CA
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 26/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 580/2022 R.G. vertente tra
, nato il [...] a [...], c.f.: , titolare Parte_1 C.F._1 della ditta B&O COSTRUZIONI di Bruschi Olivio, elettivamente domiciliato in Messina nel Viale Cadorna nr. 14, presso lo studio dell'avv. Maurizio S. La Pedalina che lo rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce all'atto d'appello APPELLANTE E con sede in Lamezia Terme (CZ) c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 ntante pro tempore, elettivamente d amezia Terme nella Via Antonio Misiani n. 57 presso lo studio dell'Avv. Flavio Godino che la rappresenta e difende per procura alle liti rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello APPELLATA
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza non notificata n. 133/2022 (n. 3986/2013 R.G.) emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Messina il 25-26/01/2022, avente ad oggetto opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza dell'1.07.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante riportandosi alle conclusioni rassegnate nell'atto d'appello ha così concluso:
“1) riformare la sentenza la sentenza n. 133/2022, emessa dal G. M. del Tribunale civile di Messina, G.O.P. dr. Valeria Pappalardo, il 25/01/2022, pubbl. il 26/01/2022, non notificata, nella parte in cui
1 ha compensato le spese del giudizio di primo grado, per le motivazioni spiegate nel presente atto o per quelle altre che saranno ritenute in fatto e in legge;
2) per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, concretamente determinandole nella misura indicata nella nota spese depositata il 5/8/2021, disponendone la distrazione in favore del procuratore che ha già reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.; 3) condannare la società appellata alla refusione delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio, disponendone la distrazione in favore del sottoscritto procuratore giusta dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il procuratore di parte appellata riportandosi agli atti di causa ha così precisato le sue conclusioni:
“ … non potrà essere accolto il gravame proposto, unitamente ad ogni avversaria richiesta, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alla refusione delle spese e competenze legali del secondo grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 24.07.2022 ha impugnato davanti Parte_1 a questa Corte, nei confronti di rsona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la sentenza indicata in oggetto con la quale il Giudice ha così disposto:
“Il Tribunale di Messina, in persona del sottoscritto giudice in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da n. q. contro uditi i procuratori delle parti, ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede: 1) Dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo parte opposta rinunciato al precetto già prima dell'iscrizione della causa a ruolo. 2) Dichiara che parte opposta ha il diritto di procedere esecutivamente per l'importo complessivo di € 3.622,09, così determinato: € 2.568,80 capitale ingiunto, € 353,04 interessi dal 20/02/2013 al 27/03/2013, € 600, 25 spese e competenze del D.I. n. 87/ 2007 ed € 100,00 compenso precetto. 3) compensa tra le parti le spese di lite”
ha impugnato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed ha Parte_1 riforma della stessa, fosse accolto il gravame e, respinta ogni contraria eccezione nei suoi confronti, la società appellata fosse condannata al pagamento delle spese del primo grado del giudizio concretamente determinandole nella nota spesa depositata il 5/08/2021 e di quelle del gravame disponendone la distrazione allo stesso come da dichiarazione in atti.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.11.2022 si è costituita la società appellata che ha chiesto, il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata oltre al pagamento delle spese processuali.
La Corte all'udienza dell'1-3.7.2024, tenuta in trattazione cartolare, su richiesta delle parti ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve trovare accoglimento.
2 PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla appellata in relazione alla inammissibilità Controparte_1 dello stesso per violazione agli artt. 342 e 348 c.p.c.
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
3 Non ricorrendo neppure le condizioni per l'emissione della ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., come indicato dalla Corte con l'ordinanza del 2.12.2022, e quindi la causa deve essere decisa nel merito.
1. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 91 E 92 C.P.C. SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
Con il primo ed unico motivo di gravame la parte appellante ha impugnato la disposta compensazione delle spese processuali del giudizio di primo grado contestandone la motivazione in quanto l'art. 92 comma 2 c.p.c. dopo le modifiche introdotte dalla L. 69/2009 applicabile ratione temporis dispone che solo «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”, non essendo consentita più la compensazione delle spese di lite per altri giusti motivi indicati in motivazione, come previsto nella versione pre-riforma del suindicato art. 92 comma 2 c.p.c. Quindi a prescindere da una effettiva volontà rinunciataria del creditore nessuno dei presupposti erano sussistenti per la compensazione delle spese tra le parti.
Assume la parte appellante che a dispetto della pronunciata cessazione della materia del contendere, invece, il Giudice di primo grado aveva provveduto a rideterminare il credito della società creditrice opposta riducendolo da € 28.318,37 ad € 3.622,09 come chiesto e quantificato dall'opponente nelle sue note conclusive.
La parte appellata costituendosi in giudizio ha eccepito di aver già rinunziato integralmente all'atto di precetto prima della iscrizione a ruolo della causa di opposizione, riconoscendo l'errore materiale in cui era incorsa nella sua redazione intendendolo “nullo e privo di effetto” e invitando l'opponente a non iscrivere la causa a ruolo assegnandogli il termine di venti giorni per provvedere spontaneamente all'adempimento. In subordine chiedeva accertarsi il diritto della società opposta a procedere all'esecuzione forzata nei limiti del minor credito di € 3.622,09 portati dal decreto ingiuntivo n. 87/2007 emesso dal Giudice di Pace di Lamezia Terme e posto a fondamento dell'atto di precetto.
Il motivo d'appello è fondato.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
«La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio» (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 351 del 10/01/2023 Rv. 666555 - 01)
risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio). (Cass. Civ. Sez. U - , Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).
4 «La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio» (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 5207 del 25/05/1998 Rv. 515803 - 01)
La rinunzia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. Pertanto, la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
In conseguenza il Giudice dell'opposizione ha pronunziato correttamente la cessazione della materia del contendere per effetto della rinunzia al precetto rilevabile dalla comunicazione a mezzo pec del 3.07.2013 prodotta dallo stesso opponente ed avrebbe dovuto limitarsi alla liquidazione delle spese processuali secondo il sopra indicato principio della soccombenza virtuale.
Secondo il recente, condiviso, arresto della Cassazione a Sezioni unite:
«In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione» ( Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 25478 del 21/09/2021 Rv. 662368 - 01).
Con tale pronuncia si è, del resto, data continuità al principio già fatto proprio dalle sezioni semplici della S.C., secondo il quale:
»In sede di opposizione all'esecuzione, la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del generale principio della domanda, non determina "ex se" la fondatezza dell'opposizione e il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, sicché, nel regolare le spese dell'intero giudizio, il giudice dell'opposizione non può porle senz'altro a favore dell'opponente, ma deve utilizzare il criterio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità, considerando, a tal fine, l'intera vicenda processuale» (Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1005 del 17/01/2020 Rv. 656589 - 01).
E ancora, seppur più datata:
«La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede pregiudiziale, e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta
5 cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari» (Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 46 del 11/01/1990 - Rv. 464762 - 01).
In sostanza, il giudizio di opposizione all'esecuzione per effetto della rinunzia al precetto deve avere ad oggetto solo la statuizione relativa alle spese processuali e non altre statuizioni di merito.
Ne deriva che il Giudice, mentre non poteva emettere altre statuizioni di merito come quella di cui al n. 2) del dispositivo di sentenza, avrebbe dovuto procedere alla regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”, riconoscendo doversi escludere nella fattispecie in esame la ricorrenza dei presupposti per una compensazione ai sensi del citato art. 92 c.p.c.
Ed invero, nella fattispecie in esame, non può essere posta in dubbio la fondatezza nel merito (virtuale) dell'opposizione proposta dal debitore, attesa l'evidente erronea quantificazione del credito contenuta nel precetto, come del resto ammesso dallo stesso creditore che vi ha successivamente rinunciato.
In virtù di tale principio l'appello deve trovare accoglimento e le spese devono essere poste a carico della parte appellata pur nei limiti dell'effettivo valore riconosciuto della causa (credito effettivamente dovuto) che era di € 3.622,09.
Per l'effetto deve quindi disporsi a carico della parte appellata la condanna alle spese processuali dei due gradi di giudizio liquidate per le fasi processuali indicate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 così come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione di valore: fino ad euro 5.200,00) nella misura minima data la non complessità delle questioni trattate e quindi in euro 852,00 oltre rimb. forfettario, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a (studio: 213,00; introduttiva: 213,00; decisionale: 426,00) per il giudizio di primo grado ed € 962,00 oltre rimb. forfettario, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a. (studio: 268,00; introduttiva: 268,00; decisionale 426,00).
Deve disporsi la distrazione in favore del procuratore di parte appellante che ha dichiarato di non aver ricevuto i compensi dal suo assistito.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da con atto di citazione in appello notificato il 24.07.2022, Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 133/2022 (n. 3986/2013 Controparte_1 R.G.) emessa d ratico del Tribunale di Messina il 25-26/01/2022, così statuisce:
accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1. condanna la società in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore dell'appellante delle spese Parte_1
6 processuali del giudizio di primo grado liquidate in € 852,00 e di quelle del presente grado d'appello liquidate in € 962,00, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. (ove dovuta) e c.p.a., disponendone la distrazione in favore del difensore di parte appellante;
2. conferma nel resto.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (da remoto) del 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche l'impugnazione avverso le pronunce del dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, Pt_2 ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare del diritto al