TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 749/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Agnone
n.98 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Arico', che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Patti n.12, presso lo studio dell'Avv. Dario Favara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 29/07/2022); all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, lette le note precisate come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 11/02/2022, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Controparte_1
pagina 1 di 5 OF (SR) il giorno 2/05/1989 (Atto n.11, Parte II, Serie A, Anno 1989), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio, con addebito al marito, chiedendo di assegnare la casa coniugale e gli arredi alla stessa e di porre a carico del a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento la somma di € 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Ha precisato che dall'unione coniugale è nata la figlia ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Con comparsa del 20/04/2022 si è costituito il resistente, contestando le richieste ex adverso proposte e chiedendo, altresì, di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito e senza alcun onere a carico dello stesso, essendo la moglie autonoma ed in grado di badare a sé stessa.
All'udienza del 16/05/2022, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato, ha tentato invano la loro conciliazione ed indi ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha disposto, a titolo temporaneo ed urgente, il versamento a carico del ed in favore della moglie Controparte_1 dell'assegno di mantenimento di € 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale ISTAT.
Si è quindi dato corso al giudizio.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte, ed indi è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Al Pubblico Ministero è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
29/07/2022).
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
A prescindere dalla diversa prospettazione offerta dalle parti è pacifico in fatto che le parti hanno cessato la convivenza già dal 2021 senza mai più riprenderla.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente la stessa è fondata.
L'assunto della ricorrente secondo cui la crisi coniugale sia stata causata dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito ha trovato adeguato riscontro nella testimonianza resa dalla figlia già da Per_1
tempo autonoma e con un proprio nucleo familiare, la quale è quindi pienamente attendibile in quanto a diretta conoscenza dei fatti narrati.
La figlia sentita all'udienza del 16/04/2024, ha confermato, infatti, la circostanza secondo cui Per_1
durante il matrimonio il padre intratteneva relazioni extraconiugali e, in particolare, ha riferito che:
“Confermo che durante il matrimonio mio padre ha intrattenuto relazioni extraconiugali. Ciò so perché per ventuno anni ho vissuto con i miei genitori e mio padre che non è molto furbo si è fatto scoprire. … ho scoperto la relazione di mio padre con un'altra donna il 31.10.2021, giorno del compleanno di mio marito, eravamo a casa dei miei genitori a festeggiare anche con i miei suoceri presenti. Mio padre aveva fatto delle foto con il proprio telefono e, successivamente, aveva posato il telefono a caricare in camera da letto;
io mi sono recata in camera con l'intento di scaricare le foto Per dal suo telefono al mio ed ho visto che c'era un messaggio whatsapp da mittente e cliccando ho visto che la foto dello “stato” era di una donna e non corrispondeva al nome del mittente. Poi abbiamo visto, come ho detto, che mio padre un giorno era al bar a prendere l'aperitivo con la donna che corrispondeva alla foto del whatsapp che avevo visto”… “Mio padre ha prima negato la relazione, ma poi l'ha ammessa e mi ha confessato che questa donna lo faceva stare bene, si sentiva ringiovanito e che aveva trovato la felicità”.
Alla luce di tali attendibili dichiarazioni deve quindi ritenersi provato che il resistente abbia allacciato una relazione extraconiugale in epoca antecedente all'interruzione della convivenza con la moglie e che sia stata proprio detta relazione la causa scatenante della crisi coniugale, attesa peraltro la mancanza di elementi di segno contrario da cui poter desumere la sussistenza di fattori di crisi antecedenti all'infedeltà del resistente.
pagina 3 di 5 Detta infedeltà costituisce una condotta all'evidenza violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del resistente, il quale, in conseguenza di ciò si è determinato a lasciare il tetto coniugale, come affermato dalla moglie e dalla figlia Per_1
Peraltro a fronte della relazione extraconiugale da parte del resistente il fatto che, come sostenuto dallo stesso, la ricorrente abbia esortato il marito a lasciare la causa coniugale non assume rilevanza pregnante essendo ciò, semmai, conseguenza della sua condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio.
La separazione va, dunque, pronunciata con addebito al resistente.
Sulla richiesta di mantenimento della Parte_1
La domanda di mantenimento nei confronti della è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, il ha lavorato come operaio agricolo con contratto di lavoro stagionale CP_1
a tempo determinato. Lo stesso vive con la madre e non sostiene pertanto oneri abitativi e nel 2021 ( v. ultima dichiarazione del redditi prodotta) ha percepito un reddito di € 4.746,37.
La è titolare di un contratto di lavoro part-time (avente quale data di inizio il 9/2/2012) ed ha Parte_1 precisato di aver percepito una retribuzione lorda annua come dipendente operaio di € 2.830,77 per l'anno 2020, € 2.772,37 per l'anno 2021, € 2.779,78 per l'anno 2022 (come si evince dalle pagina 4 di 5 dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotte all'udienza del 16/05/2022) e di sostenere mensilmente le spese relative al canone di locazione ( € 280 al mese) e la rata di circa € 300 al mese per il rimborso di un finanziamento per l'acquisto di una autovettura da parte del marito.
La complessiva valutazione delle condizioni economico-reddituali delle parti denota quindi una disparità in danno della ricorrente la quale è più onerata rispetto al CP_1
Alla luce di ciò il collegio stima di confermare l'assegno di mantenimento di € 150 al mese posto a carico del resistente per il mantenimento della moglie stabilito con l'ordinanza presidenziale del
16/05/2022.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nei minimi dello scaglione di riferimento attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali va effettuata in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Controparte_1
OF (SR) il giorno 2/05/1989 (Atto n.11, Parte II, Serie A, Anno 1989); addebita la separazione al resistente Controparte_1 conferma l'ordinanza presidenziale del 16/05/2022; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida Controparte_1 in € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente rel. ed est. dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 749/2022 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Agnone
n.98 presso lo studio dell'Avv. Maria Grazia Arico', che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed Controparte_1 C.F._2
ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini (SR), Via Patti n.12, presso lo studio dell'Avv. Dario Favara, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- resistente con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 29/07/2022); all'udienza cartolare del 7 gennaio 2025, lette le note precisate come da note scritte depositate telematicamente dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 11/02/2022, la ricorrente ha chiesto la pronuncia di separazione personale dal marito con il quale ha contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Controparte_1
pagina 1 di 5 OF (SR) il giorno 2/05/1989 (Atto n.11, Parte II, Serie A, Anno 1989), per il venir meno dei doveri di assistenza morale e materiale derivanti dal matrimonio, con addebito al marito, chiedendo di assegnare la casa coniugale e gli arredi alla stessa e di porre a carico del a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento la somma di € 350,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese.
Ha precisato che dall'unione coniugale è nata la figlia ad oggi maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Con comparsa del 20/04/2022 si è costituito il resistente, contestando le richieste ex adverso proposte e chiedendo, altresì, di pronunciare la separazione personale dei coniugi senza addebito e senza alcun onere a carico dello stesso, essendo la moglie autonoma ed in grado di badare a sé stessa.
All'udienza del 16/05/2022, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice delegato, ha tentato invano la loro conciliazione ed indi ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha disposto, a titolo temporaneo ed urgente, il versamento a carico del ed in favore della moglie Controparte_1 dell'assegno di mantenimento di € 150,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e rivalutazione annuale ISTAT.
Si è quindi dato corso al giudizio.
Espletata l'attività istruttoria la causa è stata rimessa all'udienza di precisazione delle conclusioni del
7/01/2025, sostituita con il deposito di note scritte, ed indi è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Al Pubblico Ministero è stata data comunicazione degli atti a norma degli artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
29/07/2022).
Trascorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., questo Collegio pronuncia la presente sentenza per i seguenti motivi. xxx
Domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Ricorrono, invero, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Va osservato che la separazione personale è un istituto diretto a rimediare alla crisi coniugale e si concretizza nella sospensione dei doveri derivanti dal matrimonio, fatto salvo il dovere di assistenza materiale e di collaborazione nell'interesse della prole.
Presupposto imprescindibile della separazione è il verificarsi di fatti che abbiano reso obiettivamente intollerabile la prosecuzione della convivenza, tali da determinare un'insanabile compromissione della comunanza di vita che costituisce la normale esplicazione del rapporto di coniugio.
pagina 2 di 5 Nel caso di specie, le acquisizioni processuali evidenziano univocamente l'intollerabilità della convivenza coniugale –del resto da tempo cessata- e, conseguentemente, la sussistenza dei requisiti fondanti la domanda di separazione personale dei coniugi.
A prescindere dalla diversa prospettazione offerta dalle parti è pacifico in fatto che le parti hanno cessato la convivenza già dal 2021 senza mai più riprenderla.
Peraltro, il fatto stesso che le parti concordino sulla loro separazione è indice inequivoco dell'impossibilità di una loro convivenza.
Domanda di addebito
Quanto alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente la stessa è fondata.
L'assunto della ricorrente secondo cui la crisi coniugale sia stata causata dalle relazioni extraconiugali intrattenute dal marito ha trovato adeguato riscontro nella testimonianza resa dalla figlia già da Per_1
tempo autonoma e con un proprio nucleo familiare, la quale è quindi pienamente attendibile in quanto a diretta conoscenza dei fatti narrati.
La figlia sentita all'udienza del 16/04/2024, ha confermato, infatti, la circostanza secondo cui Per_1
durante il matrimonio il padre intratteneva relazioni extraconiugali e, in particolare, ha riferito che:
“Confermo che durante il matrimonio mio padre ha intrattenuto relazioni extraconiugali. Ciò so perché per ventuno anni ho vissuto con i miei genitori e mio padre che non è molto furbo si è fatto scoprire. … ho scoperto la relazione di mio padre con un'altra donna il 31.10.2021, giorno del compleanno di mio marito, eravamo a casa dei miei genitori a festeggiare anche con i miei suoceri presenti. Mio padre aveva fatto delle foto con il proprio telefono e, successivamente, aveva posato il telefono a caricare in camera da letto;
io mi sono recata in camera con l'intento di scaricare le foto Per dal suo telefono al mio ed ho visto che c'era un messaggio whatsapp da mittente e cliccando ho visto che la foto dello “stato” era di una donna e non corrispondeva al nome del mittente. Poi abbiamo visto, come ho detto, che mio padre un giorno era al bar a prendere l'aperitivo con la donna che corrispondeva alla foto del whatsapp che avevo visto”… “Mio padre ha prima negato la relazione, ma poi l'ha ammessa e mi ha confessato che questa donna lo faceva stare bene, si sentiva ringiovanito e che aveva trovato la felicità”.
Alla luce di tali attendibili dichiarazioni deve quindi ritenersi provato che il resistente abbia allacciato una relazione extraconiugale in epoca antecedente all'interruzione della convivenza con la moglie e che sia stata proprio detta relazione la causa scatenante della crisi coniugale, attesa peraltro la mancanza di elementi di segno contrario da cui poter desumere la sussistenza di fattori di crisi antecedenti all'infedeltà del resistente.
pagina 3 di 5 Detta infedeltà costituisce una condotta all'evidenza violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte del resistente, il quale, in conseguenza di ciò si è determinato a lasciare il tetto coniugale, come affermato dalla moglie e dalla figlia Per_1
Peraltro a fronte della relazione extraconiugale da parte del resistente il fatto che, come sostenuto dallo stesso, la ricorrente abbia esortato il marito a lasciare la causa coniugale non assume rilevanza pregnante essendo ciò, semmai, conseguenza della sua condotta violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio.
La separazione va, dunque, pronunciata con addebito al resistente.
Sulla richiesta di mantenimento della Parte_1
La domanda di mantenimento nei confronti della è fondata e, pertanto, va accolta. Parte_1
In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato, giova rammentare l'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo il quale la separazione personale - a differenza dello scioglimento del vincolo matrimoniale - presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i
"redditi adeguati" cui va rapportato ai sensi dell'art. 156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge (in assenza della condizione ostativa dell'addebito) sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione (v. Cass. Civ., sez. I, sent. n. 8254 del 22/03/2023).
In altri termini, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente medesimo.
Condizione essenziale per l'insorgenza del diritto al mantenimento è che il coniuge richiedente sia privo di adeguati redditi propri e che vi sia una disparità economica tra i coniugi, di guisa che l'assegno sia determinato in misura tale da consentire al coniuge richiedente di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nel caso di specie, il ha lavorato come operaio agricolo con contratto di lavoro stagionale CP_1
a tempo determinato. Lo stesso vive con la madre e non sostiene pertanto oneri abitativi e nel 2021 ( v. ultima dichiarazione del redditi prodotta) ha percepito un reddito di € 4.746,37.
La è titolare di un contratto di lavoro part-time (avente quale data di inizio il 9/2/2012) ed ha Parte_1 precisato di aver percepito una retribuzione lorda annua come dipendente operaio di € 2.830,77 per l'anno 2020, € 2.772,37 per l'anno 2021, € 2.779,78 per l'anno 2022 (come si evince dalle pagina 4 di 5 dichiarazioni dei redditi dalla stessa prodotte all'udienza del 16/05/2022) e di sostenere mensilmente le spese relative al canone di locazione ( € 280 al mese) e la rata di circa € 300 al mese per il rimborso di un finanziamento per l'acquisto di una autovettura da parte del marito.
La complessiva valutazione delle condizioni economico-reddituali delle parti denota quindi una disparità in danno della ricorrente la quale è più onerata rispetto al CP_1
Alla luce di ciò il collegio stima di confermare l'assegno di mantenimento di € 150 al mese posto a carico del resistente per il mantenimento della moglie stabilito con l'ordinanza presidenziale del
16/05/2022.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente.
Le stesse vanno liquidate secondo dispositivo in base al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nei minimi dello scaglione di riferimento attesa la semplicità dell'attività defensionale richiesta.
Va precisato che la condanna al pagamento delle spese processuali va effettuata in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151 c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio, celebrato con rito concordatario, in Controparte_1
OF (SR) il giorno 2/05/1989 (Atto n.11, Parte II, Serie A, Anno 1989); addebita la separazione al resistente Controparte_1 conferma l'ordinanza presidenziale del 16/05/2022; condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida Controparte_1 in € 3.808 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa 22/05/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5