariva, in particolare, come l'accordo fosse stato rinnovato alla scadenza, quindi nel 2013, con efficacia siano al 2015.
Successivamente, l'efficacia dell'accordo del 2013 era stata tacitamente prorogata, posto che la società, in accordo con i rappresentanti sindacali aziendali, aveva continuato ad applicare la relativa disciplina.
La resistente riferiva, infine, che l'ultrattività dell'accordo del 2013 era proseguita sino al 2023, quanto era stato stipulato un nuovo accordo sindacale, rinnovato nel 2024
e tuttora vigente, sempre volto a regolare l'orario di lavoro dei dipendenti e recante una disciplina aggiornata del meccanismo di forfettizzazione. Concludeva per il rigetto della domanda.
La causa, dopo essere stata istruita con la produzione di documenti, viene decisa all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
Il ricorrente è stato dipendente della convenuta dall'1.4.2001 al 31.12.2021 come autista ed inquadramento al livello 3S CCNL
Autotrasporti. Con accordo collettivo aziendale del 18.7.2011 è stata prevista per un periodo di 18 mesi (dall'1.7.2011 al 31.12.2012) la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL (v. doc. 2 fasc. ricorrente).
Con accordo collettivo aziendale dell'11.12.2013, avente durata di 24 mesi dall'1.1.2014 al 31.12.2015, è stata confermata la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL (v. doc. 2 fasc. resistente).
Il 20.1.2023 è stato sottoscritto un ulteriore accordo aziendale confermativo del sistema di forfettizzazione di straordinario e trasferta (v. doc. 3 fasc. resistente).
Nelle premesse di tale accordo le parti sociali hanno espressamente indicato: “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestone dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” (v. doc. 3 fasc. resistente).
Questo accordo avrebbe avuto durata dall'1.1.2023 al 31.12.2024 ed è stato poi rinnovato il 2.1.2024 sino al 31.12.2026 (v. doc. 4 fasc. resistente).
E' quindi pacifico che dall'1.7.2011 al 31.12.2012 la forfettizzazione dello straordinario e della trasferta per gli autisti inquadrati nel livello 3S CCNL è stata prevista dall'accordo collettivo aziendale del 18.7.2011.
Analogamente è espressamente avvenuto per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2015, per effetto dell'accordo collettivo aziendale dell'11.12.2023.
Infine, è decisivo l'accordo aziendale del 20.1.2023, confermativo per il futuro del sistema di forfettizzazione di straordinario e trasferta e ricognitivo, per il pregresso, dell'assetto concordato dalle parti sociali.
Infatti, come già evidenziato, nelle premesse dell'accordo del
20.1.2023 (anch'esso ignorato da parte ricorrente) si legge espressamente: “a decorrere dal 11 dicembre 2013 è in essere un accordo aziendale di secondo livello per la complessiva gestone dell'orario di lavoro di tutti i lavoratori” (v. doc.
3 fasc. resistente).
Tale accordo è stato rinnovato il 2.1.2024 sino al 31.12.2026, per cui l'unico periodo rispetto al quale non sussiste un accordo collettivo aziendale stipulato in forma scritta è quello dall'1.1.2013 al 31.12.2013.
Tuttavia, esaminando le buste paga in atti si evince come in tale arco temporale siano state applicate le condizioni di forfettizzazione di straordinario e trasferta previste dall'accordo collettivo aziendale del 2011 (v. buste paga in atti).
E' allora opportuno richiamare i principi ricordati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 8378/18 laddove è stato affermato che “per quanto concerne gli accordi o contratti collettivi di lavoro, una volta venuto meno l'ordinamento corporativo e, con esso, l'art. 2072 cod. civ., inizialmente
Cass. n. 5119/87, Cass. n. 5034/89 e Cass. n. 823/93 affermarono la necessità della forma scritta ad substantiam, desunta vuoi dal rispetto del principio dell'affidamento vuoi da norme come, ad esempio, gli artt. 2113 e 2077 cod. civ., l'art. 3 legge n.
741 del 1959 o l'art. 425 cod. proc. civ., che implicitamente presuppongono una forma scritta. Difforme statuizione fu adottata da Cass. n. 8083/87 nel risolvere il diverso, ma connesso, problema della necessità della forma scritta per il mandato conferito dai lavoratori ai rappresentanti sindacali, relativo alla conclusione di un accordo aziendale avente ad oggetto la sospensione del rapporto: tale sentenza ritenne valido il mandato, conferito con comportamenti concludenti, in quanto non era prevista la forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo aziendale (Cass. n. 8083/87). Ancora per la non configurabilità d'una forma scritta ad substantiam si pronunciò Cass. n. 4030/93. Si giunse, infine, alla sentenza
n. 3318/95, con cui le S.U. di questa S.C. statuirono che, in mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto. In senso conforme si pronunciò
Cass. n. 11111/97. Non si ravvisano ragioni idonee a mutare quest'ultimo indirizzo interpretativo, a tal fine non bastando le pur evidenti esigenze funzionalistiche che consigliano
l'adozione d'un testo scritto, ma che di per sé non possono imporlo in difetto d'una sanzione a pena di nullità prevista dalla legge o dall'autonomia privata. Per questa ragione non vale invocare gli artt. 2077 o 2113 cod. civ., l'art. 3 legge
n. 741 del 1959, l'art. 425 cod. proc. civ. od altre analoghe disposizioni in cui il testo scritto – non sancito a pena di nullità – è implicitamente presupposto a fini meramente ricognitivi. In altre parole, va mantenuto saldo il consolidato principio dottrinario e giurisprudenziale in virtù del quale le norme secondo cui determinati contratti o atti devono essere posti in essere con una forma particolare sono di stretta interpretazione. Ciò sia detto in ossequio al principio di libertà delle forme che deriva dall'art. 1325 n. 4 cod. civ.
(fermo restando che qualsiasi atto, per esistere nel mondo giuridico, deve pur sempre manifestarsi all'esterno ed assumere, quindi, una qualche forma, sia essa verbale, scritta, per fatti concludenti etc.). Ne discende che è corretto parlare comunemente di forma libera, come regola, di forma vincolata, come eccezione. È pur vero che in alcune ipotesi questa Corte ha statuito la necessità della forma scritta anche in assenza di espressa disposizione normativa, ma ciò è avvenuto in base ad un'interpretazione estensiva e non analogica di norme che imponevano la redazione per iscritto di atti connessi, come avvenuto – ad esempio – per il contratto che risolva un preliminare comportante l'obbligo di trasferire la proprietà o diritti reali su immobili (v. Cass. n. 13290/15 fino a risalire, indietro nel tempo, a Cass. S.U. n. 8878/90)” (così, in motivazione, Cass. civ. 8379/18, nonchè Cass. civ. n. 5601/2018
e n. 2601/2018).
Deve quindi ritenersi che nell'anno 2013 le parti abbiano di fatto tacitamente prorogato l'efficacia dell'accordo del 2011, come si evince dalle buste paga in atti.
Del resto, la proroga di un contratto altro non è che uno slittamento della data di efficacia del medesimo, mantenendone immutate le condizioni, come appunto è avvenuto in questo caso.
Con l'accordo collettivo aziendale del 2013 le parti sociali, nel confermare la forfettizzazione di straordinario e trasferta, hanno rivisto gli importi spettanti a tale titolo e così è avvenuto con gli accordi collettivi aziendali successivi, in cui è stato ribadito che il sistema di forfettizzazione era vigente anche dal 2013 (v. contratti in atti).
Infine, per quanto riguarda l'accordo dell'11.12.2013 va considerato che la pretesa inefficacia del medesimo è stata dedotta da parte ricorrente solo con le note difensive del
5.12.2025.
Tuttavia, si tratta di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, che pertanto avrebbe dovuto essere puntualmente proposta nella prima difesa utile, ovvero alla prima udienza di comparizione, dopo la costituzione in giudizio della resistente, anche al fine di consentire a quest'ultima di prendere posizione sul punto (v. cass. civ. 14618/10; cass. civ. 2313/16; cass. civ. ord. 19753/25).
Inoltre, la disposizione del contratto collettivo invocata da parte ricorrente nella parte in cui stabilisce che “gli accordi aziendali e territoriali saranno depositati presso le Direzioni del Lavoro e quelle degli Istituti previdenziali, territorialmente competenti, a norma dell'art. 3, D.L. 318/96, convertito nella legge 29.07.1996, n. 402, affinché abbiano piena efficacia anche agli effetti previdenziali”, sta a significare che questi accordi, già pienamente validi ed efficaci tra le parti che li hanno sottoscritti, per essere efficaci anche agli effetti previdenziali devono essere depositati presso le Direzioni del Lavoro e gli Istituti previdenziali.
In definitiva, per tutte le ragioni esposte, le domande del ricorrente non possono essere accolte.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, anche in considerazione del rifiuto di una congrua proposta conciliativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1001/25 R.G.
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa come per legge.
Bergamo, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini