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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/12/2024, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 175 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della sig.ra magistrata dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281 undecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(c.f. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cassai, presso il suo Studio in Milano (MI) alla via Marina n. 6;
- Ricorrente
nei confronti di: già (c.f. e p. i.v.a. ), con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
Senago (MI) alla via Cascina San Giuseppe n. 25;
- Resistente Contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: Part IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di c.f. CP_3
e p.iva , con sede in Senago (20030-MI), via Cascina San Giuseppe 25 e l'intervenuta P.IVA_1
Part risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa e, di qui, condannare c.f. e p.iva CP_3
a restituire il prezzo per l'acquisto dei serramenti finanziato con per la P.IVA_1 CP_4 complessiva somma (capitale e interessi) di € 10.021,00 oltre al risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo e godimento del bene da quantificarsi in € 900,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, maggiorati come da D.M. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali ai documenti indicati e prodotti, ovvero in ragione del 30%.
In via istruttoria: onde non incorrere in decadenza alcuna, si chiede nuovamente:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Organo Giudicante non dovesse ritenere provati
i fatti per cui è causa dalla produzione documentale in atti, si chiede sin d'ora di essere ammessi a interrogatorio formale del legale rappresentante della Gi. sui seguenti capitoli di prova: CP_3
Part 1) vero che la sig.ra prendeva contatti con al fine di concordare la consegna Pt_1 CP_3
e la messa in opera degli infissi acquistati?
2) vero che Gi. si rendeva di fatto irreperibile, omettendo di ricevere le telefonate e di CP_3
riscontrare i solleciti della sig.ra Pt_1
Par 3) vero che quando la sig.ra riusciva a concordare con una data di consegna Pt_1 CP_3
e montaggio degli infissi acquistati, la ditta, senza addurre giustificazioni, ometteva di presentarsi a casa della sig.ra per tenere fedi agli impegni assunti? Pt_1
4) vero che ad oggi l'immobile della sig.ra è priva degli infissi acquistati con contratto di Pt_1 vendita sottoscritto da Gi. in data 25.3.2022, come da doc. 1 che mi si rammostra?”. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 21.01.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 la risoluzione del contratto di fornitura e posa di serramenti stipulato con per Controparte_2 inadempimento di questa, in ragione della mancata consegna e montaggio dei serramenti ordinati in data
25.03.2022, e condanna al risarcimento del danno conseguente.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente ha dedotto che:
- nel marzo del 2022 ha contattato la ditta convenuta perché interessata all'acquisto di detti serramenti per la propria abitazione ed è stata informata di poter usufruire dello sconto in fattura 50% se avesse sottoscritto un finanziamento convenzionato con la società; CP_4
- la sig.ra ha perciò acquistato con tale modalità, con regolare contratto del 25.03.2024, n. 10 Pt_1
serramenti, la porta blindata, il servizio di rilievo delle misure, la progettazione e la posa in opera qualificata, per un totale di €9.000,01;
- ha chiesto altresì il finanziamento dell'intera somma, per un totale di €10.021,00, comprensivo di interessi;
- la consegna era prevista per il 28.11.2022 ma la non ha tenuto fede all'impegno preso Controparte_2
né in quella data né in seguito ai numerosi solleciti, tra i quali anche la PEC del legale del 01.02.2023.
2 Part All'udienza del 14.06.2024 per la società oggi non costituita, nessuno CP_3 Controparte_1
è comparso.
La Giudice, rilevata la regolarità della notifica e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 17.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha assegnato termine per il deposito delle predette note e dei fogli di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 27.08.2024 la Giudice ha rimesso la causa in istruttoria e disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta contumace, fissando l'udienza del 11.10.2024.
A tale udienza il convenuto contumace non è comparso senza giustificato motivo, e parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda;
la Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 08.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino all'udienza per il deposito delle stesse. Part 2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di già alla quale il Controparte_1 CP_3 ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato regolarmente notificato a mezzo
PEC in data 14.02.2024.
3. Sulla domanda di risoluzione contrattuale
La domanda di risoluzione del contratto formulata da parte della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Come noto, la regola generale di riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c. prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto qui specificamente interessa, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante:
Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ.
28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
3 La citata regola generale del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Facendo applicazione della regola sopra menzionata al caso di specie, la domanda della ricorrente va ritenuta meritevole di accoglimento, avendo la stessa fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato: la stessa, infatti, ha prodotto in atti il titolo contrattuale in relazione al quale è allegato l'inadempimento di controparte (ordine di acquisto dei serramenti e fattura di vendita n. 75RES/2022, in data 25.03.2023), nonché la relativa richiesta di finanziamento per il complssivo importo di €10.021,00, il contratto di finanziamento e il rendiconto attestante gli intervenuti pagamenti (docc. 1, 2, 3, 4 ricorrente).
Controparte, di contro, rimasta contumace nel presente procedimento, non ha fornito elementi idonei a ritenere sussistenti elementi estintivi della pretesa della sig.ra ovvero l'avvenuto adempimento Pt_1 delle proprie obbligazioni.
Va altresì tenuto conto che parte resistente, alla quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza che ne ha disposto l'interpello, non si è presentata senza giustificato motivo. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., consente al Tribunale, valutato ogni altro elemento di prova – ed in particolare, nel caso che ci occupa, la mancata risposta alle richieste di adempimento inviate dalla ricorrente, di ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio (capp. da 1 a 4 del ricorso introduttivo).
Accertato l'inadempimento da parte del resistente alle obbligazioni di consegna e posa dei serramenti nascenti a suo carico dal contratto per cui è causa, deve ritenersene la gravità, ai sensi dell'art. 1453 c.c. ai fini della risoluzione del contratto stesso. È di tutta evidenza, infatti, che la condotta di parte convenuta, che si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni pattuite, rendendosi altresì irreperibile ai solleciti della ricorrente, riveste intrinseca gravità e comporta la risoluzione del contratto concluso dalle parti in data 25.03.2022, con conseguente condanna di già alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 del prezzo per l'acquisto dei serramenti finanziati con per la complessiva somma (capitale e CP_4 interessi) di €10.021,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Sulla domanda risarcitoria di parte ricorrente
La domanda di risarcimento del danno per: “il mancato utilizzo e godimento del bene”, quantificato in
€900,00, non può essere accolta in quanto infondata.
Parte ricorrente, infatti, non ha dimostrato il pregiudizio economico effettivamente subito per il mancato utilizzo e godimento dei serramenti non consegnati e posati dalla resistente, e la relativa quantificazione.
4 La relativa domanda non è supportata da alcun riscontro probatorio che sia idoneo a giustificare tale pretesa economica ed in mancanza di una puntuale allegazione non può quindi venire riconosciuto alcun importo a titolo di risarcimento.
D'altra parte, difetta altresì la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento della resistente e l'asserito danno patito dalla ricorrente.
In assenza dei predetti elementi, non può nemmeno procedersi ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., istituto che in ogni caso richiede che la parte abbia fornito al giudicante sufficienti elementi da valorizzarsi a fini di quantificazione del risarcimento.
L'evidenziata carenza probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”
(Cass. n. 10607/2010).
Per tale ragione la domanda risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte convenuta contumace e vengono liquidate come da dispositivo DM 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara la risoluzione del contratto per fornitura e posa di serramenti del 25.03.2022 per inadempimento da parte di Controparte_1
già e, per l'effetto, Controparte_2
2) condanna già a restituire alla sig.ra il prezzo per Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'acquisto dei serramenti per la complessiva somma di €10.021,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per le ragioni di cui in motivazione;
5 4) condanna la società già alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2
di che liquida in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al Parte_1
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 9 dicembre 2024.
La giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della sig.ra magistrata dott.ssa Luisa Dalla Via, ha pronunciato ex art. 281 undecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 175/2024 promossa da:
(c.f. , nata il [...] in [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], difesa, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Cassai, presso il suo Studio in Milano (MI) alla via Marina n. 6;
- Ricorrente
nei confronti di: già (c.f. e p. i.v.a. ), con sede in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_1
Senago (MI) alla via Cascina San Giuseppe n. 25;
- Resistente Contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, così giudicare: Part IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di c.f. CP_3
e p.iva , con sede in Senago (20030-MI), via Cascina San Giuseppe 25 e l'intervenuta P.IVA_1
Part risoluzione del contratto per le ragioni di cui in narrativa e, di qui, condannare c.f. e p.iva CP_3
a restituire il prezzo per l'acquisto dei serramenti finanziato con per la P.IVA_1 CP_4 complessiva somma (capitale e interessi) di € 10.021,00 oltre al risarcimento del danno subito per il mancato utilizzo e godimento del bene da quantificarsi in € 900,00 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge, maggiorati come da D.M. 55/2014 in virtù dei collegamenti ipertestuali ai documenti indicati e prodotti, ovvero in ragione del 30%.
In via istruttoria: onde non incorrere in decadenza alcuna, si chiede nuovamente:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Organo Giudicante non dovesse ritenere provati
i fatti per cui è causa dalla produzione documentale in atti, si chiede sin d'ora di essere ammessi a interrogatorio formale del legale rappresentante della Gi. sui seguenti capitoli di prova: CP_3
Part 1) vero che la sig.ra prendeva contatti con al fine di concordare la consegna Pt_1 CP_3
e la messa in opera degli infissi acquistati?
2) vero che Gi. si rendeva di fatto irreperibile, omettendo di ricevere le telefonate e di CP_3
riscontrare i solleciti della sig.ra Pt_1
Par 3) vero che quando la sig.ra riusciva a concordare con una data di consegna Pt_1 CP_3
e montaggio degli infissi acquistati, la ditta, senza addurre giustificazioni, ometteva di presentarsi a casa della sig.ra per tenere fedi agli impegni assunti? Pt_1
4) vero che ad oggi l'immobile della sig.ra è priva degli infissi acquistati con contratto di Pt_1 vendita sottoscritto da Gi. in data 25.3.2022, come da doc. 1 che mi si rammostra?”. CP_3
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ex art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti della parte ed al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 21.01.2024 la sig.ra ha chiesto Parte_1 la risoluzione del contratto di fornitura e posa di serramenti stipulato con per Controparte_2 inadempimento di questa, in ragione della mancata consegna e montaggio dei serramenti ordinati in data
25.03.2022, e condanna al risarcimento del danno conseguente.
A fondamento delle proprie pretese la ricorrente ha dedotto che:
- nel marzo del 2022 ha contattato la ditta convenuta perché interessata all'acquisto di detti serramenti per la propria abitazione ed è stata informata di poter usufruire dello sconto in fattura 50% se avesse sottoscritto un finanziamento convenzionato con la società; CP_4
- la sig.ra ha perciò acquistato con tale modalità, con regolare contratto del 25.03.2024, n. 10 Pt_1
serramenti, la porta blindata, il servizio di rilievo delle misure, la progettazione e la posa in opera qualificata, per un totale di €9.000,01;
- ha chiesto altresì il finanziamento dell'intera somma, per un totale di €10.021,00, comprensivo di interessi;
- la consegna era prevista per il 28.11.2022 ma la non ha tenuto fede all'impegno preso Controparte_2
né in quella data né in seguito ai numerosi solleciti, tra i quali anche la PEC del legale del 01.02.2023.
2 Part All'udienza del 14.06.2024 per la società oggi non costituita, nessuno CP_3 Controparte_1
è comparso.
La Giudice, rilevata la regolarità della notifica e ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 17.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte, ed ha assegnato termine per il deposito delle predette note e dei fogli di precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza in data 27.08.2024 la Giudice ha rimesso la causa in istruttoria e disposto l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta contumace, fissando l'udienza del 11.10.2024.
A tale udienza il convenuto contumace non è comparso senza giustificato motivo, e parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda;
la Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per il 08.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino all'udienza per il deposito delle stesse. Part 2. Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di già alla quale il Controparte_1 CP_3 ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato regolarmente notificato a mezzo
PEC in data 14.02.2024.
3. Sulla domanda di risoluzione contrattuale
La domanda di risoluzione del contratto formulata da parte della ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Come noto, la regola generale di riparto dell'onere probatorio sancita dall'art. 2697 c.c. prevede che chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.
Per quanto qui specificamente interessa, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. civ. S.U. 30.10.2001, n. 13533; nello stesso senso, tra le tante:
Cass. civ. 26.01.2015, n. 1327; Cass. civ. 27.11.2014, n. 25214; Cass. civ.
5.09.2014 n. 18812; Cass. civ.
28.07.2014 n. 17091; Cass. civ. 10.02.2014 n. 2886; Cass. civ. S.U. 23.09.2013, n. 21678).
3 La citata regola generale del riparto dell'onere della prova incontra un temperamento nel principio di non contestazione, sancito dall'art. 115 co. 1 c.p.c., in forza del quale il giudice può porre a fondamento della decisione “i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La funzione della norma è proprio quella di selezionare i fatti pacifici e separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l'esigenza dell'istruzione probatoria (Cass. civ. n. 21176/2015).
Facendo applicazione della regola sopra menzionata al caso di specie, la domanda della ricorrente va ritenuta meritevole di accoglimento, avendo la stessa fornito la prova degli elementi costitutivi del diritto di credito azionato: la stessa, infatti, ha prodotto in atti il titolo contrattuale in relazione al quale è allegato l'inadempimento di controparte (ordine di acquisto dei serramenti e fattura di vendita n. 75RES/2022, in data 25.03.2023), nonché la relativa richiesta di finanziamento per il complssivo importo di €10.021,00, il contratto di finanziamento e il rendiconto attestante gli intervenuti pagamenti (docc. 1, 2, 3, 4 ricorrente).
Controparte, di contro, rimasta contumace nel presente procedimento, non ha fornito elementi idonei a ritenere sussistenti elementi estintivi della pretesa della sig.ra ovvero l'avvenuto adempimento Pt_1 delle proprie obbligazioni.
Va altresì tenuto conto che parte resistente, alla quale è stata regolarmente notificata l'ordinanza che ne ha disposto l'interpello, non si è presentata senza giustificato motivo. Tale comportamento, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., consente al Tribunale, valutato ogni altro elemento di prova – ed in particolare, nel caso che ci occupa, la mancata risposta alle richieste di adempimento inviate dalla ricorrente, di ritenere ammessi i fatti dedotti in interrogatorio (capp. da 1 a 4 del ricorso introduttivo).
Accertato l'inadempimento da parte del resistente alle obbligazioni di consegna e posa dei serramenti nascenti a suo carico dal contratto per cui è causa, deve ritenersene la gravità, ai sensi dell'art. 1453 c.c. ai fini della risoluzione del contratto stesso. È di tutta evidenza, infatti, che la condotta di parte convenuta, che si è resa totalmente inadempiente alle obbligazioni pattuite, rendendosi altresì irreperibile ai solleciti della ricorrente, riveste intrinseca gravità e comporta la risoluzione del contratto concluso dalle parti in data 25.03.2022, con conseguente condanna di già alla restituzione Controparte_1 Controparte_2 del prezzo per l'acquisto dei serramenti finanziati con per la complessiva somma (capitale e CP_4 interessi) di €10.021,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.
4. Sulla domanda risarcitoria di parte ricorrente
La domanda di risarcimento del danno per: “il mancato utilizzo e godimento del bene”, quantificato in
€900,00, non può essere accolta in quanto infondata.
Parte ricorrente, infatti, non ha dimostrato il pregiudizio economico effettivamente subito per il mancato utilizzo e godimento dei serramenti non consegnati e posati dalla resistente, e la relativa quantificazione.
4 La relativa domanda non è supportata da alcun riscontro probatorio che sia idoneo a giustificare tale pretesa economica ed in mancanza di una puntuale allegazione non può quindi venire riconosciuto alcun importo a titolo di risarcimento.
D'altra parte, difetta altresì la prova del nesso di causalità tra l'inadempimento della resistente e l'asserito danno patito dalla ricorrente.
In assenza dei predetti elementi, non può nemmeno procedersi ad una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., istituto che in ogni caso richiede che la parte abbia fornito al giudicante sufficienti elementi da valorizzarsi a fini di quantificazione del risarcimento.
L'evidenziata carenza probatoria, incidendo sull'an del risarcimento, non può essere superata neanche attraverso il potere del giudice di determinarne il quantum in via equitativa, posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare;
non è possibile, invece, in tal modo surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza”
(Cass. n. 10607/2010).
Per tale ragione la domanda risarcitoria di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico di parte convenuta contumace e vengono liquidate come da dispositivo DM 147/2022, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accerta e dichiara la risoluzione del contratto per fornitura e posa di serramenti del 25.03.2022 per inadempimento da parte di Controparte_1
già e, per l'effetto, Controparte_2
2) condanna già a restituire alla sig.ra il prezzo per Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
l'acquisto dei serramenti per la complessiva somma di €10.021,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno per le ragioni di cui in motivazione;
5 4) condanna la società già alla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_1 Controparte_2
di che liquida in Euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie al Parte_1
15%, IVA e CPA sugli importi imponibili.
Così deciso in Lodi, il 9 dicembre 2024.
La giudice
Dott.ssa Luisa Dalla Via
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