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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 31/07/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente professionale
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 4/2024 R.G.
promossa
da
c.f. e Parte_1 C.F._1
c.f. entrambi anche in Parte_2 C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sulla LI minore
(c.f. , Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellanti -
, c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
1 c.f. rappresentata e CP_2 C.F._5
difesa dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
c.f. , Parte_3 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
c.f. Parte_4 C.F._7
rappresentata e difesa dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ASCHBACHER KURT, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1070/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 01.12.2023.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
2 nel merito via principale
Accogliere, per i motivi di cui in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1070/2023, emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice dott. Simon Tschager,
nell'ambito del giudizio R.G. n. 2154/2017, pubblicata in data
4 dicembre 2023 e nello stesso giorno notificata dal procuratore domiciliatario di , Controparte_3
Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
In via principale e nel merito
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' , rientrante nel Comprensorio Sanitario Controparte_4
di Bolzano, a sua volta facente parte dell' Controparte_3
, ex artt. 1218, 2059 cod. civ., 185 c.p. e 32 Cost.
[...]
– nella causazione dell'evento dannoso per cui è lite,
conseguentemente e per l'effetto, condanni l' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti e subendi, dagli attori nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori come indicato in narrativa.
In via subordinata
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell' , rientrante nel Comprensorio Sanitario Controparte_4
di Bolzano, a sua volta facente parte dell' Controparte_5
[... , ex artt. 2043, 2049 ss., 2059 cod. civ., 185 c.p.
[...]
e 32 Cost. – nella causazione dell'evento dannoso per cui è lite,
conseguentemente e per l'effetto, condanni l' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti e subendi, dagli attori nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori come indicato in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Gli appellanti chiedono di essere ammessi alla prova per testi
sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
3). prima della nascita di , i signori Per_2 Parte_1
ed erano solari e scherzosi;
[...] Parte_2
4). prima di restare incinta di , la signora Per_2 Parte_2
aveva parlato del desiderio suo e del marito di Pt_1
ingrandire la loro famiglia;
5). i signori ed hanno Parte_1 Parte_2
vissuto il periodo della gravidanza con grande felicità;
6). i signori e hanno vissuto con CP_1 CP_2
4 grande attesa la gravidanza della nipotina;
Per_2
7). la morte di ha disatteso le aspettative dei signori Per_2
e di avere un'altra nipotina;
CP_1 CP_2
8). i signori e Parte_3 Parte_4
telefonavano ogni giorno al figlio per avere aggiornamenti Pt_1
sulla loro nipotina;
9). dopo la morte di , la signora diceva che se Per_2 Parte_2
non fosse stato per avrebbe voluto morire;
Per_1
10). dopo la morte di , la signora diceva che Per_2 Parte_2
avrebbe voluto raggiungere;
Per_2
11). dopo la morte di , la signora si è rivolta Per_2 Parte_2
ad una psicoterapeuta;
12). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed rifiutavano di incontrarsi con i loro amici;
Parte_2
13). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed avevano sempre il volto segnato dalle lacrime;
Parte_2
14). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed sono diventati incupiti, spenti e oppressi;
Parte_2
15). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed hanno iniziato ad essere estremamente ansiosi Parte_2
verso la LI;
Per_1
16). il terrore di perdere anche , porta i signori Per_1 [...]
ed a vedere pericoli ovunque;
Parte_1 Parte_2
17). spesso parla con nostalgia della SO , Per_1 Per_2
ricordandola come un angelo accanto a lei;
5 18). tutt'ora, la signora si rattrista quando vede un Parte_2
bambino piccolo come;
Per_2
19). tutt'ora, il signor si mette a Parte_1
piangere quando parla di . Per_2
Si indicano come testi sui capitoli da 3 a 19:
➢ signora residente in [...]
Rasmo n° 43
➢ signor residente in [...]
Rasmo n° 43
➢ signora residente in [...]
11/D
➢ signora , residente in [...]– L. Thuille n° Tes_4
12/6
➢ signora residente in [...]
9
Del procuratore di parte appellata:
Voglia l'I ll.ma Corte adita, contrariis reiectis,
in via principale:
rigettare integralmente l'appello principale in quanto, per i motivi esposti in narrativa, infondato in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione;
in ogni caso:
con vittoria dei compensi e delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché della presente fase di gravame, oltre al 15%
6 per spese generali, IVA e CAP;
In via istruttoria
L' s i Controparte_6
oppone a che sia dato ingresso alle prove testimoniali avversarie per i seguenti motivi :
- Cap. 1) trattasi di capitolo di prova inammissibile ed irrilevante al contempo.
Inammissibile, perché concernente una circostanza di fatto di carattere prettamente tecnico, non demandabile per ciò ad un teste ma, in evento ad un CTU;
inoltre, siffatta circostanza non può che avere carattere documentale, ciò che rende ulteriormente inammissibile che un teste si esprima su di essa.
Tale capitolo è altresì irrilevante ai fini del decidere e comunque formulato in modo fuorviante: non è infatti dato sapere in quale esatto momento l'altro bambino ricoverato in Terapia intensiva neonatale abbia contratto il batterio della . Pt_5
- Cap. 2) il capitolo è inammissibile, in quanto anch'es so avente ad oggetto una circostanza da provarsi in via documentale.
Esso è, inoltre, formulato maliziosamente, poiché sottintende che nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale vi siano state,
all'epoca dei fatti, non meglio precisate carenze sul pianoigienico e di profilassi antibatterica, ciò che peraltro, non corrisponde al vero e che quindi si contesta recisamente.
La scrivente difesa precisa di aver offerto prova documentale
7 circa il fatto che il predetto reparto di TIN adottas se tutti i migliori standard preventivi e di profilassi prescritti dalle linee guida.
- Cap. 3) il capitolo è palesemente inammissibile, in quanto a mezzo di esso si chiede che il teste renda una sua personale opinione circa lo stato emotivo degli attori precedentemente agli eventi per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 244 c.p.c. la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti specifici e non certo valutazioni personali come, nel caso che ci occupa, la presunta circostanza che gli attori fossero “solari e scherzosi”
- Cap. 4) il capitolo è inammissibile in quanto chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che non potrebbe che aver appreso dagli attori stessi: trattandosi, pertanto, di un capitolo di prova de relato actoris, ogni eventuale risposta su di esso sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, come statuito dalla recentissima Cass . 12477/17.
- Capp. 5 e 6) in ordine a tali capitoli valga quanto detto con riguardo al capitolo attoreo n. 3:
anche questa volta, infatti, controparte pretende che il teste esponga una sua personale valutazione circa il fatto che gli attori sarebbero stati felici durante il periodo della gravidanza.
Un tanto non rappresenta un fatto come dedotto dall'art. 244
c.p.c., ma una inammissibile valutazione.
- Cap. 7) tale capitolo risulta anch'esso inammissibile in quanto
8 di carattere valutativo ed, in ogni caso, poiché nuovamente fondato su una circostanza che il teste non potrebbe che aver appreso de relato actoris, ogni eventuale risposta su di esso sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, come statuito dalla recentissima Cass. 12477/17.
- Cap. 8) il capitolo risulta inammissibile in quanto vertente su circostanza di fatto mai allegata da controparte entro i termini ad un tanto deputati (ossia, nel caso di specie, l'atto di citazione
e la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.).
L'aver esposto per la prima volta solo in sede di memoria istruttoria e, quindi, tardivamente, che i signori
[...]
e avrebbero telefonato ogni giorno Parte_3 Parte_4
al figlio per avere aggiornamenti sulla loro nipotina rende Pt_1
pertanto inammissibile qualsivoglia prova testimoniale su tale circostanza.
- Capp. 9 e 10) tali capitoli sono tutti inammissibili, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nuovamente a mezzo di essi controparte chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che gli avrebbe riferito l'attrice conseguentemente, Parte_2
trattandosi in ogni caso di circostanze che il teste non potrebbe che avere appreso de relato actoris, le relative dichiarazioni non potrebbero comunque essere utilizzate a fini istruttori.
In secondo luogo, ancora una volta tali capitoli vertono su circostanze di fatto mai dedotte da controparte in sede
9 introduttiva o, al più tardi, in quella di memoria ex art . 183 VI
comma n.1) c.p.c.
Solo in sede di formulazione di capitoli di prova orale, infatti,
vengono esposte dagli attori le circostanze di fatto su cui tali capi toli vertono: un tanto è inammissibile.
- Cap. 11) tale capi tolo è inammissibile, in quanto da provarsi in via documentale.
- Capp. 12 e 13) i capitoli risultano inammissibile, in quanto vertente su circostanza di fatto mai allegata da controparte entro i termini ad un tanto deputati.
Prima che nella loro memoria istruttoria, infatti, mai gli attori avevano allegato di aver rinunciato a rifiutare gli incontri con i propri amici ovvero di piangere frequentemente:
conseguentemente, dedurre capitoli di prova su circostanze di fatto mai dedotte prima è evidentemente inammissibile.
- Capp. 14 e 15) anche tali capitoli sono inammissibili perché
afferenti a circostanze di fatto del tutto nuove, in quanto allegate dagli a tori solo in sede di memoria istruttoria.
Mai, infatti, essi avevano allegato di essere “diventati incupiti ,
spenti e oppressi” in ragione degli eventi per cui è causa, ovvero di esser diventati maggiormente ansiosi nei confronti della LI
. Per tanto, nessun capi tolo di prova orale può Per_1
ammissibilmente richiedersi in ordine a tali fatti nuovi.
Peraltro, detti capitoli risultano inammissibili per un diverso motivo, ossia perché chiedono che il teste renda una sua
10 personale, non ammissibile, valutazione in ordine allo stato emotivo degli attori ed all'atteggiamento degli stessi con la LI
. Per_1
- Cap. 16) tale capitolo è inammissibile, perché afferenti a circostanze di fatto del tutto nuove, in quanto al legate dagli attori solo in sede di memoria istruttoria.
- Cap. 17) trattasi di capitolo inammissibile in quanto anch'esso avente ad oggetto una circostanza di fatto assolutamente nuova, mai allegata da controparte in sede introduttiva ovvero in quella di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.
Conseguentemente, agli attori dovrà essere negata l'ammissione di un capitolo di prova testimoniale avente ad oggetto un fatto mai allegato entro i termini a ciò deputati dalla legge processuale.
Peraltro, detto capitolo risulta anche inammissibile perché
chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che non potrebbe che aver appreso dalla piccola Persona_1
che, nel presente procedimento, assume anch'essa le vesti formali di attrice.
Conseguentemente, ogni eventuale deposizione del teste sarebbe inutilizzabile in quanto de relato actoris.
- Capp. 18 e 19) inf ine, anche tali capitoli risultano inammissibili poiché basati su circostanze di fatto mai dedotte da controparte in sede introduttiva o di memoria ex art. 183 VI
comma n.1) c.p.c.
11 Che l'attrice si rattristerebbe alla vista di bambini Parte_2
piccoli è circostanza di fatto allegata da controparte solo all'atto del la formulazione del capitolo di prova n. 18.
Analogamente, lo stesso vale in ordine al fatto che l'attore piangerebbe mentre pensa al la LI. Parte_1
Dette circostanze sono, per il presente procedimento, del tutto nuove e, quindi, estranee al thema probandum ed al thema
decidendum.
Si noti, poi, che il capitolo 18 risulta inammissibile per un'ulteriore ragione, posto che esso chiede che il teste renda un suo giudizio soggettivo in ordine alle reazioni emotive dell'attrice alla vista di bambini piccoli. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Parte_1 Parte_2 [...]
e Per_1 CP_1 CP_2 Parte_3
citavano in giudizio l' Parte_4 Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento del danno per la
[...]
perdita della piccola rispettivamente LI, Persona_3
sorella e nipote.
Il decesso era avvenuto dopo sei giorni dalla nascita a causa di un'infezione contratta all'interno dell'Ospedale, quindi gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità
dell'Ospedale di Bolzano nella causazione dell'evento, in via principale ex artt. 1218, 2059 c.c., 185 c.p. e 32 Cost. e in via subordinata ex artt. 2043, 2049 ss., 2059 c.c., 185 c.p. e 32
12 Cost. e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
L' si Controparte_6
costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedeva di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico e il rigetto delle pretese attoree.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 1070/2023 del 01.12.2023, con la quale ha rigettato le domande attoree.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello gli attori in primo grado per i seguenti motivi:
1. Sul primo capo della sentenza impugnata sussisterebbe:
motivazione contraddittoria anche in relazione alle risultanze delle CTU, errata valutazione delle prove, violazione ed errata applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e omessa applicazione dell'art. 246 c.p.c.,
per avere il primo giudicante ritenuto, quanto alla prova che deve essere fornita dalla Struttura di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico, dimostrato mediante le testimonianze assunte in corso di causa, che i protocolli erano stati osservati e concretamente applicati nel caso in esame nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, con conseguente esclusione della responsabilità dell' Parte_6
per la morte di
[...] Persona_3
2. sul secondo capo della sentenza impugnata sussisterebbe:
13 contraddizione con le risultanze delle CTU, errata valutazione delle prove, violazione ed errata applicazione degli artt. 1218,
2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il
Tribunale discostandosi dalle risultanze delle CTU ha affermato la non prevenibilità dell'infezione contratta da Persona_3
Si è costituita in giudizio l'appellata
[...]
contestando le argomentazioni Controparte_6
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
All'udienza del 19.02.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo d'appello, quanto alla prova richiesta a carico dell'Ente in tema di applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni, la Suprema Corte ha stabilito che:
“... ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della
prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle
infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la
documentazione necessaria ─ gli oneri probatori gravanti sulla
struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale:
a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione,
disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione
14 della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei
liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione
di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei
disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso
ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del
personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da
comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi
patogeni-sentinella;
m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività
di prevenzione del rischio.
… Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo
di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di
sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche),
al pari del cIo;
il direttore sanitario quello di attuarle, di
organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle
15 indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di
predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione
ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi
informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario),
esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà
collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo,
epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa
assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici,
o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili…”
(Cass. civ. n. 6386/2023).
La Suprema Corte ha successivamente evidenziato che la struttura sanitaria non può però limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A) ma deve dimostrare di averli
“specificatamente applicati nel caso concreto” (Cass. civ. n.
16900/2023).
Le strutture sanitarie non possono limitarsi a elaborare le procedure e i protocolli, ma è necessario che procedano alla loro attuazione e che ne verifichino il rispetto.
A riguardo i CTU Prof. e dott. nella prima Per_4 Per_5
consulenza hanno affermato che: “Tornando quindi alla vicenda
di cui è parere la causa, l'infezione da contratta dalla Pt_5
piccola è da considerarsi nosocomiale e, pur essendo Per_2
allegati da parte convenuta i protocolli di “lavaggio e disinfezione
delle mani” e di “prevenzione delle infezioni nosocomiali”, non vi
16 è alcuna prova che questi siano stati effettivamente messi in
atto” (pag. 14 prima CTU) e lo stesso anche i CTU dott.ssa e dott. che hanno osservato: “nel caso di Per_6 Per_5
specie ciò che documentalmente manca, è proprio la
dimostrazione che “di fatto”, i protocolli (seppur conformi e
confacenti alla prevenzione delle ICA), siano stati adottati.
L'azienda aveva la possibilità, sulla base della normativa
vigente, se non di dare dimostrazione piena loro attuazione,
almeno di fare verifiche periodiche puntuali sullo stato dei luoghi,
del sistema di areazione, della prevalenza delle ICA nei diversi
reparti, cosa di cui non vi è traccia nella documentazione esibita”
(pag. 11, seconda CTU del 31 gennaio 2022).
Concetto ribadito e chiarito nella consulenza integrativa degli stessi CTU che hanno precisato: “Ciò che i CTU hanno
affermato e che continuano a farlo è la correttezza delle
procedura, ma la mancanza assoluta in atti della dimostratività
della loro applicazione, anche mediante verifiche periodiche o
studi di prevalenza.” (pag. 7 integrazione seconda CTU del 5
settembre 2022).
Tale conclusione va condivisa, infatti nel caso in esame anche tenuto conto delle prove testimoniali assunte, non risulta che l' abbia fornito la prova specifica richiesta. Controparte_3
Dall'esame delle testimonianze assunte emerge, in particolare, che il dott. dopo aver confermato il rispetto Per_7
da parte degli operatori del reparto di Terapia Intensiva
17 Neonatale dell'Ospedale di Bolzano di un protocollo avente ad oggetto il lavaggio e la disinfezione delle mani, dichiarava:
“Preciso inoltre che è stata controllata sempre l'applicazione di
detto protocollo. ADR: E' stato controllato in primo luogo da me
personalmente e poi è stato anche controllato in maniera random
(cioè non ogni giorno ma a sorpresa) dal personale dell'igiene
ospedaliera” e “ADR: In concreto io stesso sorvegliavo a che gli
operatori addetto al mio reparto si attenessero ad esempio al
lavaggio / disinfezione delle mani e laddove io avessi visto che
qualcuno non si atteneva lo riprendevo e lo facevo subito
disinfettarsi le mani”.
Sull'argomento anche la dott.ssa ha affermato Tes_6
che: “ADR Poi noi medici venivamo controllati a random cioè a
sorpresa da personale dell'igiene che ci facevano dei tamponi
sulle mani;
lo stesso dicasi anche per l'altro personale addetto al
reparto quali ad esempio infermieri. … Venivamo poi anche
osservati dai colleghi dell'ufficio igiene nel momento del lavaggio
delle mani al fine di verificare se tale lavaggio veniva da noi fatto
in maniera corretta. ADR: Io stessa ho visto che i miei colleghi
seguivano il protocollo e si lavavano le mani. ADR: Nei giorni in
cui è morta io ero in servizio. ADR: Se il giudice mi chiede Per_2
se io sono in grado di dire se nei giorni prima della morte di
fossero stati osservati i protocolli di igiene, rispondo: Per_2
sicuramente si. Me lo ricordo perché in neonatologia non puoi
lavorare se non hai presente l'importanza dell'igiene per la
18 neonatologia; senza tale igiene non si può essere sicuri. Quindi
anche in quei giorni – come sempre – il personale si approcciava
ai neonati rispettando le regole dell'igiene.”
Se è pur vero che anche il dott. e la dott.ssa Per_8
hanno confermato il rispetto delle norme igieniche Per_9
nel reparto di terapia Intensiva Neonatale, le testimonianze non sono sufficienti a dare la dimostrazione dell'applicazione, oltre che dell'adozione dei protocolli.
Infatti, in concreto non è stato precisato se, oltre al lavaggio delle mani, venissero rispettate ulteriori norme igieniche (tra quelle prescritte ed espressamente richieste anche dalla giurisprudenza di Cassazione, come sopra riportate) né,
come rilevato dai CTU, l'esecuzione delle previste “verifiche
periodiche puntuali sullo stato dei luoghi, del sistema di
areazione, della prevalenza delle ICA nei diversi reparti” (pag.
11, seconda CTU, dott.ssa e dott. . Per_6 Per_5
Inoltre, l' non ha esibito alcuna “analisi Controparte_3
di prevalenza o comunque indagini aziendali volti al controllo
delle infezioni in ambito ospedaliero, come peraltro richiesto dalle
indicazioni nazionali e internazionali, indagini che danno
contezza anche della corretta applicazione dei protocolli
medesimi” (pag. 6, integrazione seconda CTU, dott.ssa e Per_6
dott. . Per_5
Quanto ai controlli random di cui hanno riferito i testimoni, non è stata specificato né in cosa consistessero
19 effettivamente, né la frequenza con cui venivano eseguiti.
Anche sui controlli dell'ufficio igiene non sono stati forniti particolari, né risulta agli atti alcun documento relativo alla loro esecuzione o ai risultati acquisiti.
Considerata la giurisprudenza di Cassazione sopra citata,
la conclusione del Tribunale che ha ritenuto le prove testimoniali sufficienti a dimostrare la concreta applicazione dei protocolli di igiene non è condivisibile e di conseguenza il primo motivo d'appello merita accoglimento.
2. Anche il secondo motivo d'appello è fondato, infatti,
non avendo l' assolto l'onere probatorio su di Controparte_3
lei incombente riguardo alla rigorosa applicazione dei protocolli,
la sua responsabilità per la morte della piccola non può Per_2
essere attribuita alla percentuale residuale di infezioni non prevenibili nonostante i protocolli di prevenzione a tal fine adottati e non può quindi essere esclusa.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, è corretto l'assunto dei CTU secondo i quali: “Dal punto di vista medico
legale, ciò che si può affermare è che le infezioni correlate alla
assistenza possono considerarsi complicanza dell'assistenza
medesima, quindi evento latamente prevedibile, ma non
prevenibile, se effettivamente sia data contezza della messa in
essere di tutte le procedure/linee guida o buone pratiche vigenti
...” (pag. 10, seconda CTU, dott.ssa e dott. . Per_6 Per_5
In definitiva, va condivisa la conclusione più volte ribadita
20 da tutti i CTU per cui “Sussiste nesso di causalità tra
inadempimenti di carattere igienico-sanitario imputabili
all' e la morte della piccola Controparte_6 [...]
” (pag. 28, prima CTU Prof. e dott. e Per_3 Per_4 Per_5
“… tenuto debito conto della Controparte_7
[.
materia, l'infezione da ER marcescens contratta dalla
piccola - anche alla luce della particolarità del Persona_3
microrganismo e dell'ambiente in cui la contaminazione è
avvenuta – nonché dell'assenza della dimostratività della
corretta applicazione dei (seppur corretti e congrui) protocolli
aziendali, non può considerarsi una complicanza, e come tale,
evento prevedibile ma non prevenibile.” (pag. 15, seconda CTU
dott.ssa e dott. . Quest'ultimo concetto è stato Per_6 Per_5
ribadito dagli stessi CTU anche nella consulenza integrativa
(pag. 8), dopo aver confermato che: “tali eventi infettivi possono
essere annoverati tra le complicanze solo se effettivamente sia
data contezza della messa in essere di tutte le procedure/linee
guida o buone pratiche vigenti e che abbattono la frequenza delle
stesse, seppur non azzerandola”.
3. Sulla natura del rapporto tra Ente sanitario o medico e paziente è sufficiente ricordare che, per consolidata giurisprudenza, risponde dei danni cagionati al paziente l'Ente
assistenziale o il medico per malpractice sanitaria-assistenziale a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.,
ricorrendo l'inquadramento della fattispecie nel cosiddetto
21 contratto atipico “di spedalità” o di “assistenza sanitaria” o
“spedalità”.
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017, La struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga di esercenti la professione sanitaria anche non dipendenti e/o scelti dal paziente, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose. In forza di tale rapporto contrattuale, l'Ente sanitario assume, nei confronti del malato,
l'obbligazione di compiere diligentemente, ex articolo 1176
secondo comma c.c., l'attività terapeutica e ogni ulteriore attività opportuna o necessaria in relazione alla specifica situazione del soggetto in cura, rispondendo quindi nei confronti del paziente (o dei suoi eredi) dei danni a questi cagionati in conseguenza del trattamento.
4. Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli odierni appellanti per la morte della piccola e alla questione della spettanza in Persona_3
punto an di tale risarcimento occorre partire dalla principio fissato dalla Suprema Corte ai sensi del quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo, ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa) “ciascun
danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31
Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare
22 di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio
subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da
identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano
strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma
anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che
di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento
delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita
quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del
rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari
superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il
danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e
intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante
nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei
familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla
loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni
altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova
contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e
l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Civile, n. 9231/2013;
Cass. Civile. n. 14655/2017).
Il diritto al risarcimento “iure proprio” del danno non patrimoniale viene attribuito ai prossimi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli stessi sofferenze e patemi
23 d'animo cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito: un tale illecito è
dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità
della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito
della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia",
(Cass. Civile. n. 23725/2008; Cass. Civile. n. 20292/2012;
Cass. Civile, n. 9320/2015).
5. Quanto alla prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare, secondo l'attuale posizione della Cassazione, nel caso di morte del prossimo congiunto, può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza, bensì sull'assenza di legame affettivi tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale. In tal senso Cass. civ. 19.11.2018, n. 29784
che segue Cass. civ. 20.10.2016, n. 21230 e Cass. civ.
15.2.2018, n. 3767. Tali decisioni, inoltre relegano il requisito della convivenza a mero elemento probatorio del rapporto affettivo sussistente tra congiunti, incidente non tanto sull'an,
quanto piuttosto sul quantum del risarcimento.
6. In particolare, quanto ai genitori della piccola , è Per_2
24 innegabile la sussistenza di un profondo legame idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza della perdita della propria bambina.
7. Anche che rientra nella famiglia Persona_1
nucleare, in assenza di prova contraria deve presumersi aver subito un profondo turbamento a causa della perdita della
SO, considerata in particolare la situazione di forte dolore vissuta dai genitori che senz'altro è ricaduta su di lei.
8. Per quanto riguarda i nonni, dovendosi ritenere che la configurabilità della lesione giuridicamente rilevante del rapporto parentale fra nonni e nipoti non ricorre in re ipsa ma necessita di specifica dimostrazione, va osservato che i capitoli di prova offerti sono estremamente scarni (capitoli 7 e 8 di parte appellante) e non idonei a dare la dimostrazione della sofferenza patita per la perdita della nipotina.
Non forniscono alcuna prova sulla sussistenza di un rapporto di convivenza con i genitori della neonata o della vicinanza alla madre durante il periodo della gravidanza, al momento del parto e nei pochi giorni di vita della piccola
. Per_2
Considerato, inoltre che un concreto legame affettivo profondo tra i nonni e la nipote non poteva ancora essersi creato non sussiste la lesione di un legame parentale che in effetti non era ancora venuto ad esistenza.
Va però osservato che la condotta del personale sanitario,
25 che ha causato la morte della neonata ha avuto come conseguenza la totale recisione della possibilità da parte dei nonni di poter vedere crescere la loro nipotina e di poter coltivare con lei un solido legame affettivo nei termini espressi anche dalla Costituzione.
Pertanto, andrà riconosciuto un danno da perdita di chance, dato che, appunto, non è stato leso un legame esistente ma è stato impedito che quel legame, a cui i nonni avevano diritto, venisse instaurato.
9. Relativamente ai criteri di liquidazione del danno, una volta accertata la fondatezza della pretesa risarcitoria in punto
an debeatur, si osserva che il danno non patrimoniale da perdita parentale deve essere liquidato unitariamente, dovendo il giudice al momento della quantificazione considerare tanto quello di tipo relazionale da perdita del rapporto parentale,
quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale,
fermo restando l'obbligo di tenere conto nel caso concreto di tutte le peculiarità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civile. n. 8320/2015; Cass. Civile. n.
15491/2014).
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere inoltre risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, che dovrà tuttavia evidenziare le regole di equità
26 applicate (comb. disp. artt.1226 e 2056 c.c.).
A tale proposito va applicato il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di
garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la
possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione
della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del
caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass.
civ. n. 33005/2021; Cass. civ. n. 10579/2021; Cass. civ., ord.
n. 26300/2021).
10. Prendendo spunto dalla sopracitata giurisprudenza l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha elaborato le tabelle 2022 che applicano i principi enucleati dalla
Corte di Cassazione.
In applicazione delle menzionate tabelle nella distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri:
27 a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto,
giungendo così all'importo monetario.
Nonostante un simile sistema di calcolo del danno non patrimoniale sia idoneo a soddisfare esigenze di uniformità delle decisioni, va in ogni caso ribadito che il danno in esame è,
stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c. un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice. Secondo quanto affermato nella sopra citata sentenza n.10579/2021 della Corte
di Cassazione: “resta ferma la possibilità, immanente ad un
diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella
di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si
distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove
l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione,
a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un
complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove
reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso
specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori
28 numerici offerto dalla tabella milanese”.
11. In relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, va evidenziato che poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate per la liquidazione del danno,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d.
compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno infatti rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata alla data della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde
29 nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi”.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712).
12. Si procede, quindi alla quantificazione secondo tabelle di Milano del danno da perdita del rapporto parentale con riguardo ai genitori e alla sorella che hanno patito un grave danno non patrimoniale per la sofferenza provata a causa della prematura scomparsa della LI neonata, nata prematura.
La liquidazione dovrà avvenire secondo i parametri tabellari predetti, tenuto conto dello stretto rapporto parentale,
della presenza di altri congiunti (rispettivamente dell'altra LI
e dei genitori, oltre che di tutta la rete familiare).
Seguendo le indicazioni della Suprema Corte si osserva che ricorrendo a tale sistema di calcolo può procedersi all'attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun danneggiato.
13. In merito alla posizione della signora Parte_2
(madre) i profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio pari a 28
in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0 anni
30 compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 22 in relazione all'età del danneggiato in via secondaria (32 anni compiuti alla data dell'evento); un punteggio di 16 in considerazione della convivenza, che si ritiene di riconoscere per la madre che aveva appena concluso la gravidanza;
un punteggio di 12 tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità
della relazione affettiva occorre considerare sia la sofferenza interiore patita, provata presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della madre nella dimensione dinamico relazionale,
quindi si ritiene equo riconoscere un ulteriore punteggio di 30
(il massimo) in considerazione del forte legame indubbiamente esistente tra la madre e la LI appena nata.
La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 3.911,00.
Il risarcimento così calcolato ammonta a € 422.388,00,
ma va ridotto a € 391.103,00 perché superiore al tetto massimo.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 391.103,00
31 A) Totale devalutato alla data del sinistro € 322.958,71
B) Rivalutazione
dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 68.144,29
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 43.506,99
Totale dovuto (A+B+C) € 434.609,99
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
14. In merito alla posizione del signor Parte_1
(padre) i profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio
[...]
pari a 28 in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0
anni compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 22 in relazione all'età del danneggiato in via secondaria (33 anni compiuti alla data dell'evento); non si ritiene di riconoscere alcun punteggio con riferimento alla convivenza, essendo la neonata purtroppo deceduta presso il reparto di Terapia
Intensiva solo sei giorni dopo la nascita;
un punteggio di 12
tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva occorre considerare sia la sofferenza interiore patita,
provata presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita del padre nella dimensione dinamico relazionale, quindi si ritiene equo riconoscere un ulteriore punteggio di 5, nonostante la relazione vera e propria con la LI non si fosse ancora instaurata.
32 La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 3.911,00.
Ne consegue che può ritenersi equa la somma di
€ 262,037,00 che tiene conto della peculiare sofferenza del padre per la prematura scomparsa della LI appena nata nonché dello stravolgimento della vita familiare.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 262.037,00
A) Totale devalutato alla data del sinistro € 216.380,68
B) Rivalutazione
dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 45.656,32
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 29.149,46
Totale dovuto (A+B+C) € 291.186,46
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
15. In merito alla posizione di (sorella) i Persona_1
profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio pari a 20 in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0 anni compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 20 in relazione all'età del
33 danneggiato in via secondaria (4 anni compiuti alla data dell'evento); non si ritiene di riconoscere alcun punteggio con riferimento alla convivenza, essendo la neonata purtroppo deceduta presso il reparto di Terapia Intensiva solo sei giorni dopo la nascita;
un punteggio di 12 tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva occorre considerare che di certo non aveva ancora Persona_1
costruito alcuna relazione con la SO e anche in considerazione della giovanissima età non può aver vissuto consapevolmente il dramma della perdita della sorella minore.
La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 1.698,00.
Ne consegue che può ritenersi equa la somma di
€ 88.296,00 che tiene conto dello stravolgimento della vita familiare.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 88.296,00
A) Totale devalutato alla data del sinistro € 72.911,64
B) Rivalutazione
34 dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 15.384,36
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 9.822,18
Totale dovuto (A+B+C) € 98.117,54
oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
16. Quanto alla posizione dei nonni Parte_3
, per i quali Parte_4 CP_1 CP_2
come sopra meglio esposto si ritiene di riconoscere un danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, considerato che
è stato loro impedito di instaurare un rapporto di affetto con la nipotina appena nata e che però non hanno offerto di provare il dolore che tale perdita ha per loro comportato.
Ritenuto, inoltre che la perdita di un rapporto parentale solo sperato e non ancora concretizzatosi è “di minor spessore
rispetto alla perdita di un rapporto ormai consolidatosi e fatto di
quotidianità, frequentazioni, abitudini di vita” (Cass. Civ. n.
12717/2015), appare corretto riconoscere a ciascuno la somma di € 20.000,00 già attualizzata.
17. In merito alla liquidazione del danno patrimoniale,
sono dovute le spese funebri di € 680,00 sostenute da
[...]
per la LI come anche le spese documentate Parte_1
(mediante il deposito delle relative fatture) per pareri medici e relazioni specialistiche che, considerata la resistenza dell' , si sono resi necessari prima e durante il Controparte_3
35 procedimento per un totale di € 20.132,00 oltre agli interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo.
18. Accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza dell' Controparte_6
le spese di entrambi i gradi di giudizio, da
[...]
calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore del
decisum, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellata agli appellanti.
In proposito, va rilevato che le domande proposte da più
attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo)
non si sommano tra loro (Cass. civ. n. 18166/2023; Cass. civ.
n. 3107/2017) anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali (Cass. civ. n. 8599/1992; Cass. civ. sez. II,
sentenza n. 6236/1983).
Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte e autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cass. civ n. 6236/1983), come oggi previsto dall'art. 4 D.M. 55/14 e in tali ipotesi, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà
quello della domanda di valore più alto (Cass. civ. n.
26614/2016);
Stabilito, con i criteri appena indicati, quale debba essere il valore della causa da porre a base del calcolo di liquidazione
36 dei compensi professionali, e individuata la misura “base” della liquidazione, occorrerà procedere alle variazioni in aumento ex
art. 4, comma 2, D.M. 55/14.
Si ritiene corretto applicare una maggiorazione del 20%
per ciascuna parte oltre la prima considerato anche che per quattro degli appellanti le questioni sono esattamente coincidenti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e nei
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4
confronti dell' avverso la Controparte_3
sentenza n. 1070/2023 del 01.12.2023 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_3
in relazione all'infezione nosocomiale che ha
[...]
causato il decesso di e, per l'effetto, Persona_3
2. condanna l' rifondere agli Controparte_3
appellanti le seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale:
€ 291.186,46 a Parte_1
€ 434.609,99 a Parte_2
€ 98.117,54 a Persona_1
€ 20.000,00 a CP_1
37 € 20.000,00 a;
Parte_4
€ 20.000,00 a CP_2
€ 20.000,00 a Parte_3
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
l'importo di € 680,00 a titolo di spese Parte_1
funebri, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1°
comma c.c., dalla data della domanda (citazione di primo grado)
fino al saldo effettivo;
4. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
l'importo di € 20.132,00 a titolo di Parte_1
danno patrimoniale per spese di consulenza, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., dalla data delle singole fatture fino al saldo effettivo;
5. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e le
[...] CP_2 Parte_3 Parte_7
spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 56.816,21 di cui di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, € 26.948,40 per aumento del 120% per presenza di più parti aventi la stessa
38 posizione processuale, € 7.410,81 per spese generali oltre IVA e
CAP;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 36.024,67,
di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 17.086,80 per aumento del 120% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, € 4.698,87 per spese generali oltre IVA e
CAP;
con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6. pone definitivamente a carico dell' Controparte_3
le spese dei consulenti tecnici d'ufficio nella misura già
[...]
liquidata e condanna l' a Controparte_3
rimborsare agli appellanti le maggiori somme versate;
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 2 aprile 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Isabella Martin Presidente
dott. Tullio Joppi Consigliere
dott.ssa Monica Callegari Consigliere estensore Oggetto: Responsabilità ha pronunciato seguente professionale
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta sub n. 4/2024 R.G.
promossa
da
c.f. e Parte_1 C.F._1
c.f. entrambi anche in Parte_2 C.F._2
qualità di genitori esercenti la potestà sulla LI minore
(c.f. , Persona_1 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellanti -
, c.f. , rappresentato e CP_1 C.F._4
difeso dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
1 c.f. rappresentata e CP_2 C.F._5
difesa dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
c.f. , Parte_3 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
c.f. Parte_4 C.F._7
rappresentata e difesa dall'avv. BURCHIA WOLFGANG giusta delega in atti
- appellante -
contro
, c.f. , Controparte_3 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ASCHBACHER KURT, giusta delega in atti
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1070/2023 del
Tribunale di Bolzano di data 01.12.2023.
Causa rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.
all'udienza del 19.02.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore delle parti appellanti:
voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di
Bolzano, respinta ogni contraria istanza, domanda o eccezione così giudicare:
2 nel merito via principale
Accogliere, per i motivi di cui in narrativa, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1070/2023, emessa dal Tribunale di Bolzano, Giudice dott. Simon Tschager,
nell'ambito del giudizio R.G. n. 2154/2017, pubblicata in data
4 dicembre 2023 e nello stesso giorno notificata dal procuratore domiciliatario di , Controparte_3
Accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
In via principale e nel merito
accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale dell' , rientrante nel Comprensorio Sanitario Controparte_4
di Bolzano, a sua volta facente parte dell' Controparte_3
, ex artt. 1218, 2059 cod. civ., 185 c.p. e 32 Cost.
[...]
– nella causazione dell'evento dannoso per cui è lite,
conseguentemente e per l'effetto, condanni l' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti e subendi, dagli attori nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori come indicato in narrativa.
In via subordinata
accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale dell' , rientrante nel Comprensorio Sanitario Controparte_4
di Bolzano, a sua volta facente parte dell' Controparte_5
[... , ex artt. 2043, 2049 ss., 2059 cod. civ., 185 c.p.
[...]
e 32 Cost. – nella causazione dell'evento dannoso per cui è lite,
conseguentemente e per l'effetto, condanni l' Controparte_3
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e
[...]
non patrimoniali, subiti e subendi, dagli attori nella misura che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, con rivalutazione monetaria e riconoscimento degli interessi compensativi, oltre gli interessi moratori come indicato in narrativa.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi sia del primo che del secondo grado di giudizio da distrarsi – ex art. 93 c.p.c. – in favore dell'avv. Marco Impelluso che dichiara di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i restanti.
In via istruttoria
Gli appellanti chiedono di essere ammessi alla prova per testi
sui seguenti capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
3). prima della nascita di , i signori Per_2 Parte_1
ed erano solari e scherzosi;
[...] Parte_2
4). prima di restare incinta di , la signora Per_2 Parte_2
aveva parlato del desiderio suo e del marito di Pt_1
ingrandire la loro famiglia;
5). i signori ed hanno Parte_1 Parte_2
vissuto il periodo della gravidanza con grande felicità;
6). i signori e hanno vissuto con CP_1 CP_2
4 grande attesa la gravidanza della nipotina;
Per_2
7). la morte di ha disatteso le aspettative dei signori Per_2
e di avere un'altra nipotina;
CP_1 CP_2
8). i signori e Parte_3 Parte_4
telefonavano ogni giorno al figlio per avere aggiornamenti Pt_1
sulla loro nipotina;
9). dopo la morte di , la signora diceva che se Per_2 Parte_2
non fosse stato per avrebbe voluto morire;
Per_1
10). dopo la morte di , la signora diceva che Per_2 Parte_2
avrebbe voluto raggiungere;
Per_2
11). dopo la morte di , la signora si è rivolta Per_2 Parte_2
ad una psicoterapeuta;
12). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed rifiutavano di incontrarsi con i loro amici;
Parte_2
13). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed avevano sempre il volto segnato dalle lacrime;
Parte_2
14). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed sono diventati incupiti, spenti e oppressi;
Parte_2
15). dopo la morte di , i signori Per_2 Parte_1
ed hanno iniziato ad essere estremamente ansiosi Parte_2
verso la LI;
Per_1
16). il terrore di perdere anche , porta i signori Per_1 [...]
ed a vedere pericoli ovunque;
Parte_1 Parte_2
17). spesso parla con nostalgia della SO , Per_1 Per_2
ricordandola come un angelo accanto a lei;
5 18). tutt'ora, la signora si rattrista quando vede un Parte_2
bambino piccolo come;
Per_2
19). tutt'ora, il signor si mette a Parte_1
piangere quando parla di . Per_2
Si indicano come testi sui capitoli da 3 a 19:
➢ signora residente in [...]
Rasmo n° 43
➢ signor residente in [...]
Rasmo n° 43
➢ signora residente in [...]
11/D
➢ signora , residente in [...]– L. Thuille n° Tes_4
12/6
➢ signora residente in [...]
9
Del procuratore di parte appellata:
Voglia l'I ll.ma Corte adita, contrariis reiectis,
in via principale:
rigettare integralmente l'appello principale in quanto, per i motivi esposti in narrativa, infondato in fatto ed in diritto e,
conseguentemente, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione;
in ogni caso:
con vittoria dei compensi e delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché della presente fase di gravame, oltre al 15%
6 per spese generali, IVA e CAP;
In via istruttoria
L' s i Controparte_6
oppone a che sia dato ingresso alle prove testimoniali avversarie per i seguenti motivi :
- Cap. 1) trattasi di capitolo di prova inammissibile ed irrilevante al contempo.
Inammissibile, perché concernente una circostanza di fatto di carattere prettamente tecnico, non demandabile per ciò ad un teste ma, in evento ad un CTU;
inoltre, siffatta circostanza non può che avere carattere documentale, ciò che rende ulteriormente inammissibile che un teste si esprima su di essa.
Tale capitolo è altresì irrilevante ai fini del decidere e comunque formulato in modo fuorviante: non è infatti dato sapere in quale esatto momento l'altro bambino ricoverato in Terapia intensiva neonatale abbia contratto il batterio della . Pt_5
- Cap. 2) il capitolo è inammissibile, in quanto anch'es so avente ad oggetto una circostanza da provarsi in via documentale.
Esso è, inoltre, formulato maliziosamente, poiché sottintende che nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale vi siano state,
all'epoca dei fatti, non meglio precisate carenze sul pianoigienico e di profilassi antibatterica, ciò che peraltro, non corrisponde al vero e che quindi si contesta recisamente.
La scrivente difesa precisa di aver offerto prova documentale
7 circa il fatto che il predetto reparto di TIN adottas se tutti i migliori standard preventivi e di profilassi prescritti dalle linee guida.
- Cap. 3) il capitolo è palesemente inammissibile, in quanto a mezzo di esso si chiede che il teste renda una sua personale opinione circa lo stato emotivo degli attori precedentemente agli eventi per cui è causa.
Ai sensi dell'art. 244 c.p.c. la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti specifici e non certo valutazioni personali come, nel caso che ci occupa, la presunta circostanza che gli attori fossero “solari e scherzosi”
- Cap. 4) il capitolo è inammissibile in quanto chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che non potrebbe che aver appreso dagli attori stessi: trattandosi, pertanto, di un capitolo di prova de relato actoris, ogni eventuale risposta su di esso sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, come statuito dalla recentissima Cass . 12477/17.
- Capp. 5 e 6) in ordine a tali capitoli valga quanto detto con riguardo al capitolo attoreo n. 3:
anche questa volta, infatti, controparte pretende che il teste esponga una sua personale valutazione circa il fatto che gli attori sarebbero stati felici durante il periodo della gravidanza.
Un tanto non rappresenta un fatto come dedotto dall'art. 244
c.p.c., ma una inammissibile valutazione.
- Cap. 7) tale capitolo risulta anch'esso inammissibile in quanto
8 di carattere valutativo ed, in ogni caso, poiché nuovamente fondato su una circostanza che il teste non potrebbe che aver appreso de relato actoris, ogni eventuale risposta su di esso sarebbe inutilizzabile ai fini probatori, come statuito dalla recentissima Cass. 12477/17.
- Cap. 8) il capitolo risulta inammissibile in quanto vertente su circostanza di fatto mai allegata da controparte entro i termini ad un tanto deputati (ossia, nel caso di specie, l'atto di citazione
e la memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.).
L'aver esposto per la prima volta solo in sede di memoria istruttoria e, quindi, tardivamente, che i signori
[...]
e avrebbero telefonato ogni giorno Parte_3 Parte_4
al figlio per avere aggiornamenti sulla loro nipotina rende Pt_1
pertanto inammissibile qualsivoglia prova testimoniale su tale circostanza.
- Capp. 9 e 10) tali capitoli sono tutti inammissibili, per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, nuovamente a mezzo di essi controparte chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che gli avrebbe riferito l'attrice conseguentemente, Parte_2
trattandosi in ogni caso di circostanze che il teste non potrebbe che avere appreso de relato actoris, le relative dichiarazioni non potrebbero comunque essere utilizzate a fini istruttori.
In secondo luogo, ancora una volta tali capitoli vertono su circostanze di fatto mai dedotte da controparte in sede
9 introduttiva o, al più tardi, in quella di memoria ex art . 183 VI
comma n.1) c.p.c.
Solo in sede di formulazione di capitoli di prova orale, infatti,
vengono esposte dagli attori le circostanze di fatto su cui tali capi toli vertono: un tanto è inammissibile.
- Cap. 11) tale capi tolo è inammissibile, in quanto da provarsi in via documentale.
- Capp. 12 e 13) i capitoli risultano inammissibile, in quanto vertente su circostanza di fatto mai allegata da controparte entro i termini ad un tanto deputati.
Prima che nella loro memoria istruttoria, infatti, mai gli attori avevano allegato di aver rinunciato a rifiutare gli incontri con i propri amici ovvero di piangere frequentemente:
conseguentemente, dedurre capitoli di prova su circostanze di fatto mai dedotte prima è evidentemente inammissibile.
- Capp. 14 e 15) anche tali capitoli sono inammissibili perché
afferenti a circostanze di fatto del tutto nuove, in quanto allegate dagli a tori solo in sede di memoria istruttoria.
Mai, infatti, essi avevano allegato di essere “diventati incupiti ,
spenti e oppressi” in ragione degli eventi per cui è causa, ovvero di esser diventati maggiormente ansiosi nei confronti della LI
. Per tanto, nessun capi tolo di prova orale può Per_1
ammissibilmente richiedersi in ordine a tali fatti nuovi.
Peraltro, detti capitoli risultano inammissibili per un diverso motivo, ossia perché chiedono che il teste renda una sua
10 personale, non ammissibile, valutazione in ordine allo stato emotivo degli attori ed all'atteggiamento degli stessi con la LI
. Per_1
- Cap. 16) tale capitolo è inammissibile, perché afferenti a circostanze di fatto del tutto nuove, in quanto al legate dagli attori solo in sede di memoria istruttoria.
- Cap. 17) trattasi di capitolo inammissibile in quanto anch'esso avente ad oggetto una circostanza di fatto assolutamente nuova, mai allegata da controparte in sede introduttiva ovvero in quella di memoria ex art. 183, VI comma n. 1) c.p.c.
Conseguentemente, agli attori dovrà essere negata l'ammissione di un capitolo di prova testimoniale avente ad oggetto un fatto mai allegato entro i termini a ciò deputati dalla legge processuale.
Peraltro, detto capitolo risulta anche inammissibile perché
chiede che il teste si esprima in ordine ad una circostanza che non potrebbe che aver appreso dalla piccola Persona_1
che, nel presente procedimento, assume anch'essa le vesti formali di attrice.
Conseguentemente, ogni eventuale deposizione del teste sarebbe inutilizzabile in quanto de relato actoris.
- Capp. 18 e 19) inf ine, anche tali capitoli risultano inammissibili poiché basati su circostanze di fatto mai dedotte da controparte in sede introduttiva o di memoria ex art. 183 VI
comma n.1) c.p.c.
11 Che l'attrice si rattristerebbe alla vista di bambini Parte_2
piccoli è circostanza di fatto allegata da controparte solo all'atto del la formulazione del capitolo di prova n. 18.
Analogamente, lo stesso vale in ordine al fatto che l'attore piangerebbe mentre pensa al la LI. Parte_1
Dette circostanze sono, per il presente procedimento, del tutto nuove e, quindi, estranee al thema probandum ed al thema
decidendum.
Si noti, poi, che il capitolo 18 risulta inammissibile per un'ulteriore ragione, posto che esso chiede che il teste renda un suo giudizio soggettivo in ordine alle reazioni emotive dell'attrice alla vista di bambini piccoli. Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I signori Parte_1 Parte_2 [...]
e Per_1 CP_1 CP_2 Parte_3
citavano in giudizio l' Parte_4 Controparte_3
al fine di ottenere il risarcimento del danno per la
[...]
perdita della piccola rispettivamente LI, Persona_3
sorella e nipote.
Il decesso era avvenuto dopo sei giorni dalla nascita a causa di un'infezione contratta all'interno dell'Ospedale, quindi gli attori chiedevano l'accertamento della responsabilità
dell'Ospedale di Bolzano nella causazione dell'evento, in via principale ex artt. 1218, 2059 c.c., 185 c.p. e 32 Cost. e in via subordinata ex artt. 2043, 2049 ss., 2059 c.c., 185 c.p. e 32
12 Cost. e la condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
L' si Controparte_6
costituiva in giudizio contestando le deduzioni attoree e chiedeva di accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico e il rigetto delle pretese attoree.
Il Tribunale di Bolzano ha definito la vertenza con sentenza n. 1070/2023 del 01.12.2023, con la quale ha rigettato le domande attoree.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello gli attori in primo grado per i seguenti motivi:
1. Sul primo capo della sentenza impugnata sussisterebbe:
motivazione contraddittoria anche in relazione alle risultanze delle CTU, errata valutazione delle prove, violazione ed errata applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.. e omessa applicazione dell'art. 246 c.p.c.,
per avere il primo giudicante ritenuto, quanto alla prova che deve essere fornita dalla Struttura di avere applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico, dimostrato mediante le testimonianze assunte in corso di causa, che i protocolli erano stati osservati e concretamente applicati nel caso in esame nel reparto di Terapia Intensiva Neonatale, con conseguente esclusione della responsabilità dell' Parte_6
per la morte di
[...] Persona_3
2. sul secondo capo della sentenza impugnata sussisterebbe:
13 contraddizione con le risultanze delle CTU, errata valutazione delle prove, violazione ed errata applicazione degli artt. 1218,
2697 e 2727 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché il
Tribunale discostandosi dalle risultanze delle CTU ha affermato la non prevenibilità dell'infezione contratta da Persona_3
Si è costituita in giudizio l'appellata
[...]
contestando le argomentazioni Controparte_6
avversarie e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza ritenuta corretta.
All'udienza del 19.02.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 1 D.L. 19/2020 conv. in legge n.35/2020 e succ. mod., con il consenso delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul primo motivo d'appello, quanto alla prova richiesta a carico dell'Ente in tema di applicazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni, la Suprema Corte ha stabilito che:
“... ai fini della dimostrazione di aver adottato, sul piano della
prevenzione generale, tutte le misure utili alla prevenzione delle
infezioni ospedaliere ed anche al fine di fornire al c.t.u. la
documentazione necessaria ─ gli oneri probatori gravanti sulla
struttura sanitaria devono ritenersi, in linea generale:
a) l'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione,
disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b) l'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione
14 della biancheria;
c) l'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei
liquami;
d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione
di cibi e bevande;
e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei
disinfettanti;
f) la qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
g) l'attivazione di un sistema di sorveglianza e notifica;
h) l'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso
ai visitatori;
i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del
personale e le profilassi vaccinali;
j) l'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da
comunicare alle direzioni sanitarie ai fine di monitorare i germi
patogeni-sentinella;
m) l'indicazione dell'orario della effettiva esecuzione delle attività
di prevenzione del rischio.
… Quanto agli oneri soggettivi, il dirigente apicale avrà l'obbligo
di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di
sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche /visite periodiche),
al pari del cIo;
il direttore sanitario quello di attuarle, di
organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle
15 indicazioni fornite (D.P.R. n. 128 del 1069, art. 5: obbligo di
predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione
ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi
informati); il dirigente di struttura complessa (l'ex primario),
esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà
collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo,
epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa
assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici,
o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili…”
(Cass. civ. n. 6386/2023).
La Suprema Corte ha successivamente evidenziato che la struttura sanitaria non può però limitarsi a provare di aver predisposto protocolli per la prevenzione di infezioni correlate all'assistenza (I.C.A) ma deve dimostrare di averli
“specificatamente applicati nel caso concreto” (Cass. civ. n.
16900/2023).
Le strutture sanitarie non possono limitarsi a elaborare le procedure e i protocolli, ma è necessario che procedano alla loro attuazione e che ne verifichino il rispetto.
A riguardo i CTU Prof. e dott. nella prima Per_4 Per_5
consulenza hanno affermato che: “Tornando quindi alla vicenda
di cui è parere la causa, l'infezione da contratta dalla Pt_5
piccola è da considerarsi nosocomiale e, pur essendo Per_2
allegati da parte convenuta i protocolli di “lavaggio e disinfezione
delle mani” e di “prevenzione delle infezioni nosocomiali”, non vi
16 è alcuna prova che questi siano stati effettivamente messi in
atto” (pag. 14 prima CTU) e lo stesso anche i CTU dott.ssa e dott. che hanno osservato: “nel caso di Per_6 Per_5
specie ciò che documentalmente manca, è proprio la
dimostrazione che “di fatto”, i protocolli (seppur conformi e
confacenti alla prevenzione delle ICA), siano stati adottati.
L'azienda aveva la possibilità, sulla base della normativa
vigente, se non di dare dimostrazione piena loro attuazione,
almeno di fare verifiche periodiche puntuali sullo stato dei luoghi,
del sistema di areazione, della prevalenza delle ICA nei diversi
reparti, cosa di cui non vi è traccia nella documentazione esibita”
(pag. 11, seconda CTU del 31 gennaio 2022).
Concetto ribadito e chiarito nella consulenza integrativa degli stessi CTU che hanno precisato: “Ciò che i CTU hanno
affermato e che continuano a farlo è la correttezza delle
procedura, ma la mancanza assoluta in atti della dimostratività
della loro applicazione, anche mediante verifiche periodiche o
studi di prevalenza.” (pag. 7 integrazione seconda CTU del 5
settembre 2022).
Tale conclusione va condivisa, infatti nel caso in esame anche tenuto conto delle prove testimoniali assunte, non risulta che l' abbia fornito la prova specifica richiesta. Controparte_3
Dall'esame delle testimonianze assunte emerge, in particolare, che il dott. dopo aver confermato il rispetto Per_7
da parte degli operatori del reparto di Terapia Intensiva
17 Neonatale dell'Ospedale di Bolzano di un protocollo avente ad oggetto il lavaggio e la disinfezione delle mani, dichiarava:
“Preciso inoltre che è stata controllata sempre l'applicazione di
detto protocollo. ADR: E' stato controllato in primo luogo da me
personalmente e poi è stato anche controllato in maniera random
(cioè non ogni giorno ma a sorpresa) dal personale dell'igiene
ospedaliera” e “ADR: In concreto io stesso sorvegliavo a che gli
operatori addetto al mio reparto si attenessero ad esempio al
lavaggio / disinfezione delle mani e laddove io avessi visto che
qualcuno non si atteneva lo riprendevo e lo facevo subito
disinfettarsi le mani”.
Sull'argomento anche la dott.ssa ha affermato Tes_6
che: “ADR Poi noi medici venivamo controllati a random cioè a
sorpresa da personale dell'igiene che ci facevano dei tamponi
sulle mani;
lo stesso dicasi anche per l'altro personale addetto al
reparto quali ad esempio infermieri. … Venivamo poi anche
osservati dai colleghi dell'ufficio igiene nel momento del lavaggio
delle mani al fine di verificare se tale lavaggio veniva da noi fatto
in maniera corretta. ADR: Io stessa ho visto che i miei colleghi
seguivano il protocollo e si lavavano le mani. ADR: Nei giorni in
cui è morta io ero in servizio. ADR: Se il giudice mi chiede Per_2
se io sono in grado di dire se nei giorni prima della morte di
fossero stati osservati i protocolli di igiene, rispondo: Per_2
sicuramente si. Me lo ricordo perché in neonatologia non puoi
lavorare se non hai presente l'importanza dell'igiene per la
18 neonatologia; senza tale igiene non si può essere sicuri. Quindi
anche in quei giorni – come sempre – il personale si approcciava
ai neonati rispettando le regole dell'igiene.”
Se è pur vero che anche il dott. e la dott.ssa Per_8
hanno confermato il rispetto delle norme igieniche Per_9
nel reparto di terapia Intensiva Neonatale, le testimonianze non sono sufficienti a dare la dimostrazione dell'applicazione, oltre che dell'adozione dei protocolli.
Infatti, in concreto non è stato precisato se, oltre al lavaggio delle mani, venissero rispettate ulteriori norme igieniche (tra quelle prescritte ed espressamente richieste anche dalla giurisprudenza di Cassazione, come sopra riportate) né,
come rilevato dai CTU, l'esecuzione delle previste “verifiche
periodiche puntuali sullo stato dei luoghi, del sistema di
areazione, della prevalenza delle ICA nei diversi reparti” (pag.
11, seconda CTU, dott.ssa e dott. . Per_6 Per_5
Inoltre, l' non ha esibito alcuna “analisi Controparte_3
di prevalenza o comunque indagini aziendali volti al controllo
delle infezioni in ambito ospedaliero, come peraltro richiesto dalle
indicazioni nazionali e internazionali, indagini che danno
contezza anche della corretta applicazione dei protocolli
medesimi” (pag. 6, integrazione seconda CTU, dott.ssa e Per_6
dott. . Per_5
Quanto ai controlli random di cui hanno riferito i testimoni, non è stata specificato né in cosa consistessero
19 effettivamente, né la frequenza con cui venivano eseguiti.
Anche sui controlli dell'ufficio igiene non sono stati forniti particolari, né risulta agli atti alcun documento relativo alla loro esecuzione o ai risultati acquisiti.
Considerata la giurisprudenza di Cassazione sopra citata,
la conclusione del Tribunale che ha ritenuto le prove testimoniali sufficienti a dimostrare la concreta applicazione dei protocolli di igiene non è condivisibile e di conseguenza il primo motivo d'appello merita accoglimento.
2. Anche il secondo motivo d'appello è fondato, infatti,
non avendo l' assolto l'onere probatorio su di Controparte_3
lei incombente riguardo alla rigorosa applicazione dei protocolli,
la sua responsabilità per la morte della piccola non può Per_2
essere attribuita alla percentuale residuale di infezioni non prevenibili nonostante i protocolli di prevenzione a tal fine adottati e non può quindi essere esclusa.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, è corretto l'assunto dei CTU secondo i quali: “Dal punto di vista medico
legale, ciò che si può affermare è che le infezioni correlate alla
assistenza possono considerarsi complicanza dell'assistenza
medesima, quindi evento latamente prevedibile, ma non
prevenibile, se effettivamente sia data contezza della messa in
essere di tutte le procedure/linee guida o buone pratiche vigenti
...” (pag. 10, seconda CTU, dott.ssa e dott. . Per_6 Per_5
In definitiva, va condivisa la conclusione più volte ribadita
20 da tutti i CTU per cui “Sussiste nesso di causalità tra
inadempimenti di carattere igienico-sanitario imputabili
all' e la morte della piccola Controparte_6 [...]
” (pag. 28, prima CTU Prof. e dott. e Per_3 Per_4 Per_5
“… tenuto debito conto della Controparte_7
[.
materia, l'infezione da ER marcescens contratta dalla
piccola - anche alla luce della particolarità del Persona_3
microrganismo e dell'ambiente in cui la contaminazione è
avvenuta – nonché dell'assenza della dimostratività della
corretta applicazione dei (seppur corretti e congrui) protocolli
aziendali, non può considerarsi una complicanza, e come tale,
evento prevedibile ma non prevenibile.” (pag. 15, seconda CTU
dott.ssa e dott. . Quest'ultimo concetto è stato Per_6 Per_5
ribadito dagli stessi CTU anche nella consulenza integrativa
(pag. 8), dopo aver confermato che: “tali eventi infettivi possono
essere annoverati tra le complicanze solo se effettivamente sia
data contezza della messa in essere di tutte le procedure/linee
guida o buone pratiche vigenti e che abbattono la frequenza delle
stesse, seppur non azzerandola”.
3. Sulla natura del rapporto tra Ente sanitario o medico e paziente è sufficiente ricordare che, per consolidata giurisprudenza, risponde dei danni cagionati al paziente l'Ente
assistenziale o il medico per malpractice sanitaria-assistenziale a titolo di responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e 1228 c.c.,
ricorrendo l'inquadramento della fattispecie nel cosiddetto
21 contratto atipico “di spedalità” o di “assistenza sanitaria” o
“spedalità”.
Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 24/2017, La struttura sanitaria pubblica o privata che si avvalga di esercenti la professione sanitaria anche non dipendenti e/o scelti dal paziente, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose. In forza di tale rapporto contrattuale, l'Ente sanitario assume, nei confronti del malato,
l'obbligazione di compiere diligentemente, ex articolo 1176
secondo comma c.c., l'attività terapeutica e ogni ulteriore attività opportuna o necessaria in relazione alla specifica situazione del soggetto in cura, rispondendo quindi nei confronti del paziente (o dei suoi eredi) dei danni a questi cagionati in conseguenza del trattamento.
4. Per quanto attiene al risarcimento del danno non patrimoniale subìto dagli odierni appellanti per la morte della piccola e alla questione della spettanza in Persona_3
punto an di tale risarcimento occorre partire dalla principio fissato dalla Suprema Corte ai sensi del quale nei casi di fatto illecito plurioffensivo (in quanto idoneo, ad estinguere contemporaneamente il bene-vita della vittima primaria ed il vincolo parentale con i congiunti di questa) “ciascun
danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt. 2, 29, 30 e 31
Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei
diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare
22 di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio
subìto, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da
identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano
strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma
anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che
di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento
delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita
quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del
rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari
superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il
danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata e
intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante
nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e
materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei
familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla
loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni
altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche
presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da
parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova
contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e
l'intensità del rapporto familiare” (Cass. Civile, n. 9231/2013;
Cass. Civile. n. 14655/2017).
Il diritto al risarcimento “iure proprio” del danno non patrimoniale viene attribuito ai prossimi congiunti della vittima in quanto sussistenti in capo agli stessi sofferenze e patemi
23 d'animo cagionati dalla perdita della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito: un tale illecito è
dunque risarcibile in quanto danno arrecato “alla intangibilità
della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito
della famiglia e all'inviolabilità della libera e piena esplicazione
delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di
quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia",
(Cass. Civile. n. 23725/2008; Cass. Civile. n. 20292/2012;
Cass. Civile, n. 9320/2015).
5. Quanto alla prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare, secondo l'attuale posizione della Cassazione, nel caso di morte del prossimo congiunto, può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza, bensì sull'assenza di legame affettivi tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto parentale. In tal senso Cass. civ. 19.11.2018, n. 29784
che segue Cass. civ. 20.10.2016, n. 21230 e Cass. civ.
15.2.2018, n. 3767. Tali decisioni, inoltre relegano il requisito della convivenza a mero elemento probatorio del rapporto affettivo sussistente tra congiunti, incidente non tanto sull'an,
quanto piuttosto sul quantum del risarcimento.
6. In particolare, quanto ai genitori della piccola , è Per_2
24 innegabile la sussistenza di un profondo legame idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del danno in conseguenza della perdita della propria bambina.
7. Anche che rientra nella famiglia Persona_1
nucleare, in assenza di prova contraria deve presumersi aver subito un profondo turbamento a causa della perdita della
SO, considerata in particolare la situazione di forte dolore vissuta dai genitori che senz'altro è ricaduta su di lei.
8. Per quanto riguarda i nonni, dovendosi ritenere che la configurabilità della lesione giuridicamente rilevante del rapporto parentale fra nonni e nipoti non ricorre in re ipsa ma necessita di specifica dimostrazione, va osservato che i capitoli di prova offerti sono estremamente scarni (capitoli 7 e 8 di parte appellante) e non idonei a dare la dimostrazione della sofferenza patita per la perdita della nipotina.
Non forniscono alcuna prova sulla sussistenza di un rapporto di convivenza con i genitori della neonata o della vicinanza alla madre durante il periodo della gravidanza, al momento del parto e nei pochi giorni di vita della piccola
. Per_2
Considerato, inoltre che un concreto legame affettivo profondo tra i nonni e la nipote non poteva ancora essersi creato non sussiste la lesione di un legame parentale che in effetti non era ancora venuto ad esistenza.
Va però osservato che la condotta del personale sanitario,
25 che ha causato la morte della neonata ha avuto come conseguenza la totale recisione della possibilità da parte dei nonni di poter vedere crescere la loro nipotina e di poter coltivare con lei un solido legame affettivo nei termini espressi anche dalla Costituzione.
Pertanto, andrà riconosciuto un danno da perdita di chance, dato che, appunto, non è stato leso un legame esistente ma è stato impedito che quel legame, a cui i nonni avevano diritto, venisse instaurato.
9. Relativamente ai criteri di liquidazione del danno, una volta accertata la fondatezza della pretesa risarcitoria in punto
an debeatur, si osserva che il danno non patrimoniale da perdita parentale deve essere liquidato unitariamente, dovendo il giudice al momento della quantificazione considerare tanto quello di tipo relazionale da perdita del rapporto parentale,
quanto la sofferenza soggettiva rappresentata dal danno morale,
fermo restando l'obbligo di tenere conto nel caso concreto di tutte le peculiarità di manifestazione del danno non patrimoniale, così da assicurare la personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civile. n. 8320/2015; Cass. Civile. n.
15491/2014).
Il danno da perdita del rapporto parentale deve essere inoltre risarcito mediante il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, che dovrà tuttavia evidenziare le regole di equità
26 applicate (comb. disp. artt.1226 e 2056 c.c.).
A tale proposito va applicato il principio statuito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di
liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di
garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi,
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato
seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda,
oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore
medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione
delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente,
l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la
convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la
possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione
della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del
caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass.
civ. n. 33005/2021; Cass. civ. n. 10579/2021; Cass. civ., ord.
n. 26300/2021).
10. Prendendo spunto dalla sopracitata giurisprudenza l'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha elaborato le tabelle 2022 che applicano i principi enucleati dalla
Corte di Cassazione.
In applicazione delle menzionate tabelle nella distribuzione dei punti, occorre considerare 5 parametri:
27 a) l'età della vittima primaria,
b) l'età della vittima secondaria,
c) la convivenza tra le due,
d) la sopravvivenza di altri congiunti,
e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Alla fine, si sommano i punti attribuiti in base alle circostanze presenti nella fattispecie concreta e si ottiene il totale, poi si moltiplica il totale dei punti per il valore punto,
giungendo così all'importo monetario.
Nonostante un simile sistema di calcolo del danno non patrimoniale sia idoneo a soddisfare esigenze di uniformità delle decisioni, va in ogni caso ribadito che il danno in esame è,
stante quanto stabilito dall'art 1226 c.c. un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice. Secondo quanto affermato nella sopra citata sentenza n.10579/2021 della Corte
di Cassazione: “resta ferma la possibilità, immanente ad un
diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella
di origine pretoria e non legislativa, di una liquidazione che si
distanzi dalla tabella elaborata dall'ufficio giudiziario ove
l'eccezionalità del caso sfugga ad un'astratta schematizzazione,
a condizione che la valutazione equitativa si articoli in un
complesso di argomenti chiaramente enunciati, ed attingendo ove
reputato utile, nella logica del modellamento della regola sul caso
specifico, anche alla fonte rappresentata dall'intervallo di valori
28 numerici offerto dalla tabella milanese”.
11. In relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, va evidenziato che poiché l'evento lesivo è precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle applicate per la liquidazione del danno,
occorre procedere alla devalutazione dell'importo liquidato al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d.
compensativi) fino alla data della liquidazione.
Le somme liquidate (crediti di valore) vanno infatti rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva (c.d. taxatio) che va fissata alla data della presente sentenza.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
Tale rivalutazione viene presa in considerazione per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione del danno e dalla decorrenza per ciascuna indicata.
Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è concorde
29 nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa attraverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce che correntemente viene definita come “interessi compensativi”.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale.
Tali interessi vanno calcolati non sulle somme integralmente rivalutate (il che condurrebbe ad una duplicazione delle voci risarcitorie, come affermato nella nota sentenza Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 1712).
12. Si procede, quindi alla quantificazione secondo tabelle di Milano del danno da perdita del rapporto parentale con riguardo ai genitori e alla sorella che hanno patito un grave danno non patrimoniale per la sofferenza provata a causa della prematura scomparsa della LI neonata, nata prematura.
La liquidazione dovrà avvenire secondo i parametri tabellari predetti, tenuto conto dello stretto rapporto parentale,
della presenza di altri congiunti (rispettivamente dell'altra LI
e dei genitori, oltre che di tutta la rete familiare).
Seguendo le indicazioni della Suprema Corte si osserva che ricorrendo a tale sistema di calcolo può procedersi all'attribuzione dei seguenti punteggi per ciascun danneggiato.
13. In merito alla posizione della signora Parte_2
(madre) i profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio pari a 28
in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0 anni
30 compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 22 in relazione all'età del danneggiato in via secondaria (32 anni compiuti alla data dell'evento); un punteggio di 16 in considerazione della convivenza, che si ritiene di riconoscere per la madre che aveva appena concluso la gravidanza;
un punteggio di 12 tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità
della relazione affettiva occorre considerare sia la sofferenza interiore patita, provata presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita della madre nella dimensione dinamico relazionale,
quindi si ritiene equo riconoscere un ulteriore punteggio di 30
(il massimo) in considerazione del forte legame indubbiamente esistente tra la madre e la LI appena nata.
La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 3.911,00.
Il risarcimento così calcolato ammonta a € 422.388,00,
ma va ridotto a € 391.103,00 perché superiore al tetto massimo.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 391.103,00
31 A) Totale devalutato alla data del sinistro € 322.958,71
B) Rivalutazione
dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 68.144,29
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 43.506,99
Totale dovuto (A+B+C) € 434.609,99
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
14. In merito alla posizione del signor Parte_1
(padre) i profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio
[...]
pari a 28 in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0
anni compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 22 in relazione all'età del danneggiato in via secondaria (33 anni compiuti alla data dell'evento); non si ritiene di riconoscere alcun punteggio con riferimento alla convivenza, essendo la neonata purtroppo deceduta presso il reparto di Terapia
Intensiva solo sei giorni dopo la nascita;
un punteggio di 12
tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva occorre considerare sia la sofferenza interiore patita,
provata presuntivamente, sia lo stravolgimento della vita del padre nella dimensione dinamico relazionale, quindi si ritiene equo riconoscere un ulteriore punteggio di 5, nonostante la relazione vera e propria con la LI non si fosse ancora instaurata.
32 La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 3.911,00.
Ne consegue che può ritenersi equa la somma di
€ 262,037,00 che tiene conto della peculiare sofferenza del padre per la prematura scomparsa della LI appena nata nonché dello stravolgimento della vita familiare.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 262.037,00
A) Totale devalutato alla data del sinistro € 216.380,68
B) Rivalutazione
dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 45.656,32
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 29.149,46
Totale dovuto (A+B+C) € 291.186,46
oltre interessi di legge dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
15. In merito alla posizione di (sorella) i Persona_1
profili rilevanti sono i seguenti: un punteggio pari a 20 in ordine all'età del danneggiato in via primaria (0 anni compiuti al momento dell'evento); un punteggio di 20 in relazione all'età del
33 danneggiato in via secondaria (4 anni compiuti alla data dell'evento); non si ritiene di riconoscere alcun punteggio con riferimento alla convivenza, essendo la neonata purtroppo deceduta presso il reparto di Terapia Intensiva solo sei giorni dopo la nascita;
un punteggio di 12 tenuto conto della sopravvivenza di altri congiunti;
quanto al parametro relativo alla qualità e intensità della relazione affettiva occorre considerare che di certo non aveva ancora Persona_1
costruito alcuna relazione con la SO e anche in considerazione della giovanissima età non può aver vissuto consapevolmente il dramma della perdita della sorella minore.
La somma risultante dai punti così individuati va moltiplicata poi per il punto attribuito per l'annualità 2024
(ultima indicata) che, in considerazione del grado di parentela che lega il danneggiato in via secondaria al congiunto deceduto
è pari a € 1.698,00.
Ne consegue che può ritenersi equa la somma di
€ 88.296,00 che tiene conto dello stravolgimento della vita familiare.
Per comodità espositiva si allega la tabella di calcolo completa:
Danno non patrimoniale da morte del congiunto
Somma base liquidata € 88.296,00
A) Totale devalutato alla data del sinistro € 72.911,64
B) Rivalutazione
34 dalla data del sinistro alla data della liquidazione € 15.384,36
C) Interessi legali sul capitale via via rivalutato annualmente € 9.822,18
Totale dovuto (A+B+C) € 98.117,54
oltre interessi di legge dalla data della presente sentenza al saldo.
16. Quanto alla posizione dei nonni Parte_3
, per i quali Parte_4 CP_1 CP_2
come sopra meglio esposto si ritiene di riconoscere un danno da perdita di chance da liquidarsi in via equitativa, considerato che
è stato loro impedito di instaurare un rapporto di affetto con la nipotina appena nata e che però non hanno offerto di provare il dolore che tale perdita ha per loro comportato.
Ritenuto, inoltre che la perdita di un rapporto parentale solo sperato e non ancora concretizzatosi è “di minor spessore
rispetto alla perdita di un rapporto ormai consolidatosi e fatto di
quotidianità, frequentazioni, abitudini di vita” (Cass. Civ. n.
12717/2015), appare corretto riconoscere a ciascuno la somma di € 20.000,00 già attualizzata.
17. In merito alla liquidazione del danno patrimoniale,
sono dovute le spese funebri di € 680,00 sostenute da
[...]
per la LI come anche le spese documentate Parte_1
(mediante il deposito delle relative fatture) per pareri medici e relazioni specialistiche che, considerata la resistenza dell' , si sono resi necessari prima e durante il Controparte_3
35 procedimento per un totale di € 20.132,00 oltre agli interessi legali dalla data delle singole fatture al saldo.
18. Accolto l'appello e riformata la sentenza impugnata,
considerata la soccombenza dell' Controparte_6
le spese di entrambi i gradi di giudizio, da
[...]
calcolarsi in applicazione dello scaglione medio dei parametri ministeriali disciplinati dal DM.55/2014, per il valore del
decisum, dovranno essere integralmente rimborsate dall'appellata agli appellanti.
In proposito, va rilevato che le domande proposte da più
attori contro un solo convenuto (litisconsorzio facoltativo attivo)
non si sommano tra loro (Cass. civ. n. 18166/2023; Cass. civ.
n. 3107/2017) anche ai fini della liquidazione dei compensi professionali (Cass. civ. n. 8599/1992; Cass. civ. sez. II,
sentenza n. 6236/1983).
Le domande proposte da più attori contro un solo convenuto, infatti, sono cumulate soltanto dal lato soggettivo, e vanno ritenute fra loro distinte e autonome, anche agli effetti della liquidazione degli onorari (Cass. civ n. 6236/1983), come oggi previsto dall'art. 4 D.M. 55/14 e in tali ipotesi, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese processuali sarà
quello della domanda di valore più alto (Cass. civ. n.
26614/2016);
Stabilito, con i criteri appena indicati, quale debba essere il valore della causa da porre a base del calcolo di liquidazione
36 dei compensi professionali, e individuata la misura “base” della liquidazione, occorrerà procedere alle variazioni in aumento ex
art. 4, comma 2, D.M. 55/14.
Si ritiene corretto applicare una maggiorazione del 20%
per ciascuna parte oltre la prima considerato anche che per quattro degli appellanti le questioni sono esattamente coincidenti.
PQM
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e nei
[...] CP_2 Parte_3 Parte_4
confronti dell' avverso la Controparte_3
sentenza n. 1070/2023 del 01.12.2023 del Tribunale di
Bolzano, nel contraddittorio delle parti, in accoglimento dell'appello così provvede:
1. accerta e dichiara la responsabilità dell' Controparte_3
in relazione all'infezione nosocomiale che ha
[...]
causato il decesso di e, per l'effetto, Persona_3
2. condanna l' rifondere agli Controparte_3
appellanti le seguenti somme a titolo di danno non patrimoniale:
€ 291.186,46 a Parte_1
€ 434.609,99 a Parte_2
€ 98.117,54 a Persona_1
€ 20.000,00 a CP_1
37 € 20.000,00 a;
Parte_4
€ 20.000,00 a CP_2
€ 20.000,00 a Parte_3
oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
3. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
l'importo di € 680,00 a titolo di spese Parte_1
funebri, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1°
comma c.c., dalla data della domanda (citazione di primo grado)
fino al saldo effettivo;
4. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
l'importo di € 20.132,00 a titolo di Parte_1
danno patrimoniale per spese di consulenza, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, 1° comma c.c., dalla data delle singole fatture fino al saldo effettivo;
5. condanna, l' a rifondere a Controparte_3
Parte_1 Parte_2 Persona_1 CP_1
e le
[...] CP_2 Parte_3 Parte_7
spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida nel loro intero ammontare:
- per il primo grado nell'importo complessivo di € 56.816,21 di cui di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 10.411,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisionale, € 26.948,40 per aumento del 120% per presenza di più parti aventi la stessa
38 posizione processuale, € 7.410,81 per spese generali oltre IVA e
CAP;
- per il presente grado nell'importo complessivo di € 36.024,67,
di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2.552,00 per la fase introduttiva, € 7.298,00 per la fase decisionale, € 17.086,80 per aumento del 120% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, € 4.698,87 per spese generali oltre IVA e
CAP;
con distrazione a favore del procuratore antistatario;
6. pone definitivamente a carico dell' Controparte_3
le spese dei consulenti tecnici d'ufficio nella misura già
[...]
liquidata e condanna l' a Controparte_3
rimborsare agli appellanti le maggiori somme versate;
La Corte dispone, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso in Bolzano, 2 aprile 2025
La Presidente Dott.ssa Isabella Martin
La Consigliere estensore Dott.ssa Monica Callegari
Il Funzionario Giudiziario
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