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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2331/2007 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Concetta Serrone ha emesso
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2007 vertente
TRA
( :), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'Ambrosio Luigi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta,
Piazza Matteotti n. 67;
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
Anna Coppola e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lustra, Piazza
Lucibello n. 11;
CONVENUTO
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Raffaele De Marco e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli, via Simeoni n. 9;
CONVENUTA
NONCHÈ
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'Addio Alessandro e con CP_3 lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Lanzara sito in Vallo della Lucania, via G. Frate n. 7;
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/7/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, , e , al fine di sentir: CP_1 Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare la propria qualità di erede dei compianti genitori e Persona_1 Per_2 deceduti, rispettivamente, il 3/7/1998 e il 6/10/2005; dichiarare compreso nell'asse ereditario
[...]
l'intero fabbricato ubicato in Lustra Cilento (SA) alla via Garibaldi 21, identificato in Catasto
Fabbricati del comune di Lustra al foglio 2, part. 141 sub 5, cat. A/2, classe II vani 13, Rendita €
456,55, usucapito dai suoi genitori per averne esercitato il diritto uti dominis senza turbativa alcuna da tempo immemorabile (il padre dalla nascita e sino al momento del decesso, la madre Persona_1
dall'anno 1949 e sino al momento decesso); dichiarare la titolarità del proprio diritto Persona_2
di proprietà pari ad un terzo del cespite indiviso in comproprietà con i germani e CP_1 CP_2
dichiarare la nullità della donazione raccolta in data 26/10/2006 dal Notaio dott.
[...] Per_3
- atto rep. N. 78777, raccolta N. 33026 con la quale , professatosi a sua volta
[...] CP_1
possessore ultraventennale del bene, donava sine titulo lo stesso alla figlia;
ordinare, CP_3
infine, alla convenuta di restituire alla massa ereditaria l'intero immobile;
il tutto con CP_3
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio CP_3
, la quale deduceva la genericità dell'esposizione, la mancanza di causa petendi e la non
[...]
corrispondenza tra il petitum richiesto e i fatti dedotti, con conseguente nullità della domanda proposta;
eccepiva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della stessa - basata su mere affermazioni e senza alcun riscontro probatorio - per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 533 c.c.; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la refusione delle spese e degli oneri sostenuti per i lavori eseguiti sul bene per cui è causa - e dalla stessa acquisito in buona fede - nonché alla corresponsione delle indennità per le migliorie apportate al bene e al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
chiedeva, infine, che l'eventuale rilascio del bene venisse subordinato alla prestazione di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle somme dovute ovvero alla ritenzione del bene fino alla soddisfazione integrale del suddetto credito;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 8 Si costituiva altresì, tempestivamente, il convenuto , invocando, in via preliminare, il CP_1
rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. per avere l'attore utilizzato, nei suoi riguardi, espressioni offensive e sconvenienti. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 163 ai nn. 3) e 4) c.p.c nonché la propria carenza di legittimazione passiva, appartenendo oramai la proprietà e il possesso del bene alla sola convenuta , e di CP_3
legittimazione attiva del , avendo questi omesso l'allegazione di eventuali denunce di Parte_1
successione con conseguenti trascrizioni e volture catastali, accettazioni di eredità nonché l'allegazione della documentazione ipocatastale e, in particolare, dei titoli di provenienza dei beni in favore dei de cuius ovvero le iscrizioni e trascrizioni a favore dei successori dalla data di apertura della successione e fino alla domanda. Il convenuto rappresentava di aver esercitato il possesso esclusivo ed ininterrotto del bene sin dal 1976 - come provato dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto nel 1979
e dall'utenza telefonica di cui era titolare dal 1985 nonché da tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinarie dell'immobile da egli sostenute a partire dagli anni 70 e fino al 2006 - e che mai i defunti genitori, pur abitando presso l'immobile de quo come membri del nucleo familiare di esso convenuto, si erano opposti a tale possesso. Evidenziava poi che proprio la mancanza di prova in ordine all'appartenenza del bene ai sig.ri e aveva determinato la pronuncia Persona_1 Persona_2
di rigetto (sentenza n. 961/2007) nel giudizio di divisione ereditaria proposta, innanzi all'intestato
Tribunale, dal medesimo attore e in relazione al medesimo bene.
All'udienza del 15/2/2008 veniva dichiarata la contumacia di , regolarmente citata, Controparte_2
e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nel precisare le domande proposte, con la prima memoria 183, sesto comma, c.p.c. l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione in capo ai compianti sigg. e Persona_1 Persona_2 della proprietà dell'immobile sito in Lustra, via Garibaldi 21 per aver essi soli esercitato ogni diritto e signoria sulla cosa sino alla loro morte.
I convenuti e , nelle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP_3 CP_1
dichiaravano di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda di cui sopra in quanto “nuova” rispetto a quella originariamente proposta e chiedevano, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della stessa.
In data 3/6/2009 si costituiva tardivamente in giudizio la quale chiedeva Controparte_2
dichiararsi intervenuto l'usucapione del fabbricato ubicato in Lustra C.to (SA) e sito alla via Garibaldi
n. 21, iscritto al Catasto fabbricati del comune di Lustra al Foglio 2, Particella 141 sub 5, cat. A2, classe
II, vani 133, Rendita Euro 456,55 in favore dei sig.ri e;
accertare e Persona_1 Persona_2
dichiarare la propria qualità di erede dei suddetti e deceduti, Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 8 rispettivamente, il 3/7/1998 e il 6/10/2005; dichiarare compreso nell'asse ereditario l'intero fabbricato si cui sopra;
dichiarare la titolarità del proprio diritto di proprietà pari ad un terzo del cespite indiviso in comproprietà con i germani e;
dichiarare la nullità della donazione CP_1 Controparte_2
raccolta in data 26/10/2006 dal Notaio dott. - atto rep. N. 78777, raccolta N. Persona_3
33026 con il quale donava sine titulo l'intero bene alla figlia e di ordinare a CP_1 CP_3
quest'ultima di restituire alla massa ereditaria l'intero immobile;
rigettare tutte le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti e costituiti nel presente giudizio;
il CP_1 CP_3
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata dalle parti nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, assegnata alla scrivente nell'anno 2023, in data 4/7/2024 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e del petitum. Sul punto l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di ritenere l'atto assolutamente indeterminato - e, pertanto, nullo - soltanto quando non sia possibile desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per la parte convenuta in giudizio di difendersi e per il giudice di comprendere la domanda su cui è chiamato a decidere (cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, dal libello introduttivo del presente giudizio sono invece emersi gli elementi necessari per consentire alla controparte di apprestare le proprie difese e a questo giudicante di comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda nonché il bene della vita di cui si chiede la tutela, unitamente al provvedimento richiesto.
Quanto alla legittimazione passiva del convenuto e alla legittimazione attiva di CP_1
occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la legittimazione Parte_1
ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la astratta prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. In altri e più esplicativi termini, la condizione perché si riconosca all'attore la legittimazione ad agire è che egli si affermi titolare del diritto controverso, non già che egli lo sia effettivamente. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (cfr. Cass. n.
11284/2010). Analogamente, il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua pagina 4 di 8 qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, sempre in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
Nessun dubbio sussiste, allora, sulla legittimazione ad agire del diretta ad ottenere Parte_1 la restituzione dell'immobile alla massa ereditaria del de cuius nonché sulla legittimazione passiva del
, avendo questi, secondo quanto prospettato dall'attore, posto in essere un atto dispositivo CP_1
del medesimo bene.
Le relative eccezioni vanno, conseguentemente, disattese.
Tanto premesso, va anche dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per essersi la stessa costituita tardivamente nel presente giudizio. Controparte_2
Come è noto, invero, la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio. La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cfr.
Cass. n. 16265/2003).
Occorre, invece, dapprima procedere al vaglio della domanda di accertamento dell'usucapione in capo a e , proposta dall'attore . Persona_1 Persona_2 Parte_1
Sul punto ed ancora in via preliminare, non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, non ravvisando nella stessa una domanda nuova (né tanto meno una domanda scaturita dall'eccezione di controparte).
In giurisprudenza si afferma pacificamente il principio secondo cui sono ammissibili le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi né sul petitum, mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima (v. ex multis
Cass. nn. 1585/2015, 12621/2012 e 17457/2009).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310/2015, sono poi intervenute per chiarire la portata delle “precisazioni” e delle “modificazioni” consentite alle parti nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente, muovendo dalla ratio sottesa alla norma in esame, ossia quella di favorire la concentrazione nello stesso processo - e dinanzi allo stesso giudice - delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale sì da evitare la proliferazione di processi ed un inutile allungamento dei tempi della giustizia.
Secondo la citata pronuncia, le domande “precisate” sono le stesse domande introduttive che non pagina 5 di 8 hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi ma, appunto, semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla;
le domande “modificate” sono quelle domande, che pur riguardando eventualmente uno o entrambi gli elementi oggettivi delle stessa
(“petitum” e “causa petendi”) risultino comunque connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Nella fattispecie concreta parte attrice aveva già dedotto l'acquisto per usucapione da parte dei de cuius nel libello introduttivo del giudizio sicché chiedendone la declaratoria, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non ha di fatto introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio né una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima;
conseguentemente, non ha sottoposto al giudice un nuovo tema d'indagine, non ha disorientato la difesa della controparte né ha alterato il regolare svolgimento del processo (cfr. ex multis anche Cass. nn. 1585/2015, 17457/2009,
21017/2007 e 9247/2006).
La domanda, ad ogni modo, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Vale la pena rilevare che esiste già un giudicato in ordine alla mancata appartenenza del bene in questione alla massa ereditaria del padre delle parti: la sentenza n. 961/2007 R.G., allegata alla produzione di parte convenuta e la cui irrevocabilità deve ritenersi pacifica - nulla avendo eccepito, sul punto, le parti – rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dal medesimo , in cui questi si assumeva già comproprietario del bene in questione perchè Parte_1 caduto nell'asse ereditario, in ragione della mancata prova in ordine alla titolarità dei beni ereditari del cuius.
È pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, e cioè individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, la deduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della loro individuazione ma è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto. Pertanto qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto "medio tempore") trattandosi dello stesso "petitum" ed essendo irrilevante la "causa petendi". – Cass. n. 1682/1991.
pagina 6 di 8 In altri termini, i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 23851/2010); al tempo stesso, in considerazione della natura autodeterminata di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso, non possono invocarsi, in altro giudizio, titoli (o l'acquisto a titolo originario) in virtù dei quali la titolarità sarebbe venuta ad esistenza in capo ai soggetti, se anteriore alla pronuncia (cfr., ad es., Cass. n.
21352/2005).
Peraltro, non può trascurarsi che la domanda diretta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione di un bene richiede la presenza in causa del proprietario o di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica - usucapione e proprietà esclusiva - confliggente con quella preesistente e della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di tutti gli interessati (cfr. Cass. nn. 8497/2013, 5559/94 e 1085/76).
“Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi inutiliter data, non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti” (Cass. S.U. n. 443/70).
Ebbene, nella fattispecie concreta, non risultano convenuti in giudizio, e neanche meramente menzionati, i proprietari in danno dei quali sarebbe maturata l'usucapione del bene immobile per cui vi
è causa da parte dei genitori dell'attore.
Ciò posto e ad ogni buon conto, al solo scopo di fugare ogni dubbio, preme evidenziare che, anche in questa sede, la domanda attorea – nella parte in cui rivendica la maturata usucapione in favore dei genitori in relazione al bene per cui vi è causa – non trova fondamento nelle risultanze dell'istruttoria espletata, considerati la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Una volta rigettata la domanda di dichiarazione di intervenuta usucapione da parte dei coniugi e , si stima opportuno sottoporre alle parti la questione relativa alla CP_1 Persona_2
sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore in riferimento alla domanda di accertamento della nullità della donazione posta in essere da in favore di del bene in contestazione. CP_1 CP_3
Ogni decisione inerente alle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Concetta Serrone,
pagina 7 di 8 pronunciando parzialmente in ordine alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e , così provvede: CP_1 Controparte_2 CP_3
1) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla convenuta;
Controparte_2
2) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione in favore di e di Persona_1 Per_2
[...]
3) dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore prosecuzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/02/2025
Il Giudice dott.ssa Concetta Serrone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa
Concetta Serrone ha emesso
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 2331 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2007 vertente
TRA
( :), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. D'Ambrosio Luigi e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caserta,
Piazza Matteotti n. 67;
ATTORE
E
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. CP_1 C.F._2
Anna Coppola e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lustra, Piazza
Lucibello n. 11;
CONVENUTO
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 C.F._3 dall'Avv. Raffaele De Marco e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Agropoli, via Simeoni n. 9;
CONVENUTA
NONCHÈ
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. D'Addio Alessandro e con CP_3 lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Maria Lanzara sito in Vallo della Lucania, via G. Frate n. 7;
CONVENUTA
pagina 1 di 8 Le parti concludevano come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 4/7/2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania, , e , al fine di sentir: CP_1 Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare la propria qualità di erede dei compianti genitori e Persona_1 Per_2 deceduti, rispettivamente, il 3/7/1998 e il 6/10/2005; dichiarare compreso nell'asse ereditario
[...]
l'intero fabbricato ubicato in Lustra Cilento (SA) alla via Garibaldi 21, identificato in Catasto
Fabbricati del comune di Lustra al foglio 2, part. 141 sub 5, cat. A/2, classe II vani 13, Rendita €
456,55, usucapito dai suoi genitori per averne esercitato il diritto uti dominis senza turbativa alcuna da tempo immemorabile (il padre dalla nascita e sino al momento del decesso, la madre Persona_1
dall'anno 1949 e sino al momento decesso); dichiarare la titolarità del proprio diritto Persona_2
di proprietà pari ad un terzo del cespite indiviso in comproprietà con i germani e CP_1 CP_2
dichiarare la nullità della donazione raccolta in data 26/10/2006 dal Notaio dott.
[...] Per_3
- atto rep. N. 78777, raccolta N. 33026 con la quale , professatosi a sua volta
[...] CP_1
possessore ultraventennale del bene, donava sine titulo lo stesso alla figlia;
ordinare, CP_3
infine, alla convenuta di restituire alla massa ereditaria l'intero immobile;
il tutto con CP_3
vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio CP_3
, la quale deduceva la genericità dell'esposizione, la mancanza di causa petendi e la non
[...]
corrispondenza tra il petitum richiesto e i fatti dedotti, con conseguente nullità della domanda proposta;
eccepiva l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della stessa - basata su mere affermazioni e senza alcun riscontro probatorio - per mancanza dei presupposti richiesti dall'art. 533 c.c.; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la convenuta spiegava domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la refusione delle spese e degli oneri sostenuti per i lavori eseguiti sul bene per cui è causa - e dalla stessa acquisito in buona fede - nonché alla corresponsione delle indennità per le migliorie apportate al bene e al risarcimento dei danni subiti, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo;
chiedeva, infine, che l'eventuale rilascio del bene venisse subordinato alla prestazione di adeguata cauzione a garanzia del pagamento delle somme dovute ovvero alla ritenzione del bene fino alla soddisfazione integrale del suddetto credito;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
pagina 2 di 8 Si costituiva altresì, tempestivamente, il convenuto , invocando, in via preliminare, il CP_1
rimedio di cui all'art. 89 c.p.c. per avere l'attore utilizzato, nei suoi riguardi, espressioni offensive e sconvenienti. Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità della domanda per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 163 ai nn. 3) e 4) c.p.c nonché la propria carenza di legittimazione passiva, appartenendo oramai la proprietà e il possesso del bene alla sola convenuta , e di CP_3
legittimazione attiva del , avendo questi omesso l'allegazione di eventuali denunce di Parte_1
successione con conseguenti trascrizioni e volture catastali, accettazioni di eredità nonché l'allegazione della documentazione ipocatastale e, in particolare, dei titoli di provenienza dei beni in favore dei de cuius ovvero le iscrizioni e trascrizioni a favore dei successori dalla data di apertura della successione e fino alla domanda. Il convenuto rappresentava di aver esercitato il possesso esclusivo ed ininterrotto del bene sin dal 1976 - come provato dal contratto di fornitura di energia elettrica sottoscritto nel 1979
e dall'utenza telefonica di cui era titolare dal 1985 nonché da tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinarie dell'immobile da egli sostenute a partire dagli anni 70 e fino al 2006 - e che mai i defunti genitori, pur abitando presso l'immobile de quo come membri del nucleo familiare di esso convenuto, si erano opposti a tale possesso. Evidenziava poi che proprio la mancanza di prova in ordine all'appartenenza del bene ai sig.ri e aveva determinato la pronuncia Persona_1 Persona_2
di rigetto (sentenza n. 961/2007) nel giudizio di divisione ereditaria proposta, innanzi all'intestato
Tribunale, dal medesimo attore e in relazione al medesimo bene.
All'udienza del 15/2/2008 veniva dichiarata la contumacia di , regolarmente citata, Controparte_2
e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c.
Nel precisare le domande proposte, con la prima memoria 183, sesto comma, c.p.c. l'attore chiedeva dichiararsi l'intervenuta usucapione in capo ai compianti sigg. e Persona_1 Persona_2 della proprietà dell'immobile sito in Lustra, via Garibaldi 21 per aver essi soli esercitato ogni diritto e signoria sulla cosa sino alla loro morte.
I convenuti e , nelle rispettive memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. CP_3 CP_1
dichiaravano di non accettare il contraddittorio in ordine alla domanda di cui sopra in quanto “nuova” rispetto a quella originariamente proposta e chiedevano, pertanto, dichiararsi l'inammissibilità della stessa.
In data 3/6/2009 si costituiva tardivamente in giudizio la quale chiedeva Controparte_2
dichiararsi intervenuto l'usucapione del fabbricato ubicato in Lustra C.to (SA) e sito alla via Garibaldi
n. 21, iscritto al Catasto fabbricati del comune di Lustra al Foglio 2, Particella 141 sub 5, cat. A2, classe
II, vani 133, Rendita Euro 456,55 in favore dei sig.ri e;
accertare e Persona_1 Persona_2
dichiarare la propria qualità di erede dei suddetti e deceduti, Persona_1 Persona_2
pagina 3 di 8 rispettivamente, il 3/7/1998 e il 6/10/2005; dichiarare compreso nell'asse ereditario l'intero fabbricato si cui sopra;
dichiarare la titolarità del proprio diritto di proprietà pari ad un terzo del cespite indiviso in comproprietà con i germani e;
dichiarare la nullità della donazione CP_1 Controparte_2
raccolta in data 26/10/2006 dal Notaio dott. - atto rep. N. 78777, raccolta N. Persona_3
33026 con il quale donava sine titulo l'intero bene alla figlia e di ordinare a CP_1 CP_3
quest'ultima di restituire alla massa ereditaria l'intero immobile;
rigettare tutte le domande riconvenzionali spiegate dai convenuti e costituiti nel presente giudizio;
il CP_1 CP_3
tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata dalle parti nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, assegnata alla scrivente nell'anno 2023, in data 4/7/2024 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza della causa petendi e del petitum. Sul punto l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è nel senso di ritenere l'atto assolutamente indeterminato - e, pertanto, nullo - soltanto quando non sia possibile desumere elementi aliunde, e cioè attraverso l'esame complessivo dell'atto (allegati compresi, laddove essi vengano qualificati come parti integranti dello stesso), con impossibilità per la parte convenuta in giudizio di difendersi e per il giudice di comprendere la domanda su cui è chiamato a decidere (cfr. ex multis Cass. n. 1681/2015). Nel caso di specie, dal libello introduttivo del presente giudizio sono invece emersi gli elementi necessari per consentire alla controparte di apprestare le proprie difese e a questo giudicante di comprendere le ragioni poste a fondamento della domanda nonché il bene della vita di cui si chiede la tutela, unitamente al provvedimento richiesto.
Quanto alla legittimazione passiva del convenuto e alla legittimazione attiva di CP_1
occorre rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la legittimazione Parte_1
ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la astratta prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. In altri e più esplicativi termini, la condizione perché si riconosca all'attore la legittimazione ad agire è che egli si affermi titolare del diritto controverso, non già che egli lo sia effettivamente. Per riconoscere la legittimazione ad un soggetto è sufficiente, quindi, che costui si attribuisca la titolarità del diritto fatto valere, prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, del rapporto dedotto in causa, che si riferisce invece al merito della causa (cfr. Cass. n.
11284/2010). Analogamente, il presupposto della legittimazione passiva del convenuto attiene alla sua pagina 4 di 8 qualità di soggetto nei cui confronti l'attore ha il diritto potestativo di ottenere dal giudice, sempre in base alla sua prospettazione, una sentenza di merito, di accoglimento o di rigetto.
Nessun dubbio sussiste, allora, sulla legittimazione ad agire del diretta ad ottenere Parte_1 la restituzione dell'immobile alla massa ereditaria del de cuius nonché sulla legittimazione passiva del
, avendo questi, secondo quanto prospettato dall'attore, posto in essere un atto dispositivo CP_1
del medesimo bene.
Le relative eccezioni vanno, conseguentemente, disattese.
Tanto premesso, va anche dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta per essersi la stessa costituita tardivamente nel presente giudizio. Controparte_2
Come è noto, invero, la costituzione tardiva del convenuto comporta l'impossibilità di presentare domande riconvenzionali, chiamate di terzo e di sollevare eccezioni processuali o di merito, a meno che non siano rilevabili d'ufficio. La parte rimasta contumace deve accettare il processo nello stato in cui si trova al momento in cui si costituisce, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi (Cfr.
Cass. n. 16265/2003).
Occorre, invece, dapprima procedere al vaglio della domanda di accertamento dell'usucapione in capo a e , proposta dall'attore . Persona_1 Persona_2 Parte_1
Sul punto ed ancora in via preliminare, non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dei convenuti, non ravvisando nella stessa una domanda nuova (né tanto meno una domanda scaturita dall'eccezione di controparte).
In giurisprudenza si afferma pacificamente il principio secondo cui sono ammissibili le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi né sul petitum, mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima (v. ex multis
Cass. nn. 1585/2015, 12621/2012 e 17457/2009).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12310/2015, sono poi intervenute per chiarire la portata delle “precisazioni” e delle “modificazioni” consentite alle parti nel primo termine ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ratione temporis vigente, muovendo dalla ratio sottesa alla norma in esame, ossia quella di favorire la concentrazione nello stesso processo - e dinanzi allo stesso giudice - delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale sì da evitare la proliferazione di processi ed un inutile allungamento dei tempi della giustizia.
Secondo la citata pronuncia, le domande “precisate” sono le stesse domande introduttive che non pagina 5 di 8 hanno subito modificazioni nei loro elementi identificativi ma, appunto, semplici precisazioni, per tali intendendosi tutti quegli interventi che non incidono sulla sostanza della domanda iniziale ma servono a meglio definirla, puntualizzarla, circostanziarla, chiarirla;
le domande “modificate” sono quelle domande, che pur riguardando eventualmente uno o entrambi gli elementi oggettivi delle stessa
(“petitum” e “causa petendi”) risultino comunque connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.
Nella fattispecie concreta parte attrice aveva già dedotto l'acquisto per usucapione da parte dei de cuius nel libello introduttivo del giudizio sicché chiedendone la declaratoria, nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. non ha di fatto introdotto nel processo un petitum diverso e più ampio né una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima;
conseguentemente, non ha sottoposto al giudice un nuovo tema d'indagine, non ha disorientato la difesa della controparte né ha alterato il regolare svolgimento del processo (cfr. ex multis anche Cass. nn. 1585/2015, 17457/2009,
21017/2007 e 9247/2006).
La domanda, ad ogni modo, è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Vale la pena rilevare che esiste già un giudicato in ordine alla mancata appartenenza del bene in questione alla massa ereditaria del padre delle parti: la sentenza n. 961/2007 R.G., allegata alla produzione di parte convenuta e la cui irrevocabilità deve ritenersi pacifica - nulla avendo eccepito, sul punto, le parti – rigettava la domanda di scioglimento della comunione ereditaria avanzata dal medesimo , in cui questi si assumeva già comproprietario del bene in questione perchè Parte_1 caduto nell'asse ereditario, in ragione della mancata prova in ordine alla titolarità dei beni ereditari del cuius.
È pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui Poiché il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei diritti cosiddetti autodeterminati, e cioè individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè del bene che ne costituisce l'oggetto, nelle azioni ad essi relative, la deduzione del fatto costitutivo non è necessaria ai fini della loro individuazione ma è rilevante soltanto ai fini della prova del diritto. Pertanto qualora sia proposta una domanda di accertamento o di condanna, relativa ad uno dei suindicati diritti sulla base di un determinato fatto costitutivo, e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto,
l'accertamento dell'inesistenza del diritto stesso fa stato anche nel successivo processo instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo (salvo se intervenuto "medio tempore") trattandosi dello stesso "petitum" ed essendo irrilevante la "causa petendi". – Cass. n. 1682/1991.
pagina 6 di 8 In altri termini, i diritti reali, in quanto diritti assoluti, appartengono alla categoria dei diritti c.d. autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte. Pertanto, da un lato l'attore può mutare titolo della domanda senza incorrere nelle preclusioni della modifica della "causa petendi", dall'altro il giudice può accogliere il "petitum" in base ad un titolo diverso da quello dedotto senza violare il principio della domanda di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Cass. n. 23851/2010); al tempo stesso, in considerazione della natura autodeterminata di una siffatta pretesa, la cui causa petendi si individua nello stesso diritto azionato, e tenuto altresì conto che il giudicato copre il dedotto ed il deducibile quanto ai fatti verificatisi anteriormente ad esso, non possono invocarsi, in altro giudizio, titoli (o l'acquisto a titolo originario) in virtù dei quali la titolarità sarebbe venuta ad esistenza in capo ai soggetti, se anteriore alla pronuncia (cfr., ad es., Cass. n.
21352/2005).
Peraltro, non può trascurarsi che la domanda diretta alla declaratoria dell'acquisto per usucapione di un bene richiede la presenza in causa del proprietario o di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica - usucapione e proprietà esclusiva - confliggente con quella preesistente e della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di tutti gli interessati (cfr. Cass. nn. 8497/2013, 5559/94 e 1085/76).
“Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi inutiliter data, non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti” (Cass. S.U. n. 443/70).
Ebbene, nella fattispecie concreta, non risultano convenuti in giudizio, e neanche meramente menzionati, i proprietari in danno dei quali sarebbe maturata l'usucapione del bene immobile per cui vi
è causa da parte dei genitori dell'attore.
Ciò posto e ad ogni buon conto, al solo scopo di fugare ogni dubbio, preme evidenziare che, anche in questa sede, la domanda attorea – nella parte in cui rivendica la maturata usucapione in favore dei genitori in relazione al bene per cui vi è causa – non trova fondamento nelle risultanze dell'istruttoria espletata, considerati la genericità delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
Una volta rigettata la domanda di dichiarazione di intervenuta usucapione da parte dei coniugi e , si stima opportuno sottoporre alle parti la questione relativa alla CP_1 Persona_2
sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore in riferimento alla domanda di accertamento della nullità della donazione posta in essere da in favore di del bene in contestazione. CP_1 CP_3
Ogni decisione inerente alle spese va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Concetta Serrone,
pagina 7 di 8 pronunciando parzialmente in ordine alla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, e , così provvede: CP_1 Controparte_2 CP_3
1) dichiara inammissibile la domanda proposta dalla convenuta;
Controparte_2
2) rigetta la domanda di accertamento dell'usucapione in favore di e di Persona_1 Per_2
[...]
3) dispone, con separata ordinanza, in ordine all'ulteriore prosecuzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima.
Così deciso in Vallo della Lucania, 25/02/2025
Il Giudice dott.ssa Concetta Serrone
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