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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Cinzia Balletti Presidente dott.ssa Alina Rossato Giudice dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2859/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 18.03.2025
da
, con l'avv. RUFFATO SILVIA, come da mandato in atti;
Parte_1
e da con l'avv. BEGGIORA VANIA, come da mandato in atti;
CP_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 18.03.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla regolamentazione delle visite e al mantenimento dei figli: nata a [...]
Camposampiero (PD) in data 24.11.2016 e , nato a [...] il [...]: Controparte_3 2
“CONDIZIONI
1. I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i CP_2 Controparte_3
genitori, tenendo conto che tutte le scelte riguardanti gli stessi dovranno essere assunte avuto riguardo alle capacità, all'inclinazione naturale e alle aspirazioni dei medesimi, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre;
2. la casa familiare, ovvero l'immobile sito in Santa Giustina in Colle (PD), Via Gallucci
n. 7, catastalmente censito al NCEU Comune di Santa Giustina in Colle, foglio 10 part. 842 sub 5 graffato s ub 8, cat. A/2 cl. 1 vani 5 R.C. 426,08 sito in Santa Giustina in Colle
(PD), Via Gallucci n. 7; gravato da ipoteca volontaria in favore della Banca Credito
Cooperativo di Roma a garanzia della restituzione del capitale finanziato e dei relativi interessi, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 1/2 ciascuno, rimane assegnata alla SI.ra , che continuerà a viverci insieme ai figli ed;
Parte_1 CP_2 CP_3
3. Il padre potrà vedere i figli quando vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con le eSIenze scolastiche, ricreative e sportive dei bambini. In ogni caso il padre potrà tenere con sé i figli: a) nelle giornate del martedì e giovedì di ogni settimana indicativamente dalle ore 18:30 fino al riaccompagno a scuola il giorno seguente;
b) a settimane alterne, dal sabato a pranzo o all'uscita da scuola fino alle ore
12.00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanze natalizie e ad anni alterni, il giorno di
Natale o il giorno di Santo Stefano, il Capodanno o l'Epifania; d) durante le festività
pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo il padre e la madre potranno trascorrere 15 giorni di vacanza con i figli, anche non consecutivi, nei mesi di giugno, luglio e agosto, da concordarsi tra le parti. Il tutto, salvo diversi accordi. 3
4. il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 275,00 per ognuno di essi, oltre ad aggiornamento annuale Istat a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso,
da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Ciascun genitore contribuirà nella misura del
50% alle spese straordinarie relative ai figli, giusto Protocollo del Tribunale di Padova,
che quivi si richiama integralmente. Entro la medesima data la SInora Parte_1
provvederà a trasferire le utenze a proprio nome, e in ogni caso ricadranno interamente a suo carico.
5. I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per s è
stessi e in favore dei figli minori e o altro documento equipollente valevole CP_2 CP_3
per l'espatrio;
nonché di prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
6. l'assegno unico universale per i figli verrà percepito nella sua interezza dalla IG .ra
, con espressa rinuncia allo stesso da parte del SI. , il quale si Parte_1 CP_1
impegna a non richiedere la propria quota del 50% all'ente erogatore.
7. le rate residue del mutuo per l'acquisto dell'immobile sito in Santa Giustina in Colle (P
D), Via Gallucci n. 7, rimarranno a carico delle parti nella misura del 50%;
8. le spese di lite saranno compensate integralmente tra le parti;
9. con la sottoscrizione del presente atto i procuratori delle parti rinunciano al vincolo della solidarietà professionale prevista dall'art. 13, co. 8, L. 247/12 (Legge Professionale)
e s.m.i.,”
Conclusioni del P.M. “Visto.” 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto degli accordi intervenuti tra i genitori, con riferimento ai punti dall'1) al
5), riguardante la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, ritenuto che gli stessi appaiono privi di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minorenne in quanto rispettosi delle norme di cui agli artt. 337bis e ss. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto degli stessi .
Con riferimento, poi, ai punti da 6) e 9) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi pur essendo volti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti dall'1) al 5) delle rassegnate conclusioni congiunte, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di conSIlio del 13.05.2025
Il giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Cinzia Balletti 5