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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/09/2025, n. 2851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2851 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 6674 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “Usucapione”,
riservata in decisione all'udienza del 24.06.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla Parte_1 CodiceFiscale_1
comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 2.02.2022, dagli avv.ti Aldo Natale e
Davide Natale e con questi elettivamente domiciliato in Casagiove (CE), alla via Arcivescovo
Pontillo 75
(attore)
E
(c.f.: ), nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 C.F._2 [...]
, rapp.to e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con Parte_2
domanda riconvenzionale, dall'avv. Giuseppe Marrocco e con questi elettivamente domiciliato in S.
Maria C.V. (CE) alla Via Giuseppe Bonaparte 10
(convenuto in riconvenzionale) CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memoria conclusionali depositate in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il germano Parte_1 [...]
, al fine di sentir accertare e dichiarare in suo favore l'avvenuta usucapione Parte_2
dell'immobile sito in Casapulla alla via Nazionale Appia, n. 218 (già 128) censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio 4, partita 284, part.lla 32, composto da vani quattro e servizio tra piano terra e primo piano, con porzione di pertinenziale cortile a lato ovest, meglio descritto ed individuato in atto introduttivo cui per brevità si rimanda, di proprietà del convenuto Pt_2
per aver posseduto, per oltre venti atti, i predetti beni in modo pacifico, pubblico,
[...]
continuo e ininterrotto ed ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di S. Maria C.V. di provvedere alla annotazione della emananda sentenza, ponendo a carico di le Parte_2
spese e competenze del presente giudizio, in caso di sua opposizione.
A fondamento della domanda giudiziale l'attore rappresentava che inizialmente utilizzava l'immobile di cui è causa, dapprima adibendolo a deposito di biciclette e materiali di ricambio
(copertoni, ruote) utili all'attività di vendita di ciclomotori che all'epoca esercitava e successivamente a deposito/ripostiglio di macchine da cucire, mobili (armadi, tavoli), bussole,
infissi e materiale vario, estrinsecando sullo stesso una indiscussa e piena signoria, curandone altresì manutenzione, custodia e spese. Con comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale depositata il
20.11.2017 si costituiva nella qualità di procuratrice speciale di Controparte_1 Pt_2
, il quale dichiarava di essere divenuto proprietario dell'immobile in parola nell'anno
[...]
1997 in virtù di atto di divisione, donazione e compravendita (Rep. 62932, Racc. 15902, del
20.03.1997, per AR , stipulato in presenza dell'odierno attore - che accettava la Persona_1
divisione e le attribuzioni - e di aver provveduto alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria nonché al pagamento degli oneri e delle spese, anche durante gli anni in cui ne concedeva e ne tollerava l'uso da parte del fratello (odierno attore), in virtù dei buoni rapporti intercorrenti e della volontà manifestata da quest'ultimo di acquistare il cespite. Precisava, inoltre, che nell'anno 2008,
non essendosi realizzato l'acquisto da parte dell'attore, egli incaricava l'Agenzia immobiliare
“Studio Kennedy S.r.l.” affiliato Tecnocasa della vendita del bene e che nel corso degli anni provvedeva a pagare le imposte IRPEF e comunali sul predetto immobile ed eseguiva diversi interventi di manutenzione, almeno fino all'anno 2016, quando l'attore, inopinatamente, innalzava la recinzione del cortile e vi alloggiava un cane di grossa taglia, impedendone, di fatto, l'accesso al legittimo proprietario. Il convenuto rappresentava, infine, che dopo numerose ed inesitate richieste di rilascio invitava, prima a mezzo diffida stragiudiziale e poi con ricorso ex art.700 c.p.c., il fratello occupante a liberare l'immobile per ottemperare all'ordinanza sindacale del 23.03.2017 che ordinava la rimozione delle lastre di amianto poste a copertura del fabbricato di cui è causa.
Per tali ragioni esso , contestava fermamente la domanda usucupativa proposta Parte_2
dall'attore, di cui richiedeva il reietto, col favore delle spese di lite e vieppiù formulava domanda riconvenzionale di rivendicazione del fabbricato, ovvero in subordine, previa declaratoria di occupazione sine titulo – domanda di rilascio di esso e di condanna dell'attore al ristoro dei danni e alla restituzione dei frutti;
il tutto con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio, veniva ammessa ed espletata prova per interpello e per testi e, all'esito, la causa - su concorde richiesta delle parti- veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. La causa nel suo iter registrava mutamenti della persona fisica dell'istruttore e - da ultimo- veniva smistata sul ruolo della scrivente. All'udienza del 24.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il processo veniva riservato in decisione, con la concessione del termine di gg. 20 per il deposito di scritti conclusionali, decorrenti – su espressa e concorde richiesta dei difensori – dal
1.09.2025.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto la domanda usucupativa formulata dall'attore non merita accoglimento;
di contro è risultata fondata la domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dal convenuto, che pertanto va accolta, per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
Giova in prelimine evidenziare che l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale che deriva dal possesso indisturbato del bene protratto per un lasso di tempo determinato dalla legge.
Secondo ormai pacifica giurisprudenza “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione,
tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n.
12984/2002).
Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per più di vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus). Tale prova si fa ancora più rigorosa nel caso in cui entrino in gioco vincoli di stretta parentela,
poiché in questi casi ben può accadere che la tolleranza dell'uso altrui sul bene si protragga per un arco di tempo ben più ampio della norma e che l'incidenza del godimento assentito sia maggiore.
Ne consegue che colui che intenda ottenere una pronuncia di accertamento di intervenuta usucapione, è di fatto soggetto ad un onere probatorio più rigoroso per superare la presunzione di tolleranza, laddove egli sia avvinto da un vincolo di stretta parentela con il proprietario.
Infatti, "il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro
diritto reale può integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti
labili e mutevoli (quali quelli di amicizia o di buon vicinato), ma non nei casi di vincoli di stretta
parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante anche per un lungo
arco di tempo" (Cass. Civ. n. 8194/2001).
Ed ancora, “al fine di stabilire se la relazione di fatto con il bene costituisca una situazione di
possesso ovvero di semplice detenzione dovuta a mera tolleranza di chi potrebbe opporvisi, come
tale inidonea, ai sensi dell'art. 1144 c.c., a fondare la domanda di usucapione, la circostanza che
l'attività svolta sul bene abbia avuto durata non transitoria e sia stata di non modesta entità, cui
normalmente può attribuirsi il valore di elemento presuntivo per escludere che vi sia stata
tolleranza, è destinata a perdere tale efficacia nel caso in cui i rapporti tra le parti siano
caratterizzati da vincoli particolari, quali quelli di parentela o di società, in forza di un
apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito”(Cass. Civ. n.9661/2006).
Ebbene, sulla scorta dei principi giurisprudenziali appena richiamati e riportati ed alla luce delle risultanze processuali, non si può ritenere assolto da parte dell'attore l'onere probatorio su di esso gravante, non essendo egli riuscito a dimostrare in maniera seria e tranquillante gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'invocata fattispecie usucupativa. Ed invero, nonostante l'istante abbia dichiarato di aver avuto il possesso dell'immobile sin dal lontano 1993, non è riuscito a fornire idonea prova che tale possesso sia stato indisturbato e ventennale.
Nello specifico, né dalla documentazione allegata, né dall'escussione dei testi addotti dall'attore, la tesi attorea ha trovato suffragio adeguato.
L'attore ha indicato come dato temporale di inizio del suo possesso l'anno 1993, epoca in cui - a ben vedere - l'immobile era ancora di proprietà dei genitori delle parti, i quali quindi verosimilmente ben avrebbero potuto consentirne l'uso al figlio;
il dato temporale non risulta adeguatamente confermato nemmeno dai testi attorei (cognate e figlio dell'attore, che all'epoca dei fatti era un bambino), i quali escussi in giudizio hanno fornito sul punto dichiarazioni generiche e inadeguate. Anche in merito al possesso indisturbato da parte dell'attore sul bene de quo la prova non è stata convincente, in quanto le dichiarazioni riferite dai testi dell'istante sono state contraddette e sono diametralmente confliggenti con quelle rese dai testi del convenuto.
Quest'ultimi, infatti, pur confermando l'utilizzo temporaneo del bene da parte dell'attore hanno precisato che esso non è mai avvenuto in via esclusiva, avendo il convenuto sempre esercitato la signoria sull'immobile, accedendovi liberamente, effettuando lavori di manutenzione ecc..,
circostanze - queste ultime - che di fatto contrastano ed elidono il dedotto possesso indisturbato da parte dell'attore sul bene.
Vieppiù, l'incarico di vendita dell'immobile de quo, affidato all'Agenzia immobiliare “Studio
Kennedy S.r.l.” affiliato Tecnocasa nel 2008, versato in atti dal convenuto, nel quale si legge l'avvenuta consegna delle chiavi al mediatore sig. è ulteriore elemento ostativo Controparte_2
all'accoglimento della tesi attorea, così pure tutta la documentazione versata in atti relativa alle imposte e alle tasse relative alla proprietà sostenute dall'odierno convenuto. In giudizio non è stata raggiunta neppure rigorosa prova dell'ulteriore e imprescindibile elemento soggettivo dell'usucapione, ossia il cd. animus possidendi, che nel caso di specie deve essere provato in modo rigoroso, tenuto conto che tale elemento per giurisprudenza costante può essere
“escluso qualora l'intestatario del bene non abbia dismesso l'esercizio del suo diritto di proprietà
ma abbia invece continuato ad assumersene i relativi diritti e facoltà e i corrispettivi obblighi ed
oneri” (Cass. Civ. n. 4444/2007), cosa che nel caso di specie manca (tenuto conto che, come detto,
risulta, per tabulas, che tali spese sono state sostenute dal convenuto e non dall'attore, il quale ultimo non è riuscito a dare prova né del pagamento degli oneri sulla proprietà, né, tantomeno, dei costi relativi agli interventi di manutenzione che assume di aver sostenuto, nell'irrilevanza ed insufficienza della prova orale in merito a dedotti pagamenti).
Priva di rilievo in giudizio è la C.I.L.A relativa alla bonifica amianto e la fattura di acconto versati in atti dalla difesa dell'attore, atteso che risulta per tabulas, che gli interventi di bonifica sono stati effettuati dall'attore dopo aver negato l'accesso al convenuto - proprietario dell'immobile, il quale,
colpito da ordinanza sindacale, veniva onerato della realizzazione dei medesimi.
Infine, preme precisare, relativamente alla recinzione del cortile, che dalle risultanze istruttorie e processuali non è stato possibile risalire con certezza né all'artefice dell'opera né all'epoca della sua realizzazione.
In definitiva, alla luce dell'intero quadro probatorio raccolto in processo la domanda usucupativa formulata dall'attore va rigettata, non essendo riuscito lo stesso ad assolvere all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., rimanendo così indeterminati gli elementi della fattispecie dell'usucapione.
Merita accoglimento, di contro, la domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dal convenuto per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre. L'azione di rivendicazione consente al proprietario di un bene di reclamare il suo diritto nei confronti di chiunque ne detenga il possesso senza avere un titolo valido, dovendo dimostrare non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa, ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione. La c.d. probatio diabolica può ritenersi attenuata, però, quando l'attore, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. Civ. n. 28865/2021).
La portata dell'onere probatorio a carico del rivendicante deve stabilirsi in relazione alla peculiarità
di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima, secondo cui il rivendicante deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa, fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti anche in base alla linea difensiva adottata dalla controparte. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto attenuato il rigoroso regime probatorio della rivendicazione nell'ipotesi di provenienza del bene rivendicato da un atto di divisione, atteso che quest'ultimo benché inidoneo a fornire la prova della titolarità del bene nei confronti dei terzi, assume rilevanza probatoria nella controversia sulla proprietà tra i condividenti
(o i loro aventi causa), giacché la divisione, accertando i diritti delle parti sul presupposto di una comunione di beni indivisi, postula necessariamente il riconoscimento dell'appartenenza delle cose in comunione (Cass. Civ. n. 4730 del 2015; Cass. Civ. n. 15504 del 2018; Cass. Civ. n. 10067 del
2020, Cass. Civ. n.28865 del 19 ottobre 2021).
Tuttavia, l'onere della prova è sì attenuato ma non cancellato;
resta, pertanto, da provare da parte del convenuto in rivendicazione l'esistenza di un titolo di trasferimento in proprio favore.
Nella vicenda de qua, tale prova è stata assolta dal convenuto a mezzo di atto di divisione,
donazione e compravendita ultraventennale (Rep. 62932, Racc. 15902, del 20.03.1997, per Notaio versato in atti, stipulato alla presenza dell'odierno attore, attestante la proprietà Persona_1
Par dell'immobile in capo a . Parte_2
La domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dal convenuto va pertanto accolta e, per l'effetto, l'attore va condannato a rilasciare l'immobile in premessa indicato in favore del convenuto.
Da ultimo, la richiesta di risarcimento danni e restituzione dei frutti formulata dal convenuto non possono essere accolte, per totale carenza di allegazione e prova.
Giova precisare, altresì, che in luogo del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate da entrambe le parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura, alla complessità ed al numero delle questioni trattate, nonché alla attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da nei Parte_1
confronti del germano per mezzo della sua procuratrice speciale sig. Parte_2 CP_1
e sulla domanda riconvenzionale formulata da quest'ultimo nei confronti del predetto
[...]
attore, disattesa ed assorbita ogni diversa domanda, eccezione e conclusione, così provvede: 1) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione formulata dall'attore;
2) accoglie la domanda riconvenzionale di rivendicazione formulata dal convenuto e, per l'effetto: ordina a di consegnare immediatamente l'unità immobiliare sita in Parte_1
Casapulla, alla via Nazionale Appia, n. 218, censita al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 4,
partita 284, particella 32 al convenuto libera da persone, animali e cose;
3) condanna al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali Parte_1
che liquida in € 3.809,00 per compenso professionale, €. 516,00 per spese vive, oltre IVA,
CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 25.09.2025
Il GO
(dott.ssa Maddalena Natale)