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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/09/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3808/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Antonia Mussa Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3808/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promosso dal ricorrente nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Villarbasse (TO), via Matteotti n 13/A, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Gianni Gallo e Maria Celli presso i quali è elettivamente domiciliato in Rivoli, Piazza Principe Eugenio n 8, per delega in atti;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...] alla frazione Spineto n. 6/4; C.F._2
convenuta contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
Precisate dalla parte ricorrente le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Ivrea
NEL MERITO
pagina 1 di 5 Disattesa ogni avversa eccezione e domanda, disponga la revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. ed a favore della signora . Parte_1 CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non ritenga revocare l'assegno divorzile, disponga la riduzione dello stesso di almeno due terzi.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Ordinare alla signora di depositare in giudizio gli estratti conto bancari e/o postali CP_1 degli ultimi tre anni.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.12.2023, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che fossero modificate le condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Torino n. 6526/98 pubblicata il 24/11/1998, come da ultimo modificata dal decreto del Tribunale di
Torino depositato il 10/07/2014.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo
(effettuata il 20.02.2024 a mani proprie).
Con decreto 17.05.2002 il Tribunale di Torino, in seguito a ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla signora così come stabilite in data 12.10.1998, riduceva il CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore a € 500,00 ed introduceva un assegno Per_1 divorzile a favore della signora pari ad € 250,00. Con decreto del 03.02.2010, in seguito a CP_1
ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dal sig. il Tribunale di Parte_1
Torino confermava le statuizioni precedenti in ordine al mantenimento e all'assegno divorzile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla signora disponeva che il sig CP_1
partecipasse in misura pari al 50% alle spese extra (doc. 4). Infine, con decreto del Parte_1
10.07.2014 (doc. 5) il Tribunale di Torino in parziale modifica delle condizioni di divorzio revocava sia l'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa, che il contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ed autosufficiente, nel contempo confermando e rivalutando l'assegno divorzile nella somma di € 308,80 (e quindi compensando le spese di giudizio).
Il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno divorzile a favore della signora CP_1
adducendo il miglioramento delle condizioni economiche della stessa, a fronte del peggioramento delle proprie, poiché a partire dal 04.09.2012 gli era stato ridotto lo stipendio da € 2.600,00 circa ad
€ 2.000,00 a seguito di un patto di demansionamento per grave crisi aziendale (doc. 26), sino al pagina 2 di 5 licenziamento avvenuto ad ottobre 2019 (doc. 6). Parte ricorrente ha asserito che la signora CP_1
percepisse una pensione di circa 1.190,00 euro mensili dal mese di febbraio 2023, continuando a godere in via esclusiva dell'immobile, nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del 10.07.2014, e che in data 29.11.2022 ha venduto al fratello la propria quota di comproprietà di un immobile ricevuto in eredità dal padre, per il prezzo di € 26.250,00 (vedasi atto di cessione, doc. 21). Nel maggio 2022 l'agenzia immobiliare Tecnocasa di Castellamonte sottoponeva alle parti una proposta di acquisto per il prezzo di € 205.000, relativamente all'immobile in comproprietà degli stessi, per cui veniva stipulato un preliminare di vendita. Il sig. sosteneva quindi € 7.500,00 per spese di provvigione dell'agenzia immobiliare Studio Parte_1
Castellamonte (doc 12), € 8.303,00 per compenso del geom. (doc. 11), € 636,00 Persona_2 per sanzioni al Comune di Castellamonte (doc. 13), € 80 per spese di accesso agli atti (doc. 14) ed €
84 per l'APE (doc. 15). Ciononostante, la signora si rifiutava di stipulare l'atto di CP_1
compravendita, con consequenziale citazione della stessa e del sig. avanti il Tribunale di Parte_1
Ivrea per inadempimento del preliminare di vendita dell'immobile in comproprietà da parte dell'acquirente, e relativa condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 31.190,18 (doc. 27).
All'udienza del giorno 9 ottobre 2024 il ricorrente ha dichiarato: “confermo tutto quanto ho scritto negli atti ed è stato sopra riportato e preciso solo che l'APE sociale che avevo dichiarato per €
1.400,00 circa mi è stata ridotta circa da giugno 2024 ad € 1.351,00 circa.”
Nel merito, la domanda attorea di modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'assegno divorzile versato dal ricorrente alla convenuta di € 308,80, è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Occorre premettere che l'oggetto del presente procedimento è l'accertamento di eventuali modifiche, di una certa rilevanza, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti rispetto all'epoca dell'ultima modifica delle condizioni di divorzio avvenute con decreto del Tribunale di
Torino del 10.07.2014 in cui si revocava sia l'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa, che il contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ed autosufficiente, confermando e rivalutando l'assegno divorzile nella somma di € 308,80 (cfr. doc. 5). E' dunque a tale ultima regolamentazione del complessivo assetto economico-patrimoniale delle parti che occorre far riferimento per valutare se si siano verificati mutamenti significativi della situazione come allegati dal ricorrente. Nel citato decreto, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla madre nonché il contributo al mantenimento della figlia per essere la stessa divenuta economicamente autosufficiente, è stato confermato l'assegno divorzile in favore della moglie per l'importo di € 250,00 rivalutate ad € 308,00, sulla base delle seguenti valutazioni:
pagina 3 di 5 - il documentato decremento del reddito del marito passato da € 2.630,00 per 13 mensilità, da settembre 2012 ad € 2.070,00 e quindi € 1.965,00 circa;
il marito continuava a vivere nella casa di proprietà della nuova moglie ed aveva ricevuto quota ereditaria della madre composta di valori immobiliari e mobiliari;
- la moglie, invalida civile al 67%, negava di svolgere lavoretti in nero e comunque non era emerso quale potesse esserne l'introito; in ogni caso, nonostante la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, si presumeva che la stessa avrebbe continuato a vivere ivi, non essendo risultata in grado da sola di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nella presente sede, dall'istruttoria esperita è emerso che, rispetto alla situazione economico- patrimoniale delle parti accertata all'epoca, la condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente
è sicuramente migliorata. In particolare, è risultato provato che la signora dal 01.03.2023 CP_1 percepisce due pensioni, pari rispettivamente a € 774,78 e € 29,02, come da comunicazione depositata in giudizio dall' (il 28/02/2025) a seguito dell'ordinanza del 13.02.2025. La CP_2
convenuta inoltre ha venduto al fratello la propria quota di comproprietà su un immobile ricevuto in eredità dal padre per il prezzo di € 26.250,00 (doc.21).
Il ricorrente ha allegato le certificazioni uniche (doc.7): per l'anno 2020 €841,51; per l'anno 2021
€14.032,67; per l'anno 2022 € 9.602,16. Ha allegato i cedolini APE (doc.20): per il mese di giugno
€5.901,20 con gli arretrati da febbraio;
per il mese di luglio € 1.401,20; per il mese di agosto €
1.401,20; per il mese di settembre € 1.401,20; per il mese di ottobre € 1.401,20. Nelle sue conclusioni ha allegato di avere percepito APE fino a dicembre 2024 per € 1.400,00 circa ma di percepire da gennaio 2025 la maggior somma mensile a titolo di rateo pensionistico di € 2.100,00.
Inoltre, la signora ha sempre abitato -e abita tutt'ora- in via esclusiva la villa di CP_1
Castellamonte, godendo di tutti gli arredi, anche dopo il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del 10.07.2014, nel quale tuttavia tale circostanza era stata prevista come probabile.
Tanto premesso, si deve ritenere che alla luce della situazione economica della sicuramente CP_1
migliorata per le ragioni sopra evidenziate, a fronte di una condizione reddituale del marito che all'attualità si è comunque attestata su un reddito da pensione di € 2.100,00 non deteriore rispetto a quello di € 1.950,00 emerso nel 2014, va disposta la riduzione del contributo al mantenimento della convenuta fino ad € 50,00, a partire al mese successivo alla presente pronuncia.
II. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione. Sicuramente non incidente la situazione relativa alla casa in comproprietà per la quale, come evidenziato dallo stesso ricorrente, pende altro distinto procedimento in fase di definizione.
pagina 4 di 5 III. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della circostanza che non è stata interamente accolta la domanda del ricorrente e della non opposizione della convenuta rimasta contumace, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza n.6526/98 del Tribunale di Torino come da ultimo modificata dal decreto del Tribunale di
Torino del 10/07/2014, decreto di modifica delle condizioni di divorzio tra Parte_1
e così provvede:
[...] CP_1
1) riduce a carico di ad € 50,00 mensili l'assegno divorzile in favore di Parte_1
annualmente rivalutabile ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ivrea in data, 17 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Antonia Mussa Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice rel./est. dott.ssa Federica Lorenzatti Giudice
Sentito il relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3808/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
Civili, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio promosso dal ricorrente nato a [...] il [...], (C.F. ), residente in Parte_1 C.F._1
Villarbasse (TO), via Matteotti n 13/A, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Gianni Gallo e Maria Celli presso i quali è elettivamente domiciliato in Rivoli, Piazza Principe Eugenio n 8, per delega in atti;
ricorrente contro nata a [...] il [...] (C.F. CP_1
), residente in [...] alla frazione Spineto n. 6/4; C.F._2
convenuta contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso l'intestato Tribunale
Precisate dalla parte ricorrente le seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'On.le Tribunale di Ivrea
NEL MERITO
pagina 1 di 5 Disattesa ogni avversa eccezione e domanda, disponga la revoca dell'assegno divorzile a carico del sig. ed a favore della signora . Parte_1 CP_1
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui non ritenga revocare l'assegno divorzile, disponga la riduzione dello stesso di almeno due terzi.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Ordinare alla signora di depositare in giudizio gli estratti conto bancari e/o postali CP_1 degli ultimi tre anni.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 28.12.2023, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che fossero modificate le condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di
Torino n. 6526/98 pubblicata il 24/11/1998, come da ultimo modificata dal decreto del Tribunale di
Torino depositato il 10/07/2014.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo
(effettuata il 20.02.2024 a mani proprie).
Con decreto 17.05.2002 il Tribunale di Torino, in seguito a ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dalla signora così come stabilite in data 12.10.1998, riduceva il CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore a € 500,00 ed introduceva un assegno Per_1 divorzile a favore della signora pari ad € 250,00. Con decreto del 03.02.2010, in seguito a CP_1
ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio promosso dal sig. il Tribunale di Parte_1
Torino confermava le statuizioni precedenti in ordine al mantenimento e all'assegno divorzile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla signora disponeva che il sig CP_1
partecipasse in misura pari al 50% alle spese extra (doc. 4). Infine, con decreto del Parte_1
10.07.2014 (doc. 5) il Tribunale di Torino in parziale modifica delle condizioni di divorzio revocava sia l'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa, che il contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ed autosufficiente, nel contempo confermando e rivalutando l'assegno divorzile nella somma di € 308,80 (e quindi compensando le spese di giudizio).
Il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno divorzile a favore della signora CP_1
adducendo il miglioramento delle condizioni economiche della stessa, a fronte del peggioramento delle proprie, poiché a partire dal 04.09.2012 gli era stato ridotto lo stipendio da € 2.600,00 circa ad
€ 2.000,00 a seguito di un patto di demansionamento per grave crisi aziendale (doc. 26), sino al pagina 2 di 5 licenziamento avvenuto ad ottobre 2019 (doc. 6). Parte ricorrente ha asserito che la signora CP_1
percepisse una pensione di circa 1.190,00 euro mensili dal mese di febbraio 2023, continuando a godere in via esclusiva dell'immobile, nonostante il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del 10.07.2014, e che in data 29.11.2022 ha venduto al fratello la propria quota di comproprietà di un immobile ricevuto in eredità dal padre, per il prezzo di € 26.250,00 (vedasi atto di cessione, doc. 21). Nel maggio 2022 l'agenzia immobiliare Tecnocasa di Castellamonte sottoponeva alle parti una proposta di acquisto per il prezzo di € 205.000, relativamente all'immobile in comproprietà degli stessi, per cui veniva stipulato un preliminare di vendita. Il sig. sosteneva quindi € 7.500,00 per spese di provvigione dell'agenzia immobiliare Studio Parte_1
Castellamonte (doc 12), € 8.303,00 per compenso del geom. (doc. 11), € 636,00 Persona_2 per sanzioni al Comune di Castellamonte (doc. 13), € 80 per spese di accesso agli atti (doc. 14) ed €
84 per l'APE (doc. 15). Ciononostante, la signora si rifiutava di stipulare l'atto di CP_1
compravendita, con consequenziale citazione della stessa e del sig. avanti il Tribunale di Parte_1
Ivrea per inadempimento del preliminare di vendita dell'immobile in comproprietà da parte dell'acquirente, e relativa condanna al risarcimento dei danni, quantificati in € 31.190,18 (doc. 27).
All'udienza del giorno 9 ottobre 2024 il ricorrente ha dichiarato: “confermo tutto quanto ho scritto negli atti ed è stato sopra riportato e preciso solo che l'APE sociale che avevo dichiarato per €
1.400,00 circa mi è stata ridotta circa da giugno 2024 ad € 1.351,00 circa.”
Nel merito, la domanda attorea di modifica delle condizioni di divorzio relativamente all'assegno divorzile versato dal ricorrente alla convenuta di € 308,80, è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Occorre premettere che l'oggetto del presente procedimento è l'accertamento di eventuali modifiche, di una certa rilevanza, delle condizioni economico-patrimoniali delle parti rispetto all'epoca dell'ultima modifica delle condizioni di divorzio avvenute con decreto del Tribunale di
Torino del 10.07.2014 in cui si revocava sia l'assegnazione della casa coniugale a favore della stessa, che il contributo al mantenimento della figlia ormai maggiorenne ed autosufficiente, confermando e rivalutando l'assegno divorzile nella somma di € 308,80 (cfr. doc. 5). E' dunque a tale ultima regolamentazione del complessivo assetto economico-patrimoniale delle parti che occorre far riferimento per valutare se si siano verificati mutamenti significativi della situazione come allegati dal ricorrente. Nel citato decreto, revocata l'assegnazione della casa coniugale alla madre nonché il contributo al mantenimento della figlia per essere la stessa divenuta economicamente autosufficiente, è stato confermato l'assegno divorzile in favore della moglie per l'importo di € 250,00 rivalutate ad € 308,00, sulla base delle seguenti valutazioni:
pagina 3 di 5 - il documentato decremento del reddito del marito passato da € 2.630,00 per 13 mensilità, da settembre 2012 ad € 2.070,00 e quindi € 1.965,00 circa;
il marito continuava a vivere nella casa di proprietà della nuova moglie ed aveva ricevuto quota ereditaria della madre composta di valori immobiliari e mobiliari;
- la moglie, invalida civile al 67%, negava di svolgere lavoretti in nero e comunque non era emerso quale potesse esserne l'introito; in ogni caso, nonostante la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, si presumeva che la stessa avrebbe continuato a vivere ivi, non essendo risultata in grado da sola di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nella presente sede, dall'istruttoria esperita è emerso che, rispetto alla situazione economico- patrimoniale delle parti accertata all'epoca, la condizione reddituale e patrimoniale della ricorrente
è sicuramente migliorata. In particolare, è risultato provato che la signora dal 01.03.2023 CP_1 percepisce due pensioni, pari rispettivamente a € 774,78 e € 29,02, come da comunicazione depositata in giudizio dall' (il 28/02/2025) a seguito dell'ordinanza del 13.02.2025. La CP_2
convenuta inoltre ha venduto al fratello la propria quota di comproprietà su un immobile ricevuto in eredità dal padre per il prezzo di € 26.250,00 (doc.21).
Il ricorrente ha allegato le certificazioni uniche (doc.7): per l'anno 2020 €841,51; per l'anno 2021
€14.032,67; per l'anno 2022 € 9.602,16. Ha allegato i cedolini APE (doc.20): per il mese di giugno
€5.901,20 con gli arretrati da febbraio;
per il mese di luglio € 1.401,20; per il mese di agosto €
1.401,20; per il mese di settembre € 1.401,20; per il mese di ottobre € 1.401,20. Nelle sue conclusioni ha allegato di avere percepito APE fino a dicembre 2024 per € 1.400,00 circa ma di percepire da gennaio 2025 la maggior somma mensile a titolo di rateo pensionistico di € 2.100,00.
Inoltre, la signora ha sempre abitato -e abita tutt'ora- in via esclusiva la villa di CP_1
Castellamonte, godendo di tutti gli arredi, anche dopo il provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale del 10.07.2014, nel quale tuttavia tale circostanza era stata prevista come probabile.
Tanto premesso, si deve ritenere che alla luce della situazione economica della sicuramente CP_1
migliorata per le ragioni sopra evidenziate, a fronte di una condizione reddituale del marito che all'attualità si è comunque attestata su un reddito da pensione di € 2.100,00 non deteriore rispetto a quello di € 1.950,00 emerso nel 2014, va disposta la riduzione del contributo al mantenimento della convenuta fino ad € 50,00, a partire al mese successivo alla presente pronuncia.
II. L'esaustività dei rilievi svolti rende ultronea ogni altra valutazione. Sicuramente non incidente la situazione relativa alla casa in comproprietà per la quale, come evidenziato dallo stesso ricorrente, pende altro distinto procedimento in fase di definizione.
pagina 4 di 5 III. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, in considerazione della circostanza che non è stata interamente accolta la domanda del ricorrente e della non opposizione della convenuta rimasta contumace, sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale modifica della sentenza n.6526/98 del Tribunale di Torino come da ultimo modificata dal decreto del Tribunale di
Torino del 10/07/2014, decreto di modifica delle condizioni di divorzio tra Parte_1
e così provvede:
[...] CP_1
1) riduce a carico di ad € 50,00 mensili l'assegno divorzile in favore di Parte_1
annualmente rivalutabile ISTAT, a decorrere dal mese successivo alla CP_1
pubblicazione della presente sentenza;
2) dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ivrea in data, 17 settembre 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott.ssa Antonia Mussa)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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