TRIB
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2023
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 10.31, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. VANELLI PAOLO Parte_1
Per l'avv. GARGINI EMILIANO Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa;
rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
L'avv. Gargini si oppone alla produzione documentale di cui alle note conclusive avversarie siccome tardiva.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2023 promossa da:
(C.F. ) con gli avv.ti PAOLO VANELLI (C.F. Parte_2 C.F._1
) e GIA . ) C.F._2 C.F._3 PARTE RICORRENTE contro
(P.IVA ) con l'avv. EMILIANO GARGINI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
C.F._4
PARTE RESISTENTE
/
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha agito davanti a questo Tribunale al fine di impugnare il licenziamento disciplinare comminato dall'ex datore di lavoro Controparte_1
chiedendo di: “
1. In via principale, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansio - ni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rap - presentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegra - zione nel posto di lavoro.
2. In via subordinata , ritenuta l'applicabilità dell'anzianità convenzionale ex art.7
L.190/2015, condannare la resistente, tenuto conto dell'anzianità di servizio come sopra computata, del numero di dipendenti occupati, della condotta datoriale tenuta e delle condizioni delle parti, al pagamento della somma pari a trenta
(30) mensilità in riferimento alla media delle ultime dodici buste paga “integrali” (sub.doc.041) quantificata in €
1.091/mese , nette, oltre al versa - mento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivaluta - zione.
3. In ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno biologico che CP_1 si indica in € 20.391,00 per danno biologico al 10%, oltre € 9.000,00 a titolo di inabilità temporanea totale ed €
3.600,00 per inabilità temporanea parziale al 20%, o in quelle misura che verrà ritenuta di giustizia oltre il danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via necessariamente equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
4. In ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per i CP_1 mesi da aprile ad agosto 2022 che si quantificano in € 5.400,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
5. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto: che, a seguito di cambio dell'appalto di portineria presso il deposito autobus di CTT a Livorno, acquisito il 01/05/2020 da in tale data Controparte_1 veniva assunto dall'anzidetta società con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato al livello D del
CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di aver svolto prevalentemente attività di portierato presso il deposito degli autobus CTT a Livorno e talvolta, abitando a Carrara, presso l'unità operativa dell'impresa meccanica Toscotec s.p.a. a Massa;
che, in data 10/05/2021, mentre si recava sul luogo di lavoro, cadeva riportando una “lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro” a cui seguiva regolare infortunio dal 11.05.2021 al 31.07.2021; di aver subito, al suo rientro da tale periodo di assenza per infortunio su lavoro, reiterati comportamenti mobbizzanti posti in essere a suo danno dal datore di lavoro;
che tali comportamenti erano consistiti nell'essere stato inviato, più volte e senza giustificato motivo, in missioni presso clienti distanti rispetto alla sua residenza tali da rendergli impossibile la prestazione, di aver per questo ricevuto 3 sanzioni disciplinari, di aver dovuto usufruire di ferie, di essere stato sottoposto a visite mediche ed infine di essere stato licenziato dopo 3 mesi di assenza dal lavoro (e conseguente retribuzione azzerata); che, per contro, il ricorrente, pur di salvare il posto di lavoro e nonostante l'anti-economicità delle prestazione richieste, si sarebbe sempre impegnato ad adempiere quest'ultime, ad esempio chiedendo di poter usufruire del veicolo aziendale, o comunque nei casi di assoluta impossibilità, segnalando puntualmente le circostanze impeditive;
che, pertanto, tale atto espulsivo, impugnato tempestivamente in data 07.09.22, sarebbe da ritenersi nullo o comunque illegittimo perché privo di giusta causa e ritorsivo, ovvero riconducibile ad una condotta mobbizzante posta in essere dal datore di lavoro a danno del sig. di aver, dunque, diritto alla reintegra nel posto di lavoro (e Pt_1 corresponsione delle retribuzioni ex art. 18 L. n. 300/1970) o, in subordine, alla corresponsione della indennità risarcitoria ex art. 2 D.Lgs. n. 23/2015, e comunque con condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico provocato e della somma di euro
5.400 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Si è ritualmente costituito in giudizio il il quale, a sua volta, ha contestato il Controparte_1 fondamento della domanda spiegata da parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze professionali. In particolare, la società ha eccepito: la mancata impugnazione in via giudiziale dei provvedimenti di trasferimento da parte del ricorrente e, conseguentemente, l'incontestabilità in questa sede dei medesimi sotto il profilo della loro legittimità; quanto al mobbing lamentato dal ricorrente, la carenza di reiterate condotte vessatore da parte del datore di lavoro laddove, nel caso di specie, né gli ordini di servizio né i provvedimenti disciplinari sarebbero stati contraddistinti da finalità persecutorie. La causa è stata istruita in via documentale, con prove testimoniali e a mezzo CTU.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Prima di esaminare le plurime domande spiegate dal ricorrente, occorre ricostruire i fatti rilevanti per come emergenti dall'istruttoria orale e documentale espletata.
In virtù di contratto di collaborazione a progetto del 3.12.2010, più volte prorogato, e poi, dal 9.5.2013, di contratto di lavoro subordinato, il sig. ha svolto mansioni di portinaio notturno per Parte_1 conto della società ATHENA soc. coop. nell'ambito di appalto di servizi di portineria presso il deposito degli autobus ATL-CTT in Livorno, via Carlo Meyer (cfr. doc. 1 fasc. ric.),
In data 1.5.2020, a seguito di subentro nel medesimo appalto di servizi di portineria presso il deposito degli autobus di CTT di Livorno, il ha assunto il sig. con contratto di lavoro Controparte_1 Pt_1 subordinato a tempo indeterminato e part time per 34 ore, con qualifica di portiere e inquadramento nel livello D del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (cfr. doc. 3 fasc. resist.).
Il contratto di lavoro inter partes, per quanto di interesse, recita: - art. 4 (“LUOGO DI LAVORO”): “la località di impiego è stabilita in VIA DEGLI ARROTINI N. 14/1 INT. 3 – 57100 LIVORNO (LI), ma la ditta si riserva, sin da ora, il diritto di affidarLe compiti e/o mansioni anche fuori sede” . Art. 11
(“LUOGHI DI LAVORO”): Devono intendersi tutti i posti che saranno settimanalmente assegnati con l'ordine di servizio entro ikl territorio per il quale l' è autorizzato. Per il percorso andata e ritorno CP_2 dalla propria abitazione alla sede od al distaccamento dell'Istituto od alle località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate non competono al lavoratore particolari compensi od indennità anche nel caso di successivi cambi di abitazione o domicilio”.
Il ricorrente ha continuato a svolgere le medesime mansioni a Livorno presso il deposito CTT s.r.l. salvo periodi di avvicinamento alla propria residenza di Carrara, presso Toscotec s.r.l in Massa.
In data 10.5.2021, il ricorrente, per recarsi sul luogo di lavoro presso la società Toscotec s.r.l , è caduto ed ha riportato una “lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro”, riconosciuta dall' come infortunio sul lavoro con prognosi dal 11.05.2021 al 31.07.2021 (cfr. doc.6 fasc. ric.). CP_3
In data 01.08.2021 il lavoratore è stato posto in ferie in attesa della visita medica di abilità lavorativa, eseguita in data 11.8.2021 con esito positivo (circostanza incontroversa). Al rientro, dal 16.8.2021 al 22.8.2021 il ricorrente è stato inviato con ordine di servizio nella originaria sede CTT di Livorno (cfr. doc. 7 sub. 61 fasc, ric.).
Il 21.8.2021 il ha inviato al ordini di servizio per lo svolgimento dal 23.8 al 30.8. di turni CP_1 Pt_1 notturni di guardia (22.00-5.00) (cfr. doc. 7 sub 62 fasc. ric.) presso la Fattoria Le Gallozzole nelle campagne di Monteriggioni (SI).
Dopo aver ricevuto tali ordine di servizio, il sig. ha inviato alla resistente in data 22.8.2021 una Pt_1 mail dal seguente tenore: “Preciso che non posso prendere servizio a Monteriggioni come indicato da ods, né domani né in seguito, perciò prendete provvedimenti per coprire il turno. La assegnazione è assurda e punitiva per nulla. Ho un contratto esplicito su Ctt Livorno, dove è stata assegnata, nei miei turni, la collega a contratto a chiamata. Perché non mandate lei a Monteriggioni? Inoltre, non ho mezzo ne disponibilità per affrontare tali viaggi. Domani visito l'Ispettore del Lavoro per informarlo della situazione che create. Costringendo senza reale esigenza un lavoratore a guidare per 170 km dopo un turno di notte, istigate ad una azione potenzialmente molto lesiva per sé e per gli altri” (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
In data 23.8.2021 il ricorrente è stato nuovamente posto in malattia dal medico curante per “ricomparsa di sintomatologia dolorosa in seguito a trauma ginocchio dx” dovuto all'infortunio sul lavoro del giorno
11.5.2021 con prognosi di giorni 20.
In data 1.9.2021 il ricorrente ha presentato ulteriore certificato di malattia (gonalgia dx) e per tale motivo si assentava dal lavoro per tutto il mese. In tale periodo (22.9.2021) il lavoratore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio (cfr. certificato di degenza presso la Casa di Cura San Camillo - doc.
10 fasc. resistente).
CP_ L' accertato il nesso di causalità con l'infortunio del 11.05.21, ha fatto seguire la riapertura infortunio sino al 7.12.2021 (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Con missiva del 24.9.2021 il ha contestato al sig. di “non avere avvertito 24 ore prima CP_1 Pt_1 della scadenza il prolungamento della malattia “ ai sensi dell'art.122 CCNL (cfr. doc. 16 fasc. ric.).
Il ricorrente ha replicato con missiva del 29.09.2021 (doc. 17 fasc. ric.) che l'art.122 CCNL prevedeva che “L'obbligo di comunicazione nelle 24 ore precedenti sussiste solo se vi è la ripresa lavorativa” .
Con missiva del 12.10.2021 ritenendo infondata l'interpretazione dell'art. 122 CCNL Controparte_1 fornita ex adverso, ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore (cfr. doc. 20 fasc. ric.).
CP_ Il ricorrente, cessato infortunio in data 8.12.2021, è stato collocato in ferie e fatta scontare sospensione disciplinare dal 8.12.2021 fino al 26.12.2021 (cfr. doc. 7 sub 77-80 fasc. ric.). In data 26.12.21 la resistente ha recapitato al ricorrente ordini di servizio notturni con decorrenza
28.12.2021, presso Azienda Vinicola Cantine BO in Via Empolese 32, nelle campagne di S. Vincenzo
a Torri (FI) (cfr. doc. 7 sub 80).
Con mail inviata in pari data il ricorrente ha comunicato quanto segue: “Buongiorno. Come saprete la sede dei miei turni questa settimana è presso BM BO, a San Vincenzo a Torri, Firenze. Siccome non mi è possibile raggiungerla in tempi adeguati coi mezzi pubblici poiché mi richiederebbe dalle 6 alle 7 ore di viaggio, andata e ritorno, causa i numerosi cambi di bus e treno richiesti e non possedendo una automobile, vengo a chiedervi l'utilizzo di una vostra auto aziendale per poter ricoprire i turni assegnatomi e il rimborso delle spese da sostenere per tale trasferta. Rimango in attesa di vostra risposta.” (cfr. doc.
23 fasc. ric.).
La società datrice di lavoro ha riscontrato la missiva del lavoratore con mail del 27.12.21 dal seguente tenore: “Ci dispiace la problematica da Lei rilevata in merito alla sua ubicazione lavorativa. Altresì non posso che rimandarLa alle nostre precedenti comunicazioni e a quanto previsto dal contratto Sia nazionale che aziendale che non prevede la fattispecie da Lei richiesta. La invito quindi a presentarsi in servizio nei tempi e nei luoghi indicati” (cfr. doc. 24 ric.).
Con mail del 28.12.2021, il ricorrente ha comunicato quanto segue: “Vi comunico che non potrò prendere servizio come assegnatomi, giovedì 30-12-2021 dalle 01. 00 alle 7.00 presso cantine BO, San Vincenzo
a Torri, Firenze per impossibilità logistica a recarmi là, come ben sapete” ( doc. 25 ric.).
Il ricorrente non si è presentato in servizio né il 28 né il 29 dicembre 2021. A seguito di tale assenza ingiustificata la società resistente, con missiva del 18.2.2022, ha comminato al sanzione Pt_1 disciplinare pari a tre giorni di sospensione per “mancata presentazione in servizio il giorno 28/12.2021 per il servizio ABM . Cantine BO – delle ore 19,00/07,00 ed il giorno 29/12/2021 per il servizio ABM
2 – Cantine BO – dalle ore 01,00/07,00 come da ordini di servizio in Sue mani sin dal 25/12/2021”
(cfr. doc. 13 fasc. resist.).
In data 30.12.2021 il ricorrente è stato collocato in malattia dal medico curante fino marzo 2022 (cfr.
Doc. 6 sub 20-26 fasc. ric.).
Terminato il periodo di malattia, in data 9.3.2022 il ricorrente è stato sottoposto alla visita medica obbligatoria, con esito positivo (cfr. doc. 15 fasc. resist.).
A decorrere dal mese di aprile 2022 il ricorrente ha cessato di svolgere la prestazione lavorativa richiesta
(circostanza incontroversa) ed è stato collocato dalla datrice di lavoro a busta paga zero (cfr. doc. 29 fasc. ric. ). Con lettera datata 13.6.2022 il ha contestato al la prolungata assenza Controparte_1 Pt_1 ingiustificata dal lavoro dal 4.4.2022 al 10.6.2022 (cfr. doc. 17 fasc. resist.).
Con lettera del 30.6.2022 il ricorrente ha replicato alla contestazione disciplinare, deducendo che lo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta era divenuto impossibile a causa di un comportamento vessatorio esclusivamente imputabile alla società datrice di lavoro, dal quale è altresì derivato “un danno non patrimoniale, biologico-psichico da disturbo dell'adattamento di chiede il risarcimento” (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Con missiva spedita il 27.7.2022 e ricevuta il 9.8.2022, , ritenendo le giustificazioni Controparte_1 incongrue ed inconferenti, ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Con lettera del 07.09.22 (cfr. doc. 39 fasc. ric.) il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento intimato.
2. Così ricostruita in fatto la vicenda di cui è processo, si esaminano di seguito le plurime domande proposte dalla parte ricorrente.
Con una prima domanda il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento per giusta causa con effetto immediato intimatogli dalla società resistente con raccomandata a.r. spedita il 27.7.2022 e ricevuta il 9.8.2022 (cfr. doc. 17 fasc. resist.).
Secondo la tesi propugnata in ricorso, il licenziamento disciplinare irrogato deve porsi in correlazione diretta con la condotta discriminatoria, in quanto mobbizzante, connotata da finalità ritorsiva, tenuta ai danni del dipendente, nonché unica reale ragione fondante il licenziamento, motivato esclusivamente dalla volontà di liberarsi del lavoratore inviso e non più funzionale, come ultimo epilogo delle condotte vessatorie a suo carico tenute.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi,
l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (cfr. Cass. 17267/2024). Nella specie la domanda formulata dalla parte ricorrente invoca ipotesi di discriminazione e/o di ritorsione per utilizzare la nullità di cui al comma primo dell' art. 18 L. 300/1970.
Ritiene, tuttavia, questo giudice che nel caso in esame non si rinvengono profili per poter parlare di licenziamento discriminatorio, posto che il lavoratore non ha detto la sussistenza di alcuno degli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, richiamati dalla casistica di riferimento.
Né tantomeno risultano integrati i presupposti per configurare il licenziamento ritorsivo, posto che nel ricorso introduttivo neppure viene allegata la condotta che il sig. avrebbe posto in essere per Pt_1 rendere plausibile una ritorsione nei suoi confronti.
In ogni caso, si osserva come non potrebbe peraltro accedersi alla tesi della natura illecita del licenziamento siccome ritorsivo per l'assorbente ragione che la pacifica sussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare (prolungata assenza ingiustificata dal lavoro dal 4.4.2022 al 10.6.2022), conduce di per sé ad escludere che il motivo illecito dedotto dal ricorrente possa aver costituito l'unica effettiva ragione di recesso (cfr. Cass. 1514/2021).
Per le stesse ragioni non può ritenersi che l'invocata nullità del licenziamento derivi dalle conseguenze della condotta mobbizzante, sui cui si dirà in seguito.
Invero, se come sostiene la difesa del sig. il licenziamento impugnato ha rappresentato l'epilogo Pt_1 delle condotte vessatorie a suo carico tenute e, dunque, era “motivato esclusivamente dalla volontà di liberarsi del lavoratore inviso e non più funzionale”, non si comprende la ragione per la quale la datrice di lavoro abbia atteso oltre quattro mesi prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro inter partes, malgrado i presupposti per procedere in tal senso potessero ritenersi da tempo maturati.
In conclusione, il licenziamento impugnato non può ritenersi nullo e, pertanto, ogni domanda sul punto formulata va rigettata.
2. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta mobbizzante posta in essere dalla resistente datrice di lavoro.
In particolare, il ricorrente afferma che l'insieme delle condotte datoriali, connotate da finalità puramente ritorsiva, hanno integrato abuso del diritto e sono state poste in essere in violazione della fattispecie dell'art.32 Cost., dell'Articolo 23 c.1 c.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il D.Lgs
81/2008, gli artt. 1175 e 1376 c.c. nonché dell'art.2087 c.c.
In conseguenza di tali condotte il ricorrente lamenta l'insorgenza di una sindrome da disturbo dell'adattamento e, quindi, pretende essere risarcito dei plurimi danni subiti, sia di natura non patrimoniale che patrimoniale. La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Osserva il Tribunale che, secondo l'orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di legittimità, le nozioni di mobbing e di straining rivestono valenza meramente sociologica e risultano irrilevanti ai fini giuridici, in quanto ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass.
3692/2023; Cass. 31912/2024).
Afferma la Suprema Corte:
<<(..) è, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018,
n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile
2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.);
si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio
2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n.
4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) e questa S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass.
21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d.
"costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c.;
ed è evidente che, se il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto, per escludere il danno dovrebbe in realtà vietarsi l'attività, il che non può essere se non quando la legge lo stabilisca (v. anche Cass. 1509/2021, cit.); tutto ciò permette alcune precisazioni, nel solco di cui a Cass. 3291/2016, cit.; nella specie, la Corte territoriale, ha accertato un grave e protratto demansionamento causativo di danno alla salute e, dunque, un inadempimento datoriale ad obblighi di appropriatezza nella gestione del personale, già rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c.; muovendo da ciò, è allora evidente che anche gli altri episodi denunciati, lungi dal poter essere negletti e sviliti ad episodi non denotanti, in sé, un intento persecutorio avrebbero dovuto necessariamente essere apprezzati nel quadro generale della vicenda lavorativa, al fine di valutare la complessiva legittimità o meno dei comportamenti datoriali anche rispetto all'obbligo (del pari riconducibile all'art. 2087 c.c.) di evitare lo svolgimento della prestazione con modalità ed in un contesto indebitamente "stressogeno"; quello che andava indagato era l'esistenza di una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato nella quale il R. avesse subito azioni ostili, anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo - quindi non rientranti, tout court, nei parametri tradizionali del mobbing - tali, comunque, da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare, non solo il demansionamento ed ancor più, come nella specie, una privazione delle mansioni, ma anche situazioni "stressogene" che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (v. Cass. 19 febbraio
2016, n. 3291);
la denunciata violazione dell'art. 2087 c.c., norma che tende a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale ed impone di adoperare le cautele che rendano sicuro l'ambiente di lavoro siccome come comprensivo di tutti i luoghi in cui il lavoratore ha possibilità di accesso, quale che ne sia il motivo ed a prescindere dalla ricorrenza in concreto di esigenze connesse alle mansioni espletate;
in questa cornice, l'art. 2087 c.c., postula la rilevanza di quei doveri del datore di lavoro nei confronti dei suoi subordinati che esulano il mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente essendo estese all'obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato;
diviene imprescindibile, in quest'ottica, porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi>> (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
07/02/2023, n.3692).
Nel caso di specie occorre anzitutto premettere che l'assunzione nel maggio 2020 del sig. alle Pt_1 dipendenze della società convenuta è avvenuto in dipendenza del subentro di quest'ultima nel contratto di appalto di servizi di portineria presso il deposito autobus CTT di Livorno, ove il ricorrente svolgeva continuativamente sin dal dicembre 2010 le proprie mansioni di portinaio notturno, salvo alcuni periodi di avvicinamento al proprio luogo di residenza (Carrara), presso la Toscotec s.r.l in Massa
Ebbene, nel mese di agosto 2021, al rientro da un periodo di infortunio al ginocchio di alcuni mesi, la resistente, senz'altro consapevole fin dal momento dell'assunzione del fatto che il ricorrente non possedesse una autovettura (Cfr. mail del 29.4.2020 – doc. 2 fasc. ric.), ha impartito una serie di ordini di servizio settimanali con i quali disponeva lo svolgimento di turni di lavoro notturni (dalle 22:00 alle 05:00) presso talune località di campagna, come Monteriggioni (SI) e San Vincenzo a Torri (FI), distanti oltre
180 km dal luogo di residenza del lavoratore (Carrara) (circostanza incontroversa).
È pacifico, oltre che documentale, che tali destinazioni fossero difficili da raggiungere per un soggetto residente a Carrara e privo di automezzo di proprietà, quindi antieconomiche, richiedendo più di 8 ore di viaggio giornaliere (cfr. itinerari Google Maps - doc. 9 e 10 fasc. ric.) con più mezzi pubblici per finire con oltre mezz'ora a piedi, senza considerare il tempo necessario per riposare.
Gli ordini di servizio impartiti al ricorrente, quali il trasferimento presso la Fattoria Le Gallozzole a
Monteriggioni e le Cantine BO a San Vincenzo a Torri (FI), risultavano oltretutto scarsamente compatibili con le condizioni di salute del ricorrente, appena rientrato da un infortunio sul lavoro e ancora in attesa di essere operato al ginocchio, come poi difatti avvenuto in data 22.9.2021.
Occorre poi evidenziare che con sede legale di Pistoia ma avente sedi operative nelle città Controparte_4
Arezzo, Carrara, Empoli, Firenze, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Siena (cfr. doc. 26 fascicolo ric.), non ha saputo giustificare l'effettiva necessità di ricorrere al Podestà, anziché ad altri dipendenti residenti in località più prossime a quelle ove era richiesto lo svolgimento di detti servizi.
Al riguardo in memoria di costituzione si afferma che, essendo la Fattoria Le Gallozzole, che ospita una struttura agrituristica di lusso, “un cliente nuovo e di prestigio (..) il intendeva inviarci Controparte_1 un portiere esperto , di presenza ed affidabilità (..)” e perciò aveva individuato nel Podestà “un dipendente adatto” (cfr. pag. 3).
Sebbene nel contratto di servizio di vigilanza stipulato con la Fattoria Le Gallozzole per il periodo dal
24.7.2021 al 30.9.2021 (cfr. doc. 8 fasc. resist.) non emerga alcuna specifica richiesta in tal senso da parte della committente, i testimoni escussi ( , , dipendenti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 all'epoca dei fatti de rispettivamente con mansioni di responsabile della clientela, capo servizi e CP_1 responsabile operativi) hanno confermato che la famiglia BO, proprietaria della Fattoria Le
Gallozzole, chiese effettivamente a di inviare portieri esperti ed affidabili (cfr. verbale Controparte_1 udienza 30.10.2023). Nondimeno, si rileva come la resistente nulla abbia dedotto né tantomeno provato in ordine al fatto che non vi fosse di altro personale, dotato di esperienza ed affidabilità al pari del sig. cui assegnare Pt_1
l'espletamento dei servizi di vigilanza notturna presso tali località, con minor disagi sotto il profilo logistico e/o della salute rispetto a quelli che sarebbero occorsi al ricorrente.
Peraltro la circostanza che la resistente fosse perfettamente in grado di affidare tale compito ad altro dipendente emerge per tabulas dal contratto stipulato dal con la Fattoria Le Gallozzole ove risulta CP_1 che il servizio ha avuto inizio in data 24.7.2021 e che, quindi, in tutto il mese antecedente al 23.8.2021
(data da cui decorreva l'ordine di servizio assegnato al , la resistente già si era avvalsa di altri Pt_1 dipendenti per l'assolvimento di tali mansioni.
Merita poi evidenziare che il ricorrente, dopo l'operazione subita a fine settembre 2021, tornato disponibile a dicembre, a fronte degli ordini di servizio che disponevano lo svolgimento di turni notturni presso le Cantine BO a San Vincenzo a Torri (FI), ha diligentemente chiesto almeno di poter disporre del veicolo aziendale (cfr. doc. 23 fasc. ric.).
Neppure tale richiesta veniva assecondata dalla resistente, la quale negava esplicitamente l'accesso a tale risorsa (cfr. 24 fasc. resist.).
É peraltro documentale la circostanza che la nel periodo Agosto 21 - Agosto 22 fosse sotto CP_1 organico nella zona di Massa, Carrara e provincia e stava cercando personale propri nei luoghi ove era residente il sig. (cfr. doc.26 -27 fasc . ric. ). Pt_1
Tale circostanza è emersa anche dalle deposizioni testimoniali dei lavoratori , Testimone_4 [...]
e i quali hanno dichiarato di coprire turni da 12 ore dal Gennaio 2022 sino Tes_5 Testimone_6 all'Agosto 2022 presso diverse sedi sempre in zona Massa, evidenziando una prassi aziendale di gestione che imponeva carichi di lavoro straordinari (cfr. verbale udienza 30.01.24).
Le esposte risultanze istruttorie comprovano che il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato vicino alla propria abitazione, presso la Toscotec s.rl in Massa, luogo di lavoro in cui era già stato assegnato sino al maggio 2021 ed aveva dimostrato di aver saputo espletare le proprie mansioni senza aver mai ricevuto alcuna sanzione disciplinare (circostanza quest'ultima pacifica).
Orbene, l'odierno giudicante è dell'avviso che, anche a prescindere dalla sussistenza di un intento persecutorio (per vero, nella specie, non provato), l'insieme delle condotte datoriale fin qui descritte si pongono in contrasto con l'obbligo, riconducibile all'art. 2087 c.c., di evitare ai propri dipendenti lo svolgimento della prestazione con modalità ed in un contesto indebitamente "stressogeno".
Invero, al rientro dall'infortunio, il datore di lavoro ha inteso modificare modalità e luoghi di svolgimento della prestazione richiesta al sig. e, anche a seguito delle problematiche al ginocchio e delle Pt_1 obiettive difficoltà di adempiere agli ordini di servizio impartitogli, manifestate a più riprese dal lavoratore, ha opposto una non giustificata chiusura a valutare soluzioni organizzative più adatte alle condizioni del medesimo, soluzioni senz'altro in concreto possibili, per come emerso dall'istruttoria espletata.
In altri termini, nella vicenda in esame, la datrice di lavoro non ha dato prova di aver assolto agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale e, quindi, di aver adoperato le cautele che rendessero sicuro l'ambiente di lavoro e ciò in violazione dell'art. 2087 c.c., che postula la rilevanza di quei doveri del datore di lavoro nei confronti dei suoi subordinati che esulano il mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente essendo estese all'obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato.
Quanto alla sussistenza e all'entità del pregiudizio alla salute lamentato dal ricorrente, nonché alla sua riconducibilità sotto il profilo causale all'insieme delle condotte datoriali denunziate, si richiamano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU medico legale incaricato in corso di causa:
“in base alla documentazione in atti, alla visita eseguita, il CTU può affermare che il signor
[...]
attualmente affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso e stato ansioso con Pt_2 somatizzazioni, in terapia con blandi antidepressivi. (..)
La patologia descritta (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso) è correlabile alle difficoltà emerse nell'espletamento dell'attività lavorativa caratterizzate soprattutto dalla impossibilità di adeguarsi agli ordini di servizio per problematiche logistiche attinenti allo spostamento per raggiungere la sede di lavoro ed attualmente anche dalla preoccupazione riguardo alla sua precaria situazione economica (..) Lo stato di disagio psichico espresso dal signor confermato dalle relazioni psichiatriche allegate agli Pt_1 atti, con diagnosi di disturbo dell'adattamento con somatizzazioni ansiose ed umore depresso, rappresenta un danno all'integrità psicofisica del soggetto ed è valutabile in percentuale del 5% (cinque per cento). attendibilmente correlabile alle difficoltà emerse nell'espletamento del suo lavoro presso la
Globo vigilanza, quando, dopo il rientro da una assenza per infortunio, si vedeva inspiegabilmente affidare incarichi in località sempre più remote e difficili da raggiungere con i mezzi pubblici dalla sua residenza in Carrara, non avendo un mezzo proprio a disposizione. (..)Il CTU non ritiene che vi siano gli estremi per valutare un periodo di inabilità temporanea, il disturbo psichiatrico è stato diagnosticato e confermato da tre diversi specialisti, viene curato tuttora in modo blando con modulatori del tono dell'umore, non sono state allegate agli atti certificazioni con espressione prognostica e di assenza dal lavoro giustificata da questa patologia” (cfr. relazione CTU pag. 9 ss.).
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti. Per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal lavoratore si osserva che essa presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si v. Cass. 12408/2011).
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, che prevedono la liquidazione disgiunta di entrambe le voci di danno non patrimoniale, ovvero sia del danno biologico che del danno morale, tenuto conto dell'età della parte creditrice (58 anni) al momento dell'insorgenza della patologia (20.4.2022 come da certificato medico - cfr. doc. 30 fasc. ric.) e della misura della invalidità permanente al 5% accertata, risulta che il quantum liquidabile è pari ad euro 6.226,00 per danno biologico/dinamico relazione ed euro 1.557,00 per danno morale, così per complessivi euro 7.783,00.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale in difetto di allegazioni e di prove sul punto.
Su tale importo, devalutato alla data dell'insorgenza della patologia (20.4.2022), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla predetta somma va aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate (cfr. ricevuta n.142 del
26.9.2023 della Dott.ssa di euro 652,00 per consulenza psicologica e fattura n. Per_1
390/00048145/24 del 9.7.2024 di euro 130,49 per prestazione sanitaria - cfr. docc. 48 e 50 fasc. ric.) nonché il rimborso spese del CTP (notula di euro 600,00 – doc. 49 fasc. ric.), per complessivi euro
1.382,49.
Su tale somma dovuta a titolo di danno patrimoniale spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dai singoli esborsi.
Non è invece liquidabile l'ulteriore importo richiesto dalla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, pari alla retribuzione non percepita per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,
Agosto 2022 durante i quali non ha reso la prestazione lavorativa in quanto resa impossibile “per esclusiva volontà discriminatoria del datore di lavoro” (cfr. ricorso p. 18).
Premesso che, per le ragioni sopra viste, non è stata nella specie dimostrata la sussistenza di una vera e propria condotta discriminatoria e/o comunque connotata da finalità ritorsiva, neppure può ritenersi provato che la mancata percezione della retribuzione nel periodo sopra considerato, a seguito del mancato svolgimento della prestazione dovuta, costituisca una conseguenza immediata e diretta (cfr. art. 1223 c.c.) dell'inadempimento datoriale sotto il profilo dell'assolvimento dell'obbligo ex art. 2087 c.c.
Invero, come evidenziato nella CTU medico legale, non può ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra l'insorgenza del disturbo accertato e l'astensione dal lavoro da parte del sig. non avendo questi prodotto “certificazioni con espressione prognostica e di assenza dal Pt_1 lavoro giustificata da questa patologia” (cfr. relazione pp. 11 ss.). Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve dunque dichiararsi la responsabilità contrattuale della datrice di lavoro convenuta in relazione all'accertato inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087
c.c., talché la predetta va condannata a risarcire a quest'ultima il conseguente danno subito, come sopra accertato e quantificato.
2. Le spese di lite di questo giudizio si compensano integralmente, stante la soccombenza reciproca.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente sulla domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la società resistente a risarcire al ricorrente l'importo di euro 7.783,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.382,49 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
2. rigetta per il resto le domande contenute in ricorso.
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 81/2023
Oggi 4 febbraio 2025, alle ore 10.31, innanzi al dott. Emanuele Venzo, sono comparsi:
personalmente con l'avv. VANELLI PAOLO Parte_1
Per l'avv. GARGINI EMILIANO Controparte_1
Le parti si riportano ai rispettivi atti e discutono oralmente la causa;
rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza.
L'avv. Gargini si oppone alla produzione documentale di cui alle note conclusive avversarie siccome tardiva.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti in assenza delle parti.
Il Giudice Emanuele Venzo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Emanuele Venzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 81/2023 promossa da:
(C.F. ) con gli avv.ti PAOLO VANELLI (C.F. Parte_2 C.F._1
) e GIA . ) C.F._2 C.F._3 PARTE RICORRENTE contro
(P.IVA ) con l'avv. EMILIANO GARGINI (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
C.F._4
PARTE RESISTENTE
/
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha agito davanti a questo Tribunale al fine di impugnare il licenziamento disciplinare comminato dall'ex datore di lavoro Controparte_1
chiedendo di: “
1. In via principale, condannare ai sensi dell'art. 18, legge n. 300 del 1970, la in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansio - ni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi
e rivalutazione monetaria. Voglia, altresì, condannare la società convenuta, in persona del legale rap - presentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegra - zione nel posto di lavoro.
2. In via subordinata , ritenuta l'applicabilità dell'anzianità convenzionale ex art.7
L.190/2015, condannare la resistente, tenuto conto dell'anzianità di servizio come sopra computata, del numero di dipendenti occupati, della condotta datoriale tenuta e delle condizioni delle parti, al pagamento della somma pari a trenta
(30) mensilità in riferimento alla media delle ultime dodici buste paga “integrali” (sub.doc.041) quantificata in €
1.091/mese , nette, oltre al versa - mento dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre interessi e rivaluta - zione.
3. In ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno biologico che CP_1 si indica in € 20.391,00 per danno biologico al 10%, oltre € 9.000,00 a titolo di inabilità temporanea totale ed €
3.600,00 per inabilità temporanea parziale al 20%, o in quelle misura che verrà ritenuta di giustizia oltre il danno morale ed esistenziale da liquidarsi in via necessariamente equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
4. In ogni caso condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per i CP_1 mesi da aprile ad agosto 2022 che si quantificano in € 5.400,00 o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione.
5. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
In estrema sintesi, il ricorrente ha dedotto: che, a seguito di cambio dell'appalto di portineria presso il deposito autobus di CTT a Livorno, acquisito il 01/05/2020 da in tale data Controparte_1 veniva assunto dall'anzidetta società con contratto a tempo indeterminato ed inquadrato al livello D del
CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
di aver svolto prevalentemente attività di portierato presso il deposito degli autobus CTT a Livorno e talvolta, abitando a Carrara, presso l'unità operativa dell'impresa meccanica Toscotec s.p.a. a Massa;
che, in data 10/05/2021, mentre si recava sul luogo di lavoro, cadeva riportando una “lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro” a cui seguiva regolare infortunio dal 11.05.2021 al 31.07.2021; di aver subito, al suo rientro da tale periodo di assenza per infortunio su lavoro, reiterati comportamenti mobbizzanti posti in essere a suo danno dal datore di lavoro;
che tali comportamenti erano consistiti nell'essere stato inviato, più volte e senza giustificato motivo, in missioni presso clienti distanti rispetto alla sua residenza tali da rendergli impossibile la prestazione, di aver per questo ricevuto 3 sanzioni disciplinari, di aver dovuto usufruire di ferie, di essere stato sottoposto a visite mediche ed infine di essere stato licenziato dopo 3 mesi di assenza dal lavoro (e conseguente retribuzione azzerata); che, per contro, il ricorrente, pur di salvare il posto di lavoro e nonostante l'anti-economicità delle prestazione richieste, si sarebbe sempre impegnato ad adempiere quest'ultime, ad esempio chiedendo di poter usufruire del veicolo aziendale, o comunque nei casi di assoluta impossibilità, segnalando puntualmente le circostanze impeditive;
che, pertanto, tale atto espulsivo, impugnato tempestivamente in data 07.09.22, sarebbe da ritenersi nullo o comunque illegittimo perché privo di giusta causa e ritorsivo, ovvero riconducibile ad una condotta mobbizzante posta in essere dal datore di lavoro a danno del sig. di aver, dunque, diritto alla reintegra nel posto di lavoro (e Pt_1 corresponsione delle retribuzioni ex art. 18 L. n. 300/1970) o, in subordine, alla corresponsione della indennità risarcitoria ex art. 2 D.Lgs. n. 23/2015, e comunque con condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico provocato e della somma di euro
5.400 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
Si è ritualmente costituito in giudizio il il quale, a sua volta, ha contestato il Controparte_1 fondamento della domanda spiegata da parte ricorrente e ne ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze professionali. In particolare, la società ha eccepito: la mancata impugnazione in via giudiziale dei provvedimenti di trasferimento da parte del ricorrente e, conseguentemente, l'incontestabilità in questa sede dei medesimi sotto il profilo della loro legittimità; quanto al mobbing lamentato dal ricorrente, la carenza di reiterate condotte vessatore da parte del datore di lavoro laddove, nel caso di specie, né gli ordini di servizio né i provvedimenti disciplinari sarebbero stati contraddistinti da finalità persecutorie. La causa è stata istruita in via documentale, con prove testimoniali e a mezzo CTU.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con dispositivo e contestuale motivazione pubblicamente letti, in assenza delle parti.
***
1. Prima di esaminare le plurime domande spiegate dal ricorrente, occorre ricostruire i fatti rilevanti per come emergenti dall'istruttoria orale e documentale espletata.
In virtù di contratto di collaborazione a progetto del 3.12.2010, più volte prorogato, e poi, dal 9.5.2013, di contratto di lavoro subordinato, il sig. ha svolto mansioni di portinaio notturno per Parte_1 conto della società ATHENA soc. coop. nell'ambito di appalto di servizi di portineria presso il deposito degli autobus ATL-CTT in Livorno, via Carlo Meyer (cfr. doc. 1 fasc. ric.),
In data 1.5.2020, a seguito di subentro nel medesimo appalto di servizi di portineria presso il deposito degli autobus di CTT di Livorno, il ha assunto il sig. con contratto di lavoro Controparte_1 Pt_1 subordinato a tempo indeterminato e part time per 34 ore, con qualifica di portiere e inquadramento nel livello D del CCNL Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari (cfr. doc. 3 fasc. resist.).
Il contratto di lavoro inter partes, per quanto di interesse, recita: - art. 4 (“LUOGO DI LAVORO”): “la località di impiego è stabilita in VIA DEGLI ARROTINI N. 14/1 INT. 3 – 57100 LIVORNO (LI), ma la ditta si riserva, sin da ora, il diritto di affidarLe compiti e/o mansioni anche fuori sede” . Art. 11
(“LUOGHI DI LAVORO”): Devono intendersi tutti i posti che saranno settimanalmente assegnati con l'ordine di servizio entro ikl territorio per il quale l' è autorizzato. Per il percorso andata e ritorno CP_2 dalla propria abitazione alla sede od al distaccamento dell'Istituto od alle località di lavoro previste all'atto di assunzione o successivamente assegnate non competono al lavoratore particolari compensi od indennità anche nel caso di successivi cambi di abitazione o domicilio”.
Il ricorrente ha continuato a svolgere le medesime mansioni a Livorno presso il deposito CTT s.r.l. salvo periodi di avvicinamento alla propria residenza di Carrara, presso Toscotec s.r.l in Massa.
In data 10.5.2021, il ricorrente, per recarsi sul luogo di lavoro presso la società Toscotec s.r.l , è caduto ed ha riportato una “lesione del corno posteriore del menisco del ginocchio destro”, riconosciuta dall' come infortunio sul lavoro con prognosi dal 11.05.2021 al 31.07.2021 (cfr. doc.6 fasc. ric.). CP_3
In data 01.08.2021 il lavoratore è stato posto in ferie in attesa della visita medica di abilità lavorativa, eseguita in data 11.8.2021 con esito positivo (circostanza incontroversa). Al rientro, dal 16.8.2021 al 22.8.2021 il ricorrente è stato inviato con ordine di servizio nella originaria sede CTT di Livorno (cfr. doc. 7 sub. 61 fasc, ric.).
Il 21.8.2021 il ha inviato al ordini di servizio per lo svolgimento dal 23.8 al 30.8. di turni CP_1 Pt_1 notturni di guardia (22.00-5.00) (cfr. doc. 7 sub 62 fasc. ric.) presso la Fattoria Le Gallozzole nelle campagne di Monteriggioni (SI).
Dopo aver ricevuto tali ordine di servizio, il sig. ha inviato alla resistente in data 22.8.2021 una Pt_1 mail dal seguente tenore: “Preciso che non posso prendere servizio a Monteriggioni come indicato da ods, né domani né in seguito, perciò prendete provvedimenti per coprire il turno. La assegnazione è assurda e punitiva per nulla. Ho un contratto esplicito su Ctt Livorno, dove è stata assegnata, nei miei turni, la collega a contratto a chiamata. Perché non mandate lei a Monteriggioni? Inoltre, non ho mezzo ne disponibilità per affrontare tali viaggi. Domani visito l'Ispettore del Lavoro per informarlo della situazione che create. Costringendo senza reale esigenza un lavoratore a guidare per 170 km dopo un turno di notte, istigate ad una azione potenzialmente molto lesiva per sé e per gli altri” (cfr. doc. 8 fasc. ric.).
In data 23.8.2021 il ricorrente è stato nuovamente posto in malattia dal medico curante per “ricomparsa di sintomatologia dolorosa in seguito a trauma ginocchio dx” dovuto all'infortunio sul lavoro del giorno
11.5.2021 con prognosi di giorni 20.
In data 1.9.2021 il ricorrente ha presentato ulteriore certificato di malattia (gonalgia dx) e per tale motivo si assentava dal lavoro per tutto il mese. In tale periodo (22.9.2021) il lavoratore veniva sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio (cfr. certificato di degenza presso la Casa di Cura San Camillo - doc.
10 fasc. resistente).
CP_ L' accertato il nesso di causalità con l'infortunio del 11.05.21, ha fatto seguire la riapertura infortunio sino al 7.12.2021 (cfr. doc. 6 fasc. ric.).
Con missiva del 24.9.2021 il ha contestato al sig. di “non avere avvertito 24 ore prima CP_1 Pt_1 della scadenza il prolungamento della malattia “ ai sensi dell'art.122 CCNL (cfr. doc. 16 fasc. ric.).
Il ricorrente ha replicato con missiva del 29.09.2021 (doc. 17 fasc. ric.) che l'art.122 CCNL prevedeva che “L'obbligo di comunicazione nelle 24 ore precedenti sussiste solo se vi è la ripresa lavorativa” .
Con missiva del 12.10.2021 ritenendo infondata l'interpretazione dell'art. 122 CCNL Controparte_1 fornita ex adverso, ha comminato al ricorrente la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore (cfr. doc. 20 fasc. ric.).
CP_ Il ricorrente, cessato infortunio in data 8.12.2021, è stato collocato in ferie e fatta scontare sospensione disciplinare dal 8.12.2021 fino al 26.12.2021 (cfr. doc. 7 sub 77-80 fasc. ric.). In data 26.12.21 la resistente ha recapitato al ricorrente ordini di servizio notturni con decorrenza
28.12.2021, presso Azienda Vinicola Cantine BO in Via Empolese 32, nelle campagne di S. Vincenzo
a Torri (FI) (cfr. doc. 7 sub 80).
Con mail inviata in pari data il ricorrente ha comunicato quanto segue: “Buongiorno. Come saprete la sede dei miei turni questa settimana è presso BM BO, a San Vincenzo a Torri, Firenze. Siccome non mi è possibile raggiungerla in tempi adeguati coi mezzi pubblici poiché mi richiederebbe dalle 6 alle 7 ore di viaggio, andata e ritorno, causa i numerosi cambi di bus e treno richiesti e non possedendo una automobile, vengo a chiedervi l'utilizzo di una vostra auto aziendale per poter ricoprire i turni assegnatomi e il rimborso delle spese da sostenere per tale trasferta. Rimango in attesa di vostra risposta.” (cfr. doc.
23 fasc. ric.).
La società datrice di lavoro ha riscontrato la missiva del lavoratore con mail del 27.12.21 dal seguente tenore: “Ci dispiace la problematica da Lei rilevata in merito alla sua ubicazione lavorativa. Altresì non posso che rimandarLa alle nostre precedenti comunicazioni e a quanto previsto dal contratto Sia nazionale che aziendale che non prevede la fattispecie da Lei richiesta. La invito quindi a presentarsi in servizio nei tempi e nei luoghi indicati” (cfr. doc. 24 ric.).
Con mail del 28.12.2021, il ricorrente ha comunicato quanto segue: “Vi comunico che non potrò prendere servizio come assegnatomi, giovedì 30-12-2021 dalle 01. 00 alle 7.00 presso cantine BO, San Vincenzo
a Torri, Firenze per impossibilità logistica a recarmi là, come ben sapete” ( doc. 25 ric.).
Il ricorrente non si è presentato in servizio né il 28 né il 29 dicembre 2021. A seguito di tale assenza ingiustificata la società resistente, con missiva del 18.2.2022, ha comminato al sanzione Pt_1 disciplinare pari a tre giorni di sospensione per “mancata presentazione in servizio il giorno 28/12.2021 per il servizio ABM . Cantine BO – delle ore 19,00/07,00 ed il giorno 29/12/2021 per il servizio ABM
2 – Cantine BO – dalle ore 01,00/07,00 come da ordini di servizio in Sue mani sin dal 25/12/2021”
(cfr. doc. 13 fasc. resist.).
In data 30.12.2021 il ricorrente è stato collocato in malattia dal medico curante fino marzo 2022 (cfr.
Doc. 6 sub 20-26 fasc. ric.).
Terminato il periodo di malattia, in data 9.3.2022 il ricorrente è stato sottoposto alla visita medica obbligatoria, con esito positivo (cfr. doc. 15 fasc. resist.).
A decorrere dal mese di aprile 2022 il ricorrente ha cessato di svolgere la prestazione lavorativa richiesta
(circostanza incontroversa) ed è stato collocato dalla datrice di lavoro a busta paga zero (cfr. doc. 29 fasc. ric. ). Con lettera datata 13.6.2022 il ha contestato al la prolungata assenza Controparte_1 Pt_1 ingiustificata dal lavoro dal 4.4.2022 al 10.6.2022 (cfr. doc. 17 fasc. resist.).
Con lettera del 30.6.2022 il ricorrente ha replicato alla contestazione disciplinare, deducendo che lo svolgimento della prestazione lavorativa richiesta era divenuto impossibile a causa di un comportamento vessatorio esclusivamente imputabile alla società datrice di lavoro, dal quale è altresì derivato “un danno non patrimoniale, biologico-psichico da disturbo dell'adattamento di chiede il risarcimento” (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Con missiva spedita il 27.7.2022 e ricevuta il 9.8.2022, , ritenendo le giustificazioni Controparte_1 incongrue ed inconferenti, ha intimato al ricorrente il licenziamento per giusta causa (cfr. doc. 17 fasc. ric.).
Con lettera del 07.09.22 (cfr. doc. 39 fasc. ric.) il ricorrente ha impugnato in via stragiudiziale il licenziamento intimato.
2. Così ricostruita in fatto la vicenda di cui è processo, si esaminano di seguito le plurime domande proposte dalla parte ricorrente.
Con una prima domanda il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del licenziamento per giusta causa con effetto immediato intimatogli dalla società resistente con raccomandata a.r. spedita il 27.7.2022 e ricevuta il 9.8.2022 (cfr. doc. 17 fasc. resist.).
Secondo la tesi propugnata in ricorso, il licenziamento disciplinare irrogato deve porsi in correlazione diretta con la condotta discriminatoria, in quanto mobbizzante, connotata da finalità ritorsiva, tenuta ai danni del dipendente, nonché unica reale ragione fondante il licenziamento, motivato esclusivamente dalla volontà di liberarsi del lavoratore inviso e non più funzionale, come ultimo epilogo delle condotte vessatorie a suo carico tenute.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Tribunale che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi,
l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (cfr. Cass. 17267/2024). Nella specie la domanda formulata dalla parte ricorrente invoca ipotesi di discriminazione e/o di ritorsione per utilizzare la nullità di cui al comma primo dell' art. 18 L. 300/1970.
Ritiene, tuttavia, questo giudice che nel caso in esame non si rinvengono profili per poter parlare di licenziamento discriminatorio, posto che il lavoratore non ha detto la sussistenza di alcuno degli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, richiamati dalla casistica di riferimento.
Né tantomeno risultano integrati i presupposti per configurare il licenziamento ritorsivo, posto che nel ricorso introduttivo neppure viene allegata la condotta che il sig. avrebbe posto in essere per Pt_1 rendere plausibile una ritorsione nei suoi confronti.
In ogni caso, si osserva come non potrebbe peraltro accedersi alla tesi della natura illecita del licenziamento siccome ritorsivo per l'assorbente ragione che la pacifica sussistenza dei fatti oggetto di contestazione disciplinare (prolungata assenza ingiustificata dal lavoro dal 4.4.2022 al 10.6.2022), conduce di per sé ad escludere che il motivo illecito dedotto dal ricorrente possa aver costituito l'unica effettiva ragione di recesso (cfr. Cass. 1514/2021).
Per le stesse ragioni non può ritenersi che l'invocata nullità del licenziamento derivi dalle conseguenze della condotta mobbizzante, sui cui si dirà in seguito.
Invero, se come sostiene la difesa del sig. il licenziamento impugnato ha rappresentato l'epilogo Pt_1 delle condotte vessatorie a suo carico tenute e, dunque, era “motivato esclusivamente dalla volontà di liberarsi del lavoratore inviso e non più funzionale”, non si comprende la ragione per la quale la datrice di lavoro abbia atteso oltre quattro mesi prima di procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro inter partes, malgrado i presupposti per procedere in tal senso potessero ritenersi da tempo maturati.
In conclusione, il licenziamento impugnato non può ritenersi nullo e, pertanto, ogni domanda sul punto formulata va rigettata.
2. Va ora esaminata la domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza della condotta mobbizzante posta in essere dalla resistente datrice di lavoro.
In particolare, il ricorrente afferma che l'insieme delle condotte datoriali, connotate da finalità puramente ritorsiva, hanno integrato abuso del diritto e sono state poste in essere in violazione della fattispecie dell'art.32 Cost., dell'Articolo 23 c.1 c.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il D.Lgs
81/2008, gli artt. 1175 e 1376 c.c. nonché dell'art.2087 c.c.
In conseguenza di tali condotte il ricorrente lamenta l'insorgenza di una sindrome da disturbo dell'adattamento e, quindi, pretende essere risarcito dei plurimi danni subiti, sia di natura non patrimoniale che patrimoniale. La domanda è fondata per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Osserva il Tribunale che, secondo l'orientamento di recente invalso nella giurisprudenza di legittimità, le nozioni di mobbing e di straining rivestono valenza meramente sociologica e risultano irrilevanti ai fini giuridici, in quanto ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass.
3692/2023; Cass. 31912/2024).
Afferma la Suprema Corte:
<<(..) è, infatti, comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento - imputabile anche solo per colpa - che si ponga in nesso causale con un danno alla salute del dipendente (ad es. applicazione di plurime sanzioni illegittime: Cass. 20 giugno 2018,
n. 16256; comportamenti che in concreto determinino svilimento professionale: Cass. 20 aprile
2018, n. 9901) e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.);
si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente pericolosa o usurante della ordinaria prestazione lavorativa (Cass. 29 gennaio
2013, n. 3028; Cass. 25 gennaio 2021, n. 1509) o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili (Cass., S.U., 22 febbraio 2010, n.
4063; Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972) e questa S.C. ha del resto già ritenuto che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico (Cass. 3028/2013 cit. e, prima Cass.
21 ottobre 1997, n. 10361), per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica (D.P.R. n. 1124 del 1965 e D.Lgs. n. 38 del 2000, nelle forme della c.d.
"costrittività organizzativa"), non sono in sé ragione di responsabilità datoriale, se appunto non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 c.c.;
ed è evidente che, se il datore di lavoro abbia tenuto un comportamento consono al contesto, per escludere il danno dovrebbe in realtà vietarsi l'attività, il che non può essere se non quando la legge lo stabilisca (v. anche Cass. 1509/2021, cit.); tutto ciò permette alcune precisazioni, nel solco di cui a Cass. 3291/2016, cit.; nella specie, la Corte territoriale, ha accertato un grave e protratto demansionamento causativo di danno alla salute e, dunque, un inadempimento datoriale ad obblighi di appropriatezza nella gestione del personale, già rilevante ai sensi dell'art. 2087 c.c.; muovendo da ciò, è allora evidente che anche gli altri episodi denunciati, lungi dal poter essere negletti e sviliti ad episodi non denotanti, in sé, un intento persecutorio avrebbero dovuto necessariamente essere apprezzati nel quadro generale della vicenda lavorativa, al fine di valutare la complessiva legittimità o meno dei comportamenti datoriali anche rispetto all'obbligo (del pari riconducibile all'art. 2087 c.c.) di evitare lo svolgimento della prestazione con modalità ed in un contesto indebitamente "stressogeno"; quello che andava indagato era l'esistenza di una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato nella quale il R. avesse subito azioni ostili, anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo - quindi non rientranti, tout court, nei parametri tradizionali del mobbing - tali, comunque, da provocare una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul suo diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, essendo il datore di lavoro tenuto ad evitare, non solo il demansionamento ed ancor più, come nella specie, una privazione delle mansioni, ma anche situazioni "stressogene" che diano origine ad una condizione che, per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, possa presuntivamente ricondurre a questa forma di danno, anche in caso di mancata prova di un preciso intento persecutorio (v. Cass. 19 febbraio
2016, n. 3291);
la denunciata violazione dell'art. 2087 c.c., norma che tende a realizzare la tutela di un interesse di carattere generale ed impone di adoperare le cautele che rendano sicuro l'ambiente di lavoro siccome come comprensivo di tutti i luoghi in cui il lavoratore ha possibilità di accesso, quale che ne sia il motivo ed a prescindere dalla ricorrenza in concreto di esigenze connesse alle mansioni espletate;
in questa cornice, l'art. 2087 c.c., postula la rilevanza di quei doveri del datore di lavoro nei confronti dei suoi subordinati che esulano il mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente essendo estese all'obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato;
diviene imprescindibile, in quest'ottica, porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi, ma tali da poter indurre disagi o stress, che si manifestino isolatamente o invece si connettano ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprirne gli effetti e la gravità del pregiudizio per la personalità e la salute latamente intesi>> (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
07/02/2023, n.3692).
Nel caso di specie occorre anzitutto premettere che l'assunzione nel maggio 2020 del sig. alle Pt_1 dipendenze della società convenuta è avvenuto in dipendenza del subentro di quest'ultima nel contratto di appalto di servizi di portineria presso il deposito autobus CTT di Livorno, ove il ricorrente svolgeva continuativamente sin dal dicembre 2010 le proprie mansioni di portinaio notturno, salvo alcuni periodi di avvicinamento al proprio luogo di residenza (Carrara), presso la Toscotec s.r.l in Massa
Ebbene, nel mese di agosto 2021, al rientro da un periodo di infortunio al ginocchio di alcuni mesi, la resistente, senz'altro consapevole fin dal momento dell'assunzione del fatto che il ricorrente non possedesse una autovettura (Cfr. mail del 29.4.2020 – doc. 2 fasc. ric.), ha impartito una serie di ordini di servizio settimanali con i quali disponeva lo svolgimento di turni di lavoro notturni (dalle 22:00 alle 05:00) presso talune località di campagna, come Monteriggioni (SI) e San Vincenzo a Torri (FI), distanti oltre
180 km dal luogo di residenza del lavoratore (Carrara) (circostanza incontroversa).
È pacifico, oltre che documentale, che tali destinazioni fossero difficili da raggiungere per un soggetto residente a Carrara e privo di automezzo di proprietà, quindi antieconomiche, richiedendo più di 8 ore di viaggio giornaliere (cfr. itinerari Google Maps - doc. 9 e 10 fasc. ric.) con più mezzi pubblici per finire con oltre mezz'ora a piedi, senza considerare il tempo necessario per riposare.
Gli ordini di servizio impartiti al ricorrente, quali il trasferimento presso la Fattoria Le Gallozzole a
Monteriggioni e le Cantine BO a San Vincenzo a Torri (FI), risultavano oltretutto scarsamente compatibili con le condizioni di salute del ricorrente, appena rientrato da un infortunio sul lavoro e ancora in attesa di essere operato al ginocchio, come poi difatti avvenuto in data 22.9.2021.
Occorre poi evidenziare che con sede legale di Pistoia ma avente sedi operative nelle città Controparte_4
Arezzo, Carrara, Empoli, Firenze, Grosseto, La Spezia, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Siena (cfr. doc. 26 fascicolo ric.), non ha saputo giustificare l'effettiva necessità di ricorrere al Podestà, anziché ad altri dipendenti residenti in località più prossime a quelle ove era richiesto lo svolgimento di detti servizi.
Al riguardo in memoria di costituzione si afferma che, essendo la Fattoria Le Gallozzole, che ospita una struttura agrituristica di lusso, “un cliente nuovo e di prestigio (..) il intendeva inviarci Controparte_1 un portiere esperto , di presenza ed affidabilità (..)” e perciò aveva individuato nel Podestà “un dipendente adatto” (cfr. pag. 3).
Sebbene nel contratto di servizio di vigilanza stipulato con la Fattoria Le Gallozzole per il periodo dal
24.7.2021 al 30.9.2021 (cfr. doc. 8 fasc. resist.) non emerga alcuna specifica richiesta in tal senso da parte della committente, i testimoni escussi ( , , dipendenti Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 all'epoca dei fatti de rispettivamente con mansioni di responsabile della clientela, capo servizi e CP_1 responsabile operativi) hanno confermato che la famiglia BO, proprietaria della Fattoria Le
Gallozzole, chiese effettivamente a di inviare portieri esperti ed affidabili (cfr. verbale Controparte_1 udienza 30.10.2023). Nondimeno, si rileva come la resistente nulla abbia dedotto né tantomeno provato in ordine al fatto che non vi fosse di altro personale, dotato di esperienza ed affidabilità al pari del sig. cui assegnare Pt_1
l'espletamento dei servizi di vigilanza notturna presso tali località, con minor disagi sotto il profilo logistico e/o della salute rispetto a quelli che sarebbero occorsi al ricorrente.
Peraltro la circostanza che la resistente fosse perfettamente in grado di affidare tale compito ad altro dipendente emerge per tabulas dal contratto stipulato dal con la Fattoria Le Gallozzole ove risulta CP_1 che il servizio ha avuto inizio in data 24.7.2021 e che, quindi, in tutto il mese antecedente al 23.8.2021
(data da cui decorreva l'ordine di servizio assegnato al , la resistente già si era avvalsa di altri Pt_1 dipendenti per l'assolvimento di tali mansioni.
Merita poi evidenziare che il ricorrente, dopo l'operazione subita a fine settembre 2021, tornato disponibile a dicembre, a fronte degli ordini di servizio che disponevano lo svolgimento di turni notturni presso le Cantine BO a San Vincenzo a Torri (FI), ha diligentemente chiesto almeno di poter disporre del veicolo aziendale (cfr. doc. 23 fasc. ric.).
Neppure tale richiesta veniva assecondata dalla resistente, la quale negava esplicitamente l'accesso a tale risorsa (cfr. 24 fasc. resist.).
É peraltro documentale la circostanza che la nel periodo Agosto 21 - Agosto 22 fosse sotto CP_1 organico nella zona di Massa, Carrara e provincia e stava cercando personale propri nei luoghi ove era residente il sig. (cfr. doc.26 -27 fasc . ric. ). Pt_1
Tale circostanza è emersa anche dalle deposizioni testimoniali dei lavoratori , Testimone_4 [...]
e i quali hanno dichiarato di coprire turni da 12 ore dal Gennaio 2022 sino Tes_5 Testimone_6 all'Agosto 2022 presso diverse sedi sempre in zona Massa, evidenziando una prassi aziendale di gestione che imponeva carichi di lavoro straordinari (cfr. verbale udienza 30.01.24).
Le esposte risultanze istruttorie comprovano che il lavoratore avrebbe potuto essere ricollocato vicino alla propria abitazione, presso la Toscotec s.rl in Massa, luogo di lavoro in cui era già stato assegnato sino al maggio 2021 ed aveva dimostrato di aver saputo espletare le proprie mansioni senza aver mai ricevuto alcuna sanzione disciplinare (circostanza quest'ultima pacifica).
Orbene, l'odierno giudicante è dell'avviso che, anche a prescindere dalla sussistenza di un intento persecutorio (per vero, nella specie, non provato), l'insieme delle condotte datoriale fin qui descritte si pongono in contrasto con l'obbligo, riconducibile all'art. 2087 c.c., di evitare ai propri dipendenti lo svolgimento della prestazione con modalità ed in un contesto indebitamente "stressogeno".
Invero, al rientro dall'infortunio, il datore di lavoro ha inteso modificare modalità e luoghi di svolgimento della prestazione richiesta al sig. e, anche a seguito delle problematiche al ginocchio e delle Pt_1 obiettive difficoltà di adempiere agli ordini di servizio impartitogli, manifestate a più riprese dal lavoratore, ha opposto una non giustificata chiusura a valutare soluzioni organizzative più adatte alle condizioni del medesimo, soluzioni senz'altro in concreto possibili, per come emerso dall'istruttoria espletata.
In altri termini, nella vicenda in esame, la datrice di lavoro non ha dato prova di aver assolto agli obblighi di appropriatezza nella gestione del personale e, quindi, di aver adoperato le cautele che rendessero sicuro l'ambiente di lavoro e ciò in violazione dell'art. 2087 c.c., che postula la rilevanza di quei doveri del datore di lavoro nei confronti dei suoi subordinati che esulano il mero rispetto delle norme di sicurezza prescritte esplicitamente essendo estese all'obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato.
Quanto alla sussistenza e all'entità del pregiudizio alla salute lamentato dal ricorrente, nonché alla sua riconducibilità sotto il profilo causale all'insieme delle condotte datoriali denunziate, si richiamano di seguito le conclusioni cui è giunto il CTU medico legale incaricato in corso di causa:
“in base alla documentazione in atti, alla visita eseguita, il CTU può affermare che il signor
[...]
attualmente affetto da disturbo dell'adattamento con umore depresso e stato ansioso con Pt_2 somatizzazioni, in terapia con blandi antidepressivi. (..)
La patologia descritta (disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso) è correlabile alle difficoltà emerse nell'espletamento dell'attività lavorativa caratterizzate soprattutto dalla impossibilità di adeguarsi agli ordini di servizio per problematiche logistiche attinenti allo spostamento per raggiungere la sede di lavoro ed attualmente anche dalla preoccupazione riguardo alla sua precaria situazione economica (..) Lo stato di disagio psichico espresso dal signor confermato dalle relazioni psichiatriche allegate agli Pt_1 atti, con diagnosi di disturbo dell'adattamento con somatizzazioni ansiose ed umore depresso, rappresenta un danno all'integrità psicofisica del soggetto ed è valutabile in percentuale del 5% (cinque per cento). attendibilmente correlabile alle difficoltà emerse nell'espletamento del suo lavoro presso la
Globo vigilanza, quando, dopo il rientro da una assenza per infortunio, si vedeva inspiegabilmente affidare incarichi in località sempre più remote e difficili da raggiungere con i mezzi pubblici dalla sua residenza in Carrara, non avendo un mezzo proprio a disposizione. (..)Il CTU non ritiene che vi siano gli estremi per valutare un periodo di inabilità temporanea, il disturbo psichiatrico è stato diagnosticato e confermato da tre diversi specialisti, viene curato tuttora in modo blando con modulatori del tono dell'umore, non sono state allegate agli atti certificazioni con espressione prognostica e di assenza dal lavoro giustificata da questa patologia” (cfr. relazione CTU pag. 9 ss.).
Le conclusioni richiamate, cui è pervenuto il Consulente, sono pienamente condivise da questo Giudice, poiché congruamente motivate ed esaustive, oltre che prive di vizi logici e totalmente coerenti con la documentazione versata in atti. Per la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal lavoratore si osserva che essa presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento uniforme da adattarsi alle circostanze del caso concreto e che, in assenza di precisi riferimenti normativi, un oggettivo parametro di valutazione può essere individuato nei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano (in tal senso si v. Cass. 12408/2011).
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024, che prevedono la liquidazione disgiunta di entrambe le voci di danno non patrimoniale, ovvero sia del danno biologico che del danno morale, tenuto conto dell'età della parte creditrice (58 anni) al momento dell'insorgenza della patologia (20.4.2022 come da certificato medico - cfr. doc. 30 fasc. ric.) e della misura della invalidità permanente al 5% accertata, risulta che il quantum liquidabile è pari ad euro 6.226,00 per danno biologico/dinamico relazione ed euro 1.557,00 per danno morale, così per complessivi euro 7.783,00.
Nulla deve essere riconosciuto a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale in difetto di allegazioni e di prove sul punto.
Su tale importo, devalutato alla data dell'insorgenza della patologia (20.4.2022), sono dovuti interessi legali e rivalutazione monetaria.
Alla predetta somma va aggiunto il rimborso delle spese mediche documentate (cfr. ricevuta n.142 del
26.9.2023 della Dott.ssa di euro 652,00 per consulenza psicologica e fattura n. Per_1
390/00048145/24 del 9.7.2024 di euro 130,49 per prestazione sanitaria - cfr. docc. 48 e 50 fasc. ric.) nonché il rimborso spese del CTP (notula di euro 600,00 – doc. 49 fasc. ric.), per complessivi euro
1.382,49.
Su tale somma dovuta a titolo di danno patrimoniale spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno dai singoli esborsi.
Non è invece liquidabile l'ulteriore importo richiesto dalla parte ricorrente a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, pari alla retribuzione non percepita per i mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio,
Agosto 2022 durante i quali non ha reso la prestazione lavorativa in quanto resa impossibile “per esclusiva volontà discriminatoria del datore di lavoro” (cfr. ricorso p. 18).
Premesso che, per le ragioni sopra viste, non è stata nella specie dimostrata la sussistenza di una vera e propria condotta discriminatoria e/o comunque connotata da finalità ritorsiva, neppure può ritenersi provato che la mancata percezione della retribuzione nel periodo sopra considerato, a seguito del mancato svolgimento della prestazione dovuta, costituisca una conseguenza immediata e diretta (cfr. art. 1223 c.c.) dell'inadempimento datoriale sotto il profilo dell'assolvimento dell'obbligo ex art. 2087 c.c.
Invero, come evidenziato nella CTU medico legale, non può ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra l'insorgenza del disturbo accertato e l'astensione dal lavoro da parte del sig. non avendo questi prodotto “certificazioni con espressione prognostica e di assenza dal Pt_1 lavoro giustificata da questa patologia” (cfr. relazione pp. 11 ss.). Sulla scorta delle considerazioni che precedono deve dunque dichiararsi la responsabilità contrattuale della datrice di lavoro convenuta in relazione all'accertato inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 2087
c.c., talché la predetta va condannata a risarcire a quest'ultima il conseguente danno subito, come sopra accertato e quantificato.
2. Le spese di lite di questo giudizio si compensano integralmente, stante la soccombenza reciproca.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della convenuta soccombente sulla domanda risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. condanna la società resistente a risarcire al ricorrente l'importo di euro 7.783,00 a titolo di danno non patrimoniale e di euro 1.382,49 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva.
2. rigetta per il resto le domande contenute in ricorso.
3. compensa le spese di lite;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 4 febbraio 2025
Il Giudice Emanuele Venzo