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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2047/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2024 avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni promossa da
Parte_1
– in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] Pt_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Con l'avv. Carlo Andriollo ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 contumace
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Con gli avv.ti Pasquale Auriemma e Giulia Frascio convenuti
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza di data 26 marzo 2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 13 settembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: In via principale: a) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte delle
1 resistenti dell'eredità della madre nata a [...] / EE) il Persona_1
23.3.1933, e deceduta in Trento in data 27.02.2019; b) Accertare e dichiarare che, a seguito dell'intervenuta accettazione tacita da parte delle resistenti, alle stesse è stata devoluta la quota di 1/3 appartenuta alla madre dei seguenti beni immobili: COMUNE DI GARGNANO
(BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1, R.C. euro 162,68; c) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da sua responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, domanda svolta esclusivamente nei confronti della resistente .”. Controparte_1
La parte ricorrente ha esposto che in data 27 febbraio 2019 è deceduta a Trento la signora
, madre delle odierne convenute, la quale con atto di costituzione di ipoteca di Persona_1 data 22 dicembre 2015 aveva concesso, in qualità di terzo datore d'ipoteca, un'ipoteca volontaria in favore della banca ricorrente a garanzia di un rapporto di finanziamento
(rappresentato da un contratto di mutuo fondiario intercorso in data 30 maggio 2008 tra la
(in seguito incorporata nella Controparte_3 Parte_1
) e la società ). Più precisamente, la ricorrente
[...] Controparte_4
ha rappresentato che tale ipoteca è stata iscritta a carico della quota di 1/3 di proprietà della de cuius dei seguenti beni immobili: COMUNE DI GARGNANO (BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1,
R.C. euro 162,68. Tale ipoteca è stata inoltre trascritta in data 23 dicembre 2015 presso l'Ufficio provinciale di Brescia – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Salò.
La parte ricorrente ha, quindi, dedotto che le convenute, nella loro qualità di uniche chiamate all'eredità di hanno provveduto alla pubblicazione del testamento della de Persona_1
cuius (in data 16 dicembre 2019), hanno inoltrato la dichiarazione di successione e hanno effettuato la voltura catastale in loro favore della quota appartenuta alla madre dei beni di cui sopra, che risultano ora intestati a nome di con la quota di 5/9 e di Controparte_1
con la quota di 4/9 (trascrizione effettuata a Salò il 12.03.2020 ai nn. Controparte_2
1532/1127).
2 La banca ricorrente ha, poi, rappresentato che, a seguito dell'irregolare andamento del contratto di mutuo fondiario, ha promosso dinanzi al Tribunale di Brescia una procedura esecutiva immobiliare a carico dei cespiti di cui sopra (n. 534/2023 RG.ES), nell'ambito della quale il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato come, agli atti, non vi fosse prova documentale dell'avvenuta accettazione dell'eredità materna da parte delle esecutate e Controparte_1
con assegnazione del termine di sessanta giorni per l'introduzione del Parte_3
relativo giudizio di accertamento.
In ragione di ciò, la ricorrente ha dedotto di avere interesse a far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte delle resistenti al fine di espropriare gli immobili a carico dei quali, a suo tempo, la defunta aveva concesso ipoteca volontaria.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio nulla Controparte_2 opponendo all'accoglimento delle richieste di parte ricorrente, dando atto di aver accettato l'eredità materna, come già rappresentato anche nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Brescia.
La convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata discussa oralmente all'udienza del 26 marzo 2025 e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co.
c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere
“espressa o tacita”. L'accettazione è espressa quando “in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede” (art. 475, co. 1 c.c.). L'accettazione è tacita quando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Nel caso che occupa, va ritenuto che entrambe le convenute abbiano accettato l'eredità della propria madre . Persona_1
In particolare, va osservato che dalla documentazione versata in atti, da un lato, risulta che e si sono espressamente dichiarate uniche eredi di Controparte_1 Controparte_2
(doc. 3 convenuta: richiesta alla banca di estinzione del conto corrente Persona_1
3 intestato alla de cuius, con suddivisione della somma disponibile sul conto corrente tra le figlie e;
dall'altro lato, risulta anche che le convenute Controparte_1 Controparte_2
hanno presentato la denuncia di successione e hanno effettuato la voltura catastale dell'immobile caduto in successione “COMUNE DI GARGNANO (BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1,
R.C. euro 162,68” (docc. 2 e 5 ricorrente), evidenziandosi che tali atti risultano loro riferibili, come comprovato dalla circostanza che le convenute hanno congiuntamente incaricato un agente immobiliare di vendere il detto immobile (doc. 4 convenuta), così compiendo un atto che non avrebbero diritto di fare se non nella qualità di eredi (cfr. Cass. 22769/2024).
Alla luce di quanto sopra, va accertato che e hanno Controparte_1 Controparte_2
accettato l'eredità di e ne sono, pertanto, eredi. Persona_1
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura della questione giuridica affrontata, della non opposizione della convenuta nonché considerato che Controparte_2 CP_1
non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del presente giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara che (c.f. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) sono eredi di (nata a [...]
[...] C.F._2 Persona_1
(GERMANIA / EE) il 23 marzo 1933 e deceduta a Trento in data 27 febbraio 2019);
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 23 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini, ha pronunciato ex art. 281 sexies ult. co. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2047/2024 avente ad oggetto: altri istituti relativi alle successioni promossa da
Parte_1
– in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione
[...] Pt_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
Con l'avv. Carlo Andriollo ricorrente contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1 contumace
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
Con gli avv.ti Pasquale Auriemma e Giulia Frascio convenuti
Posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza di data 26 marzo 2025 per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data 13 settembre 2024, la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: In via principale: a) Accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita da parte delle
1 resistenti dell'eredità della madre nata a [...] / EE) il Persona_1
23.3.1933, e deceduta in Trento in data 27.02.2019; b) Accertare e dichiarare che, a seguito dell'intervenuta accettazione tacita da parte delle resistenti, alle stesse è stata devoluta la quota di 1/3 appartenuta alla madre dei seguenti beni immobili: COMUNE DI GARGNANO
(BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1, R.C. euro 162,68; c) Ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di provvedere alla trascrizione della sentenza con esonero da sua responsabilità. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, domanda svolta esclusivamente nei confronti della resistente .”. Controparte_1
La parte ricorrente ha esposto che in data 27 febbraio 2019 è deceduta a Trento la signora
, madre delle odierne convenute, la quale con atto di costituzione di ipoteca di Persona_1 data 22 dicembre 2015 aveva concesso, in qualità di terzo datore d'ipoteca, un'ipoteca volontaria in favore della banca ricorrente a garanzia di un rapporto di finanziamento
(rappresentato da un contratto di mutuo fondiario intercorso in data 30 maggio 2008 tra la
(in seguito incorporata nella Controparte_3 Parte_1
) e la società ). Più precisamente, la ricorrente
[...] Controparte_4
ha rappresentato che tale ipoteca è stata iscritta a carico della quota di 1/3 di proprietà della de cuius dei seguenti beni immobili: COMUNE DI GARGNANO (BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1,
R.C. euro 162,68. Tale ipoteca è stata inoltre trascritta in data 23 dicembre 2015 presso l'Ufficio provinciale di Brescia – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Salò.
La parte ricorrente ha, quindi, dedotto che le convenute, nella loro qualità di uniche chiamate all'eredità di hanno provveduto alla pubblicazione del testamento della de Persona_1
cuius (in data 16 dicembre 2019), hanno inoltrato la dichiarazione di successione e hanno effettuato la voltura catastale in loro favore della quota appartenuta alla madre dei beni di cui sopra, che risultano ora intestati a nome di con la quota di 5/9 e di Controparte_1
con la quota di 4/9 (trascrizione effettuata a Salò il 12.03.2020 ai nn. Controparte_2
1532/1127).
2 La banca ricorrente ha, poi, rappresentato che, a seguito dell'irregolare andamento del contratto di mutuo fondiario, ha promosso dinanzi al Tribunale di Brescia una procedura esecutiva immobiliare a carico dei cespiti di cui sopra (n. 534/2023 RG.ES), nell'ambito della quale il Giudice dell'Esecuzione ha rilevato come, agli atti, non vi fosse prova documentale dell'avvenuta accettazione dell'eredità materna da parte delle esecutate e Controparte_1
con assegnazione del termine di sessanta giorni per l'introduzione del Parte_3
relativo giudizio di accertamento.
In ragione di ciò, la ricorrente ha dedotto di avere interesse a far accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte delle resistenti al fine di espropriare gli immobili a carico dei quali, a suo tempo, la defunta aveva concesso ipoteca volontaria.
Radicatosi validamente il contraddittorio, si è costituita in giudizio nulla Controparte_2 opponendo all'accoglimento delle richieste di parte ricorrente, dando atto di aver accettato l'eredità materna, come già rappresentato anche nell'ambito della procedura esecutiva pendente dinanzi al Tribunale di Brescia.
La convenuta non si è costituita e va in questa sede dichiarata la sua Controparte_1
contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata discussa oralmente all'udienza del 26 marzo 2025 e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 281sexies, ult. co.
c.p.c..
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 474 c.c., l'accettazione dell'eredità può essere
“espressa o tacita”. L'accettazione è espressa quando “in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede” (art. 475, co. 1 c.c.). L'accettazione è tacita quando “il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede” (art. 476 c.c.).
Nel caso che occupa, va ritenuto che entrambe le convenute abbiano accettato l'eredità della propria madre . Persona_1
In particolare, va osservato che dalla documentazione versata in atti, da un lato, risulta che e si sono espressamente dichiarate uniche eredi di Controparte_1 Controparte_2
(doc. 3 convenuta: richiesta alla banca di estinzione del conto corrente Persona_1
3 intestato alla de cuius, con suddivisione della somma disponibile sul conto corrente tra le figlie e;
dall'altro lato, risulta anche che le convenute Controparte_1 Controparte_2
hanno presentato la denuncia di successione e hanno effettuato la voltura catastale dell'immobile caduto in successione “COMUNE DI GARGNANO (BS) In via Zuino, appartamento posto ai piano T-1, composto da tre vani, censito catastalmente come segue: - foglio 56, mappale 6947, zona cens. 1, cat. A/3, cl. 1, vani 3, superficie mq. 60, piani T-1,
R.C. euro 162,68” (docc. 2 e 5 ricorrente), evidenziandosi che tali atti risultano loro riferibili, come comprovato dalla circostanza che le convenute hanno congiuntamente incaricato un agente immobiliare di vendere il detto immobile (doc. 4 convenuta), così compiendo un atto che non avrebbero diritto di fare se non nella qualità di eredi (cfr. Cass. 22769/2024).
Alla luce di quanto sopra, va accertato che e hanno Controparte_1 Controparte_2
accettato l'eredità di e ne sono, pertanto, eredi. Persona_1
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura della questione giuridica affrontata, della non opposizione della convenuta nonché considerato che Controparte_2 CP_1
non costituendosi, non ha aggravato la trattazione del presente giudizio.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1. accerta e dichiara che (c.f. e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(c.f. ) sono eredi di (nata a [...]
[...] C.F._2 Persona_1
(GERMANIA / EE) il 23 marzo 1933 e deceduta a Trento in data 27 febbraio 2019);
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso dal Tribunale di Trento in data 23 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini
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