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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4367/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord, sez. n. 2220/2020, pubblicata in data 30.10.2020,
TRA
, in persona del sindaco p.t. dom.to per la Parte_1
carica al c.so Campano n. 200, in cf. ed Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to sempre in al c.so Campano n. 469, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Antonio Pirozzi, cf. , da cui è rapp.to e difeso C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di appello conferito con DS n. 45/2020
Appellante
E
, cf. , rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2
procura posta in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Salvatore d'Aniello, cf.
, presso il quale elettivamente domicilia in Casandrino, alla C.F._3
via Milano n. 31
1 Appellata
NONCHE'
, cf. e cf. Controparte_2 C.F._4 Parte_2
nella qualità di soci della società C.F._5 Controparte_3
con sede legale in San Prisco, alla via viale Europa, c.f. , rappresentati P.IVA_2
e difesi dall'avv. Bruno Amirante, cf. non indicato, in forza di procura rilasciata su foglio separato unitamente alla comparsa di costituzione, nel cui studio sito in Santa
Maria Capua Vetere, via Mazzocchi, n. 45, elettivamente domiciliano
Appellati
E
nella qualità di cessionaria del ramo di azienda come da CP_4 CP_5
provvedimento autorizzativo IVASS n. 51 del 18.11.2014, Partita Iva n.
, in persona del suo procuratore speciale, come P.IVA_3 Controparte_6
indicato in atti, domiciliato per la carica presso la sede legale di Piazza Tre Torri n.3
– 20145 Milano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A
presso lo studio dell'avv. Luca Calamita, cf. che lo C.F._6
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione rilasciata telematicamente unitamente alla stessa
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 23.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli Controparte_1
2 Nord, il esponendo di essere caduta a causa del Parte_1
cedimento del cordolo del marciapiede sito in piazza Gramasci del predetto comune,
ed istando per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro, ex art. 2043 e 2051 c.c., nella misura di euro 39.886,00 o altra maggiore o minor somma,
oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'ente comunale, resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la concessionaria del servizio di manutenzione Controparte_3
triennale della rete stradale comunale.
Autorizzata la chiamata, si costituiva anche la predetta società che resisteva anch'essa alle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo di chiamare in causa la al fine di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole. Controparte_7
Si costituiva anche l'impresa assicuratrice, eccependo che la garanzia non compriva l'evento dedotto in lite, oltre alla infondatezza della domanda.
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u.
medico-legale, così statuiva:
“A) Condanna il e in Parte_1 Controparte_8
solido, al pagamento in favore di della somma di euro 40.605,00, Controparte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi) dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 40.605,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna il e in solido Parte_1 Controparte_8
al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
554,90 per spese vive ed € 7254,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del
15,00 % su compenso, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. D'Aniello Salvatore dichiaratosi anticipatario;
C) Pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
in solido, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
Controparte_8
3 D) Rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_3
E) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_8
che si liquidano in euro 7254,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. CP_4 spese generali nella misura del 15%.”.
Il giudice di primo grado, dopo avere esposto ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello e le difese delle parti, riguardo allo specifico evento oggetto della controversia così testualmente si esprimeva:
“La domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' titolare e custode della strada ed in particolare del CP_9
marciapiede, e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 cc.
[ ] Tanto premesso, il Tribunale, che non intende discostarsi dal suddetto orientamento giurisprudenziale, ritiene che nel caso di specie sussista, certamente, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta dell'attrice è stata provocata dal cedimento del cordolo del marciapiede al momento del passaggio della attrice medesima, determinandone la perdita di equilibrio, mentre di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, il quale avrebbe, dunque, anche alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, dovuto eliminare (manutenere il marciapiede in oggetto) o quanto meno segnalare la situazione di pericolo.
Sussiste, pertanto, incontrovertibilmente la piena responsabilità da fatto illecito del per i danni alla persona subiti dall'attrice in Parte_1
4 conseguenza della caduta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
Aggiungeva inoltre:
“Né, nel caso di specie, è possibile ravvisare il caso fortuito nel comportamento del
“terzo”, ovvero dell'impresa ( alla quale è stata appaltata la Controparte_8 manutenzione della rete stradale del atteso che l'esistenza del suddetto appalto Pt_1 non ha determinato l'esonero dell'ente comunale dal dovere di vigilare sulle modalità di esecuzione della manutenzione.
Peraltro, secondo la S.C. “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all' appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (cfr. Cass. 5882/2013).
Nel caso di specie, dall'esame della prova testimoniale è emerso che al momento del sinistro la Piazza Gramsci non era oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, pertanto, dei danni all'attrice sono chiamati a rispondere tanto il quanto Pt_1
l'impresa tenuta per contratto alla manutenzione ordinaria della rete stradale del
”. Parte_1
Relativamente alla chiamata in lite della evidenziava ancora: CP_4
“Inoltre, in considerazione di quanto sopra, non può essere accolta la domanda di manleva formulata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice, atteso che dall'esame delle condizioni di polizza è emerso che la garanzia opera soltanto per i danni a terzi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori (cfr. gli allegati alla polizza depositata da ).”. CP_4
Quantificava, infine, facendo proprie le considerazioni del c.t.u., il danno subito dall'attrice in euro 40.605,00, all'attualità, come dettagliato per voci di danno a pag. 7, regolando le spese secondo soccombenza comprese quelle di c.t.u., ponendole a carico del comune e di , e tra quest'ultima e la S,p.A.. Controparte_3 CP_4
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il Parte_1
gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
[...]
rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui, in estrema sintesi,
contesta a) l'erronea interpretazione delle risultanze processuali e, in particolare,
della prova testimoniale, essendo emerse contraddizioni nella dinamica raccontata dai testi;
b) l'erronea attribuzione ad esso ente della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
proprio alla luce di quanto riferito dai testi, considerato che il cordolo del marciapiede era perfettamente integro sicché l'evento era stato determinato da una causa del tutto imprevedibile e non prevenibile, interruttiva della catena causale,
ascrivibile al fortuito, o, accedendo a diversa interpretazione desumibile da una delle testimonianze, ad esclusiva colpa dell'attrice, per avere messo il piede su un marciapiede privo di un pezzo del cordolo, cosa prevedibile anche in considerazione dell'ora e della situazione di visibilità; c) aggiungendo, infine, che la responsabilità
era da ascrivere, comunque, alla quale unica responsabile, Controparte_3
essendo tenuta alla manutenzione delle strade.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1. In via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n.
2220/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per tutti i motivi suesposti, sussistendone i presupposti di legge;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi suesposti il presente appello,
e per l'effetto riformare la Sentenza impugnata n. 2220/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord e dunque accertare e dichiarare che il non è Parte_1 responsabile ad alcun titolo per le lesioni patite dall'attrice per i Controparte_1
fatti di causa e che pertanto nulla deve a qualunque titolo;
6 3. In via subordinata e nel merito, qualora Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere sussistente qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa, dichiarare che la
è l'unica responsabile e per l'effetto tenere indenne il Controparte_3 [...]
; Parte_1
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con l'attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva la la quale proponeva a sua volta Controparte_3
gravame incidentale, aderendo alle contestazioni sollevate dall'appellante principale in riferimento alla erroneità della ricostruzione del fatto, della sussistenza del nesso causale o della esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_1
e, in ogni caso,
contestando che potessero rinvenirsi responsabilità a carico di essa per CP_3
essere stato dimostrato, anche sulla base della ricostruzione del tribunale che aveva affermato che il cordolo del marciapiedi era integro, di avere correttamente provveduto alla manutenzione delle strade, non essendo, inoltre, mai stata notiziata o mai avendo ricevuto segnalazioni di problematiche inerenti il marciapiede in questione;
contestando che non sussistessero le condizioni per affermare operativa la garanzia, considerato che essa costituiva specifico onere previsto nel contratto stipulato col comune e ciò era rappresentato anche nel contratto assicurativo secondo cui i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione con la compagnia di assicurazione era ben nota all' in CP_4 CP_4
quanto, nella nota informativa di condizioni di assicurazione, all'art. 2, viene dato atto che “L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: … c) venga fornita alla
Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto … che formano parte integrante della presente copertura assicurativa …”, nonché in forza
7 della sez. B di cui alla nota informativa, art. 9.
La , pertanto, così concludeva: Controparte_8
“1) In accoglimento del motivo sub 1) del presente atto, riformare la sentenza impugnata:
- laddove il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità solidale della
[...]
e del per i fatti di causa condannandoli al ristoro Controparte_3 Parte_1
dei danni patiti dalla IG.ra , per tutte le ragioni esplicitate al punto sub. 1 a) CP_1
del presente atto e quindi accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per caso
“fortuito” o comunque che alcuna responsabilità è ascrivibile alla Controparte_8
- laddove il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della compagnia di Assicurazione per tutte Controparte_3 CP_4
le motivazioni esposte al punto sub. 1 b) del presente scritto.
2) In accoglimento del motivo sub 2) del presente atto, rigettare la domanda formulata dall'appellante in danno della Parte_1 Controparte_3
per tutte le ragioni esposte.
3) Il tutto, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
B.c.) Si costituiva , la quale resisteva all'impugnazione Controparte_1
così concludendo:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello in via principale ed in via incidentale per violazione dell'art. 342 bis c.p.c..
Nel merito, ritenute fondate le argomentazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, voglia rigettare in toto il proposto gravame in via principale ed in via incidentale in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto e confermi in toto la sentenza di primo grado.
Condanni, altresì, gli appellanti in via principale ed in via incidentale e l'avversa parte appellata in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.”.
B.d.) Si costituiva la quale, resistendo ai motivi proposti nei propri CP_4
confronti, così concludeva:
8 “1) rigettare l'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_8
della , perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
CP_4
2) in via estremamente gradata, limitare un'eventuale condanna della CP_4
al giusto ed al dovuto, il tutto secondo i limiti e le condizioni contrattuali stabilite dalla polizza n. 38009500927407, tenuto conto dello scoperto Parte_3
contrattuale per la sezione B (R.C. danni a terzi) pari al 10%, con il minimo di €
5.000,00;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”.
B.e) Riassunta la causa nei confronti dei soci della a Controparte_3
seguito della sua cancellazione, si costituivano e Controparte_2 Parte_2
, nella qualità, che, evidenziando di non avere percepito alcunché nel bilancio
[...]
di liquidazione, concludevano: riportandosi “integralmente a tutte le difese, deduzioni,
eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti che sono da intendersi qui per riportati e trascritti”.
B.f.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello principale e D – incidentale
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello principale e incidentale per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente
ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo, al di là di quanto si sta per esporre successivamente, sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) Tanto premesso, il primo motivo con cui è contestata l'erronea
9 ricostruzione del fatto alla luce dell'asserita non coincidenza delle dichiarazioni dei testi non può essere condiviso.
Innanzi tutto, né l'appellante principale, né quella incidentale, avanzano dubbi circa la presenza dei testimoni all'evento, avendo, del resto, entrambi i testi chiarito le circostanze in base alle quali si trovavano sul posto al momento del fatto, tanto da essere stati loro stessi a chiamare il 118 per soccorrere la . CP_1
In realtà, diversamente da quanto intendono prospettare gli appellanti, nessuna contraddizione è effettivamente da ravvisare nelle deposizioni raccolte dai testi e essendo ben spiegabile la marginale difformità esistente tra le Tes_1 Tes_2
dichiarazioni con il fatto che il pezzo mancante del cordolo del marciapiede era appunto quello che si era staccato 'basculando' all'incedere dell'attrice, così
provocandone la caduta.
D'altro canto, entrambi i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi sottoscrivendo anche le rappresentazioni fotografiche prodotte, che non manifestano l'assenza del cordolo.
Peraltro, la stessa circostanza che non è stata messa in dubbio la loro presenza sui luoghi, a dispetto di quanto lamentato, senza, però, supportare tale rilievo attraverso elementi di sorta, rende priva di consistenza l'affermazione che i testimoni avrebbero manifestato un intento di favorire l'attrice, piuttosto che riferire i fatti accaduti.
C.c.) Dando per acclarato che la caduta è stata provocata dal cordolo del marciapiede, che si muoveva improvvisamente distaccandosi dalla sua sede, è
evidente che nessuna colpa può essere ascritta alla , né ai fini di un CP_1
concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter affermare che ella abbia tenuto un comportamento così gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed
10 autonomo fattore eziologico della caduta, avendo l'attrice posto il piede su una superficie che appariva perfettamente stabile.
Così stando le cose, in verità, il successivo motivo di appello in virtù del quale,
stante l'improvviso distacco del cordolo, tale accadimento improvviso,
imprevedibile e non prevenibile, andrebbe ricondotto all'ipotesi esimente del caso fortuito, appare essere argomentazione suggestiva che non può essere condivisa.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno' che,
incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato la rottura del cordolo, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in assenza di altre spiegazioni, che la rottura sia avvenuta per un difetto strutturale del manufatto.
Sostenere che un difetto strutturale della res, nel caso in esame, perché
conseguenza, per esempio, di una cattiva esecuzione delle opere di pavimentazione del marciapiede o per l'usura dei materiali che ammorsano il cordolo al massetto cui
è legato, è, all'evidenza, tesi da escludere, restando il dato che di ciò non può che rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode della cosa.
Né, come prospetta assiomaticamente il comune appellante alla fine della parte espositiva dell'impugnazione, il contratto di manutenzione stipulato con la
[...]
, può condurre ad esonerare l'ente da ogni responsabilità. CP_3
In via assorbente deve, sul punto, infatti, evidenziarsi che il tribunale ha chiaramente esposto alla fine di pag. 5 e a pag. 6, le ragioni che lo hanno condotto
11 ad affermare la 'irrilevanza' di tale contratto e, a fronte di ciò, il
[...]
nulla ha argomentato onde confutare quanto affermato dal Parte_1
tribunale, essendo, in ogni caso, pacifico che in quel momento non vi erano lavori in corso, sicché l'area – e, quindi, la custodia – non era stata certo in via esclusiva ceduta alla concessionaria del servizio di manutenzione, come avviene per esempio in alcune tipologie di appalto di lavori, rispetto anche ai quali, peraltro, di regola non cessano i poteri di vigilanza soprattutto nel caso si tratti di opere di carattere pubblico.
Da tutto quanto precede discende, conseguentemente, l'integrale reiezione dell'appello principale.
D) Relativamente all'appello incidentale avanzato dalla , si Controparte_8
osserva che essa non propone uno specifico motivo di appello rivolto a contestare la condanna diretta, in via solidale col comune, in favore dell'attrice, avendo probabilmente il tribunale, in presenza della sua chiamata in giudizio da parte dell'ente locale per sentirla dichiarare esclusiva responsabile dei danni, ritenuto conseguentemente estesa in via automatica la domanda a vantaggio dell'attrice.
In ogni caso, come si sta per evidenziare, la questione resta assorbita dall'accoglimento dell'appello proposto nei confronti dell'ente comunale che l'ha chiamata in giudizio.
Infatti, l'appellante incidentale si duole del fatto che, in base alle disposizioni contrattuali, proprio accedendo all'interpretazione del tribunale, oramai passata in giudicato in conseguenza del rigetto dei motivi di appello principale (fatti propri in adesione con analoghe motivazioni anche da essa , essendo il marciapiede CP_3
apparentemente integro al momento del passaggio della , il cedimento CP_1
improvviso del cordolo, costituendo una repentina ed imprevedibile alterazione dello
12 stato della cosa, non poteva far presumere l'esistenza di un rischio per la incolumità
di terzi.
Ciò, inoltre, dimostrerebbe che aveva ricevuto la manutenzione prevista dal contratto.
Ovviamente tali affermazioni proverebbero troppo in quanto che il cedimento sia stato improvviso non dimostrerebbe affatto che il marciapiede ed il cordolo fosse stato adeguatamente manutenuto bensì, semmai, l'esatto contrario.
Ma al riguardo nessuno – tantomeno il che ne aveva l'interesse – ha mai Pt_1
sostenuto che in quel punto fosse stato sollecitato l'intervento della società di manutenzione delle strade.
Ciò, infatti, è contestato come ulteriore motivo di doglianza dalla
[...]
che assume che il di non ha documentato in alcun CP_8 Pt_1 Parte_1
modo di avere chiesto di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o inviato ordini di esecuzione di lavori attinenti al marciapiede ove si è verificato il sinistro.
La società appellante incidentale, nella parte precedente dell'appello con cui contesta di avere avuto la custodia esclusiva dei luoghi e che il comune fosse perciò
esonerato dai correlativi obblighi istituzionali previsti dalla legge, invero riconosce che essa era contrattualmente obbligata ad organizzare un servizio di sorveglianza.
Ma, ad avviso della corte, dando per acclarate le cause del sinistro, come prospettate dalla stessa parte attrice, dovute al cedimento del cordolo sotto il passaggio della , vanno condivise le obiezioni sollevate dall'appellante CP_1
incidentale al riguardo, considerato che tale servizio non può che estendersi ai soli difetti apparenti che necessitano di opere di manutenzione, rilevabili tramite detta opera di monitoraggio del territorio, non potendo pretendersi dalla società
13 appaltatrice, in considerazione anche dell'estensione dei luoghi, l'onere ben più
stringente di 'ricercare' possibili fonti di pregiudizio causate da difetti strutturali non apparenti delle cose oggetto di tale servizio di sorveglianza, in assenza, come da lei lamentato, di elementi tali da lasciar presumere situazioni di pericolo, di specifiche segnalazioni o richieste di effettuazione di opere di manutenzione e ordini di esecuzione di riparazioni provenienti dall'ente preposto.
Derivando l'estensione di responsabilità a vantaggio del danneggiato dal rapporto che lega l'appaltatore al committente, venendo meno la responsabilità del primo nei riguardi del secondo, vengono meno anche le ragioni che giustificano la sua condanna in favore dell'attrice , non potendo la , per le CP_1 Controparte_8
ragioni esposte, ritenersi responsabile dell'evento.
E) Anche in considerazione delle ricadute in tema di governo delle spese di lite e sebbene esso resti assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale, che manda esente da responsabilità la società appaltatrice, va, comunque, trattato il motivo di gravame proposto nei confronti dell'impresa assicuratrice, che ha, altresì, costretto quest'ultima a difendersi anche nel presente grado d'appello.
Lo stesso è infondato.
Invero, la tesi dell'appellante incidentale si fonda sul presupposto che la società
assicuratrice era a conoscenza delle ragioni che avevano condotto alla stipulazione della polizza, specificamente richiesta, come emergente dallo stesso contratto assicurativo, per tenere indenne l'amministrazione committente, dovendo coprire anche la responsabilità verso terzi.
Ma è la stessa appellante incidentale a richiamare quanto previsto nella nota informativa sub art. 9 in cui si fa esplicito – ed unico – riferimento però “ai lavori assicurati alla sez. A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel
14 luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda tecnica e nel corso della durata dell'Assicurazione per la sezione A”.
Sicché, da un lato l'oggetto della garanzia è collegato esclusivamente ad opere – a lavori – in concreto posti in essere, non potendo, in base all'inequivoco tenore letterale della disposizione contrattuale, estendersi il significato fino a comprendervi incluse eventuali responsabilità connesse al difetto di monitoraggio e vigilanza sulle situazione bisognevoli di eventuali lavori di manutenzione, mentre è evidente che il riferimento al “corso della durata dell'assicurazione” è sempre retto dalla proposizione precedente riguardante il “luogo di esecuzione delle opere”, senza che eventuali deficit di estensione della garanzia nel senso richiesto dalla stazione appaltante possano superare l'esplicito contenuto del contratto assicurativo, come confermato, altresì, da quanto eccepito da , che evidenzia che in base alle CP_4
“Precisazioni per il servizio di sorveglianza”, la garanzia non copriva “i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente”.
Pertanto, in base alle stesse difese proposte da secondi cui essa non poteva CP_8
essere ritenuta responsabile, nel caso concreto, di tale difetto di sorveglianza,
ragione per la quale va mandata assolta da ogni responsabilità, la chiamata in causa dell'impresa assicuratrice è stata avanzata in difetto di copertura rispetto al contenuto della polizza.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il comune deve essere considerato soccombente sia per quelle di appello, nei confronti della , sia CP_1
per quelle dell'intero giudizio, nei riguardi della società essendo infondata la CP_3
domanda contro di essa avanzata con la chiamata in giudizio, come, del resto, da
15 questa richiesto nelle sue conclusioni (in base alla somma ancora in contestazione,
riferita alla condanna di primo grado, sostanzialmente conforme a quella chiesta dall'attrice, al di sotto dei medi, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate).
Si ritiene, invece, che, ferma restando la condanna già disposta dal tribunale al capo E) a carico di per le spese di primo grado sopportate da Controparte_8
la stessa, e per essa i soci nei confronti dei quali il giudizio è CP_4
proseguito, va statuita, in virtù delle argomentazioni svolte sub D), anche per le spese del grado di appello.
Sussistono, altresì, per il comune appellante principale i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
b) accoglie, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da proseguito dai soci e Controparte_3 CP_2
, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, fatta eccezione per Pt_2
la statuizione contenuta sub E) del dispositivo di primo grado in relazione alla condanna alle spese in favore di rigetta la domanda proposta CP_4
dall'ente comunale nei riguardi di con la sua chiamata in Controparte_8
giudizio, conseguentemente annullando la condanna emessa nei suoi confronti, in solido con il comune, sub A), B) e C) del dispositivo di primo grado;
16 c) condanna l'ente comunale a rifondere le spese del grado in favore di
, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) condanna il medesimo ente comunale a rifondere le spese di lite in favore dei soci della che liquida, con attribuzione al loro procuratore, d1) Controparte_3
per il primo grado in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado d'appello in euro 384.00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.;
e) condanna i predetti e , in solido, a Controparte_2 Parte_2
rifondere le spese del grado in favore di che liquida in euro 6.000,00 CP_4
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
f) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 della sentenza impugnata, oltre interessi da calcolarsi sempre come indicato a pag.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 4367/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord, sez. n. 2220/2020, pubblicata in data 30.10.2020,
TRA
, in persona del sindaco p.t. dom.to per la Parte_1
carica al c.so Campano n. 200, in cf. ed Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.to sempre in al c.so Campano n. 469, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Antonio Pirozzi, cf. , da cui è rapp.to e difeso C.F._1
giusta mandato in calce all'atto di appello conferito con DS n. 45/2020
Appellante
E
, cf. , rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2
procura posta in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. Salvatore d'Aniello, cf.
, presso il quale elettivamente domicilia in Casandrino, alla C.F._3
via Milano n. 31
1 Appellata
NONCHE'
, cf. e cf. Controparte_2 C.F._4 Parte_2
nella qualità di soci della società C.F._5 Controparte_3
con sede legale in San Prisco, alla via viale Europa, c.f. , rappresentati P.IVA_2
e difesi dall'avv. Bruno Amirante, cf. non indicato, in forza di procura rilasciata su foglio separato unitamente alla comparsa di costituzione, nel cui studio sito in Santa
Maria Capua Vetere, via Mazzocchi, n. 45, elettivamente domiciliano
Appellati
E
nella qualità di cessionaria del ramo di azienda come da CP_4 CP_5
provvedimento autorizzativo IVASS n. 51 del 18.11.2014, Partita Iva n.
, in persona del suo procuratore speciale, come P.IVA_3 Controparte_6
indicato in atti, domiciliato per la carica presso la sede legale di Piazza Tre Torri n.3
– 20145 Milano, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Carlo Poerio n. 89/A
presso lo studio dell'avv. Luca Calamita, cf. che lo C.F._6
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione rilasciata telematicamente unitamente alla stessa
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 23.1.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli Controparte_1
2 Nord, il esponendo di essere caduta a causa del Parte_1
cedimento del cordolo del marciapiede sito in piazza Gramasci del predetto comune,
ed istando per il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro, ex art. 2043 e 2051 c.c., nella misura di euro 39.886,00 o altra maggiore o minor somma,
oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva l'ente comunale, resistendo alla domanda e chiedendo di chiamare in causa la concessionaria del servizio di manutenzione Controparte_3
triennale della rete stradale comunale.
Autorizzata la chiamata, si costituiva anche la predetta società che resisteva anch'essa alle domande proposte nei suoi confronti, chiedendo di chiamare in causa la al fine di essere manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole. Controparte_7
Si costituiva anche l'impresa assicuratrice, eccependo che la garanzia non compriva l'evento dedotto in lite, oltre alla infondatezza della domanda.
A.b.) Il tribunale adito, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u.
medico-legale, così statuiva:
“A) Condanna il e in Parte_1 Controparte_8
solido, al pagamento in favore di della somma di euro 40.605,00, Controparte_1
oltre interessi legali sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi) dalla data dell'evento alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di € 40.605,00 dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
B) Condanna il e in solido Parte_1 Controparte_8
al pagamento in favore di delle spese processuali che liquida in € Controparte_1
554,90 per spese vive ed € 7254,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del
15,00 % su compenso, oltre iva e cpa, con attribuzione all'avv. D'Aniello Salvatore dichiaratosi anticipatario;
C) Pone definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
in solido, le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
Controparte_8
3 D) Rigetta la domanda di manleva proposta da Controparte_3
E) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_8
che si liquidano in euro 7254,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. CP_4 spese generali nella misura del 15%.”.
Il giudice di primo grado, dopo avere esposto ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello e le difese delle parti, riguardo allo specifico evento oggetto della controversia così testualmente si esprimeva:
“La domanda proposta dall'attrice è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Le circostanze di tempo e di luogo del sinistro nonché la dinamica dello stesso come indicate nell'atto di citazione hanno trovato piena conferma a seguito dell'istruttoria svolta e, segnatamente, delle esaurienti deposizioni rese dai testimoni oculari escussi sulla cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare considerata la concordanza, coerenza, precisione ed univocità delle stesse.
Detta dinamica rivela in modo evidente la sussistenza di una responsabilità da fatto illecito dell' titolare e custode della strada ed in particolare del CP_9
marciapiede, e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione dello stesso, ai sensi dell'art. 2051 cc.
[ ] Tanto premesso, il Tribunale, che non intende discostarsi dal suddetto orientamento giurisprudenziale, ritiene che nel caso di specie sussista, certamente, il sopramenzionato nesso di causalità, invero, la caduta dell'attrice è stata provocata dal cedimento del cordolo del marciapiede al momento del passaggio della attrice medesima, determinandone la perdita di equilibrio, mentre di contro alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dal convenuto, il quale avrebbe, dunque, anche alla luce del canone dell'ordinaria diligenza, dovuto eliminare (manutenere il marciapiede in oggetto) o quanto meno segnalare la situazione di pericolo.
Sussiste, pertanto, incontrovertibilmente la piena responsabilità da fatto illecito del per i danni alla persona subiti dall'attrice in Parte_1
4 conseguenza della caduta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.”.
Aggiungeva inoltre:
“Né, nel caso di specie, è possibile ravvisare il caso fortuito nel comportamento del
“terzo”, ovvero dell'impresa ( alla quale è stata appaltata la Controparte_8 manutenzione della rete stradale del atteso che l'esistenza del suddetto appalto Pt_1 non ha determinato l'esonero dell'ente comunale dal dovere di vigilare sulle modalità di esecuzione della manutenzione.
Peraltro, secondo la S.C. “In tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all' appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente (cfr. Cass. 5882/2013).
Nel caso di specie, dall'esame della prova testimoniale è emerso che al momento del sinistro la Piazza Gramsci non era oggetto di lavori di straordinaria manutenzione, pertanto, dei danni all'attrice sono chiamati a rispondere tanto il quanto Pt_1
l'impresa tenuta per contratto alla manutenzione ordinaria della rete stradale del
”. Parte_1
Relativamente alla chiamata in lite della evidenziava ancora: CP_4
“Inoltre, in considerazione di quanto sopra, non può essere accolta la domanda di manleva formulata dall'impresa nei confronti della compagnia assicuratrice, atteso che dall'esame delle condizioni di polizza è emerso che la garanzia opera soltanto per i danni a terzi verificatisi durante l'esecuzione dei lavori (cfr. gli allegati alla polizza depositata da ).”. CP_4
Quantificava, infine, facendo proprie le considerazioni del c.t.u., il danno subito dall'attrice in euro 40.605,00, all'attualità, come dettagliato per voci di danno a pag. 7, regolando le spese secondo soccombenza comprese quelle di c.t.u., ponendole a carico del comune e di , e tra quest'ultima e la S,p.A.. Controparte_3 CP_4
B – Giudizio d'appello
B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello il Parte_1
gravame da intendersi qui ritrascritto e alla cui integrale lettura si
[...]
rimanda quale parte espressa della presente decisione, con cui, in estrema sintesi,
contesta a) l'erronea interpretazione delle risultanze processuali e, in particolare,
della prova testimoniale, essendo emerse contraddizioni nella dinamica raccontata dai testi;
b) l'erronea attribuzione ad esso ente della responsabilità ex art. 2051 c.c.,
proprio alla luce di quanto riferito dai testi, considerato che il cordolo del marciapiede era perfettamente integro sicché l'evento era stato determinato da una causa del tutto imprevedibile e non prevenibile, interruttiva della catena causale,
ascrivibile al fortuito, o, accedendo a diversa interpretazione desumibile da una delle testimonianze, ad esclusiva colpa dell'attrice, per avere messo il piede su un marciapiede privo di un pezzo del cordolo, cosa prevedibile anche in considerazione dell'ora e della situazione di visibilità; c) aggiungendo, infine, che la responsabilità
era da ascrivere, comunque, alla quale unica responsabile, Controparte_3
essendo tenuta alla manutenzione delle strade.
L'appellante, pertanto, così concludeva:
“1. In via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata n.
2220/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord per tutti i motivi suesposti, sussistendone i presupposti di legge;
2. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi suesposti il presente appello,
e per l'effetto riformare la Sentenza impugnata n. 2220/2020 emessa dal Tribunale di
Napoli Nord e dunque accertare e dichiarare che il non è Parte_1 responsabile ad alcun titolo per le lesioni patite dall'attrice per i Controparte_1
fatti di causa e che pertanto nulla deve a qualunque titolo;
6 3. In via subordinata e nel merito, qualora Codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse ritenere sussistente qualsivoglia responsabilità per i fatti di causa, dichiarare che la
è l'unica responsabile e per l'effetto tenere indenne il Controparte_3 [...]
; Parte_1
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con l'attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
B.b.) Si costituiva la la quale proponeva a sua volta Controparte_3
gravame incidentale, aderendo alle contestazioni sollevate dall'appellante principale in riferimento alla erroneità della ricostruzione del fatto, della sussistenza del nesso causale o della esclusiva responsabilità della nella causazione del sinistro, CP_1
e, in ogni caso,
contestando che potessero rinvenirsi responsabilità a carico di essa per CP_3
essere stato dimostrato, anche sulla base della ricostruzione del tribunale che aveva affermato che il cordolo del marciapiedi era integro, di avere correttamente provveduto alla manutenzione delle strade, non essendo, inoltre, mai stata notiziata o mai avendo ricevuto segnalazioni di problematiche inerenti il marciapiede in questione;
contestando che non sussistessero le condizioni per affermare operativa la garanzia, considerato che essa costituiva specifico onere previsto nel contratto stipulato col comune e ciò era rappresentato anche nel contratto assicurativo secondo cui i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione con la compagnia di assicurazione era ben nota all' in CP_4 CP_4
quanto, nella nota informativa di condizioni di assicurazione, all'art. 2, viene dato atto che “L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni: … c) venga fornita alla
Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto … che formano parte integrante della presente copertura assicurativa …”, nonché in forza
7 della sez. B di cui alla nota informativa, art. 9.
La , pertanto, così concludeva: Controparte_8
“1) In accoglimento del motivo sub 1) del presente atto, riformare la sentenza impugnata:
- laddove il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità solidale della
[...]
e del per i fatti di causa condannandoli al ristoro Controparte_3 Parte_1
dei danni patiti dalla IG.ra , per tutte le ragioni esplicitate al punto sub. 1 a) CP_1
del presente atto e quindi accertare e dichiarare che il sinistro si è verificato per caso
“fortuito” o comunque che alcuna responsabilità è ascrivibile alla Controparte_8
- laddove il Tribunale ha rigettato la domanda di manleva formulata dalla
[...]
nei confronti della compagnia di Assicurazione per tutte Controparte_3 CP_4
le motivazioni esposte al punto sub. 1 b) del presente scritto.
2) In accoglimento del motivo sub 2) del presente atto, rigettare la domanda formulata dall'appellante in danno della Parte_1 Controparte_3
per tutte le ragioni esposte.
3) Il tutto, con vittoria di spese, compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario.”.
B.c.) Si costituiva , la quale resisteva all'impugnazione Controparte_1
così concludendo:
“in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto appello in via principale ed in via incidentale per violazione dell'art. 342 bis c.p.c..
Nel merito, ritenute fondate le argomentazioni esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta, voglia rigettare in toto il proposto gravame in via principale ed in via incidentale in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto e confermi in toto la sentenza di primo grado.
Condanni, altresì, gli appellanti in via principale ed in via incidentale e l'avversa parte appellata in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze di causa del presente grado di giudizio.”.
B.d.) Si costituiva la quale, resistendo ai motivi proposti nei propri CP_4
confronti, così concludeva:
8 “1) rigettare l'appello incidentale proposto dalla nei confronti Controparte_8
della , perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi illustrati;
CP_4
2) in via estremamente gradata, limitare un'eventuale condanna della CP_4
al giusto ed al dovuto, il tutto secondo i limiti e le condizioni contrattuali stabilite dalla polizza n. 38009500927407, tenuto conto dello scoperto Parte_3
contrattuale per la sezione B (R.C. danni a terzi) pari al 10%, con il minimo di €
5.000,00;
3) con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame.”.
B.e) Riassunta la causa nei confronti dei soci della a Controparte_3
seguito della sua cancellazione, si costituivano e Controparte_2 Parte_2
, nella qualità, che, evidenziando di non avere percepito alcunché nel bilancio
[...]
di liquidazione, concludevano: riportandosi “integralmente a tutte le difese, deduzioni,
eccezioni, richieste e domande già formulate nei precedenti scritti che sono da intendersi qui per riportati e trascritti”.
B.f.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 40 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello principale e D – incidentale
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello principale e incidentale per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente
ratione temporis (peraltro, sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo, al di là di quanto si sta per esporre successivamente, sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata.
C.b.) Tanto premesso, il primo motivo con cui è contestata l'erronea
9 ricostruzione del fatto alla luce dell'asserita non coincidenza delle dichiarazioni dei testi non può essere condiviso.
Innanzi tutto, né l'appellante principale, né quella incidentale, avanzano dubbi circa la presenza dei testimoni all'evento, avendo, del resto, entrambi i testi chiarito le circostanze in base alle quali si trovavano sul posto al momento del fatto, tanto da essere stati loro stessi a chiamare il 118 per soccorrere la . CP_1
In realtà, diversamente da quanto intendono prospettare gli appellanti, nessuna contraddizione è effettivamente da ravvisare nelle deposizioni raccolte dai testi e essendo ben spiegabile la marginale difformità esistente tra le Tes_1 Tes_2
dichiarazioni con il fatto che il pezzo mancante del cordolo del marciapiede era appunto quello che si era staccato 'basculando' all'incedere dell'attrice, così
provocandone la caduta.
D'altro canto, entrambi i testi hanno riconosciuto lo stato dei luoghi sottoscrivendo anche le rappresentazioni fotografiche prodotte, che non manifestano l'assenza del cordolo.
Peraltro, la stessa circostanza che non è stata messa in dubbio la loro presenza sui luoghi, a dispetto di quanto lamentato, senza, però, supportare tale rilievo attraverso elementi di sorta, rende priva di consistenza l'affermazione che i testimoni avrebbero manifestato un intento di favorire l'attrice, piuttosto che riferire i fatti accaduti.
C.c.) Dando per acclarato che la caduta è stata provocata dal cordolo del marciapiede, che si muoveva improvvisamente distaccandosi dalla sua sede, è
evidente che nessuna colpa può essere ascritta alla , né ai fini di un CP_1
concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter affermare che ella abbia tenuto un comportamento così gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed
10 autonomo fattore eziologico della caduta, avendo l'attrice posto il piede su una superficie che appariva perfettamente stabile.
Così stando le cose, in verità, il successivo motivo di appello in virtù del quale,
stante l'improvviso distacco del cordolo, tale accadimento improvviso,
imprevedibile e non prevenibile, andrebbe ricondotto all'ipotesi esimente del caso fortuito, appare essere argomentazione suggestiva che non può essere condivisa.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno' che,
incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato la rottura del cordolo, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in assenza di altre spiegazioni, che la rottura sia avvenuta per un difetto strutturale del manufatto.
Sostenere che un difetto strutturale della res, nel caso in esame, perché
conseguenza, per esempio, di una cattiva esecuzione delle opere di pavimentazione del marciapiede o per l'usura dei materiali che ammorsano il cordolo al massetto cui
è legato, è, all'evidenza, tesi da escludere, restando il dato che di ciò non può che rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode della cosa.
Né, come prospetta assiomaticamente il comune appellante alla fine della parte espositiva dell'impugnazione, il contratto di manutenzione stipulato con la
[...]
, può condurre ad esonerare l'ente da ogni responsabilità. CP_3
In via assorbente deve, sul punto, infatti, evidenziarsi che il tribunale ha chiaramente esposto alla fine di pag. 5 e a pag. 6, le ragioni che lo hanno condotto
11 ad affermare la 'irrilevanza' di tale contratto e, a fronte di ciò, il
[...]
nulla ha argomentato onde confutare quanto affermato dal Parte_1
tribunale, essendo, in ogni caso, pacifico che in quel momento non vi erano lavori in corso, sicché l'area – e, quindi, la custodia – non era stata certo in via esclusiva ceduta alla concessionaria del servizio di manutenzione, come avviene per esempio in alcune tipologie di appalto di lavori, rispetto anche ai quali, peraltro, di regola non cessano i poteri di vigilanza soprattutto nel caso si tratti di opere di carattere pubblico.
Da tutto quanto precede discende, conseguentemente, l'integrale reiezione dell'appello principale.
D) Relativamente all'appello incidentale avanzato dalla , si Controparte_8
osserva che essa non propone uno specifico motivo di appello rivolto a contestare la condanna diretta, in via solidale col comune, in favore dell'attrice, avendo probabilmente il tribunale, in presenza della sua chiamata in giudizio da parte dell'ente locale per sentirla dichiarare esclusiva responsabile dei danni, ritenuto conseguentemente estesa in via automatica la domanda a vantaggio dell'attrice.
In ogni caso, come si sta per evidenziare, la questione resta assorbita dall'accoglimento dell'appello proposto nei confronti dell'ente comunale che l'ha chiamata in giudizio.
Infatti, l'appellante incidentale si duole del fatto che, in base alle disposizioni contrattuali, proprio accedendo all'interpretazione del tribunale, oramai passata in giudicato in conseguenza del rigetto dei motivi di appello principale (fatti propri in adesione con analoghe motivazioni anche da essa , essendo il marciapiede CP_3
apparentemente integro al momento del passaggio della , il cedimento CP_1
improvviso del cordolo, costituendo una repentina ed imprevedibile alterazione dello
12 stato della cosa, non poteva far presumere l'esistenza di un rischio per la incolumità
di terzi.
Ciò, inoltre, dimostrerebbe che aveva ricevuto la manutenzione prevista dal contratto.
Ovviamente tali affermazioni proverebbero troppo in quanto che il cedimento sia stato improvviso non dimostrerebbe affatto che il marciapiede ed il cordolo fosse stato adeguatamente manutenuto bensì, semmai, l'esatto contrario.
Ma al riguardo nessuno – tantomeno il che ne aveva l'interesse – ha mai Pt_1
sostenuto che in quel punto fosse stato sollecitato l'intervento della società di manutenzione delle strade.
Ciò, infatti, è contestato come ulteriore motivo di doglianza dalla
[...]
che assume che il di non ha documentato in alcun CP_8 Pt_1 Parte_1
modo di avere chiesto di eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria o inviato ordini di esecuzione di lavori attinenti al marciapiede ove si è verificato il sinistro.
La società appellante incidentale, nella parte precedente dell'appello con cui contesta di avere avuto la custodia esclusiva dei luoghi e che il comune fosse perciò
esonerato dai correlativi obblighi istituzionali previsti dalla legge, invero riconosce che essa era contrattualmente obbligata ad organizzare un servizio di sorveglianza.
Ma, ad avviso della corte, dando per acclarate le cause del sinistro, come prospettate dalla stessa parte attrice, dovute al cedimento del cordolo sotto il passaggio della , vanno condivise le obiezioni sollevate dall'appellante CP_1
incidentale al riguardo, considerato che tale servizio non può che estendersi ai soli difetti apparenti che necessitano di opere di manutenzione, rilevabili tramite detta opera di monitoraggio del territorio, non potendo pretendersi dalla società
13 appaltatrice, in considerazione anche dell'estensione dei luoghi, l'onere ben più
stringente di 'ricercare' possibili fonti di pregiudizio causate da difetti strutturali non apparenti delle cose oggetto di tale servizio di sorveglianza, in assenza, come da lei lamentato, di elementi tali da lasciar presumere situazioni di pericolo, di specifiche segnalazioni o richieste di effettuazione di opere di manutenzione e ordini di esecuzione di riparazioni provenienti dall'ente preposto.
Derivando l'estensione di responsabilità a vantaggio del danneggiato dal rapporto che lega l'appaltatore al committente, venendo meno la responsabilità del primo nei riguardi del secondo, vengono meno anche le ragioni che giustificano la sua condanna in favore dell'attrice , non potendo la , per le CP_1 Controparte_8
ragioni esposte, ritenersi responsabile dell'evento.
E) Anche in considerazione delle ricadute in tema di governo delle spese di lite e sebbene esso resti assorbito dall'accoglimento dell'appello incidentale, che manda esente da responsabilità la società appaltatrice, va, comunque, trattato il motivo di gravame proposto nei confronti dell'impresa assicuratrice, che ha, altresì, costretto quest'ultima a difendersi anche nel presente grado d'appello.
Lo stesso è infondato.
Invero, la tesi dell'appellante incidentale si fonda sul presupposto che la società
assicuratrice era a conoscenza delle ragioni che avevano condotto alla stipulazione della polizza, specificamente richiesta, come emergente dallo stesso contratto assicurativo, per tenere indenne l'amministrazione committente, dovendo coprire anche la responsabilità verso terzi.
Ma è la stessa appellante incidentale a richiamare quanto previsto nella nota informativa sub art. 9 in cui si fa esplicito – ed unico – riferimento però “ai lavori assicurati alla sez. A, che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel
14 luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda tecnica e nel corso della durata dell'Assicurazione per la sezione A”.
Sicché, da un lato l'oggetto della garanzia è collegato esclusivamente ad opere – a lavori – in concreto posti in essere, non potendo, in base all'inequivoco tenore letterale della disposizione contrattuale, estendersi il significato fino a comprendervi incluse eventuali responsabilità connesse al difetto di monitoraggio e vigilanza sulle situazione bisognevoli di eventuali lavori di manutenzione, mentre è evidente che il riferimento al “corso della durata dell'assicurazione” è sempre retto dalla proposizione precedente riguardante il “luogo di esecuzione delle opere”, senza che eventuali deficit di estensione della garanzia nel senso richiesto dalla stazione appaltante possano superare l'esplicito contenuto del contratto assicurativo, come confermato, altresì, da quanto eccepito da , che evidenzia che in base alle CP_4
“Precisazioni per il servizio di sorveglianza”, la garanzia non copriva “i danni causati da omesso e/o ritardato intervento, ancorché tali obblighi vengano convenzionalmente assunti nei confronti del Committente”.
Pertanto, in base alle stesse difese proposte da secondi cui essa non poteva CP_8
essere ritenuta responsabile, nel caso concreto, di tale difetto di sorveglianza,
ragione per la quale va mandata assolta da ogni responsabilità, la chiamata in causa dell'impresa assicuratrice è stata avanzata in difetto di copertura rispetto al contenuto della polizza.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, si osserva che il comune deve essere considerato soccombente sia per quelle di appello, nei confronti della , sia CP_1
per quelle dell'intero giudizio, nei riguardi della società essendo infondata la CP_3
domanda contro di essa avanzata con la chiamata in giudizio, come, del resto, da
15 questa richiesto nelle sue conclusioni (in base alla somma ancora in contestazione,
riferita alla condanna di primo grado, sostanzialmente conforme a quella chiesta dall'attrice, al di sotto dei medi, alla luce della non particolare complessità delle questioni trattate).
Si ritiene, invece, che, ferma restando la condanna già disposta dal tribunale al capo E) a carico di per le spese di primo grado sopportate da Controparte_8
la stessa, e per essa i soci nei confronti dei quali il giudizio è CP_4
proseguito, va statuita, in virtù delle argomentazioni svolte sub D), anche per le spese del grado di appello.
Sussistono, altresì, per il comune appellante principale i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, ogni altro motivo rigettato come da
motivazione, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
b) accoglie, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l'appello incidentale proposto da proseguito dai soci e Controparte_3 CP_2
, e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, fatta eccezione per Pt_2
la statuizione contenuta sub E) del dispositivo di primo grado in relazione alla condanna alle spese in favore di rigetta la domanda proposta CP_4
dall'ente comunale nei riguardi di con la sua chiamata in Controparte_8
giudizio, conseguentemente annullando la condanna emessa nei suoi confronti, in solido con il comune, sub A), B) e C) del dispositivo di primo grado;
16 c) condanna l'ente comunale a rifondere le spese del grado in favore di
, che liquida in euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
d) condanna il medesimo ente comunale a rifondere le spese di lite in favore dei soci della che liquida, con attribuzione al loro procuratore, d1) Controparte_3
per il primo grado in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; d2) per il grado d'appello in euro 384.00 per spese ed euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%,
iva e c.p.a.;
e) condanna i predetti e , in solido, a Controparte_2 Parte_2
rifondere le spese del grado in favore di che liquida in euro 6.000,00 CP_4
per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.;
f) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit...
Napoli, nella camera di consiglio del 7 aprile 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
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7 della sentenza impugnata, oltre interessi da calcolarsi sempre come indicato a pag.
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