Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Sentenza 12 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00680/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso i suoi uffici in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento della -OMISSIS-, recante il rigetto della “domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia -OMISSIS-”, e già oggetto di ricorso gerarchico consegnato a mano alla -OMISSIS-, conclusosi con il silenzio rigetto;
- ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorso non appare privo di elementi di fondatezza;
- che infatti nel caso in esame non sembra esservi una correlazione tra il diniego di rinnovo del porto di fucile ad uso caccia, necessariamente connotato da un giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi, e l’illecito contestato, che riguarda la fattispecie di cui all’art. 727 c.p. di abbandono di animali;
- che tuttavia ai fini della domanda cautelare non sono ravviabili i presupposti di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, tenuto conto del carattere ludico e ricreativo dell’attività venatoria che risulta temporaneamente impedita;
- che pertanto le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. alla pubblica udienza del 23 marzo 2022;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. e, per l’effetto, fissa la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica del 23 marzo 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.