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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4693/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4693/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Lucia Valente
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.06.1982 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lucia Valente
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in Milano (MI) in data 21.12.2015
(anno 2016 atto n. 6 parte II serie C)
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
1) , nata a [...] il [...], residente a [...]
Pindemonte n. 11, codice fiscale , cittadina italiana;
C.F._3
1 2) , nata a [...] il [...], residente a [...]
Pindemonte n. 11, codice fiscale , cittadina italiana C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di legge;
2. La casa familiare ubicata nel Comune di Parabiago (MI) in Via Ippolito Pindemonte n. 11,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra Parte_1
rimarrà assegnata alla stessa, la quale continuerà a viverci con le figlie minori;
3. Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4. Le figlie minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto
del preminente interesse delle stesse, verranno gestite sulla base del piano genitoriale che si allega
al presente ricorso (doc. 3);
5. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla Sig.ra Parte_2
la somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie documentate e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (spese mediche,
scolastiche, sportive e parascolastiche), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto
corrente della Sig.ra ; Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
2 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.2015, in Milano (MI), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2016, atto n. 6, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____6.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.SA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. SA Presidente relatore Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4693/2025, promossa con ricorso depositato il 08/10/2025 da:
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Lucia Valente
e
2) Parte_2
Nato a Milano il 03.06.1982 cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Lucia Valente
i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in Milano (MI) in data 21.12.2015
(anno 2016 atto n. 6 parte II serie C)
□ senza figli
X con i seguenti figli minorenni:
1) , nata a [...] il [...], residente a [...]
Pindemonte n. 11, codice fiscale , cittadina italiana;
C.F._3
1 2) , nata a [...] il [...], residente a [...]
Pindemonte n. 11, codice fiscale , cittadina italiana C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.10.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci
obblighi di legge;
2. La casa familiare ubicata nel Comune di Parabiago (MI) in Via Ippolito Pindemonte n. 11,
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà della Sig.ra Parte_1
rimarrà assegnata alla stessa, la quale continuerà a viverci con le figlie minori;
3. Le minori saranno affidate ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
4. Le figlie minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto
del preminente interesse delle stesse, verranno gestite sulla base del piano genitoriale che si allega
al presente ricorso (doc. 3);
5. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie versando alla Sig.ra Parte_2
la somma di euro 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al 50% Parte_1
delle spese straordinarie documentate e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (spese mediche,
scolastiche, sportive e parascolastiche), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto
corrente della Sig.ra ; Parte_1
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
2 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.12.2015, in Milano (MI), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Milano (anno 2016, atto n. 6, parte II, Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del _____6.11.2025______.
Il Presidente Relatore
Dott.SA
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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