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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1137/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52607 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso con cui l'odierna ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento esecutivo per omessa denuncia n° 52607 del 08/06/2024 per TARI anno 2018, per abitazione sita in via Trieste n. 82, di mq. 88,00, deducendo la violazione dell'art. 2948 c.c. oltre che decadenza e prescrizione.
Lette le controdeduzioni del Comune di Catania. Letta la rinuncia al ricorso.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che la rinuncia al ricorso non ha prodotto effetto estintivo in quanto non vi è stata accettazione.
Nel merito, il ricorso va respinto in quanto, come del resto riconosciuto dalla ricorrente in sede di rinunica al ricorso, l'impugnazione è fondata su un errore di valutazione.
Oggetto di impugnazione è un avviso di accertamento e non un atto di riscossione.
Il comma 161 della legge 296/2006 stabilisce un termine di decadenza in corrispondenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Ai sensi della L. 147/2013 il contribuente deve dichiarare l'occupazione ai fini tari entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art.1, comma 684, della Legge n. 147/2013) cosicchè i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Per effetto della sospensione dell'attività accertativa in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
i termini decadenziali sono stati prolungati di 85 giorni.
Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, poichè all'8 marzo 2020 (data di avvio della sospensione ) erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019
e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, ne discende che gli accertamenti esecutivi per omessa/infedele denuncia TARI per l'annualità 2018 potevano essere notificati entro il 26.03.2025, con conseguente tempestività dell'atto oggetto della presente impugnazione.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto del plausibile errore in cui la contribuente, novantenne,
è incorsa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate
Catania, 8 gennaio 2026
MA PI SO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 988/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 52607 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso con cui l'odierna ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso d'accertamento esecutivo per omessa denuncia n° 52607 del 08/06/2024 per TARI anno 2018, per abitazione sita in via Trieste n. 82, di mq. 88,00, deducendo la violazione dell'art. 2948 c.c. oltre che decadenza e prescrizione.
Lette le controdeduzioni del Comune di Catania. Letta la rinuncia al ricorso.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che la rinuncia al ricorso non ha prodotto effetto estintivo in quanto non vi è stata accettazione.
Nel merito, il ricorso va respinto in quanto, come del resto riconosciuto dalla ricorrente in sede di rinunica al ricorso, l'impugnazione è fondata su un errore di valutazione.
Oggetto di impugnazione è un avviso di accertamento e non un atto di riscossione.
Il comma 161 della legge 296/2006 stabilisce un termine di decadenza in corrispondenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Ai sensi della L. 147/2013 il contribuente deve dichiarare l'occupazione ai fini tari entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo (art.1, comma 684, della Legge n. 147/2013) cosicchè i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per omessa dichiarazione decorrono dal 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione doveva essere presentata.
Per effetto della sospensione dell'attività accertativa in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19,
i termini decadenziali sono stati prolungati di 85 giorni.
Pertanto, alla luce di tale quadro normativo, poichè all'8 marzo 2020 (data di avvio della sospensione ) erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015-2019
e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, ne discende che gli accertamenti esecutivi per omessa/infedele denuncia TARI per l'annualità 2018 potevano essere notificati entro il 26.03.2025, con conseguente tempestività dell'atto oggetto della presente impugnazione.
Le spese possono essere compensate, tenuto conto del plausibile errore in cui la contribuente, novantenne,
è incorsa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate
Catania, 8 gennaio 2026
MA PI SO