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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 461/2020 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. C.F._1
con l'avv. SOSSIO VITALE
e con l'avv. ANTONELLA PICCO
CONVENUTO: TR
(P.Iva ) P.IVA_1
con l'avv. ALOMA PIAZZA
OGGETTO: assicurazione sulla vita
DALL'ARCHE: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni altra domanda eccezione e deduzione avversaria, condannare in TR persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare a Parte_1
l'indennizzo ai termini di polizza, condizioni generali, particolari e
[...] speciali applicabili, relativo alla polizza infortuni Protezione su misura polizza individuale n.402639254, nella misura massima o nella misura maggiore o minore determinata in corso di giudizio con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal di del dovuto al saldo. condannare in persona del suo legale rappresentante TR pro tempore, a pagare a gli indennizzi relativi alla polizza Parte_1
Protezione Salute n.402512534, condizioni generali, particolari e speciali tutte applicabili siccome documentati, nella misura di €7.024,33 quanto a spese mediche e farmaceutiche sostenute, e nella misura di ulteriori €13.300,00 quanto a giorni di ricovero in struttura pubblica (art. 31 di polizza, terz'ultimo capoverso della pagina n. 12), o nella misura maggiore o minore di giustizia con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal di del dovuto al saldo. Condannare in persona del suo legale rappresentante TR pro tempore, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. per lite temeraria. Condannare in persona del suo legale rappresentante TR pro tempore, al risarcimento dei danni ex art.89 c.p.c.. Con vittoria di spese legali e compenso professionale, comprese la fase stragiudiziale e la fase di mediaconciliazione obbligatoria, con spese generali, iva e cpa oltre al pagamento in favore dell'attore di una somma equitativamente determinata ex art. 96 III comma c.p.c. in via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove così come formulate nelle memorie di cui all'art.183 comma VI c.p.c. non ammesse”.
AXA: “In via principale: rigettarsi le domande formulate dall'attore nei confronti della convenuta perché infondate in fatto ed in diritto, non essendo Cont sul punto operative le polizze n. 402639254 e 402512534 per i motivi tutti di cui ai pregressi scritti difensivi. Spese di lite rifuse e con valutazione di condanna ex art. 96 comma terzo c.p.c. dell'attore. In via istruttoria: si formula richiesta di chiamata a chiarimenti del CTU medico legale. In particolare, si chiede che il CTU – avvalendosi nell'eventualità anche di un ausiliario ingegnere – venga chiamato a rispondere alle osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale formulate dal Cont CTP di Dott. in merito alla compatibilità o meno delle Persona_1
2 lesioni riportate dall'attore, stante l'assenza di lesioni agli organi interni, con la dinamica del sinistro per come riferita in atti”.
3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda proposta da nei confronti di per il Parte_1 TR pagamento dell'indennizzo dovuto in forza delle polizze Protezione Salute n. 402512534 (ramo malattia), Protezione su misura nn. 402513482 e 402639254 (ramo infortuni e malattia), stipulate, nel suo interesse, dal padre , nel mese di luglio 2016. Persona_2
2. Insiste, in via preliminare, parte attrice affinché il Tribunale dichiari la contumacia della convenuta per “difetto della procura TR alle liti”.
In particolare, sostiene che la procura alle liti prodotta dalla Parte_1
Compagnia nel termine assegnato dal giudice ex art. 182 cpc. – a fronte della già eccepita e ritenuta irregolarità della stessa (per mancata sufficiente indicazione degli elementi identificativi: della parte conferente la procura;
del giudizio cui era riferita;
della data e del luogo di avvenuto rilascio) – non soddisfi i requisiti di cui agli artt. 83 e 182 cpc.:
- essendo la procura redatta sul margine di un foglio bianco, distinto e diverso dall'atto cui dovrebbe accedere, non congiunta a quest'ultimo né materialmente né telematicamente, come invece prescritto dall'art. 83/3 cpc.;
- non potendo tale procura essere rilasciata nelle forme della scrittura privata autenticata dall'avvocato, essendo il potere certificativo conferito a quest'ultimo non generale, ma limitato al caso in cui la procura alle liti sia rilasciata nelle forme di cui all'art. 83/3 cpc.; essendo quindi necessario l'atto pubblico o la scrittura privata tout court;
- permanendo incertezza sulla sussistenza in capo alla persona che ha rilasciato detta procura (dott. del potere di rappresentanza Persona_3 sostanziale della Compagnia, essendo persona diversa dal legale Cont rappresentante di (il CE ) e dal procuratore Persona_4 speciale che aveva conferito mandato all'avv. Aloma Piazza per lo svolgimento delle investigazioni difensive nel procedimento penale relativo agli stessi fatti di causa (dott. . Persona_5
Ritiene questo giudice l'eccezione superabile, trattandosi della procura depositata dalla Compagnia ad integrazione di quella correttamente congiunta al primo atto difensivo, e da intendersi alla stessa sostituita. Inoltre, per quanto concerne i poteri rappresentativi del conferente, secondo l'insegnamento in atto maggioritario della giurisprudenza – al quale questo giudice intende dare continuità – “la procura rilasciata al difensore da una persona giuridica è valida quando nell'intestazione dell'atto processuale, nonché nel testo del mandato a suo margine, siano indicate le persone che rappresentano l'ente, la sottoscrizione delle quali risulti autenticata dal
4 legale, ancorché non sia fatta menzione della fonte dei loro poteri di rappresentanza, potendo il destinatario dell'atto verificare, dal registro delle imprese, l'effettiva spettanza di tali poteri ai soggetti conferenti il mandato difensivo” (Cass. 848972015). Nel caso di specie, invece, parte attrice si è limitata a contestare il potere rappresentativo del conferente producendo informazioni estrapolate dal web, prive di valore probatorio rilevante (vd. doc. 14).
3. Nel merito, la domanda è fondata, nei limiti e per le ragioni che seguono.
4. Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite in atti – ed in particolare, alla luce delle dichiarazioni testimoniali assunte –, appare sufficientemente provato, secondo la regola di giudizio propria del processo civile, il sinistro come dedotto dall'attore nel suo accadimento.
Risulta, più nello specifico, che il 18.03.2017, a Cochabamba (Bolivia), verso le 4 del mattino, è precipitato dal terrazzo Parte_1 dell'appartamento n. 6H del condominio Carabela di Via Casto Rojas – in proprietà di , che glielo aveva messo a disposizione – Persona_6 precipitando su una casetta di legno per bambini, che si trovava sul giardino della proprietà confinante.
– proprietario dell'immobile ove si trovava Controparte_2 detta casetta – all'udienza del 14.10.2022 ha dichiarato di ricordare di essere stato svegliato, in piena notte, da un “colpo” e dall'abbaiare dei cani e di avere rinvenuto il corpo di un ragazzo precipitato all'interno della casetta che aveva costruito in giardino per la nipotina. Ha riferito di avere allertato, insieme alla moglie, la Polizia che, una volta intervenuta, ha chiesto l'invio di una ambulanza, giunta dopo “20-30 minuti”, per trasportare il ferito in ospedale.
Alla stessa udienza la ha confermato di avere concesso in locazione a Per_6
l'appartamento di sua proprietà nel condominio Carabela, Parte_1 riconoscendone la terrazza nelle foto esibite;
ha riferito di avere visto anch'ella il tetto della casetta di legno sfondato a seguito della caduta del ragazzo, qualche giorno dopo il fatto.
Cont
4.1. Per contro, – valorizzando: alcune contraddittorietà nella ricostruzione dei fatti, anche con riferimento al luogo, alle tempistiche e alle modalità dei soccorsi;
l'incongruenza tra le lesioni riportate e la riferita dinamica del sinistro (come ritenuta dal fiduciario del proprio Ufficio Antifrode); gli esiti delle investigazioni condotte dall'Agenzia Sheridan – ha contestato la versione dei fatti allegata dall'attore, giungendo da ipotizzare che l'attore possa essersi procurato le gravi lesioni per cui è causa
5 praticando uno sport estremo, verosimilmente il bungee-jumping, avendo riportato le cronache locali di Cochabamba, nei giorni antecedenti il 18.03.2027, la notizia di un incidente occorso ad un soggetto non meglio identificato, successivamente rimossa. La versione alternativa – volta a provare l'esistenza di una causa di esclusione della copertura assicurativa ex art. 19 CGA, e nello specifico, l'attività sportiva pericolosa – è rimasta tuttavia priva di riscontri obiettivi essendo fondata su mere suggestioni investigative (ribadite dal teste
, che non trovano conferma, nemmeno indiziaria, nei documenti Tes_1 offerti in valutazione al Tribunale.
Cont
4.2. Dovendo, peraltro, osservarsi che l'attore ha comunicato ad versioni mai intrinsecamente contrastati, ma semmai parziali, potendo tuttavia trovare giustificazione le iniziali omissioni o imprecisioni con le difficoltà incontrate dai familiari di che si trovavano in Parte_1 Italia (e che si sono interfacciati con la Compagnia) a raccogliere informazioni dalla Bolivia.
5. Nel sinistro, ha riportato una invalidità assoluta Parte_1 del 100%, come accertato dal CTU, che ha ritenuto in astratto compatibili le lesioni accertate con una caduta dall'alto.
6. La polizza Protezione su misura prevede, in caso di invalidità assoluta, un indennizzo di € 500.000,00. Cont
6.1. Ha però eccepito l'esistenza di altra polizza, sottoscritta con a copertura del medesimo rischio, in forza della quale l'attore ha CP_3 ricevuto il pagamento di € 330.000,00, come risulta dalle informazioni richieste a quest'ultima (doc. 3).
Ha così lamentato che, in spregio ai dettami della buona fede ex art. 1337 cc., al momento della sottoscrizione della Polizza, ha Persona_2 omesso di riferirne l'esistenza, barrando, nel relativo frontespizio, la casella
“NO” in corrispondenza della voce “1) ha in corso altre assicurazioni con altre Compagnie per i rischi previsti nella presente polizza”, ed ha invocato pertanto l'applicazione della disciplina di cui all'art. 1892 cc. ai fini del venire meno del diritto all'indennizzo.
6.2. Parte attrice – non negando l'esistenza della polizza assicurativa con IP e l'avvenuto pagamento – ha replicato sostenendo che l'Agente Cont assicurativo di era comunque a conoscenza della circostanza al momento della sottoscrizione del contratto. Ha aggiunto che, in ogni caso, al momento del sinistro, la polizza in essere con non era più in CP_3 vigore.
6.3. La questione va risolta tenendo in considerazione le circostanze che seguono:
6 - la polizza Protezione su misura – con previsione di una indennizzo di € 300.000,00 in caso di invalidità permanente – è stata sottoscritta da
[...]
il 25.07.2016; Per_2
- al primo rinnovo (25.01.2017), a fronte di un aumento del premio (da
€ 463,40 ad € 616,36) l'indennizzo è stato innalzato ad € 500.000,00;
- nelle “informazioni preliminari” contenute nel frontespizio delle due Polizze (cioè quella sottoscritta il 25.07.2016 e quella sottoscritta il 25.01.2017), il Contraente ha anche dichiarato di avere in essere altre assicurazioni per il rischio “infortuni”;
- nel “questionario sanitario n. 402512534” allegato alla Polizza Protezione Salute – sottoscritta da il 22.07.2016 presso la Persona_2 medesima Agenzia – l'Assicurato ha espressamente indicato la polizza 101341650 a copertura del rischio infortuni/malattia; CP_3
- la polizza IP non è stata più rinnovata alla scadenza del 28.03.2017 (doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183/6 nb.1 cpc. attorea).
6.4. Alla luce di questo – per quanto sussista una evidente contraddittorietà tra le dichiarazioni sopra considerate e contestualmente rilasciate dal Contraente – è da escludere un comportamento omissivo in mala fede da parte dello stesso, (comportamento) incompatibile con il fatto di avere comunque riferito, al momento della sottoscrizione delle due polizze Protezione su misura, dell'esistenza dell'altra polizza in essere con CP_3 indicandone addirittura gli estremi nella coeva Polizza Salute. Invece, la Compagnia – una volta raccolte le dichiarazioni del Contraente e usando l'ordinaria diligenza – avrebbe potuto rilevare detta contraddittorietà e attivarsi per chiedere delucidazioni, ovvero per negare ipso facto la copertura;
cosa che non è accaduta.
6.5. È da escludere pertanto che,
per questi motivi
, sia venuto meno il diritto dell'attore all'indennizzo.
7. Poiché, in ogni caso, il sinistro oggetto di causa si è verificato il 18.03.2017, nel vigore sia della Polizza IPSai (cessata – si ripete – dal Cont 28.03.2017) sia della Polizza Protezione su misura a copertura del medesimo rischio, ricorre un'ipotesi di assicurazione plurima (o cumulativa), disciplinata dall'art. 1910 cc..
Del resto, è contraddittorio quanto sostiene la difesa dell'attore quando – per negare l'ipotesi della assicurazione plurima – afferma che la polizza IPSai non sarebbe più stata in vigore al tempo del sinistro, apparendo altrimenti non giustificabile il pacifico avvenuto pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della stessa.
8. Si tratta dunque di valutare se, nel caso di specie, operi o meno il principio indennitario, come espresso dall'art. 1910/3 cc..
7 8.1. Come ricostruito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9380/2021, sono insorti in dottrina ed in giurisprudenza contrasti in ordine alla applicazione o meno alle polizze infortuni "principio cd. indennitario, proprio della disciplina delle "assicurazioni contro i danni" (e che trova chiara espressione - ma non solo: artt. 1905/1 cc., 1909/2 cc., art. 1910/3 cc. ), secondo cui l'assicurato non può locupletare dall'adempimento della obbligazione indennitaria dell'Assicuratore - quando anche avesse pattuito un massimale più elevato - un risultato che lo ponga in una situazione patrimoniale più vantaggiosa di quella in cui versava precedentemente alla verificazione dell'evento-rischio, non potendo in ogni caso eccedere l'indennizzo pagato dall'Assicuratore il valore patrimoniale del bene perduto a seguito dell'evento dannoso. Principio indennitario che trova applicazione pure nel caso in cui plurimi obbligati siano tenuti, anche per titoli diversi, ad adempiere, nei confronti dello stesso soggetto danneggiato, alla obbligazione risarcitoria del medesimo danno: unico essendo, infatti, il danno da risarcire, le prestazioni per equivalente eseguite dai singoli obbligati non potranno eccedere cumulativamente il valore patrimoniale corrispondente alla perdita subita”.
[…] “Le conclusioni raggiunte dalla sentenza del 2002 delle Sezioni Unite, che distingue tra "infortunio-morte" (lesione della vita) ed "infortunio-invalidità biologica" (lesione della salute), non sono state … disattese o poste in discussione dalla successiva disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni Private, approvato con D.lgs 209/2005, che, all'art. 2, distingue i rami assicurativi, riconducibili rispettivamente alle "assicurazioni sulla vita" ed alle "assicurazioni contro i danni".
[…] Per quanto qui interessa: art. 2/4) nei rami danni - " 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): prestazioni forfetarie;
indennità temporanee;
forme miste;
persone trasportate"; " 2. Malattia: prestazioni forfetarie;
indennità temporanee;
forme miste".
[…] La soluzione giuridica apprestata dalle Sezioni Unite di questa Corte risulta dunque confermata anche dopo la introduzione del Codice delle Assicurazioni Private … non ravvisando nuove ragioni … per discostarsi dalle conclusioni raggiunte in ordine all'affermazione della irriducibilità della causa del contratto assicurativo per il rischio di "infortunio mortale" alla funzione indennitaria che accomuna, invece, la causa delle altre polizze contro gli infortuni invalidanti a quella propria dei contratti assicurativi "contro i danni", con conseguente applicazione, alle due tipologie di polizze infortuni, delle distinte discipline normative che regolano l'assicurazione sulla vita e l'assicurazione contro i danni.
[…] Se … la causa indennitaria rimane allora estranea allo schema negoziale dell'assicurazione contro gli infortuni mortali, risulta in conseguenza
8 inapplicabile a tale polizza lo statuto normativo dell'assicurazione "contro i danni" contraddistinto dal "principio indennitario" che, richiedendo di dimensionare la prestazione assicurativa entro e non oltre la "entità della perdita" effettivamente subita dal danneggiato nella sua sfera patrimoniale (non potendo questi locupletare dall'accadimento del rischio un importo per equivalente maggiore dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito), implica che il "rischio", oggetto di assicurazione, sia riguardato esclusivamente in relazione alla esigenza di riparazione delle "conseguenze dannose" derivate dall'evento, esigendo la necessaria corrispondenza tra il valore-equivalente del bene, al momento in cui si è verificato l'evento-rischio che ne ha determinato la perdita, e la prestazione "compensativa" dovuta dall'Assicuratore (nei limiti del massimale, legale o convenzionale, stabilito)”.
8.2. Ciò posto, essendo nel caso di specie al Polizza Protezione su misura una polizza infortuni ed avendo il caso di specie ad oggetto non un infortunio mortale – in applicazione del principio indennitario, come espresso dall'art. 1910/3 cc. – va detratto dall'indennizzo dovuto a termini di polizza quello già corrisposto a da , per lo stesso titolo, Parte_1 Controparte_4 di € 330.000,00.
9. È infine dovuto all'attore l'indennizzo richiesto in ragione della Polizza Protezione Salute, per la diaria e le spese mediche sostenute – accertate dal CTU e non contestate nel quantum dalla Compagnia.
10. Per tutte queste ragioni – ed in definitiva – va TR condannata a pagare in favore di : Parte_1
- € 170.000,00 (= 500.000,00 – 330.000,00), in forza della Polizza infortuni;
- € 20.324,33, in forza della Polizza malattia, oltre rivalutazione ed interessi, al tasso legale, dalla data della prima messa in mora in sede stragiudiziale e sino al soddisfo.
11. Si richiama integralmente l'ordinanza a verbale del 27.10.2021 per rigettare l'istanza attorea ex art. 89 cpc..
12. Il parziale accoglimento dalla domanda attorea, assorbe la domanda di condanna della Compagnia convenuta ex art. 96 cpc., essendo state le difesa svolte non temerarie, perché parzialmente accolte.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss. mm., applicati i parametri medi previsti nello scaglione di valore individuato in base al decisum.
Le spese per traduzioni, trasferimento e ospitalità testimoni non sono dovute, perché a monte non provate.
9 Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, attesa l'utilità dell'incombente ai fini dell'accoglimento della domanda attorea.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. ND a pagare, in favore di TR
la somma di € 190,324,33, oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi, al tasso legale, dalla data della prima messa in mora in sede stragiudiziale e sino al soddisfo;
2. RIGETTA le domande ex artt. 89 e 96 cpc.;
3. ND a pagare, in favore di TR
, le spese di lite che liquida in € 607,49 per Parte_1 esborsi, € 800,00 per la fase di mediazione ed € 14.103,00 per onorari, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cpa di legge;
4. PONE le spese di CTU – come liquidate in corso di causa – definitivamente a carico di parte convenuta. Treviso, 20 marzo 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
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