Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1797/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 07/03/1983, residente in [...]22/5 16121 GENOVA
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
CHIARLA FILIPPO (C.F. , che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 10/03/1985, residente in V. FERRARI 5/5 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SARDU
ANASTASIA (C.F. , che lo rappresenta e difende, C.F._4
come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Varadero il 23/06/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto.
2) I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte.
3) Il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , che accetta, a Pt_2 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile di € 350,00
(trecentocinquanta,00), da corrispondere a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di marzo 2025 e fino al mese di febbraio 2026 compreso.
4) I coniugi si accordano affinchè il cane ER diventi di proprietà esclusiva del SInor che ne curerà e ne affronterà le spese e che tutti i martedì una Pt_2
persona di fiducia del SInor porterà il cane ER alla SI.ra Pt_2 Parte_1 affinché lo possa tenere con sé per tutto l'arco della giornata (almeno fino alle
19) e che la stessa persona di fiducia del SI. lo verrà a riprendere per Pt_2
riportarlo al SI. al termine della giornata. Pt_2
5) I coniugi esprimono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2022, Numero 49, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di conSIlio del 6.6.2025
Il Presidente est.
3 Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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