Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5005/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di UC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 15/1/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 6/11/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELISABETTA TRIGGIANI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Lunata, via Pesciatina n. 73, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove ritenga più opportuno la propria residenza impegnandosi entrambi a comunicare tempestivamente eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio;
2. per il figlio , minorenne e non autonomo economicamente, i genitori scelgono il regime R_ dell'affido condiviso con collocazione prevalente del medesimo con la madre presso la casa familiare sita in Capannori, UC, Fraz. Tassignano Via dei Baccioni 62 che verrà assegnata alla medesima e dove entrambi (madre e figlio) manterranno la residenza anagrafica. Le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la
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il padre, per quanto occorrer possa, essendo spesso fuori dal paese per lavoro, delega, fin da adesso, la madre ad assumere, quando appunto non sarà in Italia o non risulterà facilmente reperibile, ogni decisione in materia sanitaria nell'interesse del figlio che dovesse presentarsi urgente ed indifferibile;
3. che, in considerazione del tipo di lavoro del padre che lo vede, per gran parte dell'anno, fuori dall'Italia viene stabilito che il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà
e gli impegni lavorativi glielo consentiranno;
il tutto compatibilmente con le esigenze di vita, di studio e ricreative del figlio medesimo;
resta inteso che il padre potrà far pernottare il figlio presso di sé ogni volta che vorrà e potrà;
4. che durante le vacanze scolastiche estive il minore potrà trascorrer e quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore nel periodo che questi ultimi si comunicheranno reciprocamente con congruo anticipo. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e pasquali e per ogni altra festività annuale verrà seguito il criterio dell'alternanza, fermo restando che se il padre sarà fuori dall'Italia per lavoro, il bambino starà con la madre ed il padre avrà diritto di stare con lo stesso per la festività successiva anche se l'anno precedente il figlio l'aveva già passata con il padre;
resta inteso che i genitori potranno portare il figlio con sé in vacanza previa comunicazione all'altro del periodo e del luogo prescelto;
il tutto tenendo di conto delle esigenze e dei desideri del figlio e degli impegni lavorativi del padre;
5. i coniugi stabiliscono che il padre corrisponderà, entro il giorno 16 di ogni mese alla madre la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza Presidenziale di comparizione delle parti. Sono fatti salvi diversi accordi in ordine alle modalità di corresponsione della somma di cui sopra;
6. - i padre contribuirà, nella misura del 60%, al pagamento di tutte le spese straordinarie riguardanti il figlio da intendersi tutte quelle di cui all'elenco riportato dal Protocollo di intesa R_ adottato dal Tribunale di UC in data 07/10/2020 di concerto con l'Ordine degli Avvocati di UC,
i l Comitato di Pari opportunità e della Sezione Territoriale di UC AIAF Toscana che deve qui intendersi integralmente richiamato e trascritto e che le parti espressamente dichiarano di conoscere. Si precisa che ogni spesa straordinaria non urgente ed differibile dovrà essere previamente concordata tra i coniugi così come previsto dal Protocollo richiamato;
7. i coniugi stabiliscono che l'assegno unico verrà percepito per intero dal padre;
8. stante, allo stato attuale, la forte disparità economica e reddituale dei coniugi il marito, sig.
, si impegna a corrispondere alla moglie, sig.ra sempre entro il giorno 16 di ogni Pt_1 Pt_2 mese, la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di assegno di mantenimento;
9. per quanto attiene la casa familiare i coniugi dichiarano di avere regolato, con separata scrittura, la destinazione della casa familiare ed in particolare i coniugi si impegnano a mettere in vendita l'immobile sito in Capannori, UC, fraz. Tassignano Via dei Baccioni n. 62 e ad estinguere, con parte del ricavato, il mutuo acceso, per il suo acquisto, presso la Deutshe Bank;
con parte della residua i coniugi si impegnano ad acquistare un nuovo immobile che verrà intestato alla sig.ra la quale lo abiterà unitamente al figlio;
la rimanente somma verrà assegnata al sig. Pt_2 R_
; Pt_1
10. che nelle more della vendita della casa familiare ovvero dalla data della firma del presente atto e fino alla data del rogito di vendita della casa familiare i coniugi si accordano che la rata di mutuo verrà pagata dal sig. ; Pt_1
2 11. il sig. , che nelle more del presente procedimento, sta cercando una propria abitazione Pt_1 che, ancora, non ha reperito, e si impegna, in ogni caso, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 31/03/2025;
12. i coniugi, salvo quanto stabilito al paragrafo sub. 10), dichiarano di avere regolato ogni altra questione patrimoniale e di non aver pertanto nulla a pretendere l'uno dall'altra in relazione al pregresso rapporto matrimoniale;
13. i coniugi si impegnano a lasciare immutati, fino al raggiungimento del ventesimo anno di età del figlio , gli investimenti e/o accantonamenti di denaro eseguiti, a loro nome, ma nell'interesse R_ dello stesso;
in altre parole i genitori, che hanno investito del denaro in fondi ed obbligazioni a proprio nome, ma che hanno deciso di donare al figlio, si obbligano a mantenere i predetti investimenti in vita e a consegnare la relativa somma investita al figlio quando lo stesso compirà venti anni;
14. i coniugi stabiliscono che la proprietà della Clio tg EM793NC verrà trasferita, a titolo gratuito, alla sig.ra ed il marito rinuncia ad avanzare pretese economiche sulla medesima e si Pt_2 impegna a procedere al passaggio di proprietà entro il 31/12/2024; la proprietà della Golf tg
FP597RT, già formalmente intestata al sig. , resterà in proprietà esclusiva di quest'ultimo; Pt_1
15. per quanto possa valere i coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
16. i coniugi si impegnano a dare immediata attuazione, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, alle sopraelencate condizioni».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in UC (LU) il 4/9/2005, dal quale è nato il figlio R_
(nato il [...]) ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
Si dà atto che, con il ricorso introduttivo del procedimento di separazione personale, le parti hanno, altresì, proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando le condizioni connesse a tale pronuncia.
3 Essendo la domanda così proposta procedibile - ai sensi dell'art. 473-bis.49, comma 1, cod. proc. civ.
- soltanto decorso il termine indicato dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898, e previo passaggio in giudicato della odierna sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore, affinché questi, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, provveda ad acquisire - sempre con la modalità di cui all'art. 127-ter cod. proc. civ. - le note scritte contenenti la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle istanze e conclusioni congiunte già formulate con riferimento alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito, il Collegio ritiene sin da ora opportuno precisare che la modifica unilaterale delle predette condizioni formulate con il ricorso introduttivo sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 2, cod. proc. civ. In tale ipotesi, se le parti non raggiungeranno un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni di cui all'art. 473-bis.51, comma 2, cod. proc. civ.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P. Q. M.
Il Tribunale di UC, non definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in UC (LU) in data 4/9/2005, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di UC (LU) all'Atto Numero 157, Parte 2, Serie
A, dell'Anno 2005, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate in ordine alla separazione personale pronunciata, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PROVVEDE come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore dott. Gerardo Boragine;
d) SPESE DI LITE al definitivo;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di UC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in UC, il 15/1/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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