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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8870 /2024
T R A
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. ACQUA Parte_1
MI e OL FE, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti, presso il cui studio CP_1
elettivamente domicilia
Resistente
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.07.2024 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex l.18/80).
L si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e dell'esame degli atti di causa, letta la perizia e le note scritte depositate per l'udienza, trattata ex art 127 ter c.p.c., all'esito è pronunciata la presente sentenza.
Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott.ssa , nominata nella presente fase, ha Per_1
confermato il giudizio del ctu della fase atp per quanto concerne l'indennità di accompagnamento, negando la sussistenza dei requisiti sanitari in capo ad
[...]
per beneficiarne. Pt_1
Osserva la ctu dott.ssa che il ricorrente, di anni 44 al momento della visita, è Per_1
affetto da “Psicosi schizofrenica in terapia farmacologica;
Diabete Mellito di tipo II
NID; Obesità di II classe.”.
Per quanto concerne il diabete mellito di tipo II, la ctu osserva che “il ricorrente presenta diabete mellito tipo 2 in trattamento farmacologico, senza complicanze micro
o macro-angiopatiche” (così a pag. 6 ctu).
Per quanto concerne invece l'obesità di II classe, si tratta, a giudizio della ctu, di obesità di II grado “…che, allo stato attuale, non determina una limitazione a carico delle articolazioni dello scheletro appendicolare e assile” ( v. pag.6 ctu). Prosegue poi la ctu osservando che, per quanto concerne la psicosi schizofrenica, “non si rilevano patologie organiche a carico del sistema nervoso centrale e periferico.
Sebbene siano presenti sintomi negativi, il paziente dimostra capacità di curare la propria igiene personale e di scegliere un abbigliamento consono alle circostanze, indicando una sufficiente autonomia in queste azioni primarie”(v.pag. 6 perizia).
Ed invero la ctu afferma che “Alla luce della normativa vigente, e circoscrivendo la valutazione alle funzioni primarie necessarie per gli atti quotidiani della vita, si osserva che tali azioni risultano possibili per il ricorrente in autonomia. Pertanto, non si ravvede la necessità di un'assistenza continuativa per l'intera giornata. Sebbene affetto da patologia psichiatrica, il paziente non presenta limitazioni tali da impedirgli il soddisfacimento delle azioni elementari. Inoltre, non presenta, allo stato, sintomi maniacali o aggressivi che possano compromettere la propria incolumità o quella altrui. Dal punto di vista neurologico, non sono state rilevate alterazioni delle funzioni cognitive che risultino al di fuori della norma per l'età anagrafica, e non sono state riscontrate alterazioni morfo-strutturali a carico dello scheletro assile ed appendicolare”.
Per quanto concerne poi l'ulteriore requisito richiesto in capo alla parte per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la ctu osserva in dettaglio che
“Per quanto concerne l'impossibilità di deambulare autonomamente, essa implica un difetto di autosufficienza grave tale da rendere la deambulazione difficoltosa e pericolosa, richiedendo un aiuto permanente. Nel caso in esame, il ricorrente presenta una deambulazione fisiologica, con conservata autonomia nei passaggi posturali e nel mantenimento della stazione eretta”.
Per tutto quanto esposto, e constatato all'esito della visita personalmente condotta e dell'esame della documentazione in atti, in conclusione, la ctu ha ritenuto non sussistenti in capo all in requisiti utili per beneficiare dell'indennità di Pt_1
accompagnamento. Le conclusioni rese dalla ctu sono logiche, ben motivate e coerenti con l'esame degli atti, e sono pertanto qui condivise e fatte proprie.
Si rileva infine che le stesse non sono in contrasto con quanto affermato dal ctu nominato nella prima fase, dott. , che pure non aveva riconosciuto il requisito Per_2
sanitario in capo al periziato.
L'opposizione va dunque rigettata, non sussistendo il requisito sanitario in capo alla ricorrente per beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Val la pena, infine, ribadire all'uopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Le spese di lite di entrambe le fasi sono irripetibili, vista la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti. Le spese di consulenza tecnica di ufficio, liquidate con separato decreto contestuale alla presente sentenza, si pongono, quindi, a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento di ATP n. R.G. 9403/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione;
- nulla per le spese di lite di entrambe le fasi tra le parti;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 18/12/2025.
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo