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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/11/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3889/2022
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n.3889/2022 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in Monte S. Giovanni C. Via Parte_1 C.F._1
Carbonaro n.47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Coratti che lo rappresenta e difende………….Attore
contro c.f. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Catelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Frosinone, V.le Portogallo n. 1……………………………………………………………... CP_2
e c.f. ...…….Convenuta contumace Controparte_3 CodiceFiscale_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 9 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 21 maggio 2021, intorno alle ore 11:25, conduceva il proprio motociclo Honda Hornet 600, targa CC60919, lungo via Borgo San
Domenico, nel territorio del Comune di Isola del Liri (FR), procedendo in direzione Sora – Isola Liri
pagina 1 di 10 centro. Nello specifico egli ha esposto che durante la marcia, il veicolo da lui condotto entrò in collisione con un'autovettura Peugeot 207, targa DF418PG, condotta da , la Controparte_3
quale, provenendo dal senso opposto, eseguì una repentina svolta a sinistra per accedere al piazzale ex
Boimond, senza concedere la precedenza e invadendo la corsia di marcia del motociclo. Nonostante il tentativo di frenata e la velocità moderata mantenuta, il ha precisato di non essere riuscito a Parte_1
evitare l'impatto a causa della distanza ormai minima tra i due veicoli. L'attore ha pure riferito che la collisione interessò la parte posteriore destra della Peugeot e la ruota anteriore nonché la fiancata destra della Honda, verificandosi pressoché al centro della corsia di pertinenza del motociclo. A seguito dell'urto, quest'ultima si arrestò poco più avanti, in posizione centrale sulla carreggiata, mentre l'autovettura venne spinta verso l'interno del piazzale. In seguito a ciò il ha esposto che, Parte_1
caduto sull'asfalto, riportò lesioni personali e venne soccorso dal personale sanitario del 118, che lo trasportò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR). I sanitari riscontrarono frattura della clavicola destra, frattura dell'epifisi distale del radio destro, frattura prossimale della tibia destra e fratture della
IV e V costa destra, formulando una prognosi di trenta giorni e disponendone il ricovero presso il
Reparto di Ortopedia, dal quale fu dimesso il 26 maggio 2021. Successivamente, l'interessato proseguì
le cure sotto la supervisione del dott. , che, all'esito di accertamenti diagnostici e trattamenti Per_1
fisioterapici, lo dichiarò clinicamente guarito con postumi residui da valutare in data 21 gennaio 2022.
L'attore ha poi riferito che sul luogo del sinistro intervenne la Polizia Locale di Isola del Liri, che redasse i rilievi planimetrici e descrittivi di rito e di aver inoltrato formale richiesta di risarcimento danni alla impresa assicuratrice dell'autovettura Peugeot, la quale aprì la pratica Controparte_1
n. LR9/2021/17 che dispose una perizia sui danni materiali del motociclo. Gli stessi vennero successivamente integralmente risarciti mediante il pagamento di € 2.500,00, oltre onorari, tramite bonifico bancario. Infine, l'attore ha esposto che si sottopose a visita medico-legale di parte eseguita dal dott. , che accertò un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, seguito da Persona_2
inabilità parziale al 75% per ulteriori 60 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per altri 30 giorni, pagina 2 di 10 nonché una invalidità permanente del 20%. Il consulente medico rilevò altresì una sensibile riduzione della capacità ludico-ricreativa e lavorativa, stimata in un quarto, e la necessità di sottoporsi in futuro a ulteriori cicli di fisioterapia e sedute psicoterapiche. Tuttavia, l'attore ha lamentato che a seguito della trasmissione della documentazione sanitaria e delle informazioni previste dalla normativa, la compagnia assicuratrice dispose una controperizia medico-legale e successivamente liquidò, in via unilaterale, la somma complessiva di € 38.700,00, a titolo di risarcimento integrale per le lesioni personali e rimborso delle spese sostenute, mediante bonifico bancario. Il ha ritenuto tale Parte_1
importo non congruo rispetto all'effettivo danno patito e perciò lo trattenne solo in acconto sulle somme maggiori ritenute dovute, rimaste poi insoddisfatte nonostante le reiterate richieste. Sul
fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis 1) accertare e dichiarare, che il sinistro stradale per cui si procede
si è verificato con le modalità descritte da parte attrice nelle premesse del presente atto ovvero per
esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Peugeot 207 targata DF418PG; 2)
accertare e dichiarare, che i danni complessivamente sofferti e/o connessi e comunque derivanti
dall'evento lesivo per cui è causa, sono quelli indicati, quantificati e richiesti dall'attore nelle
premesse del presente atto e, per l'effetto 3) condannare la Sig.ra di Controparte_4
conducente/proprietaria dell'autovettura Peugeot 207 targata DF418PG e Controparte_1
i.p.l.r.p.t. compagnia che copriva la R.C.A. di tale veicolo, ciascuno per il proprio titolo ed in solido
tra di loro, al pagamento in favore del Sig. della complessiva somma di € 116.264,00 Parte_1
(€ 154.964,00 meno offerta di € 38.700,00 = € 116.264,00) risultante dai seguenti conteggi: danni
risarcibili complessivi € 154.964,00, di cui € 91.207,00 per “danno non patrimoniale” (con
personalizzazione massima); € 18.997,00 per danno “biologico temporaneo”; € 4.760,00 per spese
mediche sostenute e documentate;
€ 10.000,00 per spese future di fisiochinesiterapia e sedute di
psicoterapia ; € 30.000,00 per riduzione di ¼ della capacità lavorativa ovvero nelle maggiori/minori
somme ritenute di giustizia o che dovessero emergere dalle risultanze istruttorie oltre rivalutazione pagina 3 di 10 monetaria e interessi legali come per legge;
4) condannare, infine, la Sig.ra e Controparte_3
i.p.l.r.p.t., ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra di loro, al rimborso delle Controparte_1
spese di causa sostenute ed al pagamento dei compensi professionali per l'attività di rappresentanza e
assistenza svolta in giudizio. LV Iuribus”.
Si è costituita la compagnia la quale ha osservato che nella direzione di marcia tenuta dall'attore vigeva un limite di velocità pari a 30 km/h, trattandosi di un tratto stradale caratterizzato dalla presenza di attraversamento pedonale. L'attore, pur dichiarando di procedere a velocità moderata — concetto che egli stesso non precisò nei termini quantitativi — sostenne di aver azionato la frenata senza tuttavia riuscire ad evitare la collisione. Egli, però, omise di menzionare come, a seguito del sinistro, venne rilevata sul manto stradale una traccia di frenata lunga circa 11,50 metri, elemento oggettivo che induce a ritenere verosimilmente superiore la velocità tenuta rispetto a quella consentita nel tratto in questione.
Inoltre, le hanno riferito che il probabile punto di collisione fu individuato al centro della CP_1
corsia da lui percorsa, dove il motociclo urtò la parte posteriore destra dell'autovettura, in corrispondenza della ruota e del paraurti. Le hanno perciò dedotto che il procedeva CP_1 Parte_1
a una velocità elevata, non adeguata alle caratteristiche del tratto stradale e alle condizioni del luogo,
anche in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale. Tale andatura, superiore al limite imposto, si accompagnò inoltre a una posizione di marcia non correttamente mantenuta sul margine destro della carreggiata. Per la compagnia quindi, la condotta di guida del motociclista risulta pertanto chiaramente in contrasto con le norme del Codice della Strada, poiché egli non rispettò le prescrizioni imposte dalla segnaletica orizzontale e verticale, tenne una velocità eccessiva rispetto a quella consentita, non si posizionò regolarmente sul lato destro della corsia, e con il proprio comportamento determinò una condizione di pericolo per la sicurezza della circolazione, non riuscendo infine a modulare la velocità in modo tale da arrestare tempestivamente e in sicurezza il veicolo.
L'autovettura, per contro, al momento della collisione aveva ormai quasi completato la manovra di svolta a sinistra, circostanza confermata dalla posizione del danno, localizzato nella porzione più pagina 4 di 10 arretrata del lato destro del veicolo. La compagnia ha infine contestato il quantum della richiesta e ha così concluso: “…“Voglia il Tribunale Ecc.mo, esperito il rituale tentativo di conciliazione, contrariis
reiectis, in via principale, rigettare la domanda formulata dal sig. per essere la Parte_1
stessa, così come proposta, infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa
dichiarando la congruità della somma già corrisposta a titolo di risarcimento e pari complessivamente
ad € 41.200 e, nell'ipotesi in cui dall'espletanda istruttoria dovesse emergere la prova dell'esclusiva o
preponderante responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, ordinare a quest'ultimo la
restituzione di quanto versato a titolo di acconto o della quota in esubero rispetto a quanto
effettivamente dovuto a titolo di risarcimento;
in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di
accoglimento della domanda avanzata dal sig. , addebitare alla il Parte_1 Controparte_1
solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza
immediata e diretta del sinistro de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in
corso di causa, anche tenuto conto della condotta colposa dell'attore stesso ex artt. 1227 e 2054 c.c.,
sempre previo scomputo dell'importo di € 41.200 versato ante causam e che andrà rivalutato e
maggiorato degli interessi all'attualità e di somme percepite a qualunque titolo aliunde;
il tutto,
sempre e comunque previo rigetto della domanda di maggiorazione della rivalutazione e degli interessi
e con vittoria di spese e competenze di lite, ovvero con compensazione delle stesse”.
è rimasta contumace. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie all'esito del quale ha ammesso le prove orali e dopo l'audizione dei testi ha disposto CTU medico-
legale nominando il dr Persona_3
All'udienza virtuale del 9 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Isola del Liri, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, emerge che il teatro del sinistro è caratterizzato da una strada pagina 5 di 10 urbana, regolarmente asfaltata, avente due corsie di marcia, una per ogni senso di percorrenza e che la visibilità al momento del sinistro era ottima. Gli agenti, dalle dichiarazioni spontanee delle parti e delle persone presenti sui luoghi di causa, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente riferendo che la
, alla guida della sua Peugeot stava effettuando manovra di svolta a sinistra, allorché fu attinta, CP_3
nel lato posteriore destro, dal motociclo. Tale ricostruzione non è stata smentita dal Parte_1
nell'interpello: quest'ultimo ha dichiarato che l'autovettura si trovava ferma nel senso opposto di marcia mentre egli procedeva incolonnato dietro ad altri veicoli e, nel momento in cui l'auto che lo precedeva aveva oltrepassato il bivio, la Peugeot, proveniente dal senso opposto, ha improvvisamente iniziato una manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia e tagliandogli la strada. La manovra repentina ha portato la Peugeot ad arrestarsi bruscamente, a causa della presenza di un dislivello determinato dalla rimozione del ciglio di marmo del marciapiede. Il ha inoltre precisato che Parte_1
il traffico era particolarmente intenso e che il tratto di strada, soprattutto nell'orario dell'incidente, è
solitamente molto frequentato. Ha poi chiarito che, nel compiere la svolta a sinistra, la Peugeot è
entrata contromano nel bivio, ossia provenendo dal lato destinato all'uscita del piazzale antistante l'Eurospin. L'urto, infine, è avvenuto in corrispondenza della ruota posteriore destra della vettura.
Tali dichiarazioni sono state confermate anche dal teste che ha pure dichiarato di Testimone_1
ritenere che la motocicletta non procedesse a velocità elevata, poiché, in tal caso, il conducente sarebbe presumibilmente stato sbalzato a distanza. Come riferito dal teste, il motociclo mantenne invece,
un'andatura regolare e conforme alle condizioni del traffico;
fra l'altro l' ha osservato che dopo Tes_1
l'impatto, i veicoli coinvolti non hanno subito spostamenti significativi, rimanendo fermi nella stessa posizione in cui si trovavano al momento della collisione.
La ricostruzione offerta della compagnia invece non ha avuto alcun sostegno probatorio: non è emerso che il motociclo avesse una velocità sostenuta, diversamente da quanto affermato, non è emersa alcuna violazione del al cds. La non è intervenuta nel giudizio a sostenere le sue ragioni né Parte_1 CP_3
si è presentata per rendere l'interrogatorio formale deferitole: la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. pagina 6 di 10 non ricollega automaticamente alla mancata risposta in sede di interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 9436/2018; Cass.10099/2013). Nel caso in esame gli altri elementi di prova sono costituita dalla testimonianza assunta: ma ciò rileva solo nei rapporti fra il e la non fra quelli fra il Parte_1 CP_3
primo e l'assicurazione.
Con riguardo a quest'ultimo, in ogni caso l'Assicurazione non ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata tramite l'esame testimoniale, né ha offerto al giudicante elementi tecnici per porre in dubbio la genuinità delle risposte fornite dal testimone ascoltato. L'ascolto degli agenti, come richiesto dall'assicurazione, si sarebbe rivelata una mera ripetizione di forma e contenuto di quanto essi hanno certificato nel verbale redatto. I IL non erano presenti al momento in cui l'evento si è
verificato e nulla di nuovo avrebbero potuto riportare se fossero stati ascoltati in qualità di testimoni.
Allo stesso modo non era ammissibile una CTU poiché la stessa sarebbe stata meramente esplorativa,
non avendo le parti allegato una perizia di parte o una ricostruzione della dinamica idonea a contrastare quanto risulta dal verbale della Polizia Municipale. La frenata rilevata sull'asfalto invocata dalla compagnia per sostenere la non adeguata velocità del motociclo è stata contrastata con la dichiarazione del teste citato, che ha invece riferito che il motociclo viaggiava con velocità regolare e la frenata nella fattispecie presumibilmente era stata messa in atto per evitare lo scontro in vista della repentina manovra di guida della . CP_3
Circa il quantum la consulenza tecnica svolta in questo giudizio è condivisibile perché scevra da vizi e motivata da argomenti coerenti con la documentazione esibita e con le risultanze istruttorie. Il CTU ha accertato che l'attore ha riportato "Trauma contusivo della spalla destra con frattura della clavicola destra, frattura dell'epifisi distale radio di destra e frattura del terzo prossimale della tibia destra,
frattura della IV e V costa di destra. Esiti di trauma al ginocchio destro con fenomeni degenerativi a tipo meniscosi del corpo corno posteriore del menisco esterno ed interno. Ernia inguinale destra pagina 7 di 10 recidiva da verosimile evento post -traumatico con sospetta dislocazione della rete protesica. Note
d'ansia reattive. Lombosciatalgia bilaterale con sofferenza del nervo safeno, del nervo surale di destra con un concomitante risentimento pluriradicolare di tipo cronico su L3 -L4 ed in misura maggiore su
L4 - L5 e su L5-S1 a destra, con particolare interessamento della radice L5 a destra in presenza di alcuni fenomeni di carattere compressivo e/o irritativo ancora in atto sui territori di innervazione L4-L5
a destra”. B) in conseguenza della lesività in diagnosi sono derivati i seguenti esiti permanenti:
“Artralgia di spalla destra, polso destro e gonalgia destra con limitazione funzionale, lombalgia,
toracodinia” Il consulente ha quantificato le lesioni subite dal in 60 gg. di inabilità totale Parte_1
temporanea, 60 gg. inabilità parziale al 50% e 16 punti per postumi invalidanti permanenti.
Per la liquidazione del danno questo Giudice intende applicare il seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 41.569,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 54.870,00
pagina 8 di 10
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Spese mediche € 4.760,00
Totale generale: € 69.980,00
Da tale somma deve essere decurtato l'importo di € 38.700,00 che il ha dichiarato aver Parte_1
ricevuto e trattenuto in acconto.
Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale poiché essa non rappresenta mai un automatismo, ma presuppone che il giudice individui specifiche circostanze peculiari al caso concreto, tali da giustificare un risarcimento superiore rispetto a quello previsto in via ordinaria dalle tabelle di riferimento. Le conseguenze dannose di carattere “comune”, ossia quelle che qualsiasi soggetto con un analogo grado di invalidità subirebbe, non legittimano, pertanto, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento può essere riconosciuta. (Cass. n. 14364/2019). Nella
fattispecie, il consulente ha ritenuto La percentuale di danno biologico già riconosciuta deve ritenersi comprensiva anche del danno alla cenestesi lavorativa, fra l'altro il CTU ha precisato che il consulente tecnico di parte attrice, al momento della redazione del verbale valutativo concordato, non ha ritenuto di includere richieste relative alla capacità lavorativa.
Allo stesso modo non può riconoscersi la richiesta di risarcimento di danno morale: l' attribuzione del danno biologico implica il riconoscimento del danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, ritenuto che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute. Al riguardo si richiamano le note sentenze di San Martino del 2008, secondo cui non può liquidarsi una somma ulteriore per “danno morale”, poiché ciò costituirebbe “indebita pagina 9 di 10 duplicazione risarcitoria”. Nella fattispecie la liquidazione come sopra specificata è comprensiva di ogni risarcimento anche perché l'attore non ha né allegato né provato i danni lamentati, ossia uno stato di frustrazione nel praticare sport al riguardo il consulente ha riferito che nel corso delle indagini peritali non sono emersi elementi clinici che facciano prevedere la necessità di ulteriori cure o trattamenti né che sussiste ripercussione peggiorativa sulla integrità fisiognomica del soggetto né che gli stessi esiti incidono in concreto su particolari attività non lavorative,
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DA
al pagamento della somma di € 31.280, oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_5
giorno del sinistro al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo processo a favore del Controparte_5 Parte_1
che si quantificano in complessivi € 8.375,00 di cui € 759,00 per esborsi e € 7616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della CP_3
le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Dichiara la a tenere manlevata da tutte le spese derivanti da Controparte_1 Controparte_5
questa sentenza.
Cassino, 15 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n.3889/2022 promosso da:
c.f. elettivamente domiciliato in Monte S. Giovanni C. Via Parte_1 C.F._1
Carbonaro n.47, presso lo studio dell'Avv. Bruno Coratti che lo rappresenta e difende………….Attore
contro c.f. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco Catelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Frosinone, V.le Portogallo n. 1……………………………………………………………... CP_2
e c.f. ...…….Convenuta contumace Controparte_3 CodiceFiscale_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 9 giugno 2025
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore ha esposto che in data 21 maggio 2021, intorno alle ore 11:25, conduceva il proprio motociclo Honda Hornet 600, targa CC60919, lungo via Borgo San
Domenico, nel territorio del Comune di Isola del Liri (FR), procedendo in direzione Sora – Isola Liri
pagina 1 di 10 centro. Nello specifico egli ha esposto che durante la marcia, il veicolo da lui condotto entrò in collisione con un'autovettura Peugeot 207, targa DF418PG, condotta da , la Controparte_3
quale, provenendo dal senso opposto, eseguì una repentina svolta a sinistra per accedere al piazzale ex
Boimond, senza concedere la precedenza e invadendo la corsia di marcia del motociclo. Nonostante il tentativo di frenata e la velocità moderata mantenuta, il ha precisato di non essere riuscito a Parte_1
evitare l'impatto a causa della distanza ormai minima tra i due veicoli. L'attore ha pure riferito che la collisione interessò la parte posteriore destra della Peugeot e la ruota anteriore nonché la fiancata destra della Honda, verificandosi pressoché al centro della corsia di pertinenza del motociclo. A seguito dell'urto, quest'ultima si arrestò poco più avanti, in posizione centrale sulla carreggiata, mentre l'autovettura venne spinta verso l'interno del piazzale. In seguito a ciò il ha esposto che, Parte_1
caduto sull'asfalto, riportò lesioni personali e venne soccorso dal personale sanitario del 118, che lo trasportò al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora (FR). I sanitari riscontrarono frattura della clavicola destra, frattura dell'epifisi distale del radio destro, frattura prossimale della tibia destra e fratture della
IV e V costa destra, formulando una prognosi di trenta giorni e disponendone il ricovero presso il
Reparto di Ortopedia, dal quale fu dimesso il 26 maggio 2021. Successivamente, l'interessato proseguì
le cure sotto la supervisione del dott. , che, all'esito di accertamenti diagnostici e trattamenti Per_1
fisioterapici, lo dichiarò clinicamente guarito con postumi residui da valutare in data 21 gennaio 2022.
L'attore ha poi riferito che sul luogo del sinistro intervenne la Polizia Locale di Isola del Liri, che redasse i rilievi planimetrici e descrittivi di rito e di aver inoltrato formale richiesta di risarcimento danni alla impresa assicuratrice dell'autovettura Peugeot, la quale aprì la pratica Controparte_1
n. LR9/2021/17 che dispose una perizia sui danni materiali del motociclo. Gli stessi vennero successivamente integralmente risarciti mediante il pagamento di € 2.500,00, oltre onorari, tramite bonifico bancario. Infine, l'attore ha esposto che si sottopose a visita medico-legale di parte eseguita dal dott. , che accertò un periodo di inabilità temporanea totale di 60 giorni, seguito da Persona_2
inabilità parziale al 75% per ulteriori 60 giorni, al 50% per 30 giorni e al 25% per altri 30 giorni, pagina 2 di 10 nonché una invalidità permanente del 20%. Il consulente medico rilevò altresì una sensibile riduzione della capacità ludico-ricreativa e lavorativa, stimata in un quarto, e la necessità di sottoporsi in futuro a ulteriori cicli di fisioterapia e sedute psicoterapiche. Tuttavia, l'attore ha lamentato che a seguito della trasmissione della documentazione sanitaria e delle informazioni previste dalla normativa, la compagnia assicuratrice dispose una controperizia medico-legale e successivamente liquidò, in via unilaterale, la somma complessiva di € 38.700,00, a titolo di risarcimento integrale per le lesioni personali e rimborso delle spese sostenute, mediante bonifico bancario. Il ha ritenuto tale Parte_1
importo non congruo rispetto all'effettivo danno patito e perciò lo trattenne solo in acconto sulle somme maggiori ritenute dovute, rimaste poi insoddisfatte nonostante le reiterate richieste. Sul
fondamento di tali presupposti parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis 1) accertare e dichiarare, che il sinistro stradale per cui si procede
si è verificato con le modalità descritte da parte attrice nelle premesse del presente atto ovvero per
esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Peugeot 207 targata DF418PG; 2)
accertare e dichiarare, che i danni complessivamente sofferti e/o connessi e comunque derivanti
dall'evento lesivo per cui è causa, sono quelli indicati, quantificati e richiesti dall'attore nelle
premesse del presente atto e, per l'effetto 3) condannare la Sig.ra di Controparte_4
conducente/proprietaria dell'autovettura Peugeot 207 targata DF418PG e Controparte_1
i.p.l.r.p.t. compagnia che copriva la R.C.A. di tale veicolo, ciascuno per il proprio titolo ed in solido
tra di loro, al pagamento in favore del Sig. della complessiva somma di € 116.264,00 Parte_1
(€ 154.964,00 meno offerta di € 38.700,00 = € 116.264,00) risultante dai seguenti conteggi: danni
risarcibili complessivi € 154.964,00, di cui € 91.207,00 per “danno non patrimoniale” (con
personalizzazione massima); € 18.997,00 per danno “biologico temporaneo”; € 4.760,00 per spese
mediche sostenute e documentate;
€ 10.000,00 per spese future di fisiochinesiterapia e sedute di
psicoterapia ; € 30.000,00 per riduzione di ¼ della capacità lavorativa ovvero nelle maggiori/minori
somme ritenute di giustizia o che dovessero emergere dalle risultanze istruttorie oltre rivalutazione pagina 3 di 10 monetaria e interessi legali come per legge;
4) condannare, infine, la Sig.ra e Controparte_3
i.p.l.r.p.t., ciascuno per il proprio titolo ed in solido tra di loro, al rimborso delle Controparte_1
spese di causa sostenute ed al pagamento dei compensi professionali per l'attività di rappresentanza e
assistenza svolta in giudizio. LV Iuribus”.
Si è costituita la compagnia la quale ha osservato che nella direzione di marcia tenuta dall'attore vigeva un limite di velocità pari a 30 km/h, trattandosi di un tratto stradale caratterizzato dalla presenza di attraversamento pedonale. L'attore, pur dichiarando di procedere a velocità moderata — concetto che egli stesso non precisò nei termini quantitativi — sostenne di aver azionato la frenata senza tuttavia riuscire ad evitare la collisione. Egli, però, omise di menzionare come, a seguito del sinistro, venne rilevata sul manto stradale una traccia di frenata lunga circa 11,50 metri, elemento oggettivo che induce a ritenere verosimilmente superiore la velocità tenuta rispetto a quella consentita nel tratto in questione.
Inoltre, le hanno riferito che il probabile punto di collisione fu individuato al centro della CP_1
corsia da lui percorsa, dove il motociclo urtò la parte posteriore destra dell'autovettura, in corrispondenza della ruota e del paraurti. Le hanno perciò dedotto che il procedeva CP_1 Parte_1
a una velocità elevata, non adeguata alle caratteristiche del tratto stradale e alle condizioni del luogo,
anche in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale. Tale andatura, superiore al limite imposto, si accompagnò inoltre a una posizione di marcia non correttamente mantenuta sul margine destro della carreggiata. Per la compagnia quindi, la condotta di guida del motociclista risulta pertanto chiaramente in contrasto con le norme del Codice della Strada, poiché egli non rispettò le prescrizioni imposte dalla segnaletica orizzontale e verticale, tenne una velocità eccessiva rispetto a quella consentita, non si posizionò regolarmente sul lato destro della corsia, e con il proprio comportamento determinò una condizione di pericolo per la sicurezza della circolazione, non riuscendo infine a modulare la velocità in modo tale da arrestare tempestivamente e in sicurezza il veicolo.
L'autovettura, per contro, al momento della collisione aveva ormai quasi completato la manovra di svolta a sinistra, circostanza confermata dalla posizione del danno, localizzato nella porzione più pagina 4 di 10 arretrata del lato destro del veicolo. La compagnia ha infine contestato il quantum della richiesta e ha così concluso: “…“Voglia il Tribunale Ecc.mo, esperito il rituale tentativo di conciliazione, contrariis
reiectis, in via principale, rigettare la domanda formulata dal sig. per essere la Parte_1
stessa, così come proposta, infondata in fatto e in diritto, per le ragioni dedotte in narrativa
dichiarando la congruità della somma già corrisposta a titolo di risarcimento e pari complessivamente
ad € 41.200 e, nell'ipotesi in cui dall'espletanda istruttoria dovesse emergere la prova dell'esclusiva o
preponderante responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, ordinare a quest'ultimo la
restituzione di quanto versato a titolo di acconto o della quota in esubero rispetto a quanto
effettivamente dovuto a titolo di risarcimento;
in via subordinata, nell'ipotesi non creduta di
accoglimento della domanda avanzata dal sig. , addebitare alla il Parte_1 Controparte_1
solo onere risarcitorio che risulterà dall'entità dei danni effettivamente subiti in conseguenza
immediata e diretta del sinistro de quo, in ogni caso nei limiti di quanto sarà accertato e provato in
corso di causa, anche tenuto conto della condotta colposa dell'attore stesso ex artt. 1227 e 2054 c.c.,
sempre previo scomputo dell'importo di € 41.200 versato ante causam e che andrà rivalutato e
maggiorato degli interessi all'attualità e di somme percepite a qualunque titolo aliunde;
il tutto,
sempre e comunque previo rigetto della domanda di maggiorazione della rivalutazione e degli interessi
e con vittoria di spese e competenze di lite, ovvero con compensazione delle stesse”.
è rimasta contumace. Controparte_3
Instauratosi il contraddittorio il Giudice ha concesso i termini per il deposito delle memorie istruttorie all'esito del quale ha ammesso le prove orali e dopo l'audizione dei testi ha disposto CTU medico-
legale nominando il dr Persona_3
All'udienza virtuale del 9 giugno 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano accoglimento.
Dal verbale redatto dagli agenti della Polizia Municipale del Comune di Isola del Liri, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, emerge che il teatro del sinistro è caratterizzato da una strada pagina 5 di 10 urbana, regolarmente asfaltata, avente due corsie di marcia, una per ogni senso di percorrenza e che la visibilità al momento del sinistro era ottima. Gli agenti, dalle dichiarazioni spontanee delle parti e delle persone presenti sui luoghi di causa, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente riferendo che la
, alla guida della sua Peugeot stava effettuando manovra di svolta a sinistra, allorché fu attinta, CP_3
nel lato posteriore destro, dal motociclo. Tale ricostruzione non è stata smentita dal Parte_1
nell'interpello: quest'ultimo ha dichiarato che l'autovettura si trovava ferma nel senso opposto di marcia mentre egli procedeva incolonnato dietro ad altri veicoli e, nel momento in cui l'auto che lo precedeva aveva oltrepassato il bivio, la Peugeot, proveniente dal senso opposto, ha improvvisamente iniziato una manovra di svolta a sinistra, invadendo la corsia e tagliandogli la strada. La manovra repentina ha portato la Peugeot ad arrestarsi bruscamente, a causa della presenza di un dislivello determinato dalla rimozione del ciglio di marmo del marciapiede. Il ha inoltre precisato che Parte_1
il traffico era particolarmente intenso e che il tratto di strada, soprattutto nell'orario dell'incidente, è
solitamente molto frequentato. Ha poi chiarito che, nel compiere la svolta a sinistra, la Peugeot è
entrata contromano nel bivio, ossia provenendo dal lato destinato all'uscita del piazzale antistante l'Eurospin. L'urto, infine, è avvenuto in corrispondenza della ruota posteriore destra della vettura.
Tali dichiarazioni sono state confermate anche dal teste che ha pure dichiarato di Testimone_1
ritenere che la motocicletta non procedesse a velocità elevata, poiché, in tal caso, il conducente sarebbe presumibilmente stato sbalzato a distanza. Come riferito dal teste, il motociclo mantenne invece,
un'andatura regolare e conforme alle condizioni del traffico;
fra l'altro l' ha osservato che dopo Tes_1
l'impatto, i veicoli coinvolti non hanno subito spostamenti significativi, rimanendo fermi nella stessa posizione in cui si trovavano al momento della collisione.
La ricostruzione offerta della compagnia invece non ha avuto alcun sostegno probatorio: non è emerso che il motociclo avesse una velocità sostenuta, diversamente da quanto affermato, non è emersa alcuna violazione del al cds. La non è intervenuta nel giudizio a sostenere le sue ragioni né Parte_1 CP_3
si è presentata per rendere l'interrogatorio formale deferitole: la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. pagina 6 di 10 non ricollega automaticamente alla mancata risposta in sede di interrogatorio, per quanto ingiustificata,
l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, allo stesso tempo, di valutare ogni altro elemento di prova
(Cass. 9436/2018; Cass.10099/2013). Nel caso in esame gli altri elementi di prova sono costituita dalla testimonianza assunta: ma ciò rileva solo nei rapporti fra il e la non fra quelli fra il Parte_1 CP_3
primo e l'assicurazione.
Con riguardo a quest'ultimo, in ogni caso l'Assicurazione non ha fornito una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata tramite l'esame testimoniale, né ha offerto al giudicante elementi tecnici per porre in dubbio la genuinità delle risposte fornite dal testimone ascoltato. L'ascolto degli agenti, come richiesto dall'assicurazione, si sarebbe rivelata una mera ripetizione di forma e contenuto di quanto essi hanno certificato nel verbale redatto. I IL non erano presenti al momento in cui l'evento si è
verificato e nulla di nuovo avrebbero potuto riportare se fossero stati ascoltati in qualità di testimoni.
Allo stesso modo non era ammissibile una CTU poiché la stessa sarebbe stata meramente esplorativa,
non avendo le parti allegato una perizia di parte o una ricostruzione della dinamica idonea a contrastare quanto risulta dal verbale della Polizia Municipale. La frenata rilevata sull'asfalto invocata dalla compagnia per sostenere la non adeguata velocità del motociclo è stata contrastata con la dichiarazione del teste citato, che ha invece riferito che il motociclo viaggiava con velocità regolare e la frenata nella fattispecie presumibilmente era stata messa in atto per evitare lo scontro in vista della repentina manovra di guida della . CP_3
Circa il quantum la consulenza tecnica svolta in questo giudizio è condivisibile perché scevra da vizi e motivata da argomenti coerenti con la documentazione esibita e con le risultanze istruttorie. Il CTU ha accertato che l'attore ha riportato "Trauma contusivo della spalla destra con frattura della clavicola destra, frattura dell'epifisi distale radio di destra e frattura del terzo prossimale della tibia destra,
frattura della IV e V costa di destra. Esiti di trauma al ginocchio destro con fenomeni degenerativi a tipo meniscosi del corpo corno posteriore del menisco esterno ed interno. Ernia inguinale destra pagina 7 di 10 recidiva da verosimile evento post -traumatico con sospetta dislocazione della rete protesica. Note
d'ansia reattive. Lombosciatalgia bilaterale con sofferenza del nervo safeno, del nervo surale di destra con un concomitante risentimento pluriradicolare di tipo cronico su L3 -L4 ed in misura maggiore su
L4 - L5 e su L5-S1 a destra, con particolare interessamento della radice L5 a destra in presenza di alcuni fenomeni di carattere compressivo e/o irritativo ancora in atto sui territori di innervazione L4-L5
a destra”. B) in conseguenza della lesività in diagnosi sono derivati i seguenti esiti permanenti:
“Artralgia di spalla destra, polso destro e gonalgia destra con limitazione funzionale, lombalgia,
toracodinia” Il consulente ha quantificato le lesioni subite dal in 60 gg. di inabilità totale Parte_1
temporanea, 60 gg. inabilità parziale al 50% e 16 punti per postumi invalidanti permanenti.
Per la liquidazione del danno questo Giudice intende applicare il seguente schema:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 16%
Punto danno biologico € 3.330,81
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) € 1.065,86
Punto danno non patrimoniale € 4.396,67
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 41.569,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 54.870,00
pagina 8 di 10
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 3.450,00
Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Spese mediche € 4.760,00
Totale generale: € 69.980,00
Da tale somma deve essere decurtato l'importo di € 38.700,00 che il ha dichiarato aver Parte_1
ricevuto e trattenuto in acconto.
Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale poiché essa non rappresenta mai un automatismo, ma presuppone che il giudice individui specifiche circostanze peculiari al caso concreto, tali da giustificare un risarcimento superiore rispetto a quello previsto in via ordinaria dalle tabelle di riferimento. Le conseguenze dannose di carattere “comune”, ossia quelle che qualsiasi soggetto con un analogo grado di invalidità subirebbe, non legittimano, pertanto, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento può essere riconosciuta. (Cass. n. 14364/2019). Nella
fattispecie, il consulente ha ritenuto La percentuale di danno biologico già riconosciuta deve ritenersi comprensiva anche del danno alla cenestesi lavorativa, fra l'altro il CTU ha precisato che il consulente tecnico di parte attrice, al momento della redazione del verbale valutativo concordato, non ha ritenuto di includere richieste relative alla capacità lavorativa.
Allo stesso modo non può riconoscersi la richiesta di risarcimento di danno morale: l' attribuzione del danno biologico implica il riconoscimento del danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, ritenuto che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute. Al riguardo si richiamano le note sentenze di San Martino del 2008, secondo cui non può liquidarsi una somma ulteriore per “danno morale”, poiché ciò costituirebbe “indebita pagina 9 di 10 duplicazione risarcitoria”. Nella fattispecie la liquidazione come sopra specificata è comprensiva di ogni risarcimento anche perché l'attore non ha né allegato né provato i danni lamentati, ossia uno stato di frustrazione nel praticare sport al riguardo il consulente ha riferito che nel corso delle indagini peritali non sono emersi elementi clinici che facciano prevedere la necessità di ulteriori cure o trattamenti né che sussiste ripercussione peggiorativa sulla integrità fisiognomica del soggetto né che gli stessi esiti incidono in concreto su particolari attività non lavorative,
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del
D.M. 55 del 2014 e successive modificazioni e al valore definitivamente accertato.
P.Q.M.
- definitivamente pronunciando;
DA
al pagamento della somma di € 31.280, oltre interessi e rivalutazione dal Controparte_5
giorno del sinistro al soddisfo.
Condanna al pagamento delle spese di questo processo a favore del Controparte_5 Parte_1
che si quantificano in complessivi € 8.375,00 di cui € 759,00 per esborsi e € 7616,00 per compensi professionali oltre rimborso forfettario (15%) IVA e CPA. Pone definitivamente a carico della CP_3
le spese di ctu così come liquidate provvisoriamente in corso di causa.
Dichiara la a tenere manlevata da tutte le spese derivanti da Controparte_1 Controparte_5
questa sentenza.
Cassino, 15 novembre 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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